Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale

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1 Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale e di padr onanza li c a t a pp ne sio co en pr ISBN di pe rfo rm an ce ti e sio n rad od i ac cett abili tà liz z a mp re n stua di ta, n zio ica Ind nte it à ac ap c o a e dizi di c o cenz u - C o n o s a d i g i a c it à p mi - A u to n o a e c a nz e iv e c t s o a n - Co unic ndere m o c à e pr - A b i l it di ap - Capacità m r pe d t a a c rit t a c a s pos l e / s a di o / Test a ris a r n e o / s c r i tt o r i c D is c u s s i o te le e ora etti ata D is c u s si o n asp tualizz e di Discussion decontes ulato a im Prova pratic so s su ca Prova pratica d be Prova on the Te i p st a ris p o roto pr clini colli e osta chiusa a ti c o proc ci edura co ed el g nale 20 L ESAME DI ABILITAZIONE l e ali. ion unz ili, f ffidab Test validi, a ione Sperimentaz r llo pe ione e d o M az MODELLO abilit PER i d e sam di salute ritari prio -C - Lead omun ersh ica ip, zion ma n ag inam d mi ble Pro o v m pr de ti e e ri o at e ag lo ess nti, zion an po a c u V ro rve ica p, m gr P nte un shi di I om der iche C ea m L ina d -M ala t -M ala tt -C ure - M pa o Nazi scolari rio ebrova nita ri e cer che Sa a oncologi no scol lattie tà Pia iova - Ma he, obesi rd ronic ttie rare ca ie c r ala ato e, m tie pir ettiv ia del dolore res inf ap ie attie e ter al tive lia nali e ruolo re essio co prof ionale clinico i r e cisi alo nz - V sso doenal ttlilevità e abilità te e rsnti, ade li o c l e o e e e o o r rpersona p ru inic - P tteerprv ionni inte elle m li e e cl ilità i-inin elsatzio estione d o a l c g n g n ppo io na ab io e re nt e di gru ss io e z te Le fe cis ità rela ene me iche i ell liv e nto ime d n ppre ti di a Risulta ione entaz m i r e p S 1

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3 Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale PRESENTAZIONE La definizione di un modello per la valutazione del Core Competence Infermieristico nell esame di abilitazione professionale è un obiettivo che la comunità infermieristica insegue sin dalla prima metà degli anni Novanta e costituisce ancora oggi una questione molto dibattuta in ambito nazionale e internazionale. Il tema coinvolge tutte le professioni sanitarie e in particolare la nostra, impegnata in una profonda riflessione sull identità dell infermiere post-moderno della web-society e sulle competenze che deve possedere. Una materia complessa che evidenzia numerosi e importanti risvolti, misurandosi con le difficoltà oggettive scaturite dall esistenza di criteri di valutazione anche molto diversi tra loro, a seconda delle Università e dei Corsi di Laurea considerati. Sin dalla sua costituzione, nel 2010, il Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica (CECRI) del Collegio IPASVI di Roma ha individuato in questa problematica una delle priorità da scandagliare con uno studio approfondito e rigoroso che potesse offrire una risposta chiara e finalmente univoca. Dopo oltre due anni di intenso lavoro, grazie ad un gruppo straordinario di Colleghi che si è speso senza riserve per cogliere l obiettivo, il Centro di Eccellenza è pronto, oggi, a presentare i risultati di un progetto di ricerca che ha l ambizione di fornire uno specifico modello sperimentale per la definizione del Core Competence infermieristico utile alla sintonizzazione dei percorsi certificativi dell esame di abilitazione. Un modello che si pone in linea con le Direttive emanate dall Unione Europea in materia e tiene conto degli indirizzi comunitari sul riordino dei Piani di Studio. A tal scopo, attraverso una capillare indagine descrittiva dello status quo e sviluppando un apposita griglia di competenze, la ricerca ha esaminato le differenti modalità con cui vengono svolti oggi gli esami di abilitazione professionale presso i Corsi di Laurea triennali in Infermieristica nelle Università del Lazio. Si è così giunti a definire un modello teorico di valutazione delle competenze attraverso linee d indirizzo per la valutazione del Core Competence infermieristico finalizzato all abilitazione professionale, secondo criteri improntati alla trasparenza e alla oggettiva leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio per renderli comparabili tra le diverse istituzioni nazionali e sovranazionali. Consegniamo con orgoglio i primi risultati di questa ricerca alla comunità scientifica italiana confidando che il modello elaborato possa essere presto sperimentato ed adottato in tutti gli Atenei del nostro Paese e in tutte le sedi istituzionali. Un contributo scientifico frutto di un grande impegno, che il CECRI propone per una maggiore uniformità nelle valutazioni inerenti gli esami di abilitazione professionale per gli infermieri di domani. Il Direttore del Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica Gennaro Rocco 3

4 Direttore Centro di Eccellenza per la Cultura e la ricerca Infermieristica (CECRI) Gennaro Rocco Autori: Maria Grazia De Marinis Ausilia Pulimeno Anna Marchetti Giulia Venturini Hanno collaborato: Daniela Colasanti Matias Diaz Cresciteli Elisabetta Maiuolo Alessandro Stievano Silvia Barbieri Silvia Sferrazza Michele Virgolesi Si ringraziano: Mary Gobby e Italo Nofroni per la preziosa collaborazione Un particolare ringraziamento ai Direttori e ai Presidenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica delle quattro Università che insistono sul territorio laziale, per il loro importante contributo. 4

5 Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale INDICE Presentazione... Pag. 5 Introduzione...» 7 Prova finale del Corso di Laurea in Infermieristica nel quadro normativo vigente Fonti normative europee...» 10 Direttiva n 36 del 7 settembre » 11 Il quadro normativo italiano...» 14 L abilitazione professionale: esperienze internazionali ed europee... Pag. 16 Costruzione del modello per la valutazione delle competenze infermieristiche L apprendimento per competenze...» 21 Le competenze infermieristiche del Tuning Project Nursing...» 24 La validazione italiana del Questionario Tuning Nursing Educational Structures...» 25 Il metodo di validazione...» 25 I risultati...» 26 Analisi di affidabilità...» 26 Le competenze più rilevanti...» 27 Le valutazioni italiane ed europee a confronto...» 30 Discussione...» 31 Conclusioni...» 31 I Problemi Prioritari di Salute...» 33 I risultati di apprendimento...» 35 I Fase...» 36 II Fase...» 37 III Fase...» 37 La valutazione delle competenze e gli strumenti di valutazione...» 39 IV Fase...» 42 Esame di abilitazione nelle esperienze dei Corsi di Laurea delle quattro Università della Regione Lazio Introduzione... Pag. 45 Obiettivi...» 45 Disegno dello studio...» 45 Campione...» 45 Materiali e metodi...» 45 Analisi statistica ed elaborazione dati...» 47 Risultati...» 47 Discussione...» 52 Conclusioni...» 56 Conclusioni... Pag. 58 Bibliografia... Pag. 63 5

6 Allegato I Questionario sulle Competenze infermieristiche secondo il Tuning Project for Nursing...» 68 Allegato II Competenze Tuning in obiettivi formativi...» 73 Allegato III Obiettivi formativi in Learning outcomes secondo i Descrittori di Dublino...» 86 Allegato IV Competenze Tuning, Learning outcomes e prove di verifica...» 109 6

7 Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale Introduzione In Italia l esercizio della professione infermieristica è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di un esame finale con valore abilitante all esercizio professionale. Tale esame, proprio per la sua duplice valenza accademica e abilitante - si compone della redazione di un elaborato di tesi e sua dissertazione e di una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche proprie del profilo professionale dell Infermiere (1). Proprio sull esame finale, negli ultimi anni si è aperto un ampio dibattito che ha coinvolto Presidenti, Direttori e Docenti dei corsi di laurea, nonché la Conferenza dei Presidenti delle Lauree sanitarie, i Collegi professionali e la stessa Federazione dei Collegi IPASVI. La discussione intorno a contenuti, tipologia, tempi, luoghi e modalità valutative nasce dall esigenza di superare alcune criticità derivanti dall elevata difformità di impostazione dell esame finale (abilitante) nelle diverse sedi universitarie. Già le tesi, che rappresentano la prova più consolidata per il sistema universitario, hanno tipologie e finalità molto differenziate, come si evince dalle diverse offerte formative dei diversi corsi di Laurea in Infermieristica; in alcune Università, infatti, la tesi tende ad accertare il raggiungimento degli obiettivi qualificanti, in altre, ancora, l esperienza di tesi è vista come un completamento dell iter formativo, più che una dimostrazione di quanto acquisito nei tre anni (2). Per quanto riguarda la prova pratica, invece, essa può prevedere l espletamento di tecniche in contesti reali (prova on the bed o prova decontestualizzata), o di prove diagnostiche in ambienti simulati (prova pratica su caso simulato), o un esame strutturato su competenze cliniche Objective Structured Clinical Examination (OSCE) chiamato anche esame a stazione, o l elaborazione di un piano assistenziale o, anche, la discussione orale di casi clinici. La scelta è guidata, di volta in volta, da criteri che rispondono alle diverse esigenze delle sedi formative: numero degli studenti da valutare, risorse e spazi disponibili, consuetudini valutative delle singole sedi, preferenze di chi predispone le prove; anche i tempi dell esame e la numerosità dei test e dei quesiti variano da sede a sede. Una criticità in particolare ci sembra emergere dal dibattito generale, legata alle competenze infermieristiche che l esame di abilitazione deve certificare. In Italia, non esistono documenti condivisi che definiscono le competenze indispensabili all esercizio della professione infermieristica; nonostante il profilo professionale (DM n. 739/1994) delinei la natura dell assistenza infermieristica e le principali funzioni dell infermiere (3), manca il successivo livello di esplicitazione delle competenze essenziali e dei relativi risultati di apprendimento. Né appaiono di maggiore dettaglio gli obiettivi formativi qualificanti del Decreto MIUR in cui vengono determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004 n Sicuramente i Descrittori di Dublino (4) adottati in sede europea hanno aiutato a fare chiarezza sulle competenze in uscita dai corsi di laurea ma, pur definendo i risultati di apprendimento comuni a tutti gli studenti laureati, essi vengono considerati non esaustivi, in quanto non hanno un carattere disciplinare e, quindi, non fanno riferimento a requisiti relativi a professioni specifiche. Secondo i Descrittori, infatti, tutti i neolaureati devono possedere: e capacità di comprensione (knowledge and understanding); e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); (making judgements); 7

8 Abilità comunicative (communication skills); Capacità di apprendere (learning skills) (4). Nel caso della laurea in Infermieristica, è necessario riempire le tre componenti fondamentali della competenza (il sapere concettuale, il sapere operativo e la modalità dell azione, o comportamento) con indicatori di competenza specifica, al fine di consentire allo studente di acquisire la preparazione necessaria a svolgere la professione infermieristica con appropriatezza, efficacia, efficienza ed in modo eticamente irreprensibile. La definizione, l implementazione e l approfondimento delle competenze infermieristiche è attualmente anche oggetto di un serrato confronto tra le rappresentanze professionali, i Ministeri competenti, le Regioni e le rappresentanze sindacali al fine di superare il vecchio approccio mansionariale alla professione, delineare con più chiarezza i percorsi formativi (soprattutto quelli della formazione post-base) e ridefinire i modelli organizzativi ospedalieri e territoriali in termini di qualità e sicurezza. La Giunta della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie ha approvato una prima bozza di documento elaborato a Portonovo nel Meeting d autunno del ottobre 2009 per definire alcune linee guida sulla prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie (5). Tuttavia, il documento, poiché si riferisce al contesto più ampio delle professioni sanitarie, non affronta le questioni specifiche dell esame finale del corso di laurea in Infermieristica, soprattutto per ciò che riguarda le competenze oggetto di valutazione nei diversi corsi di Laurea e le relative tipologie di prove maggiormente appropriate. Le sfaccettature del problema sono evidentemente numerose per essere affrontate complessivamente, ma si ritiene che una serie di proposte provenienti da contesti e fronti diversi, possano costituire una buona base per portare avanti il cambiamento necessario a realizzare un Esame di Stato che possa accertare il possesso delle competenze necessarie a garantire a tutti i cittadini un assistenza infermieristica sicura e di qualità, sia nel territorio italiano che in quello europeo. La questione dell esame di abilitazione professionale, infatti, deve essere esaminata anche dentro un contesto più ampio, come quello Europeo, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento (definita come la possibilità per il cittadino comunitario di esercitare un attività economica in un altro Stato Membro su base stabile e continuativa) e di libera prestazione dei servizi (definita come la possibilità per i cittadini comunitari di offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando stabiliti nel loro paese d origine (art. 49 del trattato) definiti nel Trattato istitutivo della Comunità Europea (6). Il Centro di Eccellenza per la Cultura la Ricerca Infermieristica (CECRI) del Collegio IPASVI di Roma, con il presente lavoro, si propone di definire un modello che possa rispondere a due domande sostanziali: cosa si valuta e come si valuta nell esame di abilitazione ed in particolare nella prova pratica. Il modello può costituire inizialmente un utile riferimento per raccogliere dati sulla realtà esistente al fine di analizzare con maggiore sistematicità i punti di forza e di debolezza del sistema vigente, prima di vantare proposte di cambiamento o innovazione. Può inoltre rappresentare una guida sia per la progettazione e la realizzazione stessa dell abilitazione, sia per le osservazioni delle Commissioni incaricate di assicurare la regolarità dell espletamento delle prove d esame. L elaborazione del modello è il frutto di un lavoro di riflessione e di sistematizzazione di concetti ed esperienze della formazione per competenze adottata dall Europa come strategia per la cooperazione nel settore dell istruzione e la formazione. Nella prima parte del lavoro si esaminano le fonti normative europee ed italiane che regolano 8

9 Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale l esame di abilitazione ed alcune esperienze internazionali per identificare elementi comuni o innovativi su cui impostare l elaborazione di un modello italiano. Nella seconda parte si costruiscono le diverse variabili del modello e la loro reciproca interazione. Le 4 variabili si riferiscono a: le competenze infermieristiche, definite attraverso l analisi del concetto di competenza e la sua applicazione nella formazione infermieristica. Il riferimento applicativo è stato individuato nel Tuning Project per una miglior armonizzazione del profilo dell infermiere neolaureato italiano al profilo europeo; i problemi prioritari di salute, intesi come riferimenti essenziali per la contestualizzazione delle competenze infermieristiche; i risultati di apprendimento, declinati dalle competenze, per definire con maggior precisione ciò che lo studente deve sapere, comprendere ed essere in grado di applicare al termine del suo percorso formativo e, inoltre, facilitare la valutazione; gli strumenti di valutazione delle competenze, discussi all interno del più ampio contesto della valutazione delle competenze. Nella terza parte, alla luce del modello proposto, si riportano i risultati di uno studio descrittivo sulla prova pratica dell esame di abilitazione, così come realizzata nelle Università della Regione Lazio, mettendone in luce gli elementi di forza e di debolezza per eventuali proposte migliorative alle attuali impostazioni dell esame abilitante alla professione di infermiere. 9

10 Prova finale del Corso di Laurea in Infermieristica nel quadro normativo vigente Fonti normative europee L attuale assetto normativo rappresenta un significativo approdo sulla rotta di una disciplina organica della professione di infermiere; esso è stato raggiunto dopo decenni di lenti ma costanti interventi delle Autorità Nazionali e Comunitarie che sono stati particolarmente significativi soprattutto nell ultimo ventennio. Detto iter normativo può, molto schematicamente, dirsi costituito da: fonti di normazione primaria, tra le quali vanno citate in particolare: - Legge 23 ottobre 1992 n Legge 10 agosto 2000 n. 251 fonti di normazione secondaria, tra le quali occorre richiamare segnatamente: - DM 29 marzo 2001 in GU 23 maggio 2001 n DM 22 ottobre 2004 n DM 26 luglio 2007 Allegato 1 - DM 19 febbraio 2009 in GU 25 maggio 2009 n fonti normative comunitarie, fra le quali vanno necessariamente segnalate: - Il TFUE: Trattato sul funzionamento dell Unione Europea in GU dell Unione Europea del 26 ottobre Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio d Europa n. 36 del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha abrogato tutte le precedenti direttive recependo ed elaborando i relativi contenuti. Ne consegue che la disamina dell attuale disciplina dell Esame di abilitazione alla professione di infermiere deve assolutamente avvenire nel contesto di una dimensione europea; ciò non soltanto per ragioni di evidente opportunità politico-economica, ma anche per una precisa necessità di carattere giuridico. L Italia, come del resto ogni altro Stato membro della Comunità Europea, è tenuta al rispetto delle norme comunitarie non meno che di quelle nazionali. La Commissione Europea e la Corte di Giustizia delle Comunità europee hanno il compito di garantire l applicazione e il rispetto delle disposizioni comunitarie; la Commissione, in particolare, ha il potere di avviare delle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che manchino ai loro obblighi, conformemente all art. 226 del Trattato CE. Da qui la necessità di inquadrare l attuazione delle norme sull Esame di Abilitazione nel più ampio contesto comunitario inteso come luogo nel quale realizzare concretamente alcuni fondamentali principi quali: libertà di stabilimento, definita come la possibilità per il cittadino comunitario di esercitare un attività economica in un altro Stato Membro su base stabile e continuativa (articolo 43); libera prestazione dei servizi, definita come la possibilità per i cittadini comunitari di offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando stabiliti nel loro paese d origine (articolo 49) (6). 10

11 Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale Entrambi i predetti principi assicurano un importante possibilità di estendere le reali opportunità di lavoro degli Infermieri italiani ad un più ampio ambito territoriale, più ricco di esperienze e di sbocchi lavorativi qualificati. Ciò presuppone, appunto, non soltanto l abolizione di ogni discriminazione basata sulla nazionalità ma anche, al fine di poter veramente usufruire di tale libertà, misure volte a facilitarne l esercizio, innanzitutto per quanto riguarda l armonizzazione delle norme nazionali di accesso o il loro riconoscimento reciproco. E importante sottolineare, al riguardo, come anche il Trattato sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE), al fine di garantire la mobilità delle imprese e dei professionisti, ponga tra i principali obiettivi l eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri. L articolo 53, paragrafo 1, prevede il reciproco riconoscimento dei diplomi e di altri titoli richiesti in ogni paese per l accesso alle professioni intellettuali (7). Al fine di poter veramente usufruire di tali libertà è necessaria, innanzitutto, l armonizzazione delle norme nazionali di accesso ad una professione e/o il loro riconoscimento reciproco. A dare concreta attuazione ai predetti importanti principi del TFUE, provvede la Direttiva Europea n. 36 del 7 settembre 2005 meglio conosciuta come Direttiva sui servizi, che ha abrogato le precedenti direttive in materia, in particolare la n. 77/452 e la n. 77/453 CE, recependone in parte i contenuti e che ha avuto attuazione a partire dal 2007, con il D. Lgs. 9 novembre n La Direttiva n. 36 del 7 settembre 2005(8) si propone, appunto, di conseguire la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali anche in applicazione del principio di sussidiarietà in base al quale se gli scopi predetti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, la Comunità può intervenire (in funzione sussidiaria) per poterli meglio realizzare (Articolo 69 del TFUE). In tema di riconoscimento delle qualifiche nazionali in ambito Europeo assumono rilievo le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 che ne disciplinano l oggetto e l ambito di applicazione e, in particolare, l articolo 4 della Direttiva in questione che appare opportuno riportare integralmente. Direttiva n. 36 del 7 settembre 2005 Articolo n. 4 Effetti del riconoscimento 1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante. 2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d origine, se le attività coperte sono comparabili (8) Dev essere richiamata, poi, la norma di cui all Articolo 5 della Direttiva in tema di libera prestazione dei servizi di cui già si è detto in precedenza. Assumono, altresì, rilievo, in tema di libertà di stabilimento, le norme di cui agli Articoli da n. 10 a n. 16, in particolare: l Articolo n. 10 disciplina l ambito di applicazione del riconoscimento dei titoli di formazione con particolare riguardo, per quello che qui interessa, agli infermieri responsabili dell assistenza generale ed agli infermieri specializzati (sia di quelli in possesso di titoli di formazione specialistica che di quelli sprovvisti della relativa formazione); 11

12 l Articolo n. 11 disciplina i livelli delle qualifiche professionali ai fini delle condizioni del riconoscimento; l Articolo n. 12 disciplina l assimilazione dei titoli di formazione a quelli riconosciuti; l Articolo n. 13 disciplina le condizioni del riconoscimento; l Articolo n. 14 prevede i provvedimenti di compensazione mediante tirocinio di adattamento; l Articolo n. 15 prevede piattaforme comuni per il riconoscimento delle reciproche qualifiche professionali; l Articolo n. 16 disciplina il riconoscimento delle esperienze professionali L Articolo n. 21 della Direttiva stabilisce il Principio del riconoscimento automatico dei titoli di formazione relativi a varie attività professionali tra le quali quella di Infermiere responsabile dell assistenza generale. Il corollario che se ne trae è che lo stato di accoglienza non può rifiutare l accesso all attività considerata, qualora il richiedente disponga della qualifica che apre tale accesso nel paese d origine. La disposizione dell Articolo n. 21 è completata da quella dell Articolo n. 31 in tema di libertà di stabilimento; in essa, infatti, sono stabilite le conoscenze e le competenze richieste per la formazione di Infermiere responsabile dell assistenza generale. Articolo n. 31 Formazione d infermiere responsabile dell assistenza generale 1. L ammissione alla formazione d infermiere responsabile dell assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri. 2. La formazione d infermiere responsabile dell assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all allegato V, punto Gli elenchi delle materie di cui all allegato V, punto 5.2.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. 3. La formazione d infermiere responsabile dell assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4600 ore d insegnamento teorico e clinico. L insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente. Gli Stati membri fanno sì che l istituzione incaricata della formazione d infermiere sia responsabile del coordinamento tra l insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. 4. L insegnamento teorico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. 5. L insegnamento clinico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un grup- 12

13 Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale po, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all istituzione sanitaria o alla collettività. L insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l assistenza di altri infermieri qualificati. All attività dell insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano. 6. La formazione di infermiere responsabile dell assistenza generale garantisce l acquisizione da parte dell interessato delle conoscenze e competenze seguenti: a) un adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l ambiente fisico e sociale dell essere umano; b) una sufficiente conoscenza della natura e dell etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l assistenza infermieristica; c) un adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l attrezzatura siano adeguati all assistenza infermieristica dei pazienti; d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un esperienza di collaborazione con tale personale; e) un esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un attività nel settore sanitario (8). L esame dell evoluzione legislativa e regolamentare nella materia relativa alla formazione ed al riconoscimento della qualifica della professione sanitaria di Infermiere ha posto un attenzione particolare alla normativa europea sottolineandone la funzione preziosa, sia dal punto di vista del coordinamento tra le normative nazionali, sia di propulsione verso un più moderno e qualificato ordinamento delle professioni sanitarie. Essa dovrà, quindi, costituire un costante riferimento nel dare forma e concretezza alla disciplina della prova finale del corso di Laurea in infermieristica, in attuazione della norma di cui all art. 7 del D.M Per completare il quadro delle norme veramente prescrittive in tema di esercizio dell attività professionale, appare utile citare, altresì, il testo degli Articoli n. 32 e n. 33 della Direttiva e quello degli allegati che ad essi si collegano più direttamente. Articolo n. 32 Esercizio delle attività professionali d Infermiere responsabile dell assistenza generale. Ai fini della presente Direttiva, le attività professionali d infermiere responsabile dell assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell allegato V, punto (8). Articolo n. 33 Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell assistenza generale 1. Se agli infermieri responsabili dell assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all articolo 23 devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti (8). 13

14 Il quadro normativo italiano Con Decreto del MIUR sono state determinate le Classi dei Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie, in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004 n Segnatamente all Articolo n. 7, comma 1, (ai sensi dell Articolo n. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato e integrato dalla L. 10 agosto 2000, n. 251) si è statuito che la prova finale dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ha valore di esame di Stato abilitante all esercizio professionale. Nei commi successivi la norma citata delinea struttura, contenuto e modalità di svolgimento della prova finale; in particolare, al comma 2, si precisa, testualmente, che essa si compone di: a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità tecnico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale; b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione (9). Al comma 3 si stabilisce che detta prova è organizzata con decreto del MIUR in due sessioni definite a livello nazionale. La prima sessione, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile. Al comma 4 si dettano i criteri di composizione delle Commissioni esaminatrici. Alla evidente (e per certi aspetti inevitabile) genericità del precetto in esame si può, almeno in parte, sopperire con la lettura del contenuto, certo più specifico, dell allegato L/SNT/1 (Classe di Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche); invero, dall esame del paragrafo intitolato Obiettivi formativi qualificanti si traggono diverse utili indicazioni: innanzitutto un espresso riconoscimento della piena autonomia professionale nello svolgimento dell attività infermieristica (laddove l allegato in esame afferma che i laureati nella classe sono i professionisti sanitari dell area delle scienze infermieristiche che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione ed alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive del relativo profilo professionale nonché dal codice deontologico e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell assistenza) (9) ; nel proseguo si forniscono più precise indicazioni sulle competenze specifiche che i laureati in infermieristica devono acquisire e possedere (laddove l allegato stabilisce che i laureati nella classe sono dotati di un adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo, terapeutico, palliativo e complementare, sia alla massima integrazione con le altre professioni). Viene, poi, espressamente richiesta la conoscenza di almeno una lingua dell Unione Europea, oltre all italiano, nell ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Quanto, poi, ai percorsi formativi, propri della figura professionale di infermiere, nel demandarne l individuazione e la costruzione alle competenti strutture didattiche, si precisa che i laureati della classe devono raggiungere ben determinate competenze professionali attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze. Nell ambito della formazione professionale assume particolare rilievo l attività formativa pratica e di tirocinio clinico che deve essere svolta con almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per il relativo profilo professionale e corrispondente alle norme 14

15 Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale definite a livello europeo. Quanto alle competenze che devono essere raggiunte in funzione dei predetti percorsi formativi, il testo dell allegato le specifica come segue: nell ambito della professione sanitaria di Infermiere, i laureati sono professionisti sanitari responsabili dell assistenza generale infermieristica; essa nelle sue varie manifestazioni - curative, preventive, palliative e riabilitative è di natura tecnica, relazionale, educativa; le principali funzioni dei laureati in infermieristica sono la prevenzione delle malattie, l assistenza dei malati e dei disabili e l educazione sanitaria; essi contribuiscono alla identificazione dei bisogni di salute e di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l intervento assistenziale infermieristico e garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono, inoltre, sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali e contribuiscono alla formazione del personale di supporto (...); concorrono direttamente all aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca (9). L allegato ora esaminato contiene, inoltre, alcuni riferimenti alla legislazione comunitaria dei quali appare utile riportare il seguente: Nel rispetto delle norme comunitarie vigenti, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per l attività di infermiere, il peso del credito formativo della classe prima corrisponde a 30 ore di lavoro/studente (9). Ulteriori elementi di conoscenza e valutazione per inquadrare l esame di abilitazione, si possono trarre dalla circolare del MIUR e del Ministero della Salute (DGPROF P-20/01/2012) avente ad oggetto: Prova finale dei corsi afferenti alle classi di laurea per le professioni sanitarie (10). In particolare in essa si stabilisce che le due diverse parti dell unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale in quanto entrambe concorrono alla determinazione del voto finale dell esame. L uso del termine uguale da parte della circolare MIUR in esame sembra avere carattere prescrittivo, nel senso che non è dato riservare a ciascuna delle due prove dell esame finale un punteggio differente, privilegiando l una sull altra come incidenza sul voto finale. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l esame si interrompe e si ritiene non superato, con la conseguenza che deve essere ripetuto ex novo in una seduta successiva. Detta prescrizione induce a ritenere che la prova pratica debba necessariamente precedere la discussione dell elaborato di tesi; una diversa interpretazione confliggerebbe con la lettera della circolare sul punto; la prova pratica deve essere strutturata in modo che il candidato sia posto in condizione di dimostrare le conoscenze e le abilità pratiche acquisite, mentre l elaborato di tesi deve concernere le peculiarità della professione sanitaria di infermiere. Viene, infine, opportunamente precisato che le norme vigenti non prevedono che ad una abbreviazione di corso corrisponda una abbreviazione d esame. Ne consegue che, a compimento di percorsi formativi abbreviati per riconoscimento di crediti dovuti a titoli pregressi, la prova finale dev essere identica a quella prevista per il percorso regolare (10). 15

16 L abilitazione professionale: esperienze internazionali ed europee Con il titolo abilitazione (o regolamentazione) vengono identificate le condizioni necessarie per l esercizio legale di una professione. Il conferimento del titolo di abilitazione garantisce ai cittadini la competenza dei diversi professionisti di cui sono obbligati ad avvalersi in caso di bisogno specifico. In caso di mancanza del titolo abilitante, l esercizio della professione diventa abusivo. Riguardo le professioni sanitarie il titolo abilitante acquisisce un valore molto particolare perché rappresenta una forma di garanzia della salute, intesa come bene individuale e collettivo che lo Stato è interessato a tutelare. Per gli infermieri italiani l esercizio professionale è subordinato all iscrizione all Albo Professionale del Collegio provinciale degli Infermieri che prevede, tra i requisiti richiesti, il possesso della laurea in Infermieristica, il cui esame finale ha, appunto, un valore abilitante. La necessità di esaminare in maniera organica il problema dell esame finale del Corso di Laurea in Infermieristica, sollecita ad un approfondimento internazionale sui requisiti richiesti per l abilitazione all esercizio della professione, riferibile almeno ai Paesi in cui la formazione infermieristica si svolge in ambito universitario. Da ciò che si evince dalla letteratura in materia, i quadri normativi offrono situazioni molto differenziate: alcuni Paesi esiste un sistema molto organico per l abilitazione, in altri il sistema è ancora in via di definizione. Tra gli anni 80 e 90 si registra un diffuso interesse per l abilitazione professionale senz altro riferibile al più ampio contesto delle crescenti emigrazioni ed alle necessità di reclutamento internazionale relative alla carenza di infermieri, che ha interessato le strutture sanitarie di molti Paesi (11). Negli ultimi decenni, in alcuni Stati si è cercato di dare maggiore struttura al tessuto normativo dell abilitazione professionale, con riferimento, anche, a procedure e requisiti per il suo rinnovo, in considerazione del fatto che essa, non solo avvia all esercizio professionale, ma fa parte di un lungo percorso in cui le conoscenze e competenze devono essere costantemente rinnovate ed aggiornate. Il rinnovo dell abilitazione ha l obiettivo di verificare se le competenze dei singoli professionisti si mantengono costantemente aggiornate con i progressi e gli sviluppi scientifici e tecnologici, per garantire in maniera costante, ai cittadini, cure di qualità e sicure. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2002 ha pubblicato un primo documento di indirizzo per definire i processi e i contenuti dei sistemi di regolamentazione della professione al fine di valorizzare nei diversi paesi il contributo degli infermieri nell erogare servizi sanitari di alta qualità, accessibili, equi ed efficienti (11). Nel documento vengono riaffermati 12 principi e valori di riferimento per una efficace regolamentazione professionale, già definiti dall International Council of Nursing (ICN) nel Sono principi relativi a: intenzionalità (la regolamentazione professionale ha lo scopo di servire e proteggere i cittadini mediante l erogazione di un assistenza infermieristica competente, accessibile, efficace ed appropriata); pertinenza (la regolamentazione professionale dovrebbe essere progettata per raggiungere gli obiettivi definiti); definizione (le norme di regolamentazione devono essere basate su una chiara definizione del campo di responsabilità professionale, senza spazi di confusione alcuna); pieno sviluppo (le norme di regolamentazione devono promuovere tutte le potenzialità 16

17 Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale professionali per far uscire gli infermieri da ruoli subalterni); tutela di interessi molteplici (i sistemi di regolamentazione devono tutelare tutte le parti interessate: la professione, i suoi membri, i datori di lavoro, le altre professioni ecc); equilibrata rappresentanza (a completamento del precedente principio, si sottolinea che i sistemi di regolamentazione dovrebbero riconoscere e adeguatamente bilanciare gli interessi interdipendenti); ottimizzazione professionale (i sistemi di regolamentazione devono prevedere requisiti e verifiche limitate solo alle questioni necessarie al raggiungimento dei loro obiettivi, senza enfasi sui dettagli, ma prestando attenzione ai contenuti fondamentali); flessibilità (gli standard e i processi di regolamentazione devono essere sufficientemente ampi e flessibili per raggiungere il loro obiettivi, ma anche per conseguire innovazione, crescita e cambiamento); efficienza e congruenza (i sistemi di regolamentazione devono garantire uno sviluppo ed un funzionamento delle norme coerente e coordinato, snello ed uniforme); universalità (i sistemi di regolamentazione devono promuovere standard di prestazioni e identità professionali di tipo universale, anche per favorire la mobilità del personale oltre i confini nazionali, nella misura massima compatibile con le necessità e le circostanze locali); equità (i sistemi di regolamentazione devono essere giusti e non discriminatori); uguaglianza e compatibilità interprofessionale (i sistemi di regolamentazione dovrebbero riconoscere l uguaglianza e l interdipendenza delle professioni che offrono servizi essenziali e favorire lo sviluppo della pratica collaborativa) (12)(13). Tra i Paesi che hanno un sistema di abilitazione da tempo consolidato, vanno senz altro menzionati gli Stati Uniti. Gli infermieri americani per essere abilitati alla professione di Registered Nurse (RN - l infermiere responsabile delle cure infermieristiche, abilitato ad erogarle sulla base del processo di nursing) (14) devono sostenere il National Council Licensure Examination (NCLEX-RN) amministrato dal National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) che è l organizzazione responsabile dell abilitazione alla pratica infermieristica a livello nazionale. Essa include, tra i suoi membri, i rappresentanti professionali dei 50 Stati, del Distretto di Columbia, delle Isole Samoa Americane, di Guam, delle Isole Marianne del Nord e delle Isole Vergini. L esame può essere sostenuto esclusivamente negli Stati Uniti, dopo aver ottenuto l autorizzazione dello Stato in cui si desidera esercitare la professione. In generale, per i candidati stranieri, lo States Boards richiede di ottenere il Commission on Graduate of Foreign Nursing Schools (CGFNS) Certification Program: una certificazione richiesta a tutti coloro che si sono diplomati in Discipline Infermieristiche all estero e che desiderano esercitare la professione negli Stati Uniti, per ottenere l autorizzazione a sostenere il NCLEX-RN. L esame non è rinnovabile nel tempo, viene svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea con una cadenza pari ad una volta all anno e il test si sostiene in versione computerizzata (15). In Australia dal 2008, in ciascuno dei 6 stati e nei due territori del Paese, l abilitazione professionale infermieristica ed ostetrica viene rilasciata da un Ente Nazionale appositamente deputato all abilitazione di tutte le professioni sanitarie (Council of Australian Governaments). Il Nursing and Midwifery Board of Australia (NMBA), al fine di garantire un elevato esercizio professionale, definisce gli standards e le linee guida per la formazione, l abilitazione e la pratica infermieristica ed ostetrica (16). Nel 2010 ha approvato i requisiti per l abilitazione professionale di Nurse Practitioner ed i requisiti per il rinnovo dell abilitazione di Registered Nurse che avviene ogni anno. La definizione di standard nazionali di competenze, che dal 1992 vengono regolarmente aggiornate dal NMBA, costituiscono uno dei riferimenti essenziali dell abilitazione professionale. Tali standard vengono utilizzati nei processi di rinnovo dell abilitazione, per abilitare gli infermieri che provengono da altri paesi e decidono di stabilirsi in Australia, per valutare gli infermieri che si assentano dal lavoro per lunghi periodi e per accreditare i corsi di formazione infermieristica. 17

18 Gli standard sono utilizzati dalle stesse Università per sviluppare i curricula e per valutare la formazione degli studenti (17). Anche l Australia sta discutendo ormai da un decennio sull eventuale introduzione di un esame nazionale standardizzato per semplificare la valutazione delle conoscenze raggiunte dagli studenti e per garantire una qualità nella formazione pratica infermieristica il più possibile omogenea sul territorio (18). In Giappone, il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare rilascia l abilitazione professionale a seguito di un esame nazionale chiamato Health Education Systems, Inc (HESI Exam). Lo HESI Exam non è rinnovabile nel tempo, è sostenibile prima del conseguimento del diploma di laurea e viene svolto con una cadenza pari ad una volta l anno; esso risulta essere molto simile al NCLEX-RN ed è, pertanto, considerato un buon predittore della preparazione dello studente e deve essere sostenuto anche da infermieri stranieri qualora volessero esercitare la professione sul territorio giapponese. Non è previsto un rinnovo dell abilitazione; tuttavia, grande enfasi viene data alla formazione continua dei singoli professionisti (19). A Taiwan l abilitazione è rilasciata dal Ministry of Examination dopo un esame nazionale su contenuti di medicina, fisiopatologia, farmacologia, infermieristica medico-chirurgica, infermieristica pediatrica, materno infantile e psicosociale (20). Attualmente la professione infermieristica sta affrontando una serie di problemi relativi alla crisi economica globale ed alla rapida evoluzione delle politiche sanitarie e sociali che interessano il Paese e che influiscono negativamente sulla formazione e sull attività professionale degli infermieri. Per governare i processi di miglioramento della qualità, la preparazione degli studenti al superamento dell esame di abilitazione nazionale viene identificata come una delle strategie consigliate per risolvere l attuale stato di deterioramento professionale (21). In Thailandia l abilitazione è rilasciata dal Thailand Nursing Council a seguito di un esame nazionale che verte su contenuti di: infermieristica medico-chirurgica, pediatrica, materno-infantile, ostetricia, comunitaria, geriatrica e psicosociale. Ad essi di aggiungono argomenti di etica e legislazione e gli argomenti di farmacologia e fisiopatologia sono compresi in quelli di infermieristica. Il Thailand Nursing Council ha inoltre implementato programmi per il rinnovo dell abilitazione per assicurare la formazione continua di tutti i professionisti (20). In Cina dal 1994, per esercitare la professione, gli infermieri devono superare il National Nursing Licensure Examination (NNLE). Tuttavia, tale esame è previsto per chi consegue il titolo di infermiere nelle scuole sanitarie (primo livello: più del 90% degli infermieri cinesi proviene da tale percorso) e per chi è in possesso del diploma universitario (secondo livello). Gli infermieri che hanno conseguito il Bachelor of Science Degree Nursing programs (terzo livello) sono esentati dall esame e ottengono automaticamente l abilitazione. Dal 1996 il Ministero di Public Health ha introdotto un mandato per la formazione continua e chiede a tutti gli infermieri di conseguire crediti formativi per rinnovare l abilitazione (22). A livello europeo, invece, si possono fornire due esempi su tutti: la Spagna e l Inghilterra. La Spagna, con il Regio Decreto pubblicato il 21 gennaio 2005 (BOE 55/2005) (23) ha stabilito la struttura della formazione universitaria infermieristica definendo che, una volta che lo studente termina il programma universitario di base, ottiene automaticamente la licenza che gli permette, previo iscrizione all albo, di esercitare la professione infermieristica sia in Spagna che nel resto d Europa. Non è previsto, pertanto, nessun esame nazionale o ulteriori obblighi di formazione continua (24). Anche in Inghilterra il riconoscimento accademico permette l immediata registrazione all albo professionale inglese (Nursing and Midwifery Council NMC -) senza un esame nazionale da sostenere ma 18

19 Costruzione di un modello per la valutazione delle competenze infermieristiche nell esame di abilitazione professionale per mantenere valida la propria registrazione, NMC ha imposto degli standard minimi PREP (Post Registration Education and Practice) da rispettare: il mantenimento di un profilo professionale (portfolio che racchiude curriculum, attività di studio personale, corsi di aggiornamento, ecc.) con tutti i dettagli del proprio sviluppo personale; un minimo di attività di 750 ore o 100 giorni lavorativi per un periodo di 5 anni. Il NMC predispone inoltre controlli random sugli iscritti per accertare il mantenimento degli standard (25). 19

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