BREVI NOTE SUGLI ADEMPIMENTI IVA DELLE STRUTTURE DELL UNIVERSITA ANNO 2008

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1 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 1 BREVI NOTE SUGLI ADEMPIMENTI IVA DELLE STRUTTURE DELL UNIVERSITA ANNO 2008 I. IVA PER OPERAZIONI NAZIONALI. I.1. ATTIVITA COMMERCIALE: OPERAZIONI ATTIVE POSTE IN ESSERE DALLA STRUTTURA. Per quanto attiene le operazioni attive che implicano una entrata per l Università, connesse con l attività in conto terzi, queste danno luogo ad obblighi IVA di : 1) emissione di fattura; 2) registrazione; 3) versamento all erario dell IVA addebitata al cliente. Nel modello organizzativo attuale adottato dalla Università di Firenze, che prevede la tenuta di Registri IVA sezionali presso i Poli o Unità Amministrative non afferenti ai Poli e di Registri riepilogativi presso l Ufficio Attività Commerciale dell Amministrazione centrale, gli adempimenti di cui ai numeri 1) e 2) sono a carico delle strutture decentrate, mentre il versamento dell IVA è effettuato in modo accentrato dall Ufficio Attività Commerciale per tutta l Università. I.2 FATTURE EMESSE Allorché la struttura viene a conoscenza dell avvenuto pagamento da parte del cliente occorre immediatamente emettere fattura. L emissione e la registrazione delle fatture avviene esclusivamente tramite la procedura CIA. Salvo casi particolari e salvo le fatture ad iva differita per le quali vedi sotto, si consiglia normalmente di emettere fattura solo a seguito dell avvenuto pagamento. Elementi da indicare in fattura ai sensi art. 21 D.p.r. n. 633/72: 1) data di emissione e numero progressivo (numerazione per anno solare e per sezionale); 2) dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l operazione; - ditta, denominazione, ragione sociale per imprese, società od enti; - nome e cognome per persone fisiche; 3) residenza o domicilio dei soggetti stessi; 4) numero partita IVA di chi emette fattura; non è obbligatoria, se non nel caso delle cessioni intracomunitarie, l indicazione della partita IVA dei cessionari o committenti; 5) natura, qualità e quantità dei beni e servizi (indicati distintamente secondo l aliquota applicabile); 6) base imponibile; 7) aliquota e ammontare dell imposta. Ulteriori elementi obbligatori in determinate ipotesi: 8) per le operazioni non imponibili o esenti, il titolo di inapplicabilità e relativa norma; 9) per le cessioni ad esportatori abituali, gli estremi della dichiarazione d intento ricevuta. Le fatture una volta registrate su CIA vengono automaticamente inserite in base alla data di registrazione nel REGISTRO IVA SEZIONALE DELLE VENDITE.

2 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 2 I.2.1. FATTURE AD IVA DIFFERITA Possono essere emesse fatture ad iva differita solo nei confronti di un ente pubblico espressamente indicato nell art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/72: Stato, Ministeri, Regioni, Comuni, Province, Comunità Montane, Università statali, ASL, Az. Ospedaliere, Camere di Commercio, IPAB, enti Previdenziali. Ciò avviene, ai sensi dell art. 6, 5 comma, del D.P.R. n. 633/72, apponendo sulla fattura la dicitura IVA ad esigibilità differita. Tali fatture vengono registrate sul Registro IVA Vendite, con apposita evidenziazione, in modo da rendere chiaro che le stesse non partecipano alla liquidazione del mese in corso, ma a quella del mese in cui avverrà il pagamento. E stato appurato che non vanno emesse fatture ad Iva differita nei confronti del ARSIA, CNR e dell ASI (nel dubbio potete rivolgervi all Uff. Attività Commerciale). Laddove si abbia a che fare con gli enti pubblici sopra citati, ma la fattura da emettere sia esente o non imponibile IVA, la stessa non va registrata ad IVA differita, bensì immediata. I.2.2. FATTURE IMPONIBILI, NON IMPONIBILI, ESENTI Com è noto le operazioni in campo IVA possono essere: imponibili, non imponibili o esenti. I casi di non imponibilità più ricorrenti sul lato attivo per le strutture universitarie sono i seguenti: - Esportazioni (cessioni di beni a clienti extra UE), ai sensi art. 8 lett. a) Dpr. N. 633/72: il caso si verifica quasi esclusivamente per le cessioni delle riviste; comportano adempimenti doganali (per le esportazioni tramite posta occorre procedere alla consegna alla posta del modulo CN22 nel caso di posta-lettere e CN23 nel caso di pacchi postali art. 237 Reg. n. 93/2454/CEE) - Cessioni intracomunitarie (cessioni di beni a soggetti UE aventi n VAT), ai sensi art. 41 L. n. 427/93; comportano la presentazione in dogana del mod. Intra1 e 1bis annuale; - Prestazioni di servizi ad esportatori abituali che hanno consegnato apposita e preventiva dichiarazione di intento nei limiti (di importo e di tempo) in essa indicata, ai sensi art. 8 lett. c) Dpr. N. 633/72; la dichiarazione d intento deve essere registrata in apposito registro IVA tenuto a livello centrale e dal 2005 vi è anche l obbligo di trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo alla data di ricevimento, in apposita comunicazione, i dati contenuti in ciascuna dichiarazione d intento: pertanto le U.A. che le ricevono devono inviarne immediatamente copia all Ufficio Attività Commerciale; - Cessioni o prestazioni equiparate alle esportazioni, ai sensi dell art. 72 Dpr. N. 633/72, purchè di importo maggiore a lire ( 258,23) nei confronti: Comunità europee nell esercizio proprie funzioni istituzionali; Imprese o enti per l esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette comunità europee, nei limiti della contribuzione comunitaria; O.N.U., Istituto Universitario Europeo, sedi e rappresentanti diplomatici e consolari. - Prestazioni di servizi nei confronti dell A.S.I. (Ag. Spaziale Italiana), ai sensi dell art. 34-bis, c. 1, del D.L. n. 69/1989, qualora il servizio svolto sia funzionalmente collegato alla costruzione, manutenzione, trasformazione di satelliti. - Prestazioni di servizi nei confronti dell E.S.A. (Ag. Spaziale Europea), ai sensi dell art. 5 L. n. 358/1977, d importo superiore a , se il servizio svolto è acquisito dall E.S.A. per l esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

3 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 3 I casi di esenzione più ricorrenti sul lato attivo per le strutture universitarie sono i seguenti: - Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio delle professioni sanitarie, ai sensi art. 10 c. 1 n. 18) Dpr. n. 633/72; - Prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti e scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni, ai sensi art. 10 c. 1 n. 20) Dpr. n. 633/72 (utilizzabile per corsi di tipo non istituzionale per l Università p.e. quelli del C.L.A. o dello C.S.I.A.F); - Corsi di formazione o aggiornamento del personale (convenzioni di didattica) nei confronti di enti pubblici, ai sensi dell art. 14 c. 10 L. n. 537/93; - Prestazioni proprie delle biblioteche (p.e. prestiti di libri) e quelle inerenti alla visita di Musei, giardini botanici ecc., ai sensi art. 10 c. 1 n. 22) Dpr. n. 633/72. I.2.3 FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A CLIENTE NON RESIDENTE In questo caso occorre verificare ai sensi dell art. 7 Dpr. n. 633/72 se la prestazione ha o meno il requisito della territorialità IVA in Italia e risulta perciò in campo o fuori campo IVA. Date le tipologie di attività dell Università la situazione è la seguente: NORMA TIPO PRESTAZIONE DI SERVIZI CRITERIO TERRITORIALITA IVA Art. 7 c. 4 Servizi relativi a beni immobili comprese le - immobile ubicato in Italia SI a) perizie - immobile non ubicato in Italia NO Art. 7 c. 4 b) Servizi relativi a beni mobili materiali, comprese le perizie (1), e prestazioni di servizi - esecuzione del servizio in Italia SI Art. 7 c. 4 e) Art. 7 c. 4 f) Art. 7 c. 4 f) culturali, scientifici, didattici cessioni di diritto d autore, brevetti, licenze e simili; prestazioni pubblicitarie; prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale (1), formazione e addestramento del personale; elaborazione e fornitura dati e simili; prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale, formazione e addestramento del personale; elaborazione e fornitura dati e simili; prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici cessioni di diritto d autore, brevetti, licenze e simili - esecuzione del servizio all estero - cliente U.E soggetto passivo iva (cioè avente n. VAT) - cliente U.E privato (cioè non avente n. VAT) NO NO - cliente extra U.E. NO - cliente extra UE e utilizzo del servizio in Italia o in altro stato UE SI SI - cliente extra UE e utilizzo del servizio all estero NO Nota (1): le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica di cui alla lett. e) dell art. 7 c. 4 si distinguono dalle perizie e dai servizi di ricerca scientifica di cui alla lett. b) dell art. 7 c. 4, per il fatto che mentre nelle prime prevale l elemento di valutazione soggettiva del consulente (che si esprime in giudizi o pareri) nelle seconde prevale la rilevazione di dati in base a criteri o parametri oggettivi o scientifici. Nel caso preso in esame di prestazioni o convenzioni conto terzi nei confronti di clienti esteri, quand anche la prestazione risulti fuori campo iva in base all art. 7 dpr. n. 633/72, occorre comunque emettere fattura (per le altre tipologie di operazioni fuori campo iva, come ad esempio i contributi a fondo perduto ricevuti da soggetti italiani o esteri, invece non va emessa alcuna fattura).

4 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 4 I.2.4. NOTE DI CREDITO L emissione di nota di credito ai fini IVA è una facoltà e non un obbligo (art. 26 D.p.r. n. 633/72). Assume la forma di una fattura numerata regolarmente, salvo la sostituzione della dizione fattura con quella di nota di credito. Il documento deve riportare, oltre all ammontare della variazione e della relativa imposta, i dati identificativi della fattura originale. - Casi nei quali è possibile emettere nota di credito senza limite temporale: 1) obbligo derivante da precise disposizioni di legge (p.es. riduzione aliquota IVA); 2) successiva applicazione di sconti o abbuoni a condizione che siano stati presenti nel contratto originario; 3) dichiarazione di nullità, annullamento del contratto (invalidità del contratto sin dall origine); 4) risoluzione, recesso, revoca e simili dal contratto con sentenza o nei casi previsti nel contratto (invalidità che sopravviene); 5) mancato pagamento totale o parziale di una fattura ad IVA differita, (irrilevante la causa del mancato pagamento, Ris. Min. 5 marzo 2002 n. 75/E); 6) procedure concorsuali od esecutive rimaste infruttuose. - Casi in cui è possibile emettere nota di credito solo entro un anno dalla effettuazione dell operazione: 1) sopravvenuto accordo tra le parti (sconti e abbuoni non previsti contrattualmente, restituzione di prodotti, inadempimento di una parte delle obbligazioni assunte, ecc); 2) inesattezze della fatturazione (fattura emessa per operazione inesistente, corrispettivi in misura superiore al reale, fattura emessa con IVA al 20% anziché non imponibile, esente, ecc.) I CORRISPETTIVI. Per certe tipologie di servizi al pubblico (servizi fotocopie, biglietti musei) non occorre l emissione della fattura se non su specifica richiesta del cliente. Ai sensi dell art. 2 DPR n. 696/96 l Università in quanto ente pubblico obbligato alla tenuta di una contabilità pubblica è esonerato dall emissione di scontrino o ricevuta fiscale. Si rilascia pertanto al momento del pagamento una ricevuta semplice di cui ad appositi bollettari madre e figlia, sulla quale si indica l ammontare dei corrispettivi riscossi comprensivi d IVA. Gli importi giornalieri così riscossi devono essere registrati tramite la procedura CIA nell apposito REGISTRO DEI CORRISPETTIVI entro il giorno successivo (non festivo). - CORRISPETTIVI TELEMATICI L art. 37, c D.L. n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006, ha introdotto l obbligo per i soggetti non tenuti all emissione di fattura ex art. 22 D.P.R. n. 633/1972, di trasmissione in via telematica all Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, distintamente per ciascun punto vendita. La decorrenza del nuovo obbligo era fissata al 1 gennaio 2007, con prima trasmissione da effettuarsi entro luglio Il comma 327 dell'articolo unico della legge Finanziaria 2007 ha, però, rinviato l'efficacia delle norme contenute nel decreto legge n. 223/2006 (e, di conseguenza, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi) a un termine successivo, stabilito, per singole categorie di contribuenti e dell ammontare annuo dei corrispettivi, da un provvedimento direttoriale che dovrà essere adottato entro il 1 giugno Attualmente l entrata in vigore di detto obbligo è ancora incerta. Non si ha inoltre conferma ufficiale che gli enti pubblici (e quindi anche l università) attualmente esonerati dall obbligo di emissione

5 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 5 dello scontrino o ricevuta fiscale, siano da ritenere esclusi dal nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. I.2.6. EDITORIA: CESSIONI DI LIBRI E RIVISTE. Nel caso in cui l U.A. proceda alla vendita a titolo oneroso di libri e/o riviste periodiche (si intendono esclusivamente quelle cartacee), regolarmente registrate presso il Tribunale, e assume perciò la veste di editore, è possibile usufruire del regime IVA agevolato di cui all art. 74 del D.P.R. n. 633/72. In tal caso l U. A. con riferimento a cessioni in ITALIA : - non deve procedere alla emissione di fattura, con riferimento a copie o abbonamenti distribuiti in Italia: va rilasciata una ricevuta semplice; - sulle ricevute emesse deve essere impressa la dicitura iva assolta dall editore ex art. 74 c. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/72 ; - deve procedere, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione, alla registrazione delle copie consegnate (anche a titolo gratuito), suddivise per testata, sul Registro Iva delle Tirature (Registro cartaceo), applicando il regime della resa forfetaria che è attualmente fissata nel 70% per i libri e nel 80% per le riviste. Nel caso in cui invece, la cessione dei libri o riviste avvenga nei confronti di clienti residenti all estero, occorre, oltre ad effettuare gli adempimenti doganali, in ogni caso emettere ed inviare regolare fattura (da registrare su un apposito Registro Fatture Emesse), che sarà non imponibile IVA ex art. 41 L. n. 427/93, se l acquirente è un soggetto U.E. avente codice di identificazione IVA, ovvero soggetta ad iva all aliquota del 4% se l acquirente U.E. non ha codice identificativo IVA, ovvero ancora non imponibile ex art. 8 lett. a) del D.P.R. n. 633/72 se l acquirente è un soggetto extra-u.e. I.2.7. RIVISTE ON LINE E SERVIZI RESI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI La cessione di riviste on line, con trasferimento cioè della rivista unicamente in forma digitale, non è considerata una cessione di un bene, ma una prestazione di servizi, in particolare di servizi resi tramite mezzi elettronici. Non si gode perciò del regime dell editoria e pertanto si è tenuti sempre all emissione di fattura. In particolare se il cliente è italiano o è un soggetto UE privato, privo di numero VAT, la fattura deve essere emessa con iva ad aliquota ordinaria (20%). Nel caso invece di cliente comunitario esercente attività commerciale, avente perciò numero VAT, o di cliente extra UE, la fattura è invece fuori campo IVA per l art. 7 c.4 rispettivamente lett. e) ed f). Schematizzando per le cessioni on line di riviste o comunque per ogni servizio reso esclusivamente tramite mezzi elettronici in forma digitale: TIPO CLIENTE italiano U.E. privato senza n. V.A.T. U.E. soggetto con n. V.A.T. TIPO FATTURA Iva 20% Iva 20% Fuori campo iva art 7 c. 4 e) Dpr n. 633/72 Extra U.E. Fuori campo iva art 7 c. 4 f) Dpr n. 633/72 I.3. OPERAZIONI PASSIVE (ACQUISTI NELL AMBITO DELLA ATTIVITA COMMERCIALE).

6 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 6 E possibile detrarre e quindi recuperare l IVA sugli acquisti effettuati purchè siano inerenti e destinati all attività commerciale complessivamente svolta dalla U.A.. Occorre cioè uno stretto collegamento fra destinazione del bene e l attività commerciale svolta. Si consiglia pertanto di acquisire apposita attestazione da parte del responsabile dei fondi, su tale inerenza e destinazione. Ciò anche nelle forme di appositi timbri da apporre sulle fatture stesse. Fatture promiscue Ai sensi dell art. 19-ter, c. 2, Dpr n. 633/72 per gli enti non commerciali come l Università, in presenza di beni e servizi utilizzati promiscuamente la detrazione è ammessa per la parte imputabile all esercizio dell attività commerciale; secondo l Amministrazione finanziaria i criteri adottati nella ripartizione devono essere oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (Circ. Min. 24 dicembre 1997 n. 328/E). Diritto alla detrazione Ai sensi dell art. 19 del D.P.R. n. 633/72, il diritto di detrazione sorge allorchè l IVA diventa esigibile. Poiché l Università rientra fra gli Enti Pubblici di cui al nuovo art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/72 le fatture di acquisto possono essere generalmente considerate ad iva differita e diventano esigibili all atto dell avvenuto pagamento. A questa regola vi sono quattro eccezioni, cioè vanno sempre considerati e registrati ad iva immediata: - le note di credito - le fatture di acquisto con iva esente, non imponibile, non soggette, fuori campo; - gli acquisti intracomunitari (per i quali vedi par. II.3); - gli acquisti di servizi da uno stato estero per i quali è necessario emettere autofattura ex art. 17 comma 3 DPR 633/72 (per i quali vedi par. II.4 D)). Il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il termine massimo del 2 anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (esemplificando, per una fattura pagata il 20 febbraio 2006, a prescindere dalla data di emissione, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione solo a partire da tale data ed entro il termine massimo del 31/12/2008). Pertanto è possibile recuperare l iva anche di fatture che riportano date antecedenti l anno in corso (che per qualsiasi motivo non siano state pagate) purché si proceda alla loro registrazione su CIA e al relativo pagamento. - NUMERAZIONE E REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO Ai sensi dell art. 25 del D.P.R. n. 633/72 le fatture di acquisto devono essere numerate e registrate in apposito registro, anteriormente all esercizio del relativo diritto alla detrazione. Il numero progressivo per quanto ci riguarda viene attribuito dalla procedura CIA all atto di inserimento della fattura (cosiddetto numero di protocollo CIA). Tale numero deve essere annotato sulle fatture stesse. - FATTURA ELETTRONICA La fattura è tradizionalmente emessa in forma cartacea (in duplice esemplare). Il D.Lgs. n. 52/2004 ha introdotto la possibilità di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica s intende (Circ. Min. 19 ottobre 2005 n. 45/E) il documento informatico, predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalità che garantiscono l integrità dei dati contenuti e l attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo. Tali requisiti sono garantiti mediante apposizione su ciascuna fattura elettronica a) del riferimento temporale e b) della firma elettronica qualificata

7 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 7 dell emittente. L'articolo 21 dpr 633/72, al comma 1, afferma che la fattura elettronica si considera emessa all'atto della sua trasmissione per via elettronica, cioè nel momento in cui il documento informatico viene inviato all'indirizzo elettronico del destinatario o messo nella sua disponibilità. Le fatture elettroniche devono essere necessariamente conservate in formato elettronico. La fattura elettronica è ammessa solo ed esclusivamente previo accordo con il cliente. Affinché infatti, sia percorribile la trasmissione telematica della fattura elettronica (che è la forma naturale di invio della fattura elettronica) è necessario il preventivo consenso del destinatario che deve possedere strumenti tecnici idonei alla ricezione e alla conservazione in formato elettronico del documento. Occorre quindi attualmente, ove pervenga ad una U.A.D.R. una richiesta in tal senso, non dare il proprio consenso. Nota: E ammissibile invece, come precisato nella stessa Circ. n. 45, come modalità di trasmissione di una fattura cartacea, l utilizzo dell (o del fax), con relativa necessità di successiva stampa, anziché della posta ordinaria. - AUTOFATTURA PER MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA: Se entro 4 mesi dall effettuazione dell operazione (ricevimento dei beni o pagamento) non è stata ricevuta la fattura del fornitore, dopo aver effettuato i solleciti del caso, entro il 30 giorno successivo (cioè entro il 5 mese), occorre emettere in duplice copia un documento ( Autofattura ) da presentare all Ufficio delle Entrate sede di Firenze per il versamento dell IVA. Avvenuto tale versamento si può annotare l autofattura (inserendola su CIA come una fattura di acquisto normale) nel registro degli acquisti per il recupero dell IVA CASI DI INDETRAIBILITA Sussistono varie ipotesi di indetraibilità (parziale o totale): - indetraibilità totale per operazioni fuori campo IVA (con l eccezione delle operazioni non soggette ad IVA per extraterritorialità che se fossero eseguite nel territorio dello stato darebbero diritto alla detrazione, art. 19, c. terzo, Dpr n. 633/72); - per gli enti non commerciali come l Università, indetraibilità in presenza di beni e servizi utilizzati promiscuamente (art. 19-ter, c. 2, Dpr n. 633/72): in questo caso è ammessa la detrazione per la parte imputabile all esercizio dell attività commerciale; secondo l Amministrazione finanziaria i criteri adottati nella ripartizione devono essere oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (Circ. Min. 24 dicembre 1997 n. 328/E). - indetrabilità oggettiva: ai sensi dell art. 19-bis1 del Dpr. n. 633/72 sussistono dei limiti alla detrazione per l acquisto di alcune tipologie di beni e servizi riepilogati nella seguente tabella: DESCRIZIONE DELL ACQUISTO CON IVA INDETRAIBILE % indetraibilità Prestazioni di trasporto di persone 100% Alimenti e bevande 100% Spese di rappresentanza (1) 100% Navi e imbarcazioni da diporto, motocicli di cilindr. sup. a 350 cc 100% Veicoli stradali a motore 60% Spese correlate ai veicoli (prestazioni di noleggio, manutenzioni, 60% riparazioni, custodia, carburanti e lubrificanti per veicoli, transito stradale)

8 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 8 NOTA (1) trattasi di spese dirette ad offrire ad alcune persone direttamente od indirettamente collegate all impresa un immagine positiva dell impresa o ente e della sua attività in termini di organizzazione ed efficienza, caratterizzate dalla gratuità (mancanza di un corrispettivo diretto da parte dei destinatari) p.e. beni o prestazioni in omaggio, organizzazione di colazioni di lavoro ecc. - DETRAIBILITA IVA PER LE AUTOVETTURE E SPESE ACCESSORIE La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 14 settembre 2006 Con sentenza in data 14/09/2006 la Corte di Giustizia ha ritenuto illegittime le limitazioni alla detrazione di cui all art. 19-bis1 lett. c) e d) relative all acquisto di autovetture, ciclomotori e motocicli, nonché alle spese a queste accessorie (carburanti e lubrificanti, impiego, custodia, manutenzione, riparazione etc.). In precedenza per le spese accessorie vigeva una indetraibilità totale. Per acquisto, leasing, noleggio dei beni sopraindicati la detraibilità era stata stabilita nel 10% per i periodi d imposta dal 2000 al 2005, e nella misura del 15% nel Il Periodo transitorio A seguito di tale sentenza, per gli acquisti effettuati dopo il 13/09/06 e fino al 27/06/2007 è divenuto applicabile il regime di detrazione ordinaria secondo le generali regole di inerenza all attività commerciale. Successivamente con decisione del Consiglio UE pubblicata nella Gazz. Uff. Europea in data 27/06/2007 l Italia è stata autorizzata a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore. Nuove regole previste dalla Finanziaria 2008 La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L. Finanziaria 2008), ha operato un riordino delle regole di detrazione dell imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti relativi a veicoli stradali a motore. La norma prevede che «... per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto...». Ai sensi dell attuale lett. c) dell art. 19-bis1 del dpr 633/72, l imposta relativa all acquisto o all importazione dei veicoli stradali a motore, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. Per i veicoli quindi non interamente utilizzati per finalità imprenditoriali, artistiche o professionali, in deroga ai criteri ordinari non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali finalità, ma l imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40 per cento dell IVA afferente i veicoli in questione. Al contrario per i veicoli interamente utilizzati per finalità imprenditoriali (ipotesi che appare difficilmente dimostrabile nell Università), la limitazione alla detrazione non opera ed è possibile la detrazione piena: incombe però sul contribuente l onere della prova dell utilizzo esclusivo rispetto a quello presunto forfetariamente dal Legislatore. Ai sensi della nuova lett. d) dell art. 19-bis1, l imposta relativa all acquisto o all importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di noleggio e locazione anche finanziaria dei medesimi e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l imposta relativa all acquisto o all importazione di detti veicoli.

9 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 9 - DETRAIBILITA IVA PER I CELLULARI Disciplina previgente In base al disposto dell articolo 19-bis1, comma 1, lettera g), del Dpr 633/1972, l Iva relativa ai telefoni cellulari, sia relativa all acquisto, importazione, noleggio e leasing, sia relativa alle spese di gestione, ossia al canone e al traffico degli stessi, risultava detraibile nella misura del 50 per cento. Nuova disciplina La legge Finanziaria 2008 ha abrogato la lettera g) del Dpr 633/1972. Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 2008 scompare la presunzione normativa di utilizzo promiscuo dei telefoni cellulari. I tratti principali della nuova disciplina per la detrazione Iva dei telefoni cellulari sono i seguenti: - detrazione in base al principio generale di inerenza: l Iva riferita al costo dei telefoni cellulari e alla relative spese di gestione è detraibile in proporzione all utilizzo del bene, potendo quindi avvenire anche integralmente nel caso di destinazione esclusiva all attività commerciale; - onere della prova a carico del contribuente: il contribuente deve essere in grado di dimostrare all Amministrazione finanziaria l effettiva destinazione del bene; - attività di controllo per gli anni : la L. Finanziaria 2008 introduce una norma a carattere transitorio che prevede una specifica attività di controllo da parte della Amministrazione finanziaria a carico dei soggetti che detraggono l Iva relativa all acquisto o all impiego di telefoni cellulari in misura superiore al 50%. Pertanto, nonostante le modifiche normative, per i telefoni cellulari conserva una propria validità la ripartizione forfettizzata al 50%. Tenuto conto che raramente nell Università le spese relative ai telefoni cellulari sono utilizzate esclusivamente in attività commerciale, pare pertanto consigliabile non superare la misura a recupero del 50%. - DETRAIBILITA IVA PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI PASTI L art. 83, comma 28-bis, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, ha modificato la lett. e) dell art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, eliminando la previsione di indetraibilità oggettiva dell imposta per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande (servizi di ristorazione). Con la nuova formulazione dell art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 si è resa integralmente detraibile l IVA sulle prestazioni in questione, non più limitata alla sola evenienza della partecipazione a convegni o congressi, come precedentemente stabilito dall art. 1, c. 304 e 305 della L. n.. 296/2006. Decorrenza La norma, come precisa l art. 83, comma 28-ter, del D.L. 112/2008, si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1 settembre 2008 e quindi a fatture che riportano la data del 1 settembre 2008 o successiva. Requisiti Come precisato nella Circ. Ag. Entrate n. 53/E del 5 settembre 2008, ai fini della detraibilità occorre, nel rispetto dei principi generali riguardanti la detrazione IVA, la compresenza di due requisiti, quello dell inerenza e quello della acquisizione e possesso della fattura. Per quanto riguarda il requisito dell inerenza all attività commerciale, stabilito dall art. 19 del D.p.r. n. 633/72, questo va inteso, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, come

10 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 10 collegamento qualificato che deve intercorrere fra l acquisto e l attività commerciale esercitata dal soggetto, ovvero come nesso immediato e diretto col complesso dell attività economica esercitata dal soggetto. Poiché la prova di questo requisito grava sul contribuente, trattandosi di acquisti che nell Università per loro natura vengono normalmente effettuati nell ambito di attività istituzionali, non pare sufficiente il fatto che si stia utilizzando fondi commerciali e sembra opportuno perciò, ove possibile, acquisire e lasciare agli atti una documentazione che possa attestare l effettiva afferenza della spesa alla attività commerciale. La seconda condizione è il possesso (e ovviamente, la relativa registrazione) di una regolare fattura, intestata al committente. Al fine di recuperare l IVA, occorre quindi acquisire e registrare una regolare fattura intestata all Università (con indicazione della denominazione, del domicilio fiscale, e possibilmente della partita IVA dell Università): sulla fattura è necessaria, ai fini della verifica dell inerenza, anche l indicazione dei nominativi delle persone fisiche che hanno usufruito del servizio. I.4. ELENCO CLIENTI E FORNITORI L art. 33, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 ha abrogato la disposizione del comma 4-bis dell art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 che aveva reintrodotto nel 2007 l obbligo di trasmettere gli elenchi dei clienti e fornitori. Pertanto tale obbligo è stato effettivo solo con riferimento alle annualità 2006 e 2007 e viene a cadere a partire dal Nonostante il venir meno di questo obbligo, si ritiene sia comunque indispensabile l acquisizione del codice fiscale ed eventuale partita IVA dei clienti nei cui confronti si emettono fatture, sia per esigenze di identificazione univoca dei propri clienti, sia perché nella dichiarazione IVA annuale, in apposita sezione, occorre distinguere il totale delle operazioni attive effettuate nei confronti di semplici consumatori finali da quelle effettuate nei confronti dei soggetti IVA. I.5. ADEMPIMENTI DEI POLI E DELLE U. A. NON AFFERENTI AI POLI Per consentire all Ufficio Attività Commerciale il controllo complessivo dei dati, la compilazione dei registri riepilogativi ed il versamento mensile dell IVA, i Poli o le U.A. non afferenti ai Poli, una volta effettuati i controlli sulla congruità delle registrazioni,sono tenute indicativamente entro il giorno 10 di ogni mese a rendere definitivi i registri IVA sezionali. Con riferimento all esercizio 2008 non dovranno più, come in passato, essere inviate all Uff. Attività Commerciale le copie cartacee delle fatture attive e di acquisto e dei registri sezionali IVA. Si raccomanda tuttavia alle strutture titolari di registri IVA sezionali una distinta conservazione delle copie di dette fatture, ai fini di una loro esposizione ad eventuali organi accertatori. Si ricorda che le fatture emesse e ricevute ed i registri IVA sezionali devono essere conservati per un periodo minimo di 4 anni decorrenti dal 31 dicembre dell anno in cui è stata presentata la dichiarazione alla quale si riferiscono le registrazioni (per esempio i registri o le fatture 2007 devono essere conservati fino al 31 dicembre 2012). Sempre entro il 10 di ogni mese deve invece pervenire all Uff. Attività Commerciale copia dei registri delle Tirature con il relativo prospetto riepilogativo. A seguito di comunicazione da parte dell Uff. Attività Commerciale, le strutture titolari di registri IVA sezionali, provvederanno alla stampa dei registri IVA commerciali sulla carta intestata e numerata. II. IVA PER OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE.

11 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 11 II.1. ACQUISTI INTRACOMUNITARI. Occorre rilevare in primo luogo che tutti gli acquisti intracomunitari, anche se attinenti all attività puramente istituzionale, sono operazioni che importano obblighi ai fini IVA: infatti implicano l applicazione dell IVA secondo le aliquote vigenti in Italia, anche se con modalità differenti a seconda se si è in attività commerciale o istituzionale. - Requisiti di un acquisto intracomunitario: 1) Acquisto a titolo oneroso della proprietà di BENI MATERIALI; 2) Operazione fra 2 soggetti in possesso di numero VAT; 3) trasferimento fisico dei beni da uno stato membro dell U.E. in Italia. Se manca uno solo dei tre requisiti (fornitore non in possesso di partita IVA estera, operazione a titolo gratuito, acquisto di un servizio, ad eccezione dei servizi di trasporto, intermediazione ecc. strettamente connessi con gli stessi scambi intracomunitari e il cui importo è accessorio al prezzo di acquisto del bene) non siamo di fronte ad un acquisto intracomunitario e pertanto vengono meno i relativi obblighi. - acquisto di un software: Costituisce acquisto intracomunitario l acquisto di supporti magnetici relativi a software standardizzati. Al contrario viene considerato acquisto di un servizio e quindi non configura un acquisto intracomunitario l acquisto di supporti magnetici relativi a software personalizzati. Anche l acquisto di software per via esclusivamente telematica (senza cioè che arrivi alcun supporto) è considerata prestazione di servizi e non acquisto di un bene. - Momento di effettuazione dell operazione: al primo che si verifica fra questi eventi: consegna dei beni, ricevimento fattura, pagamento. Per tutte le operazioni (sia in ambito istituzionale che commerciale) che hanno i requisiti sopra indicati: 1. occorre comunicare preventivamente al fornitore U.E. il nostro numero di VAT (IT ): l omissione di tale comunicazione è specificamente sanzionata. 2. Allorchè arriva la fattura per acquisto intracomunitario occorre: protocollarla, attraverso la registrazione (che deve avvenire secondo i termini indicati nei paragrafi II.2 e II.3) su CIA; integrarla, specificando sulla fattura: a) il numero di protocollo attribuito da CIA b) la data di arrivo (possibilmente comprovata dalla busta da lasciare agli atti) c) il controvalore in euro dell imponibile se la fattura è in valuta diversa dall euro e il cambio utilizzato (cambio alla data della fattura o del giorno di effettuazione dell operazione se indicato sulla stessa fattura); d) l imposta (calcolata applicando l aliquota italiana per gli stessi beni), o il titolo di non assoggettibilità. Esempio di integrazione da apporre anche utilizzando un eventuale timbro: Fattura prot. n.:... Valuta:... Cambio valuta/euro:..... alla data del../../.. Controvalore in Euro :.

12 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 12 Aliquota:...% Imposta:... Totale:... Titolo di non imponibilità/ esenzione/ esclusione da IVA: entro il giorno 20 di ogni mese occorre da parte di ogni Polo o U.A non afferente ai Poli presentare i modelli riepilogativi (INTRA 2 e INTRA 2-BIS) all Ufficio Dogane con riguardo a tutte le fatture intracomunitarie registrate nell apposito Registro per gli Acquisti Intracomunitari (se si tratta di acquisti nell ambito istituzionale) e nei due registri delle Vendite e degli Acquisti (se trattasi di acquisti nell ambito commerciale) nel mese precedente. A partire dall esercizio 2008 tale presentazione dovrà avvenire su supporto magnetico (dischetto) elaborato con l apposito programma intr@web fornito dalla amministrazione finanziaria. Il dischetto deve essere accompagnato dal frontespizio cartaceo. II.2. ACQUISTI INTRACOMUNITARI IN AMBITO ISTITUZIONALE. Per tali acquisti le singole strutture devono procedere ai seguenti adempimenti: 1) vanno registrati su CIA che genera automaticamente l inserimento nell apposito REGISTRO DEGLI ACQUISTI PER OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE, entro il mese successivo a quello in cui si viene in possesso della fattura (p.es. fattura pervenuta in marzo, la registrazione su CIA al massimo deve essere effettuata entro Aprile); 2) Nei modelli Intrastat mensili di cui al par. II.1 vanno inserite come già detto, tutte le fatture intracomunitarie registrate nel mese precedente; CASO PARTICOLARE: Acquisto intracomunitario di pubblicazioni estere da parte di Biblioteche Universitarie : - tale tipo di acquisto non è soggetto all applicazione dell imposta in base all art.3, comma 7, del D.L. n. 90/1990 conv. nella L. n. 165/90; - per pubblicazioni estere devono intendersi le pubblicazioni su carta (libri, riviste, quotidiani, periodici); gli estratti rientrano nella nozione di libro (v. Circ. Min. n. 63/90) se recano l indicazione del titolo o testata della pubblicazione da cui sono tratti e se recano altresì l indicazione di un prezzo al pubblico; gli estratti che non hanno le caratteristiche sopra indicate sono assimilabili a fotocopie e pertanto si ritiene scontino l IVA ad aliquota del 20%; le pubblicazioni su supporto magnetico non rientrano nell esclusione e scontano l IVA alla aliquota del 20%; - A rigore la non assoggettibilità ad IVA riguarda solo gli acquisti effettuati da Biblioteche Universitarie. E pertanto opportuno, ove la struttura amministrativa abbia al suo interno una biblioteca, farsi intestare la fattura con citazione della biblioteca (es. Biblioteca del dipartimento di..., oppure Dipartimento di... - Biblioteca ). ADEMPIMENTI DEI POLI E DELLE U.A. NON AFFERENTI AI POLI Per consentire all Ufficio Attività Commerciale il controllo complessivo dei dati, la compilazione del registro riepilogativo per acquisti intracomunitari ed il versamento mensile dell IVA, i Poli o le U.A. non afferenti ai Poli, una volta effettuati i controlli sulla congruità delle registrazioni,sono tenute indicativamente entro il giorno 20 di ogni mese a rendere definitivi i registri IVA sezionali per acquisti UE. Con riferimento all esercizio 2008 non dovranno più, come in passato, essere inviate all Uff. Attività Commerciale le copie cartacee delle fatture di acquisto UE, dei registri sezionali IVA e dei modelli Intrastat. Si raccomanda tuttavia alle strutture titolari di registri IVA UE sezionali una distinta conservazione delle copie di dette fatture, ai fini di una loro esposizione ad eventuali organi

13 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 13 accertatori. Circa i termini di conservazione di fatture, registri e copie modelli intrastat, si rimanda a quanto precisato nel par. I.5. A seguito di comunicazione da parte dell Uff. Attività Commerciale, le strutture titolari di registri IVA sezionali, provvederanno alla stampa dei registri IVA per acquisti UE sulla carta intestata e numerata. II.3. ACQUISTI INTRACOMUNITARI NELL AMBITO DELLA ATTIVITA COMMERCIALE. In relazione a tali operazioni, oltre agli adempimenti di cui al par. II.1 (comunicazione ns. numero di VAT; protocollazione, integrazione della fattura; presentazione modello INTRA-2 e -2Bis in dogana delle fatture registrate nel mese precedente), occorre da parte della struttura interessata registrare tali fatture in CIA con gli opportuni codici IVA che generano in automatico l inserimento della stessa sia nel Registro delle Fatture Emesse sia nel Registro degli Acquisti entro il mese di ricevimento della fattura. II.4 CASI PARTICOLARI. A) AUTOFATTURA PER MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA DI ACQUISTO INTRAUE. Se entro il mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (arrivo del bene o pagamento) la fattura definitiva intracomunitaria (N.B. le fatture pro-forma non dovrebbero essere registrate) non è ancora pervenuta, occorre entro il mese seguente, emettere autofattura, in un solo esemplare. Se tuttavia si è in possesso di una fattura pro-forma e questa ha tutti i requisiti sostanziali di una fattura definitiva si procede registrando la pro-forma come se fosse definitiva. L autofattura o la fattura pro-forma va registrata in CIA come una normale fattura per acquisto intra UE con i codici IVA opportuni che variano a seconda se si è in attività commerciale o istituzionale. Ad esempio, se l acquisto intracomunitario è stato effettuato il 25.03, essendo stato effettuato in tale data il relativo pagamento, e la fattura non è stata ricevuta alla data del , occorre entro il registrare la fattura pro-forma o l autofattura. B) RAPPRESENTANTE FISCALE. Se il fornitore estero ha un rappresentante fiscale in Italia e la fattura è cointestata con l indicazione degli estremi e della qualità del rappresentante fiscale, l operazione diventa assimilabile ad una operazione in ambito nazionale (e non intracomunitaria) e va trattata come le altre fatture italiane (per le quali v. par. I.1 ed I.3.) C) TRIANGOLAZIONI IN AMBITO U.E. (CENNI). X L art. 38, comma 7, del D.L. n. 331/93 disciplina il caso delle operazioni triangolari, cioè degli acquisti intracomunitari nei quali intervengono 3 soggetti passivi uniti da un unica operazione commerciale: X, soggetto passivo in uno stato membro (Intermediario), acquista merce da Y in altro stato membro, chiedendo di consegnarla a Z, domiciliato in diverso stato membro. In questo caso fermo restando l obbligo della doppia fatturazione da Y su X e da X u Z, se Z viene designato come debitore IVA, nel primo passaggio cioè per la fattura fra Y e X, non è dovuta imposta.

14 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 14 Y Z ESEMPIO DI TRIANGOLAZIONE. 1. IT (operatore italiano) acquista beni da FR (francese), ma riceve la merce da DE (tedesco). FR In questo caso l operatore italiano riceve una fattura senza addebito di imposta con la quale il fornitore francese lo designa come responsabile, in sua vece, del pagamento dell imposta in Italia. Pertanto l operatore italiano integra e registra la fattura e compila il mod. INTRA 2-bis, indicando nella colonna 2 e 3 il codice ISO e il numero identificativo del fornitore francese e a colonna 13 (paese di provenienza) il codice DE. DE IT D) ACQUISTI DI SERVIZI DALL ESTERO. L argomento, molto complesso, è stato trattato in apposita informativa. In estrema sintesi, nel caso di acquisto di servizi effettuati da soggetti esteri, che non abbiano una stabile organizzazione in Italia, ove tali servizi si considerino effettuati nel territorio Italiano, ai sensi dell art. 7 del D.P.R. n. 633/72, (p.e una licenza d uso o un programma personalizzato) non siamo nel campo degli acquisti intracomunitari (o delle importazioni). Perciò: - se si tratta di un acquisto in ambito istituzionale nel buono d ordine NON si deve comunicare la partita IVA dell Università: la ditta estera in questo caso è tenuta a nominare un rappresentante fiscale in Italia o ad identificarsi direttamente in Italia, con l applicazione quindi in fattura dell IVA italiana; - se si tratta di acquisto in ambito commerciale si deve comunicare la partita IVA dell Università e di regola (a meno che il fornitore non si sia avvalso di un rappresentante fiscale in Italia) ai sensi dell art. 17, comma terzo, del D.P.R. n. 633/72 deve essere emessa una AUTOFATTURA con IVA italiana, che va annotata sia nel Registro delle Fatture Emesse sia nel Registro degli Acquisti (ciò su CIA avviene automaticamente con l opportuna scelta del codice IVA al momento della registrazione della fattura). Nel caso in cui il servizio reso da fornitore estero non abbia il requisito della territorialità IVA in Italia, ai sensi dell art. 7 del D.P.R. n. 633/72, evidentemente si riceverà una fattura che non riporta un IVA italiana (se il fornitore è UE, di regola la fattura dovrebbe presentare l IVA del paese del fornitore) e che non comporta alcun adempimento ai fini IVA in Italia.

15 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 15 E) LAVORAZIONI IN AMBITO U.E. Ai sensi della L. n. 28/97 che ha aggiunto all art. 40 del D.L. n. 331/93 il comma 4-bis, nel caso di prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro stato membro, tali prestazioni si considerano effettuate nel territorio italiano, con conseguente applicazione dell imposta in Italia, purché si verifichino le seguenti condizioni: 1) committente e prestatore del servizio sono soggetti identificati ai fini IVA; 2) il bene a fine lavorazione viene trasportato o trasferito al di fuori del paese dove ha subito il trattamento. Si tratta di una fattispecie molto ampia che riguarda il trasferimento in altro Stato U.E. di beni mobili per l esecuzione di lavori (produzione, riparazioni, collaudi, perizie, ecc), eseguiti i quali, il bene viene rispedito allo stato del committente o in altro stato membro. Tale operazione implica l assolvimento di obblighi sia di tipo fiscale che statistico. Supponendo che l acquisto del servizio in questione avvenga nell ambito commerciale da parte di una Unità Amministrativa dell Università: - occorre comunicare al prestatore del servizio il nostro numero di VAT; - al momento dell invio del bene occorre annotare tale invio in apposito registro IVA delle movimentazioni intracomunitarie di cui all art. 50, comma 5 del D.L. n. 331/93; - la fattura che si riceve deve essere integrata con applicazione dell IVA e registrata in modo analogo agli acquisti intracomunitari in ambito commerciale; - allorchè il bene ritorna occorre annotare tale rientro nel Registro di cui all art. 50, commma 5, nonchè compilare il Mod. INTRA 2-bis ai soli fini statistici, escluse le colonne da 2 a 5, e indicando nella colonna 6 (natura transazione) il codice 5 ; tale compilazione del modello intrastat tuttavia non occorre, ai sensi di quanto indicato nell Allegato al D.M. 3/08/2005, che ha aggiunto la tabella E alle istruzioni del modello Intrastat, nel caso in cui la lavorazione consista in una riparazione (definita come l operazione che ha l obiettivo di mantenere i beni in condizione di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni). Nel caso in cui, invece, l acquisto del servizio in questione, avvenga in ambito istituzionale, fermi restando gli obblighi di annotazione nel Registro di cui all art. 50, comma 5 del D.L. n. 331/93, e di presentazione a fini statistici dei modelli Intra-2 e 2Bis al ritorno della merce (con l eccezione delle riparazioni per le quali non occorre la compilazione dell Intrastat come stabilito nella tabella E, All. I, al D.M. 3 agosto 2005), non bisogna al momento dell acquisto, identificarsi presso il prestatore del servizio ai fini IVA, ma occorre invece chiedere l applicazione dell IVA dello stato del prestatore, e pertanto si riceverà una fattura indicante l IVA estera, che non rileva ai fini di altri adempimenti IVA. III. IMPORTAZIONI. Si può parlare di importazioni solo laddove si acquistino beni provenienti da paesi extra UE. Per tali operazioni: l IVA è dovuta dall importatore e va pagata all ufficio doganale sulla base della dichiarazione d importazione; Se l acquisto è nell ambito dell attività commerciale si può registrare nel registro degli acquisti la bolletta doganale per il recupero dell IVA pagata, (le modalità di inserimento della bolletta doganale su CIA sono precisate su CIA in pratica sotto la voce Registrazione fatture e Registri IVA). l importazione di pubblicazioni estere da parte di Biblioteche Universitarie non è soggetta ad IVA (V. par. II.2.).

16 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 16 NOTA: Nel caso in cui l acquisto di un bene avvenga presso un fornitore UE, ma la merce pervenga direttamente da uno stato extra UE, poiché manca uno dei requisiti per la configurazione degli acquisti Intra UE, siamo in realtà di fronte ad una importazione, per cui occorrerà di regola provvedere a sdoganare la merce. APPENDICE - MODELLI INTRASTAT. INTRA 2. Si tratta di un frontespizio. I dati da inserire sono: 1) periodo, 2) anno, 3) tipo di riepilogo (mensile), 4)soggetto obbligato (va indicato Università degli Studi Polo o Dipartimento di...) 5) partita IVA, 6) domicilio fiscale (P.zza S. Marco 4), 7) dati riassuntivi: sezione I (relativa al mod. intra 2-bis): totale pagine compilate, totale righi di dettaglio, ammontare complessivo in euro delle operazioni (imponibile); sezione II (da compilare solo se si compila intra 2-ter).

17 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 17 INTRA 2-BIS. Elementi da inserire per ogni riga: 1) numero progressivo: indicare il numero di riga; 2) Stato: cod. ISO stato del fornitore; 3) Codice iva: partita iva del fornitore; 4) Ammontare delle operazioni in euro: imponibile indicato in fattura, arrotondato all euro per eccesso o per difetto a seconda se l importo supera o meno 0,5; 5) Ammontare delle operazioni in valuta: importo arrotondato all unità dell operazione nella valuta dello stato del Fornitore (da compilare solo se il fornitore appartiene ad uno stato membro che non ha adottato l Euro); 6) Natura transazione: codice corrispondente tratto dalla tab. B (in genere 1 acquisto/vendita); 7) Nomenclatura combinata: codice delle merci secondo la tariffa doganale (chiedere al fornitore o in dogana o consultare la tabella visualizzabile su CIA); 8) Massa netta: massa della merce senza imballaggi in Kg; 9) Unità supplementare: A volte la tariffa doganale richiede una unità di misura supplementare; 10) Valore statistico in euro: ammontare delle cessioni + spese di consegna (trasporto, assicurazione ecc.) fino al luogo di introduzione in Italia (franco confine italiano); 11) Condizioni di consegna: in genere C o D, se la fattura è comprensiva del costo di trasporto; 12) Modo di trasporto: V. tabella relativa; 13) Paese di provenienza: indicare cod. ISO paese membro di provenienza dei beni; 14) Paese di origine: indicare il cod. ISO del paese di origine dei beni; 15) Sigla automobilistica provincia di destinazione: FI. Le colonne 10), 11), 12), non vanno compilate se il soggetto nell anno precedente non supera la soglia di 20 milioni di euro di acquisti intra UE, stabilita dal D.M. 20/12/06. Per il 2007 non avendo nel 2006 l Università di Firenze superato tale limite, tali colonne non vanno pertanto compilate. Sulla stessa riga vanno sommati i dati relativi a più operazioni (fatture) solo se hanno le stesse caratteristiche, per quanto riguarda (elementi che devono coesistere): codice di identificazione VAT del fornitore, natura transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna, modo di trasporto, paese di provenienza, paese di origine, provincia di destinazione. INTRA 2-TER Tale modello deve essere utilizzato solo per correggere elenchi riepilogativi già presentati nei mesi precedenti (per errori materiali o note di variazione ricevute): occorre indicare il periodo di riferimento dell operazione da correggere, il segno della correzione ( + oppure - ), ecc.. TABELLA A - PAESI MEMBRI DELLA CEE (VALIDA DAL 1/05/04 CON I 10 NUOVI STATI MEMBRI UE) CODICE ISO STATO MEMBRO N. CARATTERI CODICE IVA AT AUSTRIA 9 BE BELGIO 9 BG BULGARIA 9 ovvero 10 CY CIPRO 9 CZ REPUBBLICA CECA 8 ovvero 9 ovvero 10

18 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 18 DE GERMANIA 9 DK DANIMARCA 8 EE ESTONIA 9 EL GRECIA 9 ES SPAGNA 9 FI FINLANDIA 8 FR FRANCIA 11 GB GRAN BRETAGNA 5 ovvero 9 ovvero 12 HU UNGHERIA 8 IE IRLANDA 8 IT ITALIA 11 LT LITUANIA 9 ovvero 12 LU LUSSEMBURGO 8 LV LETTONIA 11 MT MALTA 8 NL OLANDA 12 PL POLONIA 10 PT PORTOGALLO 9 RO ROMANIA 10 SE SVEZIA 12 SI SLOVENIA 8 SK REPUBBLICA SLOVACCA 9 ovvero 10 Tabella B NATURA DELLA TRANSAZIONE (*) CODICE DESCRIZIONE OPERAZIONI TRIANGOLARI 1 Acquisto o vendita (compreso il baratto) A 2 Restituzione o sostituzione di merci B 3 Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea C 4 Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una D riparazione 5 Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una E

19 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 19 riparazione 6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.) 7 Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata 8 Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile F G H 9 Altre transazioni I (*) Il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella va utilizzato soltanto nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente. In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico indicato nella prima colonna della tabella. TABELLA C - MODO DI TRASPORTO CODICE DESCRIZIONE 1 Trasporto marittimo 2 Trasporto ferroviario 3 Trasporto stradale 4 Trasporto aereo 5 Spedizioni postali 7 Installazioni fisse di trasporto 8 Trasporto per vie d'acqua 9 Propulsione propria Tabella D - CONDIZIONI DI CONSEGNA CODICE INCOTERM DESCRIZIONE CODICE GRUPPO EXW Franco fabbrica E FCA FAS FOB CFR CIF Franco vettore Franco lungo bordo Franco a bordo Costo e nolo Costo, assicurazione e nolo F

20 31/10/ Università Studi di Firenze Uff. Attività Commerciale e Imposte Dirette e Indirette 20 CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Trasporto pagato fino a... Trasporto e assicurazione pagati fino a... Reso alla frontiera Reso a bordo Reso sulla banchina Reso non sdoganato Reso sdoganato C D

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