Tempistica della fatturazione delle operazioni transfrontaliere

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3 E-DOSSIER - A.F.A.P.- FISCO E TASSE 3

4 Sommario Tempistica della fatturazione 5 Riferimenti 5 Estensione degli obblighi di fatturazione 7 Momento di esigibilità dell imposta nelle operazioni transfrontaliere 9 Tempistica della fatturazione 12 Adempimenti relativi agli acquisti territorialmente rilevanti 14 Fatturazione degli acquisti intracomunitari di beni 16 Osservazioni conclusive 18 4

5 Tempistica della fatturazione delle operazioni transfrontaliere La Direttiva 2010/45/UE, recepita nell ordinamento nazionale dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotti nuove misure riguardanti gli adempimenti IVA cui sono tenuti gli operatori nazionali e ha, pertanto, stabilito una differente tempistica nell assolvimento degli obblighi formali di fatturazione, integrazione e annotazione dei registri IVA delle transazioni effettuate con soggetti esteri. Le recenti disposizioni hanno, inoltre, apportato modifiche di rilievo ai criteri di determinazione del momento di effettuazione agli effetti IVA delle operazioni intracomunitarie e, pertanto, al momento di esigibilità dell imposta per le transazioni intercorse con soggetti passivi residenti nel territorio della Comunità. L intervento riformatore tenta, pertanto, di armonizzare gli adempimenti in ciascuno Stato membro, anche allo scopo di garantire piena coincidenza dei dati contenuti negli elenchi riepilogativi della operazioni comunitarie attive e passive. Riferimenti Direttive 2010/45/UE e 2006/112/UE L. 24 dicembre 2012, n. 228 DPR n. 633/1972, artt. 17 e 21 D.l. n. 331/1993, artt. 39, 46 e 47 A decorrere dal 1 gennaio 2013, a seguito del recepimento nel quadro normativo nazionale delle nuove disposizioni contenute nella Direttiva 2010/45/UE 1, sono state introdotte significative novità in materia di fatturazione. La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha infatti sostanzialmente riscritto l art. 21 del DPR n. 633/1972 e integrato altri articoli dello stesso Decreto che interessano gli adempimenti formali e sostanziali cui 1 La Direttiva 2010/45/UE ha, a sua volta, modificato in alcune parti la Direttiva 2006/112/UE. 5

6 sono soggetti gli operatori residenti. In aggiunta, risultano modificate alcune disposizioni del D.l. n. 331/1993 che regola il trattamento ai fini dell imposta degli scambi con controparti identificate in altro Stato del territorio della Comunità. In relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti esteri, si rileva un esteso obbligo di fatturazione a tutte quelle operazioni per le quali non è dovuta l imposta in Italia per carenza del presupposto territoriale di assoggettamento ad IVA. Con riguardo agli acquisti di beni e servizi ricevuti da contraenti comunitari, è di assoluto rilievo il tentativo operato dal legislatore italiano di uniformare le modalità formali di assolvimento dell imposta, in tutti i casi in cui l IVA è dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge. Tali aspetti devono essere necessariamente correlati con le novità introdotte in merito al momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dei beni, contenute nel riformato art. 39, del D.l. n. 331/1993. Il momento in cui un operazione si intende realizzata ai fini dell imposta costituisce il riferimento utile per procedere alla fatturazione e all assolvimento di tutti gli altri adempimenti imposti dalla disciplina IVA, quali l integrazione dei documenti passivi intracomunitari 2 e l annotazione nei registri IVA 3 ai fini della liquidazione mensile dell imposta. Nel presente contributo illustreremo nei dettagli gli aspetti pratici connessi con le nuove disposizioni emanate in tema di documentazione delle operazioni attive e passive intercorse tra operatori nazioni e controparti estere, avendo riguardo a evidenziare gli effetti che tali norme hanno prodotto sul momento di esigibilità dell imposta dovuta nel territorio dello Stato. 2 Cfr. artt. 46 e 47, D.l. m. 331/ Cfr. artt. 23 e 25, DPR n. 633/

7 Estensione degli obblighi di fatturazione Il comma 6-bis, dell art. 21, del DPR n, 633/9172, così come novellato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, impone un generale obbligo di documentazione delle operazioni attive effettuate da soggetti residenti in favore di controparti non stabilite nel territorio dello Stato, non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972. In sostanza, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di controparti estere, non soggette ad imposta in Italia per carenza di requisito territoriale, impongono a carico dell operatore nazionale l obbligo di emissione della fattura. Le nuove disposizioni coinvolgono, nello specifico, le seguenti tipologie di operazioni: prestazioni di servizi generiche 4 e specifiche, 5 per le quali sono prescritti criteri di rilevanza territoriale in deroga a quello generale, resi a committenti identificati in altro Stato dell Unione; cessioni di beni non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di cessionari comunitari; prestazioni di servizi generiche e specifiche, per le quali valgono i predetti criteri di rilevanza territoriale in deroga, qualora resi a committenti residenti al di fuori del territorio della Comunità; cessioni di beni non territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nei confronti di cessionari identificati in uno Stato al di fuori dal territorio della Comunità; Permane l obbligo di fatturazione delle cessioni di beni viaggianti allo Stato estero ovvero depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetti ad IVA ai sensi dell art. 7-bis, comma 1, del DPR n. 633/ Il campo applicativo della vigente normativa è, pertanto, molto più esteso di quello definito dalle disposizioni previgenti. La formulazione precedente della norma, infatti, imponeva all operatore italiano di emettere il documento senza 4 Cfr. art. 7-ter, DPR n. 633/ Cfr. artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/ Cfr. art. 21, comma 6, let. A), DPR n. 633/

8 addebito d imposta per le sole prestazioni generiche, di cui all art. 7-ter, del DPR n. 633/1972, rese a committenti comunitari. Tale determinazione scaturiva dalla necessità di tracciare le prestazioni di servizi generiche, mediante i modelli Intrastat riepilogativi degli scambi intracomunitari. Conseguenza diretta è che la fattura non doveva essere emessa per tutte quelle prestazioni generiche che non dovevano essere riportate nei predetti modelli, ovvero: prestazioni esenti o comunque non soggette ad IVA nello Stato di residenza del committente comunitario; prestazioni che, ove fossero territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbero di un regime di esonero dall obbligo di fatturazione. Il nuovo comma 6-bis, dell art. 21, del DPR n. 633/1972, introduce pertanto uniformità negli adempimenti contabili e formali riferiti a tutte le operazioni attive non soggette ad imposta in Italia poiché non territorialmente rilevanti. L ampliamento delle operazioni soggette ad obbligo di fatturazione è destinato inoltre ad espandere la misura del volume d affari dei contribuenti 7. Per volume d affari si intende la sommatoria dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all anno solare a norma degli artt. 23 e 24, del DPR n. 633/1972. Non concorrono alla formazione del volume d affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati all art del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi tra diverse attività. Dall anno d imposta 2013, la quantificazione di tale grandezza avverrà, pertanto, acquisendo anche i valori relativi ai corrispettivi addebitati nelle fatture emesse a norma del comma 6-bis, del DPR n. 633/1972. L espansione del volume d affari produce numerose conseguenze per i contribuenti italiani che vi fanno riferimento, tra l altro, per l acquisizione dello status di esportatore 7 Cfr. art. 20, del DPR n. 633/

9 abituale 8, per il calcolo del pro-rata, per l accesso a taluni regimi speciali ovvero per l attribuzione del diritto al rimborso dell IVA a credito. In sintesi, la necessità di documentare gli scambi transnazionali non territoriali agli effetti dell imposta, effettuati nei confronti di operatori non residenti, comporta: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, generiche e non, effettuate nei confronti di soggetti comunitari, in relaziona alle quali l IVA è dovuta nello Stato di residenza del cessionario o committente, l emissione di fattura senza addebito d imposta con l annotazione inversione contabile ; per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di controparti non residenti nel territorio comunitario, l emissione di fattura senza IVA con annotazione operazione non soggetta. Momento di esigibilità dell imposta nelle operazioni transfrontaliere Meritano opportuno approfondimento le modifiche apportate alla norme che individuano il momento di effettuazione delle cessioni intracomunitarie di beni. La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato il testo dell art. 39, del D.l. n. 331/1993 che disciplina il regime IVA degli scambi comunitari. Nello specifico è stato stabilito, con effetto dal 1 gennaio 2013, che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati al momento dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. L art. 39, del D.l. n. 331/1993, uniforma, in sostanza, le regole di determinazione del momento di effettuazione degli scambi intracomunitari di beni. Sia per le cessioni che per gli acquisti di beni, infatti, è stato introdotto un 8 E tuttavia necessario evidenziare che il legislatore nazionale ha inteso evitare che le nuove disposizioni contenute al comma 6-bis, dell art. 21, del DPR n.633/1972, potessero danneggiare gli esportatori abituali. A tal fine, con modifica all art. 1, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, è stato escluso che le operazioni di cui all 21, coma 6-bis, del DPR n. 633/1972 8, fossero rilevanti ai fini dell acquisizione dello status di esportatore abituale. 9

10 unico parametro di riferimento, rappresentato dall inizio del trasporto a partire dallo Stato di provenienza. Tali previsioni, innovano sensibilmente rispetto al passato e producono l effetto di anticipare il momento di esigibilità dell imposta. Si rammenta che l art. 39, del D.l. n. 331/1993, nella sua precedente formulazione disponeva esclusivamente in merito all effettuazione degli acquisti intracomunitari, distinguendo a seconda che il trasporto avvenisse con i mezzi del cedente ovvero del cessionario. Nel primo caso, l effettuazione si intendeva riferita al momento in cui il bene veniva consegnato nello Stato al cessionario italiano o a un terzo per suo conto. Nel secondo, l acquisto si considerava effettuato al momento dell arrivo nel luogo di destinazione situato nel territorio dello Stato. La normativa previgente non conteneva alcuna specifica previsione in ordine all effettuazione delle cessioni intracomunitarie dei beni. Occorreva pertanto riferirsi alle disposizioni nazionali relative all effettuazione delle operazioni interne, contenute nell art. 6, del DPR n. 633/1972. Altra significativa modifica ha riguardato la rilevanza degli acconti ai fini della esigibilità dell imposta. Nell attuale sistema, in particolare, il pagamento ovvero l incasso di anticipazioni sul prezzo di vendita, non costituiscono più manifestazione anticipata dell esigibilità dell imposta. Ne consegue che in tutti i casi in cui, in relazione a scambi intracomunitari di beni per i quali la consegna o la spedizione non abbiano ancora avuto inizio, venga corrisposto da parte del cessionario un acconto sul prezzo stabilito, il cedente italiano non sarà in alcun modo tenuto all emissione della relativa fattura. Resta immutata la previsione per la quale la emissione della fattura in data anteriore alla consegna o spedizione a partire dallo Stato di provenienza della merce, determina l anticipazione del momento di esigibilità dell IVA 9. Nulla cambia, invece, in relazione ai casi di differimento degli effetti traslativi o costitutivi a un momento successivo a quello della consegna o spedizione. Tali operazioni, si considerano effettuate nel momento in cui i predetti effetti vengono ad esistenza, e comunque entro un anno dal ricevimento della merce. 9 Cfr. art. 39, comma 1, D.l. n. 331/

11 La norma, infine, introduce una nuova previsione riguardante gli scambi intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo lungo un arco temporale superiore al mese solare. Per tale categoria di operazioni, tra le quali rientrano le somministrazioni di beni, è previsto che l esigibilità dell imposta si manifesti al termine di ciascun mese solare 10. Non si segnalano, invece, modifiche alle disposizioni che regolano il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, rese o ricevute da soggetti stabiliti nel territorio della Comunità. Si ritiene tuttavia opportuno riportare brevemente i criteri che devono orientare nella determinazione del momento di effettuazione dei servizi. Con riguardo alle prestazioni di servizi generiche, disciplinate dall art. 7-ter del DPR n. 633/1972, il momento impositivo IVA si considera realizzato all atto della loro ultimazione. Qualora le stesse abbiano, tuttavia, carattere periodico o continuativo, l effettuazione deve essere riferita alla data di maturazione dei corrispettivi 11. Il pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo rispetto alla data individuata dalle predette disposizioni, determina l anticipazione del momento impositivo, per cui l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo corrisposto, a tale data. E necessario puntualizzare che, l emissione anticipata della fattura non vale invece ad anticipare il momento di effettuazione dell operazione 12. Per le prestazioni di servizi specifiche, ovvero quelle per quali sono prescritti criteri di rilevanza territoriale in deroga a quello generale, valgono le regole che vincolano il momento di effettuazione al pagamento del corrispettivo 13. Tuttavia, nei casi in cui anteriormente a tale data, si provveda al pagamento parziale o totale del corrispettivo della prestazione ovvero all emissione anticipata della fattura, tali operazioni si devono ritenere effettuate con riferimento rispettivamente alla data di pagamento e a quello della fattura. 10 Cfr. art. 39, comma 3, D.l. n. 331/ Cfr. art. 6, comma 6, D.l. n. 331/ Le disposizioni relative al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, sono state oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n Cfr. art. 6, comma 3, DPR n. 633/

12 Tempistica della fatturazione Una volta individuato il momento di effettuazione delle operazioni transfrontaliere, occorre chiarire i termini per provvedere alla relativa fatturazione. In merito alle cessioni intracomunitarie di beni, l art. 46, comma 2, del D.l. n. 331/1993, nella sua nuova formulazione, stabilisce che l emissione del documento deve avvenire entro il giorno quindici del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. La fattura deve quindi essere distintamente annotata nel registro di cui all art. 23, del DPR n. 633/ , secondo l ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione. Quanto alle prestazioni di servizi generiche, le nuove disposizioni normative hanno determinato un allungamento dei termini per l assolvimento degli obblighi formali di fatturazione. Il testo dell art. 21, comma 4. lett. c), del DPR n. 633/1972, dispone infatti che per le prestazioni di servizi rese in favore di un soggetto passivo d imposta stabilito in altro Stato membro dell Unione, non 14 Trattasi del registro IVA delle fatture emesse. 12

13 soggette ad IVA in Italia agli effetti dell art. 7-ter del DPR n. 633/1972, il prestatore italiano deve emettere fattura entro il giorno quindici del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Similmente, anche per le prestazioni diverse da quelle di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/1972, erogate nei confronti di controparti residenti al di fuori dell Unione europea, il novellato art. 21, comma 4, lett. d), del DPR n. 633/1972, impone l emissione della fattura entro il giorno quindici del mese successivo a quello di effettuazione. In entrambi casi, le fatture afferenti prestazioni generiche devono essere annotate nel registro IVA delle fatture emesse, di cui all art. 23, del DPR n. 633/1972, entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione. In altri termini, le revisioni apportate al testo dell art. 21, del DPR n. 633/1972, garantiscono uniformità nella tempistica di adempimento degli obblighi formali di fatturazione e registrazione delle prestazioni generiche, indipendentemente dalla natura di soggetto comunitario ovvero extra comunitario del committente estero. E di tutta evidenza che i nuovi termini entro cui provvedere alla fatturazione delle prestazioni generiche e delle cessioni intracomunitarie, hanno provocato, rispetto al passato, un slittamento in avanti dei tempi di emissione del corrispondente documento IVA. Ciò in quanto, prima dell ultima riforma, la fattura doveva essere emessa all atto dell effettuazione dell operazione sottostante e successivamente annotata nei quindici giorni seguenti l emissione, nel registro IVA delle fatture emesse. Con riguardo alle prestazioni di servizi specifiche, non soggette ad imposta in Italia ai sensi degli artt. 7-quater e 7-quinquies, del DPR n. 633/1972, si fa presente che è necessario emettere regolare fattura senza applicazione dell IVA al momento dell effettuazione dell operazione 15. Stessa regola vale per le fatture che documentato cessioni di beni non imponibili in Italia per carenza di requisito territoriale effettuate nei confronti di 15 Tale obbligo, ricordiamo, dipende dalle nuove disposizioni contenute nell art. 21, comma 6- bis, del DPR n. 633/1972. Si rimanda al paragrafo che affronta più dettagliatamente l argomento. 13

14 cessionari esteri. Anche in tal caso, infatti, la fatturazione senza applicazione dell IVA, deve avvenire avendo riguardo al momento di effettuazione di tali operazioni, così come definito dall art. 6, del DPR n. 633/1972. Adempimenti relativi agli acquisti territorialmente rilevanti L art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972, ha introdotto un obbligo generalizzato di inversione contabile per tutte le operazioni effettuate in Italia, ricevute da soggetti passivi d imposta comunitari. Le nuove norme, in particolare, estendono a tutti gli scambi avvenuti con fornitori stabiliti in uno Stato membro dell Unione, in relazione ai quali sia dovuta l IVA all Erario italiano, gli obblighi di fatturazione e registrazione secondo le disposizioni contenute negli artt. 46 e 47, del D.l. n. 633/

15 In pratica, l ambito applicativo di tali disposizioni interessa: le prestazioni di servizi generiche rese da prestatori stabiliti nel territorio comunitario, soggette ad IVA in Italia, ai sensi dell art. 7-ter del DPR n. 633/1972; le prestazioni di servizi specifiche, rese da prestatori stabiliti nel territorio comunitario, soggette ad IVA in Italia, ai sensi dell art. 7- quater e 7-quinquies, del DPR n. 633/1972; gli acquisti di beni rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuati da cedenti stabiliti nel territorio comunitario. E utile rammentare che il meccanismo del reverse charge era ammesso in precedenza per le sole prestazioni di servizi generiche, di cui all art. 7-ter, del DPR n. 633/1972, rese da parte di un prestatore comunitario in favore del committente italiano. In tutte le altre operazioni sopra elencate, il soggetto nazionale doveva liquidare l IVA corrispondente, mediante emissione di autofattura. Sotto il profilo operativo, in tutti in casi in cui il contribuente italiano, acquista beni e servizi da una controparte comunitaria, in relazione a cui deve versare l IVA mediante inversione contabile, lo stesso è tenuto a: integrare e numerare la fattura del fornitore comunitario, integrandola con l indicazione del controvalore in euro del corrispettivi e degli altri elementi in valuta che concorrono alla formazione della base imponibile, con l ammontare dell IVA calcolata secondo l aliquota corrispondente 16 ; annotare la fattura entro il giorno quindici del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, nel registro IVA delle fatture emesse, di cui all art. 23, del DPR n. 633/1972; ai fini del diritto alla detrazione, annotare la fattura distintamente anche del registro IVA delle fatture ricevute, di cui all art. 25 del DPR n. 633/1972; contabilizzare la stessa fattura ai fini della liquidazione periodica dell imposta. 16 Cfr. art. 46, comma 1, del D.l. n. 331/1993; 15

16 In sostanza, l obbligo di emissione dell autofattura rimane riferito agli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato da soggetti extracomunitari. Fatturazione degli acquisti intracomunitari di beni La nuova disciplina contenuta nella L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha revisionato i contenuti degli artt. 46 e 47, del D.l. n. 331/1993, in relazione ai termini entro cui provvedere alle formalità IVA prescritte per gli acquisti intracomunitari di beni. A seguito di tali modifiche, il cessionario residente di un acquisto intracomunitario deve provvedere all integrazione della fattura passiva ricevuta dal cedente entro il giorno quindici del mese successivo a quello del ricevimento della fattura stessa Cfr. art. 47, comma 1, del D.l. n. 331/

17 L integrazione, come di consueto, deve avvenire mediante numerazione della fattura ricevuta, conversione in Euro dei corrispettivi espressi in valuta estera e applicazione dell IVA corrispondente alla tipologia di bene acquistato. Entro lo stesso termine, ovvero il giorno quindici del mese successivo al ricevimento del documento, la fattura deve essere distintamente annotata nel registro IVA delle fatture emesse, di cui all art. 23, del DPR n. 633/1972, con riferimento al mese precedente. Ai fini dell esercizio alla detrazione dell imposta, la fattura è annotata anche nel registro IVA delle fatture ricevute, di cui all art. 25 dello stesso Decreto. Cambiano, inoltre, i termini per provvedere alla regolarizzazione delle fatture passive relative ad acquisti intracomunitari. L art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, così come risultante a seguito delle modiche, impone al cessionario italiano che non abbia ricevuto il documento passivo entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, di emettere la fattura in un unico esemplare entro il giorno quindici del terzo mese successivo a quello di effettuazione. Le nuove disposizioni, pertanto, allungano i termini per la regolarizzazione degli acquisti intracomunitari. In precedenza, l emissione dell autofattura ai fini della liquidazione dell IVA corrispondente, doveva avvenire entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell acquisto. Da ultimo, è stata modificata la prescrizione riguardante i casi in cui la fattura passiva afferente un acquisto intracomunitario riporti un corrispettivo inferiore a quello reale. In tale ipotesi, il cessionario residente deve emettere fattura integrativa per l importo non riportato nel documento originario ricevuto, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di registrazione della fattura iniziale La precedente versione dell art. 46, c. 5; del D.l. n. 331/1993, stabiliva che l emissione della fattura integrativa doveva avvenire entro quindici giorni dalla registrazione della fattura originaria. 17

18 Osservazioni conclusive Il legislatore nazionale è intervenuto più volte negli ultimi anni a disciplinare il regime IVA degli scambi commerciali tra soggetti passivi residenti e operatori economici esteri. Le iniziative riformatrici traggono origine, il più delle volte, dal recepimento nel tessuto normativo interno, delle disposizioni contenute nelle Direttive comunitarie. Gli aspetti che, più degli altri, hanno subito radicali cambiamenti attengono ai criteri di determinazione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie e alla tempistica per provvedere ai relativi adempimenti contabili e formali imposti dalla disciplina IVA. A seguito dell ultimo intervento, gli operatori italiani che dal 1 gennaio 2013 effettuano scambi di beni e servizi con soggetti esteri, devono pertanto tenere presente che, qualora agiscano in qualità di cedenti ovvero di prestatori: devono emettere regolare fattura senza addebito d imposta in relazione a tutte le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, del DPR n. 633/1972. Con specifico riguardo alle prestazioni di servizi generiche, è necessario porre attenzione al nuovo termine per l emissione del documento, fissato nel giorno quindici del mese successivo quello di effettuazione; devono emettere fattura attiva per cessione intracomunitaria di beni, entro il giorno quindici del mese successivo quello di relativa 18

19 effettuazione. Tale termine decorre dalla consegna o spedizione della merce, a partire dal territorio dello Stato. I soggetti passivi italiani qualora operino, invece, come cessionari ovvero committenti di scambi transfrontalieri, devono tenere a mente che, a seguito delle recenti modifiche: il meccanismo dell inversione contabile di cui agli artt. 46 e 47, del D.l. n. 331/1993, trova applicazione generalizzata a tutte gli scambi attuati con soggetti comunitari, rilevanti ai fini dell imposta in Italia; per gli acquisti intracomunitari di beni, il sistema di assolvimento dell imposta in reverse charge, impone che l integrazione del documento passivo ricevuto e la relativa annotazione nel registro IVA delle fatture emesse, debba essere effettuato entro il giorno quindici del mese successivo a quello di ricevimento del documento. 19

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