GESTIONE DELLE EMERGENZE Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/54
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1 GESTIONE DELLE EMERGENZE Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/54
2 GESTIONE DELLE EMERGENZE Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 2/54
3 GESTIONE DELLE EMERGENZE Articolo 43 - Disposizioni generali 1. Ai fini degli adempimenti di cui all articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all articolo 18, comma 1, lettera b) (ADDETTI); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 3/54
4 GESTIONE DELLE EMERGENZE d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 4/54
5 GESTIONE DELLE EMERGENZE e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 5/54
6 GESTIONE DELLE EMERGENZE 2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell azienda e dei rischi specifici dell azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all articolo 46. (10 marzo 1998) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 6/54
7 GESTIONE DELLE EMERGENZE 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell azienda o dell unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 7/54
8 GESTIONE DELLE EMERGENZE 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 8/54
9 GESTIONE DELLE EMERGENZE Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 9/54
10 GESTIONE DELLE EMERGENZE 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 10/54
11 GESTIONE DELLE EMERGENZE Articolo 46 - Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell ambiente Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 11/54
12 GESTIONE DELLE EMERGENZE 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l incolumità dei lavoratori Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 12/54
13 GESTIONE DELLE EMERGENZE 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (certificato prevenzione incendi) e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti: Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 13/54
14 GESTIONE DELLE EMERGENZE a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 14/54
15 GESTIONE DELLE EMERGENZE 4. Fino all adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell interno in data 10 marzo Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 15/54
16 GESTIONE DELLE EMERGENZE 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l espletamento della attività di assistenza Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 16/54
17 GESTIONE DELLE EMERGENZE 6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n Restano ferme le rispettive competenze di cui all articolo Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 17/54
18 GESTIONE DELLE EMERGENZE Salvo le attività previste dall'allegato I del DPR 151 del 2011, a tutte le altre attività è necessario applicare il DM 10 marzo del Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 18/54
19 D.M. 10 Marzo 1998 D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 19/54
20 D.M. 10 Marzo 1998 ART. 1 - (OGGETTO - CAMPO DI APPLICAZIONE) 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 20/54
21 D.M. 10 Marzo Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della di-chiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 21/54
22 D.M. 10 Marzo 1998 ART. 2 - (VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO) 1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi. 2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 22/54
23 D.M. 10 Marzo 1998 ART. 2 - (VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO) 1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi. 2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 23/54
24 D.M. 10 Marzo Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I: a) livello di rischio elevato; b) livello di rischio medio; c) livello di rischio basso Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 24/54
25 D.M. 10 Marzo 1998 ART. 3 - (MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO) 1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II; b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 25/54
26 D.M. 10 Marzo 1998 c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV; d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V; e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI; f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 26/54
27 D.M. 10 Marzo 1998 ART. 4 - (CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTIN-CENDIO) 1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'in- stallatore Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 27/54
28 D.M. 10 Marzo 1998 ART. 5 - (GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO) 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 28/54
29 D.M. 10 Marzo Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla reda-zione del pianodi emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 29/54
30 D.M. 10 Marzo 1998 ART. 6 - (DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO) 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, o se stesso nei casi previsti Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 30/54
31 D.M. 10 Marzo I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività ri- portate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 31/54
32 D.M. 10 Marzo 1998 ART. 7 - (FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE dell'emergenza) 1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 32/54
33 D.M. 10 Marzo 1998 ALLEGATO IX CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 33/54
34 D.M. 10 Marzo ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impiantidi estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a m2; g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a m2; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 34/54
35 D.M. 10 Marzo 1998 h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 35/54
36 D.M. 10 Marzo ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 36/54
37 D.M. 10 Marzo ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 37/54
38 D.M. 10 Marzo 1998 Corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di incendio basso (durata 4 ore) corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di incendio medio (durata 8 ore) corso per addetti antincendio in attivita' a rischio di incendio elevato (durata 16 ore) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 38/54
39 PRIMO SOCCORSO Articolo 45 - Primo soccorso 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 39/54
40 PRIMO SOCCORSO 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 40/54
41 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 41/54
42 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Art. 1 - Classificazione delle aziende 1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 42/54
43 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Gruppo A: I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 43/54
44 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Gruppo A: II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 44/54
45 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 45/54
46 DECRETO 15 luglio 2003, n Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all attività con indice più elevato Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 46/54
47 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Art. 2 - Organizzazione di pronto soccorso 1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 47/54
48 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 48/54
49 DECRETO 15 luglio 2003, n Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 49/54
50 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Art. 3 - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso 1. Gli addetti al pronto soccorso, designati, sono formati con istruzione teorica e pratica per l attuazione delle misure di primo intervento interno e per l attivazione degli interventi di pronto soccorso Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 50/54
51 DECRETO 15 luglio 2003, n Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell attività svolta. 4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell allegato 4, che fa parte del presente decreto Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 51/54
52 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Formazione per addetti delle aziende del gruppo A 16 ore Formazione per addetti delle aziende dei gruppi B e C 12 ore La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 52/54
53 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL tipo di conseguenza: inabilità permanente Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 53/54
54 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Codici di Tariffa INAIL Inabilità Permanente 1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10, Mattazione e macellazione - Pesca 6, Produzione di alimenti 3, Chimica, plastica e gomma 2, Carta e poligrafia 2, Pelli e cuoi 2, Costruzioni edili 8, Costruzioni idrauliche 9, Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 54/54
Responsabilità del datore di lavoro
Responsabilità del datore di lavoro DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 S.O.G.U. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
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