Tassazione delle rendite finanziarie e operazioni sul capitale

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1 Ottobre 2011 Aprile GIORNATA Tassazione delle rendite finanziarie e operazioni sul capitale La consulenza per lo sviluppo e la tutela dell attività d impresa

2 RESPONSABILE MASTER BREVE Sonia Zanconato COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO REDAZIONE E GRAFICA Erica Cestaro Lara Sousa Oliveira Chiara Alberini Milena Martini in collaborazioni con A-Comunicazione SERVIZIO CLIENTI Claudia Pasetto Lara Margotto Cecilia Lonardi LOGISTICA CONGRESSUALE Delia Rosso Silvia Mondinelli Barbara Adami Stefano Varalta ASSISTENZA E WEB MASTER Sergio Lovato Matteo Bonora Laura Roma IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA IN AULA Il Master Breve viene proposto con la stessa formula in tutte le sedi; ciò consente di recuperare eventuali incontri perduti (previa comunicazione scritta o tramite apposito modulo presente sul sito alla voce recupero giornate ). Nel caso di impossibilità di recupero presso altra sede, è invece possibile visionare, su specifica richiesta e con l assegnazione di login e password personali, la versione video delle lezioni svolte in aula corredate da slides e materiale didattico. In caso di assenza alla giornata del Master ciascun partecipante può scaricare il materiale didattico, non ritirato in versione cartacea, accedendo all area riservata Professional Library. Per ricevere in ogni caso la copia cartacea è possibile farne richiesta con il modulo presente sul sito alla voce Richiesta materiale e ritirarlo presso il desk di segreteria in occasione dell incontro successivo. Materiale didattico non vendibile e riservato ai soli partecipanti al Master Breve : LA CONSULENZA PER LO SVILUPPO E LA TUTELA DELL ATTIVITÀ D IMPRESA Dispensa chiusa per la stampa il 28/10/2011 GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. Via E. Fermi, 11/a Verona Tel. 045/ Fax 045/ masterbreve@euroconference.it sito internet: Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. Stampa a cura di Colorimetria Snc 2

3 INDICE PRESENTAZIONE pag. 5 La nuova tassazione delle rendite finanziarie CONTRIBUTI DI APPROFONDIMENTO LA DISTINZIONE TRA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA E PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA a cura di Alessandro Corsini pag. 7 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI: NOVITÀ E CONFERME DELLA RIFORMA a cura di Norberto Villa pag. 12 I DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI a cura di Luca Miele e Valeria Russo pag. 17 ENTRATA IN VIGORE DELL INCREMENTO DI TASSAZIONE E CONTRO MOSSE DEI CONTRIBUENTI a cura di Norberto Villa pag. 28 LA CONTABILIZZAZIONE DEI DIVIDENDI a cura di Norberto Villa pag. 34 GLI INTERESSI, LE OBBLIGAZIONI E GLI ULTERIORI REDDITI DIVERSI DERIVANTI DAL CAPITALE a cura di Maurizio Tozzi pag. 37 NOVITÀ IN TEMA DI CAPITAL GAIN ED ENTRATA IN VIGORE a cura di Norberto Villa pag. 45 LA NUOVA OPZIONE PER IL RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELLE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE a cura di Paolo Meneghetti pag. 49 LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE a cura di Paolo Meneghetti pag. 52 LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI NEL DECRETO SVILUPPO a cura di Alessandro Corsini pag. 57 TERRENI E PARTECIPAZIONI DOPPIA RIVALUTAZIONE. IL RECUPERO DELLA SOSTITUIVA a cura di Lelio Cacciapaglia pag. 63 SUPPORTI OPERATIVI IN AULA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Alessandro Corsini pag. 69 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER PERSONE FISICHE E IMPRESE RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Alessandro Corsini pag. 76 3

4 LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO E LA CONTABILIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Norberto Villa pag. 83 I FINANZIAMENTI DEI SOCI - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Alessandro Corsini pag. 87 IL RECESSO DEL SOCIO - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Alessandro Corsini pag. 93 INTERESSI, OBBLIGAZIONI E REDDITI DIVERSI COLLEGATI AL CAPITALE RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Maurizio Tozzi pag. 100 CAPITAL GAIN - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Norberto Villa pag. 104 L AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Paolo Meneghetti pag. 107 IL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Paolo Meneghetti pag. 116 D.L. 70/2011 RIDETERMINAZIONE VALORI TERRENI E PARTECIPAZIONI RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Alessandro Corsini e Paolo Meneghetti pag. 122 RIDETERMINAZIONE VALORE TERRENI E PARTECIPAZIONI LO SCOMPUTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA a cura di Lelio Cacciapaglia pag. 134 PROFESSIONAL LIBRARY WWW Sul sito, è possibile accedere ad un area riservata ai soli partecipanti al Master Breve - PROFESSIONAL LIBRARY che consente di attingere a materiale implementativo, formulari, normativa di riferimento ecc attinenti i temi affrontati: approfondimenti e normativa di riferimento: file A: fac simile rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni; file B: fac simile rideterminazione del valore di terreni. Per visionare e scaricare il materiale sopra citato: collegarsi al sito ed accedere all area Master Breve/materiale didattico. Digitando la propria password si accede direttamente all area riservata ai partecipanti al Master Breve, seguire poi le istruzioni che appaiono a video. In caso di necessità contattare il nostro servizio clienti al n

5 Presentazione La seconda giornata del percorso di approfondimento Master Breve prende spunto dalle novità in tema di tassazione delle rendite introdotte dal decreto legge 138/2011 che hanno portato all accorpamento delle misure di tassazione del 12,5% e 27% all aliquota unica del 20%. Ma seguendo la filosofia delle giornate monotematiche le novità fungeranno solo da input iniziale per ottenere l obiettivo di approfondire l argomento nel suo complesso in modo esauriente. Il mondo delle rendite finanziarie è alquanto differenziato (tanto che tocca per lo meno due diverse categorie reddituali: redditi di capitale e diversi) e pertanto la scelta è stata quella di concentrare l attenzione sul regime dei dividendi e dei capital gain. Tale scelta permette nella giornata di studio di toccare tutti i diversi aspetti delle due materie. I due argomenti sono quelli che, anche considerando il contenuto del D.L. 138, hanno il maggior impatto operativo e professionale. Partendo da questa considerazione la giornata è idealmente divisa in 4 moduli. Si partirà dall analisi del trattamento dei dividendi considerando sia le ipotesi delle partecipazioni qualificate che di quelle non qualificate, ma anche considerando il trattamento da riservare ai dividendi percepiti dalle partecipate non residenti, argomento che, soprattutto dopo il successo dell ultimo scudo fiscale, ha senza dubbio riacquistato interesse. Ma sempre nell ottica dell approfondimento seppur non innovato dal D.L. 138 sarà dato spazio e anche al regime di tassazione dei dividendi percepiti da soggetti Ires o comunque esercenti attività d impresa, spazio in cui non si tralascerà di sottolineare le criticità di natura contabile correlati a tale situazione. Si analizzerà anche la possibilità (se davvero esiste!) di evitare l incremento della tassazione magari ipotizzando una distribuzione anticipata delle riserve, sottolineando sul punto le criticità connesse a tale opportunità, richiamando le attenzioni civilistiche e la cautele di natura fiscale necessarie. Allo stesso modo, anche in tema di capital gain, obiettivo delle relazione sarà quello di esemplificare le differenti possibili ipotesi senza limitarsi all illustrazione delle novità. Sul punto si darà spazio all illustrazione della data di entrata in vigore delle novità con particolare attenzione alle conseguenze operative nonché alle eventuali convenienti scelte da adottare per cercare di arginare gli effetti negativi dell incremento della tassazione. Uno spazio ad hoc sarà riservato alla possibilità concessa dal D.L. 138 di affrancare le plusvalenze latenti al delle partecipazioni non qualificate. Calcoli di convenienza, possibili scelte, modalità pratiche e adempimenti necessari saranno scandagliati nel corso di questa sezione della giornata. Sezione che, inoltre, offrirà automaticamente il collegamento per l ultima parte in cui si analizzerà la nuova possibilità (riaperta dal D.L. 70/2011) di rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni. Considerando che siamo di fronte all ennesima riapertura di questo strumento, l attenzione sarà concentrata in particolare su un confronto di convenienza sulle due possibili strade per l affrancamento dei valori delle partecipazioni (quella del D.L. 138 e quella del D.L. 70) e sulla previsione che consente la compensazione dell imposta sostitutiva eventualmente già versata nel caso di nuovo ed ulteriore accesso alla rideterminazione (su cui anche l amministrazione finanziaria si è già espressa con la circolare 47/E del 24 ottobre). Punto quest ultimo che, oltre a consentire l esemplificazione numerica delle diverse ipotesi, consentirà di affrontare e risolvere la non rara ipotesi della perdita di valore (soprattutto dei terreni) intervenuta successivamente ad una eventuale precedente rideterminazione. La giornata si presenta pertanto densa di contenuti che saranno affrontati in modo schematico ed operativo con l aiuto di esemplificazioni numeriche e casistica tratta dalla prassi professionale. 5

6 NOTA BENE Il materiale che segue sarà organizzato seguendo la sequenza degli argomenti sopra esposti e per facilitare l uso in aula è ripartito in tre sezioni: una I parte contenente i contributi di approfondimento una II parte contenente gli strumenti operativi e didattici usati in aula a supporto delle relazioni quali slide, schemi di sintesi e fac simili una III parte eventuale contenente la normativa di riferimento Tale schema sarà comune a tutto il materiale del Master Breve e ricordo che lo potrete consultare all interno della Professional Library Video di presentazione a cura di Norberto villa disponibile sulla Professional Library nella versione pdf Struttura della giornata Il regime dei dividendi Regole di tassazione per imprese e persone fisiche Nuova tassazione di interessi e obbligazioni Scelte di convenienza LA NUOVA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE Il regime del capital gain Tassazione dei gain qualificati e non Limitazione al riporto delle minusvalenze Riallineamento delle partecipazioni Valutazione dell opzione per le non qualificate Calcolo dell imposta Rilevanza delle minusvalenze Rideterminazione del D.L. n.70 Nuovo valore per partecipazioni e terreni Calcolo della sostitutiva Compensazione dei versamenti precedenti Norberto Villa Coordinatore della seconda giornata di approfondimento Comitato Scientifico Euroconference 6

7 LA DISTINZIONE TRA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA E PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA a cura di Alessandro Corsini * La distinzione tra partecipazione qualificata e partecipazione non qualificata (in seguito, in breve, anche caratura della partecipazione) deve essere tenuta ben presente poiché, dal ricadere una partecipazione nell una o nell altra ipotesi, dipende la modalità di tassazione del dividendo da essa riveniente ovvero del capital gain o del capital loss conseguito a seguito della sua cessione. Diciamo anche che questa distinzione è rilevante principalmente per le persone fisiche o, per meglio dire, per i soggetti che detengono la partecipazione al di fuori del regime d impresa. Infatti, quando una partecipazione è riconducibile all impresa, il che avviene necessariamente per società di persone e società di capitali, differenziare le partecipazioni in qualificate o no non ha alcuna rilevanza. Le indicazioni di fondo per stabilire la caratura di una partecipazione sono individuate dall art. 67, co. 1, lett. c del TUIR, norma tuttavia alla quale vanno aggiunte altre considerazioni, per poter avere un panorama completo, anche per poter risolvere situazioni per così dire particolari. 1. L individuazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate CONTRIBUTI DI APPROFONDIMENTO L individuazione della caratura della partecipazione richiede una indagine preliminare, vale a dire la natura del soggetto partecipato e, di conseguenza, la tipologia di strumento finanziario posseduto. Infatti l art. 67, co. 1, lett. c TUIR afferma che la partecipazione può essere rappresentata: 1. da azioni (un discorso a parte vale per quelle di risparmio); 2. da quote; 3. da diritti o titoli mediante i quali possono essere acquisite partecipazioni. Quindi la partecipazione può essere detenuta in una S.p.a. (azioni) in una S.r.l. (quote) in una società di persone (quote), comprese le società semplici. Le partecipazioni in enti non commerciali sono considerate sempre e comunque non qualificate, mentre quelle detenute in associazioni tra professionisti sono del tutto irrilevanti, nel senso che non danno luogo a cessioni ne qualificate ne non qualificate. Queste osservazioni aiutano a meglio spiegare le scelte operate dalla norma al momento in cui deve definire le soglie che delimitano la diversa caratura della partecipazione. Infatti è partecipazione qualificata; 1. quella che consente di esprimere una percentuale di diritti di voto nell assemblea ordinaria superiore al 20%; ovvero, in alternativa, 2. quella che rappresenta una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% 1. Sono conseguentemente partecipazioni non qualificate quelle che si collocano al di sotto di dette soglie. Possiamo dire, intanto, che la percentuale riferita ai diritti di voto ha utilità, almeno in prima approssimazione, per determinare la caratura di una partecipazione in una società di capitali, mentre quella riferita al patrimonio serve per le società di persone, posto che in questo secondo caso non si può parlare di diritti di voto riconducibili alla partecipazione, dato che il sistema di votazione ammesso in generale in questi soggetti si basa sulle teste e non sulla percentuale posseduta. Si veda il seguente schema: * Pezzo aggiornato al 28/10/2011 (Seconda giornata del Master Breve 2011/2012 Area approfondimento) 1 Le percentuali indicate scendono rispettivamente al 2% o al 5% in caso di partecipazione in società con titoli negoziati in mercati regolamentati. 7

8 Società di capitali voti Società di persone patrimonio Partecipazione non qualificata Partecipazione qualificata Fino al 20% Oltre il 20% Fino al 25% Oltre il 25% Come accennato, la partecipazione potrebbe anche essere rappresentata da diritti o titoli (diritti di opzione, obbligazioni convertibili etc), che naturalmente possono essere ceduti. In questo caso, per determinare la caratura dello strumento finanziario ceduto, si deve verificare quale partecipazione si sarebbe potuta acquistare esercitando il diritto o convertendo l obbligazione (percentuali potenzialmente ricollegabili). Valga il seguente esempio 2 : una società lancia un aumento di capitale di 900, da 100 a 1000; il socio A ha una partecipazione del 25% - 25 azioni; per poter mantenere inalterata la sua partecipazione ad aumento di capitale eseguito, il socio dovrà possedere complessivamente 250 azioni, quindi 225 in più di quelle attualmente possedute; in pratica il 25% di 900, cioè 225, ovvero 25 diritti per 9 azioni (25 x 9= 225); se, in luogo dell esercizio dei diritti, A li cede, è come se cedesse una partecipazione del 22,5% (225/1000), e quindi porrebbe in essere una cessione qualificata. Per completare queste informazioni, alcuni cenni ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto di capitale e lavoro. La riforma tributaria del 2003 ha assimilato questi contratti a dei veri e propri strumenti finanziari, tant è che il loro rendimento è assimilato a un dividendo (v. art. 44, co. 1, lett. f TUIR). Di conseguenza, si tratta di definire un criterio per capire quando un contratto di associazione in partecipazione possa essere assimilato a una partecipazione qualificata e, per converso, a una partecipazione non qualificata. Il legislatore ha scelto quello che si basa sul peso percentuale dell apporto dell associato sul patrimonio netto contabile dell associante, e la qualificazione si ha a partire da percentuali superiori al 25%, esattamente come è stato detto per il caso delle partecipazioni al patrimonio. Il patrimonio netto di riferimento deve essere desunto dall ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto. 2. Il disallineamento tra partecipazione al capitale e diritti sociali In precedenza si è detto che il criterio per stabilire la caratura di una partecipazione si basa su due parametri, quello dei voti e quello della partecipazione al patrimonio (capitale sociale). Questo secondo criterio è l unico applicabile alle società di persone, mentre nelle società di capitali si possono avere delle situazioni in cui entrambi i parametri devono essere presi in considerazione. Prima di proseguire, dobbiamo focalizzare brevemente l attenzione su alcune novità introdotte dalla riforma del diritto societario e, per rimanere ai casi più diffusi, limitandoci alla S.r.l. In proposito va ricordato che, se la regola generale è che, a una data percentuale di partecipazione al capitale corrisponde una identica percentuale di diritti sociali (voti in assemblea, partecipazione agli utili o alle perdite, etc), un eccezione può essere rappresentata dall attribuzione di diritti sociali non proporzionali (maggiori o minori) rispetto alla partecipazione al capitale. Ciò è reso possibile dall art. 2468, co. 2, del C.C. 2 Tratto da G. Ferranti, V. Russo, Partecipazioni societarie, Ipsoa,

9 La distinzione tra partecipazione qualificata e partecipazione non qualificata 1 Partecipazione proporzionale Conferimento eseguito 25% Quota partecipazione 25% Diritti di voto 25% Partecipazione agli utili 25% 2 Partecipazione non proporzionale Conferimento eseguito 30% Quota partecipazione 20% Diritti di voto 20% Partecipazione agli utili 20% L impatto tributario di questa novità civilistica è stato affrontato dalla circolare 52/E/2004 che, in estrema sintesi, ha affermato che il criterio per definire la caratura della partecipazione, in caso di disallineamento tra parametro riferito al voto e parametro riferito al patrimonio, è quello di scegliere il maggiore dei due. Questo approccio è stato successivamente confermato dalla risoluzione 332/E/2008. Quindi, riferendoci alla tabella precedente: 1. nel caso di partecipazione proporzionale, vi è coincidenza tra il parametro riferito al voto e quello riferito alla partecipazione al patrimonio (conferimento) e quindi la partecipazione è qualificata poiché è superato quello riferito al voto; 2. nel caso di partecipazione non proporzionale, la partecipazione al patrimonio (conferimento), è superiore al parametro riferito al voto che, isolatamente considerato, configurerebbe una partecipazione non qualificata (percentuale fino al 25%); tuttavia, poiché si applica la regola del maggiore dei due, la qualificazione del parametro riferito al patrimonio fa sì che la partecipazione sia qualificata. Evidentemente le situazioni in cui si deve porre un po di attenzione sono quelle in cui un parametro è sotto la soglia e l altro sopra la soglia, ad esempio partecipazione al capitale 10% e diritti di voto 30%. Quando entrambi sono sotto o sopra soglia la situazione è facilmente risolvibile. Un ultima riflessione concerne una casistica in parte diversa, che si produce quando si aziona il co. 3 dell art del C.C., norma che consente di attribuire particolari diritti a un dato socio, in modo del tutto slegato dal conferimento eseguito o dalla partecipazione assegnata. Ci si riferisce ai particolari diritti riguardanti l amministrazione della società o la distribuzione degli utili, che, come già detto, possono essere attribuiti a prescindere da come si configurano altri assetti riferibili al socio. Così, ad esempio, un socio può avere eseguito un conferimento pari al 10% del capitale sociale, avere una partecipazione proporzionale al conferimento, ma vedersi attribuito un diritto di partecipazione agli utili pari al 25%. Cosa significa? Che il socio in assemblea esprimerà voti per il 10%, ma quando si tratterà di incassare dividendi egli peserà per il 25%. Ha impatto questo assetto sulla caratura della partecipazione? Non risulta che l Agenzia delle Entrate si sia espressa sul punto ma, poiché i parametri messi in gioco dal legislatore sono altri rispetto a quello della partecipazione agli utili, è sensato ritenere che in caso di un diritto agli utili del 25%, ma partecipazione al capitale e diritti di voto pari al 10%, la partecipazione debba essere considerata non qualificata. 3. Il principio dell attrazione Un caso in cui si può avere la riqualificazione di una partecipazione non qualificata in una qualificata, deriva dal c.d. principio di attrazione, espressione utilizzata nella prassi per indicare la previsione contenuta nell art. 67, co. 1, lett. c, quarto periodo. La norma, in sostanza, stabilisce che, se un soggetto esegue una serie di cessioni non qualificate se considerate isolatamente, e ciò avviene nell arco di un anno anche se nei confronti di soggetti diversi, per stabilire se, nel suo complesso, la cessione è qualificata o no, si devono sommare le diverse percentuali via via cedute. La disposizione è applicabile a partire dal momento in cui il cedente detiene una percentuale qualificata. Questa precisazione sembra ovvia, ma mancava nella disciplina dei capital gain ante riforma da D. Lgs. 9

10 461/1997, per cui si poteva correre il rischio che una serie multipla di acquisti e cessioni di percentuali irrisorie innescasse il principio di attrazione. Invece è ovvio che il riferimento deve essere alle cessioni multiple di partecipazioni detenute nella stessa società. Quindi, se A possiede il 50% di Alfa, il 1 novembre anno 1 cede un 15% e il 1 ottobre anno 2 cede un altro 15%, la cessione deve essere considerata qualificata. L esempio è fatto apposta per poter dire come si deve comportare A a livello dichiarativo, e cioè: 1. relativamente all anno 1 A dichiarerà la cessione non qualificata, versando l imposta sostitutiva del 12,5% (20% dal 1 gennaio 2012); 2. per l anno 2, resosi conto di avere ceduto una partecipazione qualificata, dovrà leggersi la lett. b del co. 7 dell art. 68 TUIR e un passaggio della circolare 52/E/2004, che tiene vivo l ultimo periodo del co. 1 dell art. 5 del D. Lgs. 461/1997, oggi abrogato. Dal che deriva: a. che i corrispettivi percepiti in occasione della cessione operata nell anno 1 si considerano invece percepiti nell anno 2; b. che per l anno 2 dovrà dichiarare una cessione qualificata relativa al 30% della società Alfa, corrispondendo le relative imposte; c. che a scomputo dell imposta dovuta sulla dichiarazione relativa all anno 2 utilizzerà l imposta sostitutiva corrisposta per l anno 1. Un esemplificazione la si trova nelle slide annesse al presente contributo. 4. Partecipazioni in comunione - Usufrutto e nuda proprietà Il tema delle partecipazioni in comunione, con particolare riferimento ai regimi di comunione legale tra coniugi, ha creato in passato un ampio dibattito, atteso che non esisteva una posizione ufficiale dell Amministrazione finanziaria almeno fino al 2002, anno nel quale è stata diramata la risoluzione 131/E del 30 aprile. La soluzione offerta dal passaggio amministrativo è piuttosto semplice, nel senso che, semplificando, si assume che una partecipazione in comunione legale debba essere idealmente suddivisa in due partecipazioni riferibili ai coniugi per la metà. In sostanza, una partecipazione considerata unitariamente del 30%, è riconducibile a ciascun coniuge per un 15%. L effetto è tuttavia rilevante, poiché una partecipazione qualificata unitariamente considerata si scinde in due sotto partecipazioni non qualificate. Da ciò che il dividendo erogato sarà tassato presso ciascun coniuge con un imposta sostitutiva regime vantaggioso fintanto che l aliquota è al 12,5%, ma svantaggioso a partire dal 1 gennaio 2012, data a decorrere dalla quale l aliquota della sostitutiva aumenta al 20% - e la cessione integrale della partecipazione genererà due capital gain non qualificati, almeno con riferimento all esempio proposto. Va ricordato che, in caso di comunione, l art del C.C. in tema di S.p.a., e l art u. c. del C.C. in tema di S.r.l., dispongono che i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. A seguito di questa disposizione, alcuni osservano che, se due coniugi posseggono una partecipazione del 30%, e fosse designato il marito a partecipare all assemblea, egli eserciterebbe diritti di voto per un 30%, quindi secondo una soglia propria delle partecipazioni qualificate. Il timore è che, sulla base di questo assunto, le due partecipazioni non qualificate come detto, principio affermato dalla richiamata risoluzione 131/E/2002 possano essere riqualificate come una unica partecipazione qualificata. Crediamo che questo timore possa essere opportunamente appianato. Posto che il rappresentante comune esercita dei poteri assimilabili a quelli del delegato dal socio alla partecipazione in assemblea, non sarà certo che, se esso delegato raccogliesse tante deleghe, singolarmente non qualificate ma che gli consentono di esercitare un voto qualificato, allora tutte le partecipazioni vengono a essere considerate qualificate. 10

11 La distinzione tra partecipazione qualificata e partecipazione non qualificata Infine si può prendere in considerazione il tema della cessione dell usufrutto, ovvero della nuda proprietà, di una partecipazione. La questione è abbastanza articolata, e crediamo involga due temi principali, vale a dire: 1. la caratura del diritto, o comunque dell oggetto ceduto, in sede di cessione dell usufrutto ovvero della nuda proprietà; 2. la caratura della partecipazione, ovvero del diritto di essa rappresentativo, una volta intervenuta la cessione e, ancora, quando essa interessa solo parzialmente la partecipazione. Sotto il primo profilo la questione sembra abbastanza semplice, nel senso che, per stabilire la percentuale di partecipazione ceduta, si deve applicare la seguente formula: Valore usufrutto Valore nominale X Valore piena proprietà Cessione usufrutto Valore nuda proprietà Valore nominale X Valore piena proprietà Cessione nuda proprietà Il valori di usufrutto e nuda proprietà si calcolano applicando le disposizioni in tema di imposta di registro, contenute negli art. 46 e 48 del D.P.R. 131/1986. Tuttavia ci si deve porre una domanda: ho ceduto una percentuale, certamente, ma di cosa? Qui dobbiamo ricordare una disposizione civilistica art C.C. che stabilisce che, in caso di cessione dell usufrutto, il diritto di voto spetta all usufruttuario, salvo convenzione contraria. Questa disposizione è applicabile anche alla S.r.l. per richiamo operato dall art bis del C.C. Quindi: 1. in caso di cessione dell usufrutto con attribuzione del voto all usufruttuario, posto che la partecipazione al capitale resta al nudo proprietario, la cessione deve avere come riferimento la percentuale dei diritti di voto (20%); 2. in caso di cessione della nuda proprietà, con mantenimento dei diritti di voto in capo all usufruttuario, la cessione si dovrà confrontare con il limite della partecipazione al capitale sociale (25%). Queste considerazioni risolvono anche l aspetto di come si configura la partecipazione presso l avente causa una volta avvenuta la cessione, e alcune delle relative casistiche, anche più complesse, in cui si ha la cessione parziale dei diritti (ad esempio su una partecipazione del 50% si cede l usufrutto limitatamente al 25%), sono affrontate dalla risoluzione 332/E del 1 agosto

12 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI: NOVITÀ E CONFERME DELLA RIFORMA a cura di Norberto Villa * 1. Premessa Il decreto legge 138/2011 ha riscritto le misure di tassazione di alcuni redditi di capitale e redditi diversi. L intervento contenuto nell art. 2, commi da 6 a 34 è finalizzato all accorpamento delle attuali misure del 12,5% e del 27% in quella del 20%. Nonostante ciò saranno molte di più le ipotesi in cui si assisterà ad un incremento della tassazione che non il contrario. È sufficiente richiamare che dal 1 gennaio 2012 si assisterà ad un aggravio della tassazione delle ipotesi più comuni quali i dividendi e ai capital gain relativi a partecipazioni non qualificate percepite realizzate da persone fisiche ed invece ad una diminuzione per ipotesi non così rilevanti come ad esempio gli interessi maturati su conti correnti e simili ed i frutti delle obbligazioni indipendentemente dal tasso e dalla durata. Ma nonostante la riforma molte altre ipotesi di dividendi e capital gain (si pensi a quelli percepiti o realizzati nell ambito del reddito d impresa) non hanno subito alcuna variazione. Nel presente intervento si fornirà un quadro generale della tassazione dei dividendi considerando sia le ipotesi innovate dal decreto legge 138/2011 che quelle rimaste immutate. 2. Regime dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori L art. 44 del Tuir riconduce nella tipologia dei redditi di capitale quelli che derivano dall investimento di denaro e non sono ritraibili dalle attività d impresa e di lavoro autonomo (attività che, oltre al capitale, necessitano anche di organizzazione e lavoro). Tra gli stessi sono compresi i dividendi e gli utili distribuiti dalle società. Per tale tipologia reddituale ai sensi dell art. 45, 1 comma del Tuir vale il principio di cassa, che individua il momento della tassazione in quello in cui effettivamente avviene la loro percezione monetaria. Considerando la provenienza del reddito, ovvero considerando il paese di stabilimento del soggetto che effettua la distribuzione nonché la natura della partecipazione a cui il reddito è correlato (qualificata o no) il regime applicabile è alquanto variabile. Dividendi distribuiti da società residente in Italia relativi a una partecipazione qualificata Nel caso di persone fisiche proprietarie al di fuori del regime di impresa di partecipazioni qualificate, l'ammontare dei dividendi che concorre alla formazione del reddito complessivo è pari al 49,72% del totale (con applicazione delle aliquote progressive Irpef) se gli stessi sono prelevati dagli utili formati dopo il 31 dicembre Tale regime non subirà variazioni dal Nel caso contrario sono imponibili in capo al socio in misura pari al 40%. I sostituti d imposta, nella certificazione relativa agli utili devono indicare separatamente gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40% rispetto a quelli che vi concorrono invece nella misura del 49,72%. Modello unico: i dividendi percepiti da persone fisiche residenti, non esercenti attività d impresa, dovuti a partecipazioni qualificate, si devono indicare nel Quadro RL del Modello UNICO Persone Fisiche. * Pezzo aggiornato al 28/10/2011 (Seconda giornata del Master Breve 2011/2012 Area approfondimento) 3 Vedi paragrafo successivo per un approfondimento sulla questione 12

13 La tassazione dei dividendi: novità e conferme della riforma Dividendi distribuiti da società residente in Italia relativi ad una partecipazione non qualificata Tali dividendi (articolo 67, lettera c-bis del Tuir) sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% da applicarsi sul totale del loro ammontare e non comportano un obbligo di dichiarazione. La tassazione del 12,5% si applica mediante ritenuta secca. Il D.L. n.138 ha però incrementato la misura di imposizione portandola dal 12,5% al 20%. La novità riguarderà i dividendi che verranno incassati dal 1 gennaio 2012, anche se per utili o riserve formati prima di tale data. Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità ordinaria relativi a una partecipazione qualificata Non cambiano le regole rispetto ai dividendi nazionali. Anche questi sono imponibili per il 49,72% (o 40%) del loro ammontare. Gli stessi possono però essere assoggettati a tassazione (ritenute) nel Paese di residenza della società che li distribuisce. In tal caso alla persona fisica italiana spetta un credito per le imposte assolte all estero ai sensi dell art. 165, comma 10 del Tuir che però non sarà di misura pari alla ritenuta ma inferiore in quanto occorre considerare che il dividendo è imponibile solo per una percentuale dello stesso (vedi appendice alle istruzioni al fascicolo 2 del modello unico PF). Ma il dividendo estero inoltre sul netto frontiera (dividendo al netto della ritenuta subita all estero) subisce una ritenuta a titolo di acconto del 12,5% da parte dell intermediario che interviene nella riscossione (la stessa essendo a titolo di acconto può essere scomputata in sede di dichiarazione in cui occorre indicare il dividendo per l importo lordo). Nel caso in cui il paese estero applichi una ritenuta superiore al limite convenzionale la parte eccedente può essere recuperata chiedendo il rimborso all Amministrazione finanziaria del Paese in cui risiede la società che distribuisce i dividendi. CONTRIBUTI DI APPROFONDIMENTO Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità ordinaria relativi ad una partecipazione non qualificata Anche in questo caso poco cambia rispetto al caso di dividendo nazionale ed anche in questo caso si assisterà ad un incremento di tassazione dal 12,5 al 20% a partire dal 1 gennaio Da notare però che anche nel caso in cui il percipiente residente abbia subito una ritenuta nello stato estero non potrà godere del credito d imposta ai sensi dell 165, in quanto non essendo da dichiarare tali dividendi non vi è la possibilità di agire altrimenti. È possibile invece recuperare con rimborso l eventuale eccedenza della ritenuta subita rispetto alla convenzionale. L intermediario che interviene nella riscossione applica poi una ritenuta del 12,5% a titolo d imposta sul netto frontiera. Se, invece, i dividendi sono percepiti senza l intervento di un intermediario o quest ultimo non opera la ritenuta, gli stessi sono invece assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% mediante compilazione del Quadro RM del Modello UNICO relativo alle Persone fisiche. Dividendi distribuiti da società residente in Paese estero a fiscalità privilegiata Dividendi qualificati Tali utili concorrono per l intero ammontare alla formazione del reddito complessivo del socio. Se vi è l intervento di un intermediario lo stesso applica una ritenuta del 12,5% (che diventerà del 20%). È possibile tassare tali dividendi come quelli provenienti da territori non privilegiati ottenendo risposta positiva a un apposito interpello. 13

14 Dividendi non qualificati di partecipazione quotata Tali dividendi sono tassati mediante ritenuta del 12,5% (che diventerà del 20%) applicata dall intermediario. In caso contrario il dividendo deve essere indicato nel quadro RM. Dividendi non qualificati di partecipazione non quotata Le regole non mutano è prevista la medesima tassazione vigente per la tassazione dei dividendi relativi alle partecipazioni qualificate: concorrono al 100% alla formazione del reddito complessivo del socio. Se c è intervento dell intermediario si applica la ritenuta d acconto del 12,5% (che diventerà del 20%). I dividendi che non subiscono una tassazione sostitutiva devono essere indicati nel quadro RL del modello unico. 2. Regime dei dividendi percepiti da società di persone e imprese individuali In tale ipotesi non rileva il tipo di partecipazione. Per la partecipazione al reddito derivante da partecipazioni in soggetti Ires detenute da società di persone la misura a cui assoggettare ad imposta il dividendo è pari al 49,72%4. Nessuna modifica è prevista a riguardo dal decreto legislativo 138/ Non è prevista l applicazione di alcuna ritenuta alla fonte e la detassazione del 50,28% del dividendo è ottenuta in sede di dichiarazione. 3. Regime dei dividendi percepiti da società di capitali (soggetti Ires) Per i soggetti Ires i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare. Nessuna modifica è prevista sul punto. Occorre sottolineare che in tale ipotesi i dividendi subiscono una doppia tassazione a livello economico (anche se non giuridico), una prima volta in capo alla società erogate ed una seconda in capo al socio. Nel caso in cui il percettore sia una società di capitali infatti gli utili incassati concorrono a formare il reddito d impresa in misura pari al 5% del loro ammontare, senza applicazione di alcuna ritenuta. In altri termini, pari a 100 il dividendo percepito, occorrerà operare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione diminuzione pari a 95, il che equivale a dire che il 5% del reddito distribuito sconta una doppia imposizione (anche in ipotesi di opzione per il consolidato nazionale ex art. 117 del Tuir). Fa eccezione a quanto sopra il regime della trasparenza (art. 115 e 116 del Tuir), che consegue l effetto di sterilizzazione completa rendendo ininfluente in carico alla partecipata il reddito prodotto. Lo stesso è infatti trasferito in capo ai soci partecipanti. 4. Mutamento delle convenienze tra dividendi qualificati e non Con la disciplina attuale si verifica spesso la convenienza della tassazione per i dividendi percepiti da persone fisiche detentori di partecipazioni non qualificate rispetto al caso delle partecipazioni qualificate. Queste ultime infatti concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare con assoggettamento alle aliquote progressive Irpef 5. Considerando le attuali misura dell Irpef significa che un dividendo da partecipazione qualificata in capo al soggetto percipiente può essere assoggettato ad un aliquota Irpef compresa tra: minima : 49,72% x 23% = 11,43% massima: 21,38% 4 Vedi nota precendente 5 Tale reddito concorre inoltre a formare base per il nuovo contributo di solidarietà. 14

15 La tassazione dei dividendi: novità e conferme della riforma Da ciò ne consegue che solo nell ipotesi in cui la quota tassata del dividendo ricade per intero nel primo scaglione d imposta si ha un vantaggio rispetto alla tassazione prevista in misura fissa per i dividendi non qualificati (12,5%). Dal primo gennaio 2012 quando la tassazione per i dividendi non qualificati passerà al 20% i calcoli saranno da rivedere e si avranno molte più ipotesi in cui addirittura la forma fino ad oggi meno vantaggiosa diverrà invece conveniente 6. Esempio Si ipotizzi un contribuente che ha un reddito di 15 mila euro e che con tale reddito copre per intero la fascia colpita dall aliquota Irpef minima del 23%. Si ipotizzi anche lo stesso percepisca anche un dividendo di Il confronto tra attuale disciplina e futura è il seguente: Disciplina attuale Partecipazione non qualificata: la tassazione è pari a dato dal 12,5% del dividendo percepito Partecipazione qualificata: la tassazione è pari a dato da x 49,72% x 27% Nonostante i non elevati livelli di reddito la tassazione del dividendo non qualificato è vantaggiosa. Disciplina dal 1 gennaio 2012 Partecipazione non qualificata: la tassazione è pari a dato dal 20% del dividendo percepito Partecipazione qualificata: la tassazione è pari a dato da x 49,72% x 27% La situazione si capovolge rispetto ad oggi. La tassazione del dividendo qualificato è vantaggiosa. 5. Le previsioni del dm 2 aprile 2008 Si è prima genericamente riferito che la misura di tassazione nel caso di dividendi qualificati sia pari al 49,72% dell importo totale. Tale affermazione deve essere meglio specificata considerando le previsioni contenute nel dm 2 aprile 2008 che considerando il mutamento di aliquota formale dell Ires ha stabilito che: gli utili conseguiti a decorrere dall esercizio 2008 sono imponibili in capo al socio in misura pari al 49,72% del loro ammontare, quelli conseguiti fino all esercizio 2007 la percentuale imponibile è ancor oggi fissata al 40%. La legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007) ha ridotto l aliquota Ires dal 33% al 27,5%, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Al fine di garantire l invarianza di gettito, il dm 2 aprile 2008 ha quindi incrementato dal 40% al 49,72% le quote tassate di dividendi (e plusvalenze) percepiti da: persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate al di fuori del regime di impresa; società di persone e persone fisiche che detengono partecipazioni in regime di impresa (indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o meno). La nuova percentuale di tassazione si è applicata alle delibere di distribuzione successive a quelle relative all utile dell esercizio in corso al 31 dicembre In ipotesi in cui siano presenti contemporaneamente utili prodotti negli esercizi antecedenti al 2008 (tassati in capo al socio per il 40%) e utili formati a decorrere dall esercizio 2008 (tassati al 49,72%), per espressa previsione legislativa si considerano prioritariamente distribuiti gli utili meno recenti, con conseguente vantaggio per i soci precettori, che potranno godere della minore percentuale di imposizione. 6 I risultati esprimerebbero una ancora maggiore convenienza nel caso distribuzione di utili ante 2008 tassati al 40% 15

16 La società distributrice sarà pertanto tenuta a monitorare attentamente le riserve, distinguendole per anno di formazione. Più dettagliatamente occorrerà: indicare le movimentazioni delle riserve nel quadro RF del modello dichiarazione dei redditi; specificare nella compilazione della certificazione degli utili corrisposti quali utili distribuiti saranno da assoggettare a tassazione in misura pari al 40% e quali nella misura del 49,72%. Viceversa, in ipotesi di utilizzo delle riserve a copertura di perdita, risulta conveniente utilizzare le riserve formate con utili maturati a decorrere dal 2008, lasciando iscritte quelle ante 2008 soggette a minore imposizione in ipotesi di futura distribuzione. La legittimità di tale comportamento è stata confermata dall Agenzia delle entrate con la circolare n. 8 del 13 marzo 2009 (paragrafo 1.2) (in tal senso anche autorevole dottrina: norma di comportamento Aidc n. 173). 16

17 I DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI a cura di Luca Miele e Valeria Russo * 1. I dividendi in entrata In linea generale, il trattamento tributario dei dividendi in entrata, cioè dei dividendi distribuiti da società ed enti non residenti a soggetti residenti è identico a quello applicato ai dividendi distribuiti da soggetti residenti. Uno degli aspetti qualificanti della riforma fiscale del 2003 consiste, infatti, proprio nel riservare un pressoché identico trattamento ai dividendi nazionali e ai dividendi provenienti dall estero. I soggetti IRES Pertanto, se il soggetto percettore è un soggetto IRES il dividendo distribuito dal soggetto non residente di cui all art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, non concorre alla formazione del reddito, in quanto escluso, per il 95% del suo ammontare. I soggetti IRPEF esercente attività d impresa Se il soggetto percettore è un soggetto IRPEF esercente attività d impresa, i dividendi concorrono nella misura del 49,72% a formare il reddito complessivo. Il soggetto IRPEF non esercente attività d impresa Se il soggetto percettore è una persona fisica non esercente attività d impresa, occorre distinguere il trattamento riservato agli utili a seconda del possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate. Sugli utili in entrata per partecipazioni non qualificate, l intermediario applica una ritenuta a titolo d imposta del 12,5% sull intero ammontare dell utile percepito fino al 31 dicembre 2011 e del 20% sugli utili percepiti a partire dal 1 gennaio Infatti, è da evidenziare che l art. 2, commi da 6 a 34, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha innovato la tassazione delle rendite finanziarie tra cui, appunto, i dividendi da partecipazioni non qualificate -, con l introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di un aliquota unica fissata al 20%7. In assenza di intermediario della riscossione di cui all art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, l art. 18 del TUIR prevede l applicazione di un imposta sostitutiva del 12,5%8. A prescindere, quindi, dalla presenza di un intermediario nella riscossione, il prelievo è comunque del 12,5% (del 20% dal 1 gennaio 2012) a titolo definitivo (per effetto dell applicazione di una ritenuta a titolo d imposta ovvero di imposizione sostitutiva). Sugli utili in entrata derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate si applica, invece, una ritenuta a titolo di acconto del 12,5% (del 20% dal 1 gennaio 2012) sulla quota imponibile (49,72%) dell utile (art. 27, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973). In tale fattispecie, al soggetto residente nel territorio dello Stato compete un credito d imposta pari all imposta pagata all estero con le regole di cui all art. 165, comma 10, del TUIR secondo cui se il reddito prodotto all estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l imposta estera va ridotta in misura corrispondente. A prescindere dalla natura della partecipazione, la ritenuta (a titolo d imposta ovvero a titolo di acconto) si applica sull importo dell utile al netto delle imposte pagate all estero (cd. netto frontiera). La circolare n. 26/E del 16 giugno 2004 ha chiarito le concrete modalità di calcolo con il seguente esempio: in caso di utile deliberato dalla società emittente pari a 100, con 20 di ritenute estere, la ritenuta del 12,5% deve applicarsi sul 40% (oggi 49,72%) di 80, vale a dire su 32. Al riguardo, si pone il problema dell applicazione del netto frontiera nel caso in cui all estero sia stata applicata una ritenuta più elevata di quella prevista dalle Convenzioni contro le doppie CONTRIBUTI DI APPROFONDIMENTO * Pezzo aggiornato al 28/10/2011 (Seconda giornata del Master Breve 2011/2012 Area approfondimento) 7 Fatta salva la previsione di specifiche fattispecie escluse dall intervento normativo. 8 Dal 1 gennaio 2012 del 20%. 17

18 imposizioni. In tale ipotesi, infatti, ci si chiede se la base imponibile va decurtata solo dell aliquota convenzionale ovvero dell intera ritenuta estera. Sul punto è intervenuta la predetta circolare n. 26/E del È stato precisato che per netto frontiera si deve intendere l importo effettivamente corrisposto al beneficiario finale. Pertanto, nell eventualità che i dividendi abbiano scontato nel Paese della fonte, sulla base della relativa normativa interna, un prelievo in misura superiore rispetto all aliquota prevista, ad esempio, dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall Italia, la base imponibile della ritenuta di cui al quarto comma dell art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 deve essere decurtata dell intero importo delle imposte subite nello Stato estero. Si tratta di scelta semplificatoria in relazione agli adempimenti dei sostituti. Si confronti la seguente tabella che pone a confronto l imposizione sui dividendi di fonte estera a seguito delle modifiche introdotte ad opera del d.l. n. 138/2011. Dividendi derivanti da Fino al 31 dicembre 2011 Dal 1 gennaio 2012 Partecipazioni qualificate in società residenti in Paesi non black list in società residenti in Paesi black list non quotate Partecipazioni non qualificate Aliquota marginale sul 49,72% del dividendo (ritenuta a titolo d acconto del 12,5%) Tassazione in misura integrale (ritenuta a titolo d acconto del 12,5%) Aliquota marginale sul 49,72% del dividendo (ritenuta a titolo d acconto del 20%) Tassazione in misura integrale (ritenuta a titolo d acconto del 20%) in società residenti in Paesi non black list in società residenti in Paesi black list quotate Aliquota del 12,5% Aliquota del 20% Aliquota del 12,5% Aliquota del 20% in società residenti in Paesi black list non quotate Aliquota marginale sul 100% del dividendo (ritenuta a titolo d acconto del 12,5%) Aliquota marginale sul 100% del dividendo (ritenuta a titolo d acconto del 20%) 2. L indeducibilità della remunerazione ex art. 110, comma 9, del TUIR La illustrata disciplina degli utili da partecipazione in entrata trova applicazione a condizione che l utile derivante dalla partecipazione al capitale o al patrimonio della società non residente di cui all art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR se corrisposto da una società residente, sarebbe stato indeducibile nella determinazione del reddito d impresa per effetto di quanto previsto dall art. 110, comma 9, del TUIR 9. Occorre effettuare la verifica dell effettivo trattamento che alla remunerazione dei titoli e degli strumenti finanziari esteri viene accordato dalla legislazione del Paese estero di residenza dell emittente. 9 L art. 110, comma 9, considera indeducibili dal reddito del soggetto che le eroga quelle remunerazioni che direttamente o indirettamente derivino dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale sono emessi gli strumenti finanziari. 18

19 I dividendi distribuiti da società ed enti non residenti La remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza e tale indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell emittente stesso ovvero da altri elementi certi e precisi. A tale proposito, l Agenzia delle entrate, nella circolare n. 4/E del 18 gennaio 2006, ha ritenuto che possa valere una semplice attestazione della società emittente senza la necessità che essa sia asseverata dall autorità fiscale estera, così come possono essere validamente utilizzate le dichiarazioni dei redditi o altra documentazione fiscale del soggetto estero, nonché un attestazione dell indeducibilità fornita dall autorità fiscale estera o da istituzioni riconosciute dalle autorità pubbliche (ad esempio, mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede o information provider di qualificata esperienza). In mancanza della dichiarazione di parte o di altra documentazione prodotta dall emittente o delle predette attestazioni, è stato ritenuto che l indeducibilità delle remunerazioni delle azioni possa essere dimostrata attraverso la sussistenza di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza dell emittente che statuiscono in modo inequivocabile tale non deducibilità. L Agenzia ha, inoltre, precisato che il soggetto sul quale grava l obbligo di acquisire la predetta documentazione ai fini della qualificazione del reddito è il sostituto d imposta che interviene nella riscossione del provento dall estero. L Agenzia aggiunge che, nel caso in cui l intermediario manchi ovvero le remunerazioni siano percepite direttamente all estero, il contribuente è tenuto a richiedere e conservare la documentazione ai fini della corretta tassazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il tema della indeducibilità secondo la legislazione estera, si presta ad alcune ulteriori considerazioni: ai fini dell assimilazione dei titoli esteri alle azioni, occorre che la remunerazione sia indeducibile ma non che sia stata effettivamente non dedotta dal soggetto estero. Si vuol dire che, a fronte di una indeducibilità fissata dallo Stato estero, laddove l emittente deduca erroneamente tale remunerazione, non per questo viene meno l assimilazione; l assimilazione dei titoli e strumenti esteri alle azioni - quindi la detassazione che consegue in capo al percettore - viene a dipendere, come visto, dal trattamento della remunerazione in capo al soggetto non residente; si tratta di disposizione alquanto atipica nel senso che un regime fiscale del nostro ordinamento è subordinato alla disciplina estera; è stato osservato che la verifica della indeducibilità nel Paese estero pone sicure complessità agli intermediari che intervengono nella riscossione; al riguardo, riteniamo di dover dare atto all Agenzia delle entrate di aver cercato di attenuare i riflessi negativi sugli intermediari con una interpretazione estensiva della locuzione altri elementi certi e precisi. 3. Gli utili provenienti da Paesi black list La deroga all assetto sin qui descritto di detassazione parziale degli utili da partecipazione, è costituita dai dividendi distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata indicati nella black list di cui all art. 167 (D.M. 21 novembre 2001) ovvero distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli da individuare ai sensi dell art. 168-bis del TUIR (cd. white list). I dividendi distribuiti da soggetti residenti in Paesi black list In linea generale, gli utili distribuiti da tali soggetti concorrono nella misura del 100% alla formazione del reddito del socio residente nel territorio dello Stato. Il principio sottostante tale regola è evidente: l esclusione, totale o parziale da tassazione in Italia, compete se l utile ha subito imposizione congrua nel territorio in cui è stato prodotto; se questo non accade, l utile è tassato integralmente nel Paese del percettore al fine di evitare salti d imposta. 19

20 Evidentemente, tali utili da partecipazione non concorrono alla formazione del reddito se l utile (meglio il reddito) della società partecipata estera è stato già tassato per trasparenza, in via separata, ai sensi del citato art. 167 del TUIR. Le partecipazioni non qualificate Sulla base di quanto stabilito nel quarto comma dell art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, è prevista l applicazione della ritenuta a titolo di acconto per le remunerazioni derivanti da partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; remunerazioni che concorrono a formare il reddito imponibile in misura pari al 100%. Resta ferma, tuttavia, la possibilità da parte del percettore di dimostrare mediante interpello positivo, al momento della percezione dei dividendi, il rispetto delle condizioni previste dall art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR. In tal caso, troverà applicazione l ordinaria disciplina con la ritenuta del 12,50% (del 20% dal 1 gennaio 2012) a titolo d imposta e non d acconto. Analogamente, la ritenuta è operata a titolo d imposta in relazione a partecipazioni in società residenti in Paesi black list non qualificate negoziate nei mercati regolamentati. Le partecipazioni qualificate Gli utili e le remunerazioni derivanti da partecipazioni qualificate distribuiti da soggetti residenti in Paesi black list concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ad eccezione dell ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell art. 167 del TUIR (e dell art. 168) ovvero sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione non si conseguiva l effetto di localizzare ivi i relativi redditi. Su tali utili il sostituto d imposta applica, su un imponibile del 100%, la ritenuta del 12,50% (20% dal 2012) a titolo di acconto. Al riguardo, la circolare n. 4/E del 2006 ha chiarito che, relativamente a tali partecipazioni qualificate, si applica la riduzione dell imponibile al 40% (ora 49,72%) qualora il sostituto d imposta abbia ricevuto dal contribuente copia della risposta positiva all interpello presentato all Agenzia delle entrate da cui risulta che i redditi imputati dalla società partecipata siano stati regolarmente assoggettati a tassazione in un Paese a fiscalità ordinaria. Rimane fermo, infine, che le ritenute, sia a titolo di imposta che a titolo di acconto, si applicano sul cd. netto frontiera ossia sull importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato estero di residenza. L interpello disapplicativo Il regime di tassazione piena degli utili provenienti da soggetti residenti in Paesi o territori black list subisce una deroga: il legislatore ha, infatti, previsto una esimente. Nonostante il dividendo provenga da uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata è possibile dimostrare, mediante esercizio dell interpello da inoltrare all Agenzia delle entrate, che dalle partecipazioni non sia conseguito l effetto di localizzare i redditi nei territori a fiscalità privilegiata. Si ricorda che tale disposizione, già contenuta nella disciplina sulle CFC, è stata attuata in seno all art. 5, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429 nel senso di dimostrare. il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura non inferiore al 75% in altri Paesi o territori diversi da quelli di cui all art. 127-bis, comma 4. e ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. In questa ipotesi, i redditi risultano tassati in base ad un regime fiscale diverso da quello privilegiato, legittimando l esclusione da imposizione degli utili distribuiti alla società italiana. Risultano integralmente imponibili gli utili distribuiti da società residenti in Paesi black list distribuiti da società in relazione alle quali sia stato ottenuto un interpello favorevole fondato sull attività commerciale svolta nel Paese in cui hanno sede. Tale impostazione è del tutto coerente con la ratio della disciplina: se la società localizzata nel Paese a fiscalità privilegiata svolge un attività commerciale, ma non paga imposte in quel Paese o le paga in 20

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