Aspetti Fiscali, Amministrativi e di Accertamento nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche

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1 Aspetti Fiscali, Amministrativi e di Accertamento nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche Le operazioni con l estero Le prestazioni degli atleti stranieri Modello 770 Convegno del 7 dicembre 2010 Dott. Luca NARDELLI

2 Scaletta Cenni alle novità 2010 sulla territorialità La territorialità e le implicazioni per gli enti sportivi Nuovi modelli Intrastat 12 e 13 Nuova denuncia operazioni Black List Il modello 770: esempio di compilazione del modello 770 La tassazione degli atleti stranieri

3 La Territorialità Riferimenti normativi Direttiva 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE DLGS D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Agenzia delle Entrate circolare 31 dicembre 2009, n. 58/E, Agenzia delle Entrate circolare 18 marzo 2010, n. 14 Agenzia delle Entrate circolare 21 giugno 2010, n. 36

4 Introduzione La direttiva 2008/117/CE modifica, a partire dal 1 gennaio 2010, il concetto di territorialità delle operazioni relative alle prestazioni di servizi in generale (con i Paesi UE o extraue).

5 Soggettività passiva Il nuovo art. 7 ter, così come recepito dagli artt. 43 e 44 della Direttiva IVA, dispone un ampliamento del concetto di soggetto passivo Iva, valevole per tutti i soggetti, ovunque residenti (pertanto anche per soggetti extraue). Enti non commerciali (associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni, comitati, ecc.) dal 2010 questi soggetti se possiedono a qualsiasi titolo una Partita Iva sono considerati soggetti passivi Iva anche per gli acquisti di servizi effettuati nell ambito dell attività istituzionale.

6 La stessa circolare ministeriale 58/2009 spiega: Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia.

7 In sostanza: ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTO PASSIVO enti non commerciali che esercitano attività commerciali, anche per gli acquisti non inerenti l'attività commerciale SI che non esercitano attività commerciali ma hanno un numero di partita IVA che non esercitano attività commerciali e non hanno un numero di partita IVA SI NO

8 Soggetto passivo Ai sensi dell art. 7, c. 1, lett. d), DPR 633/1972, per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo: domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

9 OBBLIGO DELLA PARTITA IVA L ente non commerciale deve svolgere prevalentemente una attività istituzionale (altrimenti deve essere riqualificato come ente commerciale - art. 6 Dlgs 460/97). L obbligo di aprire la Partita Iva si verifica quando l ente svolge: anche una attività commerciale solo l attività istituzionale quando, alternativamente: ha effettuato acquisti di beni intraue per > (art. 38 c. 5 lett. c) DL 331/93) ha esercitato l opzione per l applicazione dell IVA sugli acquisti in Italia (art. 38 c. 6 DL 331/93)

10 Inoltre bisogna porre attenzione quando... abbia svolto una attività commerciale nel passato (è il caso delle associazioni sportive per le prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione o per i ticket di ingresso a pagamento) e non abbia proceduto alla cessazione del numero di partita Iva nei periodi di imposta successivi abbia aperto per errore una Partita Iva in luogo del Codice Fiscale (sempre necessario, al pari delle persone fisiche): entrambi di 11 caratteri ma il Codice Fiscale ha una numerazione di solito discendente (0943 )...perché si sarà comunque considerati soggetti passivi per i servizi ricevuti

11 Obbligo di Verifica titolarità partita iva Titolarità di P.Iva: per i soggetti UE il controllo deve avvenire attraverso la Banca dati disponibile anche tramite l Agenzia delle Entrate ( ; Per i soggetti extraue occorre acquisire apposita dichiarazione del committente.

12 Cosa è cambiato Il vecchio articolo 7 è stato «esploso» in 7 nuovi articoli. REGOLA GENERALE Viene modificato ai fini Iva per le prestazioni di servizi il concetto di territorialità(art. 7-ter): si passa dalla rilevanza della residenza del prestatore a quella del committente se soggetto passivo Iva (cd. Business to Business B2B) permane la rilevanza della residenza del prestatore se il committente non è soggetto passivo Iva (cd. Business to Consumers B2C)

13 La territorialità Dpr 633/72 Descrizione servizio Prestatore Committente CRITERIO IMPOSITIVO 2010 Non Res. sogg. IVA Residenza committente NO Residente Non Res. privato Residenza prestatore SI SERVIZI IN GENERE 7-ter Non residente Residente sogg. IVA Residenza committente SI 7-quater Servizi relativi a beni immobili, tra cui: perizie mediazioni di agenzia progettazione e direzione lavori, costruz., riparazione, manutenzione e simili Residente Non residente Territ orial. Residente privato Residenza prestatore NO Resid. o meno (sogg. Iva o meno) Residente sogg. IVA Residente privato Immobile in Italia Residente o meno Residente o meno Immobile in altro Paese UE/extraUE NO 7-ter Servizi relativi a beni mobili, tra cui: perizie Residente Non Resid. sogg. IVA Residenza committente NO 7-sexies manutenzione, lavorazione, costruzione e simili Non Res. privato Eseguii in Italia SI Eseguiti fuori Italia (UÈ o extraue) NO 7-ter (INCLUSE LE ed. "LAVORAZIONI INTRAUE ) Non residente Residente sogg. IVA Residenza committente SI 7-sexies operaz. di carico/scarico, manutenz., ecc., Residente privato Eseguiti in Italia SI accessorie ai trasporti di beni Eseguiti fuori Italia (UÈ o extraue) NO 7- quinquies 7-ter Servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili (incluse relative prestazioni accessorie) Residente Non Resid. sogg. IVA (*) SI Non Res. Privato Eseguiti in Italia Non residente Residente sogg. IVA (*) Residente privato Residente o meno Residente o meno Eseguiti fuori dall'italia (UÈ o extraue) NO Residente Non Resid. sogg. IVA Residenza committente NO 7-sexìes Non Res. privato Trasp. non intraue Tratta italiana SI Tratta non italiana Trasporto IntraUE Inizio in Italia SI Inizio non in Italia NO 7-ter Trasporto di beni Non residente Residente sogg. IVA Residenza committente SI 7-sexies Residente privato Trasp. non intraue Tratta italiana SI 7-quater Trasporto di persone (incluso noleggio con conducente) Residente Non residente Non Residente (sogg. Iva o meno) Non Residente (sogg. Iva o meno) Tratta non italiana Trasporto IntraUE Inizio in Italia SI Inizio non in Italia NO Tratta italiana Tratta non italiana Tratta italiana Tratta non italiana SI NO NO SI NO SI NO

14 La territorialità Dpr Territ Descrizione servizio Prestatore Committente CRITERIO IMPOSITIVO /72 orial. Locazione, leasing, noleggio di beni mobili Non Resid. sogg. IVA 7-ter Residenza committente NO diversi dai mezzi di trasporto Sogg. ExtraUE privato Residente Diritti su opere dell'ingegno e simili 7-septies Sogg. UE privato Residenza prestatore SI Prestazioni pubblicitarie 7-ter Consulenza tecnica/legale (incl. interpreti) Residente sogg. Iva Residenza committente SI Elaborazione o fornitura dati e simili Formazione e addestram. personale Sogg. UE o extraue 7-septies Operaz. bancarie, finanziarie e assicurative Servizi di telecomunicazione Residente privato Residenza prestatore NO Intermediaz. delle suddette operazioni 7-ter Non Resid. sogg. IVA Residenza committente NO Dir. Residente Sogg. UE privato SI 2008/38 7- septies Sogg. extraue privato NO 7-ter SERVIZI ONLINE (CD. E-COMMERCE) Residente sogg. IVA SI Dir. Sogg. UE Residente privato NO 2008/38 7-ter Residente sogg. IVA NO Sogg. Extra UE 7-sexies Residente privato SI 7-ter 7-sexies 7-ter 7-sexies 7-quater Intermediazioni su beni mobili Servizi di ristorazione e catering Residente Non residente Residente Non residente Non Resid. sogg. IVA Residenza committente NO Vend./acq. effettuata in Italia SI Vend./acq. non effet. in Italia NO Residente sogg. IVA Residenza committente SI Vend./acq. effettuata in Italia SI Vend./acq. non effet. in Italia NO Resid. o meno (sogg. Iva o meno) Residente sogg. IVA Residente privato Eseguiti in Italia (non su treni, navi o aerei) SI

15 La territorialità Dpr 633/72 Descrizione servizio Prestatore Committente CRITERIO IMPOSITIVO ter Non Res. sogg. IVA Residenza committente NO 7-sexies Residente Utilizzo nella UÈ SI Non Res. Privato Utilizzo extraue NO 7-ter Leasing e locazione/noleggio di MEZZI DI Non residente Residente sogg. IVA Residenza committente SI TRTRASPORTO a lungo termine (> Sogg. UE Utilizzo nella UE NO 30gg) 7-sexies Utilizzo extraue NO Residente privato Sogg. extraue Utilizz. in Italia SI 7-quater Locazione/noleggio di MEZZI DI TRASPORTO a breve termine (< 30es) Residente Non residente Soggetto IVA (residente o meno) Soggetto iva Privato (residente o meno) Residente sogg. IVA Residente privato Utilizz. fuori dall'italia Consegnati in Italia e utilizzati nella UÈ; Consegn. in Paesi ExtraUE e utilizz. In Italia Consegn. non in Italia o utilizz. extraue; Cons. in Paesi ExtraUE e non ut. in Italia Consegnati in Italia e utilizzati nella UÈ; Consegn. in Paesi ExtraUE e utilizz. In Italia Consegn. non in Italia o utilizz. extraue; Cons. in Paesi ExtraUE e non ut. in Italia Consegnati in Italia e utilizzati nella UÈ; Consegn. in Paesi ExtraUE e utilizz. in Italia Consegn. non in Italia o utilizz. extraue; Cons. in Paesi ExtraUE e non ut. in Italia Consegnati in Italia e utilizzati nella UÈ; Consegn. in Paesi ExtraUE e utilizz. in Italia Consegn. non in Italia o utilizz. extraue; Cons. in Paesi ExtraUE e non ut. in Italia Territ orial. NO SI NO SI NO SI NO SI NO

16 ATTIVITA' PART. IVA SOGGETTIVITA' IVA Servizi RICEVUTI Servizi RESI Istituzionale + commerciale SI Per qualsiasi operazione (attiva o passiva; cessioni di beni o prestazioni di servizi) sono soggetti passivi (anche con riferimento all'attività istituzionale). L'Iva va assolta per gli acquisti: a) nell'ambito dell'attività commerciale: con le modalità ordinarie b) nell'ambito dell'attività istituzionale: mensilmente ex art. 30 bis Non sono soggetti passivi IVA. Istituzionale + acquisti di beni UE >. 10,000 (o inferiori, ma con opzione per l'imponibilità Iva in Italia) SI Soggetti passivi L'Iva va assolta mensilmente ex art. 30 bis Istituzionale + acquisti di beni UE <. 10,000 NO - Non sono soggetti passivi IVA.

17 Detrazione Iva acquisti dell attività istituzionale Detrazione Iva acquisti dell attività istituzionale: l ente non commerciale ancorché in possesso della partita IVA (e pertanto soggetto passivo per i servizi ricevuti) non può detrarre l IVA per gli acquisti destinati alla attività istituzionale. CM 58/2009: E bene precisare che nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell esercizio di attività commerciale.

18 Detrazione Iva acquisti dell attività commerciale Detrazione Iva acquisti dell attività commerciale: l ente non commerciale Versa l iva da reverse charge derivante da acquisti nell attività commerciale in base alle normali regole; Attenzione ad eventuali pro rata o rettifiche dei beni immobili derivanti da pro rata. ATTENZIONE: i regimi forfetari (esempio legge n. 398/1991) comportano l'irrecuperabilità dell'iva in reverse charge nel riflesso che per effetto dell'opzione a suo tempo eseguita non è possibile ottenere alcun recupero del l'iva italiana.

19 Adempimenti ENTE NON COMMERCIALE SENZA PARTITA IVA Riceve una prestazione di servizi L ente non commerciale che non svolge alcuna attività commerciale che non ha esercitato l opzione per imponibilità iva in Italia che non è in possesso del numero Iva. PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI RICEVUTE non assoggetta ad Iva i servizi ricevuti da non residenti (né è richiesta la presentazione del mod. Intra-13) è assimilato ad un soggetto privato e pertanto il prestatore applica la propria Iva (concetto B2C ) CM 12/2010: sarà soggetto ad IVA nel Paese del prestatore in quanto il committente non rientra nella definizione «allargata» di soggetto passivo di cui all articolo 43 della Direttiva 2006/112/CE. Ciò resta valido a prescindere dall ammontare dei servizi acquistati

20 Adempimenti ENTE NON COMMERCIALE SENZA PARTITA IVA Acquista beni L ente non commerciale che non svolge alcuna attività commerciale che non ha esercitato l opzione per imponibilità iva in Italia che non è in possesso del numero di Iva. Acquisto IntraUE di beni: dovrà assoggettarli ad Iva nel momento in cui, contestualmente nell anno, acquisti di beni IntraUE per un importo > a (caso raro); è tenuto a presentare previamente l Intra-13.

21 IPOTESI: Ente no profit senza partita iva Acquisto su internet un software dalla Francia per il pc dell associazione. Adempimenti: - Riceve la fattura con TVA - Registra l uscita di cassa per il pagamento Acquista un tappeto elastico da soggetto non residente. Adempimenti: - Prima di effettuare l acquisto invia modello Intra 13 - Riceve fattura e la registra Cede un servizio a soggetto non residente: - Opera sempre e comunque come un privato

22 Adempimenti ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA L ente non commerciale che svolge anche un attività commerciale sono tenuti ad assolvere l Iva sui servizi ricevuti da non residenti anche se riferiti all attività istituzionale (art. 30-bis Dpr 633/72).

23 Adempimenti ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA Vanno distinte le PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE riferite all attività istituzionale riferite all attività commerciale

24 Adempimenti ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA ATTIVITA ISTITUZIONALE ADEMPIMENTI: Reverse charge (con integrazione della fattura estera o emissione di autofattura) con annotazione del documento in apposito registro entro il mese successivo al ricevimento Versamento dell intera Iva così applicata entro il mese successivo (F24, con il codice Iva dei mensili) Intrastat: a) per i servizi ricevuti da soggetti passivi UE presentazione telematica dell Intra12 entro ciascun mese + Intra 2 quater b) per gli eventuali acquisti di beni da soggetti passivi UE: presentazione telematica dell Intra-12 entro ciascun mese+ Intra 2 bis (non presentano l Intra-13)

25 Adempimenti ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA ATTIVITA COMMERCIALE L ente applica le stesse regole previste per le imprese (reverse charge, Intra2-quater, ecc.). REGIME L. 398/91: all Iva determinata a seguito di reverse charge sui servizi ricevuti dai non residenti non è ammesso detrarre l Iva forfetizzata (in generale il 50% dell Iva a debito sui proventi commerciali); pertanto l Iva integrata sulla fattura estera andrà integralmente versata entro il mese successivo (no trim.).

26 IPOTESI: Ente no profit con partita iva Acquisto servizi Acquisto su internet un software dalla Francia per il pc dell associazione con partita iva. Adempimenti: - Riceve la fattura senza TVA - Registra l uscita di cassa per il pagamento ISTITUZIONALE Integra la fattura e la registra in apposito registro Il 16 del mese successivo paga l iva Presenta l intra 2-quater Presenta l intra 12 COMMERCIALE Integra la fattura e la registra nel registro iva acquisto e vendite Effettua normale liquidazione iva Presenta l intra 2- quater 398/91 Versa entro il mese successivo l intera iva da reverse

27 Adempimenti ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA ATTIVITA ISTITUZIONALE/COMMERCIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI: anche in questo caso nulla si è modificato rispetto al 2009: servizi nell attività istituzionale: nessun particolare adempimento è richiesto (non applicano l Iva per nessun volume delle prestazioni in quanto agiscono come privati) servizi nell attività commerciale: applicano le regole delle imprese (regole cd. B2B o B2C ) N.B.: Dubbi sulla presentazione Intra12 (le istruzioni al modello non sono del tutto chiare).

28 Operazione Prestazioni di servizi (regola generale) Consulenza tecnica o legale, nonché elabora zione dati Luogo di esecuzione Sia in Italia che al l'estero Sia in Italia che al l'estero Prestazioni di servizi culturali, artistici, sporti vi, scientifici, All'estero educativi, ricreativi e simili Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici (es Formazione a distanza) Prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, nonché l'esecuzione di avori immobiliari All estero All'estero Committente Ente non commerciale con par tita IVA (attività commerciale) Ente non commerciale con par tita IVA (attività istituzionale ac quisti UÈ sopra i ) Privato, ovvero Ente non com merciale senza partita IVA (ac quisti UÈ sotto i ) Ente non commerciale con par tita IVA (attività commerciale) Ente non commerciale con par tita IVA (attività istituzionale ac quisti UÈ sopra i ) Privato, ovvero Ente non com merciale senza partita IVA (ac quisti UÈ sotto i ) Ente non commerciale con par tita IVA (attività commerciale) Ente non commerciale con par tita IVA (attività istituzionale ac quisti UÈ sopra i ) Privato, ovvero Ente non com merciale senza partita IVA (ac quisti UÈ sotto i ) Ente non commerciale con par tita IVA (attività commerciale) Ente non commerciale con par tita IVA (attività istituzionale ac quisti UÈ sopra i ) Privato, ovvero Ente non commerciale senza partita Iva (attività istituzionale acquisti sotto i euro) IVA Italiana SI SI NO SI SI NO NO (SI dal 1/1/2011) NO (SI dal 1/1/2011) NO SI SI SI, se il prestatore è extra UE SI, se il prestatore Autofattura SI SI NO SI SI NO NO (SI dal 1/1/2011) NO (SI dal 1/1/2011) NO è UE Ente non commerciale con partita IVA (attività commerciale) SI SI Ente non commerciale con par-ita IVA (attività istituzionale ac quisti UÈ sopra i ) Privato, ovvero Ente non com merciale senza partita IVA acquisti UÈ sotto i ) SI NO SI SI SI SI SI NO

29 Attenzione: dal primo gennaio 2011 A decorrere dall , l art. 3 della Direttiva 2008/8/CE sostituisce gli artt. 53 e 54 della Direttiva 2006/112/CE. Di conseguenza, i servizi disciplinati da tali disposizioni: fino al , sono territorialmente rilevanti nel luogo di materiale svolgimento della manifestazione (art. 7-quinquies co. 1 del DPR 633/72); dall , occorre distinguere tra: - prestazioni di servizi per l accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative, a fiere ed esposizioni e relativi servizi accessori prestati a un soggetto passivo: imposizione nel luogo del committente (regola generale); - prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative, a fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall organizzatore di tali attività, nonché servizi accessori prestati a un privato : imposizione nel luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.

30 Esempio Un committente italiano, ente non commerciale con partita iva, richiede a un francese l organizzazione di una manifestazione che si svolge in Francia. Le prestazioni saranno soggette a iva nel paese del committente. Pertanto, bisognerà autofatturare la prestazione e provvedere ai relativi obblighi intra.

31 Modelli Intra Dott. Luca NARDELLI

32 Modelli Intra 12-13: riferimenti normativi Provv. Agenzia delle Entrate DM DLgs n. 18 L n. 88 (legge Comunitaria 2008) Direttiva n. 2006/112/CE DL n. 331 DM DPR n. 633 Chiarimenti ministeriali Circ. Agenzia delle Entrate n. 12 Circ. Agenzia delle Entrate n. 58 Circ. Agenzia delle Entrate n. 40

33 MODELLI INTRA 12 e INTRA 13 Enti non commerciali obbligati Decorrenz a Modello Intra 13 Modello Intra 12 Enti non commerciali non soggetti passivi per gli acquisti di beni intracomunitari a euro qualora non sia stata esercitata l opzione per l applicazione ordinaria dell imposta Enti non commerciali non soggetti passivi per gli acquisti di beni e servizi intracomunitari > e ; enti non commerciali non soggetti passivi per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e che hanno esercitato l opzione; enti non commerciali soggetti passivi per gli acquisti intracomunitari relativi all attività istituzionale; enti non commerciali soggetti passivi o identificati ai fini Iva che ai sensi dell art. 7-ter, D.P.R. 633/1972 devono assolvere l Iva in Italia con il meccanismo del reverse charge Nuovi modelli utilizzabili dall e da inviare solo in via telematica

34 Modello 13 I contribuenti non soggetti Iva, che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni soggetti ad imposta fino al raggiungimento del limite di euro e che non hanno optato per l applicazione dell imposta in Italia su questi acquisti, devono dichiarare, all ufficio competente in relazione al domicilio fiscale: l ammontare dell acquisto in corso; l ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell anno. Per la comunicazione deve essere utilizzato il modello Intra 13 che va presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel, prima dell acquisto intracomunitario.

35 MODELLO 13 A fini della verifica del mancato superamento della soglia dei , preventivamente all effettuazione dell operazione di acquisto di beni, bisogna indicare l importo dell acquisto e il progressivo dell anno.

36 Modello 12 Gli enti non commerciali e agricoltori esonerati che sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/1972) oltre il limite di euro oppure che hanno optato per l applicazione dell imposta in Italia su questi acquisti devono dichiarare all ufficio dell Agenzia delle Entrate, competente in relazione al domicilio fiscale, l ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, l ammontare dell imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento. Gli adempimenti devono essere osservati dagli enti non commerciali soggetti Iva soltanto per le operazioni di acquisto realizzate nell esercizio di attività non commerciali.

37 MODELLO 12 I dati da inserire: periodo di riferimento(precedente l operazione) ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente ammontare dell imposta dovuta estremi del relativo versamento

38 Intra servizi Ai sensi dell art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, gli enti pubblici e gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione dei Modelli Intrastat (ovvero Intra-1 per le vendite e Intra- 2 per gli acquisti) sia per gli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati nell ambito dell attività commerciale e sia per quelli effettuati in ambito istituzionale.

39 Comunicazione Rapporti con Soggetti Black List Dott. Luca NARDELLI

40 Comunicazione Rapporti con Soggetti Black List L art. 1, co. 1, D.L , n. 40, conv. con modif. dalla L , n. 73 (cd. decreto «incentivi») D.M D.M D.M Provvedimento 28 maggio 2010 approvazione modelli CM del 21 ottobre 2010 RM /11/2010

41 Comunicazione Rapporti con Soggetti Black List Nell ambito della lotta all evasione e della tracciabilità dei movimenti verso e da alcuni paesi inseriti nelle Black list si è adottato il sistema di monitoraggio tramite invio della comunicazione in oggetto. La circolare 53, ribadisce che i soggetti tenuti all adempimento sono i soggetti Iva: che svolgono una attività di impresa (art.4 del DPR n.633/72); che svolgono arti o professioni (art.5 del DPR n.633/72); gli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali e non anche a quelle istituzionali. Risultano, quindi, esonerati dall obbligo lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell ambito di attività istituzionali.

42 Operazioni interessate Sono oggetto di obbligo di comunicazione tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione ai sensi della disciplina iva. Con DM 5 agosto si è poi disposto di includere anche i servizi esclusi per mancanza di territorialità.

43 Operatori interessati Le operazioni interessate sono quelle che trovano come controparte un operatore in uno stato presente in una delle liste DM 4 maggio 1999 o DM 21 novembre 2001 non considerando le limitazioni contenute nelle liste stesse. Per effetto del DM 27 luglio 2010 Cipro, Malta e Corea del Sud non vanno incluse.

44 Operatori Black List Black list valevole ai fini della comunicazione ex art. 1 del D.L. n. 40/2010 Alderney (Isole del Canale) Guernsey (Isole del Canale) Niue Andorra Herm (Isole del Canale) Nuova Caledonia Angola Hong Kong Oman Anguilla Isola di Man Panama Antigua Isole Cayman Polinesia francese Antille Olandesi Isole Cook Portorico Aruba Isole Marshall Saint Kitts e Nevis Bahamas Isole Turks e Caicos Saint Lucia Bahrein Isole Vergini britanniche Saint Vincent e Grenadine Barbados Isole Vergini statunitensi Salomone Barbuda Jersey (Isole del Canale) Samoa Belize Kenia San Marino Bermuda Kiribati Sant Elena Brunei Libano Sark (Isole del Canale) Costarica Liberia Seychelles Dominica Liechtenstein Singapore Emirati Arabi Uniti Lussemburgo Svizzera Ecuador Macao Taiwan Filippine Malaysia Tonga Gibilterra Maldive Tuvalu Giamaica Mauritius Uruguay Gibuti Monaco Vanuatu Grenada Montserrat Guatemala Nauru

45 Rappresentanti fiscali/stabili organizzazioni La Circ. n. 53/E del 21 ottobre 2010 (punto 2.1): Sono da ricomprendere le operazioni effettuate da un soggetto Iva italiano nei confronti di un rappresentante fiscale/stabile organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un paradiso fiscale, anche se il rappresentante è nominato in uno Stato non paradiso fiscale

46 MODELLO di COMUNICAZIONE TERMINI di PRESENTAZIONE Data di effettuazione delle operazioni Termine di presentazione per i mensili Termine di presentazione per i trimestrali luglio 2010 agosto 2010 settembre 2010 ottobre novembre dicembre Le soglie per essere mensili o trimestrali sono le medesime degli intrastat: euro.

47 MODELLO: IL FRONTESPIZIO Possibilità di invio della dichiarazion e correttiva integrativa Il frontespizio contiene i dati anagrafici del dichiarante

48 MODELLO: IL QUADRO A Righi di compilazione usati di frequente: importazioni e servizi in reverse charge Dati del soggetto estero: attenzione al codice fiscale (vedi Svizzera)

49 Il mod.770/2010 negli ENTI SPORTIVI Dott. Luca NARDELLI

50 Riferimenti normativi Provvedimento 15/01/2010; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 Legge n. 133/1999 Legge 342/2000

51 Con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche la presentazione del modello 770 Ordinario si ha in casi rari, considerando anche il divieto per le società sportive dilettantistiche di distribuire dividendi, in quanto non devono avere fine di lucro. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono compilare il modello 770 Semplificato se hanno corrisposto compensi ed altri emolumenti, ad esempio, a lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, professionisti, lavoratori autonomi occasionali, e soprattutto agli sportivi dilettanti.

52 Ci sono tre situazioni che sono abbastanza normali nella vita di un ente sportivo e che devono essere considerate ai fini dichiarativi del modello 770 Compensi a sportivi dilettanti entro i euro Compensi a professionisti (Commercialisti, Avvocati, ecc..) Compensi a sportivi dilettanti oltre i euro

53 QUINDI.. QUADRI COMUNEMENTE DA COMPILARE In ognuno di questi casi va compilato il modello 770 Semplificato nei quadri che comunemente sono: - Frontespizio - Quadro lavoro autonomo - Quadro riepilogativo SS - Quadro ST - Quadro SX

54 Dopo la compilazione del frontespizio comune a tutti i contribuenti obbligati il QUADRO DI COMUNICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

55 DATI COMUNI A TUTTI I QUADRI DI LAVORO AUTONOMO Il Sig. Rossi Antonio nato a TORINO il 07/12/2003 e residente a TORINO (TO) CAP in Via ROMA n 1 codice fiscale RSSNTN03T07L219X ha svolto attività sportiva presso l ente: RSSNTN03T07L219X ROSSI Antonio M TORINO TORINO TO 13 TO Via ROMA 1 il campo 10 codice regione andrà compilato solo se il percipiente ha percepito compensi per prestazioni sportive dilettantistiche.

56 SEZIONE 2: PERCIPIENTI ESTERI Questo quadro va compilato nel caso in cui si abbia a che fare con un atleta straniero Codice di identificazione fiscale rilasciato dal paese di residenza Indicare i dati di residenza estera Codice dello Stato estero di residenza

57 Compensi lett. m) del comma 1 dell'art. 67 entro i euro N indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici; Il nostro atleta nel 2009 ha percepito un compenso di.4.500,00 che si deve indicare al campo 21 e poi anche nel successivo campo 23 per indicare che non ha subito ritenute N

58 fino a Importo di , = Eccedenza di ,38 Compensi corrisposti a sportivi dilettanti oltre i euro N TOTALE Compenso erogato 7.500, , , ,00 Irpef 23% ,40 423, ,00 Add.reg. 0,90% - 185,92 16,58 202,50

59 Compensi corrisposti a professionisti Indicare l importo delle ritenute d acconto operate nell anno. Nel nostro caso non avevamo ritenuta per il regime speciale delle nuove iniziative. A Nel punto 21 va indicato l ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell IVA eventualmente Indicare dovuta. l imponibile su cui Si precisa che il contributo integrativo destinato applicare le ritenute alle d acconto Casseche professionali non fa parte del compenso normalmente e, quindi, è non deve essere indicato punto 21- punto 23.

60 PROSPETTO SS - DATI RIASSUNTIVI

61 PROSPETTO SS - DATI RIASSUNTIVI Il quadro SS è un quadro che riepiloga i dati dei precedenti quadri. Nel nostro caso la sezione da compilare sarà la SS3, che riporta i dati del quadro COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI : 1.nel punto 1 il totale delle ritenute d acconto operate nell anno indicato alpunto 25; 2.nel punto 2 il totale delle ritenute a titolo d imposta operate nell anno indicato alpunto 26; 4.nel punto 4 il totale dell addizionale regionale all IRPEF trattenuto a titolo d acconto, indicato al punto 28; 5.nel punto 5 il totale dell addizionale regionale all IRPEF trattenuto a titolo d imposta, indicato al punto 29;

62 PROSPETTO SS - DATI RIASSUNTIVI NO compensi atleti dilettanti inferiori ai euro Il prospetto deve essere compilato per riepilogare i dati delle ritenute d acconto effettuate. Se non sono state effettuate ritenute questo quadro non presenterà valori: - Caso dei compensi inferiori ai euro; - Caso dei lavoratori autonomi che aderiscono alle nuove iniziative produttive.

63 PROSPETTO ST Sez 1 Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive Il prospetto ST sezione I fa una quadratura tra i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e le ritenute d acconto o di imposta versate. Va inserito il periodo di riferimento: cioè il mese a anno di decorrenza della ritenuta Vanno inserite le ritenute operate Vanno ricopiati i dati degli f24 senza tenere conto dei valori da compensazione e indicando eventuali ravvedimenti - Versato - Data versamento - Codice tributo Dati ravvedimento

64 PROSPETTO ST Sez 2 Addizionale Regionale Nella sezione II si devono indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali REGIONALI all IRPEF e i dati dell F24 versato. Vanno inseriti i dati del periodo di riferimento, le trattenute effettuate - Versato - Data versamento - Codice tributo Dati ravvedimento

65 Spedizione del modello 770 La spedizione va effettuata da intermediario o tramite il servizio telematico fisconline se non si devono spedire dichiarazioni per più di 20 soggetti.

66 TASSAZIONE DEGLI ATLETI STRANIERI Dott. Luca NARDELLI

67 Riferimenti normativi - DPR n Risoluzione Agenzia Entrate n Risoluzione Agenzia Entrate n Circolare Agenzia Entrate n Risoluzione Agenzia delle Entrate 1 ottobre 2001, n Sentenza n. 234 Corte Giustizia Comunità Europea

68 SISTEMA IMPOSITIVO FISCALE ITALIANO L Italia, ai sensi dell art. 3 del D.P.R. n. 917/1986, adotta il principio della worldwide taxation per quanto attiene ai soggetti residenti e quello della limited taxation per i soggetti non residenti. In sostanza i soggetti residenti in Italia - cittadini o stranieri - sono tassati sul reddito complessivo ovunque prodotto, mentre i non residenti sono assoggettati ad imposizione in Italia limitatamente al reddito quivi prodotto.

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