I principi generali dell IVA
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1 I principi generali dell IVA
2 L imposta sul valore aggiunto (Iva) si configura come tributo indiretto, in quanto non colpisce direttamente la capacità contributiva di un soggetto nelle due forme tipiche del patrimonio o del reddito, bensì il consumo, ossia un altro indice della stessa capacità contributiva (art. 53 Cost.) che indirettamente rivela l esistenza di una ricchezza.
3 Fonti normative L imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea ed è stata introdotta negli Stati membri dell Unione attraverso due direttive (Direttive 11 aprile 1967, nn. 227/67/CE e 228/67/CEE). Direttiva comunitaria n. 77/388/CE del 17 maggio 1977 (c.d. VI direttiva) Direttiva n. 2006/112/CE, pubblicata l 11 dicembre 2006 nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea (in vigore dal 1 gennaio 2007) DPR 26 ottobre 1972, n D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
4 L iva L IVA è definita come un tributo a «due facce» in quanto grava sui consumi Acquisti effettuati da soggetti che destinano i beni e servizi all uso e consumo personale o familiare sugli scambi Colpisce tutte le forniture di beni e le prestazioni di servizi rese da imprenditori e professionisti, anche se non sono rivolte a favore di consumatori finali Contribuenti di fatto Contribuenti di diritto
5 I contribuenti di fatto Sopportano economicamente il peso del tributo ma non sono soggetti agli oneri e agli adempimenti previsti dalle leggi fiscali
6 I contribuenti di diritto Non subiscono alcun impoverimento economico a seguito dell applicazione del tributo ma sono i destinatari delle leggi fiscali La legge affida loro il compito di applicare e riscuotere il tributo, gravandoli di obblighi e adempimenti fiscali
7 Riepilogo Funzione economica Meccanismo giuridico Colpisce i consumi Grava sui consumatori finali Contribuenti di fatto Colpisce gli scambi di beni e servizi effettuati da operatori economici (per i quali non è un costo) Contribuenti di diritto Controlli del Fisco
8 Meccanismo di applicazione L iva è un imposta: ad applicazione istantanea (Colpisce i singoli atti economici al momento del loro verificarsi. I presupposti per la sua applicazione vengono individuati in un momento ben preciso nel tempo (a differenza delle imposte sul reddito che per la loro definizione richiedono il compimento di un intervallo temporale definito periodo d imposta ) plurifase non cumulativa, in quanto ad ogni passaggio non è colpito il valore pieno dello scambio, ma solo il valore aggiunto del bene o servizio
9 Funzionamento dell Iva Il fornitore soggetto Iva addebita al cliente l Iva sulle vendite Cliente consumatore finale Paga l Iva Non la detrae e la tassazione si compie Cliente imprenditore o lavoratore autonomo Paga l Iva La detrae con diritto di credito per l eventuale eccedenza Il cliente è a sua volta fornitore dei propri clienti e il meccanismo prosegue: si arresta solo quando trova clienti consumatori finali
10 Presupposti dell Iva Presupposto oggettivo Cessione di beni (art. 2) Prestazione servizi (art. 3) Presupposto soggettivo Esercizio d impresa (art. 4) Esercizio di arti o professioni (art. 5) Presupposto territoriale (art 7) Sì: operazioni effettuate nel territorio dello Stato No: operazioni effettuate al di fuori dello Stato Sono assoggettate ad Iva, altresì, le importazioni di beni da chiunque effettuate.
11 Presupposto oggettivo Trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere Cessione di beni (art.2) Analoghe operazioni a titolo gratuito, esclusi i casi in cui il bene ceduto ha un valore inferiore a 25,82 Euro e non è oggetto dell attività di impresa Destinazione di beni dell azienda ad uso o consumo personale o familiare dell imprenditore o professionista Assegnazione ai soci di beni della società
12 Presupposto oggettivo Prestazione di servizi (art.3) Operazioni a titolo oneroso dipendenti da contratti di prestazioni d opera e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere Prestazioni di servizi gratuite, destinate al consumo personale dell imprenditore o ad altre finalità estranee all impresa se di valore superiore a 25,82 Euro Affitti, noleggi, ecc. Servizi di ristorazione
13 Presupposto soggettivo Società commerciali e enti commerciali Esercizio di imprese (art. 4) (qualsiasi sia l operazione=presunzione assoluta) Persone fisiche e enti non commerciali che svolgono attività commerciale o agricola in maniera abituale Esercizio di arti e professioni (art.5) Persone fisiche, associazioni professionali e società semplici che svolgono attività diversa da quella di impresa in maniera autonoma e a carattere abituale
14 Attività di impresa per esercizio di imprese si intende l esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa. Sono rilevanti anche le attività che, purché organizzate in forma di impresa, non rientrano tra quelle suddette indicate dall art c.c. (cioè attività non propriamente commerciali, quali, ad esempio servizi didattici, sanitari, traduzioni ecc.).
15 Attività di impresa L abitualità e la professionalità sussistono ogniqualvolta un soggetto pone in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. In altri termini, non si ha soggettività di imposta solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale Specularmente, l occasionalità, con la conseguente esclusione dall Iva, si ha quando l attività è posta in essere in modo accidentale o sporadico, senza che il soggetto abbia predisposto nulla per effettuarla.
16 16 Ricapitolando: Si possono quindi ricavare le seguenti regole generali sulla soggettività di imposta: A.Imprenditore individuale: è soggetto d imposta solo quando effettua operazioni nell esercizio della sua attività; B.Società di persone ed assimilate, società di capitali, società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, società costituite all estero (2507 c.c.) e società di fatto: sono, per presunzione assoluta di legge, soggetti d imposta per qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi effettuata nei confronti sia di terzi che dei propri soci. C.Enti diversi dalle società: sono equiparabili alle società se hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali o agricole; se trattasi di enti non commerciali, si considerano soggetti passivi quando effettuano in via non occasionale operazioni commerciali o agricole e limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio delle stesse attività.
17 Esercizio di arti o professioni Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma associata delle attività stesse. Vi rientrano pertanto tutte le attività di lavoro autonomo e non solo le attività artistiche e professionali in senso stretto (ossia quelle il cui esercizio richiede l'iscrizione in albi od elenchi). In questo modo la categoria in esame sembra includere qualsiasi attività abituale non rientrante tra quelle d'impresa e non svolta con un vincolo di subordinazione.
18 Esclusioni Operazioni occasionali effettuate da persone fisiche e enti non commerciali Esercizio di imprese Attività di mero godimento/detenzione beni Attività non autonome (lavoro dipendente) Esercizio di arti o professioni Attività non autonome Collaborazioni coordinate e continuative Prestazioni di lavoro autonomo occasionale
19 Differenze Autoconsumo di servizi e prestazioni gratuite Semplificazioni contabili Imprenditore Sono prestazioni rilevanti ai fini Iva se di valore superiore a 25,82 Possibilità di emettere documenti in sostituzione della fattura Lavoratore autonomo Non sono prestazioni rilevanti ai fini Iva Obbligo di emettere sempre la fattura
20 Presupposto di territorialità (Art. 7) Per Stato o territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'italia e delle acque italiane del lago di Lugano. Fanno parte del territorio soggetto alla sovranità della Repubblica Italiana: lo spazio terrestre compreso negli attuali confini; il soprassuolo ed il sottosuolo in corrispondenza al confine terrestre; il mare territoriale, cioè la fascia di mare costiero,
21 21 Presupposto di territorialità (Art. 7) Per Comunità o territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni: Repubblica ellenica, il Monte Athos; Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; Repubblica francese, i Dipartimenti d oltremare;
22 22 Presupposto di territorialità (Art. 7) Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie. Al contrario, il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [art. 7, comma 1 lett. c)].
23 Ambito territoriale Individuazione del territorio Art. 7 D.P.R. n. 633/1972 Territorio Nazionale = Operazioni interne Territorio Extracomunitario, Paesi terzi (Livigno & Campione): importazioni/ esportazioni) Territorio Comunitario = operazioni intracomunitarie
24 Classificazione delle operazioni Imponibili In campo Iva Non imponibili Esenti Concorrono a determinare il volume d affari Fuori campo Iva (cd. escluse) Per mancanza di uno dei requisiti Per esplicita esclusione da parte della legge (artt. 2, 3, 15) Non concorrono a determinare il volume d affari
25 Operazioni imponibili Scontano l applicazione del tributo Assoggettate agli adempimenti formali Consentono la detrazione
26 OPERAZIONI NON IMPONIBILI SONO OPERAZIONI NON IMPONIBILI: 1 QUELLE SULLE QUALI NON SI APPLICA L IMPOSTA; 2 COMPORTANO L ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI FORMALI (FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI E LORO REGISTRAZIONE SU APPOSITI REGISTRI); 3 CONCORRONO A DETERMINARE IL VOLUME D AFFARI; 4 CONSENTONO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL IMPOSTA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI.
27 Operazioni esenti (art. 10) Non si applica il tributo Assoggettate agli adempimenti formali Non consentono la detrazione
28 Operazioni escluse Non si applica il tributo Non devono essere né fatturate né annotate nei registri Non consentono detrazioni Sono estranee al volume d affari
29 L IVA nei rapporti con l estero Acquisti dall Unione Europea Acquisti intracomunitari soggetti ad apposito regime Beni dal di fuori dell UE Importazioni soggette ad iva al momento del transito in dogana Cessioni Verso l Unione Europea Al di fuori dell UE Cessioni intracomunitarie soggette ad apposito regime Sono esportazioni e beneficiano del regime di non imponibilità
30 CESSIONI ALL ESPORTAZIONE SI TRATTA DI CESSIONI DI BENI INVIATI FUORI DALL UNIONE EUROPEA E QUINDI NON IMPONIBILI PERCHE DESTINATE AD ESSERE IMMESSE AL CONSUMO NEL PAESE ESTERO. SI DISTINGUE TRA: ESPORTAZIONI DIRETTE PROPRIE (triangolari e congiunte) (art. 8, I comma, lettera a) ESPORTAZIONI DIRETTE IMPROPRIE (art. 8, I comma, lettera b) ESPORTAZIONI INDIRETTE (art. 8, I comma, lettera c) e art. 8, II comma
31 ESPORTAZIONI DIRETTE art. 8, I comma, lettera a FATTURA cedente TRASPORTA DIRETTAMENTE A cessionario residente A (cedente) fattura a B (cessionario) e trasporta direttamente all estero
32 LE ESPORTAZIONI Il regime di non imponibilità è subordinato alla dimostrazione dell effettiva esportazione dei beni. PROCEDURA le merci vanno presentate all ufficio doganale di esportazione; eseguiti i controlli e autorizzato lo svincolo delle merci, l ufficio doganale di esportazione provvede alla stampa e alla consegna al dichiarante del DAE ed alla comunicazione dei dati alla dogana uscita; l ufficio doganale di uscita riceve dall esportatore il DAE per effettuare l immediato riconoscimento a sistema dell operazione e per l effettuazione degli adempimenti connessi all uscita delle merci dal territorio comunitario;
33 LE OPERAZIONI TRIANGOLARI Nel concetto di operazioni dirette rientrano anche le operazioni triangolari Impresa A (fornitore) Impresa B (cedente) Impresa C (acquirente finale)
34 LE ESPORTAZIONI INDIRETTE GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE (art. 8, II comma) ACQUISTO IN SOSPENSIONE NEI LIMITI DI UN AMMONTARE PREDETERMINATO (COSIDDETTO PLAFOND) A CONDIZIONE CHE L OPERATORE POSSA ESSERE DEFINITO ESPORTATORE ABITUALE IL PLAFOND PUO ESSERE: 1 FISSO (SE RIFERITO ALL ANNO PRECEDENTE); 2 VARIABILE (SE RIFERITO AI 12 MESI PRECEDENTI).
35 segu e 35 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D IMPOSTA Al fine di evitare il formarsi di un eccessivo credito IVA, i soggetti IVA che effettuano operazioni non imponibili per più del 10% del volume d affari, possono acquistare beni e servizi per un determinato ammontare (cd. plafond ) senza l applicazione dell IVA.
36 segu e 36 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D IMPOSTA Le operazioni non imponibili che si possono prendere in considerazione sono: -Esportazioni -Vendite a San Marino e Città del Vaticano -Operazioni assimilate alle esportazioni -Servizi internazionali -Cessioni intracomunitarie -Servizi intracomunitari
37 segu e 37 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D IMPOSTA I soggetti interessati dalla normativa sul plafond sono i cd. ESPORTATORI ABITUALI. Questo status sussiste quando le operazioni non imponibili in precedenza indicate : Superano il 10% del volume d affari dell anno solare o dei dodici mesi precedenti; Sono registrate nell anno solare o nei dodici mesi precedenti.
38 segu e 38 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D IMPOSTA Quando le operazioni imponibili superano il 10% del volume d affari e sono state registrate nel periodo di riferimento, allora il loro ammontare costituisce il plafond nel cui limite l esportatore può acquistare o importare senza applicazione dell IVA.
39 segu e 39 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D IMPOSTA Beni esclusi dal plafond - Beni e servizi ad IVA indetraibile - Fabbricati - Aree fabbricabili
40 GLI ACQUISTI IN SOSPENSIONE D IMPOSTA Obblighi degli esportatori abituali - prima dell effettuazione dell operazione; - può riguardare una singola operazione o più operazioni tra le stesse parti. -Consegna o spedizione della dichiarazione d intento; - relativa registrazione; - compilazione quadro VC della dichiarazione annuale.
41 Esportatori abituali Sono soggetti alla rivalsa Iva ad opera dei loro fornitori Se sono soggetti Iva possono portare l Iva pagata in detrazione dall Iva addebitata ai clienti sulle vendite Se però una parte delle loro vendite è effettuata verso clienti esteri non possono addebitare a questi l Iva
42 Esportatori abituali Si troverebbero in costante situazione di credito nei confronti dell erario Soluzione: possono acquistare dai loro fornitori in regime di non imponibilità (senza pagare l IVA) Per un ammontare di acquisti pari all ammontare delle vendite non imponibili effettuate nel corso dell anno (cd. plafond)
43 OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL ESPORTAZIONE SONO COSTITUITE DA: 1 CESSIONI DI NAVI 2 CESSIONI DI AEROMOBILI 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A LAVORI NAVALI ED ACCESSORIE 4 CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI INCORPORATE NELLE NAVI E NEGLI AEROMOBILI O RELATIVE AL VETTOVAGLIAMENTO SONO ESCLUSE: LA NAVIGAZIONE AVENTE FINALITA SPORTIVA E RICREATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO, CIOE IL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
44 Momento di effettuazione delle operazioni E il momento in cui si verifica la sussistenza dei presupposti Segna il punto di riferimento per l insorgenza degli adempimenti contabili Solo da quel momento l imposta sarà dovuta dal soggetto passivo Fatturazione, registrazione, versamento, dichiarazione
45 Momento di applicazione dell Iva Cessione di beni Mobili Alla consegna o alla spedizione Immobili Alla stipulazione contratto Prestazione di servizi Al pagamento del corrispettivo
46 Momento di applicazione dell Iva Cessioni di beni Se nel contratto le parti stabiliscono che il passaggio di proprietà avvenga successivamente a tali eventi l effettuazione dell operazione si considera rinviata al momento del passaggio della proprietà Somministrazioni Si fa riferimento al momento del pagamento del prezzo
47 Anticipazione Il momento impositivo è anticipato: Al momento del pagamento del prezzo o di una parte di esso Al momento dell emissione della fattura Il soggetto passivo può emettere la fattura prima del verificarsi delle condizioni (cd. fatturazione volontaria); Es.: bolletta telefonica
48 Eccezione (art. 6, co.5) Poiché le Amministrazioni Pubbliche spesso non pagano Sollecitamente i loro fornitori l art. 6 prevede che l Iva sulle Fatture emesse nei confronti dello Stato, degli enti territoriali, ecc., diviene esigibile solo dopo che è avvenuto il pagamento.
49 Differenze Momento impositivo Autoconsumo e prestazioni gratuite Rapporti con l estero Acquisti da commercianti al minuto Cessione di beni Consegna, spedizione o stipulazione del contratto Imponibili se effettuati sia da imprenditori che da professionisti Regime di non imponibilità (artt. 8, 8 bis, 9) Obbligo di richiedere fattura se rientranti nell oggetto dell attività Prestazioni di servizio Pagamento Imponibili solo se effettuati da imprenditori Esclusione o imponibilità (art. 7) Facoltativo in ogni caso richiedere fattura
50 Base imponibile In linea generale l Iva deve essere applicata sull ammontare complessivo di tutto ciò che è dovuto al cedente o al prestatore quale controprestazione della cessione di beni o della prestazione di servizi. La base imponibile è costituita, pertanto, dall ammontare complessivo dei corrispettivi previsti contrattualmente, compresi gli oneri accessori. Per effetto delle disposizioni dell articolo 12 d.p.r. 633 del 1972 nella base imponibile dell operazione principale rientrano anche le operazioni accessorie alla cessione o prestazione resa (montaggio, trasporto, etc.): queste non sono autonomamente soggette ad Iva, ma vanno sommate al corrispettivo pattuito per l operazione principale, per scontarne la medesima aliquota
51 Base imponibile valore normale la base imponibile è ancorata al valore normale per le seguenti operazioni in cui manca un corrispettivo contrattualmente pattuito: cessioni gratuite, autoconsumo, assegnazioni gratuite ai soci, di cui ai nn. 4, 5, 6 dell art. 2; prestazioni in luogo dell adempimento (datio in solutum) ed operazioni permutative, di cui all art. 11, primo comma. Per queste ultime la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni o servizi che formano oggetto di ciascuna operazione. Non assumono pertanto rilevanza gli eventuali conguagli in danaro, già considerati all atto della determinazione del valore normale dei beni;
52 Definizione «valore normale» Circa la nozione di valore normale, il terzo comma dell art. 14 precisa che esso è rappresentato dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi, soggiungendo che per l accertamento di detto valore deve farsi riferimento, ove possibile, in primo luogo ai listini della Camera di commercio più vicina, nonché ai listini di borsa ed alle tariffe professionali.
53 Operazione escluse dalla base imponibile Sono escluse dalla base imponibile alcune somme che, pur essendo addebitate alla controparte, non hanno natura vera e propria di controprestazione per la cessione del bene o la prestazione del servizio (e quindi non configurano, tecnicamente, un corrispettivo). Diversamente dalle operazioni escluse dal campo di applicazione dell imposta, tali corresponsioni, pur se escluse dalla contabilizzazione, devono comunque risultare in fattura con separata annotazione. Si tratta delle ipotesi che seguono:
54 Operazione escluse dalla base imponibile 1. Interessi di mora e risarcimento danni; 2. Sconti, premi o abbuoni in natura; 3. Sconti in denaro (previsti contrattualmente o successivamente). Nel primo caso, se viene accordato direttamente in fattura, lo sconto riduce automaticamente la base imponibile, in forza della norma dell articolo 15, e si verifica una vera e propria esclusione dalla base imponibile; se, viceversa, viene erogato dopo il rilascio della fattura, il rapporto sarà regolarizzato con l emissione di una nota di accredito ai sensi dell art. 26 senza limiti di tempo, trattandosi di sconto previsto nel contratto originario 4. Rimborsi anticipazioni in nome e per conto cliente (documento intestato al cliente spese forfettarie imponibili)
55 Aliquote IVA L imposta sul valore aggiunto si applica con aliquote differenziate in relazione alle varie tipologie di beni e di servizi. L art. 16 prevede un aliquota ordinaria generale del 21%, ma sono stabilite aliquote speciali ridotte del 4% e del 10% per determinate categorie merceologiche o di servizi, indicate, rispettivamente, nella Tabella A, Parte II e III. L aliquota ridotta riguarda, in via generale, i beni ed i servizi destinati a soddisfare bisogni di prima necessità (ad es. prodotti alimentari di base, prima casa, etc.), per cui è prevista l aliquota 4%; ovvero comunque meritevoli di un particolare trattamento agevolato (fornitura di energia elettrica, somministrazione di gas per usi domestici, medicinali, interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc.), assoggettati all aliquota del 10%.
56 La rivalsa La rivalsa di cui all art. 18 d.p.r. n. 633 del 1972 è lo strumento che attua la traslazione dell imposta e consente al contribuente, provvisoriamente inciso, di addebitare in fattura l imposta ad altro soggetto passivo e così di seguito sino al consumatore finale che è colui che privo del diritto alla detrazione sopporta definitivamente il tributo. La rivalsa dell Iva è pertanto obbligatoria e sono vietati patti contrari
57 Rivalsa E un dovere: Il cedente ha l obbligo di addebitare all acquirente l IVA E nullo ogni patto contrario E un diritto Il cessionario ha diritto di ricevere la fattura con addebito dell imposta Il diritto è in funzione della detrazione
58 Rapporto di rivalsa Un rapporto tra privati, distinto dal rapporto tributario tra Fisco e contribuente, ma a questo correlato. Non è disponibile: l art. 18, co. 4 sancisce la nullità dei patti che escludano l obbligo di rivalsa.
59 La detrazione è consentita (condizioni): Requisito soggettivo: beni e servizi acquistati nell esercizio d impresa (principio di inerenza); Requisito oggettivo: beni e servizi destinati ad attività imponibili; Requisito di fatto: esigibilità dell imposta; Requisito temporale:esercizio del diritto nel limite temporale del secondo anno successivo a quello in cui sorge 59
60 Inerenza (due condizioni) 60 Beni e servizi acquistati nell esercizio d impresa Beni e servizi destinati ad attività imponibili
61 61 L imposta è esigibile quando le operazioni si considerano effettuate (art. 6. ult. co DPR 633/72) Beni immobili: nel momento della stipulazione Beni mobili: nel momento della consegna o spedizione
62 Limitazioni all esercizio della detrazione Iva limitazioni oggettive, ma indipendenti dalla natura dei beni e servizi acquistati; limitazioni oggettive in relazione a particolari tipologie di beni e servizi acquistati (art. 19-bis1 DPR) pro rata fisico (art. 19, 4 c.) pro rata percentuale (art. 19, 5 c.) 62
63 63 Criterio fondamentale per la detrazione dell Iva Destinazione dell acquisto Operazioni imponibili Operazioni detassate detrazione (art. 19, 1 c.) Si veda la slide successiva
64 64 Operazioni detassate (art. 19, c. 2 e 3) non soggette esenti destinazione totale destinazione pro-quota destinazione totale destinazione pro-quota Indetraibilità Pro rata fisico (art. 19, 4 c.) Indetraibilità Pro rata percentuale (art. 19, 5 c.)
65 65 Acquisti di beni e servizi destinati integralmente ad operazioni non soggette Iva indetraibile Iva detraibile La detraibilità trova origine in alcune eccezioni previste alla regola generale dall art. 19, c. 3
66 66 beni e servizi destinati ad operazioni non soggette Iva detraibile eccezioni alla regola generale art. 19, c Operazioni non imponibili artt. 8, 8-bis, 9 o operazioni intracomunitarie; 2. Operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che se effettuate nel territorio darebbero diritto alla detrazione; 3. Operazioni di cui all art. 2, 3 c., lett. a), b), d) ed f); 4. Operazioni non soggette ad imposta ex art. 74, c. 1, 7, 8 e 9.
67 Eccezioni alla regola generale Iva detraibile art. 19, c. 3 Esempi: è detraibile l Iva relativa alla fattura di un consulente fiscale riguardante la cessione di un ramo di azienda (art. 19, c. 3, lett. c); è detraibile l Iva relativa alla fattura di un consulente emessa in relazione ad un operazione di fusione; è detraibile l Iva relativa alle fatture emesse dai consulenti di un azienda per la cessione di un marchio effettuata nei confronti di un azienda francese Ai sensi dell art. 7, 4 c., ltt. d) la cessione del marchio è fuori campo di applicazione dell Iva per carenza del presupposto di territorialità, l Iva risultante dalle fatture dei consulenti è detraibile ai sensi dell art. 19, 3 c., lett. b). 67
68 68 Limitazioni all esercizio della detrazione Iva Iva per l acquisto di beni e servizi destinati in parte ad operazioni non rilevanti ai fini Iva o esenti Iva parzialmente detraibile Determinazione della quota di Iva detraibile Pro rata fisico (art. 19, 4 c.) Pro rata percentuale (art. 19, 5 c.)
69 Pro-rata definizione: E un meccanismo che consente di determinare la parte di Iva detraibile degli acquisti destinati ad attività fuori campo di applicazione dell Iva o ad attività esenti La destinazione parziale dei beni è un elemento essenziale per l applicazione del pro-rata. Pertanto l applicazione del meccanismo presuppone che i beni ed i servizi acquistati siano destinati parzialmente ad un attività imponibile e, parzialmente ad un attività non soggetta ad imposta ovvero esente 69
70 PRO - RATA 70 Beni e servizi destinati per intero ad un attività non soggetta ad Iva o esente Beni e servizi destinati parzialmente ad un attività non soggetta ad Iva o esente Non si applica il pro - rata Si applica il pro - rata Iva totalmente indetraibile Iva detraibile in parte in base alla percentuale di pro - rata
71 71 Pro rata fisico art. 19 c. 4 Richiede una valutazione fisica, cioè effettiva, della quota di acquisto dei beni e servizi destinati all attività imponibile Due ipotesi di applicazione del pro rata fisico l utilizzo dell acquisto per operazioni che, nell ambito dell attività economica siano in parte con detrazione ed in parte fuori campo Iva La destinazione promiscua dell acquisto ad attività economiche (cioè con detrazione) e a finalità estranee a tali attività. Ad esempio consumi personali dell imprenditore
72 72 Applicazione del pro rata fisico Valutazione fisica della porzione dei beni e servizi destinati all attività con Iva detraibile Condizione per l applicazione del pro rata fisico I beni e servizi devono essere, per loro natura, parcellizzabili, cioè devono consentire una valutazione pro - rata la valutazione deve essere eseguita mediante l applicazione di parametri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati
73 Parametri oggettivi e coerenti Soluzioni ai problemi Un parametro oggettivo e coerente può essere rappresentato dalle tariffe professionali per la determinazione della quota di compenso relativa alla consulenza prestata per la vendita del terreno non edificabile. La fattura del professionista potrebbe indicare distintamente la quota di compensi e dell iva relativa per l attività di consulenza prestata in favore dell impresa e la quota riguardante l operazione relativa al predetto terreno. L iva detraibile è solo quella relativa alla prima prestazione; il medesimo parametro può essere applicato per suddividere la quota dei compensi relativi alla dichiarazione dei redditi contenente il reddito d impresa ed i redditi aventi natura personale (fondiari e così via); ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato sia per l attività imponibile sia per un attività esclusa, un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali 73
74 74 Alcune tipologie particolari di beni e servizi: spese telefoniche energia elettrica, etc. problema non sono suddivisibili Una soluzione interpretativa Operazioni imponibili + operazioni che danno diritto alla detrazione Ammontare totale delle operazioni effettuate
75 75 Pro rata percentuale art. 19 c. 5 È un criterio forfetario necessario per la determinazione della percentuale di detraibilità dell Iva assolta sugli acquisti e che non richiede una valutazione fisica, cioè effettiva, della quota di acquisto dei beni e servizi destinati all attività imponibile Condizione per l applicazione del pro rata percentuale Il contribuente deve esercitare una (o più) attività in parte imponibile/i ed in parte esente/i
76 76 Applicazione del pro rata percentuale Si applica con riferimento alle attività esenti Sono escluse le operazioni esenti di tipo occasionale Esempio: società che ha per oggetto la compravendita di macchinari - perizia su un immobile oggetto di cessione esente da Iva - art. 10 n. 8-bis pro rata percentuale NO pro rata fisico NO criterio di destinazione SI Iva indetraibile
77 Calcolo del pro - rata 77 Il rapporto consente di determinare la percentuale di detraibilità che deve essere applicata a tutti gli acquisti effettuati nell anno e non solo a quelli utilizzati promiscuamente Calcolo art. 19 c. 2 Operazioni che danno diritto alla detrazione dell Iva Operazioni che danno diritto alla detrazione dell Iva + operazioni esenti
78 Calcolo del pro - rata 78 Op. imp + operazioni non soggette ma assimilate (art. 19, 3 c.) Operazioni imp. + operaz. assimilate + operaz. Esenti Al numeratore vanno indicate anche 1. Operazioni non imponibili artt. 8, 8-bis, 9 o operazioni intracomunitarie; 2. Operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che se effettuate nel territorio darebbero diritto alla detrazione; 3. Operazioni non soggette ad imposta ex art. 74, c. 1, 7, 8 e 9. Ad esempio le cessioni all esportazioni vano indicate al numeratore
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