SPLIT PAYMENT 2015 : IL PUNTO DOPO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E I D.M. ATTUATIVI

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1 SPLIT PAYMENT 2015 : IL PUNTO DOPO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E I D.M. ATTUATIVI Premessa normativa La Legge di stabilità n ha introdotto per la Pubblica Amministrazione il meccanismo dello Split payment e pertanto l Iva delle fatture emesse dai fornitori nei confronti degli Enti pubblici non sarà più versata alle imprese che non dovranno più conteggiarla come imposta a debito nella loro liquidazione periodica. Il DM 23/1/2015 attuativo dello Split payment è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/2/2015 e riguarda il pagamento di tutte le fatture emesse con indicazione dell'iva per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle diverse Amministrazioni pubbliche con l'esclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito e delle operazioni in regime di reverse charge. La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 e pertanto tutte le fatture emesse dai fornitori entro il 31 dicembre 2014 saranno pagate per il loro totale (Imponibile + Iva) a favore del soggetto che ha emesso la fattura mentre tutte le fatture con Iva emesse dai fornitori con data a decorrere dal 1 gennaio 2015 (con l'esclusione sopra citata) verranno saldate con la scissione del pagamento dell'iva (viene trattenuta la quota-parte dell'iva che, nel caso di operazioni istituzionali, l'ente Pubblico deve versare direttamente all'erario in nome e per conto dei fornitori, mentre nel caso di operazioni commerciali, deve computare nella liquidazione periodica mensile.) Al fine di consentire l applicazione del sistema dello Split payment, il D.M. del 23/1/2015 attuativo del meccanismo in oggetto, ha stabilito che nella fattura emessa nei confronti degli Enti Pubblici deve essere riportata la

2 seguente indicazione: Scissione dei pagamenti ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. I SOGGETTI INTERESSATI AL NUOVO MECCANISMO CONTABILE La nuova disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle P.A. così individuate, quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale, e quelli effettuati nell esercizio dell attività commerciale. Restano escluse le operazioni non documentate da fattura e quelle soggette a regimi IVA speciali per le quali l imposta non è esposta in fattura, nonché le operazioni per le quali l imposta si applica con il meccanismo del reverse charge e le prestazioni di servizi soggette a ritenuta d acconto. Con specifico riferimento all ambito soggettivo di applicazione del nuovo meccanismo, occorre ricordare che l art. 17-ter, fornisce il seguente elenco delle PA interessate dalla novella Legislativa: - lo Stato; - gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; - gli enti pubblici territoriali; - i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell art. 31, D.Lgs. n. 267/2000; - le CCIAA; - gli istituti universitari; - le aziende sanitarie locali; - gli enti ospedalieri; - gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; - gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. Con la circolare n. 1/E/2015 l Agenzia dell Entrate ha ribadito che l individuazione dei destinatari deve essere fatta effettuando una interpretazione del dettato normativo della disposizione in base a valutazioni sostanziali di ordine più generale. Sono esclusi dal meccanismo dello split payment: - gli ordini professionali; - gli Enti ed istituti di ricerca; - le Agenzie fiscali; - le Autorità amministrative indipendenti ( AGCOM, ARPA, ARAN). L amministrazione finanziaria ha escluso dai soggetti destinatari della norma in commento l INAIL. PROBLEMI PRATICI : I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE La norma dello split payment si applica come già detto alle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 e l Agenzia ha precisato che sono fatti salvi i

3 comportamenti adottati dal contribuente fino alla data di pubblicazione della circolare n. 1/E/2015 (9 febbraio 2015). Pertanto nel caso in cui dopo il 1 gennaio 2015 le PA abbiano corrisposto ai propri fornitori l IVA in relazione ad operazioni fatturate a partire da tale data computata dagli stessi fornitori nella propria liquidazione IVA, non sarà necessario effettuare alcuna variazione e, ancora, se il fornitore ha erroneamente emesso la fattura con l annotazione scissione dei pagamenti, questi è tenuto a correggere la fattura e ad esercitare la rivalsa nei modi ordinari (nel caso di specie la PA deve corrispondere al fornitore anche l IVA ). Devono ritenersi interessati dalla novella legislativa tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle sopra menzionate PA, a prescindere dalla loro natura giuridica e dal tipo di attività esercitata e dal regime contabile adottato e il meccanismo dello split payment trovi applicazione esclusivamente alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura. Restano soggetti alla normativa anche i fornitori delle PA soggetti passivi stabiliti fuori dal territorio dello Stato (non residenti) che effettuano operazioni territorialmente rilevanti in Italia per le quali sono tenuti, in quanto debitori d imposta, all assolvimento degli adempimenti di legge per il tramite di un rappresentante fiscale, dello strumento dell identificazione diretta. Con la nota n /RU dell 11 febbraio 2015, l Agenzia delle Dogane ha confermato la non applicabilità del meccanismo dello split payment (introdotto dalla legge di stabilità 2015), in relazione alle operazioni rese nei confronti dell Agenzia medesima e, con la stessa circolare, è stato chiarito che in caso di ricezione di una fattura recante l annotazione scissione dei pagamenti, le amministrazioni escluse dal campo di applicazione della norma dovranno corrispondere al fornitore anche l IVA e lo stesso dovrà correggere la fattura ed esercitare la rivalsa dell'iva. Per determinare i soggetti destinatari della disciplina di cui all art. 17-ter la circolare individua un utile documento di riferimento ovvero l indice delle Pubbliche Amministrazioni consultabile al seguente indirizzo internet: MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IVA in tema di split payment, il D.M. 23 gennaio 2015 ha stabilito le modalità che la PA deve seguire per il versamento dell IVA: - per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d Italia, mediante modello F24 Enti pubblici ; - mediante versamento unificato ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, per i soggetti che non sono titolari di conti presso la Banca d Italia, ma sono autorizzati a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata

4 con l Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane; - direttamente all entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203, per gli altri soggetti. Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, è stato istituito il codice tributo: - 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 mentre per il versamento dell'imposta mediante il modello F24 l'agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo sezione erario IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972. LO SPLIT PAYMENT E IL RIMBORSO IVA Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 è stato pubblicato il testo del D.M. 20 febbraio 2015 che dispone l inapplicabilità dei requisiti generici per accedere ai rimborsi IVA prioritari, fermo restando il rispetto di quelli specifici per i rimborsi prioritari da split payment. In particolare, il decreto prevede che i rimborsi dell'iva da erogarsi in via prioritaria ai contribuenti che effettuano le operazioni con il meccanismo dello split payment non siano assoggettati ai criteri previsti dall'art. 2, D.M. 22 marzo Pertanto, non è più necessario che il contribuente sia in attività da almeno tre anni, che l ammontare del credito IVA sia superiore a euro per i rimborsi annuali o euro per quelli trimestrali, né che l eccedenza superi il 10% dell imposta complessivamente assolta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo di riferimento. È comunque necessario rientrare nelle condizioni previste dall art. 30, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, e quindi essere soggetti che esercitano prevalentemente o esclusivamente attività che comportano l effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle relative agli acquisti, computando tra queste anche le operazioni effettuate a norma dell art. 17-ter del decreto IVA ( i rimborsi potranno essere erogati per un importo non superiore all ammontare complessivo dell imposta applicata mediante split payment nel periodo oggetto del rimborso). Con la nuova versione dell art. 30 c. 2 lett. a) DPR 633/72, le operazioni di split payment sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA (annuale / trimestrale) se di importo superiore a ,28 in base al requisito dell aliquota media (attività che comporta l effettuazione di operazioni attive Iva con aliquote inferiori del 10% rispetto a quelle su acquisti/importazioni, computando a tal fine anche le operazioni di split payment ).

5 A tali condizioni, i fornitori che effettuano operazioni soggette al meccanismo dello split payment possono ottenere il rimborso dei crediti IVA maturati sia trimestralmente che annualmente. L art. 8 del DM 23/01/2015 estende ai soggetti passivi che effettuano operazioni soggette allo split payment la possibilità di beneficiare del rimborso del credito IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile sorto da tali operazioni. Il DM 20/02/2015 ha stabilito che i contribuenti possono accedere ai rimborsi in esame anche senza possedere i requisiti generici per accedere ai rimborsi (art.2,dm 22/03/07), ovvero: 1)esercizio dell attività da almeno 3 anni; 2)importo del credito IVA chiesto a rimborso almeno pari a: per i rimborsi annuali e per i rimborsi trimestrali 3)ammontare di credito IVA chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell importo complessivo dell imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso. La possibilità di accedere ai rimborsi IVA in via prioritaria per le operazioni di split payment si applica a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015 con il modello TR. A tale proposito si rammenta che L Agenzia delle entrate, con provvedimento del 20 marzo 2015 ha approvato la nuova versione de modello IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali. L aggiornamento del modello tiene conto delle modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA apportate dall articolo 13 del D.lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) e dall introduzione del meccanismo dello split payment da parte della legge di Stabilità In particolare si prevede, anche per i rimborsi di importo superiore a 15 mila euro, la possibilità di richiesta dell eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all anno senza prestazione di garanzia quando l istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di controllo e dell attestazione patrimoniale e contributiva. Inoltre si introduce nel modello il nuovo rigo TA 13 dedicato alle operazioni in regime di split payment riferito alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle P.A. ( per le quali l IVA in fattura deve essere versata

6 direttamente dall amministrazione pubblica ). LE REGISTRAZIONI CONTABILI: SPLIT PAYMENT E FATTURA ELETTRONICA A far data dal 31 marzo 2015 le imprese e professionisti che hanno rapporti con la pubblica Amministrazione dovranno utilizzare il sistema della fatturazione elettronica che andrà a sommarsi al meccanismo dello split payment con l indicazione in fattura della scissione dei pagamenti. Al riguardo l Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture emesse in formato elettronico devono essere registrate separatamente rispetto ai documenti analogici con la necessità di dover predisporre due distinti registri sezionali, uno per le fatture in formato cartaceo ed uno per le fatture elettroniche emesse con lo split payment. CELESTE VIVENZI

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