Studio Tributario e Societario
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1 Studio Tributario e Societario
2 Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La nuova disciplina delle perdite fiscali Il credito d imposta derivante dalla trasformazione delle imposte differite attive Luca Bosco
3 La nuova disciplina delle perdite fiscali 3 Convegno Novità Tributarie 2011/ Studio Tributario e Societario
4 La nuova disciplina delle perdite fiscali Obiettivi La relazione illustrativa al provvedimento ne ha chiarito gli obiettivi : Sostenere le imprese in un periodo di crisi economico-finanziaria Evitare l utilizzo di operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite in scadenza Assicurare una stabilizzazione del gettito tributario, garantendo un reddito imponibile (in misura percentuale) anche in presenza di perdite pregresse Semplificare il processo valutativo per l iscrizione e/o il mantenimento in bilancio delle imposte differite 4 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
5 La nuova disciplina delle perdite fiscali L articolo 23, comma 9 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 ha così riformulato i primi due commi dell articolo 84 del TUIR in tema di riporto delle perdite fiscali: «1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d imposta successivi in misura non superiore all 80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l intero importo che trova capienza in tale ammontare [...]» «2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito imponibile dei periodi di imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.» 5 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
6 La nuova disciplina delle perdite fiscali Le modifiche all articolo 84 del TUIR Disciplina previgente: Le perdite sono riportabili non oltre il quinto periodo di imposta successivo Le perdite dei primi tre esercizi sono riportabili senza alcuna limite Nuovo regime: Eliminazione della scadenza quinquennale con introduzione di un limite quantitativo all utilizzo: la perdita di un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo successivo in misura non superiore all 80% del reddito stesso. L eventuale perdita eccedente potrà essere utilizzata negli esercizi successivi Nessuna limitazione quantitativa all utilizzo delle perdite maturate nei primi tre esercizi 6 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
7 La nuova disciplina delle perdite fiscali Soggetti Interessati e decorrenza Soggetti: Le nuove disposizioni interessano i soli soggetti IRES indicati nell art. 73 del TUIR ad esclusione degli enti non commerciali Decorrenza: Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011(data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2001), in forza della deroga all art. 3 dello Statuto del Contribuente contenuta nell art. 23 c. 6 del decreto L Agenzia delle Entrate, con Circolare n.53/e del 2011, ha chiarito che la nuova disciplina è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d imposta precedenti, purché non già scadute anteriormente al periodo di prima applicazione 7 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
8 La nuova disciplina delle perdite fiscali Esempio: perdite limitatamente riportabili Periodo di imposta Reddito (o perdita) del periodo Utilizzo di perdite pregresse Reddito imponibile Ires Predite riportabili a nuovo (diverse da quelle dei primi 3 esercizi) Convegno Novità Tributarie 2011/2012
9 Il regime delle perdite in alcuni Paesi europei Società residente in: BELGIO FRANCIA GERMANIA ITALIA OLANDA SPAGNA REGNO UNITO Riporto delle perdite fiscali Riporto in avanti «carry forward» Riporto all indietro «carry back» Possibilità di compensazione Intero imponibile con perdite di esercizi precedenti Sì, senza limiti No Sì No Sì, senza limiti Sì, nell anno precedente Sì, fino a 1 milione di Euro. Il reddito eccedente può essere compensato con le perdite pregresse solo per il 60% Sì, senza limiti Sì, nell anno precedente ma fino a un massimo di euro Sì, fino a 1 milione di Euro. Il reddito eccedente può essere compensato con le perdite pregresse solo per il 60% Sì, senza limiti No Compensazione limitata all 80% dell imponibile (tranne perdite realizzate nei primi 3 anni) Sì, entro 9 anni Sì, nell anno precedente Sì Sì Sì, entro 18 anni da quando la società ritorna in utile No Sì, per società con ricavi inferiori a 20mln. Compensazione limitata al 75% dell imponibile per società con ricavi compresi tra 20 mln e 60mln. Compensazione limitata al 50% per società con ricavi superiori a 60mln. Limiti in vigore nel triennio Perdite contro l imponibile di altre società del gruppo (consolidamento fiscale) Sì, senza limiti Sì, nell anno precedente Sì Sì (tramite il meccanismo del «group relief») Sì Sì Sì Sì 9 Convegno Novità Tributarie 2011/ Studio Tributario e Societario
10 Il credito d imposta derivante dalla trasformazione delle imposte differite attive 10 Convegno Novità Tributarie 2011/ Studio Tributario e Societario
11 Conversione delle imposte anticipate in crediti tributari L articolo 9 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha introdotto nuove fattispecie di conversione in crediti di imposta delle imposte differite attive iscritte in bilancio: I fattispecie, già prevista dall articolo 2 commi 55 e 56 del D.L. 225/2010: conversione in crediti delle imposte anticipate relative alle svalutazioni dei crediti degli enti finanziari, all avviamento e alle altre attività immateriali II e III fattispecie introdotte dai nuovi commi 56-bis e 56-ter conversione in crediti delle imposte anticipate relative a perdite fiscali originate dai componenti negativi di cui sopra conversione in crediti delle imposte anticipate in ipotesi di liquidazione volontaria ovvero di procedure concorsuali o di gestione delle crisi Possibile emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministro dell Economia e delle Finanze, sentita la Banca d Italia 11 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
12 Conversione delle imposte anticipate in crediti tributari Ambito soggettivo Sono interessati dalla disciplina in commento tutti i soggetti IRES che approvano il bilancio di esercizio con delibera dell assemblea dei soci o di altro organo competente per legge L Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 94/E/2011, ha chiarito che la normativa in esame è applicabile anche ai soggetti diversi dagli enti finanziari Dubbi in relazione ai soggetti non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione, i quali depositano presso il registro delle imprese il bilancio approvato dalla casa madre 12 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
13 Conversione delle imposte anticipate in crediti tributari I fattispecie (già in vigore) Possono essere trasformate in credito d imposta le DTA che originano dal differimento della deduzione di: svalutazioni dei crediti degli enti finanziari (art. 106 c. 3 del TUIR) avviamento ed altre attività immateriali deducibili in più periodi d imposta La trasformazione è consentita qualora nel bilancio individuale della società sia rilevata una perdita d esercizio e opera per un importo pari al seguente prodotto: Perdita civilistica d esercizio * DTA (rilevanti) Capitale sociale + riserve la trasformazione ha effetto dalla data di approvazione del bilancio da parte dell assemblea dei soci o dei diversi organi competenti per legge a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono più deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte differite attive trasformate in crediti verso l erario 13 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
14 Conversione delle imposte anticipate in crediti tributari II e III fattispecie II fattispecie (nuovo comma 56-bis) la quota di DTA iscritte in bilancio sulle perdite fiscali e derivante dalla deduzione dei predetti componenti di reddito è interamente trasformata in crediti d imposta non è richiesta una perdita civilistica né il soddisfacimento di limiti proporzionali la trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita la perdita fiscale risultante dalla dichiarazione è riportabile al netto delle componenti negative che hanno generato le DTA convertite in crediti III fattispecie (nuovo comma 56-ter) la disciplina prevista per la I e II fattispecie è applicabile anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi qualora dal bilancio finale delle predette procedure risulti un patrimonio netto positivo, l intero ammontare delle DTA di cui alle precedenti fattispecie è trasformato in crediti di imposta 14 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
15 Conversione delle imposte anticipate in crediti tributari Modalità applicative Il credito d imposta derivante dalla conversione: deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile Ires ed Irap non è produttivo di interessi può essere: utilizzato in compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/97 senza limiti di importo ceduto infragruppo al valore nominale ex art. 43 ter del D.P.R. 602/1973 richiesto a rimborso per quanto residua dopo le compensazioni effettuate Codice tributo l Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 57/E, per consentire l utilizzo in compensazione tramite F24 del credito d imposta, ha istituito il codice Convegno Novità Tributarie 2011/2012
16 Conversione delle imposte anticipate in crediti tributari Spunti per la discussione Conversione delle DTA derivanti dall affrancamento ex art. 176 c. 2-ter del TUIR ovvero art. 15 c. 10 del DL 185/2008, con particolare riguardo al secondo e terzo metodo di contabilizzazione previsti dall OIC, applicazione n. 1/2009 Conversione del DTA rilevato in ipotesi di cessione di azienda tra soggetti IAS contabilizzata in continuità di valori (documento OPI 1 di Assirevi). La differenza tra corrispettivo pagato e valore contabile ha comunque rilevanza fiscale (art. 4, comma 3, D.M. 1/4/2009, n. 48) dando luogo alla possibile iscrizione di DTA Nella II fattispecie: convertibilità delle perdite fiscali di esercizi precedenti in sede di prima applicazione della norma applicabilità solo in caso di reversal o anche in caso di perdite originate dall ordinaria deduzione dei componenti in oggetto Rilevanza delle DTA relative all Irap (solo avviamento e altre attività immateriali) Necessità che le imposte anticipate siano iscrivibili in base a corretti principi contabili anche con riguardo alla III fattispecie 16 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
17 Studio Tributario e Societario
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