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1 tata alla Direzione "Didattica e Servizi agli Studenti " - Settore Laureati - Largo Bruno Pontecorvo Pi l SOGGETTI PUBBLICI nte convenzione de Ma dal legale Convenzione fra l'università di Pisa e l'istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa per il finanziamento di n. 1 borsa di dottorato per il corso in Informatica (anno 2016/2017) con sede amministrativa Università di Pisa. L'Università di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n Pisa, codice fiscale n , rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Augello, nato a Catanzaro P8 luglio 1949, L'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Partita IVA , rappresentato dal Direttore Dott. Domenico Laforenza, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il , domiciliato per il presente atto presso la sede dell'ente in Pisa, via Moruzzi N.l,di seguito indicato come finanziatore. VISTO l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 che prevede, fra l'altro, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca da parte di consorzi di università; VISTO il D.M. del 18 giugno 2008 "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca"; VISTO lo Statuto dell'università di Pisa, emanato con D.R. n del 28 febbraio 2012; VISTA la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativamente alla parte riguardante l'ammontare dell'aliquota INPS; VISTO il Decreto MIUR dell*8 febbraio 2013 n. 45, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n del 20 maggio 2013, che prevede che l'università possa stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica interessati a finanziare le ricerche o progetti particolari nell'ambito dei Corsi di Dottorato; CONSIDERATO che è interesse del finanziatore contribuire a finanziare borse di studio per la frequenza del dottorato in Informatica dell'università di Pisa; convengono quanto segue ARTICOLO 1 - Oggetto

2 II finanziatore si assume gli oneri connessi al finanziamento di n. 1 borsa di studio per la frequenza del dottorato in Informatica della durata di tre anni da assegnarsi ad uno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per rammissione al dottorato. L'Università di Pisa, quale sede amministrativa, si impegna a destinare il finanziamento triennale di cui alla presente convenzione allo svolgimento di attività di ricerca relativa al dottorato stesso. ARTICOLO 2 - Corrispettivi II finanziatore mette a disposizione dell'università di Pisa, per ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di ,00 comprensiva degli oneri di legge e della quota pari al 10% della borsa a decorrere dalla seconda annualità finalizzata alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista. La quota totale è pertanto così ripartita I annualità a.a. 2016/2017 pari a ,00 lordo amministrazione; II annualità a.a. 2017/2018 pari a ,00 lordo amministrazione (comprensivo del 10%); III annualità a.a. 2018/2019 pari a ,00 lordo amministrazione (comprensivo del 10%) In aggiunta a tale somma il finanziatore verserà per ciascuna borsa e per ciascuna annualità: a) eventuali maggiorazioni nella percentuale del 50% determinata per il presente ciclo (ciclo XXXII) di dottorato dal Consiglio di Amministrazione dell'università, in proporzione ed in relazione ai periodi autorizzati di soggiorno all'estero del dottorando - per un periodo comunque non superiore a 18 mesi; b) eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norme di legge, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziale. Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati dal finanziatore entro 30 giorni dalla formale richiesta dell'università. Il finanziatore prende atto del fatto che la mancata erogazione dell'importo indicato in convenzione, avrà come conseguenza la mancata corresponsione da parte dell'università di Pisa dell'importo dovuto al beneficiario che pertanto potrà rivalersi direttamente sul finanziatore stesso. Il finanziatore rende pertanto indenne l'università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivato. ARTICOLO 3 - Scadenze II finanziatore verserà le predette quote annuali, con la modalità sotto indicata: Anticipatamente, in una unica soluzione, al momento della sottoscrizione della convenzione. per i soggetti pubblici accreditati presso la Banca d'italia: sul conto n intestato all'università di Pisa (tesoreria unica contabilità speciale) ARTICOLO 4 - Rinuncia borsa Qualora si verifichi la rinuncia al godimento della borsa durante il corso, le somme residue del finanziamento già corrisposto dal finanziatore saranno allo stesso restituite. ARTICOLO 5 - Attività Al fine di sviluppare l'attività di ricerca, l'assegnatario della borsa di studio potrà utilizzare - previa autorizzazione del collegio dei docenti del corso del dottorato cui è iscritto - le strutture del finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati. Tale possibilità potrà essere estesa agli altri iscritti al corso previo accordo col finanziatore. Al finanziatore saranno rese note le generalità dell'assegnatario della borsa di studio.

3 ARTICOLO 6 - Riferimenti regolamentari II finanziatore accetta tutte le disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato didattica-e-studento che, trova applicazione in tutti i procedimenti connessi alla gestione ed al funzionamento del corso di dottorato. ARTICOLO 7 - Durata corso. La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici corrispondenti alla durata del ARTICOLO 8 - Foro competente Per ogni eventuale controversia relativa all'applicazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Pisa. ARTICOLO 9- Registrazione II presente atto sarà sottoposto a registrazione - in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa -Parte II, allegata al DPR 131/86. Le spese di bollo del presente atto sono a carico del finanziatore. ARTICOLO 10- Disposizione di rinvio Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme in materia di dottorato di ricerca citate nelle premesse del presente atto. Per l'università di Pisa Per l'istituto di Informatica e Telematica II Rettore Prof. Massimo Augello II Direttore Dott. Luogo e data Domenico IIfinanziatore dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente e specificamente Vart 2. Per l'istituto di Informatica e Telematica II Direttore Dott. Domenico Laforenza Luogo e data Firmato da Laforenza Domenico

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5 Il finanziatore si assume gli oneri connessi al finanziamento di n. 1 borsa di studio per la frequenza del dottorato in Informatica della durata di tre anni da assegnarsi ad uno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per l'ammissione al dottorato. L'Università di Pisa, quale sede amministrativa, si impegna a destinare il finanziamento triennale di cui alla presente convenzione allo svolgimento di attività di ricerca relativa al dottorato stesso. ARTICOLO 2 - Corrispettivi II finanziatore mette a disposizione dell'università di Pisa, per ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di ,00 comprensiva degli oneri di legge e della quota pari al 10% della borsa a decorrere dalla seconda annualità finalizzata alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista. La quota totale è pertanto così ripartita I annualità a.a. 2016/2017 pari a ,00 lordo amministrazione; II annualità a.a. 2017/2018 pari a ,00 lordo amministrazione (comprensivo del 10%); III annualità a.a. 2018/2019 pari a ,00 lordo amministrazione (comprensivo del 10%) In aggiunta a tale somma il finanziatore verserà per ciascuna borsa e per ciascuna annualità: a) eventuali maggiorazioni nella percentuale del 50% determinata per il presente ciclo (ciclo I XXXII) di dottorato dal Consiglio di Amministrazione dell'università, in proporzione ed in relazione ai periodi autorizzati di soggiorno all'estero del dottorando - per un periodo comunque non superiore a 18 mesi; b) eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norme di legge, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziale. Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati dal finanziatore entro 30 giorni dalla formale richiesta dell'università. II finanziatore prende atto del fatto che la mancata erogazione dell'importo indicato in convenzione, avrà come conseguenza la mancata corresponsione da parte dell'università di Pisa dell'importo dovuto al beneficiario che pertanto potrà rivalersi direttamente sul finanziatore stesso. Il finanziatore rende pertanto indenne l'università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivato. ARTICOLO 3 - Scadenze II finanziatore verserà le predette quote annuali, con la modalità sotto indicata: Anticipatamente, in una unica soluzione, al momento della sottoscrizione della convenzione. per i soggetti pubblici accreditati presso la Banca d'italia; sul conto n intestato all'università di Pisa (tesoreria unica contabilità speciale) ARTICOLO 4 - Rinuncia borsa Qualora si verifichi la rinuncia al godimento della borsa durante il corso, le somme residue del finanziamento già corrisposto dal finanziatore saranno allo stesso restituite. ARTICOLO 5 - Attività Al fine di sviluppare l'attività di ricerca, l'assegnatario della borsa di studio potrà utilizzare previa autorizzazione del collegio dei docenti del corso del dottorato cui è iscritto - le strutture del finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati. Tale possibilità potrà essere estesa agli altri iscritti al corso previo accordo col finanziatore. Al finanziatore saranno rese note le generalità dell'assegnatario della borsa di studio.

6 Rl SOGGETTI PRIVATI presente convenzione deve essere redatta in due originali, soggette a bollo, sottoscritta dal legale rappresentante e.tata alla Direzione "Didattica e Servizi agli Studenti " - Settore luiureati - Largo Bruno Pontecorvo Pisa 1SOGGETTI PUBBLICI me convenzione d& elettronico, sottoscritta dal legale : protocolli Convenzione fra l'università di Pisa e l'istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa per il finanziamento di n. 1 borsa di dottorato per il corso in Informatica (anno 2016/2017) con sede amministrativa Università di Pisa. L'Università di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n Pisa, codice fiscale n , rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Augello, nato a Catanzaro l'8 luglio 1949, L'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Partita IVA , rappresentato dal Direttore Dott. Domenico Laforenza, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il , domiciliato per il presente atto presso la sede dell'ente in Pisa, via Moruzzi N.l,di seguito indicato come finanziatore. VISTO l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 che prevede, fra l'altro, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca da parte di consorzi di università; VISTO il D.M. del 18 giugno 2008 "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca"; VISTO lo Statuto dell'università di Pisa, emanato con D.R. n del 28 febbraio 2012; VISTA la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativamente alla parte riguardante l'ammontare dell'aliquota INPS; VISTO il Decreto MIUR dell'8 febbraio 2013 n. 45, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n del 20 maggio 2013, che prevede che l'università possa stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica interessati a finanziare le ricerche o progetti particolari nell'ambito dei Corsi di Dottorato; CONSIDERATO che è interesse del finanziatore contribuire a finanziare borse di studio per la frequenza del dottorato in Informatica dell'università di Pisa; convengono quanto segue ARTICOLO 1 - Oggetto

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