Iva. Legge di stabilità Le novità in materia di. Iva 2013 Legge di stabilità Villa Cagnola - 1 Marzo 2013

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1 Le novità in materia di Iva Legge di stabilità 2013 Studio Dott. Riccardo Broggini DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Via Dandolo, Varese tel fax

2 IVA (D.P.R. n.633/ )

3 L I.V.A. è un imposta che si applica sul valore aggiunto ed è dovuta in relazione al verificarsi di determinati requisiti: a) Oggetto dell operazione (art.2-3) : - cessione di beni o prestazione di servizi b) Soggetto che la effettua (art.4 5): - operazioni poste in essere nell esercizio di imprese o arti e professioni c) Territorio nel quale è effettuata (art. 7) ** - operazioni effettuate all interno del territorio dello Stato ** novità introdotte dal D.Lgs 18/2010 FUNZIONAMENTO DELL IVA Il fornitore addebita l Iva al cliente (rivalsa) in misura proporzionale al corrispettivo e la riversa all Erario al netto dell imposta pagata sugli acquisti (detrazione)

4 Le operazioni che soddisfano contemporaneamente i requisiti previsti sono le seguenti: Iva 2013 Legge di stabilità 2013 IMPONIBILI :operazioni fatturate, registrate e soggette alle aliquote del 4,10,21% NON IMPONIBILI: operazioni fatturate e registrate ma non soggette ad imposta perché manca il requisito della territorialità ESENTI : operazioni fatturate, registrate, non soggette ad imposta e che limitano il diritto alla detrazione (art. 10) Art.2-3 OGGETTO DELL OPERAZIONE cessioni di beni : atti a titolo oneroso con trasferimento della proprietà ovvero con costituzione o trasferimento di diritto reale di godimento cessioni di beni assimilate : atti a titolo oneroso o gratuito non sempre con trasferimento della proprietà ovvero con costituzione o trasferimento di diritto reale prestazioni di servizi: operazioni effettuate in corrispondenza di contratti d opera, appalto, mandato, agenzia, spedizione, trasporto, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere Art. 4-5 SOGGETTI PASSIVI Esercizio in forma abituale, anche se non esclusiva, -di attività commerciali o agricole anche se non organizzate in forma d impresa (artt C.C.); -di attività di lavoro autonomo professionale da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni senza personalità giuridica.

5 Art.19 DETRAZIONE I.V.A. La detrazione consente il recupero (entro la dichiarazione annuale relativa al 2 anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) dell importo pagato sugli acquisti effettuati a determinate condizioni: -operazioni effettivamente avvenute e dimostrabili (possesso del documento d acquisto); -operazioni inerenti all attività del soggetto passivo. DETRAZIONE : L IVA da versare in un periodo (mese o trimestre) si calcola nel seguente modo: + I.V.A. su CESSIONI o PRESTAZIONI effettuate - I.V.A. DETRAIBILE (= iva addebitata dal fornitore) = I.V.A. da VERSARE o A CREDITO

6 TIPOLOGIE DI INDETRAIBILITA per destinazione - mancanza dei requisiti - manifestazioni a premio - pro-quota (beni ad uso promiscuo ad es. auto) - oggettiva (natura di beni o servizi) - soggettiva (caratteristiche attività svolta) - pro-rata per operazioni esenti - enti non commerciali regimi forfetari TIPOLOGIE DI INDETRAIBILITA Oggettiva L indetraibilità oggettiva deriva dalla natura dei beni e servizi acquistati e indipendentemente dalle caratteristiche dell acquirente : - autovetture, autoveicoli, motocicli, ciclomotori - spese autostradali (pedaggi) - beni di lusso - omaggi - spese di rappresentanza - cellulari

7 TIPOLOGIE DI INDETRAIBILITA Soggettiva L indetraibilità soggettiva deriva dalle caratteristiche dell attività svolta dal soggetto e indipendentemente dalla natura dei beni e servizi acquistati. Il diritto alla detrazione è riconosciuto in forma limitata o non è riconosciuto se vi sono: -operazioni attive esenti -operazioni non assoggettate ad Iva PRO RATA % IVA DETRAIBILE = OPERAZIONI CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE OPERAZIONI CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE + OPERAZIONI ESENTI

8 Operazioni Extra UE

9 IMPORTAZIONE LE NORME DI RIFERIMENTO: Art. 67 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972; Art. 70 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;

10 IMPORTAZIONE Iva 2013 Legge di stabilità 2013 si riferisce all introduzione in Italia di beni che originano da Paesi extra-ue o da territori esclusi dalla UE, che non siano già stati immessi in libera pratica in altro Paese membro della UE sono imponibili in Italia anche se effettuate da soggetti privati

11 IMPORTAZIONE Iva 2013 Legge di stabilità 2013 DISCIPLINA: momento impositivo = presentazione in Dogana della dichiarazione d importazione aliquota = al bene importato si applica la medesima applicabile alle cessioni interne detraibilità dell IVA sull importazione = applicazione delle regole generali

12 IMPORTAZIONE Iva 2013 Legge di stabilità 2013 DISCIPLINA (segue): base imponibile = valore dei beni (norme doganali) (+) diritti doganali dovuti (escluso IVA) (+) spese di inoltro (fino luogo di desti- nazione all interno della UE)

13 ESPORTAZIONE LE NORME DI RIFERIMENTO: Art. 8 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972; Art. 8 bis del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972; Art. 9 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972; Art. 72 del D.P.R. 633 del 26/10/1972;

14 ESPORTAZIONE DEFINIZIONE: indica il trasporto o la spedizione di beni fuori dal territorio UE, a seguito del trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, in cambio del pagamento di un corrispettivo; comprende, oltre alle operazioni doganali di esportazione definitiva, anche l esportazione temporanea e la riesportazione; può essere diretta o triangolare.

15 ESPORTAZIONE Distinzione in: esportazione diretta la cessione eseguita, con trasporto o spedizione dei beni, a cura o a nome del cedente, fuori dalla UE esportazione triangolare la cessione eseguita, mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dalla UE, a cura o a nome del primo cedente nazionale (A), su incarico del cliente residente (B) al cliente extra-ue (C)

16 ESPORTAZIONE OPERAZIONI ASSIMILATE alle esportazioni: cessioni eseguite mediante trasporto o consegna di beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e le prestazioni di servizi connesse (art.71) cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino (art.71) operazioni effettuate in base a Trattati internazionali (art. 72)

17 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALL EXPORT SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI: si tratta di servizi di trasporto di persone e cose e di altri servizi che, in genere, vengono utilizzati solo parzialmente nel territorio dello Stato, in quanto costituenti operazioni di carattere internazionale o collegate a scambi internazionali

18 ESPORTAZIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERNAZIONALI DISCIPLINA: Cessioni all esportazione (art. 8), operazioni assimilate (art. 8 bis) e prestazioni di servizi internazionali (art. 9) sono OPERAZIONI NON IMPONIBILI; La tassazione ai fini IVA avviene in base al PRINCIPIO DI DESTINAZIONE, ovvero nel luogo in cui destinazione.

19 ACQUISTI IN SOSPENSIONE D IMPOSTA Le imprese che effettuano operazioni internazionali, con paesi sia UE che extra UE, in presenza di determinate condizioni, possono acquistare beni e servizi senza applicazione dell IVA, entro un predeterminato limite annuale detto plafond. ESPORTATORI ABITUALI REGIME SPECIALE DI SOSPENSIONE D IMPOSTA IVA

20 ACQUISTI IN SOSPENSIONE D IMPOSTA ESPORTATORI ABITUALI: Coloro che effettuano le seguenti operazioni NON imponibili: Esportazioni dirette ed operazioni assimilate; Operazioni connesse a trattati ed accordi internazionali; Operazioni con lo stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino; Cessioni di beni intracomunitari (dall 01/01/2010 sono escluse dal conteggio le prestazioni intracomunitarie).

21 ACQUISTI IN SOSPENSIONE D IMPOSTA STATUS ESPORTATORE ABITUALE Esportazioni Operazioni assimilate alle esportazioni Servizi internazionali Operazioni con S. Marino e Città del Vaticano Operazioni in base a trattati internazionali Cessioni intracomunitarie Altre operazioni non imponibili REGISTRATE NELL ANNO PRECEDENTE O NEI 12 MESI PRECEDENTI > 10% VOLUME D AFFARI

22 PER POTER USUFRUIRE DELL AGEVOLAZIONE Verificare il proprio status di esportatore abituale: operazioni non imponibili / volume d affari > 10%; Inviare una dichiarazione d intento che giustifichi per il fornitore l emissione di fattura senza addebito IVA; Tenere apposito Registro delle dichiarazioni d intento; Evidenziare mensilmente utilizzo del plafond; Compilare quadro VC della dichiarazione annuale IVA con indicazione dell utilizzo mensile del plafond.

23 DICHIARAZIONE D INTENTO Iva 2013 Legge di stabilità 2013 Finalità: comunicare ai propri fornitori, prima dell effettuazione delle operazioni la volontà di acquistare beni e/o servizi in sospensione d imposta; Ha validità per l anno solare di riferimento; Va numerata progressivamente, comunicata e conservata; Può essere emessa: con riferimento ad una singola operazione, con riferimento a tutti gli acquisti intercorrenti tra la data di rilascio ed una specifica data (mai successiva al 31/12/n) oppure con riferimento ad un determinato importo massimo.

24 DICHIARAZIONE D INTENTO Iva 2013 Legge di stabilità 2013 Il fornitore di un esportatore abituale è tenuto a comunicare i dati della dichiarazione d intento ricevuta all Agenzia delle Entrate entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell imposta. Il mancato invio della comunicazione nei termini previsti dalla legge, oppure l invio con dati incompleti o inesatti è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell imposta.

25 Acquisti intracomunitari

26 ACQUISTI INTRACOMUNITARI (ART. 38 D.L. 331/93) Costituiscono acquisti intracomunitari e sono soggetti ad IVA in Italia con applicazione delle aliquote vigenti in Italia gli acquisti a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni mobili materiali, trasportati o spediti in Italia da un altro Stato membro, a cura del cedente, dell acquirente o di terzi per loro conto, effettuati nell esercizio di impresa arti e professioni o comunque da Enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all art.4, co.4 del DPR 633/72, che siano soggetti passivi di imposta nel territorio dello Stato.

27 CONDIZIONI CHE CONFIGURANO ACQUISTO INTRACOMUNITARIO Operazione onerosa che ha per oggetto un bene mobile materiale (sono pertanto esclusi acquisti di beni immobili e di beni immateriali che non possono essere fisicamente trasferiti in Italia, nonché operazioni gratuite); Acquisizione della proprietà ovvero di altro diritto reale; Trasferimento fisico del bene da Paese Comunitario in Italia; Cedente e cessionario sono soggetti passivi d imposta (necessario possesso di «numero di identificazione»)

28 CASI PARTICOLARI I beni che vengono introdotti sul territorio italiano per lavorazione e destinati a rientrare nel paese comunitario d origine, oppure vengono inviati all estero, non configurano acquisto intracomunitario (il soggetto italiano sarà comunque tenuto alla compilazione dei modelli Intrastat ai soli fini statistici ed annotare in apposito registro la movimentazione di merce);

29 ADEMPIMENTI CONTABILI Il soggetto italiano acquirente è tenuto, in primo luogo, a verificare l esistenza e la correttezza del codice identificativo del fornitore comunitario. La fattura di acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente italiano, con l indicazione dell ammontare complessivo imponibile dell operazione, nonché dell ammontare dell imposta, calcolata secondo l aliquota Iva italiana prevista per i beni acquistati.

30 ADEMPIMENTI CONTABILI (SEGUE) Iva 2013 Legge di stabilità 2013 Se la fattispecie dell operazione rientra tra le non imponibili, non soggette od esenti, in luogo dell imposta l acquirente italiano provvede all indicazione del titolo di inapplicabilità dell I.V.A. ed il riferimento alle relative norme nazionali. Dopo essere state integrate, le fatture relative agli acquisti intracomunitari, devono essere annotate, distintamente dalle altre fatture interne nel registro delle fatture emesse.

31 Cessioni intracomunitarie

32 CESSIONI INTRACOMUNITARIE Iva 2013 Legge di stabilità 2013 L art 41, del D.L. 30 agosto 1993, n 331 identifica le cessioni intracomunitarie come: le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta

33 CONDIZIONI CHE CONFIGURAZIONE CESSIONE INTRACOMUNITARIA Medesimi requisiti soggettivi, territoriali ed oggettivi visti per gli acquisti intracomunitari, ovvero: Operazione onerosa che ha per oggetto un bene mobile materiale; Trasferimento della proprietà ovvero di altro diritto reale; Trasferimento fisico dall Italia a Paese Comunitario ; Cedente e cessionario sono soggetti passivi d imposta (necessario possesso di «numero di identificazione»)

34 ADEMPIMENTI CONTABILI Iva 2013 Legge di stabilità 2013 Fatturazione delle cessioni : Le cessioni intracomunitarie sono non imponibili ai sensi dell art. 41-D.L.331/93; l operatore italiano deve pertanto emettere fattura numerata a norma dell art. 21 del D.P.R. 633/72, senza applicazione dell imposta IVA ed indicando che trattasi di operazione non imponibile, con richiamo alla relativa norma.

35 ADEMPIMENTI CONTABILI (SEGUE) La fattura deve necessariamente contenere il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro di appartenenza al cessionario o committente. Il cessionario italiano è tenuto al controllo della validità della partita IVA comunitaria verificando che il codice sia formalmente valido ed attribuito ad un soggetto passivo d imposta. Tale controllo può essere effettuato attraverso i siti internet dell Agenzia delle Entrate oppure dell Unione Europea

36 Territorialità IVA per le prestazioni di servizi Regolamento UE n. 282/ Circolare n. 37/E/2011 Comunitaria 2010 Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 ha abrogato il precedente Regolamento n. 1777/2005 ed ha fornito una chiara e puntuale interpretazione delle norme sull'iva comunitaria previste dalla Direttiva n. 2006/112/CE. Obiettivo: uniformare il regime IVA in ambito UE. Il Regolamento (salvo alcune specifiche disposizioni) si applica a decorrere dal 1 luglio 2011, ed interviene, in particolar modo, in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. L'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 ha fornito importanti chiarimenti sulla portata del Regolamento.

37 VIES Il Provvedimento 29 dicembre 2010 Prot. n. 2010/ ha stabilito che i soggetti che iniziano un attività in Italia, oppure vi istituiscono una stabile organizzazione, se intenzionati ad effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II, del D.L. n. 331/1993, devono essere autorizzati dall Agenzia delle Entrate. Come noto i soggetti già titolari di partita IVA che risultano esclusi dal VIES e che intendono dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, devono presentare apposita istanza direttamente ad un Ufficio dell Agenzia delle Entrate. Con la medesima modalità deve essere comunicata la volontà di revocare tale opzione. Entro 30 giorni dal ricevimento della manifestazione di volontà (durante i quali il soggetto non può compiere scambi intracomunitari in quanto la sua soggettività ai fini IVA per tali operazioni è sospesa), l Agenzia delle Entrate verifica l esattezza e completezza dei dati ed effettua una valutazione preliminare del rischio ed in assenza di un provvedimento di diniego entro tale termine il soggetto è inserito nell archivio VIES.

38 Art. 7 DPR 633/1972 Prestazioni di servizi generiche L art. 7 DPR 633/1972, che ha recepito la nuova direttiva UE, prevede due differenti modalità di applicazione dell IVA a seconda che il servizio venga svolto nei confronti di un soggetto IVA (B2B Business to Business) ovvero nei confronti di un consumatore finale (B2C Business to Consumer). 1) Nel caso di servizi B2C la prestazione di servizio si considera effettuata nel territorio dello stato quando è resa da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso (fornitore). 2) Nel caso di servizi B2B si inverte il criterio per cui il servizio si considera effettuato nel territorio dello stato di residenza dell utilizzatore del servizio (cliente/committente). In questo secondo caso quindi se un soggetto passivo IVA italiano effettua un servizio ad un soggetto passivo IVA comunitario effettuerà un operazione fuori campo IVA (F.C.) ed il proprio cliente applicherà il meccanismo del reverse charge, mentre se un soggetto passivo IVA italiano utilizza una prestazione di servizio resa da un soggetto passivo IVA intracomunitario riceverà una fattura fuori campo IVA (F.C.) e su questa applicherà il meccanismo del reverse charge, come ora avviene per gli acquisti intracomunitari.

39 Prestatore (soggetto passivo) ITA ITA ITA UE O EXTRA UE Committente Luogo di tassazione Iva in italia Privato ITA Privato UE Privato EXTRAUE ITA UE o EXTRAUE ITA B2C Luogo del prestatore B2B Luogo del committente B2B Luogo del committente B2B Luogo del committente SI SI NO SI

40 Prestazioni di servizi effettuate da imprese Italiane Verso Imprese UE Verso Imprese extra UE - Operazione non rilevante ai fini Iva in Italia - Obbligo di emissione di fattura - Operazione non soggetta ad IVA art. 7 ter DPR 633/ Indicazione in fattura del n. identificativo IVA del committente - Compilazione modello Intrastat - Operazione non rilevante ai fini Iva in Italia, non soggetta ad Iva art. 7 ter DPR 633/ Se il soggetto residente in un paese black list compilazione modello comunicazione operazione black list

41 Prestazioni di servizi ricevute da imprese Italiane da Imprese UE da Imprese extra UE - Operazione rilevante ai fini Iva in Italia - Obbligo di integrazione della fattura - Registrazione fattura integrata su registro Iva acquisti e vendite (reverse charge) - Compilazione modello Intrastat - Operazione rilevante ai fini Iva in Italia, - Emissione di autofattura - Registrazione autofattura su registro Iva acquisti e vendite (reverse charge) - Se il soggetto residente in un paese black list compilazione modello comunicazione operazione black list

42 Criteri di rilevanza fiscale nel territorio dello Stato (art. 7 ter) Iva 2013 Legge di stabilità 2013 Tipologia di operazione Committente Luogo di esecuzione Riferimento normativo Regola territorialità iva Stabiliti in Italia SI Verso soggetti passivi Articolo 7-ter, comma 1, lettera a) Luogo di stabilimento del committente Tutti i servizi la cui territorialità IVA non è individuata da disposizioni specifiche Verso committenti non soggetti passivi UE o extra UE Da soggetti passivi stabiliti in Italia Da soggetti non residenti Articolo 7-ter, comma 1, lettera b) Luogo di stabilimento del prestatore NO SI NO

43 DEROGHE Servizi agli immobili SERVIZI RESI Prestazioni per l accesso alle manifestazioni culturali, fiere etc. Trasporto di passeggeri Ristorazione & Catering su trasp. Intra Ristorazione & Catering diversi dal prec. Locazione a breve termine di mezzi di trasporto CRITERIO TERRITORIALITA Luogo dell immobile (art. 7 quater, comma 1, lett. a)) Luogo di svolgimento (art. 7 quinquies)* In proporzione alla distanza percorsa (art. 7 quater, comma 1, lett. b)) Luogo di inizio del trasporto (art. 7 quater, comma 1, lett. d)) Luogo di esecuzione della prestazione (art. 7 quater, comma 1, lett. c)) Luogo di messa a disposizione e utilizzo (art. 7 quater, comma 1, lett. e))

44 Prestazioni di servizi su beni immobili (art. 7 quater, comma 1, lett. a) Prestatore Committente Luogo di ubicazione dell immobile Regime IVA Modalità contabili Italiano (sogg. pass. IVA) Sogg. passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall Italia Italiano o sogg. comunitario (non soggetti passivi IVA quindi, privati) Altro Stato della UE diverso dall Italia Italiano (sogg. passivo IVA) Italia IVA in Italia Italiano (non soggetto passivo IVA quindi, privato) Italia IVA territorialmente rilevante nello Stato UE diverso dall Italia dove si trova l immobile IVA in Italia Fattura previa identificazione IVA nello Stato UE (identificazione diretta o rappresentante fiscale) da parte del prestatore italiano Integrazione della fattura da parte del committente italiano Fattura previa identificazione IVA in Italia (identificazione diretta o rappresentante fiscale) da parte del prestatore UE Sogg. passivo IVA stabilito in un Paese extra UE Italiano (sogg. passivo IVA) Italia IVA in Italia Autofattura da parte del committente italiano

45 Prestazioni di servizi culturali, artistiche, ecc. (art. 7 quinquies) Iva 2013 Legge di stabilità 2013 Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini Servizi di accesso alle manifestazioni culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, oltre che per i servizi accessori I servizi accessori comprendono i servizi in relazione diretta con l accesso alle predette manifestazioni, forniti separatamente alla persona che assiste ad una manifestazione, dietro corrispettivo Dal 1 gennaio 2011, tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo dove è stabilito il committente (regola generale della committenza) se quest ultimo è un soggetto passivo ai fini Iva. Nel caso in cui il committente sia un soggetto privato (quindi, non soggetto passivo IVA) si dovrà prendere a riferimento il luogo di materiale esecuzione della prestazione. Rimangono assoggettati alla regola del luogo di svolgimento. L art. 32 del Regolamento UE n. 282/2011 precisa che per servizi relativi all accesso si intendono le prestazioni che consentono l accesso ad una manifestazione (inclusi conferenze e seminari) in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica. Tali servizi rimangono assoggettati, come per i precedenti, alla medesima regola del luogo di svolgimento. Quindi, deve trattarsi, come cita il Regolamento UE n. 282/2011, di servizi autonomi, prestati a titolo oneroso, quali l utilizzo di spogliatoi o impianti sanitari.

46 Prestazioni di servizi culturali, artistiche, ecc. Prestatore Committente Luogo di esecuzione Regime IVA Modalità contabili Italiano (sogg. pass. IVA) Sogg. passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall Italia Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall Italia Privato di altro Paese della UE diverso dall Italia Privato di altro Paese della UE diverso dall Italia Italiano soggetto passivo IVA Italiano soggetto passivo IVA Italia Italia Altro Stato della UE diverso dall Italia Italia/UE o extra UE Altro Stato della UE diverso dall Italia IVA territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente soggetto passivo IVA IVA territorialmente rilevante in Italia IVA di altro Stato della UE diverso dall Italia IVA territorialmente rilevante in Italia IVA territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente soggetto passivo IVA Reverse charge da parte del committente UE Fattura del prestatore Fattura previa identificazione IVA (identificazione diretta o rappresentante fiscale) del prestatore italiano Fattura del prestatore Reverse charge da parte del committente italiano Sogg. passivo IVA stabilito in un Paese extra UE Italiano soggetto passivo IVA Paese extra UE IVA territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente soggetto passivo IVA Autofattura da parte del committente italiano

47 Prestazioni di ristorazione e di catering (art. 7 quater, comma 1, lett. d) Iva 2013 Legge di stabilità 2013 Prestatore Committente Luogo di esecuzione della prestazione Regime IVA Modalità contabili Italiano (sogg. pass. IVA) Italiano soggetto passivo IVA/Italiano privato Italia IVA territorialmente rilevante in Italia Fattura del prestatore Italiano soggetto passivo IVA/Italiano privato Altro Stato della UE diverso dall Italia IVA di Altro Stato della UE diverso dall Italia Fattura (con IVA dello Stato UE dove avviene l esecuzione della prestazione) Sogg. passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall Italia Italiano soggetto passivo Italiano privato Italia Italia IVA territorialmente rilevante in Italia IVA territorialmente rilevante in Italia Reverse charge del committente italiano Fattura previa identificazione IVA in Italia (identificazione diretta o rappresentante fiscale) da parte del prestatore UE

48 Prestazioni di ristorazione e catering a bordo di mezzi di trasporto effettuati all interno della UE (art. 7 quater, comma 1, lett. c) Prestatore Committente Luogo di inizio del trasporto Regime IVA Modalità contabili Italiano (sogg. pass. IVA) Italiano soggetto passivo IVA/Italiano privato Italia IVA territorialmente rilevante in Italia Fattura del prestatore Sogg. passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall Italia Italiano soggetto passivo IVA/Italiano privato Altro Stato della UE diverso dall Italia IVA di Altro Stato della UE diverso dall Italia dove è iniziato il trasporto Fattura (con IVA dello Stato UE dove è iniziato il trasporto)

49 Trasporto di persone (art. 7 quater, comma 1, lett. b) Prestatore Committente Luogo di esecuzione del trasporto Rilevanti ai fini IVA in Italia Italiano Italiano/Estero Distanza percorsa in Italia SI (**) Distanza percorsa all estero NO Estero Italiano Distanza percorsa in Italia SI (*) (**) Distanza percorsa all estero NO (*) Se il prestatore non è stabilito in Italia, il committente soggetto passivo IVA stabilito in Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è stabilito in un Paese extra-ue), ai sensi dell art. 17 del DPR n. 633/1972 (**) Nell ipotesi di trasporto internazionale, torna applicabile la non imponibilità di cui all art. 9, comma 1, n. 1 del DPR n. 633/1972. Al riguardo si tenga presente che per il trasporto in acque territoriali la parte rilevante territorialmente in Italia è pari al 5% della tariffa; riguardo al trasporto aereo internazionale la parte territorialmente di competenza è pari al 38% della tariffa.

50 Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario Tipologia di servizio Prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario Luogo di tassazione Committente soggetto passivo IVA: luogo in cui è stabilito il committente (*) (**) Committente non soggetto passivo IVA: in proporzione alla distanza percorsa all interno dello Stato (*) Se il prestatore non è stabilito in Italia, il committente soggetto passivo IVA stabilito in Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è stabilito in un Paese extra-ue), ai sensi dell art. 17 del DPR n. 633/1972 (**) Ricorrendone i presupposti di cui all art. 9 del DPR n. 633/1972 torna applicabile il regime della non imponibilità IVA. Trasporto intracomunitario di beni Tipologia di servizio Luogo di tassazione Trasporto intracomunitario di beni Committente non soggetto passivo IVA: luogo di partenza del trasporto

51 Locazione e noleggio mezzi di trasporto ((art. 7 quater, comma 1, lett. e) Tipologia di servizio Locazione e noleggio di mezzi di trasporto a breve termine Luogo di tassazione - È territorialmente rilevante nel luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del committente sempreché utilizzato nella UE; - se i mezzi di trasporto sono messi a disposizione fuori della UE sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi utilizzati. Tipologia di servizio Locazione e noleggio di mezzi di trasporto a lungo termine Luogo di tassazione Committente soggetto passivo: luogo in cui è stabilito il committente (*) Committente non soggetto passivo: - luogo in cui è stabilito il prestatore e sempre che tali prestazioni siano utilizzate nel territorio della UE; - se effettuate da un soggetto extra UE si considerano tassate in Italia quando sono ivi utilizzate.

52 COMPILAZIONE INTRASTAT Il momento di COMPILAZIONE del MODELLO INTRASTAT coincide con MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE determinata a norma dell art. 6 (art. 21, comma 4, DPR 633/72) PERIODICITA DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT La PERIODICITA di PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT può essere TRIMESTRALE per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 TRIMESTRI* PRECEDENTI E PER CIASCUNA CATEGORIA DI OPERAZIONI, un ammontare totale trimestrale NON > di EURO** MENSILE per i soggetti che nel corso di un trimestre, superano la soglia dei EURO. La presentazione dell elenco con periodicità mensile decorre dal MESE SUCCESSIVO al superamento. *I trimestri di riferimento sono quelli solari **Nel caso di superamento della soglia per una singola categoria di operazioni (cessioni di beni o servizi resi, ovvero acquisto di beni o servizi ricevuti, scatta l obbligo di presentazione mensile per l intero elenco di cessioni o acquisti.

53 02/01/2013 Il contribuente effettua la prima cessione INTRA 03/02/2013 Supera la soglia dei euro per la CESSIONE di beni Periodicità presentazione INTRA1 - operazioni EFFETTUATE Data di presentazione INTRASTAT Elenco mensile 01/13 e 02/13 25/03/2011 Fonti normative e di prassi: Art. 2, comma 4, d.lgs , n. 18 Circolare A.E. n. 14/E del

54 Esempi di operazioni triangolari

55 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA ITA1, primo cedente, vende a ITA2, promotore della triangolazione e su incarico dello stesso invia direttamente in Germania i beni a GER ART. 58 ART. 41

56 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA ITA1 emette fattura non imponibile art. 58, co. 1, DL 331/93 ad IT2, non compila l Intrastat e deve dimostrare l invio all estero; ITA2 registra l acquisto interno, emette fattura non imponibile art. 41, co. 1, D.L. 331/93 ad FR e compila l Intrastat; Il soggetto tedesco GER effettua l acquisto intracomunitario e compila il modello Intrastat.

57 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA N. 2 ITA1, promotore della triangolazione, acquista da SPA, primo cedente e fa consegnare i beni direttamente a ITA2 in Italia

58 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA N. 2 ITA1 effettua un acquisto intracomunitario, riceve fattura senza imposta da SPA, la integra a norma dell art. 46 assoggettandola ad IVA italiana e la registra a norma dell art. 47; Compila il listing degli acquisti nel periodo di riferimento in cui ha registrato la fattura del fornitore; ITA1 emette la fattura con IVA per la cessione interna nei confronti di ITA2; ITA2 riceve la fattura con IVA per l acquisto interno da ITA1

59 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA N. 3 ITA vende a soggetto tedesco GER, promotore della triangolazione e, su incarico dello stesso, invia direttamente i beni dall Italia al destinatario finale francese FRA

60 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA N. 3 ITA emette fattura a GER senza IVA con l indicazione non imponibile art. 41, D.L. 331/93- operazione triangolare e la annota nel registro delle vendite; ITA compila il modello Intra 1 bis indicando a colonna 2 la sigla DE e nella colonna 3 il codice identificativo del cliente tedesco; nella colonna 12 (se mensile) come paese di destinazione indica FR.

61 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA N. 4 ITA, promotore della triangolazione, acquista beni da FRA, primo cedente, incaricando lo stesso di spedire i beni direttamente dalla Francia al cliente tedesco GER, destinatario finale.

62 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA N. 4 ITA riceve fattura da FRA per acquisto intracomunitario, la integra senza imposta richiamando l art. 40, comma 2 del D.L.331/93 e la annota nei registri degli acquisti e delle vendite; ITA emette fattura nei confronti di GER non imponibile ai sensi dell art. 41, designando GER responsabile del pagamento dell imposta quando i beni arrivano in Germania. compila il modello Intra 2 bis indicando a colonna 2 la sigla FR, nella colonna 3 il codice identificativo del fornitore francese; nella colonna 6 (natura della transazione) il codice alfabetico A anziché numerico 1 ;

63 TRIANGOLAZIONE EXTRA UE Iva 2013 Legge di stabilità 2013 ITA1, primo cedente, vende a FRA promotore della triangolazione e su incarico dello stesso invia i beni direttamente dall Italia a CH destinatario finale in Svizzera

64 TRIANGOLAZIONE EXTRA UE Iva 2013 Legge di stabilità E una cessione all esportazione non imponibile ai sensi dell art. 8 comma 1 lett. a) se l operatore italiano cura il trasporto o la spedizione di esportazione; 2. Se ITA consegna la merce a FRA e questi cura l esportazione in Svizzera entro 90 giorni dalla consegna, ITA effettua una cessione non imponibile ai sensi dell art. 8 comma 1 lett. b); 3. Se l esportazione è curata direttamente da CH, al quale viene consegnata la merce in Italia, ITA deve assoggettare ad IVA la fattura nei confronti di FRA mancando i requisiti previsti dalle lett. a) e b) dell art 8; 4. ITA non compila il modello Intra in quanto effettua una esportazione.

65 TRIANGOLAZIONE EXTRA UE N. 2 ITA, primo cedente, vende a CH promotore della triangolazione e su incarico dello stesso invia i beni direttamente dall Italia a GER destinatario finale in Germania.

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