La circolare per i clienti 06 agosto 2012

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1 La circolare per i clienti 06 agosto 2012 Anteprima I dati delle dichiarazioni dei redditi vanno on-line pag. 2 Annotazione cumulativa anche per registrare incassi e pagamenti pag. 2 Società in perdita: validi gli interpelli presentati il 03 luglio pag. 2 La mancata notifica dell avviso bonario rende illegittima la cartella di pagamento pag. 3 Crediti di imposta in anni con dichiarazioni omesse pag. 3 Adempimenti PRESENTAZIONE MODELLI INTRASTAT pag. 4 Guide operative Guida all invio dei modelli INTRASTAT pag. 5 1

2 FISCO FISCO I dati delle dichiarazioni dei redditi vanno on line Stabiliti, con apposito D.P.C.M., i criteri e le modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi e per la messa a disposizione di ulteriori dati al fine di favorire la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento. D.P.C.M. 10/7/2012 (G.U. 28/7/2012, n. 175) IMPOSTE DIRETTE Annotazione cumulativa anche per registrare incassi e pagamenti La risoluzione n. 80/E del 24 luglio 2012 dell'agenzia delle Entrate estende la semplificazione prevista in materia di IVA anche ai fini della registrazione degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito professionale. L'Agenzia delle Entrate segnala peraltro che il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo nell'ipotesi in cui le fatture emesse e/o ricevute, riepilogate nell'apposito documento, siano state tutte saldate. Ciò comporterà, evidentemente, che eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a Euro 300,00, andranno annotate separatamente se non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo. IMPOSTE DIRETTE Società in perdita: validi gli interpelli presentati il 03 luglio La Risoluzione 81/E del 27 luglio 2012 ritiene che possano essere considerati valide le istanze per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo presentate entro il 3 luglio Le istanze di disapplicazione della disciplina antielusiva (ivi compresa la peculiare disciplina delle società non operative), affinché sia soddisfatto il requisito della preventività, ovvero affinché il comportamento rilevante oggetto dell istanza stessa trovi attuazione nella dichiarazione dei redditi, devono essere presentate in tempo utile, ovvero rispettivamente novanta e centoventi giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il caso sul quale la Risoluzione si è soffermata riguarda proprio il corretto computo dei giorni per la validità ed efficacia delle assunzioni contenute nell interpello in caso di sua applicazione. In sostanza per le società con periodo d imposta coincidente con l esercizio solare, il termine per la presentazione della dichiarazione modello Unico SC 2012 periodo 2011 è il 1 ottobre prossimo venturo, in quanto il termine ordinario del 30 settembre 2012 corrisponde ad un giorno festivo (domenica). Sorgeva infatti il dubbio se il termine di novanta o centoventi giorni dovesse essere calcolato facendo riferimento alla data del 30 settembre 2012 ovvero a quella del 1 ottobre In merito l Agenzia ritiene che lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi a partire dal quale calcolare il termine di presentazione dell istanza di interpello non può che riflettere i suoi effetti anche su quest ultimo. Pertanto le istanze presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica soggette alla nuova disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2011 devono considerarsi validamente presentate. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE La mancata notifica dell avviso bonario rende illegittima la cartella di pagamento In caso di dichiarazione priva di errori, non è necessario che la cartella di pagamento emessa in seguito al controllo automatizzato sia preceduta dall invio al contribuente dell avviso bonario. La sentenza n del 26 luglio 2012 della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR che aveva annullato una cartella di pagamento non 2

3 notificata al contribuente con la comunicazione prevista dal comma 5 dell art.6 della Legge n. 212/2000. La decisione è stata motivata prendendo spunto da una precedente sentenza (n del 23/07/2010, Corte di Cassazione) secondo la quale: L emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36 bis, comma 3, del D.P.R. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del D.P.R. n.633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l obbligo di comunicazione per la liquidazione d imposta, contributi, premi e rimborsi. DICHIARAZIONI Crediti di imposta in anni con dichiarazioni omesse La circolare n. 34/E diffusa oggi, 6 agosto 2012, dall'agenzia delle Entrate stabilisce come il riconoscimento dei crediti, maturati in un annualità nella quale non sono state presentate le dichiarazioni IVA, delle imposte dirette o IRAP, possa avvenire: attraverso un istanza di rimborso (art. 21 del Dlgs n.546/1992) in sede di mediazione e conciliazione. In tutti i casi il contribuente deve provvedere in prima battuta al pagamento delle somme richieste rispettivamente con avviso di irregolarità, cartella di pagamento, sentenza definitiva o accordo di mediazione. In quest ultima ipotesi al contribuente compete la riduzione delle sanzioni al 40%. Per le omesse dichiarazioni IVA, il credito non dichiarato nel modello relativo all anno in cui è maturato non è utilizzabile in detrazione nella dichiarazione successiva. Per cui, se il contribuente riporta in dichiarazione tale eccedenza, l Agenzia può produrre una comunicazione di irregolarità e, in assenza del versamento delle somme richieste, iscrivere a ruolo l imposta, i relativi interessi e le sanzioni. Tuttavia, il contribuente può presentare istanza di rimborso entro due anni dal pagamento delle somme richieste dall ufficio. Il rimborso sarà erogato solo dopo aver riscontrato l effettiva spettanza del credito. Anche per le imposte dirette il contribuente non può riportare in dichiarazione un eccedenza a credito generata nel precedente periodo di imposta per il quale risulta omessa la dichiarazione. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata con un ritardo di oltre 90 giorni. Pure in questi casi il contribuente, solo dopo aver versato le somme richieste dall Ufficio, potrà richiedere il riconoscimento del crediti ai sensi dell art. 21 del Dlgs n.546/1992. Mediazione e conciliazione Se il contribuente impugna il ruolo che recupera il credito indebitamente riportato in dichiarazione con sanzioni e interessi, la controversia può essere definita mediante un accordo di mediazione o conciliazione che prevede il riconoscimento del credito effettivamente spettante e il pagamento della sanzione ridotta al 40% oltre che degli interessi. Ricorso in giudizio Il contribuente che ricorre in giudizio, solo dopo aver pagato le somme iscritte a ruolo, a seguito di sentenza passata in giudicato, può presentare istanza di rimborso del credito maturato nell annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa. 3

4 ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE MODELLI INTRASTAT Scade lunedì 27 agosto (in quanto il 25 agosto cade di sabato), per gli imprenditori e professionisti che hanno posto in essere operazioni attive o passive con i Paesi dell'unione Europea, l'obbligo di presentare agli uffici dell'agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT) con riferimento sia alle cessioni e agli acquisti intracomunitari, che alle prestazioni di servizi rese o ricevute in ambito comunitario effettuati nel mese di luglio I modelli INTRASTAT devono essere presentati, esclusivamente per via telematica. Il periodo di riferimento per la presentazione dei modelli varia a seconda dell'ammontare delle cessioni e degli acquisti posti in essere, nonché dei servizi resi e ricevuti. 4

5 GUIDA Lunedì 27 agosto 2012 INVIO MODELLI INTRASTAT di Alberto Marengo La guida analizza i vari aspetti relativi all invio dei Modelli Intrastat, adempimento divenuto sempre più frequente, e allo stesso tempo più complesso, in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 18/2010; le più importanti tra queste riguardano l obbligo di inserimento negli elenchi delle prestazioni di servizio nonché la modifica della periodicità di presentazione. Premessa I soggetti Iva che effettuano operazioni intracomunitarie sono tenuti, in base al disposto del D.L. 331/93, art. 50, a presentare il modello Intrastat. Tale modello ha lo scopo di soddisfare esigenze statistiche e fiscali legate all'effettuazione degli scambi intracomunitari. La disciplina relativa alla presentazione di tali modelli è stata modificata in maniera rilevante dal D.Lgs. 18/2010 che, tra le altre novità introdotte, ha previsto anche l'obbligo di rilevazione dei servizi generici prestati e ricevuti (precedentemente le operazioni da comunicare riguardavano solo le cessioni di beni). Nel prosieguo verranno analizzati i vari aspetti da esaminare per poter correttamente assolvere tale adempimento. Ambito soggettivo Sono obbligati alla presentazione del modello: - i soggetti passivi Iva residenti in Italia che effettuano operazioni intracomunitarie con altri soggetti passivi Iva residenti in uno Stato membro dell'unione Europea (sono escluse pertanto le operazioni effettuate con soggetti extra-comunitari); - gli enti, le associazioni e altre organizzazioni non aventi come oggetto principale l'esercizio di attività commerciali, limitatamente agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altri Stati membri. Con riferimento a tali ultimi soggetti, la C.M. n. 36/E del ha chiarito che l obbligo grava anche sugli enti che non svolgono alcuna attività rilevante agli effetti dell'iva, se identificati ai fini dell'imposta"; si tratta in particolare di quegli enti obbligati a richiedere la partita Iva in quanto hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un valore superiore ai euro. Ambito oggettivo In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18/2010, sono oggetto di rilevazione nei modelli Intrastat: - le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, - le prestazioni di servizi generici, previste all'art. 7-ter del D.P.R. 633/72. Sono escluse dall'obbligo di rilevazione le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente in quanto non imponibili o esenti. Con riferimento alle prestazioni di servizi, nei modelli Intrastat dovranno essere comunicate le prestazioni di servizi generici di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72; sono escluse pertanto tutte le prestazioni di servizi non soggette ad Iva ai sensi dell'art. 7-quater (servizi relativi agli immobili), 7- quinquies (servizi culturali, artistici, sportivi, ecc.), 7-sexies e 7-septies (servizi effettuati nei confronti di privati). Termini e modalità di presentazione Un'altra importante novità, introdotta dal dalla Direttiva Comunitaria 2008/117/CE che è stata recepita nel nostro ordinamento dal D.M , riguarda la periodicità di presentazione dei modelli; dal 2010, infatti, la presentazione degli elenchi riepilogativi può avvenire (C.M. n. 14/E del ): 5

6 - con cadenza trimestrale, per quei soggetti che nei quattro trimestri precedenti, e per ciascuna categoria di operazioni, hanno effettuato operazioni intracomunitarie per un ammontare non superiore a euro; - con cadenza mensile, in tutti gli altri casi. La C.M. sopra citata ha inoltre chiarito che: a) il superamento o meno della soglia di euro deve essere verificato separatamente a seconda che si tratti di cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate o che si tratti di acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevute; tale limite dovrà pertanto essere verificato distintamente per entrambe le categorie. Potrà quindi accadere che la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi relativa alle operazioni attive e passive sia differente; b) le categorie sopra descritte (operazioni attive/operazioni passive) sono, a loro volta, distinte nelle seguenti sottocategorie: 1. per le operazioni attive, si distingue tra cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate; 2. per le operazioni passive, di distingue invece tra acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti; c) la soglia di euro, determinante per stabilire la periodicità di presentazione, dovrà essere verificata singolarmente per ogni singola sottocategoria. L ammontare di operazioni consuntivato al termine del trimestre per ogni singola sottocategoria non dovrà pertanto essere sommato ma considerato singolarmente; il superamento del limite per una singola sottocategoria comporterà l applicazione della periodicità mensile anche per l altra. Esempio n. 1: Periodo Operazioni attive Operazioni passive Cessione di beni Servizi prestati Acquisto di beni Servizi ricevuti 1 trimestre precedente , , , ,00 2 trimestre precedente , , , ,00 3 trimestre precedente , , , ,00 4 trimestre precedente , , , ,00 Nell esempio sopra riportato, la periodicità di presentazione sarà trimestrale in quanto, per nessuna categoria di operazioni ed in nessuno dei quattro trimestri precedenti, è stata superata la soglia di euro Periodo Operazioni attive Operazioni passive Cessione di beni Servizi prestati Acquisto di beni Servizi ricevuti 1 trimestre precedente , , , ,00 2 trimestre precedente , , , ,00 3 trimestre precedente , , , ,00 4 trimestre precedente , , , ,00 In tal caso la periodicità di presentazione delle operazioni attive sarà mensile, in quanto, anche se con riferimento ad una sola sottocategoria di operazioni (cessioni di beni), è stata superata la soglia di riferimento; la periodicità di presentazione relativa alle operazioni passive resterà invece trimestrale. 6

7 Nel caso d superamento della soglia di euro, il soggetto passivo sarà tenuto, a partire dal mese successivo a quello in cui si verifica tale superamento, a presentare il modello con cadenza mensile; a tal riguardo, si potranno verificare le seguenti situazioni: 1) superamento del limite nel 1 mese del trimestre: il soggetto presenterà tre distinti modelli Intrastat mensili; Esempio n. 2:. Periodo di riferimento: 2 trimestre Mese in cui si è verificato il superamento della soglia: Aprile 2012 Modelli Intrastat da presentare Periodo Scadenza Aprile 2012 entro il Maggio 2012 entro il Giugno 2012 entro il ) superamento del limite nel 2 mese del trimestre: il soggetto presenterà un primo modello contenente i dati relativi ai primi due mesi del trimestre ed un secondo modello mensile contenente i dati relativi al terzo mese del trimestre; Esempio n. 3:. Periodo di riferimento: 2 trimestre Mese in cui si è verificato il superamento della soglia: Maggio 2012 Modelli Intrastat da presentare Periodo Scadenza Aprile/Maggio 2012 entro il Giugno 2012 entro il ) superamento del limite nel 3 mese del trimestre: il soggetto presenterà un unico modello comprensivo dei dati relativi all intero trimestre. Dal mese successivo sarà obbligato a presentare gli elenchi mensilmente. Esempio n. 4:. Periodo di riferimento: 2 trimestre Mese in cui si è verificato il superamento della soglia: Giugno 2012 Modelli Intrastat da presentare Periodo Scadenza 2 trimestre 2012 entro il A tal fine è necessario sottolineare come i dati da riportare negli elenchi Intrastat attengano alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento al mese di ricevimento delle fatture di acquisto o alla data di emissione delle fatture di vendita. Nel caso di operazioni intracomunitarie per le quali si è provveduto all emissione di fatture ovvero al pagamento di corrispettivi prima della consegna o spedizione delle merci (come nel caso degli anticipi), tali operazioni dovranno essere rilevate negli elenchi Intrastat relativi al periodo di riferimento in cui è stata eseguita la consegna o la spedizione. Per segnalare la variazione di periodicità, sarà necessario compilare un apposito campo presente nel frontespizio del modello. 7

8 E in ogni caso ammessa l opzione per la presentazione del modello con cadenza mensile anziché trimestrale, con il vincolo però di mantenere tale periodicità per tutto l anno solare. Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie devono essere presentati all Agenzia delle Dogane, esclusivamente per via telematica tramite l apposito software Intraweb, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Struttura e contenuto dei modelli Gli elenchi riepilogativi Intrastat si compongono dei seguenti modelli: Operazioni attive MODELLO INTRA 1 INTRA 1-bis INTRA 1-ter INTRA 1-quater INTRA 1-quinquies Operazioni passive MODELLO INTRA 2 INTRA 2-bis INTRA 2-ter INTRA 2-quater INTRA 2-quinquies DESCRIZIONE Frontespizio relativo agli elenchi riepilogativi riferiti alle operazioni attive Elenco delle cessioni intracomunitarie di beni effettuate Rettifiche alle cessioni intracomunitarie di beni precedentemente comunicate Elenco delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti intracomunitari Rettifiche alle prestazioni di servizi effettuate precedentemente comunicate DESCRIZIONE Frontespizio relativo agli elenchi riepilogativi riferiti alle operazioni passive Elenco degli acquisti intracomunitari di beni effettuati Rettifiche agli acquisti intracomunitari di beni precedentemente comunicati Elenco delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti intracomunitari Rettifiche alle prestazioni di servizi ricevute precedentemente comunicate Modello INTRA 1-bis Si compone delle seguenti 13 colonne: In particolare si segnala che: - in colonna 6 (Nomenclatura combinata) deve essere indicato il codice delle merci (8 cifre) secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo a cui si riferisce l elenco (tale codice è reperibile dalla Tabella TARIC presente sul sito dell Agenzia delle Dogane); - in colonna 7 (Massa netta) deve essere inserito il peso in chilogrammi della merce; - in colonna 12 (Paese destinazione) sarà indicato il codice del Paese comunitario di destinazione delle merci (codice ISO); - in colonna 13 (Provincia origine) verrà indicata la sigla della provincia italiana di origine delle merci. Modello INTRA 1-quater Si compone delle seguenti 10 colonne: 8

9 In particolare si evidenzia che: - nelle colonne 5 e 6 (riferimento fattura) devono essere indicati gli estremi della fattura emessa (il numero e la data); - nella colonna 7 (codice servizio) andrà inserito il codice del servizio reso, reperibile dall apposita tabella presente sul sito dell Agenzia delle Dogane; - in colonna 8 (modalità di erogazione) potrà essere indicato: * il codice I (istantanea), nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un unica soluzione; * il codice R (a più riprese), nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese; - in colonna 9 (modalità di incasso) andrà indicato: * il codice B (bonifico), nel caso in cui il servizio reso venga saldato mediante bonifico bancario; * il codice A (accredito), nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario o mediante carta di credito; * il codice X (altro), nel caso in cui il servizio reso venga saldato mediante modalità diverse dalle precedenti; - in colonna 10 (paese di pagamento) andrà indicato il codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso. Modello INTRA 2-bis Con riferimento alla compilazione di tale modello, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni effettuate con riferimento al modello INTRA 1-bis, ad eccezione: - della colonna 5 (ammontare delle operazioni in valuta), in cui bisognerà indicare il valore della transazione nella valuta originaria (tale codice è richiesto qualora la transazione venga eseguita con un soggetto residente in un Paese che non utilizza l euro); - della colonna 15 (provincia destinazione), in cui verrà inserita la sigla della provincia italiana di destinazione delle merci. Modello INTRA 2-quater Si compone delle seguenti 11 colonne: Anche in questo caso valgono le considerazioni sviluppate in riferimento al Modello INTRA 1- quater, ad eccezione della colonna 5 (ammontare delle operazioni in valuta), in cui dovrà essere indicato l importo in valuta delle prestazioni ricevute. E inoltre necessario evidenziare come, con riferimento alle colonne 6 e 7 (data e numero fattura), la C.M. n. 14/E del ha chiarito che i dati da indicare siano quelli attribuiti dal committente italiano secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità; ciò vale sia nel caso in cui il soggetto passivo abbia provveduto all autofatturazione che nel caso in cui abbia invece optato per l integrazione della fattura ricevuta. Modelli INTRA Rettificativi Nei modelli Intrastat rettificativi (Intra 1-ter/Intra 1-quinquies per le operazioni attive e Intra 2- ter/intra 2-quinquies per le operazioni passive) è possibile correggere dati precedentemente comunicati o, eventualmente, inserire nuovi documenti erroneamente non inseriti nel periodo di competenza. 9

10 In particolare: - i nuovi documenti (fatture) potranno essere inseriti nel modello rettificativo solo se l'elenco riepilogativo riferito al periodo di competenza del documento sia stato effettivamente presentato; - le note di variazione potranno essere indicate solo se rettificano operazioni già comunicate in precedenza. Regime sanzionatorio In base all'art.11 comma 4, del D.Lgs. 471/97 l'omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, è punita con la sanzione amministrativa da 516 a euro, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla. La violazione può inoltre essere regolarizzata ai sensi dell'art.13, c.1, lett. b, del D.Lgs. 472/97, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, ossia: - presentando gli elenchi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; 10

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