NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO APPENDICE. Vo I. II COG--DIR. VNIONE TIPOGRr\FICO-EDITRICE TORINESE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO APPENDICE. Vo I. II COG--DIR. VNIONE TIPOGRr\FICO-EDITRICE TORINESE"

Transcript

1 NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO APPENDICE Vo I. II COG--DIR VNIONE TIPOGRr\FICO-EDITRICE TORINESE

2 840 CORTE DEI CONTI I I CORTE DEI CONTI. BII:II.IOG~A FIA. - I nteres~hlti monogwfie sulla Corte dei Conti sono state pubblicilte negli Slmli per il Cemellorio tlelltl CUrie dà Comi. Milano, negli SII/di in oliare tli Ferdinllndo Curbone, ti.. lilano e negli Atli del l" e del 2 COIZI'egno Na::.ionale tld I" Associazione Mt/gistf(lti dello Carie dei Comi rispenivamcntc tcnuli a Riva dci Garda ncll"ottobrc e fl Roma ncll"ottobrc Inoltre, si richiamano. tra i più importilnti. oltre a quelli cilati in na tii. i seguenti scritti che si riferiscono specifìcatamente alla Corte dei Conti. M. CANTUCCI. Il gilulizio SI/i conii degli (lgt'mi conii/bili dello SIIIIO, Padovil. 1958; A. DE STEFANO, /I COll/rolio SI/gli emi sovl'cn;:.iol1ali dallo 5/(1/0. Pa lermo, 1959: A. B ENI"ATI. La gl'stio/le finllllziaria dello Stalo, Mi la no, 1960; S. B USC I: MA. La /i/l{lii~a regiollall', Empoli-Firenze. 1960; S. D ALBERGO. Decisioni di ricorso straordinario e rifilllo di visto (Giur. COSI., ~9 6); A. C. J E MOLO. Decisiol/e di ricorso straordilwrio e registraziol/e COli riserva (GII/{. ltal , 111, 193): G. INGROSSO. I ('omrolli isli/ll~ionali (/('/Ia Corte llei COllli (Russ. Fillall~t/ Pllbbl., L l): M. NIGRO comrollo di legittimità da parte della Corte dei COllli degli (Uti,Ii decisione (li ricorsi stmorditwri (Ciur. Cast., "' 87): L GRECO, Sulla rinl/ncia agli alli di'i gil/(/i~io da parte tlel pubblico ministero liel/ll Corfe dei COllli (Foro ltal., 1962, III, 15-'); I). SEPE e F. P. PAI"DOLFO. La SimilI/m e le aflribll~iolli tlefla Corte dei COli/i, l\'lilano, 1962; G. Ii'"GROSSO. Eli/i SOl'l"ellziomui di/ilo 5/(/10 e coli/rollo della Corte dei COli/i (Ciur. 1/(/1., 1963, IV, 33): E. CANi"AO,\ BARTOLI. Disapplim::.iol/e tli prol'l"edimemo il/oppl/ cmlbile e giurisdiziol/e del/li Corte dei Comi (Foro A/1III/., II. 232); C. ANELLI. Sulla silldacabilifò ;'1 sede gi/lrisddollall' degli alfi di COII/rollo ddla Corte dei COllli (/bid., Il. 72); F. CAR IIONE. La fuliziolie del Procura/ore CelleraIe nella prospellil'li di'iii' allribll~iolli giurisdiziolil/li del/a Corte dei Comi (f/llizioilt' Aml1l., 1965, 873); V. GUCCIONE, Rifillto assolilto di regislm~iolle l' registrazione COli riserl'a (Gil((. Sic., 1965, 262); G. BORZIOLI.JN O, Il Procurlltore Gellerale presso la Corte dei Comi liella f llil zione del Pubblico IHillislero e la tl/lehl del di'miro Pllbblico (Ri\!. Amlll l. D7J: A. D E STEF... O e F. G,\RRJ. Rasseglla di giurispmt/('ii~1i il/ lellla di n:spollsabililà ammillislfitlil'li e ("al/labile. Milano. 1966; F. GARRI, Lo responsl/bilità per '/all/io erariale, Mi lano. 1966; P. VIRGA, La gél/ risddolle della Corle dei Conti (fillall::;a Pubbl., 1966, l, 11 7); V. GUCCl O;o;E, La giurisdi::.iol/e coliti/bile ilei sistemll dellll Costi/ll~iollt' (Cil/r. Sil'., 1967, 215): lo.. L'istituto tlella registra~iolle COli riserva e slm illilppli("(/bilità al/e Regioni (/bid., 1967, 7: Fillml~lI Pubbl., 1967, I. -'5); V. OU"IERJ SAI'IGJAco.\tO, La Corte dei Coliti e la sua fullzione fomllllllell/lih' (Foro Ali/III ): G. CORREALE. AnCOfll sulh' proli/mci: della COrte dei Comi iii materia [orniw cii rilel"clii~a cosfi/lj~iollale (Rh'. Ali/III., 1968, H l): S. B USCEMA, La gi"ristli~iolle COli/abile. r-,'ii lano. 1969; F. DE FJUPPJS, «ArchivÌtdoliell> e aziol/i.' di respoil.mbilità Ilei ProCllralOre Generale della Corte dei COllli (Foro AIIIIII., Il, 209); G. GASPARRJ. NO/e sul cosiddello poteri' silltlllcotorio della Corte dei COli/i iii sede gil.,isdi~iollale (/bid., 1969, III. 212): V. O NlDA. Le le{tsi di spesa liella COl"fitu~io ll l', Milano. 1969; G. CARBONE, /I rappof/o Cori" dei Comi-Cowfflo- Plirla liie11lo ilei sislema della Costitl/~iolle (SII/di XX COstillll'lIIe, VI. 67): R. O CClil PINTI, Sicl polere di (lrc/iivia;:.iolle del Procl/f(l/ore Cellt'rale presso la Carie dei Comi Ilei gilll/d Ili respollsllbilità (Fi /lall :a Pllbbl J. 189); S. BUSCHIA. 1/ bilallcio. voi. I: Bila/lcio dello SttllO, flipporli COli gli allri bilallci. Mila no. In I : R. CO L TELLI. Il proceelimcli/o di COli/fOlio del/a COrte dei Comi i/l pelillel/~a di a~iol/e pelwle (Foro AflllII., Il, l'''); A. M. SAN DUL LI. La problelllmica llei coli/rolli (Atli XV COI/gr. sciell::;a (111111/., Roma, ); S. B USCEMA. Il biltllldo. voi. 11: Bilallcio llelle regioni, dei COllllllli, delle prol'illce, t/egli emi pubblici istilll:.iolwli, ~ ' li l ano. 1972; C. BU'n-JHl'G,'. Elememi di collmbilità pubblica, vol. I: COlllubilità di 5/(110, Mi lano. 1973: G. CATALDI. Li' fllll~ioni della Corte dei Comi e rel(lbora~iol / e eleuronicfl tlei timi (Foro AIIIIII., 1973, Il, 197); E. CAPACClOI.l. 8rt'l'i Ila/(' iii /l'liili di comrollo l' gil/ris(li~iolle con SIU'cÌt/It' rigl/llrdo allll COrte dei COllli (S//Idi Chi(/relli, Milano. 197-'. pago 275): G. CATALDI. Prospeuil'l' atluali della fufl~ i olle tldla CortI' tlei Comi (Foro AIIIIII '. Il. -l1 ): G. ZACCARIA. Corso di COII/libilità,Ii 5/(1/0.. de!;li emi pllbblici, Roma, 197-l; L. GI... MPAOLlNO, In tmlll di illl- fj/lgnabilità degli alli di comrollo dt'lltl Corte dei COllli (GIIISl. Civ J. 788); D. SERRANI. COrle dei Comi e collfrolfo si/gli emi' Mi lano, 1975; R. CHIEI'I'A. AI/coro sulle ques/iol/i di legiuimifà co~ sri/u::.io/wle sof!emhili incù/ell/alml!li/e df/ii" COrle dei COli/i (Giur. Cast , e scgg.) ; A. DE STEFANO. Ossen 'u;:;on; in tema di (l/iribl/zio,,; tli ('0111' 0110,Ielfe Sezioni rillnifi' (Iella COrte dei COliti (Foro Amll/" lo 2608) ; A. DE STEFANO. F. G,\RRI e A. f\'1. R OSSI BRIGAI"TE. RIIssegm/ fii giurispmdcl/;:a in {t'mu di re. spot1sabililà (//llmil/isfraiìl'a e comabile - Appc/!{Ike di (lggiamo_ mento -, Milano. 1976; P. M ADDALENA, Per lilla I/l/O\'(/ configu_ raziolle detla re~po ll sabifilà //IIulIÌllistrmi)l(/ (Com. SUI/O, [976, Il, 831); E. GALLINA, Riflessioni Ìll tema di nomina gol'i!ffll/iiva dei Consiglieri della CarIe dei Comi (Foro Amm., 1977, 2234); P. MAD DA LE :-.'A. Riflessioni di ONfin l! sisteml/lico COS lilll::.ionale slli disegni di legge 13f(lI1ca, Labriola e Colollna ili riferimcl1io alla sel1l. della C. COSI. II. 226 del 'embre 1976 (Riv. Corte Comi n III. 357): lo.. Problemi irrisolti della giurisddon; cofllabile (Foro A mm., n. IO). (*) Riguarda solo le più importanli fonli nonnalivc e rmuhilc successivamente fi!!959. Tra le raccolte legislal ivc di panicolare importanza pe r la Cone dei Conti l'a faua menzionc dci CodicI' della COl/lllhilil1Ì Puhblica. 2 LEGISLAZION E (*). - L. 9 nm embre!961, n. 12"'0, integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra: L 20 dicembre n istituzione di una 4 3 e 5- Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relalive alla Corte dci Conti ; L. 3 1 dicembre n. 1833, modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsa_ bilità patrimoniale dei dipcndcmi dello Stato adibi ti alla condu_ zione di autoveicoli o ahri mezzi mccçanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni: D. P. R. 23 gennaio [965, n. 99, norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia relative al Commissilrio del Governo nella Regione: D. P. R. 8 marlo 1965, n. 668, Enti soggeui al conl roll0 di cui alla L. 21 marzo n avcmi dimensioni e compiti di panicolare ri1cvanza economica e sociale, i cui consuntivi debbono essere annessi agli stati di previsione dell a spes3. ai sensi dell'arti colo 35 bis del R. D. 18 novembre 1923, n. 2-'40: D -L 15 marzo 1965, n. 124, inlervenli per la ripresa dell'economia nazionale; L. 30 marzo 1965, n. 3"'0. norme concernenti tal uni se rvizi di competenza dell"amministrazione statale delle antichità c belle arti; D. P. R. 26 giugno 1965, n norme di attuazione ddlo Sla!Ul0 speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in maleria di col11rol1o sugli aui delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti: L 13 luglio n. 883, istiluzionc nella Regione del Molise di uffici e organi regionali dello Stato e di una delegazione regionale della Corte dei Conti: D. P. R. 26 agosto n. 1098, sostituzione del D. P. R. 8 marzo n recante norme sulla decorrenza de1l"anno finanziario degli Emi pubblici sot1oposti al controllo previslo dal1a L. 21 marzo n. 259; L. 8 giugno n. -l24, abro~az i o n e di no rme che pre\'cdollo la perdita. la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Siato o di allro Ente pubblico: D. P. R. 9 agosto n. 83-'. norme di attuazione dello SlalutO speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circolazione dci Comuni e di toponomastica; L. 28 aprile 1967, n. 264, modifìcaziollé dcl1"an. 19 della L. 15 febbraio 1958, n. -l6, sulle pensioni ordinarie a ca rico dello Stato: L. 18 maggio 1967, n modifiche alle norme sull e pensioni di guerra; L. 18 marzo n. 263, riconoscimento a favore dei panecipanl i alla guerra e a ll e guerre precedenli: L. 18 marzo n. 313, riordinamento dcllri legislazione pensionistica di guerra: L. 30 aprile 1969, n. 153, revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia d i sicurezza sociale: L. 13 ot1obre 1969, n. 69 1, norme in tegralive della L. 20 dicembre n relativa alla Corte dei Conti; L. R. Trentino-Allo Adige. 13 aprile 1970, n. 6, norme sulla concabilitil generale della Regione: L. H maggio 1970, n norme a fa \'ore dei dipendenli civili dello SlalO ed Enti pubblici ex combatlenti ed assimilati: L. 18 dicembre 1970, n abrogazione delle no rme concernenti la peruila, 1:1 riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna pe nale; D. P. C. ~ 1. 9 febbraio nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere di reuiva, di concello, esecutiva. di dahilografìa ed ausiliaria della Corte dci Conti; L. 28 luglio n nuove provvidenze in materia d i pensioni di guerra; L. R. Friuli-Venezia Giulia, IO novembre n spese funzion~l1nenlo delegazione Corte dci conti: D. P. R. l giutorni, a cur.. di F. PIS CIOTrA c F. MESI,\I"O, Roma, c del Codice ddle It'ggi SI/Ilo Corte dei COllli. a cura di F. BALS... MO c L. RI CC1... RD I. Milano

3 CORTE DEI CONTI 841 gno 1972, n. 319, riordiname nto delle ex carriere speciali ; D. P. R. 30 giugno n adeguamen to degli originari lim it i di somma previsti nella legge c nel regolamento di contabilità ge nerale:: dello Stato. nel T. U. delle leggi sull'ord inamento della Cort e dei COni i c nelle corre lative disposizioni Icgislali\'c e regolamcnt;lri; D. P. C. M. lo gennai o 1973, nuova pianla organica e dcnomi nazione delle qualifiche dci ruolo o rganico de ll a carriera di rclliva de lla Corle dei Conti; D. P. R. ]0 febbraio 1973, n. 49, norme di anuazione dello stalulo speciale pe r il T renti no-alto Adige: orgnni della regione e delle province di Tre nlo c Bolzano c funzioni regionali ; L. 27 ottobre 1973, n. 629, nuove disposizioni per le pensioni privilegiate o rd inarie in fa,'ore dci superslili dei caduti nell 'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizi a; L 6 dice mbre 1973, n. 853, autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario; D. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092, approvazione del T. U. delle norme sul tra!lamento di quiescenza dci dipendenti civili e militari dello Stato; D. P. C. M. 24 maggio IY7~, regolamento per la compilazione dei rapporti info rmativi e la formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati delle carriere ditelli"", di concetto, esecutiva ed Husiliari a della Corte dci Conti: L l marzo 1975, n. ~5, modi fic he ed integtazioni al franamento economico e normativo \'igenle in materia di pe nsioni di guerra: L 17 marzo n. 69, disciplina della respo nsabilità patrimoniale dci dipe ndenti de ll o Stato adi biti alla conduzione di navi e di aeromobili: L 20 marzo n. 70, disposizioni sut riordinamento degli enti pubblici e del rapporto d i la\"oro del personale dipenden te; L 22 lugli o 1975, n. 382, norme sull"ordinamento regionale e sull"organizzazione della pubblica amministrazione: L 25 luglio 1975, n provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie ri spella alle pensioni di guerra: D. P. R. 25 novembre 1975, n. 902, adeguamento ed integrazione delle no rme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; L 20 aprile n. 188, adeguamento dell"orga nieo del personale di dattilografia della Corte dei Conti: L. 19 maggio 1976, n. 335, principi fondamentali e no rm e di coordinamenlo in materia di bila ncio e di contabilità delle region i; L. 6 apri le 1977, n ratifica ed esecuzione del tmllato che modifica lalune disposizioni finanziarie dci trallali ehe istituiscono le Comunit à europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comllni_il europee, finmllo a Bruxelles il 22 lugl io 1975; D. P. R. R luglio 1977, n. 385, norme di attuazione dell"art. 7,3 comma, dc i T. U. delle leggi sulla Corte dei Con ti. approvalo con R. D. 12 luglio 1 93 ~. n. 1214: D. P. R. 16 gennaio n. 21. norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controll o sugli alti della Reg ione: L. 16 maggio 19 78, n norme di attuazione dello Sl:lIuto speciale della Valle d Aosta. SO~1.\l ARl O. - l. Pre messa Evoluzione legislativa Ordinamento del!;1 Corte dei Conti Posiz ione costituzionale della Corte dci Conti ed i suoi rapporti con il Parlamento La Corte dei Conti e le questioni di legillimità costituzionale Natura giuridica del «visto» della Cane dei Conti II controllo sugl i.. alli dci gove rno» Il controllo sul le gestioni.,fuori bil.mcio» La giurisdizione ;n tema di responsabilità <Inlministrativa: in particolare, la nozione di «mnterie di contabilità pubblica». - lo. Evol uzione della giurisprudenza della Cort e dei Conti in tema di responsabilità amministrativa e contabile. - Il. Il regolamento preventivo di giurisdizione Procedimento ingiuntivo Regole di procedura Giudizi in materia di pensioni ordinari e Giudizi in materia di pensioni di guerra. 1, Premessa. Ne l compilare la presente «voce» di aggiornamento di quella analoga redatta circa 20 anni addietro, ci siamo imbattuti in lina grande difficollà. Le in novazioni normati ve, intervenute nel tessuto statale mediante l'attuazione dell 'ordinamento regionale, lo spostamento de ll"asse po rtante della finanza pubblica dni Iradizio nali organi ministeriali ad enti pubblici econo mi ci e sottostanti società Cl partecipazione statale; il ri conoscime nto ;:lila Corte dei COllli della qua- ( 1) La Sezione speciale per il contenzioso contabi le era stata istitllila - al fine di pro\'\'ederc all'eliminazione dell'arretrato in ma teri a di Cont enzioso contabile - con I"a r:. 21 della L. -' aprile lifica di «potere dello Stalo» nei confl itti di attribuzioni ex art. 134 Cost., nonché dell a sua legittimazion e a promuovere le questioni di legittimità costituzionale anche in sede di controllo; la nuova di mensione concettuale dell 'espressione cost ituzionale «giuri sdi zio ne in materia di cont abilità pubblica»; l'e n trata in funzione della Sezio ne del contro llo sugli enti benefi ciari di contribuzioni statali ; costitui scono avvenimenti talm ente innovativi da incidere in modo decisivo sull a fisiono mi a dell'istituto, in gui sa che la semplice integrazione del testo a suo tempo predi sposto si appalesa affatto inadeguata. Ne! desiderio di contemperare le contrapposte esigenze (aggiornamento o nuova stesura), abbiamo cercato di mant e nere un severo eq uilibrio tra la necessità di un'esposizi one si ntetica e limilata ad alcuni profili e il dovere di illust rare l'evoluzione della Corte dei Conti Ilell'ambito dei «poteri dello Stato». Da tale angolazione va notato che la Cort e dei Conti ha visto ampliare no tevolment e la sua dimensione istitu zionale; sì che un 'esposizio ne di tipo tradi zionale, concepibile nel passato, attualmente non potrebbe raggiungere un live llo significati vo, Le accresciute funz io ni hanno modificato il ruolo ed i contenuti delle diverse tematiche, spostando sensibilme nt e l'asse della ri cerca dogmatica. La presente «Voce» mira a dare contezza dellc novi tà intervenute e delle connesse problc matiche, seguendo essenzialme nte il seguente o rdine sistematico: I) modificaz ioni struttura li delln Corte dei Conti ; 2) posizione costituzionale della Corte elci Co nti e suoi rapporti con il Parl amento; 3) nuovi profili dell'attività di contro llo; 4) evoluzione giurisdi zionale. 2. Evoluzione legislativa. Nell'esporre l'evoluzione legislat iva fin o al 1958, già avemmo cura di fare cenno (v, voce Corre dei collfi pubblicata nel Novissimo Digesto Iwliallo, pago 935, nota 2) di alcune modificazioni della normativa allora vigcnte che si trovavano in corso di studio. Tali modificazioni si sono concre Iate con l'emanazio ne della L. 20-X II- 1961, n. 1345, la quale ha disposto l'istiluzione di Ulla 4:' e di una sa Sezione specia le della Corte dei Conti per i giud izi sui ricorsi in materi a di pensioni d i guerra, la soppressio ne della Sezione speciale per il contenzioso cont abile (1) e la istituzio ne di lilla seco nda Sezione giurisdizionale, avente, insieme con la prima, competenza promiscua nella materia cii co ntabilità pubblica, La medesima legge n del 1961 ha. poi, previsto lina più complessa articolazio ne del Consiglio di Presidenza che cosliluisce il massim o organo consultivo della Corte dei Conti in materia di amministrazione attiva. In fa tti. ai se nsi delrart. 14 dell 'anzidetta legge n. 1345, sono istitu ite - in se no al Consiglio di Presidenza in ac!unanz(i generale - d ue Sezioni con co mpiti limitati alle promozioni dei magistrati. AI riguardo giova, infatti, ricordare che il Consiglio di Presidenza in adunanza generale trova la sua disciplina negli "rll. 38 e 39 del Rego!. 2-V II concernente l'ordinamento dei servizi della Corte dei Conti e per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose. Secondo tale disciplina, il Consiglio di Presidenza. ne lla sua più estesa composizio ne, è costituito d",1 Presiùènlc della Cort e che lo presiede, dal Pro- Il poi trasfuso ndrmi. ~ I del T. U. delle leggi sulla Carie del Conti. approvato con R. D. 12 luglio lq.l~. n

4 842 CORTE DEI CONT I curatore Generale, da tutt i I Preside nti di Sezione. eccezio n fa tta per q uelli in posizione di fuori ruolo per servizi no n d'isti tuto, e dal Segretario Generale con le fu nzioni di segretario. Il Consiglio di Presidenza ha il compito di esprimere pare ri in mate ria di inca richi o di missioni estranee alle normal i attribuzioni dei magistra ti de lla Corte dei Cont i (art. 7, 5 comma, elci T. U. 12-VIl- 1934, Il.12 14), di nomin e non derivanti da concorso (D. P. R. 8-VII -1977, n. 385), d i idoneità a ll a nomin a d el personale che abbia ultimato il periodo di prova, d i nomin a del Consiglio di amministrazio ne, di provvedimenti del President e rela ti vi a ricorsi concernenti grad uatorie di concorsi, di provvedi menti d isciplinari, di dispensa e di riass unzio ne in se rvizio, d i nomina della Commissione di discipli na (arti , 39, 54, 58, 60 e 64 del Rego!. per la carriera e la disci plina del personale de lla Cort e dei ConIi, approvalo con R. D. 12-X-1933, n. 1364), di assegnazioni e di trasferi menti d i magistrati. nonché in ogni caso in cu i lo ritenga necessario il Presidente della Corte dei Conti. La p rima Sezione risulta composta dal Presidente dell a Cort e che la presiede, dal Procuratore Generale, dai primi nove Presidenti d i Sezione secondo l'ordine di ruolo e dal Segretario generale in funzione d i segretario. Essa esprime il giudizio di promovibi lità in ordine a ll e p romozioni da Primo refcrendario a COIlsiglie re o Vice Procuratore generale e a que lle da Consiglie re o Vice Procuratore generale a Presid ente di Sezione. La seconda Sezione è composta dal Presidente della Corte che la presiede, dai quattro Presidenti di Sezione che seguono nell'ordi ne d i ruolo quelli chiamati a comporre la prima Sezione, dai primi due Consiglieri, secondo l'ordine di ruolo, componenti le Sezio ni del controll o, dai primi d ue Consiglieri, seco ndo l'ordine d i ruolo, componenti le Sezioni giurisd izionali, dal primo Vice Procuratore generale seco ndo l'ord ine d i ruo lo. dal Segretario generale, con ru nzioni di relalore e dal Primo referenda ri o che precede nell'ord ine di ruolo fra quell i addelli al Segretaria to generale, con funzioni di segretario. Essa ha il compito di esprimere giudizi d i promovibilità per quanto co n cerne le promozio ni da Re fe rendario a Primo Rdere nda rio. Con la slessa L. 20-XII -1961, n. 1345, è slalo disposto, a ltresì, che gli Urfici distaccati della Corte dei Conti presso i Provveditorati regiona li a ll e opere pu bbl iche e presso il Magistrato all e acque assumessero la denominazione di «Delegazioni Regionali de lla Cort e dei Conti». Successivamente, la L. I3- V II - 196S, Il. 883, ha integrato il sistema de l cont rollo su base regio nale nei confront i d ella neo-isti tu ita Regione del Mo lise, mediante la creazione di una nuova Delegazione Regionale de lla Corte dei Conti con sede in Campobasso, mentre i D. P. R , n. 49, 25-XI n. 902 e 16- I- l 978, n. 2 1, hanno isti tuito, in sede regionale, in sostituzio ne de lle p reesistenti Delegazioni d i Trento, di Trieste e d i Cagliari. le Sezio ni di co n trollo per le Regioni a statuto speciale T rentino-alto A dige, Friul i-venezia Giulia e Sardegna (2). Infi ne, sono da ri":d rdare la L , n. 70, che, all'art. 8, ha esteso ai dipendenti degli enti pubbl ici le disposizioni stabi li te per gli impiegati civili dello Stato, in materia di responsabi li tà per i danni arrecati alram ministra zione cd ai terzi, e la L. 19-\1-1976, n, 335, che ha con fe rm ato, agli artt, 30 e segg., che gli ammin istratori ed i dipendenti regio nal i sono sottoposti a ll a gi urisd izione della Corte dei Conti per ri spondere dei da nni arrecali a ll 'ente, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato (3). 3. Ordil1Gl1IelllO della Con e dei COI/li. Seguendo la sistematica d e lla precede nte «voce». passiamo o ra a trattare dell'o rdinamento della Corte dei Conti solto il d uplice aspetto del personale e dei servizi (-l). (l) In tat modo si è conseguita r armonilzazione delle strutture di controllo della Corte dei Conti in quatt ro ddle cinque Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Allo Adige e Friuli-Venezia Giulia). Infatti. per la Regione autonoma della Valle d'aosta permane il particolare regime previsto d31 relativo StanHo. approvato con L. Cost. 26 febbraio 19~8, n. 4, che demanda. awart. 4, ad una Commissione di coordin amento. composta da un rappresentante del Mi nislero dell'i nterno, che la presiede, da un rappresent<lnte del Ministero delle fin anze e da un rappresentan te dell a Regionc, il controllo di legiu imi tà sugli au i ammin istrativi della Regione. A quest'ultimo riguardo è da ricordare che la disci plina dell"attività di controllo svolta dalla predetta Commissione di coordin3menlo è stata. di recente, modificata con L. 16 maggio 1978, n. 196, con tenente le norme di auuazione dello Statuto speciale della Valle d'aosta. Per quanto concerne. infine, le 15 Regioni a statuto ordinario è da rammentare che. a seguito dell <l loro entrata in funzione. sono sta te istituite. in auuazione dell'a rt. 125 Cost., ai fini del con trollo di legittimità e di merito sugli aui delle Regioni anzideue. le Commissioni di controllo. di cu i all art. 4 1 della L. IO febbraio n. 61. composte da sette membri e precisamente dal Commiss.uio del Governo o da un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede. da un magistrato della Corte dei Conti. da tre funzionari dei ruoli civi li dell"ammin!strazione dello Stato e da d ue esperii nelle discipline amministrative scehi in due terne di nomi designati dal Consiglio regio naie. In proposito è da segnalare che più volte è stato affrontato in sede legislativa il problema dc i controlli sulle Regioni a statuto ordinario. prospettandosi l'opportunità di un profondo mutamento del sistema introdotto dall'anzidetta legge del 1953, mediante l' attribuzione dci controllo di legi tt imità sugli :lu i :l1l1mi nistra tivi regionali ad organi dece!1lrat i de lla Cort e dci Conti e di quello di merilo ad organi dell'amminist razione attiva dello Stato. Si veggano in proposito il disegno di legge n. I062-A presentato da l Gowrno alla Ca mera dci Deputati nel corso clèlla IV Legislatura e la propost a di legge n, 1734 presentata alla Camera dei Deputati nella Vil Legislatura dalron, Mario Gargano. (3) Con un recente schema di disegno di legge. d'iniziativa governativa, sulle autonomie locali - in ordine al quale le Sezioni Riunile della Corte dei Conti hanno reso in data 25 gennaio 1978 il parere prescritto dalrart. unico del R. D-L 9 febbraio n viene prevista una profonda e radicale riforma deirattuale nonnativjl sligli enti locali contenuta essenzialmente nel T. U, 4 febbraio 19 15, n, 1 ~ 8 e nel T. U, 3 mar , n In tale schema. tra l'altro, è previsto che gli nm minist ratori e gh impiegati degli ent i locali sono SOltOposti. per tutte le ipotesi di r ~' sponsabilità amministrativa e contabile vcrso gli enti stessi, alla giu risdizione della Corte dei Conti, secondo le disposizioni vigenti pt'r i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. Peraltro. è previsto il permane re di una speciale disciplina per alcune fattispecie. che ricordano quelle che danno luogo, secondo il vi gente o rdinamento. a lle ipotesi della cosiddctta responsabilità formale; pe r tali fatt ispecie è sancita una parlicolare forma di responsabilità avente a presupposto non solo l'effettivo danno pat rimo niale. ma anche il semplice squilibrio economico-finanziario arrecato al bi lancio dell'ente. P) La C. COSI. (seni. n. 1 del 16 gennaio 1978) ha sotl olineato cl"esigenza che in sede legislativa si prov\'.!da. con criteri di equilibrio comparativo. ad un global e ricsame della progressione nelle funz ioni e nel corrispondente trattame nto economico. nei confromi di tutte le magist rature_ o nde pervenire ad una ri struuurazione fimdillls dell a materia. che ne l rigoroso rispett o delle garanzic costituzionali ed alla luce della giurisprudem:a della Corte non trascuri la considerazione dei profili caratterizzanti Ci;ISC UfHI di esse. particolannente in ciò che att iene al regime rispettivo delle nomi n..: e promozioni. delle incompatibi lità ed inamovibi litil, degli incarichi particolari, nonché delle prestazioni efkuive t! non nomintl li. attine nti tl lle funzioni d'istituto e al trattamento economico".

5 CORTE DEI CONTI A) QU<ln l O al personale è do! segnala re che, ad li l led o re modifica della carriera magistratuale già riformatil con L , n. 161, è stata soppressa dalla L. 20-XIl-1961, n. 1345, la qualifica di Vice Rcfercndario. Pertanto, i magistrati della Corte d ei Conti si distinguono, secondo le funzioni, in: Presidente, Procuratore Generale, Presidenti di Sezione. Consiglieri, Vice Procuratori generali, Primi Referendari e Referenda Ti. Ai Primi Rcferendari ed ai Refere nda ri possono essere attribuite le funzioni d i Sostituto Procuratore generale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presi dente del Consiglio elci Ministri a seguito di designazione del Presidente della Corte dei Conti. La legge Il del ha anche rideterminato l'organico dei magistrati de ll a Corte dei Conti, prevedendo alla tabe lla B annessa alla predetta legge i seguenti posti: 1 Preside nte, l Procuratore Generale, 14 Presidenti di Sezione, 70 Consiglieri, IO Vice Procuratori generali, 203 Primi R eferendari e 230 Referendari; per complessive 529 uni tà. Inoltre, la stessa legge aveva previsto alla tabella C, 10 1 posti aggiunti temporaneamente al ruolo organico dei magistrati della Corte, così ripartiti: 4 Presidenti di Sezionl!, 17 Consiglieri, 2 Vice Procuratori generali, 48 Primi Referendari e 30 Referenda ri. Tali posti temporanei, secondo quanto previsto dall'art. 23 dell'anzidetla legge n. 1345, sono stati integralme nte riassorbiti, a decorrere dal , usufruendo della metà delle vacanze ve ri ficatesi in ruo lo posteriormente alla data suindicata. In conseguenza d i tale riassorbimento e di quello previsto dall'art. 3, ul!. comma, della L. 24-V- 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti dello Stato ex combattenti ed assim ilati, il ruolo organico dei magistrati della Corte si è ridotto, al la data del , a 497 posti (5). È da rimarcare, poi, che il potere d el Governo - previsto dall'art. 7 del T. U. 12-VII-1 934, n d i nominare Consiglieri della Corte estranei alla magistratura della stessa è stato disciplinato da apposito regolamento approvato con D. P. R. 8-VII-1 977, n. 385 (6). A I riguardo mette conio ricordare che la Corte costi tuzionale, con sent , n. 1, ha dichiarato (5) Tali posti, sull<l b<lse dell'attuale normativa, sono cosi ripartiti: Presidente, I Procuratore generale, 18 President i di Sezione. 70 Consiglieri, lo Vice Procuratori generali, 397 Primi Rcferenclari c Rcferendari. t. da notare, però. che alla data del l gennaio 1978 erano in servizio 571 magistrati per effetto delle diverse norme che prevedono il collocamento fuori ruolo di appartenenti alla magistratura della Corte (tra le più importanti disposizioni vanno ricordate quelle contenute nell'art. 12 del T. U. t2 luglio 1934, n. 1214, nel testo modificato dall'an. 8 della L. 21 marzo 1953, n. 16 1, che consente il collocamento fu ori ruolo di 12 magistrati, sah'i i casi previsti da leggi speciali; nell'art. 42 della L. IO febbraio 1953, n. 62, rela tiva ai magistrati della Corte membri delle Commissioni di controllo sugli atti delle Regioni a statuto ordinario; nel l'art. 7 della L. 20 dicembre 196 1, n. t345, relativa ai Consiglieri dirigenti le delegazioni regionali ed ai Primi Referendari ai quali ne sia affid ata la reggenza; nell'art. IO del D-L 6 maggio n. 655, nell'art. 50 del D. P. R. l febbraio t973, n. 49, nell'art. 37 del D. P. R. 25 novembre 1975, n. 902 e nell'art. Il del D. P. R. 16 gennaio 1978, n. 2 t, tutte relative ai magistrati destinati alle Sezioni della Corte istituite nelle Re gioni a statuto speciale Sicilia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giu li<j e Sardegna). (6) La normativa regolamentare è stata emanala dopo la ricusal.iolle del visto da parte della Corte dci Conti al decreto di nomin<l di COllsiglieri «estranei». Cfr. Sez. Controllo StatO, Delib. 13 giugno 1977, n. 784 (Foro Amm l. 2150), secondo cui l'idoneità alnon fo ndata la q uestione di legittimità costituzio nale sollevata in riferimento al menzionato art. 7 che prevede il ricordato potere di nomina, cla parte del Governo, di estranei alla magistratu ra della Corte il Consiglieri della stessa (7). Le norme sulle promozioni a ll e qualifiche di Consigliere o Vice Procuratore generale e di Primo Referendario sono state sostanzialmente modificate con L. 13-X-1969, n. 69J. Infatti, in base all'art. 1 di quest'ultima legge, i Primi R eferendari che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a Consigliere o Vice Procuratore generale, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nell e dette qualifiche sono promossi, nell'ordine di merito determinato dalla l!l sezione del Consiglio di Pre si~ denza, Consigliere o Vice Procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superalo di un biennio il periodo di sei anni prescritto per la promozione stessa dall'arricolo lo, 3 comma, de lla L. 20-XII , n Invece, i Referendari, comp iuto il periodo di effetli vo servizio di sei anni richiesto dallo stesso art. lo, previo giudizio di promovibilità espresso dalla 2 a sezione del Consiglio di Presidenza, conseguono la promozione a Primo Referendario alla data di compimento dell'anzianità suddetta (8). B) Ouanto all'ordinamento dei servizi è da rilevare, innanzitutto, che, a seguito dell e modifiche st rutturali di cui si è fatto cenno, la Corte dei Conti, oltre che nelle Sezioni Riuni te, si articola in 16 Sezioni ordin a ri e e speciali, di cui 6 di controll o e lo giurisdizionali. Le 6 Sezioni di controllo sono: I) al centro: l) la Sezione di controll o sugli atti delle Amministrazioni dello Stato; 2) la Sezione di controllo sulla gestione finanzia~ia degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinana; Il) in sede regionale: 1) la Sezio ne di contro ll o per la R egione Siciliana; 2) la Sezione di conl roll o per la Regione Trentina-Alto Adige; 3) la Sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia; 4) la Sezione di contro 11 0 per la Sardegna. l'esercizio della funzione magistratuale di Consigliere della Corte dei Conti dei soggetti nominati direttamente dal Governo deve essere concretamente accertata e documentata; sicché, non appaiono legittimi i provvedimenti di nomina contenenti solo indicazioni generiche. (7) L'orientamento è stato conferm ato anche in occasione delle nomine «esterne» del Consiglio di Stato: cfr. C. Cost., sento 19 dicembre 1973, n In dottrina cfr. R. ClUEI'I'A, A proposit(t d'indipendenw della Corle dei Comi e del Consiglio (li Stato (Ginr. COSI., 1967, 17 e segg.); E. CHEti. La difficile «intlipcluienza. del Consiglio tli Stato (/bid., 1973, 105 1). (8) Anche le carriere del personale amministmtivo della Corte dei Conti hanno subito modifiche di rilievo soprattutto a seguito della soppressione - disposta dall"art. 147 del D. P. R. 28 dicembre 1970, n delle carriere speciali dci personale di segreteria e di revisione di cui alla più volte ricordata L. 20 dicembre 1961, n In conseguenza di tale soppressione. nonché in attuazione dell'ari. 13 2, ull. comma, del cii. D. P. R. n. 1077, sono state rideterminate le piante organiche dci personale ammi nistrativo della Corte rela tivamente alle carriere direttiva. di cancello, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria, con D. P. C. M. 9 febbraio con D. P. R. l giugno n. 3!Q e con D. P. C. M. lo genr-aio t. pure da far menzione della L. 20 aprile \ con la quale si è provveduto ad adeguare l'organico del personale di dattilografia. elevando il totale complessivo da 90 a 350 unità in modu da sopperire alle pressanti esigenze di copia della magistratura contabile.

6 844 CORTE D E I CONTI L e lo Sezioni giurisdizionali sono: le Sezioni I e I I ordinarie competenti per le materi e di contabilità pubblica, la Sezione III ordinaria per le pensioni civili, la Sezione IV ordinaria per le pension i mi litari, le Sezioni I, Il, 111, IV e V speciali per le pensioni di guerra e la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (9). 4. Posi::.io ll e coslifll ::JOl/a!e della Corle dei Cowi ed i 5/1oi rapporti COli il Par/olllcnro. La posizione costituzionale della Corte dei Conii ha sempre costituito oggetto di studio e di dibattiti da parte della più qualificata dottrina. Nelle diverse epoche storiche, nonostante le differenziazioni normative, sono slale proposte, discusse e contestualmente accolte le più svariate soluzioni che vanno dal carattere amministrativo alla natura giurisdizionale o parlamentare, ovvero dalla configurazione mista all'autonomia costituzionale della Corte dei Conti. L'economia del presente studio ci obbliga a circoscrivere l'analisi agli studi intervenuti nell'epoca più recente; studi che; nonostante le diverse sfumn1ure, non si rliscostano granché, ljuanto ad impostazione ~ risultati, dalle precedenti elaborazioni dogmatiche. E stato persino osservato che la Corte dei Conti è rimasta immutata nella sostanza e ne ll a forma, sa lvo variazioni inerenti alle nuove necessità storiche. Le diverse teori e possono essere così schemati zzate : a) Teoria di orga llo (l/1ll11il/istraril'o. I suoi sostenitori si agganciano non solo al carattere prettamente amministrativo della funzione di controllo; alla natura di atto complesso o composto del visto e della susseguente registrazione in relazione al provvedimento ;indacato, ~na soprattutto all'intestazione della sezione IJl del titolo III, l a parte, della Carta Costituzionale. secondo cui la Corte dei Conti è definita - insieme al Consiglio naziol,:t1e per l'economia ed il lavoro (C.N.E.L.) e al Consiglio di Stato - «organo ausiliario» del Governo (IO). h) Trorin di o l'gallo allsiliario ncllrra!e e 1101/ (/Il/ millis[rarivo. L'analisi de lla precedente teoria ha indotto alcuni studiosi Cl meglio puntualizzare la confi gurazione costituzionale della Corte dci Conti, la cui ausiliarità non può non essere limitata al Governo. ma si estende anche verso il Parlamento, stante l'obbligo referente sancito da!!,{1rf. [00 COSI. D;I tale an- (9) A seguito della seni. 17 maggio-3 giugno n. 55. con la quale la C Cast. ha dichiamto l'illegiltimilà costituzionale dci Consi gli di Prefettura. la cognizione delle questioni prima devolute a questi ultimi è rientrata. per naturale attrazione. nelle attribuzioni delle Se zioni giurisdizionali della Corte dei Conti competenli nelle materie di contabilità pubblica, in attesa dell'istituzione di nuove e più adeguate strutture giurisdizionali in maleria contabile. Al riguardo è da ricordare che i disegni di tegge Il. 752 e n presentati dal Governo al Parlamento. rispettivamente nella V e nella VI Legislatura. ai fini dell'istituzionc delle Sezioni Regionali della Carie dei Conii. sono entrambi decaduti per scadenza della Legislatura in cui ciascuno di essi è slato presenlalo. senza che si fosse perve nuti all'approvazione neppure da pari e di uno dei due rami del Parlamento. Resta. quindi, aperto ed è sempre più acuto il problema di provvedere, con urgenza, alla creazione di organi giurisdizionati contabili a ca rattere decentrato. di cui la Sezione giurisdizionale per la R egione sici tiana costituisce finora l'unico esempio concreto. (lo) F. MOLTE!"!. Corre dei COlITi (' (IUI'Slioni di legittimirà cosriw ~iolla l e (Foro AmI/L ); C. A;o;ELLl. Legirrima::iol/I' della Corre dei COlITi a I"OIllIlOl'l'rl' qw!slioni di legittimirà rosriw~io/l(lle il! sede di registra:;iol/l' di arri ed in sede di parifica::iollt' di rt'/ldi(,olllo (lbid , e segg.); In.. Panfù'a:;i()lff' dei rendiconti. regisrra :iolli ('011 risen'a (' quesliolli di cosrilll:,io//alilò sol/el'(/h ili d<llla Corte dri Comi (lbid" l. 59); 11).. Corte dei Comi (' ([1II'slimli di legilrimilà cusrillòollo/(' (lbù/ III. 806). Nel senso della concezion~' amministrativa dell'lstitulo è ;Hlchc V. ON!O... NOIe n-iriche i/l tema golazione la registrazi.one dell'~tto amlr.inistrativo si cataloga come accessione certificatrice del «visto» conclusiva del controllo preventivo ed in chiara fun: zi.one a.usilia~ia del con~roho parlan.lentare, allo scopo cii avviare il meccalllsmo per I cnwllazionc delle eventuali sanzioni politiche (Il). c) Teoria di org{j//o jjol'lam('l/rare. Strettament e collegato con la teoria precedente è l'indirizzo di coloro che qualificano la Corte dei Con.ti come!ol/ga IIWllII.\ del Parlamento. A sostegno cii tale orienta_ mento si adducono i collegame nti esistenti tra Corte e Parlamento; la stfllmc nta!ità della funzione di controllo della Corte in relazione al distinto sindacato politico d el Parlamento; l'obbl igo del Governo di uniformarsi al parere della commissione parlamentare per l'adozione di provvedimenti di allontanamento dei magist rati della Corte dei Conti con qualifi ca di Consigl iere o di Vice Procuratore generale o superiore. Naturalmente grande rilievo è dato a!l'attività strumentale della Corte, i cui atti conclusivi si pongono come fa se iniziale della successiva procedura parlamentare. in gui sa da attrarla nel quadro delle funzioni del Parla mento. Si ricordano così il giudizio di parifìcazione cie l rendiconto generale clello Stato e dei bilanci [lliegati; la trasmi ssione della re lazione annuale sui risultati del sindaca lo preventivo eli legittimità sugli atti del Governo e di quello successivo sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato, l'invio delle relazioni sulle gestioni degli enti beneficiari di contribuzioni statali; le comunicazioni alle Camere degli a tti registrati «con rise rva» e dci decreti approvativi dei contratti, e manati in difformità del parere del Consig.lio di Stato; la prospettazione nella relazione annuale suddetta di eventuali riforme dell'ordinamento amministrativo e contabile per conseguire la migliore funzionalità ed effici enza dell'apparato amministrativo; i rapporti stabiliti dai nuovi regolamenti della Camera elei Deputati e del Senato clelia Repubblica (12). d) Teoria dell'orgal/o gillrisdi::.iol/a!e. Essa riposa soprattutto sulla funzione garantista dell'istituto, configurato come organo di salvaguardia della legalità dell'ordinamento giuridico, agente in posizione d'imparzialità o, se più piace, di terziarietà in rapporto alle correlate attività amministrativa e parlamentare. In tale prospettiva assilill(lihl pecllli;lre rili evo l'insindi lt'giuima:;ionc dci giudice «a ({uo» nel giudi:;io imùlcl1ralc d I cosri fii::iol/a!irlì dclle leggi ('011 parrico!are riguardo allo Corre dei Conii in sede di commi/o) (Giur. lral., 1968, IV, 232 e segg.); cfr. anche D. SERRAt"!, La Corte dei COlITi e coli/rollo sugli eli/i. ~-t ilan o.!975 c G. A,\!,\TO, ti Par!amellTo e le sue Corli (Giur. Cosr., ). (Il) A favore della concezione «neutralistica» della funzione della Corte dei Conti. cfr. in special modo, A. M. S"NOU LLI. Funzioni pubbliche lieutrali e giurisdizione (Riv. Dir, Proc., 1l}6~, 200 e segg.); l o.. Arri della Corle dei Comi l' sil/dacaw giuri.l'di:imwle (Giur.!wl , tll. L 465 e segg.); G. CAtAN!ELLO. L(l crisi dclla collu'zio/ic amministrarim della Corre dci COllli l' dci/a funlìo/le di ('o/urollo (Foro lral.. t965, tll. 412): A. BENNAn. Manuale di co/uubilirà di SraTO. Napoli pag.. 55~. In giurisprudenza cfr. C. Sialo, Adunanza Gcn.. 23 novembre 1967 (Foro AIllIll c segg.), c Casso Scz, un.. 23 novembre 197~ (lliid., ](:; e segg,). (12) La lesi è di assai remota origine cd è ~tala ripresa di recenlt: sopraltullo per conleslare la 1egillimazione della Corte dci Conti n promuovere le questioni di legillimilà costiluzionak (di cui si dirà appresso). Essa è siaia principalmente affermata in sede p01itica, durante il dihattito parlamcnlare tenulo in ocl asione dell';lpprovazione della legge sul bilancio consuntivo del Una sinlesi ragionaia de! dibat-lito parlamentare Ì! stala compiu ta da S. HENVFN UTO, il pro(josilo del dibl/llilo iii Sella/o circa ['ordilla/l;a ddlo C,:>rrc dà ('ollii COli [<I q(l(l!c so/w Jra/I' SO/!{'I"UC eccc:,iolli di illcosri/f/:io/wli/lì i/l s.:dc di parificli:imll' de! r('l/dicolllo dello Srarv per il 19Mi (Fur(l..1111/11.. 1') e ~egg.l

7 T CORTE DEI CONTI 845 dacabilità delle pronunce (delibe razioni, d eterminazioni, d ecisioni) de ll a Corte dei Cont i anche nell 'esercizio de ll 'atti vità d i controllo; l'esistenza del princìpio del contraddittorio con la Pubblica A mminist razione. nonché le garanzie per l'effettivo esercizio del difiuo d i difesa ; la collegialità de ll'organo incaricato della funzione di conlro ll o (Sezione di contro ll o e, nei casi previsti, le Sezioni riunite); la conn a turata contrapposizione del controllo al conce tto di amministrazione; il caratte re irrevocabile e non discrezio nale del «visto» o del «rifi uto del visto». conclusivi del procediment o sindacato rio; la Iegittimazione di promuovere le ques tioni di legittimità costituzionale (13). Tra i seguaci di tale orientamento si constata qualche pecul ia re differenziazio ne nel senso d i attribuire alla Corte de i Conti la natura di organò «paragiuri ~ sdizionalc», d is tinto nettamente dall'amministrazione pubblica - e, quindi, dall'esecut ivo - per coll ocarsi nelrare a giurisdizionale ( 14). e) Teoria dell'organo «mislo». Nel partire da una sommaria analisi del diritto positivo, si desu me che le fu nzioni de lla Corte dei Conti sono costituziojlali, giurisdizio nali e ammin istrat ive: costituzionale è il riscontro p reventivo sulle spese e sui decreti del Capo de ll o Stato: amministrati ve sono la sorvegl ianza sulla riscossione de ll e pubbliche entrate, sulle cauzioni, sull 'emissione dei buoni del tesoro, no nché l'atti vità (onsultiva e l'arnministrélzio ne del proprio personale: ( 13) A. FAVATÀ, 1/ COlllrollo fjrn'ellfil"o (Ielfa Corte dei COllli e III Costituzione (Amm. 11rI1" ); P. PAO;o.lE. LII III/111m giuridica del comro/lo del/ii Co/"/e dei Comi sugli emi sovl 'e!l ~io!l(j{i (Rh'. TrÙII. Dir, Pllbbl (4 2); G. GUGLlEl.\H. Co/"/e dei Comi e questiollt' di legittimilà COSlilldol1l1/e (Rass. A l' l '. SW/O, e segg.); G. CAJAt'IELlO. Now:.iolli "(lrie SI/i cotl/rolli de/hl Corte dei Comi COli particolare rigl/{mlo alle qllesliolli di coslituzioll(llilà, "1/,, parificaziol/(' e al/a regislrflzio/je COli riserl'(1 (Foro Amm., Il, 54), con cui si sviluppn c si complet'1 lil precedente OpilliulIt: t:~pl)s la iii «Crisi,Ielill co1lce:.iol1e ammillis/r(ii/1'a a ci I. ; E. GAll.lt'A, Allil"ità,Ii comrollo della Corte dei Comi s/l//a geslione degli emi sol'l ell:.iomlli dal/o Stmo (premessi' gellemlij (Foro Amm III, 37). C dubitativamcmc V. GUCCJONE. Qllesliol1i di legillimilà coslituzionale e rilewlbilirà Ilei procedimento innan:.i alla se:.ione di col/frollo ddla Corle dei Comi (Gillr. Sic., [ c segg.) e particolarment e 562; C. A. TII.OJ ANI. III I('I//{/ di afjfj/it.:abililà al/a Corle dei Comi della pro('(!(llfrfl pregil/,ii, :.iale comllnitaria (Foro Amm Il. 2(7). ( 14) Tale e sopraltuho ["indirizzo della Corte d ci Conti, espresso per la pri ma volta con deliberazione d elle Sezioni Riu nite in sede di controllo 3 se ttembre 196-1, n. 4 (Foro Amm., 1965, Il, 1). secondo cui il controllo d ella Corte dei Conti configura i caralteri tipici de1:a funzione giurisdizionale. anche se non è dato perveni re ad un'asso Iuta identificazione con questa. Successivamente la Cort e ha meglio puntualizzato il proprio orientamento con la determinazione Sez. ControHo Enti 3 giugno 1975, n (Foro Amm., 1975, I ). nonché. in occasione de lla remissione degli atti all ll Corte costituzionale per il relativo giudizio di costituzionalità. con l'ordinanza Sez, Controllo Stato 20 novembre n.!. Precedentemente la Corte dei Conti si era dimostrata propensa ad accogliere la tesi della natura no n giurisdizionale o comunque estranea alla configurazione de l «giudizio,. di cui all'art. l dell a L. Costo 9 febbraio 1948, n. I; dr., in proposito Sez. Controllo Stato. delib. 3 maggio 1961, n. 257 (Gil/r. COSI ) e Id.. delib. 7 o ttobre Il. 359 (Foro A , 1967, I. 3, 61 e segg.), cri ticate da F, Df. FllIPPIS, Controllo de//a Carie dei Comi e quesliolli di legillimilà co slili/zio/io/e (Sludi in onore di F. CMbolle, 1970, pago 559) e da S. B USCEMA. 11 bilal/cio dello S/(IIO. (Idle Regiolli, dei COflumi, (Ielli' Pro, illce. degli eli/i islil/do/wli. Milano pago 173 e segg.; cfr. altresì la delib. n. 16 del 19 giugno (Riv. COri/! COllli, 1 95~. II. 85), secondo c\li le questi o ni relative alla legittimità costituzionale delle leggi regionali non rientrano nel controllo di legi ttimità dell' Istitut o. (1 5) V. DI ClOl O. l'rob/t'mi costilu:.iollnli collnessi "Il" respol1sflbi lilà amminislrl/tinl degli ammi"is/r(j/ori degli l'mi IJllbblici (Foro Ali/m., 1967, III. 13-1). COlllfa, per l'unitarietà dell e funzioni dell"i s1itu to e per la sua qualificazione di organo a sé stante quale «cer niera,. tra Governo e ParlamenlO. F. CA II. RO.-':E. Discor,w IJmltunci(l/(J giurisdizio nali sono le fu nzioni contenziose in materia dei ricorsi dci personale dipendente, d i pensioni civi li, militari e di guerra, nonché nel settore dell a respo n sabilità amministrativa e contabile (15), f) Teoria dell'organo altlollomo di colltrollo a rilevallza costituziol/ale. Accanto ai suesposti orie ntamenti si sono venuti de li neando, specie da parle de ll a pii] moderna ed autorevole dottrina, le nuove linee di configurazione giuridica de lla Corte dei Conti, le qua li tendo no a riconosce rl e una posizione costituzionale d i piena autonomia e le attribuiscono natura di organo di controllo, titolare di Ull «potere di conlrollo», che si aggiunge ai lradizionali «po teri» cle li a Stato. L'indirizzo può costituire una riesumazione della dogmatica, a suo tempo enunciata dal DE CUPIS, secondo cui la Corte d ei Conii, intesa quale organo unitario, assume UIl 'aulo noma posizione costituzionale per essere demandate alla sua sfera di competenza attribuzioni che appaiono sottratte all'area spettante a qualsiasi altro potere dell o Stato. Può essere catalogata in tale ambito anche l'opinione che ri conosce a ll a Corte elci Conti la titolarità di un potere politico ( 16). La soluzione ddla complessa probklllatica va ricercata nell'a nalisi d e ll 'ordinamento posit ivo, secondo l'interpretazion e fa tt ane dalla Corte costi tuzionale, dall a Corte di cassazione, d<ll Consiglio di Stato e dall a stessa Corte dei Conti ( 17). Infa tt i, le norme iii occasione,lei SI/O imediamento lie/la carù'a di Presideltle ddla COrle dei COllli (Uil'. Carie Comi, 1954, J. 54). (16) L'ideatore di tale orie ntamento è il LEITIEII.I, I poteri dello Stato e III [IIIIZiolll' (li comrollo, Roma , pago 75 e segg., anche se esso è stato meglio puntualizzato e diffuso d a A. SANOU LU, /lh" "'wle di,lirillo ammillislratù,o. Napoli, 197-1: lo.. LlI Gillslda cosli (u;:iollale iii!talia (Giur. COSI., ); lo., FI/Il;:iolli pubbliche IIcutrali e gil/risdiziolle ci t., e segg.; lo., In mflleria di giurisdi:.iolle dei decr('/i di assoggel/alllell/o di emi pubblici al contro/lo ddla COrle dei COllii e Ilei con[romi degli alli di comrollo (Idla COrte (Giust. Cil' I. 1336); S. TAVOlARO. La [mdolle di coli/rollo goi'e"wlil'o di legiuimilà della Carie dei Comi (SIIUJj in occasione del primo celi/el/aria della Corte tlei Comi ne/runillì d'italia, Milano pago 445); con qualche perplessità M. S. GIANN INI, Corso di dirillo (/IIJmillislrfllil'o, Milano pago 19 1, secondo cui ["attivit à di controllo della Corte si s\'olge in modo indipendente e non sottostà all'indirizzo amministrativo dci Governo, ma si attiene alla rigida osscrvanz;1 delle leggi. riformandosi così l'opi nione espressa in Le ~io ll i di dirillo flfllminislrflliro, Roma, 1950, pago 199 e nelle \'oci (dello stesso Autore) Altivilà ammiljùtralil'a e Alla Amminislf(lIil'o rispettiva mente in Enciclope(lia del Diriuo. voi pago 991 e \"01. IV pago 169. Secondo il SANOU lu. 0[1. cii" la Corte dei Conti, nell"esercizio della funzione di controllo. pur non potendosi annoverare tn! gli «organi costituzionali,. (in quanto tale caratt ere può es sere riconosciuto soltan to agli organi partecipi del po te re politico) può. tuttavia. essere considerata un cpotere dello Stalo. ai sensi e per gl i effetti dell"art COSI. Tale p recisazione comporta. in primo lilogo. la qualità di sjlpl'riorem noli recognosce!/s anche per la Corte dei Conti. Tale teoria è stata ripresa e sviluppata da F. DE FIUI'PIS. Profili co~ tilu ~ i ollflli del/a giurisdi;:iollc della Corte dò COllli (Foro '-\mm., 1967, Il, 43-1 c segg. ). secondo cui la posizione costituzionale di c polere dello StatOa investe la Corte dei Conti in tulte le sue fun zioni c, quindi. anche in quelle giurisdizionali, polendo sollevare il conflitto di attribuzione contro le sentenze della Corte di cassazione. Comrn V. GUCCIONE, La giurisdizione coll/abile: bilancio di 1/11 COI/ fiil/o e 1lIIOI'e pro~'p('tlh le (Giur. COSI., nota IO). secondo cui eia funzione di contro llo e la funzione gi urisdizionale dellll Corte dei Conti si attuano in forlll di competenze d istinte e d iverse; la prima non generale. ma limitata ex an. 100 Cost. alla gest io ne dello SlalO e a quella degli en ti nei modi e nei casi stabi liti dalla legge.. laddovc la second a (e con caralle re di gcneralità rigulitdo alla gi urisdizione conw bile) ha per oggetto la tutela di situazioni di diritto soggeni\"olo, sicché C\'enluali raccordi non incidono SUll'autonomia dci due fenomeni. (17) Il medi tato riesa me di tull:! la complessa probjcmatica ci consiglia di rivedere l opinione. da noi e~p re ssa ne lla precedcnte voce, ;;('rondo cui la Cnne dci Conti si definisce atlravcrso le sue fun zioni.

8 846 CORTE DEI CONTI I. positive. per quanto limpide e precise. forniscono sempre ampi o spa zio intcrpretativo, utilizzato so \lente, non tanto per la corretta solu zione de l problema, quanto per la dimostrazione del l'orientélmento già prescelto, in via p regiu d izi aie, più rispondente alle proprie convinzioni politiche e dottrinarie che al contenuto delle norme giu ridiche. Da tale prospettiva ci sembra che alcuni elementi meritano attenta meditazione e ponderazione. Alcune competenze aur i bui te dalla Costituzio ne a ll a Corte dei Conti non sono suscettibili di modifì cazione attraverso l'ordinaria produzione normativa. Esse sono : a) il controllo p reventivo di legittimità sugli «atti del Governo»; b) il cont ro llo successivo di legittimità sulla gestione del bilancio dello Stato; c) il contro llo, in via di partecipazione con gli altri o rgani statali. su ll a gesti o ne finanziaria di e nti benelìciari di ordinarie contribuzioni statali, nei casi e ne ll e forme stabiliti dalla legge; d) la potestà referente al Parlamento sul ri sultato dell 'attività sindacatori a; e) la giu risdizione nell e materie d i «contabilità pubblica». Una posizione a parte merita la cosiddetta «giurisd i zione domesti ca». A nostro avviso, tale giurisdizione, limitatamente al personale di magistraturu, può ritenersi intrinsecamente collegala con r an. 100, 3 0 comma, che obbliga il legislatore a garantire la pie na indipendenza dal Governo dell' Istituto e de i suoi membri, nonché con il successivo art. J 08, 2 0 comma Cost., che assicu ra l'indipendenza dei giudici d el le giurisdizioni speciali e del Pubblico Ministero esistenti presso di esse, L'i n terpretazione de ll a Cone costituzionale sembra consigli are l'in clusione della giuri sdizione «domestica» trn le suddette attribuzioni, anche se notevoli perplessi tà possono muoversi al riguardo (1 8). Accanto a ll e attribuzioni conferite con la Carta Costituzionale, l'ordiname nto ne evidenzia altre, con pari forza e val ore: (I) il controllo di legi ttimità sugl i a tti dell e Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezin Giulia ; b) la giurisdizione per responsabilità amlllinistrnti va e contabile degli amministratori e dei fun zionari ed impiegati d ell e suddette Regioni. Dalresame di tali attribuzioni ; dalla riconosciuta qualificazion e della Corte d ei Conti di soggetto idoneo a sollevare e ad esser parte di un «conflitto di attribuzioni» ex art. 13..j. Cost. ; dalla Iegittimazione di promuovere avanti la Corte costituzio nale le questioni di legittimità costituzionale. sembra potersi desumere abbastanza limpidamente che la Corte dei Conti, nell'espletamento delle sue funzioni. è organo sliperiol'ciii 1/011 recogl/oscem, per cui i suoi provvedimenti sono insi ndacabi li con i normali rimedi previs ti da ll e leggi ordina rie potendo soltanro soggiacere al ri corso in Cassazione ex art. III Cost. Né, d'altro canto, è consenti lo infcrire dalla diver_ sità delle funzioni de ll ' Istituto, massime quejk di controllo e gi urisd izionali, una sua d iversa q ua li f-icclzione, quasi che si trattasse di o rgano suscellibile di dive rse fi sionomie. Su l piano concettuale, il fe nomeno del cumulo di disti nte attribuzioni acl uno stesso Organo è abbastanza ri corrente: al giudice ordinario sono affidati compiti tipicame nte amministra ti vi COme ad es., la registrazione ed il contro llo p reventivo di legittimità sulle società commerciali, oppure l' esercizio della volontaria giurisdizione; il Parlamento.,1Ccanto alla funzio ne legislativa, svolge il controllo politico, il potere d 'inq uisizione sui ministri ecc.; il Governo, oltre alle fu nzio ni amministrative, esercita, sia pure con determinate cautele, la potestà legislativa ; è tllolare del potere regolamentare; partecipa in sede comunitaria al la predisposizione dei «regolamenti». che hanno valore e forza d i legge nazionale e so n~ immediatamente appli cabili, Nei mode rni ordinamenti, in cui il mito clelia tripartizione de i poteri è da tempo Iramontato - se mai è stato integralmente applicato - sconfitto da ll e inesorabili leggi della vita, risponde ad un sano princìpio organizzativo, poi canonizzato, assegnare ad un organo molt e plici competenze in rel<l 7..ione al fin e che l'ordinamento intende perseguire ed assicurare. D a tale angolazio ne, la fina lità della Corte dci COllti può individuarsi ne ll a salvaguardia della legalità e dell'eflìci enza degli apparati legislativi (controllo di legittimità ; azioni di responsabilità; controll o sulla geslione dello Stato e degli enti pubblici). Consegue che la Corte dei Conti è un «potcre dello Stato», che esercita in pi ena indipendenza da ogni altro po tere le proprie attribuzioni, potendo essere si ndacato so lo in caso di grave usurpazione di potestà allru i (conaitto di attribuzioni; ricorso in Cassazione per difetto di gi uri sdizione). Le fu nzioni dell a Cone dei Conti sono in rapporto pertinenziale o strumelllaie con l'attività assegnata ad altri organi costituzionali, massi me l'eseculivo ed il Parlamc nto, senza però degradare ad un livell o so llord inato o secondario. Ciò è conforme a ll a moderna inte laiatura costit uzionale, secondo cui ogni organo o potere dello Stato non costituisce un'entità svincolata dagli altri organi e poteri costituzionali, ma agisce e si integra armonicamente con questi, Alla luce delle pre mcsse argomentazioni. si può concludere che la Corte dei Conti è un ( potere) d e ll o Stato, indipende nte da ogni altro organo c pote re (sl/periorelll 1101/ recogl/oscens), costituzionalmente garantito ed operante per l'esclusiva finalità di salvaguardare la legalità e l'efficienza dell'amministra ZIone pubblica dello Stato, in armonica e completa coordinazione con il Parlamento, COll il Governo e con gli altri o rgani preposti alla supre ma direzione della l'es pl/blica. a servizio del popolo italiano. poco valendo un'ince rta definizione legisla ti va o una qualificazione che può dare quesio O quel commentatore SO II O un particolare regime politico. In fa tti, sia per i rin essi che la qualificazione giuridica dell'istitu to assume sul piano costituzionale, specie al fin e della promovibilità del giudizio di costituzionalità delle leggi ordinarie. nonché della solle"abilità dci tannino di attribuzione. sin pe r l'esnua injivid uazione delle funzioni della Corte dei Conti. sembra essenziale prendere posizione su tale punto. D'altro canto. 1;1 posizione costitu.donale della Corte dei Conti ha un'intensa carica politica e tinisce p.:r influi re sugli cquilibri degli organi posti al ve rtice della Repubblica. Tale constat azione ~a r<!b be sufficien te per cr1!l trobalter<!!e opinioni di coloro che vedono nc ll :1 Corte dei Conti \111 partko!are. se non modesto. momento della vita della Puhbl i(':1 Amministrazione, mentre l'analisi delle sue ful1zioni. unitari,lf1t ent c considerate. conduce subito ad una disaminn dei collegamenti con tutti gli altri organi e poteri dello Stato. (1 8) Con l'espressione «giurisdizione domestica.. s'i nte nde contune me nte la giurisdi7.ione riser\'(lia :llia COri e dei Cont i ex arti e 65 del R. D. 12 luglio 193-l. n , che approv::. il T. U. delle leggi su Il ::. Corte dci COllli. Il sistc ma della «giuri sdizione dqmc~tica)}, della anche più dott amente «Hutodichia l>, non è escl usivo della CortI! dei Cont i. mn si apptica anche nei confronti dl'i!:l Corte costituzionale (an. l~ della L. l t marlo n. 87) c ai due rami del Parl,lmento, Camera e Senato (art. 12 dci rispettivi regolamenti Scnnto e Camera tic! 1971). Anche il Consiglio di Stato. in virtù della sua giuri~i h- 7.ione, fini sce in sostanza p~'r IIsufruire dci sistema di autodichia.

9 CORTE DEI CONTI 847 Connesso con l'argomento della posizione costituzionale della Corte dei Conti nell'ordinamento italiano è il problema della definizione della natura e del contenuto dci rapporto istituzionale Parlamento-Corte dei Conti. Le molteplici difficoltà di ri solvere in modo soddisfacente il predetto problema ra ppresenta il nodo gordiano per l'e ffettivo esercizio della funzione di controllo politico del Parlamento ( 19). Le innovazioni normative. introdotte con i Regolamenti in terni del Senato e della Camera - approvati rispettivamente in data 17 e costituiscono, specie se opportunamente sviluppate, la nuova frontiera per consegui re il migliore raccordo funzionale. La nuova regolamentazione evidenzia le seguenti linee direllrici: ~ l) tendenza monocamerale del controllo (Senato); 2) decent ramento del controllo parlamentare p resso le competenti commissioni permanenti; 3) canalizzazione verso la Commissio ne permanente incaricata del bilancio dello Stato delle relazioni e degli altri atti della Corte de i Conti. Vengono così ri sul ti due gravi problemi preliminari: il tempo e la sede del controllo. Il controllo parlamentare è svolt o sop rattutto in concomitanza dell'esame e dell 'approv<lzione del bilancio e d i preferenza ne ll 'arco di tempo settembrenovembre. Pc r la sed e si sono privilegiate le COIllmissioni alle quali è stata attribuila la facoltà di ottene re dalla Corte dei Conti, in aggiunta agli atti trasmessi per legge, in formazioni, chiarimenti e documenti. Tuttavia notcvoli sono i problemi che si pongono: il carattere vincolante per la Corte dei COllt i delle disposizioni regolamentari ; la latitudine delle richieste nel senso di compre ndere o meno tutte le funzioni della Corte, ivi comprese quelle giurisdizionali e inquirenti, oppure la limitazione delle richieste stesse alla sola attività di controllo; i limiti e le modalità di adempimento; la forma scritta o orale (hearillg dei singoli magistrati) ; l'i ndividuazione dell'organo officiato, cioè se le richieste vanno soddisfatte dal Presidente della Corte, ovvero dai singoli magistrati o dal Presidente de ll 'organo competente per materia. A tali tematiche non è ancora possib ile, al presente, dare una risposta soddisfacente. Le soluzioni dipenderanno dall'atteggia mento çhe la Corte dei Conti assumerà in conc~~to (20). Volendo, sia pure con le necessarie cautele, compiere lilla prima ana lisi, meritevole di ulteriori approfondirnenti, si può affermare, in primo luogo, che gli artt. 134 Regol. Senato e 148 Regol. Camera, costituiscono precetti norma ti vi con validità e forza anche esterna a i rneri rapporti parlamentari. Non sem bra, però, che il potere d'acquisizione di notizie ed atti possa abbracciare anche l'attività giurisdizionale o inquirente de lla Corte: le d ecisioni giurisd izionali sono adottate in Camera di Consiglio nel più assoluto ri spetto del princìpio della segretezza, al fine di garantire l'indipendenza dei giudici; le istruttorie e i correlati atti conclusivi dei magistrati dell a Procura Generale non possono, in vi rtù del segreto istruttorio, essere resi pubblici o comunque comunicati ad est ranei prirna del deposito del fa scicolo processuale presso il Collegio giudicante, Solo dopo tale momento l'acquisizione di notizie e documenti può essere ritenuta ammissibile, sempreché non si traduca in in chi e sta sull 'attività degli organi inquirenti, per i quali vige un completo regime d'indipendenza e di responsabilità da cui esula ogni ingerenza parlamentare. Più pertinente appare l'uso de lle disposizioni in relazione all'attività di controllo. È sufficiente, infatti, sfogliare ulla qualsiasi delle molte relazioni presentate dalla Corte dei Conti al Parlamento per compre ndere q uanto l'esposizione scrilla potrebbe ut ilmente essere int egrata e megli o compresa da un 'illust razione orale e come la Commissione parlamen t é~ r e possa meglio espletare la sua elevata funzio ne di sindacato politico sulla gesti one finanziaria e sulla sotlostante o connessa attività amministrativa attraverso un contatto dire tto e personale con i magistrati della Corte dei Conti, consistente in domande di delucidazioni, ovvero in acquisizioni istruttorie. La designazione dell'interlocutore rientra, a nostro avviso, nei poteri d i alta direzione spettanti al Presidente della Corte dei Conti, il quale potrà intervenire personalment e, ovvero incaricare un a llro magistrato. Una convocazione nominativa e diretta del Parlamento non sembra ammi ssibile, a causa dell a limitazione cui soggiace l'esercizio della correlata facoltà di rispettare le competenze della Corte dei Conti, interne ed esterne, previste dalle leggi vigenti. È nostra opi nione che alle innovazioni regolamen. lari si debba guardare con estremo interesse e favo re. Dalla loro corretta applicazione, che deve mirare alla migliore collaborazione tra Pa rl amento e Corte (19) Lo spunto per una compiuta analisi dci problema è stato offerto dalla riforma dci rcgolamenti della Camera e del Senato (cfr. Atti Parlame"wri. Camcra, V Legislatura, Atto n. 31 t A), anche se in precedenza la Camera aveva cominciato <Id affrontare il tema in occasione della procedura di approvazione del consuntivo del bilancio dello Stato t966, che a\'eva visto nella precedente fase, la Corte dci Conti sollevare alcune eccezioni di legiltimi tà costituzionale. dichiarate inammissibili dalla C. Cost. con sento n del 30 dicembre 1968, per difctto di rilcvanza. In domina. su tale ut limo punto. cfr. L ELI,\, /Hrlllifcsw il/fondate:.za del/a «qflaestio» o carcilw di legittimità del giudici' «a (filo» (Gillf. COSI., 1968, 23-W): F. DE FtLII'PIS, L'ecce::.ionc (Ii incoslilll::.iollalilà ne! giudi::.io di parificaziolle di'l r('ndi COlI/O siri/ii/e (foro , II. 8 1 e segg. ). Non è dubbio infalti che la lamen tata distorsione del rapporto tra Corte e Parlamento si è innestata in un insoddisfacente esercizio dci controllo parlamentare e del controllo finanziario del Parlame nto in particolare: basti ricordare come nessun seguito Camera e Senato abbiano dato nelle prime quanro Lcgislalure della Repubblica ai decreti registrati con rise rva inviati gli dalla Corte. (20) Le Se~,ioni Riunite della Corte dci Conti. investite dal Presidente della Ca rnera dci Deputali. con foglio in dma 6 apri le 1978, hanno es,lininato ed avvia to a soluzione il problema dei nuovi rapporti Parlame nt o-corte dci Conti. f,tcendo nella deliberazione n. I del 197A, in data 15 aprile 11) 78. le seguenti affermazioni: l) I:t prospettata intensifìci'lzion~ dei r:tpport i fra Corte e Parlamento costituisce fatto innovatore estremamente posi tivo. che si colloca nell a logica propria dcll'i'lrt. too Cost., it quale assicurll al si ndaca to politico delle Camere il diretto apporto della magistratura del controllo, talché un::! migliore strumentazione della funzione referente, che sia compatibile con la fisionomia dell'istituto secondo il vigente ordinamento, non può non incontrare la piena disponibilità della Corte: 21 le Sezioni Riuni te. del re~to. hanno avulo ncca~ione di sottolineare la medesima esige nza pii! volte e, da ultimo. ncllll premessa fllla relazione sull'esercizio In questo documento. anzi. 'leniva individuato. proprio nelle relazioni delle Sezioni Riunite stesse su argomenti determinati. lo strumento più idoneo allo scopo: J) tal e modalità di referto si inquadra pienamente nell'llssetto normativa che disciplina le forme di esercizio delle attribuzion i della Corte, mentre l'audizione personale di magistrati meno si concilierebbe con la natura e con le fanne della funzione rderellle che si qualifica proprio per il carattere collegiale dell'organo titolare della funzione stessa. chiamato. come lale. ad esprimere valutazioni e a fornire clementi di giudizio; -I) le segnalare esigenze di tempestività possono. d'altro canto. essere ugualmente soddisfatte attraverso lo st rumento del referto su temi specifici. sia su richi esta delle Camere. a norma dci rispe ttivi regolamenti. sia su inizi,ttiv:! delta Corte.

10 848 CORTE DEI CONTI de i Conti, deriverà l'avvio di nuove re lazioni più ade renti a lla realtà costituzionale ed a ll e i, rinunciabili esigenze cii approfondimento c cii ce l e rit~l proprie di un effi cient e e moderno con trollo par1<ullentare. 5. La Corle dei COllli e le questioni di legirrimità costilll :.:iol/(ii(', È indiscussa la legittimazio nc della Cort e dei Conti di promuove re le questioni di legittimità costituzionale in sede giurisdizional e. Naturalmente ta le potestà saggiace a tutte le condizioni previste per il giudizio in cidentale di legittimità costituzionale, tra clii spi cca la ril evanza della questione sollevata ai fini del decide re. Sono Icgiltimati i collegi giudica nt i ed i magistrati relatori ne i giudizi d i conto. Sull' a rt icolazione del procedime nto del giudizio di conto è stato ampiamente scritto ne lla precede nte «voce» cie l Novissimo DigeslO Italial/o, sì che il presente completa me nto concern e la natura de ll e fun zioni ciel magistrato relatore e la sua potestà di sollevare questioni di legittimità costituzionale. In ordine a quest'ultimo profilo è stato sostenuto che il magistrato relatore. nel sistema predisposto dalla legge (art. 27 e segg.. R. D. 13-Vlll-1933, n. 1038). sarebbe c hiamato ad esplicare a nività prive d i natura decisoria. che si concludono in semplici proposte in ordine a l conto esaminato, mentre la legittimazione a promuovere UJl(l quesegi ttimazione a promuovere una questione incidentale di legittimità costituzionale spe tte rebbe solt anto ad un\111!orità giurisdizionale. competente ad cmette re provvedimenti decisori. A l riguardo, va osserva to che il giudizio sui conti inizia con il deposito del conto nella Segre te ria de lt a competente Sezione giurisdizionale e, pe r effetto di tale deposito, l'agente dell' Amministrazio ne va considerato «costi tuito in giudizio» (art. 45, l comma, R. D. 12-V II- 1934, ). I compiti funzionali a ttribuiti al magistra lo relalare consislono nel procurare, se del caso, la parifì cazione del conio, nell'esaminare il conto sulla base de i documenti a llegati e degli a tti che il re latore possa avere comunque acquisiti e nel correggere eventua li e rrc?ri materiali (art. 28, cit. R. D. n del 1933). E suffic iente che il relatore proponga la condanna o un provvedi~ me nto inte rl octllorio, perché si dia necessariamente luogo all'iscri zione del conio ne l ruolo d'udienza (artt. 30, e 33 del R. D. n del 1933). Quindi la sfe ra dei suoi poteri si prese nta d i notevole ampiezza di conte nuto, comprendendo sia poteri di ac certamento di conformità degli atti alle nonne vigenti. (21) v. seni. C. Cost.. 30 no\'cmbre 11)77 7 marzo n. 19. (22) v. C. A:-I f. LLI. Corti' Ilei co!lfi e questioll; di fegiflimità COSlitll dalla/e (Foro Ali/m II. 806) (23) L I C. COSI. sin dal 1963 (sent. n. 165 del 19 dicembre 19(3) ha implicitamente riten uto la 1egit:imazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, chi<lmalc a pro nunciarsi ex a rt..+0 dd R. D. 12 luglio 193 '+, n (T. U. delle leggi sulla Corte dei Conti). L;l selhenza fu criticata da C. ANELLI. Ll'gillimaziolle del/a ('nrte dei COllli a promuoi'i'ri' /flll'slioni di legil/imità I"Oslilll:.iolla{e in sede di regislrt/:.iom> di Ilfli a/ in sede Ili f'llrific(dom di,cl/dicollio cii.. c dn C. CIIlMJ:.NTt. f'liri/ictl:.iolle di'i,endicomi ed /'cc(':iom: di illcoslilll:io lialità (Citlf. COSI ). A fn vore della pronuncia implicila dell:. C. Cost. S. BUSCEM),. /I Purlaml'lIIO n l i rl' /Illicollli dd/ti ClISSfI deposili I.' prestiti I.' di'gli islituli di p' CI"idl'lI:.n (Ciur. Cost "): G. B ORZf.lUSO. III ICl/1(I di legiuilllilà COslilll:.imwle (lei (JroC/' dillll'lffo di appro\"a:iollt' dei bi/illlci (Idla ( (usa di'l'asili l' p'i'stiti (foro AmI/I.. 190". Il. 37): lo.. Al1cor(/ iii 11'//1(1 di rilc\"abililtì di qll/' stivnl! iii sede (li roflfrvllo del/a Corli' dci COllli (Gillst. Cir., 196". Il... S). $ucccssiv:.men le la C. Cast. con seni. 19 dice mljre n ha esplicilame lll e ri co n {)~ciul0 la legiuirnn7ione della O'rte dei Conti sia poteri istruttori, siu d' im pulso processuul e, tutti concorre nti e necessari per la definizione del giudizi o. Le conclusioni de l relatore conseguono ad un accerta me nto sulla regola ritù o me no de ll e poste contabil i e si concretano in un giudi zio di d iscarico di rc~ sponsabilità ovve ro di condanna, nel qual caso il Preside nl e della compete nte Sezione è te nuto a fì ~s are l' udienza per la discussio ne. L'esiste nza d i tali funzioni, inquadrabili in un tipico procedime nlo giudizi a le, fanno ritenere adempiuta la condizione prescritta per I"ammissibilità cle li a p r o po s i~ zione delt a questione; val dire l'esiste nza cii un giudizio, come prescritto dalla L. Cost n. l (a rt. I), nonché dall'art. 23 della L IY 53, n. 87, in quanto è proprio dall'investitura ciel Ill agislrato re latore e da ll a correlata assegnazione del giudizio che pre nde avvio il meccanismo gi urisdiziona le di verifica della legittimi tà e regolarità de l conto pr e~ se lllalo dall'agente contabile. Siffatta conclusione evidenzia vieppi ù seri inte rrogativi insorti sull 'affievolimento, in questa fase, del diritto di difesa de l contabile. nonché sulla potestà ciel relalore d'investire il Coll egio giudicante, ma ta li q uestioni nulla possono toglie re al carattere giuri sdizionale del procedime nto, potendo solo costituire occasione per l'eventuale proposizio ne d ella relativa questione di legittimilà costituzio nale. D altro canto, la tipicità dell'iler delle fa si di giudizio mai polrebbe costituire un ele me nto di degradazione del re la tivo procedimento a live ll o amministrativo o comunque cxt ragi urisd izion a le. Tuttavia, se sussiste la legi ttimazio ne de! magistrato relatore a soll e vare questioni di legittimità costituzionale, è stata rite nuta (2 I) ina mmissibile, per intrinseca irrilevanza. la q ueslionc di legitt im ità costituzionale de lle norme che disciplinano l'assegnazione del magistrato a ll a competente Sezione cd il conferim e nto da parte del Presidente d i q uesta de ll'incari co dell'csame del conto. La Corte costituzionale (22). ribadendo e svilu ppando precedenti orientamenti, ha af~ fermato che tali provvedime nti. pe r essere stati adotta ti ne l rispe tto della legge, sopravvivono anche all"eventuale caducazione pe r illegittimità co s tilu z i on~le de lle no rme vigenti, pole ndosi soltanto proporre apposita impugnativa, in sede di sindacato giurisdizionale. contro il provvedimento amministrativo che si assume coll1m legel1l. Pitl complessa appare la problematica re lati va alla "ussistenza delle condizioni, sufficie nt i e necessarie, per soll evare le questioni di legittimità costituzionale ne l corso del giudizio cii parificazione d e l re ndi conto gene rale dello Stato e dei bi lanci allegati (23). dela promuovere queslioni di legi ttimilà costituzion3le. T uttal ia, tale in dirizzo è S!a1O sostanzi3 1menlC vanifi c310 d alla stessa Corte costituzionale. la quale con seni. 30 dicembre n. I n ( Foro Amm I. I. 497), ha dichi;lrh!u inammissibili. perché ma nifcslamente irrilevanti. le questioni di legi l1imità costituzionale. in quanto. anche se le tcggi denunciale ri sultasscro illegittime, nessun riflesso se ne avrebbe su quel particolarissimo ti po di giudizio di pa ri fic azioll e, col quale la Corte dci ConIi - in serendosi obbligntoriamentc nel ra po porto tra GOI-emo (' Parl ament o _ si limita a conferi re certezza ai dati risullanti dal rcndiconto dell"amministrazionc chc dov rà c~scre approva to dalle Ca mere. Infa11 i, il gi udizio di parificazione. chiarisl"e In sentenza. non esce dall ambito della relazione bi lancio-rendkonlo rispclio alla quale ogni evcntuale problema di legi11imità eostitulio nalc del1e leggi di spesa e della stessa legge di bilancio rimane a monte. giacché q uel ehe unicamente rile"li in quel1a scde sono i mudi e la misura in cui le previsioni di bilancio siano Sl;l1C adempiute ej i limiti. in esso prestabi1i ti, rispettati ne l corso dell"esercizio fin anziario. P..:rl<1nto. conclude il Gi udice coslitllzionale, sia li: kggi di spe)a ~ia le kggi di bilancio. non dovc ndo esser..: applicate né dir(' l1 amc11le ne indir":liarnenle ne l giudizio di parifich7illlle. non p n~~nr 1l1 e~~e r.: imo

11 CORTE DEI CONTI 849 l'analogo giudizio!:lui bilanci dell e Regioni a statuto speciale, esclusa la Va lle d'aosta (24), dell'au ività di controllo sugli aui dello Stato (25) e degli Enti beneficiari di co ntribuzioni statali (26). NalUralmente, pur non potendo disconosce re l'alta valenza politica della tema tica. non sembra cerrena l'impostazione di coloro che veclono in una soluzione affermativa il ribaltamento cie l rapporto Pa rl amento Corte de i Conti. A nost ro avviso, una d isam ina serena ed immune da devianti valutazioni politiche, non può non condurre al riconoscime nto dell a Icgittimazione d e ll a Corte ele i Conti a solleva re le questioni di legittimità costi tuzionate. Al riguardo si possono sostenere di ve rse tesi: ti) la legiuimazio nc dell a Corte dei Conti a promuovere le questioni di legittimità costituzi o na le in quanto, indipend e nte m e nt e dall a natura della funzione di controllo (giurisdizionale o ammini st ra tiva), la Corte è pur sempre un organo di giurisdizione e, come ta le, agisce in ogni sede; b) la funzion e di controll o ha natura giurisdizionale, sì che anche nel suo esercizio ri corrono le condizio ni previste dall'art. l de lla L Cost. n. l del 1948; c) la legittimazione dell a Corte dei Conti può sussistere solo in sede di giudizio cii parifìcazione; cl) la legi tt im azio ne sussiste per ogni a ttività si n dacatoria della Corte dei Conti; e) la Corte de i conti può soltanto disapplicare leggi ritenute incostituzionali; f) mancano le cond izioni per la Corte dei conti. in qualsiasi sede cii controll o nonché ne l giudizio di parifi cazione, per sollevare l'eccezione di incosti tuzionalità. Quest"ultima tesi ri specchia l'orientamento di coloro che, nonosta nte le disposizio ni costituzionali e 1<) giurisprudenza d e ll a Corte costituzionale, si richi a mano - sulla base dell a ri gida teoria della ripartizione dei poteri - a ll a natura a nfi b ia dell a Cane dei Conti. la quale ne ll 'esercizio della funzione di controll o si spoglierebbe del cara tte re giurisd iz io nale per rient rare nell'alveo degli organi amministrati vi, anche se con connotati d i indipende nza. L' infondatezza d i ta le teoria è tanto evidente da non richied ere ulte riori precisazioni. Ugualmente priva di giuridica consiste nza si appalesa la teoria dell a disapplicazione dire tt a de ll e leggi ritenute incostituzionali, in considerazione dell a ri serva esclu.:;iva d i ta le!!iudizio illia Corte costi tuzionale. Più consistenti sembrano le teorie che, presci n dendo dalla natura dell'attività o dalla posizione costi tuzionale dell'organo, si incentrano sul carattere del procedimento considerato nei suoi profili oggettivi, in guisa da circoscrivere ogni ana lisi concettuale sulla veri fica delle condizioni prescritte dalla ci I. legge cost ituzionale. In questa pi ù corretta prospettiva, si è collocata la Corte costituzionale investita, in varie rip rese, dell a vcxara q//aestio, il cui indirizzo evide nzia, però, qualche incertezza. Nel primo giudizio la Corte costituzionale si è lim itata ad affermare implicitamente, senza alcuna mo ti vazione. l' idoneità de ll e Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di parificazione a soll e vare l' eccezione de qua. In una seconda pronuncia, su espressa eccezione de ll a R egione Sicilia na, ha affrontato ex professo la questi o ne. ri conoscendo la legittimazione sempre delle Sezioni Ri unite CI promuovere la questione di legittimità costituzio na le. Una le rza \"olta, l'm ri conoscendo l'idoneità d e ll e Sezioni Riunite CI sollevare l'eccezione di incostituzionalità, ha dichia ra to la m anifesta irrilevanza a i fini de l decide re delle q uestio ni prospe ttate. Contestual mente, in a ltro giudizio concerne nte la parificazione del consuntivo della Regione Friuli-Venezia G iulia, ha ri confermato la legittimazione e riconosciuta la ril evanza delle eccezio ni sollevate. che sono poi state dichiarate non fonda te. L'ultima pronuncia è di recente d ata: essa ri conosce la possibilità per la Corte dei Conti di promuovere q uesti oni di legitti mità costituziona le nell'esercizio dell a fun zione di controll o anche con riguardo ad un decreto de legato, I dib,tttiti suscitati da quest'ultima decisione sono ancora molto vivaci e non sem brano neppure ben incentr;tli. essendosi presto la polemica spostata sul terreno politico e cioè sull'opportunità - a m messa da alcuni e negata da a ltri - di fornire a lla Corte costituzionale un nuovo canale pe r estendere la sua funzione sindacatoria. Rite niamo che l'a nalisi debba essere collocata in una prospettiva rigo rosa me nte giuridica : i motivi politici non possono ril e vare in questa sed e, potendo solo consigliare, occorre ndo, eventuali riforme legislative a nche a livello co stituzionale. Se in d ubbia deve ormai considerarsi l'idoneità delle Se7ioni Riunite a soll evarl..' qul..,~tioni di costituzionalità, riconosciuta più pugnate di legittimi tà. L ordinanza di rem issione degli atti alla Corte costituzionale (25 luglio n. 188) e pubblicata in Giur. COSI., 1967, 781. con nota crit ica di AMATO, II/validità delle leggi di bilancio e gil/(kio di patifial:ìolle. Cfr. altresì la sent. n. 139 dci 1969 della C. Costo (2~) Cfr. C. Cost. 30 dicembre ~ 3 (Foro Amm., , " 3). (25) La Cort e dei Conti. per lungo tempo. ha disconosciuto la pro pria legi nimazione a promuo\'ere (IUcst ioni di legitt imi tà costituzio naie in sede di controllo. Cfr. Sez. Controllo Stato, delib. 3 maggio 1962, n. 257 (Giur. COSI., 1962, 1599) c Id., delib. 7 ottobre n. 359 (Foro AII1I11., ]1)67. l. 3, 61). Il mutamento d'i ndi rizzo è avo venuto, per quanto attiene all'attività di contro llo degli atti dello Stato. con o rdinanza della Sez. Controllo Stato Il. 1/ in data 20 novembre 1975, con cui si è praticamente confermato l"orielltamenlo espresso dalla determinazione della Sez. Controllo Enti 3 giugno 1975, n (Foro AmI/l., 1975, I ). Con sen I. 18 nove mbre 1976, n la C. CosI.. sviluppando alcuni profili dognullici espressi nella sua precedente sent. n. 1~2 del ha riconosciuto la lcgilli mazione della Corte dci Conti in sede di controllo. La sentenza, com'era da immagi nare. non ha mancato di suscilare scomposte rea zioni, per tutti cfr. G. AMAro, Il Parlalllenw e II' SII" Corri cii.. 191:0:4: sull"argome nt o v.. in pn::cl'uenza, E. P ERS A sia in sede parlamentare (cfr. il dih,lttito in Senato del 261ug.lio 19(,7) sia in veste ;]('cadcmiea. OSJI'r' a ~ lol1/.'1ii l'ulal de/la Corll dd Comi in sl'dl' di (I(lf/fica:ume del r/!mllco l1lo di'fio SWIO (Amlll. e Dir., l Y67, 528). Per una visione panoramica dei divcrsi orie ntamenti cfr. gli aui del dibattila tenuto pressa l'i.s.l.e. di Roma in data 19otlobre 1977 (Ra.ueglla Par/(/ l1ieihare, ottobre t 977). Sul controllo dei decreti delegati, Sez. Con trollo Stato 25 agosto 1972 (Foro AIIIIII., 1972, l, 3, 253). Allo scopo di eliminare gli effetti della se ni. della C. Cost. n. 226 del 1976 sono state promosse tre iniziative parlamenta ri : proposta di legge Labriola e altri. n prcsentata alla Camera il 29 novembre 1976: proposta di legge Colonna e altri, n. 656, presentata alla Ca mera il 26 ottobre 1976 c disegno di L. CosI. Branca e altri, Il. 350, comunicato all a Presidenza del Senato il 25 noi'cmbre I tre testi si possono leggere in R. CmEP~A. NOie alla stili. Il. 226 (GÙjf. COSI , 2017 l! segg.). Sull argomento \.. anche M. SINOI'OL.!. I?ela~iolle $lil1"m/ii ;tà ridia Com' dei Comi tll/fallle il 1976 (Ril'. Corle Comi. 1977, Il. 328 e segg.). (26) Sez. COlllrollo Enti, de termi naz ione 3 giugno n. 1239, nonché 13 febbraio 197fi, n. 665 (Foro Amm l ~). Va noi'l IO che la $ez. Controllo enti beneficia ri di contribuzioni statali. pur riconoscendo la propria legitlirnazione, non ha giammai rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Alcuni autori ri..:onoscono alla Sez. Controllo Enti natura di organo giurii'diziomlc. Cfr. P. PAO/'o'E.!.o limi/fii giuridico del colllroflu della Corte dci Comi w~.i: ""li 0501'1'1'/1' :;o/lilli (Ili,. Trilli. Dir. 1'lIbhl., AI\I~ '-:: ~. n. lo gen naio marzo 19(0)

12 850 CORTE DEI CONTI volle dalla Corte costituziollnlc (27) stante la natura giurisd izio nale dci re lativo giudizio esplici tamente prevista dall'art. 40 ciel R. D. 12- V I , n a nche le perpl essità che sussistono per la Jegittimazione delle due Sezioni di controllo non appaiono fondate. Il cont rollo de lla Corte dci Co nti, qualunq ue siano i suoi effetti, sostanzia se mpre un «giudizio», nel se nso che al te rm ine di un tipico p rocedime nto. caratte ri z zato dal contraddittorio, viene emessa lilla pronuncia che si concreta att raverso il sillogismo proprio di ogni giudizio e cl è espressa in modo pubb lico. esterno ed indipendente, dal competente organo, i cui memb ri. è bene ricordarlo, posseggono rango di magistrati c, quindi. di giudici in senso lato. 6. Nml/rf/ giuridica del (\';sto» della Corte dei C OllI;. Sotto la co mune denominazio ne d i «visto» sono ricondotte potestà profondall1ente dive rse. In ge nerale la nozione esprime il po tere di esame e d i verifica di un provvedimento amministrativo da part e di un 'autorità sovraordina ta o q uanto meno munita di penetranti poteri d i contro llo. Sul pinna degli effetti gi uridici, il «(visto») comporta l'efficacia d ell'atto (28). In ordine a ll 'auività sindacatoria della Corte d ei Conti. l'espressione assume un significato affatto peculiare. Essa non può essere ricondotla nell e categorie dell'alto «complesso» (29) o «composto» (30) o (( condizionato» (31), ma sta a comprovare l'avvenu ta verifica de lla legittimità del provvedimenlo, ovvero la regolarità del re ndiconto am ministrat ivo senza alcuna implicazione di comparteci pazione o d i commistione tra attiv ità sindacata e controll o. Anche da un punto di visla lessicale. le fo rmule legisla ti ve d ifferi scono notevolmente; per la Corte dei ~ Co nii, l'art. 17 del R. D. 12-Vll-1934, n fa obbligo dell'invio degli atti «perché, esercitato il controllo di legittimi tà. vi si ap!=,o nga il visto e ne sia l'alta la registrazione»; pe r il contro llo previsto dall art. 296 d el R. D. 3-11I Il. ~~3. si stall1isce che i contratti elei comuni non so no impegnati vi pe r ['ent e senza il visto dc I Prel'e tio, il q uale può negare la loro esecutivilà per I!r 8.\'i motivi d'interesse dell'ent e o per ahri gra vi n~hi\'i d I inl ere<.:.<.:.c puhhlico. anche se ri conosciuti re!!olari. Il «visto) de ll a Cone dei Conti si p roiett a. quindi, su un altro piano. costituendo il mome nto conclusivo e qua lifica nte dell'avvenuto espletamento d e1l'atti\ità di contro llo: cioè dci giudizio positivo emesso al termine del processo cii sussunzione dell 'allo concreto ne lla pre visione astratta cli legge. Infatti, la Cort e coll1pie il ri scontro «dell a conformità di un atto o componamento a certi requi siti. che possono essere fo rmali O sostanziali, presi abilit i c1a un a no rm a (che.. può essere anche non positiva mellle formulata. ma im manente in ogni singola istituzione) la quale Vincola tanto il soggetto controllalo quanto que llo Control1 ante» (32). Il «visto» è il mezzo cii esternazione del giudizio positi vo. così come la «ricusazione del visto»_ il «visto parziale», ovvero «la registrazione con riserva» (33) costitui scono gli atti certificativi dell'avve nuto giudizio d i legitl imità e del suo conte. nuto negativo, totale o parziale. Occorre c\'ilare di confondere il ri sultato di tale giudizio con i suoi e f feu i: l'inefficacia dell'atto sottoposto al controllo. in caso di ri cusazionc ciel visto. concreta un a si tuazione gi uridica cvenluale e non necessaria, com'è fatto palese in caso di cont ro110 successivo sui rendiconti amministrativi. L' in efficacia non è un 'intrinseca conseguenza dell'attività sindacaloria dell' Isti tuto, ma costit uisce un profilo qualificante delle esige nze org,lilizzative della Pubblica A mminist razione. nel senso di evitare. a ll orquando l'ordiname nto prescrive il CO Il - 11'0 110 p reventivo d i legitti mità, di portare ad effetti l'atto ritenuto non conforme a legge. Tra l'attività di controllo e que lla giurisdizionale. pur essendo di verse quanto a co nlcnuto per afferire la prima alla rela- 7ione «sovranità-subordinaziane» e la seconda al binomio ( autorità-libertà )), evide nziano gli stessi connotati qualificanti. come la neulralità e l'inclipencknza dell'o rgano agente, l'irrevocabilità (3-1- ) e l'insindacabilità del giudizio. l'applica7io ne dell :1 volontà (on- (27) Scnt. già cit. del 1963, n. 16S. del 1966, n. t 21. dd 1968, n. 142 {' 1-13 e dci 19t1Q. n (28) Di recente sullo specifico argome1l1o cfr. A. SANDUlLi. Il pron:dimellfo (/II/Illinisrralil'o, rist., Milano pago 281. secondo cui _mediante il visto l'autori tà corllrollante. dopo aver valutato la conformità alte di sposizioni positive. dell'alto posto anteriorme nte in esse re. dall'auto rità soggetta al suo cont roll o. col pronunciarnc la legitt imità. gli confe risce quella forza esenll iva. che il d iriuo fa dipendere dal la sua pronuncia»: r. PAONE. NOIe ill/omo a{ l'isto del/a Corle I/ei COIlli, Mi lano pago -I l) c scgg.. dove l'anività di controllo viene considerata di natura.. amminist rativa "; o pinione modifi cata dall'autore con il successivo studio. La III/111m giuridicfl dr! comrullo delfa COrle dei Comi SI/gli t'liii SOIT('II:,;ol/(lli cit e segg.: G. FER RARI. voce AII.rifiari III. Orgalli flllsifiari (Dirillo COSlilldollak) (Endclopt'dia del Dirillo, va l. IV. pago 32 1 c partic. pagg per il quale II nel caso o rdinario del visto sem plice. quesio non fa che con statare e dare att o (previ gli accertamenti de! caso) della compiutezza e regolarità dc i provvedimento amministrativo alla cui formazione. peml[ro. la Corle rimane del [uno estranea.. : C. CER ETI. Il COli/rullo di legil/imilò s(lgli fii/i di'i COI'erl/o (A llliali dt'lla f acoltà giuridica de! rulril't'rsilà di C <"lunl, 1%3. Il, -II e segg.). (29) Su1l'a rgomento cfr. S,\N DULU. Mmwl/!c di diril/v flmminislfalil o. Napuli. 1~7 0. pagg : lo.. /I procl'dimelllo tlil!1lrilli) lm tiro. rist., cit.. pago 200 e segg.: P. VrRGA. II/Jro LTcl/im.'lIIu IIIII/Ililli Slmtiro. MikulL). 1 IJ6X. pa i! e A. T lloccol.l. Atti {//1!I11Ìlrislraliri collesmi ( l'ila CO/I1II/W/t'. 1': ). (30) Al rigua rdu dr. Vllllò,\. Il {IrulTl'dill/ell/o ammill;slfllfil'o cit.. pago 15-1: S,\:"Dl' l U. Il p/'vcedilll<'l[/(! IIII/millisrnuil'v. risi., cit.. pago ~30: ID..,\flll/rwl.' di (Ii,.;/lv (//liillù'ùtrlllil'u ci t.. pagg e 385. p l) Per tu tt i cfr. S.-\1'Dl,!lll.,IIrI/IIUrll' ci I.. p;"!g. 389 e segg. (32) G. FI;R R.\Rr. Gli vrsfllli ausiliari. Mil anu. ]li Sll. pagg. 2S.s-:!59 (3J ) La regl'hil. 'le cnn risena f ient.' di~po~ta "llu n.:l ca'o dle li:' Sezioni Riuni te non riconoscanu cessa[ii la C;tu,a del rifru[li. Va poi ricordato che ristituto de lla registralionc con ri se rva è SIi.Lto ritenuto inapplicabile nci confront i delle Regioni ;"!nche se a statuto speciale: C. CosI. 19 dicembre 1%6. n con noia favorevole di V. DI CIOlO. 5ull" regislr(l:.iont: con riserva degli (llii (IIIrmillis/r(uil'i regionali (Cirlf. /t"i., 196 7, I ). La richiesta della regisu azione con riserva costituisce una semplice facoltà e no n già un obbligo per il Go \'erno. sicehc non può ri te nersi viziaio da illegittimità il provvedimento. positivo o negati vo. per il solo fa lla che ramministralìone abbia rit enuto di conformarsi a ll'a\'viso del Consigliere dekg:llo o della Sezione di Controllo St.lIo. C. Stato. Sez. VI. 7 dicembre 1960, Il (Com L 1372): Id.. 30 giugno 1967, n. -J53 (lbitl ). (34) Concorde è la dom ina sull;t irrevocabili là del «\'isto», C della «ri cusazione del visto». Si afferma. infatti. che 1:1 potestà sindacatoria si esaurisce con il suo esercizio e. qui!]di. con l' emanazione degli alti conclusiri. no n potendo dar luogo ad ani di se..:ondo grado <lllal; la moditica. la convalida. l'annullamentu, la re\'oc<l, la rrforma, ccc. An<llogo indirizzo è seguito dalla Corte dei Conti. Sez. Contrullo St ato. delib. 21 aprile n. 766 (Foro AII1/ I, 24(5). ~econdo cui rbpetto al rifiuto del «visto., il G overno ha la ~(ll,r po~sibili là di chiedere rammissio ne della «registrazione con ri$<,r"a -.. gnl sta l'art. 25 del R. D. 12 luglio 19]-1. n. I:!I-I. purché non ~i verta nelle ipotesi di rifiuto assoluto di registrazione.': sicché ]';tlw dr..:hi:lralo illegitt imo dalla Se7.. di Controllo non può essere richi:ll11alo. rn tutto o i~l patle. in un provvedime1l[o successi\ o. rn mod,'> da formare un rlllì<wii con <luest'uililllo: Ill' la Sezione può pruccd,~r e,id ur~ çsilllle congiunto dci due atti. pcrch0 l'cventuale diehiara7illlle d~ conformità il legge dci t:i'lllplcs50 co,\[iluil,l dai dll(' prrll'l'e dr!ll~ntr e<llllpl'rlerebbe implicil;\1l1e nte Iii cadll c;j/iun,,kl rrl'~'e\tcn[c nfiulo dci visto pr" nui1('iaio nei..:-o nftljn li dci precedente l'nlvvedimcrllo.

13 CORTE DEI CONTI 85 1 crela di legge, l'efficacia vincolan te dci pronunciato, che no nostante l'avvenuta registrazione con riserva attesta il comportame nto coli/ra legem de ll 'Esecutivo. In tali sensi si sono pronunciate la più autorevole dottrina e la giu ri sprudenza della Corte dci Conti (35), secondo cui il visto è l'e~ t r i n secaz i o n e conclusiva de ll'<t ll iv il à sindacatoria ed IIlcarna non manifestazioni di volontà, ma solo di accertamento o di giudizio, differenziandosi nettamente dall e similari figure di «approvazioni»); «assensi»; «autorizzazioni». Tale è anche "orientamento della Corte costituzional e (36), [a quale ha autorevolment e afferm alo che «anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è un giudizio in se nso tecni coprocessuale, è certo tuttavia che, ai limitati fini del l'art. I, L. Cost. n. I del 1948 e dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, la fun zione in quella sede svolta dalla Cone dei Conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel va lutare la conformità degli atti che Ile formano oggello alle norme di diritto oggettivo, con esclusio ne di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine st rettamente rziuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei Conti è un cont rollo esterno, rigorosamente neutrale e disint eressato, volto unicamente a ga ranti re la legalità degl i atti ad essa sottopost i, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli cosiddetti amministrativi, svolgentisi all'interno della Pubblica Amministrazione» (37). 7. Il col1frof/o sugli «atri de! govemo». La problcmatica del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo è stata oggetto, nell'ultimo decen ni o, di radicali critiche il cui sbocco definitivo è tutto ra est remamente ince rto. Si tratta in effetti di un proble ma delicato e complesso che investe i temi della funzione politica o di governo e que ll i del controllo, incide su equilibri costi tuzionali fra Poteri, implica indagini approfondite di ca rattere gi uridico costituzionale. Le rad ici del problema vanno ricercate nell'enucleazione della funzione di Governo come fun zione autonoma ri spetto a quella amministrativa e nella conseguente difficoltà di considerare il «cont rollo sui decreti reali», previsto dalla legge istitutiva della Corte dei Conti, n. 800 del 1862 e, poi, dal T. U, delle leggi sul la Corte dei COllti, n del 1934, co me controllo su un'attività diversa dall 'attivi tà ammini strativa. Eppure il problema non aveva ragione di esistere, poiché l'attività di «governo», anche se no n ancora termi nologicamente distinta da qu ella «amministrativa», era tuttavia stata esercitata dal Sovrano ne lla forma dei «decreti reali», sottoposti, come si è vis to, al controllo della Corte dei Conti. Questa ve rità, d'altro canto, fu ben ch ia ra al Costi tuente del 1947, il q uale nel costituzionalizzare questo tipo di co ntrollo parlò, all'art. 100 Cost., di «contro llo preventivo di legittimità sugli atti del Gove rno». Ciò nonostante, la dottrina contemporanea si è mostrata, sul punto, pericolosamente divisa. Da un lato, infatti, si è sostenuto che «atto del Governo» indica gli «atti della Pubblica Amministrazione», cioè gli atti amministrativi in senso stretto, e non anche gli atti di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, come i decreti legislativi ed i decreti legge (38), d'alt ro canto invece si è affermato, anche con il conforto della giurisprudenza costituzionale (39), che la dizione «atti del Governo» significa atti di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ivi inclusi i decreti legisla tivi ed i decreti legge (40). Questa seconda opinione sembra senz'altro da condividere, poiché è fu or di d ubbio che la limitazione del concetto «atti del Governo» agli atti amministrativi in senso stretto implica un restringi mento dei poteri sindacatori della Corte dei Conti che ce rtamente non risulta voluto dai Costi tuenti. Infatti, come si legge negli atti parlamentari, l'orientamento che preva lse fu quello di confermare la situazione preesistente, nella qual e, come è a tutti noto, erano soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte tutti gli atti del Sovrano e quindi in primo luogo gli atti del Governo. D'altronde, seguendo l'altra tesi, davvero non si riuscirebbe a capire perché il legislatore costituente abbia usato l'espressione «atti del Governo» laddove avrebbe potuto tranquillament e usare "espressione atti amministrativi, ove effettivamente questa fosse stata la sua in tenzio ne. È da soggiungere, peraltro, che il controllo preventivo sugli atti del Governo, cioè sgli atti di indirizzo poli ti co ed amministrativo del Governo è necessario e imprescindibile anche ai fi ni del controllo successivo sulla gestione del bila ncio previsto nello stesso art. LOO Cast. È ovvio, in fatti, che non è possibile effettuare un va lido controllo di gestione, che, come è stato ribadito, è un cont rollo di produttività ed efficienza della spesa pubblica, se prima non si sia controllato l'indirizzo di politica econo mi ca voluto dal Governo. Sarebbe sommamente erralo, parl are di controllo successivo sulla gest ione, se prima non si è controllato preventivament e la legittimità dell e scelte di politica economica. Soltanto se queste scelte S0110 risultate <degitime», cioè confo rmi ai prindpi dell'ordinamento, è uti le ed opportuno controllare la gestione: in caso diverso, il controllo cii gestione non ha senso, poiché le scelt e che sono alla base non andavano effettuate e tanto meno eseguite. 8. Il comrollo slllle gestiolli «fl/ori bilal/cio». In ordine alle funzioni di controllo è da aggiungere a quanto già esposto che con L. 25-XI , n. 1041, sono state SOltoposle al contro llo della Cort e tutte le (3 5) Sez. Ri uni le Corte dei ConIi. detib. 4 o tt obre 1943, dt. in C. B ENT1VENG"', E1t'l1Ie/lli di coii/abilirà di Sta/o, \'01. l. Milano pago 432. (36) C. Cast.. seni. 18 novembre n (37) Per quanto concerne la natura det visio della Corle dei ConIi. con il qu ale i provvedimemi sottoposi i at controllo acquislano efficacia eseculiva. è da ricordare che con seni. 3 giugno-23 no\'embre 1974, n. 3806, la Corte Suprema di Cassazione. Se1:. un. Ci\'ili. ha dich iaralo che gli atti di eonlrol!o del!a Corte dci Conti. sia csplic'ati C'on ammissione, Si ~l C'OIl rifiuto del visto. lanto se riguardanti l'amministrazione (kllo Sta10 che quel!a delle regioni 11 statuto speciak, no n SOIlO sogge tti ;lila giurisdizione di <llcun giudice in quanto resi da org~ll{) posto in l'{)~il.io n c di neutr<llitil ed indi pe nd cnz;1. L,t s('ntenz;1 è stata res<i su ricorso proposto dalla stessa COrle dei Cont i, cui la sentenza Slessa ha riconosciuto in proposito la debita kgillimazione. a\'\'erso la decisione del Consigtio di Siato. Sez. IV, 2 maggio-6 giugno n. 50 1, che a\'e\'<i. invece. ritenuto im pugnabile a\'anti il giudice am ministrati\'o il rifluto, da parte dcll<l Corle dci COnii, del visto su di un provvedimento regionale. (38) R. IANNOlTA. Il problmu/ del colltrollo prn't'ltlil'o di legillimirà ddle fomi primarit' gol't'ri!lilil'c, Milano. 1972, pago 12 e segg" p<lg. 134 e segg. (39) V. C. Cost.. sento Il del 196R. (40) P. M,\DDALENA. Per l'illdit'idlw ~ iolll! degli (Illi del GOI'l'fIlO.wggelli al col1!ro/lo prel'cli/il'o di lt'gillimill) del/i/ Corle di'i Comi (Com'. SlIIm. t97-l 11. %:;).

14 852 CORTE DEI CONTI gestioni ruori bilancio. comunque d eno minate. regolate da leggi spe ciali (4 1). Con ["espressio ne «gestione fu o ri bila ncio» s'inte nde ["e ffe ttuazione siste mati ca o saltua ri a, a uto ri z zata d a ll a legge o da un regolame nto. quando non è introdo tt a in via di prassi extra legel1l o COI//ra legem, di ope razio ni finanziari e attive e passive ri guarda nti le a lt ività d e ll e Amministrazioni de ll o Sta to. in palese de roga ai princìpi cle ll"universalità e de ll ' unicità d e l bilancio statale e alle esige nze cle lia progra mm::lzion e gene rale. al precipuo fin e di e ludere, totalme nte o pa rzialme nte, l'o bbligo del re ndiconto, nonché i corre lati controlli inte rni ecl este rni pre vi sti dall'o rdiname nto ne i co nfronti de i soggetti incaricati de ll a ge stione finanziaria di ri sorse di spe tta nza de1l' E ra ri o. La precisazione de lla limitazione concettuale alle (attività de ll e A m m in istrnzioni de ll o Sta to» m ira ad esclude re le gestioni degli Enti di diritto pubblico, in tutte le loro va riate configurazio ni (Enti istituziona li. economici. te rritoria li, locali. ecc.). ossia de ll e pe rsone giuridiche d ive rse da llo Stato, così come le gestioni a tti ne nti a servizi slala li a ffid nti a te rzi (cioè a servizi istituzionalme nte spe tt a nti allo Stato, ma affidati a socie tà private) pe r lo ro natura non ri conducibili a l sistema contab il e d e ll o Sta to. Ciò no n esclude. tuttavia, che ne ll 'ambito deg li e nti pubblici non possano rin veni rsi (gestioni fuori b ilancio» (anzi. sul piano storico, il fe nom e no ha trovato ne l1"nu tono mia di gesti one finanziaria degli enti il pill fe rtile te rre no per "Consoli darsi e d iffondersi); si vuole so lo porre in ri salto che la legge n, de l si lim ita a regolame nt a re esclusiva mente le gesti o ni fuori bi la nci o de ll e Amm i ni strazioni stata li, essendosi rite nuto p re fe ribile COI1- te ne re e gove rn a re g li ana loghi fe nome ni degli enti pubblici me d iante il po te nzia me nto dc i controlli, in te rni ed este rni. Ciò pre messo, pe r l'individuazione de lla gesrio ne fuo ri bila ncio occorre: 1) prove nienza pubblica de i mezzi fi nanziari; 2) effettuazi one d i un servizio pubb lico mediante i sudde tti mezzi: ~) contabilizzazi one de ll e entra le c de ll e spese a l di fuo ri del sistc l11n gene ra le cii contabilità. Le finnlità pe rseguite dalla legge consistono ne ll a p ubblici tà di ogni gesti o ne fin a nzia ri n pubblica : ne l l'adeguamento ai bisogni organizzati vi de lla Pubblica A mministrazio ne de ll e regole co muni di co ntabilità ge ne ra le de ll o Stato: ncll"individucl zione degli agenti contabili e dei funzionari ord in a lo ri: ne lla conoscenza globa le di lulti i fon d i; nel contro llo de lln Ragione ria de ll o Stato e de ll a Corte de i Conti no nché di que ll o po litico spettante al Pnrla me nto. In seguito alla L. 25-XI n le gestioni fuori bil ancio sono suddivise in due categorie : a) quelle previste disciplinate da norme legislative o regol ame nta ri: h) le~ gesti oni di fatto. costituite si ne l te mpo, pe r prassi amministrativa. Tutte le gestioni sono sogge tte a re ndiconto a n- nuale, controllato d alla compete nte Ragione ri a centrale dello Sta,to ( se~o ndo il Mini s l ~ ro intcre:-,o.;flto) e dalla Corte cl CI ConII, mentre a rendiconto t r i lll c~ t r aie sono sotto poste le gestioni rel ati ve <1 somme dovute a norma di legge a personal e delle Amministrazioni sta ta li. I rendi co nti annu ali sono allegat i al rendil:onto gene rale dello Sta lo. Per le gesti o ni no n autorizzate da leggi speciali. si prescrive che i funzionari e gli agenti cont abili de ll o Stato e comunque tlltl i coloro che essendone obbliga ti ome ttano di e ffe ttuare i ve rsame nti previsti dntrart. l cle li a le gge stessa SOIlO respo nsabili pe r il dann o provocato allo Stato da lla mancata percezio ne delle entra lc. 9. L a giurisdiz ione i II /l'm a di respol/sabuirà {//liilii I/islmliva : il/ parliculafe, la li u:iul/ l! di «Il/arerie di collfabilirà puhhlica»). Assai sensibil e è stata l'evo luzione giurisprudenziale in ma te ria d i giurisdizione ne ll e m ate ri e eli contab:li tà pubblica, In primo luogo va ricorda to c he. seco ndo la conco rde giuri sp rudenza de lla Corte costi tuzionale. della Corte di c a ss~zio n e c de ll a Corte dei Conii, la 110- zi one «materie d i contabilità pubblica» ha assunto connotati, de fi ni tivi e propri, pe r abbracciare non solo tutti i soggetti titola ri de l pa rt icolare S/{/IIIS di ammini strato re o di dipe ndente pubblico. ma a nche q uanti si vengono a trovare con la Pubb lica A mmin istrazione in un particola re rapporto di servizio. Il Gllll ll1 ino de ll a gi urisprude nza è stato assai faticoso e non sempre ha incontrato il favore de lbl dottrina. Dapprima si è rite nuta necessaria un'interpretazione aute nti ca de ll'espressio ne «mate rie d i contabilità pubbli ca», successiva me nt e, a segui to d i una pill ponderata med itazione, si è d a to I" avvlo ad un a costruzio ne siste m a ti ca che il ei comp lesso può riteller~i co nvince nte. LI Corte costituzio na le. ne l dichiarare non fondata ["eccezio ne d i incostitu zio na lit<ì de lla no rma che.:: preve deva la compe te nza dei Consigli di Prefettura (art R. D n conte ne nte il T. U. de ll n L. Com. e Prov.), hn osserva IO elle l'espression e secondo cui la Corte d e i Co nti ha giurisdizione ne ll e materie de ll a co lltabilità pubblica (o ltre che ne ll e altre speci fi cate dalla legge) non a utori zza a ritenere che, in tal modo. il Costituent e abbin inteso ri se rvare alla Cortc la competenza a conoscere di tutti i giudizi colllunque ve rt e nti ne lla materia della cont abi lità p ubblica : e ciò pe r l'impossibilità d i de fi nire - lhnto pe r que l che ri gunrda i soggetti, quanto per ciò che ri gu<nda l'ogge tto - l'a m bito de lla muteria del le controve rsie re la tive a lla conta bilità pubbli ca. Tale affe rmazione è co nte nuta ne lla prima sent e nza e messa in a rgomento dall a Cone costituzionale. in da ta 31 rn arzo 1965 (42). (~I ) L'iter p:ulamentare d e tt a ci I. legge no n è SI:UO dei più fad li. Iniziatosi nella 11 Legislat ura (Atto Seroa to Il. 2375). su inizin tiva gove rn ati v'l. ribadito l1ell a III (Atto Se na to Il ) e nella IV Lcgisl:Hll ra (AllO Senato n.?~3~) si è fin almelltc conctuso alla scadenza de lla V Legislatura (Atto Se nato n. JJ I). (~ 2) I n precedenza la stessa Cortc dei Conti a \'e ~' a ritcnuto mani fl'slamentc infond ata l'eccl.:ziollè d'incostitllzionali tà del1"an. 26Cl 1". U, L. C. P. Cfr, $el. l. t t ottobre n. 3 ~. con nota cont raria di S. B USCE.~tA. Slii/"i/lcgillimilà ('os/il/doll llll' di'i CU/lsiS/i di l'rrfl'/ film (GlI/r. Cw ( ( 2). Su ccessi ~'arn c nt e la questi,me è S[,I [;I so ll e ~ a l, 1 d,llia Sel. Il con ord. 2.'; aprile 196~ (GiIl.W, ("il'" III. ~S I) : q ll l' ~ l io ne rito:nut ;t no n fo ndata dalla C. COSI. con se ni. J I liiarlo 19":\. IL r 7 (JhÙI.. t9{;:\. Ilt. 10<) \ Tale ()ri~>nt a rm'nto.. rij ut li\"o,. è stalo condi\'iso dalln C. Casso (Scz. un.. 30 t1o\ c mbre 1900, n, 2R II [f oro A III /ll.. 196", L t. 57/J. Per te reazio ni ddla dmlrina cfr. fii. S. G t,\n N1 N[. SI'II/lli SI/Ila gillrisdi::ioll/' ('Oll/ahil,' l' sui Comigll di P/"tjt'lf!lm (Gillr. Cos/.. t (,): F. GARRI, If p,'(scguilllt'/!w dl'lil' rcjpo/jsrlbifilà (/t'gli IIl1tminislrmori di'gli l'mi pubblici l' il' /luli,'rio' di fu liwbililò Pllbhlim (Foro IIm//J I I. 14 7): G. CORREAI.E, 1/1 ""liti Ili gijlri.hli::iol//' dd/(f Cor/(o lll'i COllli (lbitl Il. <)0); E. C \,-';NAD.-\ BARTOLI.!llfl/ai/' lli ('oll/lil'ilillì fll/l,b(inl t' gìllri"fl:.io/lt di'ila ("ort e di'i COllli {lbid ('1): DI OOLO. l'rob/ellli (nsli III: i<llwli COI/flessi (1/111 f/'s/lmlsllbililà l'il. (lbùl I~~). Cfln 1m questo indi rinu ha a~' tln IO energica posizion(" F. D ~ Ftt.I PI'IS, Profili COSlill/;iO/lllli de/la ~illr i,h Ii :.in ll c della Cnrrc di'i COI1/i cii., 1\)67, I I I..J :!~ l' "~'.!!g.. clw' h.l ~ottnp \l ~ t ll ad "pprf.fondil;r an;tjisi In

15 T CORTE DEI CONTI 853 Riprùposta [a stessa questione, anch e ~e sotto di versi profili, la Corte costi tuzionale ha dichiarato l'incos tituzionalità dei Consigli di Prefettura. in quanto i slloi componen ti si trovano in posizione cii dipendenza gerarchica d~l.l ' Esccu~ivo (43), &c ll?rando. così!l pro ~ blema d'individua re Il nuovo gll1cllce dci conti degli enti locali c delle responsabi li tà ex arll del T. U , n. 383; problema che poneva il seouenle dilemma: o la giu risdizione. per il naturale processo di espansione, di ve ni va di competenza del oiudice ordinario, ovvero essa restava defin iti vamente ~ncorata nell 'alveo della Corte dei Conti, quale «princi pale organo della giurisdizione contab il e» (44). La dellnitiva chiarifi cazione si è avu ta dalla Corte di cassazione, la quale ha riconosciuto che l'art comma Cost. - la cui prccettiv ità immediata non è da porsi in dubbio - attribue ndo a ll a Corle dei Conti (45) la giurisd izione ne ll e materie di contabili là nozione «contabilità pubblica., di cui all'art. 103, 2 comma Cast.. avente un proprio contenuto, immediatamente precettivo. al pari di quanto era dato dconnette re con l'espressione «interessi legittimi». che caratterizzava la giurisdizione del Consiglio di Stato. Sull'argomento v. anche GUCCIONE. La gillrisdbol1l! coli/abile: bilancio di rm co/rflillo e IUlOI'C prospettil,'e cii. (-H) C. Cost. 3 giugno 1966, ti. 55 (Gita. COSI. 1966,879). sen I. commentata d:! F. G. SCOCA. Il conlenz.ioso coli/abile dopo /0 dichiflra:iol1l! di illcqsliw:iollalillì dei COI/sigli di Pre!mrml (/bùl e segg.). Successivamente la C. COSI, con seni. 20 aprile n. 33 (Ibid ). hll dichinato l'illegittimità costi tuzionale anche delhl Giunta giurisdizionlllo:: delill Valle d Aosta. (4-l) C. COSI. 31 marw 1965, n. 17 (Gira. COSI. 1965,178). sent~nza con la quale è stato altresì rilevato il nesso strumentale c funzionale tra giurisdizione in materia di contabilità pubblica e attività sindacatoria attribuita alla Corle. ( 5) Sulla scelta di fondo a favore della Corte dei Conti. che ha comportato un nuovo equilibrio tra i massimi organi dello Stato. non può dirsi estranea la circostanza del];1 diversa strulturazione del processo civile in rnpporto a quello \'igente presso la COrle dei Conti. caratlerizzato qu est'ultimo dalla natura pubblica dell'azione e dall'obbligatorietà dell'iniziativll e della presenza del Procuratore Generale. Una diversa s01uzionc avrebbe provocato, praticamente. l'impunità dci responsabili. a causa del carattere disposi tivo dell'azione e della concreta difficoltà. se non impossibilità, per gli amministrato ri di promuovere l' azione contro sé stcssi. (46) Casso Sez. un., 20 luglio n (Foro/ta/ I, l. -193). ilei rivedere la precedente posizione. ha ammesso la giurisd i zione della Corte dci Conti relativamente <Ii giudizi che spettavano ai Consigli di Prcfellura, quali giudici di primo grado. La stessa C. Casso Sez. un.. 5 febbraio 1969, n. 363 (lbid., 1969, I. I, 128), modificando il precedente o rientamento espresso con la sent. Sez. uno. 30 novembre [966, n cit., ha riconosciuto alla Corte dei Conti la giurisdizione nei confronti degli <Imminislratori degli enti pubblici. Sulla scia di tale più corretta impostazione. anche la Corte costituzionale operò una sensibile revisione ed evoluzione della propria giurisprudenza,,utllnettendo, con seni. 5 aprile 197 [, n. 68 (Ibid.. IlJ71. I. 1,2711), la giu risdizione della Corte dci Conti r('[ativarnente ag!i impiegati regionali cui e rano imputabili danni al patrimonio regionale. Con seni. 26 giugno n. IlO (/bill I. I ), venne ro allralli nella giurisdizione dell'istituto anche gli agenti contabili della Regione Sarda (c quindi di luhe le Regioni); e con la successiva seni. 30 dicembre 1972, Il (/bid I, I. 633). \ ennero ritenuti suscettihili della I o,mio i i I judicirll/i anche gli assessori e direttori regionali del1a Regione Friuli-Venezia Giulia, con ripercussioni identiche nei confronti dei medesim i soggehi operanti presso la al tre Regioni. Particolare importanza ri veste la cii. sento n. 110 del la quale confe rma l'esistenza nel vigente ordinamento di un prineipio generale «che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dci pubblici bisogni debba essere aslooggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo st rumento del rendiconto generale». Cfr. in dottrina M. S, GI... NNINI. '51'0/g;l1IeIl(0 della dul/riflf/ dd/e resp()lj.ml)ililil colj{flbi/i (Stridi in ollore di E. Bel/i. :"Iilano, '01. V, pago 196): ID.. Discorso gl'lleral/' Wl/II giustizia IIl/lmin/slra/iwl (Ri!'. Di,.. Proc ): GlicnON F.. La giurisdi:io/l(' coli/abi/c: hi/alldo di fi/r "" /rll'll",. Ifllo...,''''~'Wllil '.-il.. I ()70. lq.11 t' segg.; pubblica, non ha solo int eso garanlire l'organo dalla revisione, cui devono soggiacere le giurisdizioni spe~ cia li, ma ha proceduto a ll a novellazionc della l eg i s l a~ zione anteriore, mediante l'istituzione di un o rgano dorato di compctenza generale nelle materie di contabilità pubblica (46). Pertanto. si deve ritenere che sono sotto posti alla giu risdizione de ll a Corte dei Conti, per rispondere de ll e violazioni delle norme che presiedono al runzionamento dell'apparato nrnrn inistrativo in senso lato, i seguenti soggetti: l) membri del Governo. per i quali non trovano applicazione le guarenti gie previste dall a Cost ituzione per i giudizi instaurati avanti il giudice penale ; 2) dipendcnti d i ogni ordin e e grado dell'amministrazione civile e militare dello Stato; 3) amministratori regionali, provi nciali, comunali (47); lo.. Nuuvi oriewalllel1li Sli/lti respol1sabiliftì desii a/llill;liis/f(jlori degli ellli locali (Dir. (' Socie/il ). (-17) Quanto affermato ilei testo non deve far dimenticare. però, che. in base agli artt. 261,263,26-1 e 265 del T. U. 3 nwrl.o n sono soggetti alla giurisdizione del giudice o rdinario. per i danni arrecati con dolo o colpa grave, gli amministratori ed impiegati degli enti locali (comuni. pro\'ince e loro consorli). In proposi to. altresì. è da ricordare ('he la C. COSI.. con seni. 2-1 maggio-2 giugno 1977, n. 102 (Giflr. COSI I. 769), ha dichi arato inammissibili le questioni di Icgittimitit costituzionale sollevate - con v<lrie ord i nanze dalla Sel. 11 c dalla Sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conii - in riferimento agli artt ~'omma Cast.. relativamente ai predetti arti , 264 e 265 del T. U. n. 383 del ed agli arti. 250 e 253 dell'ordinamento amministrati\'o degli enti 10000al i della Regione Sicili,ma (approvato con D-L del Presidente della Regione Siciliana 29 ottobre 1955, Il. 6 e tr<lsfuso nella legge della stessa Regione 15 marzo 1963, n. 16) in (luanto [ali norme disciplin'lilo in modo diverso la responsabilità degli ;lnlministratori e degli impiegati degli enti locali. Rc:celllclllellle. 1.K: IÙ. Ili Sei;. llidhl Corte lid Conti. con orli. n. 35 del 28 novembre 19 77, ha nuovamente sollevato la questione di legittimi tà costituzionale _ in relazione all'art. \03, 2 comma COSI. - dell'art. 265 del T. U. n. 383 dci 1934 nella parte in eui <lttribuisce alla competenza della autorità gi udiziaria ordinaria, e no n alla Corte dci Conti, razione per far vakrc la responsabilitil degli amm inist ratori e dipendenti degli enti locali nei casi previsti dngli arti e 26-1 del predetto T. U. Di verse - e ne ttamente distinte - sono le ipotesi. per le quali già sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti. previste dagli arti. 252, L e 257 dci medesimo T. U. 3 marzo n. 383 e concernenti gli amministratori e taluni impiegati degli cnti locali. Pcr alcune di queste ipotesi. e precisamente per quelle indicate negli artt. 252, 253 e 256. si parla tradizionalmente di responsabilità forma le degli amministratori. del segretario e dci ragioniere degli enti locali, la quale. secondo la piil nntica interpretazione di tali norme. troverebbe: il suo fondame nto no n già sul normale bino mio colpadanno. be nsi su l semplice fatto della violazione di prescrizioni di comportamento, sancit e dalla legge per la regolare gestionc finanziaria e patrimoni aie degli e nti locali. La più recente giurisprude nza. però. pur con qualche ondeggiamento, ha preso ad interpretare le anzidette disposizioni riguardanti la cosiddetta responsabi lità formale nel senso che si a richiesta. anche in questi casi. la sussistenza. oltre che della colpa. dell'imprcsòndibile elemento del danno. finendo. cosi. per attribuire, alla speciale disciplina di cui ai predetti articoli. solo il lim itato valore di IIna necessaria chiamata in giudi zio degli amministratori e dei dipendenti locali suindicati, allorché si sia in presenza d'infrazioni degli adempimenti loro prescritti dalla legge: in altri termini, secodo tale ormai consolidato filone intcrprctati\ o, il particolare regime della cosiddetta responsabilità formal e non altererebbe la sostanza della responsnbilità, ma costituirebbe solo un sistema di m:lggior rigore che impone la 1'0 - mlio iii jlfs dci predetti ~ oggetti, non solo in presenza di un danno concretamente accertato come nei casi usuali, ma andle s~ m p l icemente in conseguenza di comportamenti geslionali con trari solo formalmente alle prescrizioni di legge: ciò ai fini di un doveroso ri ~co n tra. da parte del Collegio giudicante. della sussistenza o meno di un dfcuivo dan llo cagionato "Il"".'nte loc:l!e.

16 854 CO RTE DEI CONTI -+) dipe ndenti di ogni o rdine I..' grado degli c nti te rritoriali (4g); 5) a mministratori e dipe nde nti degli enti pubblici i s titu z i o ~ l<~li de llo Stato, ivi compresi quelli cosiddetti econo mi CI; 6) ammin istratori e dipe ndenti degli enti pubbli ci regio na li, subregio nali e locali (49) ; 7) soggetti legati da un rapporto d i servizio <Ii sudde tti appa ra ti cci e nt i (50). 10. E \ 'o/li~iolle del/a gill,. i5pl'//dell~(i dd/a Corte de; COllli in tema di resp ol/sabilità Ollllllill;strfltil'(I e conu/ bile. I[ punto di partenza dci processo di revisio ne gi u ri sprude nziale. luttorn in corso in te ma di respo nsabi [ità a mminist ra ti va e contabile. è da ravvisnrsi nel convincimento, gradua lme nt e radicatosi. che qualsiasi fo rma di respo nsabili tà non può non fo ndarsi su due c le me nti: il danno e la colpa. Questa necessit à è sta ta più volt e ri badita dalla Corte (5 1), sa lvo una battuta d'arresto pe r quanto rig ua rda la responsa bil it à forrnale (52 ), per la quale. tuttavia. ben presto si è ri affe rm a ta l<l necessi tà del danno (53). Il punl o cruciale della riflessione giurisprude nziale è stato però l'este nsione a ll a responsabilità contabile e fo rmale della possibilità di ridurre l'adde bilo. prevista. per la responsabilità a mministrativa da \l'a rt. 82 de ll a legge di contabilità gene rale dello Stato e dall'art. 52 del T. U. de ll e l eg~ i sulla Corte de i Conti. D ecisiva. al rigua rdo, fu ~ [1. decisione n. I. in data [8-1- [97-+, de ll a II Sezione giuri sdiziona le. Tale decisione, innovando ri spe tto a lln precedente giurisprudenza (5.t). affermò l'applicabilità del cosidde tto potere riduttivo anche ai casi di responsabilit à conta bile. nell'inconfut abile presupposto che «sia ne lla responsabilità amministrativa. sia nella responsabilità contabi le la fonte de Wobbligazio ne è il rapport u di ~c r \'i L iv che impone ad alcuni soggetti compiti di gene rica a t ti vi tà a mministrativa o di ordinazio ne dell a spesa O di contro ll o e ad altri soggetti compiti cii maneggio di pubblici valori». Questi p rincìpi ve ni vano subito estesi anche ai casi d i responsabilità formale. ri bade ndosi la necessit à di «ricondurre i diversi tipi di responsabilità ad un'unica lematica, ind ividuando q uali requi siti fondament al i e co m uni d i essi resiste nza de lla colpa e del danno» e ~o tl o lin ea n do s i che «il riconoscimento cie li' a ppli ca I. io ne de lra rt comma. anche nei confro nti degli a m ministratori degli e nt i locali territoriali, olt re che contribuire ad una pill armoni ca dcnnizione cle lia..,islematica connl..' ssa awistit uto de ll a r c~po n s abil i t à che acquista, pe rtanto. un signitìcato scmpn: più uni~ la rio. armonizzi.! il sistcma con i princì pi de lla Cart,-! costituzio na le» (55). Il principio ve niva rihadito subito dalle Sezioni Riunite (56). e d è ora un p rincìpio costante (57). Pa rallelamente. ed il fa tto è d i SOlllllla importanza. ve niva approfond it o il discorso sulla nalura e sul fo n~ dame nto de l cosiddetto pote re rid uttivo. Fondame ntale, in proposito. fu la decisione della Il Sezione giurisdizionale n. 16 de l 20- V (5:-l) la quale affermò per la prima volt a che il cosidde tto potere ricluttivo va contìgurato no n come Lill a parliale rinuncia de l credit o connessa alla va lutazione ciel I!i u d ice contabile. ma come pote re di stabilire se e d in quale misura il da nno e rarinle de bba essere rife rito a l comportame nto col poso del sogge tto. Si trattava di un'affe rmazio ne importante e decisiva pe r uheriori 'wiluppi. come presto vedremo. Intanto. 1<1 giurisprudenza si poneva il quesito del fondamento del potere riduttivo e, dopo aver pe nsa lcl a l p rincìpio de lla corr es p onsabilit ~l cie l danneggiatu di cui all' '-I r! C. Civ. (59), i[ fondamento ven iva cje finiti vnmente rin venut o ne ll o stesso potere di co ndanna ri conosciuto alla Corte dall'a rt. 51 d e l T. U. delle leggi su lla Cort e de i Conti (60). precisanclosi chc «esso- (poterc riduttivo) trae origine e conte nuto esclusivamente da ll a norma che lo p revede e dunque no n si contìgura come lina Ill c ra specitìcazione ciel gene rale princìpio espresso dall'art C. Civ.. che pre\'ede la riduzione dci danno in re lazione al concorso cii culpa del creditore». Questo processo di revisione è stato poi approfondito. negli ultimi anni. cl alla Procura Generale del la Corte de i Conti. la q u a l ~. ri csam inando in lina visuale globale l'intera prob\cmatica della re :-,ponsahilità. ha prospe tta to una nuova config ur<lz ione de ll a responsabilità a mministrativa. sga nciata da ll e tradizionali ed anguste \'isua li civilistich e ed ancorata al le puntuali disposizioni di legge pro prie della contabili tà pubblica (6 1). L'impostazione pubblicistica cie l proble ma ha Pl)sto innanzitlltlo in evide nza l'impossibilità logica e giuridica di costringere l'istituto de lla responsabilità amminist r,hi va ne ll o sche ma de ll'obbligazione ri sa rcitoria propria de l di ri tto co mune e ha dimostrato che le norme d i contabilit à pubbli ca. se rett ame nte inte.. e. predispongono ulla strumcntazione gillrid ica tutl a f fa tto dive rsa dai noti schemi civi li sti ci del ri sarcimento cie l danno. Si è scoperto inhtti che l me ntre in diritto (48) V. noia SlIpl'll. (49) V. nol;1 n. 47. ( SU) S~ rnpr c più n u m..:ro!>~..:d argo m c nl a t ~ sono le decl~luni eh..: rico noscono nel rappono di ~ r viz i o rckmc nto sufficient<! ad inca rdinar.: la giu risdizione della COrie d ei Conti. essendo ritenu ta basle\ote la ci r\'ostanla che il soggetto ~ i a stato inserilo neworganizzazione dei pubblici poteri. Sulla scorta di late indiriuo int..:rpretati\'o sono stati ri( onosciuti. tra gli al tri. sogg;;'hi all a giurisdizione della Con e dei Conti il direttore d",i bvori (5cz. Giur. Reg. Si\:.. l~ o tto bre 1%8. n. 853 [Foro AIIIIII l ]) e il collaudatore di o pere pub bliche noll legali da un rapporto d'impiego con to Slat o (Sez (, marzo n. 8 1 [Rh'. C()rft' CO/lli. 1\)(1(1. Il. Il5}). il professionisla privato progctlista di opera pubhlk'a (Sel. Giuf. Reg. Sic.. 6 febbraio n. 887 [Foro AII/I1/ I. 3. ls7[). l'i mpresa accothuaria di.'! scn izio di trasporlo pnslak (SCl. I. :! ~ agoslo n. 68 [/Md I ]). (5 1) 5i \'Cggano: 5ez. Il. 30 novembre 196R. n. 65 (fofl) A /IIIII I. J. 170): Scz. l. 16 IIl;1r n. 24 (Ibid.. 1'J72, I..~. 2(2 ): S~'l. Il. JO giugno II. 45 (fbi'! l. J. 5J4). J52) Le Sezioni Riunite. C(l n dècisi'lili n {1 e ts(,. tlltlè dd ritennero di t!'<.)"a re il fo ndamento della respo nsabi lit :1 forll1a l ~' Iw l principio di ;1\l IOI1,'mia d... ~1i Fnti Incali l d ;I"crin'no la responsabititil tkgli amministralori indipendentcnwnlc dal danfl(. sulla base Jdl'estr;lIleità della sp<!sa rlspeno all e finalità detrent... (53) Si \ cda. d a ultimo. Scz. Il. 18 non'mbre n. \06 (For,' 11/1/ l. (4 1). (5.t) Scz. Riuni lc. I l novcmbre n. 5.4 (f oro AflllI/.. 1\)57. II I. 177). ( 55) Sel. l. d... dsione n. 47 dd H giugno 1'J74 (r oro,.\111/11. [\)7 4. l. J..tOS). (56) Decisione n. I(ll dd 23 se tt emhre t97~ (Fum rllillll l. 3, 48.4). (57) Si veda: S~ z. l. I l 0ltobre 1975, Il. 87 (Foro,4./ l. 3. :? 19). (58) Foro Atl/II/., l. :t 400 (S9 ) Decisi,mc ci I. della 11 Sez. giurisdizionak n. 1 del l ti g..:nn:lio 197.t. (60) Sez. R iu nile. ci I. dc('isione 11_ 16 1 dd 2J ~..:ltembn' 19J.-L (61) Detta cos!ruzionc tlo!! matic;l i: stata uffici alment~ da m.: l ~po SIa odia veste lti Procur;l\-o re G enerali: in ~cdc di in:wguralio ne ddranno ciudiziario de lla Cort.: dci Conti dd 19 7') (Foru Amm J. l. 5(, 1 c ~ègg. ) e del 1980 (Rh'. CO/'lt' etimi. 1%\). f:1~c l. in cors,) di pubblic i/ionel.

17 CORTE DEI CONTI SS5 ci vil e ['obbligazione di risarcimento nasce ex /ege dall,i violazione dell'obbligo clcl I/l!lIIilll!lII {(ledere, ovvero dall'inadempimento di una precsistcntc obblig<lzione. in te ma di responsabilità amministrativa, in vece. l'obbligazione risarcitoria vi e ne, per così dire, inflitta dana Corte a seguito di una va lutazione am piamente discrezionale del caso concreto. nasce cioè ope il/dicis. con la decisione del Collegio. la q~l:il c ha una natura «disposi ti va» e «de terminativa». E quanto si ri cava dalla lettura no n preconcetta cii chiare disposizioni di legge. quali l'art. 83 legge cii contabilità. secondo cui «la Corte. valutate te si ngole responsabilità, può porre a carico dci responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto»; e l'art. 82 legge di contabilità. che dispone che «ciascuno risponda per la parte che vi ha preso» (62). Si tratta, come si nola, di un'impostazione tutt'affatto nuova, che considera l'azione di responsabilità amministrati va più un'azione di distribuzione del carico sociale ciel danno, che un'azione di risarcimenlo, come a lungo era stata ritenuta. E si tratta di un' impostazione sen'altro più dutt il e c moderna, che consente di guardare all a responsabilità dell'impiegato in termini di concretezza e di c redibilità, in quanto, sganciandosi dai limiti dell'obbligazione risarcitoria precostituita, evita di considerare responsabili di d<lnni incalcolabili subiti dallo Stato soggetti di limitata capacità palrimoniale, quati di norma sono i pubblici dipendenti. e soprattutto consente di attuare una sostanziale giustizia. colpendo personalmente ciascun responsabile in relazione al suo grado di colpa. Non si trascu ri, infatti, che seguendo questa impostazione. si viene ad affermare il caratte re sanzio nalorio e personale de ll a responsabil ità amminist rativa, evit andosi taluni effetti ingiustincati ed odiosi cui dava luogo la p recedente impostazione, come quello della solidarietà, che trasferi sce di fatto sui meno colpevoli le responsabilità dci più colpevoli. peraltro spesso insolventi, e quello dell a trasmissibilità agli (62) P. r-, t... DD,\lEN... Per //liti 11/101'(1 collfigum::.iollt' llella rl'jpoilsobililà ammil/islrlllil'o (COIIS. 5/(/10, Il e segg.); In., La rl' spol/srlbililò degli Illl/mitlislmiori /' dipel/dcllli pubblici: rapport i CO/1 la respo/1s(lbililà civile e Sile pecl/fil/rilà (Foro Ilal., V, 61 e segg.); G. ABB...\IONTE. Corie dci COliti e resp ollsllbililà llei 11I1/::,;ol1(lfi (Alli del Com'egno CO"I! (là COl1li e jinal1::'li pubbli('(j I-D e segg.); V. COLLETTI. /I P. M. presso fu COrle (lei COllli ('d if da/lllo emriale come dallfw tliffuso (Alli del Il col/gresso 1/(/::.iOlla!e delrumi SII «il P. M. liell'ordil1(1l11 l!liio iwlial/o», c segg.). (63) Sez. l. dee. n. 24, de]]'s ottobre 1979 (Foro /U/I fase. X. III. 595 e segg.) conce rnente l'inquinamento dci Mar Mediterranco in conseguenza degli scarichi dei l'osiddetti fan ghi rossi di Scarlino. Int eressante. in tema di tutela degli interessi diffusi. la seni. n 2, in data 4 genn:jio 19S0 (t'oro f/{ll.. t980. I. l. 46 e segg., con note di C. E. G... LLO). delle Sez. un. della Cass.. le quali. decidendo in sede di regolamento pre\'e ntivo di giurisdizione. hanno stabilito che la violazione dell'interesse generale alla salvaguardia ed al progresso dell'economia nazionale costituisce danno erarinlc pcrseguibile davanti alla Cort e dei Conti. A tal proposito. vcdi anche le mie relazioni sujratti\'ità svolta da lla Corte dei Conti durante gli anni 1977 (foro Amm.. t978. l e segg.); nonché dunlnte gli anni 1978 e 1979 sopra citate. È da sottolineare inoltre che In cennata costruzione della responsabilità amministrativa propugnata d:llln Procura Generale cumincia a trovare i suoi pri mi conse nsi in giuri~pruden za. V. in proposito: C. Cont i. Sez. 11 giurisdizio nak. dcc. n. 178 e 192 del 25 giugno ancora inedite. (64) 11 Consiglio di St ato ha dapprima escluso l'applicabilità del regolamento prevelltivo di giurisdizi nnc (Sez. IV. 17 giugno n. 2 1.'!Foro AII1! I. t. 358J: Sez. VI. 16 marlo n. 14l-> [UI1JS. COII:J. SWto. [954. L 3 14]). Succcssi\ amc nt e l'ha ammess<i. ~cnza desistere dat principio che la proposizione del regolamento (Hln implica il down' di sospcndefl' 1:J deci sione (Sl'7_. IV. l (, maggio n. J65 lfwo Amm" ]1)62. l. [llj7]), ricono~c e nd u, I)t,'rò. rdfettu immediato della sen!('l1za che nega la gi\lri ~ di zin n... allllllinistracredi. che sono completamente e~t ran ei al fallo del loro dante causa. I noltre è da sol tol in eare che della i rnpost Zl zione. superando gli schemi d\:! diritto soggctlivo c dell'interesse legi ttimo, consent e di s~dvagu"rdare diretta ~ mente gli in[ e r e~s i generali de lla colle ttivi tà, i cosidùetti inte ressi diffusi. Infalli. ri sulta evidente che il danno alla colleltivilà, in quanto danno diffuso. e non subito da singoli. non può rit e ne rsi ri sarcibilc ex lege c può trovare una sua concreta protezione soltanto nell'ambito di una determinazione ope il/dicis della "ua ri sarcihili[à. esa lt<l111e nt e come prevedono le cellnate norme di contabilità pubblica. AlaI pruposito, è da rammenlare che la Cone dei Conti, come si legge in una recente decisione della l Sezione g iuri s di z jo ~ naie. si è proclamata «giudice naturale degli inte ressi diffusi». sotlolineando che il Procuratore Generale è l'organo dello Stato cui compe te di essere «portatore» di [ali in[eres,i generali della collettività (63). 1 1, " regolallll.'lilo pre\'elllivo di gillrisdizion l!, U n annoso conflitto, che ormai può dirsi ri solto, ha riguardato la sospensione del processo pendente avélnti la Corte dei Conti in caso di proposizio ne, da parte d ci convenuto o dci ri corre nt e, alle Sezioni U nite della Corte di cassazione del regolamento pre~ venti va di giurisd izione. 11 conflilto su ta le punto ha visto sull e stesse posizioni clelia Corte dei Conti anche il Consiglio di SWto (()-l). Pe r qunflto alt ie ne alla giur i ~ di z i o;e dell'istiluln. il cli",cnso si è manifc"lil\o per la prima volt a (a quanlo consla) ne!!1}63 t65). La Cassazione fonda principalmente il proprio orientamento su ll'inte rpre tazione estensiva dci combi nato disposto degli a rlt. -ll e 37 C. Proc. Civ., ri co~ noscendo al regolamento preventivo d i giurisdizione caratte re generalissi mo, posto che tra le sue attribu ;doni v'è quell a di assicurare il ri spe lto dei limiti tra!e dive rse giurisdizioni (' di regolare i conflitti di competenza c di attribuzione (66). ti va. anche se il gi udizio amministrativo è ancora pende nte (Sez. IV. 20 (Hlobrc !Fv ro Amm l. 91J). Successivamente sempre nel senso dell'inapplicabilitii, nei gi udizi pendenti da va nti al Consiglio di Stato. della sospensione del giudizio. ex art. 367 C. Proc. Ci\'.. \'edi C. Stato, Se'l. VI. 22 dicembre 1966, n. lo66 (COIIS. SUllO., I, 2356) e C. Stato. Sez. IV, 20 aprile n. 452 (/bitl I. 723). (65) Sez. Giuf. R"g. Sic.. 5 di cembre 1%3, Il. 750 (I~il '. Corre COllfi. IY63. Il. 164) e (Furo 1" l Y64.! ). (66) La Corte di cassazione ha. alm:sì. osservato che l'ist ituto del regolamemo prevcntivo è certamente configurato secondo uno schema più lato di quello consentito dall'art. I dell a L. J l marzo t 877. n perché proponibi\c ad istanza di parte e tale da conte mplare il difett o di giurisdizione rispett o sia alla Pubblica Ammini "trazione sht al giudice spc<':lale. Infatti. l'art. 37 C. Proc. Ci\'.. ad avvi~o clelia Corte di cassazione. non può rile"are una limitatrice \ '0- lon t ~ del legislatore. in quanto l'espressa l)f('visione del solu giudice o rdinario ha urùldcguata gi ustifi... azione logica n... l profilo formale. rappresentato dal!'l collocazione della norma in Ull complesso di disposizioni che ha per unico fine la disciplina da\ a11li a d... tto giudice. e nella conseguente I i.\' 11IIr(/( til (1 dci complesso medesimo; che, \'iceversa. il convincimento che la suddetta nonna rapprese nti lilla co n crcta specifica manifestazione di un principio di più \'asta portata è comprovato d alla posizione attribuita alle Sezioni Uni te della Cassazione da! legislator... uel 1942 nel sistema della ri~oluzione dei problemi di giu risdiziune con particolare riferirn.:-nlo all'estensione della ~ fcr a della funzione regolatrire a tutte le rnagi ~l ratur e, ordinaria e ~p... cia\('. (' ad entrambi i p\hsibili aspe tti. arfennatiù o negati\'i. della pronuncia, sia dalla generali.' cflicacia costituti\;\ delle Slatuizioni di designazione (1..-1 i!.il1dice çnmpl tente: ~ i dlc <ll1e.. t'ultimo. qualullque c~ ~o~ Si'l. ne re ~ ti -irr...\'u\::lhllm... nle i n \e~llto eun eflìc,u:-i" \lllcol'lllle. prechlsiva tti (llla[ s ia~i riesaml'. Cfr. Casso SCI. uri.. 17 kbbraio 11)65. n. ~59 (FuI'/> : _. 11)6:". l. l. 11}6).

18 856 CORTE DEI CONTI Tale orientamento è stalo contestato da lle Sezioni Riunite de lla Corte de i Conti (67) che hanno conside rato che il ri corso previsto da ll'art. 111 COSl. e leggi attuat ive, presuppone l'esplicito divieto d i pronunciarsi in carenza di un provvedime nto giurisdizional e conclusivo, sia pure p<lrziale, dell a con troversia. me nt re la spoli azione d e lla polesflis judic(/i/di dell a Corte cle i Conti imped isce l'emanazione dei provvedi menti sospensivi dell'atto amministrativo impugnato ed inoltre, essendo i relat ivi giu dizi permeati d a un elevato grado d'interesse pubblico, non è pensabile, solto il profilo logico-sistematico, sottoporre l'attività giuri sdizionale d ella Cort e ele i Conti ad intralci o sospensioni pe r capri ccio d i una parte che abbia interesse a procrastinare la decisione del giudice. È stato, ancora, sostenuto che l'interpretazione letterale d egli art I. 41 e 37 C. Proc. Civ.. in relazio ne ai successivi art I. 362, 367 e 387, no n suffraga in alcun modo l'orientamento della Cassazio ne. Negli u lt imi anni, però, la giurisprudenza della Corte de i Conti ha rimeditato il problema alta luce anche di q uanto con te nuto in alcune pronun ce dell a Con e costi tuzionale. Infatti, quest'u ltima, in ulla pri ma sent. n. 73 del o-vi nel dichiarare non fondata una questio ne di legittimità costituzionale degli arll. 37 e -li C. Proc. Civ.. aveva accennato al fallo che il regolamento p reventivo di giurisdizione era proponibile in pendenzn d i giu d izi civil i o amministrativi. In una seconda sent.. n. 135 dci1' 11-VT la stessa C. Cost. ha megl io precisato il proprio pensiero: esaminando la ralio dell 'istituto che ha ritenuto ident ica sia per i giu d izi civili che pe r quelli amministrativi. Sulla scort a di tale interpre tazione della normativa in male ria. da parte del sup remo o rgano di garanzia coslituzio ll rl le, e sulla base di alt ri argomenti d esunt i da ll 'esame dello stesso dettato costi tuzionale (68) le Sezioni della Cort e dei Conti ha nno ritenuto di dover modificnre la precedente giurisprude nza e di conseguenzn prima con un'elabora ta decisione della Sez. Il (69) poi con alcune ordinanze (ex art. 367 C. Proc. Civ.) di entrambe le Sezioni ord in a ri e (70) hanno ["i tenulo proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso dei giudizi avanti alla Corte dei Conti. 12. Procedimento ingiullfil'o. In merito al particolare p roced ime nto. comune ai giudizi di conto e di responsabili tà, previsto dall'art. 55 del T. U. 12-Y ii-1 93~, n l, ed illustrato,ti punto 22 della precedente voce ciel Nm'l"ssimo DiResfo f ra!ial/ o. V,l fa tto ce nn o che il li mite di lire 2000 fissato clal medesimo articolo per gli addebiti che possono essere definiti con tal e procedimento, è strl to elevato. prima. a lire -lo. 000, con D-L Il. 18. po i, o lire , con L. 10-X II n. 936 e, da ultimo. a li re ~RO.OOO con D. P. R. 30-V I n. ~ Regole di procedl/ra. Circa le regole d i p rocedura va falla menzione che con se nto 28-Y Il. 13 1, la C. Cost. ha dich iarato (67) Corte dei Conti, Sa. Riunite. ord. n. II) del 12 maggio 1\)65 (Foro Amm., \ ). (68) ll legistawre costituente. nel tilolo I V della parte 2 8, riservillo alla Magi striltura. vi ha compreso il lllagisit<ho ordinario (art. 102). il Consigl io di Sialo, la Cane dei Cont i ed i Tribunali milit ari (an. 103) e questi ultimi ha escluso d.ln" revisione pre\'ista p l'f gli altri organi special i di giurisdizione (VI disp. Ir:\05. e finale). Nello stesso titolo. anzi. ne lla stessa sezione. quin (li, accanto alla fun zione di giu dici che. pe r tt"dizione. sono "l>.:tt; ordinari. è stata trauma 1.. funzione di altri giudici i quali (anch'essi per tradizione) vengono clc tiniti specia li: gli uni c gli allri S0no colloc:! ti. in derlnitiva. sullo SIl'SSO liillegittimi per violazione dell 'a rt. 3 Ca st., l'art. 8 del R. D , n. 50 c l'art. 20 clelia L. 28-V II _ 197 1, n nelle parti in cui limi tano al le pensioni cii guerra l'onere del Procuratore G enerale di fare domanda di fi ssazio ne dell'udienza. 14. Gilld i~j iii l1laferia di pensiolli ordii/arie. Per quanto conce rne le pensio ni ordinarie a carico totale o parziale clelia Stato, il cui contenzioso è devoluto alla cognizione de lla Corte dci Conti dall 'articolo 62 del T. U. n del 1934, è da rilevare che con D. P. R. 29-X , n. 1092, è slato approvat~ il T. U. delle norme sul trattamento di qu iescenza dei dipendenti civili e mi li tari dello Stato. che ha riordinato in modo organico la complessa normati va prima sparsa in una notevo le congerie d i leggi succedutesi ne l tempo e non ben coordinate tra di loro. 15, Gil/(k.i in materia di pensioni di guerra. In materi a di pensioni d i guerra è da far cenno a d ue importanti testi no rmati vi. 11 p rimo è costituito dalla L , n. 3 13, che ha riordinato la legislazione pensioni stica di guerra. prevedendo, tra l'altro, una nuova disci pl in a del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, che è presieduto di diritto da un Preside nte di sezione della Corte d ei Conti e che svolge un importante ruolo nel procedimento ammini strativo di concessione tie ll e pensio ni, degli assegni e delle indennità per fatto di guerra. II secondo testo no rmati va d i ri li evo è dato dalla L. 28-V [J , n. 585, chi! ha dettato n uove provvidenze in ma teria di pensioni d i guerra. disponendo, tra l'altro, in cisive riforme per q uanto concerne il relativo procedimento amministrati vo e contenzioso. In parricolare. ajrart. 13 della predetta legge n. 585 è p revisto che i provvedimenti in mate ri a di pensioni di guerra per i qua li sono pendenti ri corsi giurisdizionali devono essere riesamin ali, ove non sia ini ziatj la relati va istruttoria da part e dell a Procura Generale dell a Cort e clei Conti, ela l rvlin istero de l tesoro e che, qualora per effetto del predetto ri esa rn e il Ministro pe r il tesoro emetta altro decreto che Illodiflchi o revochi in tutto O in parte quell o impugnato, co ncedendo trattamento più favorevo le, il procedimento dinnanzi alla Con e dei Conti si estingue ave l'interessato non impugni il nuovo provvedimento entro il term ine di 90 giorni dalla relati va notificazione. Inoltre, all'art. 19 della Slessa legge n. 585 sono previste nuove norme in mate ri a di istanza di riassu n zione del ricorso da parte degli eredi, mentre al successivo articolo 20 sono dettate più precise disposizioni in ordine all'islru lto ri a dei ricorsi per pensione di guerra da pane de lla Procura G enerale della Corte dei Conti. Prof. MARIO SINOPOLI Procuratore generale della Corte dci Conti Lih. doc. di Dirino ecclesiastico nel l' Uni v. di Roma. vello. sì d:! formare un insie me di organi al qu:!le è affidala, in via ordinaria. l'intera fu nzione gi urisdizionale. Di conseguenza. se il giud ice contabile. nella specialità della sua materia. è giudice ordinario, non si \ l'de CO I11(' possa logicamente sfuggire alla rmio degli arlt. J 7 e..f l C. Proc. Civ. (69) Sez. II. dctision(' 1.7 ottobre n. 102: r. G. C. Bern:udi neni (70) Sez. I. o rd. D dicembre 1977: P. G. c. Pesce; Sl'Z. II. ord. 22 febbraio 1 97~: P. G. c. ~ l c rli: Sez. I. ord. 7 marzo 1978: P. G. C. Banco di Napo li

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Deliberazione n. 6/2009/PAR

Deliberazione n. 6/2009/PAR Deliberazione n. 6/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n. Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Determinazione dirigenziale

Determinazione dirigenziale SETTORE A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO --- SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 500 del

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Deliberazione n. 1/pareri/2005

Deliberazione n. 1/pareri/2005 Deliberazione n. 1/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane (relatore) dott. Mario Donno dott.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 25

CORTE DEI CONTI. La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 25 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 301/2012/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 25 settembre 2012, composta

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Publika.it. Del. n. 452/2012/PAR

Publika.it. Del. n. 452/2012/PAR Assunzione a tempo determinato per sostituzione maternità e art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 Corte dei Conti Toscana, deliberazione n. 452/2012/PAR del 12 dicembre 2012 commento e testo Publika.it La Corte

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI VOLTURARA APPULA (provincia di Foggia) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2013. INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni),

Dettagli

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Deliberazione n. 6/2008/Par.

Deliberazione n. 6/2008/Par. Deliberazione n. 6/2008/Par. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 30 aprile 2008 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea

Dettagli

Determinazione n. 64 del 24 novembre 2015

Determinazione n. 64 del 24 novembre 2015 Determinazione n. 64 del 24 novembre 2015 Oggetto: InfoCamere S.c.p.a. Affidamento Servizio di gestione documentale componente Sistema di conservazione a norma Legaldoc Annualità 2015 Il Vice Segretario

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre

Dettagli

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI SALUDECIO Provincia di Rimini ******************************** REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI ART. 3 D.L.10.10.2012 n.174 convertito nella L. 07.12.2012 n.213 Approvato con delibera

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 68 24/02/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 1251 DEL 03/02/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU

Dettagli

Prot. n. 24708 IL DIRETTORE. VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

Prot. n. 24708 IL DIRETTORE. VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. Prot. n. 24708 IL DIRETTORE VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTI in particolare gli articoli 6, comma 3, e 1, comma 1, del decreto

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

COMUNE DI ESCOLCA PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI ESCOLCA PROVINCIA DI CAGLIARI COMUNE DI ESCOLCA PROVINCIA DI CAGLIARI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 78 DEL 11.11.2013 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE TRASPARENZA ED INTEGRITA ANNI 2013.2015. Prot. COPIA PROPOSTA

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

IL SISTEMA INFORMATIVO

IL SISTEMA INFORMATIVO LEZIONE 15 DAL MODELLO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO AL MODELLO CONTABILE RIPRESA DEL CONCETTO DI SISTEMA AZIENDALE = COMPLESSO DI ELEMENTI MATERIALI E NO CHE DIPENDONO RECIPROCAMENTE GLI UNI DAGLI ALTRI

Dettagli

A.C. 2985 ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344)

A.C. 2985 ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344) A.C. 2985 ed abb. Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

REGOLAMENTO EMITTENTI

REGOLAMENTO EMITTENTI REGOLAMENTO EMITTENTI ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE

Dettagli

Diritto e Legislazione socio-sanitaria

Diritto e Legislazione socio-sanitaria O S E S359 Collana giuridico-economica per la scuola riformata diretta da Federico del Giudice A cura di Alessandra Avolio Diritto e Legislazione socio-sanitaria Per il secondo biennio dei nuovi Istituti

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 Approvato con delibera del CdA num. 39 del 13 ottobre 2014 Il presente programma fa riferimento alle deliberazioni di Consiglio di

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

Banche dati on line ad accesso gratuito

Banche dati on line ad accesso gratuito 1) Siti di legislazione nazionale e regionale Banche dati on line ad accesso gratuito Progetto N.I.R. Alla pagina www.nir.it è consultabile un interessante progetto, nato ad iniziativa dell Autorità per

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015. Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi

Dettagli

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) 1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 213/2015/A MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.

Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica. DECRETO N. 1099 /Prot. N. 22837/I-3 Div. Affari Istituzionali Sez. Pers. Doc. Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.

Dettagli

GLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011

GLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011 GLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011 In relazione alla pubblicazione di dati personali nei siti web delle pubbliche amministrazioni, in particolare per ciò che concerne

Dettagli

Deliberazione n. 17/pareri/2006

Deliberazione n. 17/pareri/2006 Deliberazione n. 17/pareri/2006 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Antonio Caruso dott. Donato

Dettagli

Deliberazione n. 140 /I C./2007

Deliberazione n. 140 /I C./2007 Deliberazione n. 140 /I C./2007 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:

Dettagli

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 15.05.2008 ed in vigore dal 03.06.2008 Il nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Montecatini Terme,

Dettagli

Il Ministro della Difesa

Il Ministro della Difesa Il Ministro della Difesa M_D/GOIV/2013/CONT/A9-3/0000106 il r.d. 18 novembre 1923 n.2440, sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; il r.d. 23 maggio 1924 n.827, che

Dettagli

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Il legislatore, con la Legge 6 luglio 2012 n. 96 recante, tra l altro, norme in materia di riduzione dei contributi pubblici

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011;

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011; Oggetto: Percorsi triennali di IeFP Sistema di finanziamento e piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province per l anno scolastico e formativo 2011-2012. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA

Dettagli

COMUNE DI CAMINO (AL) REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/1/2013

COMUNE DI CAMINO (AL) REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/1/2013 COMUNE DI CAMINO (AL) REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/1/2013 INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI... 3 Articolo 1 Oggetto... 3 Articolo 2 Sistema

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

Deliberazione n. 24/pareri/2008

Deliberazione n. 24/pareri/2008 Deliberazione n. 24/pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giorgio Cancellieri dott.

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

ATTO DI ORGANIZZAZIONE

ATTO DI ORGANIZZAZIONE REGIONE LAZIO STRUTTURE AMMINISTRATIVE GIUNTA REGIONE LAZIO POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT ATTO DI ORGANIZZAZIONE N. G10731 del 10/09/2015 Proposta n. 13629 del 09/09/2015 Oggetto: Costituzione

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO ART. 1 ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

Dettagli

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

1. Oggetto e struttura del disegno di legge Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA DI POTENZA Copia Deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA DI POTENZA Copia Deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA DI POTENZA Copia Deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) N. 31 del Reg. OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E

Dettagli

Capo I - PARTE GENERALE

Capo I - PARTE GENERALE Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,

Dettagli

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0001968.24-02-2015

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0001968.24-02-2015 MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0001968.24-02-2015 Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare Bologna, 24 febbraio 2015 Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche dell Emilia-Romagna

Dettagli

Deliberazione n. 139/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati:

Deliberazione n. 139/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati: Deliberazione n. 139/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Marco Pieroni dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa Benedetta Cossu dott. Riccardo

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1

COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Finalità e Ambito di applicazione Art. 1 Il presente Regolamento disciplina - in coordinamento con

Dettagli

Del/Par. n.8/2007. SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA nell adunanza del 12 giugno 2007

Del/Par. n.8/2007. SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA nell adunanza del 12 giugno 2007 1 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA nell adunanza del 12 giugno 2007 Composta dai seguenti magistrati: Pres. Sez. Mario G. C. Sancetta Presidente Cons. Francesco Amabile Cons. Raffaele Del

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona) CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:

Dettagli

Costituzione della Repubblica Italiana

Costituzione della Repubblica Italiana Artt. 123, 127, 134, 135, 136, 137 della Costituzione Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298) [ ] TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Art. 123 Ciascuna

Dettagli

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli