Il Credito Iva in Italia e all estero. Confindustria Biella, 14 settembre 2010 Alberto Venturini

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1 Il Credito Iva in Italia e all estero Confindustria Biella, 14 settembre 2010 Alberto Venturini 1

2 Agenda 1. Gestione del credito Iva 2. Rimborsi Iva esteri vecchia procedura 3. Rimborsi Iva esteri nuova procedura 2

3 Cause del generarsi di crediti Iva Casistiche che determinano il generarsi di crediti Iva: Società che hanno come sbocco commerciale i mercati esteri (esportatori abituali); Società che effettuano operazioni di vendita con aliquote inferiori a quelle degli acquisti; Società che effettuano un rilevante ammontare di operazioni di acquisto di beni ammortizzabili; Società che effettuano un rilevante ammontare di operazioni non soggette ad imposta. 3

4 Modalità di ottimizzazione del credito Iva Compensazioni (interne esterne); Rimborsi (annuali trimestrali); Emissione lettere intento; Depositi Iva; Liquidazione Iva di gruppo. 4

5 Compensazioni La nuova disciplina: Credito Iva relativo al 2008 liberamente utilizzabile fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2010; Nessun vincolo di utilizzo per il credito emerso dalle istanze trimestrali dei primi tre trimestri del 2009; Obbligo di trasmissione telematica del Mod. F24 solo tramite Fiscoonline o Entratel per utilizzi di importo superiore a ; Visto di Conformità sulla dichiarazione Iva per utilizzo del credito superiore a

6 Rimborsi Iva Requisiti Aliquote medie; Operazioni non imponibili; Beni ammortizzabili; Operazioni extra-territoriali; Soggetti non residenti; Eccedenza nei due anni precedenti; Cessazione dell attività. 6

7 Rimborsi Iva Dal prossimo anno Nuova modalità richiesta del rimborso Iva: Abolizione del quadro VR? 7

8 Emissione lettere intento Requisito soggettivo Qualifica di Esportatore abituale Ha effettuato nell anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile) un ammontare di esportazioni, o di altre operazioni con l estero rilevanti, superiore al 10% del volume di affari 8

9 Limite utilizzo plafond Limite di acquisti senza applicazione dell Iva (plafond) Ammontare delle operazioni di esportazione e delle altre operazioni rilevanti registrate nell anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile). 9

10 Limite utilizzo plafond: Novità Le operazioni indicate nel precedente art. 40 transitate ora nella nuova formulazione dell art. 7 del Dpr 633/72 non concorrono alla formazione del plafond 10

11 Regolarizzazione violazioni Circolare n. 12/E del 10 marzo 2010: Richiesta al cedente o al prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell Iva non addebitata in fattura ai sensi dell art. 26 Dpr. N. 633/72; Emissione di un autofattura in duplice esemplare; Annotazione e registrazione dell autofattura nel registro degli acquisti; Presentazione di un esemplare dell autofattura al locale ufficio delle entrate. 11

12 Regolarizzazione violazioni: Opzione alternativa Sentenza Corte Cassazione n giugno 2002; Sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee 19 settembre 2000 causa C-454/98. 12

13 Depositi Iva Depositi Iva Sono luoghi fisici all interno dei quali tutte le operazioni avvengono senza il pagamento dell Iva; I beni introdotti beneficiano di un regime agevolato che consente di congelare l obbligo tributario gravante dall assorbimento dell imposta. 13

14 Depositi Iva Soggetti che possono usufruire di un deposito Iva: Imprese esercenti magazzini generali muniti di autorizzazione doganale; Imprese esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi; Previa autorizzazione direzioni regionali delle entrate, soggetti che riscuotono la fiducia dell amministrazione finanziaria. 14

15 Depositi Iva: Obblighi amministrativi Il gestore deve tenere un apposito registro nel quale rilevare la movimentazione dei beni custoditi; Il registro dovrà consentire, nel caso di verifica da parte dell amministrazione finanziaria, di ricostruire la movimentazione dei beni transitati nel deposito fiscale; I beni possono essere introdotti ed estratti solo in presenza di un documento contabile o di trasporto che contenga gli elementi necessari per la corretta registrazione dell operazione. 15

16 Depositi Iva: Applicazione dell imposta Con l estrazione dei beni dal deposito le merci perdono il requisito della sospensione d imposta per essere attratte nella disposizione normativa afferente la destinazione alle stesse riservate. Esempio: Se le merci restano in Italia, sconteranno l Iva; Se vengono inviate all estero, godranno del regime di non imponibilità; Se saranno destinate presso un altro deposito Iva, manterranno la sospensione d imposta. 16

17 Depositi Iva: Esempio operativo 1 ALFA effettua un acquisto intracomunitario con introduzione dei beni nel deposito Iva senza pagamento dell imposta ai sensi del quarto comma, lettera a), dell articolo 50bis del D.L. 331/93; ALFA effettua una cessione all interno del deposito al proprio cliente BETA senza l applicazione dell Iva ai sensi del quarto comma, lettera e), D.L. 331/93; BETA estrae i beni dal deposito emettendo autofattura e registrandolo sia sul registro delle vendite sia su quello degli acquisti neutralizzando l effetto dell Iva. 17

18 Depositi Iva: Esempio operativo 1 GERMANIA ITALIA Deposito Iva NO Iva ALFA NO Iva BETA BETA Estrazione: SI Iva (doppia registrazione autofattura 18

19 Depositi Iva: Esempio operativo 1 Vantaggi: ALFA: elimina l Iva sulle vendite. Non c è più l esborso finanziario dell Iva anticipata rispetto al periodo medio di incasso di 90 / 120 giorni delle fatture; BETA: evita l esborso dell Iva. Se fosse un soggetto già strutturalmente a credito diminuirebbe il generarsi dello stesso. 19

20 Depositi Iva: Esempio operativo 2 ALFA effettua un operazione di immissione in libera pratica con introduzione dei beni in deposito Iva, senza pagamento dell imposta ai sensi del quarto comma, lettera b), dell articolo 50 del D.L. 331/93; ALFA effettua una cessione all interno del deposito al proprio cliente BETA senza applicazione dell Iva; BETA estrae i beni dal deposito emettendo autofattura. 20

21 Depositi Iva: Esempio operativo 2 USA ITALIA Deposito Iva NO Iva ALFA NO Iva BETA BETA Estrazione: SI Iva (doppia registrazione autofattura 21

22 Depositi Iva: Esempio operativo 2 Vantaggi: ALFA: evita l esborso per il pagamento dell Iva in dogana; BETA: evita l esborso dell Iva. Se fosse un soggetto già strutturalmente a credito diminuirebbe il generarsi dello stesso. 22

23 Depositi Iva: Esempio operativo 3 Le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali (logistica, controllo qualità, imballaggio ) relative ai beni custoditi in un deposito Iva possono essere effettuate senza applicazione d imposta. Beneficio importante soprattutto nel caso in cui intervenga un impresa terza che effettua tali operazioni all interno del deposito Iva 23

24 Liquidazione Iva di gruppo Tale istituto consente a società appartenenti ad uno stesso gruppo di effettuare un unica liquidazione in cui, per esempio, i crediti maturati da una società del gruppo vengono immediatamente utilizzati per diminuire o addirittura annullare i debiti Iva generati dalle altre società del gruppo. 24

25 Liquidazione Iva di gruppo Requisiti affinché si possa applicare la liquidazione Iva: Le quote o azioni delle società controllate siano possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale sociale; Il possesso si concretizzi senza interruzione fin dall inizio dell anno solare precedente a quello per il quale il gruppo intenda usufruire dell istituto. 25

26 Liquidazione Iva di gruppo A B C 75% 51% A differenza del consolidato fiscale, non sono previste le limitazioni del cosiddetto effetto demoltiplicativo 26

27 Liquidazione Iva di gruppo Adempimenti amministrativi Presentazione modello Iva 26; La società controllante dovrà tenere un apposito registro riassuntivo sul quale riportare i dati della propria liquidazione periodica e di quelle delle proprie controllate; Le società controllate dovranno annotare nei propri registri il trasferimento del credito/debito trasferito; Presentazione di fidejussioni per l eccedenze di credito trasferite e compensate. 27

28 Alcune Novità D.L 78/2010 Divieto di autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi; Compensazioni con crediti nei confronti di Enti locali. 28

29 Divieto di autocompensazione ruoli definitivi I contribuenti che hanno debiti con il fisco derivanti da iscrizioni a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto non possono procedere alla compensazione orizzontale di imposte e contributi con i propri crediti fiscali; Tale divieto decorrerà dal 1 gennaio 2011, e riguarderà i soli debiti iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a Euro

30 Compensazioni con crediti nei confronti di enti locali Sempre dal 1 gennaio 2011, sarà possibile per il contribuente che abbia debiti iscritti a ruolo scaduti, procedere all estinzione degli stessi, utilizzando in compensazione crediti non prescritti derivanti da somministrazioni, prestazioni e forniture effettuate nei confronti dei seguenti soggetti; Regioni; Enti locali; Enti del Servizio sanitario nazionale. 30

31 I rimborsi Iva esteri

32 La vecchia procedura Richiesta al Paese UE di rimborso Modello Iva 79 in formato cartaceo Originali delle fatture allegate Invio tramite raccomandata o consegna diretta Tempi di risposta 6/8 mesi Maggiori controlli dei requisiti soggettivi e oggettivi Termine entro il 30 giugno

33 Nuova procedura - Riferimenti normativi Direttiva comunitaria 2008/9/CE D.Lgs. n.18 del 11/02/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n del 1 aprile 2010

34 Modifiche al D.P.R. n.633/1972 Riferimenti normativi fino al Riferimenti normativi dal Novità introdotte --- Art. 38-bis1 Modalità di rimborso soggetti ITA vs stati UE Art. 38-ter Art. 38-bis2 Modalità di rimborso soggetti UE vs ITA Art. 38-ter Art. 38-ter Modalità di rimborso soggetti EXTRA UE vs ITA

35 Principali novità L istanza deve essere presentata telematicamente attraverso un portale elettronico Presentazione all Amministrazione finanziaria del Paese di residenza Amministrazione invia l istanza al Paese UE in cui viene richiesto il rimborso (previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi) Non è necessario allegare le fatture all istanza (in caso possono essere richieste per controlli)

36 Principali novità Presentazione dell istanza entro il 30 settembre dell anno successivo Decisione di accoglimento o di rigetto del rimborso entro 4 mesi dalla presentazione dell istanza L accredito sul conto del richiedente entro 10 giorni dall accoglimento dell istanza di rimborso

37 Principali novità Adempimenti del contribuente Richiesta di rimborso Amministrazione del Paese UE Limiti temporali Entro il 30 settembre Decisione in merito al rimborso Richiesta di informazioni aggiuntive Entro 4 mesi dalla richiesta Entro 4 mesi dalla richiesta Inoltro di informazioni aggiuntive Decisione in merito al rimborso in caso di informazioni aggiuntive Entro 1 mese dalla richiesta dell Ufficio Entro 2 mesi dal deposito delle informazioni

38 Rimborso per i soggetti UE Requisiti: avere il domicilio o la residenza in un altro Stato membro dell Unione non aver provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell art. 35- ter del D.P.R n. 633/1972 non aver nominato in Italia un rappresentante ai sensi dell art. 17, comma 2, D.P.R n. 633/1972 essere un soggetto passivo d imposta nel paese in cui si è residenti o domiciliati non aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato del rimborso (salvo alcune deroghe di seguito riportate)

39 Risoluzione n. 129/E del 1998, secondo la quale Le società straniere senza stabile organizzazione e rappresentante fiscale in Italia, che hanno effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato, non possono ottenere il rimborso dell Iva pagata sugli acquisti utilizzando la procedura prevista dall art. 38- ter del D.P.R n. 633/1972 ma solo previa nomina del rappresentante fiscale.

40 Operazioni attive - Deroghe prestazioni di trasporto non imponibili ai sensi dell art. 9 del D.P.R n.633/1972 operazioni accessorie al trasporto trasporti intracomunitari prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari

41 Caratteristica dell imposta deve rispettare il requisito dell inerenza deve essere detraibile in base a quanto previsto dall art. 19 e 19 bis, D.P.R. n. 633/1972

42 Principali costi oggetto di rimborso Alberghi Ristoranti Noleggio auto Carburante Taxi Spazi espositivi Fiere e convegni Corsi di formazione Ecc.

43 Limiti L importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a : 400 Euro, se il periodo cui esso si riferisce è inferiore a un anno solare ma pari o superiore a tre mesi; 50 Euro, se il periodo cui esso si riferisce è di un anno civile ovvero inferiore a tre mesi, qualora tale periodo costituisca il saldo di un anno solare.

44 Prorata di detraibilità comma 3 dell art. 38-bis2 del D.p.r n. 633/1972: nel caso in cui i soggetti., effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente.

45 Prorata Apposita comunicazione che devono inviare telematicamente i soggetti passivi italiani, e in cui devono indicare: la percentuale di detrazione provvisoria la percentuale di detrazione definitiva il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva

46 Prorata - esempio Società italiana Alfa che nell anno 2008 ha effettuato le seguenti operazioni attive: Operazioni soggette ad Iva Operazioni esenti Totale Pro rata di detraibilità che Alfa utilizzerà durante l anno solare 2009 sarà pari al 70%. Alfa nel corso del 2009 partecipa ad una fiera in Germania costi per Euro Iva per Euro (Iva al 19%) Istanza di rimborso per Euro (ossia il 70% di 1.900)

47 Prorata - esempio la percentuale di detrazione definitiva relativa al % Imposta rimborsabile per Euro 950 (50% di 1.900) la società dovrà comunicare, all amministrazione tedesca entro l anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione. compensazione con rimborsi successivi o nel caso in cui non si debba presentare alcuna istanza in quell anno solare si dovrà procedere al pagamento o al recupero autonomo per le variazioni in aumento o diminuzione.

48 Informazioni richieste nell istanza nome e indirizzo del richiedente; indirizzo di contatto elettronico ( ); descrizione dell attività economica del richiedente; periodo di riferimento coperto dalla richiesta; dichiarazione del richiedente di non aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato membro di rimborso; il numero d identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del richiedente; dati del conto bancario inclusi i codici IBAN e BIC

49 Informazioni relative alle fatture nome e indirizzo del fornitore; numero di identificazione IVA del fornitore e prefisso dello Stato membro del rimborso; data e numero della fattura base imponibile e imposta espressi nella valuta dello Stato membro del rimborso; importo dell Iva detraibile e nel caso la percentuale di pro rata; la natura dei beni e servizi acquisiti.

50 Rifiuto di invio dell istanza l Agenzia delle Entrate dovrà rifiutare l inoltro dell istanza di rimborso allo Stato membro UE in cui sono stati effettuati gli acquisti di beni o servizi nei seguenti casi: a) non ha svolto attività d impresa, arte o professione; b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti; c) si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; d) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

51 Iva assolta in altri Stati UE Modalità di richiesta: direttamente, attraverso servizio telematico Entratel o Fisconline tramite i soggetti abilitati alla trasmissione telematica (Dottori Commercialisti); soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa (attraverso il servizio Entratel previa delega presentata al competente ufficio dell Agenzia delle Entrate); tramite le Camere di Commercio italiane all estero (attraverso il servizio Entratel).

52 Iva assolta in altri Stati UE Informazioni richieste nell istanza: cognome e nome (per le imprese individuali) denominazione ovvero ragione sociale (per le società) l indirizzo dove si esercita l attività e dove si intende ricevere le comunicazioni postali l indirizzo di posta elettronica ( ) il numero di telefono descrizione dell attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti (codici NACE) il periodo di rimborso il numero partita Iva del richiedente i dati del conto corrente bancario su cui effettuare il rimborso (codici IBAN e BIC) le informazioni relative alle fatture di cui si chiede il rimborso la percentuale di detrazione applicata il periodo di riferimento della percentuale di detrazione applicata la comunicazione rilasciata dal richiedente relativa alle condizioni soggettive in cui si trova

53 Rimborso Iva da soggetti Extra UE Il rimborso spetta anche ai soggetti residenti in Paese extra UE che non possiedono una stabile organizzazione in Italia al verificarsi dei seguenti requisiti: condizione di reciprocità con lo Stato in cui l operatore è residente, lo Stato estero deve assicurare lo stesso trattamento ai soggetti passivi residenti in Italia; l acquisto dei beni o servizi sia inerente all attività svolta dal soggetto passivo nel suo Stato di appartenenza; che lo Stato extracomunitario abbia istituito un imposta sul valore aggiunto o sul volume d affari.

54 Rimborso Iva da soggetti Extra UE Ai rimborsi Extra UE provvede l Ufficio dell Agenzia delle Entrate di Pescara entro 6 mesi dalla richiesta entro 8 mesi in caso di richiesta di informazioni aggiuntive da parte dell Ufficio. Nei casi di diniego del rimborso, l Ufficio emana apposito provvedimento motivato, avverso il quale è possibile presentare ricorso

55 Accordi di reciprocità Svizzera note diplomatiche del luglio 1998 (come da comunicato del Ministero degli Esteri pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1998); Norvegia note diplomatiche del 17 maggio- 13 giugno 2000; Israele secondo gli accordi definiti in Nota Verbale del 25 novembre 2008, con decorrenza 1 marzo 2005 ed immediato effetto retroattivo.

56 Modalità di richiesta da Paesi Extra UE richieste di rimborso in forma cartacea attraverso il Modello IVA 79 (nuovo modello a partire dal 3 maggio 2010) invio tramite raccomandata o direttamente al Centro operativo di Pescara anche per i rimborsi con Paesi extra Ue vale il termine del 30 settembre.

57 RECAPITI: Dott. Alberto Venturini 57

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