COMUNE DI SIROR NORME DI ATTUAZIONE P.R.G. TESTO UNICO AGGIORNATO VARIANTE APRILE

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1 COMUNE DI SIROR NORME DI ATTUAZIONE P.R.G. TESTO UNICO AGGIORNATO VARIANTE APRILE

2 I N D I C E TITOLO I GENERALITA Art. 1 - Natura, scopi, contenuti e riferimenti del P.R.G. Art. 2 - Modalità generali di attuazione Art. 3 - Effetti e cogenza del P.R.G. TITOLO II DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI Art. 4 Definizioni e prescrizioni di carattere generale Art. 5 Parametri geometrici dell edificazione Art. 5 bis Definizioni e criteri per la misurazione delle distanze Art. 5 ter Distanze minime tra edifici negli insediamenti storici. Art. 5 quater Distanze minime tra edifici da applicare in altre aree. Art. 5 quinquies - Distanze da applicare per i manufatti accessori. Art. 5 sexties Distanze degli edifici dai confini. Art. 5 septies - Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali. Art. 5 octies - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini. Art. 5 nonies - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. Art. 5 decies - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno Art. 6 Categoria degli interventi edilizi Art. 7 Tipologia dei fabbricati Art. 8 Condizione di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree. Fasce di rispetto Art. 9 Parcheggi a carico dei titolari delle opere TITOLO III - URBANIZZAZIONI Art. 10 Le urbanizzazioni Art. 10 bis L edilizia residenziale Art. 11 Centri storici e beni culturali Art. 11 bis - Applicazione dell eccezione al limite di cui al 3 comma dell art. 18 della LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. Art. 12 Insediamenti di edilizia mista Art.12 bis - Localizzazione dei nuovi alloggi per il tempo libero e vacanze. Art. 13 Insediamenti commerciali di livello provinciale Art. 14 Aree produttive miste Art. 15 Insediamenti per attività zootecniche Art. 16 Campeggi Art. 17 Equipaggiamenti: attrezzature e servizi Art. 18 Verde pubblico attrezzato ed aree sportive all aperto sexies TITOLO IV GLI SPAZI APERTI Art. 19 Invarianti e gli spazi aperti Art. 20 Aree agricole Art. 21 Baite Art. 22 Boschi 2

3 Art. 23 Pascoli Art. 24 Aree improduttive e ghiacciai Art. 25 Discariche, depuratori e centrale idroelettrica TITOLO V - INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E COMUNICAZIONI Art. 26 Strade Art. 27 Parcheggi pubblici e aree di servizio Art. 28 Piste da sci, impianti di risalita, aree di accesso e di servizio TITOLO VI - TUTELA AMBIENTALE STORICO-CULTURALE Art. 29 Scopo, oggetto ed esercizio della tutela Art. 30 Cautele per l ambientazione degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo Art. 31 Aree sensibili: ambienti d alta montagna e fasce di protezione ambientale e dei corsi d acqua e dei laghi Art. 32 Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi Art. 33 Cautela per l ambientazione degli interventi edilizi Art. 34 Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici Art. 35 Biotopi ed elementi naturalistici di rilievo Art. 36 Manufatti e siti di interesse storico, culturale e naturalistico Art. 37 Difesa paesaggistica, verde privato Art. 37 bis Zona di rispetto cimiteriale Art. 38 Recupero ambientale Art. 39 Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino TITOLO VII - PROTEZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA Art. 40 Norme conseguenti all analisi geologica. Art. 41 (soppresso) Art. 42 (soppresso) Art. 43 (soppresso) TITOLO VIII PIANI ATTUATIVI E PROGRAMMA Art. 44 Redazione dei piani attuativi Art. 45 Progetto di riqualificazione urbana Art. 46 Programma di attuazione 3

4 Tavole: A. INSEDIAMENTI MISTI AD ALTA DENSITA B. INSEDIAMENTI MISTI A MEDIA DENSITA C. INSEDIAMENTI MISTI A BASSA DENSITA D. EQUIPAGGIAMENTI: ATTREZZATURE E SERVIZI SCHEMA DI EQUIPARAZIONE Allegati: Schemi esemplificativi di cui agli - Art. 5 octies - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini - Art. 5 nonies - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno - Art. 5 decies - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno tratti dall Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze del Regolamento di attuazione della legge urbanistica - l.p. n. 1/

5 NORME DI ATTUAZIONE TITOLO I GENERALITA Art. 1 Natura, scopi, contenuti e riferimenti del P.R.G. 1.Il Piano Regolatore Generale ( P.R.G.) del Comune di Siror è strumento attuativo del Piano Urbanistico Provinciale ( P.U.P.) nel territorio del Comune di Siror, facente parte del Comprensorio di Primiero e fornisce le disposizioni in materia di: - uso del suolo - infrastrutture territoriali - tutela dell ambiente e dei beni storico-culturali - protezione dai rischi naturali e dalle acque 2. Nella presente forma, il P.R.G. modifica, aggiorna e sostituisce il Piano Urbanistico Comprensoriale approvato dalla Giunta Provinciale il con delibera nr /93. Rimane in vigore il Piano Generale degli Insediamenti Storici (P.G.I.S.) approvato dalla Giunta Provinciale il Il P.R.G. è costituito da: a. Relazione illustrativa b. Cartografia, comprendente: - Nr.1 tavola di progetto in scala 1:25000; - Nr.4 tavole di progetto in scala 1:10000; - Nr.3 tavole di progetto in scala 1: c. Norme di attuazione Art. 2 Modalità generali di attuazione 5

6 1. L attuazione del P.R.G. ha luogo osservando le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presente Norme di Attuazione nonché secondo gli indirizzi e i criteri interpretativi risultanti dalla Relazione illustrativa. Le indicazioni contenute nella Cartografia vanno intese come espresse nella apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti. In caso di non corrispondenza tra tavole e scala diversa fa testo la tavola a scala più dettagliata. 2. Dove non è previsto uno dei Piani Attuativi ( P.A.) di grado subordinato di cui al seguente comma 3, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, ottenuta la concessione o l autorizzazione edilizia. 3. Nelle aree in cui il piano regolatore generale prevede le formazione di piani attuativi, fino all'approvazione del relativo piano, sono consentite, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, solo interventi di restauro e risanamento conservativo senza alterazioni di volume. 4. La cartografia indica con apposita grafia i perimetri dei Piani Attuativi (P.A.) di grado subordinato per l attuazione del P.R.G e gli artt. 38 e 39 li disciplinano. Essi sono: a. piano attuativo a fini generali ( art.44 - L.P.n.22/91 ): sviluppa le previsioni, le direttive ed i criteri stabiliti dal Piano Regolatore Generale e fornisce ogni utile indicazione di dettaglio per l uso del territorio; b. piano attuativo a fini speciali ( art. 45 L.P.n.22/91 ): ha per oggetto l edilizia abitativa come definita dalla leggi provinciale del settore o gli insediamenti produttivi. Il piano attuativo per l edilizia abitativa, individua entro le zone residenziali, sia edificate, che di nuovo sviluppo, le aree e gli edifici da riservare ad edilizia abitativa, sia pubblica che agevolata, determinandone la relativa specifica disciplina. Il piano attuativo per gli insediamenti produttivi determina la specifica disciplina di aree destinate ad opere ed impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, ad impianti e servizi turistici nonché a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli ovvero ad allevamenti zootecnici ed ha per obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree in esso comprese; c. piano di recupero ( art. 46 L.P.n.22/91 ): è lo strumento per la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone a tale fine perimetrate dal Piano Regolatore Generale; può essere di iniziativa pubblica 6

7 quando viene redatto dal Comune e di iniziativa privata quando viene redatto e presentato al Comune dai privati interessati, proprietari di almeno il 60% della volumetria degli edifici del piano. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono definiti dall art. 77 bis della L.P. n. 22/91 e succ. mod. ( L.P. n. 10/98 ). I contenuti, la formazione, gli effetti e l approvazione da parte della Giunta Provinciale del Piano Attuativo a fini generali, a fini speciali nonché il Piano di recupero sono disciplinati dagli artt. 47,48,49,50 della L.P.n.22/91; d. comparti edificatori ( art. 51 L.P.n.22/91 ): il Sindaco può notificare al proprietario o ai proprietari un invito a dichiarare entro un termine prefissato se intendono procedere, eventualmente riuniti in consorzio ove si tratti di più proprietari, alla formazione di comparti edificatori costituiti da almeno il 60% della volumetria degli edifici del comparto stesso; e. piano di lottizzazione ( art. 53,54,55,56 L.P.n.22/91): ha per oggetto l utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici ovvero di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio e che richieda l esecuzione di opere di urbanizzazione primaria. 5. Il territorio compreso nel Parco di Paneveggio e delle Pale di San Martino è assoggettato a quanto previsto nel Piano del Parco adottato con delibera n.10 del Comitato di Gestione in data ed approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n del Gli interventi sulle baite di cui al successivo art.21 sono soggetti alle disposizioni del Manuale tipologico che costituisce parte integrante del P.R.G. 7. Quanto non esplicitamente considerato dal P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Art. 3 Effetti e cogenza del P.R.G. 7

8 1. Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale. L attività edilizia e l utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle rispettive destinazioni. 2. Si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del P.R.G. solo per interventi edilizi relativi ad opere pubbliche e di interesse pubblico generale ai sensi dell art. 112 della LP 1/ Gli immobili e gli usi del suolo che al momento dell adozione del P.R.G. sono in contrasto con le sue disposizioni possono subire modifiche solo per adeguarvisi. Sono in ogni caso ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all art. 99 della LP 1/2008. TITOLO II DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI 8

9 Art. 4 Definizioni e prescrizioni di carattere generale. 1. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per zone ed aree, a seconda che si tratti di: - sistema insediativo e produttivo; - sistema ambientale ; - sistema infrastrutturale. Per ciascuna di queste zone ed aree sono fissate i parametri edificatori, le modalità d uso del suolo, i tipi di intervento e di edifici o opere ammessi e i relativi criteri di esecuzione, in ordine ai temi della tutela ambientale che a sua volta è oggetto di trattazione specifica ( Titolo VI ). 2. Alcune definizioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie hanno carattere generale. Esse riguardano: - i parametri geometrici dell edificazione (art.5); - la tipologia dei fabbricati (art. 7); - i condizionamenti generali per l edificazione (art.8); - il dimensionamento dei parcheggi la cui esecuzione spetta ai soggetti degli interventi edilizi (art. 9) 3. Le indicazioni in proposito valgono per tutte le aree e zone. Art. 5 Parametri geometrici dell edificazione 1. S f= Superficie fondiaria E la superficie del lotto o delle proprietà in cui si realizzano gli interventi edilizi. 2. Ve = Volume emergente E il volume emergente dal livello naturale del terreno o del piano di spiccato se questo è a quota inferiore alla linea naturale del terreno. Per ciascuna area o zona possono essere fissati dei volumi emergenti per ciascun fabbricato alle condizioni stabilite nell art. 7, comma bis. Volumi tecnici 9

10 Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona i volumi tecnici costituiti da porzioni dell edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell edificio medesimo, quali vani ascensori costruiti oltre la linea di gronda destinati a contenere la gabbia dell ascensore, i serbatoi dell acqua, le canne fumarie, centrali termiche, bussole d ingresso agli edifici finalizzate al taglio termico con Vol. max. = 8.0 mc. Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti a scopo di insolazione termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti nella misura massima di 12 cm di puro isolante. Nelle nuove costruzioni sono assimilati a volumi tecnici, nel rispetto dell altezza e delle distanze minime tra costruzioni e presentando idonea documentazione tecnica, quelli destinati all isolazione termica e derivanti da uno spessore dei muri esterni e dei solai piani di copertura che superano i 0.30 m nonché i pacchetti di isolazione termica delle falde di copertura. 3. Vi= Volume interrato E il volume al di sotto del livello naturale del terreno o dal piano di spiccato se questo è a quota inferiore alla linea naturale del terreno. In fregio alle zone pubbliche, strade o comunque a quelle aree soggette ad esproprio le distanze minime devono essere in ogni caso rispettate anche per i volumi interrati.. In fregio alle strade le distanze minime per i volumi interrati sono quelle stabilite dalla D.G.P. n. 909/95 e s.m. 4. Vt= Volume totale E la somma del volume emergente (Ve) e del volume interrato ( Vi). Sono considerati volumi tecnici le strutture destinate a funzioni complementari o integrative di tipo tecnico per i servizi o gli impianti degli edifici (ascensori, serbatoi dell acqua, canne fumarie e simili ) ai fini dei parametri edificatori di zona. I volumi delle logge e dei portici d uso privato sono computati al 50%. Il volume di portici aperti all uso pubblico non si computa. La realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolazione termica per gli edifici esistenti all entrata in vigore del P.R.G. è sempre ammessa purchè l aumento dello spessore delle murature esistenti non superi i cm If= Indice di fabbricabilità fondiaria 10

11 E il volume emergente (Ve) costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria ( Sf ) espresso in mc/mq. 6. Sc = Superficie coperta E l area rappresentata dalla proiezione verticale sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, escluse le sporgenze del tetto dell edificio. Pensiline, balconi, gronde e cornicioni non si calcolano fino ad uno sporto massimo di m. 1,5. Oltre tale limite le parti dell edificio in eccedenza vengono computate relativamente alla superficie coperta. 7. Su = Superfici utile E la somma delle superfici lorde di tutti i locali abitabili o utilizzabili per attività economiche. 8. Rc =Rapporto di copertura E il rapporto fra la superficie coperta ( Sc ) e la superficie fondiaria ( Sf ). 9. H= Altezza E l altezza di ciascuna fronte di un edificio misurata dal piano di spiccato ( nel caso questo sia al di sotto del livello naturale del terreno ), o dal livello naturale del terreno, fino all estradosso dell ultimo solaio ( nel caso di edifici con copertura piana ) o ad un piano virtuale parallelo ad esso, mediano tra l appoggio delle falde di copertura e il colmo delle stesse ( nel caso queste siano inclinate). In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente. Qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti tutto o in parte a quota superiore rispetto all andamento naturale del terreno l altezza si misura dal livello originario di quest ultimo. 10. L= Lunghezza delle fronti E la misura orizzontale massima di ciascuna fronte il cui sviluppo planimetrico non sia interrotto da riseghe di profondità di almeno m. 1,50. Il presente parametro si applica esclusivamente negli interventi di nuova costruzione. 11. Distanze minime - Dc De - Ds a. Distanza dai confini (Dc): vedi art. 5 bis b. Distanza tra i fronti di edifici (De): vedi art. 5 bis 11

12 c. Distanze stradali (Ds) All interno delle aree edificabili nei casi di nuova costruzione, ampliamento e ricostruzione di edifici, sono da rispettare le distanze fissate dalla D.G.P. n. 909/95 e s.m. Per ogni altro aspetto relativo alle distanze minime valgono i disposti del Codice Civile. Art. 5 bis Definizioni e criteri per la misurazione delle distanze. 1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, la distanza tra pareti antistanti viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. (De) 2. La distanza degli edifici dai confini si misura in orizzontale e deve essere rispettata in ogni punto dell edificio e in tutte le direzioni. (Dc) 3. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati. 4. Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione. 5. Per i fini del presente articolo e dei successivi artt. 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, il sedime è l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all art. 5 septies le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Art. 5 ter Distanze minime tra edifici negli insediamenti storici. 12

13 1. Negli insediamenti storici, per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all art. 99 della L.P. n. 1/2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione della G.P. n di data 31 ottobre 2008 per il recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice civile. 3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all art. 99 della L.P. n. 1/2008, si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo; b) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite di altezza dell edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1.; c) in caso di ricostruzione all interno del sedime, ma con un altezza superiore a quella dell edificio preesistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 4. Nelle zone di questo articolo, per l ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all art. 5 quater, comma 1, lettera a). Art. 5 quater Distanze minime tra edifici da applicare in altre aree. 1. Nelle aree diverse da quelle di cui all art. precedente si applicano le seguenti disposizioni: 13

14 a. per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima di 10,00 m tra pareti antistanti. In caso di edifici con altezze (H) superiori a 10,00 m., la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50% dell altezza massima consentita dal vigente PRG eccedente i 10,00 m. b. in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della G.P di data 31 ottobre 2008 si applicano le distanze minime previste dal Codice civile. c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all articolo 5 ter, comma Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. 3. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai commi 1 e 2, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della l.p. n. 1 del 2008, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. Art. 5 quinquies - Distanze da applicare per i manufatti accessori. 1. Per i manufatti accessori disciplinati dall art. 7 comma 8, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. Art. 5 sexties Distanze degli edifici dai confini. 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera 14

15 a) del comma 1 dell art. 5 quater con un minimo di ml 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. 2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi: a) interventi di cui all art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, lettere b) e c), e all art. 5 quater, comma 1, lettera c); b. sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell articolo 5 quater, comma 1, lettera b); c. sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all articolo 5 quater, comma 1, lettera a); d. la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche. 3. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall art. 7 comma 8 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3, Per gli interventi di cui all art. 5 ter, comma 3, lettera a) e comma 4 limitatamente all ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all interno dei centri storici, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici. Art. 5 septies - Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali. 1. Le disposizioni di questo articolo e degli artt. 5 octies, nonies, decies disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all art. 7, comma 8 e dai confini. A tal fine si considerano: 15

16 a) terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze; b) muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine; c) muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate. 2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. 3. Le trasformazioni d uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e degli artt. 5 octies, nonies, decies. Art. 5 octies - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini. (vedi schemi esemplificativi allegati denominati art Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini ) 1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all art. 5 septies, comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: a) terrapieni artificiali:devono essere interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m; b) muri liberi: 1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m; 2) devono essere interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà - se la loro altezza supera i 3.00 m.; c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza 2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo. 16

17 Art. 5 nonies - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. (vedi schemi esemplificativi allegati denominati art Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno ) 1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 1.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m; c) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m 3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 1.50 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.; c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45 - avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio - se la differenza di quota è superiore a3,00 m 17

18 4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all edificio. Le eventuali aperture sull intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie. Art. 5 decies - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno (vedi schemi esemplificativi allegati denominati art Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno ) 1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell articolo 5 nonies. 2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare: a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 3.00 m; b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45 avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m. 3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia: a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio non è superiore a 3.00 m; b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell edificio è superiore a 3,00 m 4. Si applica il comma 4 dell art. 5 nonies. Art. 6 Categorie degli interventi edilizi 1. Si considerano tre categorie di intervento edilizio: a. di nuova costruzione; 18

19 b. di demolizione definitiva. c. di recupero del patrimonio edilizio esistente ( art. 77 bis L.P. n. 22/91 ); Negli interventi di nuova costruzione rientrano la nuova costruzione di fabbricati e manufatti su aree libere e la ricostruzione di fabbricati e manufatti su aree libere mediante la demolizione di strutture esistenti. Ad esclusione dei fabbricati e manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma 2, ogni fabbricato è suscettibile di demolizione e costruzione. Le nuove costruzioni e le ricostruzioni devono comunque rispettare le prescrizioni funzionali e tipologiche di zona ed i relativi parametri edificatori. La demolizione definitiva è un intervento che comporta l eliminazione di manufatti o fabbricati esistenti senza sostituzione o ricostruzione. Ad esclusione di fabbricati e manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma 2, la demolizione definitiva è consentita ovunque. Il progetto di demolizione deve prevedere la sistemazione dell area libera risultante conformemente alle indicazioni funzionali ed i criteri di ambientazione stabiliti dalle presente norme. 2. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l efficienza dell edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso; c) interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazioni dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell ambito di una destinazione d uso compatibile. L intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d uso, nonché l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; d) interventi di risanamento conservativo, quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all adeguamento all uso moderno dell intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un 19

20 insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l impianto tipologico-organizzativo iniziale; e) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti ad adeguare l edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d uso. L intervento comprende la possibilità di variare l impianto strutturale interno e distributivo dell edificio, modificandone l aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite; f) interventi di sostituzione edilizia e interventi rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti; f bis) interventi di demolizione e ricostruzione e interventi rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti; f ter) interventi di demolizione e interventi rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti. Art. 7 Tipologie dei fabbricati 1. Per quanto concerne gli interventi di conservazione, ristrutturazione e nuova costruzione si considerano n. 9 tipi fondamentali di fabbricati, definiti come segue e si fissano per ciascun tipo le volumetrie massime ammissibili zona per zona. 2. Per i fabbricati residenziali si intendono genericamente le case per abitazioni di ogni tipo, primarie e secondarie, quelle in multiproprietà, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti. Sono considerate tali anche le case nelle quali, oltre alle abitazioni si collocano eventualmente studi professionali, laboratori artigianali o di tipo familiare, negozi, pubblici esercizi e quant altro può essere inteso come generico complemento della residenza, ivi compresi i garages, le cantine, le legnaie ecc.. purché la residenza occupi almeno il 50% della superficie utile. 3. Per fabbricati turistici si intendono: a. gli alberghi, i garnì, le residenze turistico alberghiere, i villaggi turistici come definiti all art. 5 della L.P. n. 7 del e s.m. b. le colonie e le case per ferie di enti, società ed imprese; c. i rifugi alpini. 20

21 4. Per fabbricati terziari si intendono gli edifici specialmente conformati per raccogliere esclusivamente uffici, attività commerciali e servizi pubblici e privati, con le relative attrezzature complementari ( depositi, garages, ecc ); ovvero gli edifici residenziali qualora la residenza occupi meno del 50% della superficie utile o più del 50% sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie 5. Come equipaggiamenti si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati conformati per ospitare le attrezzature ed i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi, per energia e ricreativi del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali ( depositi, garages, ecc ), pubblici o privati, purché aperti a pubblico, ad eccezione delle aree pericolose per il pubblico (depositi GPL, fabbricati per distribuzione energia). 6. Per fabbricati produttivi si intendono gli edifici industriali ed artigianali, i capannoni, le fabbriche, i depositi commerciali e di materiale edile, le rivendite all ingrosso ed in dettaglio purché in forma di supermercato limitato alla grande distribuzione, i ricoveri per macchinari, le tettoie, i parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali, i silos industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti ed in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo sviluppo di attività produttive collegate all industria, all artigianato non familiare, al commercio in grande scala e simili, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi per manovre dei mezzi e i depositi all aperto. 7. Per fabbricati zootecnici si intendono quelli destinati specificamente al ricovero e all allevamento del bestiame per aziende di dimensioni minime pari a 20 U.B.A. e cioè le stalle aziendali e simili, con i loro complementi funzionali: fienili, concimaie, depositi, silos, garages, ecc 8. Per strutture accessorie o rustici si intendono i manufatti edilizi minori che sono complementari allo svolgimento delle funzioni produttive dell agricoltura, della zootecnica e delle attività silvo-pastorali e per il ricovero di animali domestici : barchi, legnaie, alveari, silos, fienili, concimaie, depositi per attrezzi, chioschi, piccole tettoie ecc. Le legnaie possono essere realizzate indipendentemente dal rispetto degli indici volumetrici di zona nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a. abbiano struttura portante e pareti completamente in legno; 21

22 b. siano asservite ad edifici adibiti ad abitazione esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme; c. il volume massimo di legnaia asservito a ciascuna abitazione non superi i 30 mc; comunque non più di 30 mq. e 3 m. di altezza per ogni edificio; d. sia rispettata la distanza minima di 3 m. dal confine ed almeno 7 m. dai fabbricati residenziali delle proprietà confinanti; è consentita la costruzione di strutture accessorie o rustici, che abbiano altezza inferiore a 3 m., sul confine di proprietà salvo il consenso scritto del proprietario confinante, da annotarsi nel libro fondiario. 9. Per baite sono da intendersi gli edifici ricadenti nelle aree agricole, nei boschi e nei pascoli o quelli di cui all art. 21 comma 3 lettera f. che presentano o presentavano un uso di supporto alla attività agricola con locali destinati a ricoveri per il foraggio e capi di bestiame ed i lavoratori oppure di presidio del territorio come specificato nel successivo art. 21 Le caratteristiche tipologiche di tali edifici sono individuate e descritte nel Manuale Tipologico di cui all art. 2 comma Salvo che per quelli rustici e per le baite nei nuovi fabbricati non residenziali di ogni tipo è ammessa la realizzazione di un alloggio per unità funzionali, destinato esclusivamente al conduttore o al custode, di non più di 400 mc. di volume compresi gli accessori sempre che il volume destinato all attività principale sia di almeno mc. Nelle zone agricole la realizzazione dell alloggio è subordinata al rilascio del parere di congruità. Per i fabbricati turistici,comma 3 a), l alloggio per unità funzionale è unico e destinato esclusivamente ai titolari e/o conduttori, di non più di 400 mc. complessivi compresi gli accessori sempre che il volume destinato all attività turistica sia di almeno 2500 mc. Questi alloggi non possono costituire in alcun caso una unità edilizia a sé stante, ovvero un edificio separato, ma devono comporsi nel fabbricato cui si riferisce ed accorparsi nella sua volumetria. Devono avere nesso di accessorietà funzionale con l unità immobiliare principale costituente vincolo pertinenziale ai sensi dell art. 817 del Codice Civile e l impegno del mantenimento di tale nesso deve essere intavolato a carico delle unità immobiliari. 22

23 11. Nel verde privato di pertinenza alla struttura alberghiera è consentita la realizzazione di strutture fisse e/o mobili destinate al servizio complementare dell attività alberghiera tipo: gazebo, solarium, parco giochi coperto, centro benessere-wellness, ecc.. La cubatura massima fuori terra consentita è pari al 10% della cubatura alberghiera esistente. 11. Per quanto riguarda i fabbricati o parte di fabbricato costituenti volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche speciali, vale quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale. 12. Qualora, secondo le densità fondiarie prescritte, le volumetrie realizzabili fossero superiori a quelle massime consentite per ciascun tipo edilizio, esse andranno frazionate tra diversi fabbricati la cui reciproca relazione dovrà rispettare le prescrizioni in materia delle presenti norme. Art. 8 Condizioni di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree. Fasce di rispetto. 1. Tutto il territorio comunale è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l uso e l edificabilità dei suoli, zona per zona. Secondo i limiti di volumetria o di copertura di volta in volta fissati, l utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sulla stessa per l estensione necessaria al rispetto dell indice di fabbricabilità If e dei rapporti di copertura Rc prescritti. Nel determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, dopo che sia stato preso in considerazione un determinato lotto in sede di rilascio di una concessione, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto ai fini di una utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto dei valore di If e Rc in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione. Le norme precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all entrata in vigore del P.R.G., nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori di If e Rc prescritti. 2. Sono in edificabili le seguenti aree: - le fasce di rispetto cimiteriali nei limiti indicati in cartografia; - le fasce di rispetto di discariche e depuratori; 23

24 - le fasce di rispetto stradali nei limiti di cui alla D.G.P. 909/1995 e s.m.; - la fasce di rispetto dei corsi d acqua e fluviali; - i biotopi e le aree di protezione; - le aree ad alto rischio archeologico; - le aree di difesa paesaggistica; - le aree a rischio geologico, idrogeologico e valanghivo. 3. L edificazione è assoggettata a procedure e cautele speciali nelle seguenti aree: - le aree di tutela ambientale provinciale ; - le aree sensibili ai fini della valutazione di impatto ambientale; - i manufatti e i siti di rilevanza culturale; - le aree a rischio archeologico; - le aree comprese nel Parco di Paneveggio e delle Pale di San Martino ; - le aree di controllo geologico, idrogeologico e valanghivo; - le aree di protezione delle sorgenti. 4. Area edificabile è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria. L indicazione di edificabilità del P.R.G. e degli strumenti di grado subordinato non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri secondo le norme stabilite e le disposizioni vigenti. Art. 9 Parcheggi a carico dei titolari delle opere 1. Per tutte le nuove costruzioni, ristrutturazioni e/o trasformazioni d uso di edifici esistenti devono essere riservati appositi spazi per parcheggio a norma dell art. 73 della L.P. n. 22/91 e conseguenti deliberazioni attuative della Giunta Provinciale n. 1559/92 e n /93 e succ. modifiche. 2. I parcheggi devono essere ricavati nel lotto edificabile oppure su aree di pertinenza, poste nelle immediate vicinanze. 3. Nel centro storico i parcheggi dovranno trovare posto all interno degli edifici o nei volumi accessori recuperati oppure su aree di pertinenza, poste nelle immediate vicinanze. 24

25 TITOLO III URBANIZZAZIONI Art. 10 Le urbanizzazioni 1. Per urbanizzazioni si intendono le aree riservate a tutti i tipi di insediamenti esistenti o di progetto, diversi dall edilizia rurale, boschiva e pascoliva sparsa negli spazi aperti. Le urbanizzazioni indicate nelle tavole comprendono: - i centri storici ( Art. 11 ), - gli insediamenti di edilizia mista ( Art. 12); - gli insediamenti commerciali di livello provinciale ( Art. 13 ); - gli insediamenti industriali, artigianali e commerciali ( Art. 14); - gli insediamenti per attività zootecniche ( Art. 15 ); - i campeggi ( Art. 16 ); - gli equipaggiamenti : attrezzature e servizi ( Art. 17 ); - il verde pubblico attrezzato e le aree sportive all aperto ( Art. 18 ). 2. I parametri edificatori sono stabiliti per ciascun tipo di insediamento e fabbricato ammesso. Art. 10 bis - L edilizia residenziale. In coerenza con le disposizioni del secondo comma dell art. 18 sexies della L.P., l edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d uso: a) alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie,fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi; b) alloggi destinati alla residenza ordinaria, cioè alloggi diversi di quelli di cui alla lettera a). Art. 11 Centri storici 25

26 1. Nelle aree appositamente indicate in cartografia vigono le prescrizioni del Piano Generale degli Insediamenti Storici ( P.G.I.S. ). 2. Per De min e Dc min vedi art. 5 bis e 5 ter. 3. Per i beni storici e culturali valgono comunque le disposizioni del d. lgs. n. 42/2004 e s. m. Codice dei beni culturali. Art. 11 bis - Applicazione dell eccezione al limite di cui al 3 comma dell art. 18 sexies della LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. Nell ambito dei centri storici così come definiti e normati dal PRG, può essere applicata l eccezione di cui al 3 comma dell art. 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m., nel caso di edifici di limitate dimensioni volumetriche. Il volume dell edificio esistente non dovrà a tal fine consentire la realizzazione di più di un alloggio con riferimento alle superfici minime stabilite per esso dal regolamento edilizio comunale. Le eccezioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi: - agli interventi previsti dall art. 24 bis della L.P. 22/91 relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente, ai sensi del comma 12 dell art. 18 sexies; - ai manufatti di tipo precario (baracche, tettoie e simili); - ai manufatti tecnologici di servizio (cabine, serbatoi ecc.); - ai manufatti a servizio della residenza quali legnaie e garage. Art. 12 Insediamenti di edilizia mista 1. Gli insediamenti di edilizia mista esistenti e di progetto sono di tre tipi: a. di alta densità; b. di media densità; c. di bassa densità. Tutti sono assegnati a funzioni abitative, ricettive, commerciali, turistiche, senza che siano prefissate le quote delle rispettive superfici o volumetrie. 26

27 Gli edifici esistenti, le loro pertinenze e le aree di espansione contrassegnati con la lettera AL sono vincolati all uso alberghiero disciplinato dalla L.P. n. 23/81 e s.m.i. secondo quanto specificato dall art. 7 comma 3 delle presenti norme. In particolare per le espansioni il vincolo alberghiero di estende all intera superficie di ciascuna area individuata, indipendentemente dalla posizione cartografica della dicitura AL. Sugli edifici alberghieri predetti è ammesso l incremento di volume totale pari al 20 % di quello esistente all entrata in vigore del presente P.R.G., sempre che esso sia destinato esclusivamente alla realizzazione di interventi di adeguamento strutturale e funzionale, comunque senza aumento della ricettività complessiva degli edifici e nei limiti di altezza max esterna previsti dalle norme di piano. Per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore del presente P.R.G. è consentita, ai soli fini dell utilizzo abitativo del sottotetto, la realizzazione di soluzioni tradizionali (abbaini, controtimpani, ecc.) o la sopraelevazione fino all altezza max esterna prevista dalle norme di piano. Nei casi di cui sopra non si dà luogo all applicazione dei parametri relativi al volume massimo (Ve max) ed all indice fondiario massimo (If maz). Gli edifici contrasseganti con le lettere CO sono vincolati ad uso di colonia o a strutture del turismo sociale turistici oppure possono essere convertiti in fabbricati turistici. Nei medesimi edifici individuati con le lettere CO è possibile la destinazione per servizi dell istruzione di cui all art. 17 comma 1 lett. b. 2. Sono ammesse tutte le categorie di intervento purché si realizzino edifici conformi alle caratteristiche tipologiche di zona. 3. Sono ammessi solo fabbricati di tipo residenziale, turistico e terziario. Le strutture accessorie di cui all art. 7 comma 8 sono ammesse eccezionalmente e solo se si tratta di manufatti al servizio del mantenimento del verde privato o di depositi di stretta pertinenza nell edificio principale. Le legnaie di cui all art. 7 comma 8 sono ammesse, ma nel caso di legnaie a servizio di più abitazioni essere vanno accorpate in un unico volume che in ogni caso non può essere considerato un fabbricato. 4. Per ciascun tipo di insediamento di edilizia mista vanno rispettati i parametri edificatori di cui ai quadri A, B, C. 27

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