FISCALITÀ ESTERA n Aspetti ed elementi contrattuali Aspetti fiscali Imposte e tasse Doganale Societario Giurisprudenza Varie Quesiti

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1 FISCALITÀ ESTERA n Aspetti ed elementi contrattuali Aspetti fiscali Imposte e tasse Doganale Societario Giurisprudenza Varie Quesiti

2 FISCALITÀ ESTERA Fiscalità Estera Rivista telematica mensile Registrata al Tribunale di Padova n del Direttore responsabile Luigia Lumia Coordinamento scientifico Cristina Rigato Comitato scientifico Lorenzo Riccardi Fulvio Degrassi Guido Ascheri Francesca Romana Bottari Progetto grafico Niki Caragiulo Canone di abbonamento annuale 150,00 + IVA Fiscoetasse s.r.l. Galleria del Pincio, Bologna Indirizzo mail info.fiscoetasse@gmail.com Indirizzo web Tel

3 Sommario n Aspetti Fiscali Bielorussia: pianificare l internazionalizzazione dell impresa...» 4 di Mattia Baù La Normativa CFC Applicata ai Paesi Extra Black List...» 8 di Chiara Porrovecchio La tassazione a Malta...» 12 di Cristina Rigato Societario Holding con sede a Cipro...» 14 di Guido Ascheri La Cina e il modello del family business italiano le PMI...» 17 di Silvia Salvini Varie Business english o italian english business correspondence?...» 19 di Francesca Romana Bottari Le strategie di specializzazione e focalizzazione nel settore della chimica specialistica...» 22 di Stefano Grigoletti L Iran e l embargo...» 25 di Ana Maria Pérez Magdalena Relazioni e accordi internazionali del Vietnam...» 30 di Lorenzo Riccardi, Massimiliano Bertollo Quesiti Domande & Risposte...» 38

4 ASPETTI FISCALI BIELORUSSIA: PIANIFICARE L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL IMPRESA Mattia Baù nasce a Verona, si laurea nel 2003, presso l Università degli Studi di Trento, dove permane dopo la laurea in qualità di consulente dell Università degli Studi di Trento, dove ha svolto anche attività didattica in qualità di assistente nonché tutor del corso di Analisi e Contabilità dei Costi e Controllo di Gestione. Dopo diverse esperienze professionali in Italia in qualità di advisor presso KPMG e all estero, tra cui spicca quella svolta in U.S.A. in cui ha vissuto per circa un anno, rientra a Verona, dove nel 2009 inizia la sua collaborazione con lo Studio Associato Baù Martini, dove, svolge la sua attività professionale principalmente nelle aree fiscalità internazionale, occupandosi di pianificazione fiscale internazionale, M&A e delocalizzazione d azienda. Riveste il ruolo di partner dello studio e responsabile dell Area Europa e Middle East. Tra i paesi incrociati nel suo percorso professionale, caratterizzato da costanti esperienze maturate all estero, la Bielorussia è quello che negli ultimi due anni l ha visto impegnato nella gestione e coordinamento di progetti, che vanno dalla joint venture, alla delocalizzazione, passando per lo sviluppo di business plan internazionali. Ha coordinato e partecipato anche in qualità di relatore a convegni e incontri di studio nel settore dell internazionalizzazione d impresa, fa parte della commissione fiscalità e relazioni internazionali dell Ordine Dottori Commercialisti di Verona, di cui è stato relatore nell ultimo convegno. La Bielorussia è uno dei Paesi rientrante nella Comunità degli Stati Indipendenti (CIS), spesso sottostimata dagli operatori rispetto alla Russia per le sue ridotte dimensioni (estensione pari a km 2 ) nonostante il suo numero di abitanti ( , 2010). Tuttavia, la Repubblica della Bielorussia è un Paese molto moderno e burocraticamente snello che presenta molte opportunità a livello internazionale anche in settori strategici (chimica, meccanica, tessile, ecc). La Bielorussia è un paese fortemente aperto agli investimenti di capitali stranieri, caratterizzato da bassa fiscalità, con forza lavoro altamente qualificata e una posizione strategica, la Bielorussia infatti rappresenta una cerniera ottimale tra enormi mercati dell Unione Doganale e dell Unione europea, il che potrebbe essere sfruttato da aziende italiane per il collocamento sul territorio bielorusso delle proprie unità produttive, logistiche e commerciali. Dal 1 gennaio 2012 la Bielorussia, la Russia e il Kazakhstan sono passati a un livello più alto di integrazione, attraverso la creazione dello Spazio Economico Comune. La nascita dell Unione Doganale e dello Spazio Economico Comune hanno reso sempre più agevoli interscambi commerciali e la delocalizzazione delle imprese Europee.

5 ASPETTI FISCALI Internazionalizzazione delle imprese: il caso Bielorussia Scheda Paese Bielorussia La Repubblica di Bielorussia, a partire dal 1 gennaio 2009, consente di scontare un aliquota fiscale fissa (flat tax) pari al 12% sui redditi delle persone fisiche e al 18% sui redditi delle persone giuridiche. Nel presente articolo cercheremo di approfondire i risvolti legati ad una simile bassa tassazione. In alcune zone, l aliquota fiscale per le persone giuridiche può ridursi al 9% e addirittura arrivare allo 0% per i primi 5 anni di attività, come nel caso delle aree denominate Free Economic Zones (Minsk, Gomel, Vitebsk, Grodno, Brest e Mogivel), oppure all interno dell High Technologies Park a Minsk, entro il quale, le società non sono soggette all imposta sulle società ma debbono corrispondere annualmente l 1% del reddito lordo realizzato all amministrazione dell HTP. I dividendi corrisposti a soggetti esteri non residenti, inoltre, scontano una ritenuta del 12% fatto salvo quanto previsto dagli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni. Gli interessi e le royalties corrisposti a soggetti non residenti vengono tassati con ritenuta fiscale del 10% e del 15%. Si precisa che, se il soggetto erogante è una società localizzata nell High Technologies Park la ritenuta scende drasticamente al 5% a meno che un accordo fra i due Paesi non disponga diversamente. Inoltre, è prevista la non imposizione dei dazi doganali in importazione di materie prime, l esenzione sulla tassa sui veicoli e l esenzione sulle imposte immobiliari. La Repubblica di Bielorussia, inoltre, nel 2010 ha creato assieme alla Russia e Kazakistan un area denominata Spazio Economico Comune entro il quale tutte le merci posso liberamente circolare senza imposizione di dazi doganali; questo ha consentito e consente attualmente una forte attrattiva d investimento per le società straniere tra cui l Italia, la quale si colloca al 4 posto per volume totale di scambi con milioni di dollari pari a circa il 7% dell attività economica estera totale dell unione doganale. Da qui si evince il notevole vantaggio fiscale vigente all interno della Repubblica della Bielorussia rispetto all attuale imposizione fiscale Italiana, ma allo stesso tempo, occorre predisporre in maniera accurata tutte le fasi preliminari di internazionalizzazione e costituzione di nuove società al fine di evitare qualsiasi tipo di criticità riguardante i criteri nazionali e internazionali di esterovestizione e di residenza fiscale di società estera, eliminando in toto la possibile attrazione dei redditi prodotti in Bielorussia da parte di società partecipate da soggetti italiani, i quali potrebbero essere soggetti comunque a tassazione in Italia per applicazione del cosiddetto principle of worldwide taxation. Residenza fiscale in ambito nazionale, internazionale e criteri di esterovestizione L art. 73, comma 3, TUIR stabilisce che si considerano residenti le società, associazioni ed enti che per la maggior parte del periodo di imposta soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: sede legale, sede dell amministrazione o l oggetto principale della loro attività in Italia. Con il termine maggior parte del periodo di imposta si deve far riferimento a 183 giorni di calendario o 184 giorni per gli anni bisestili; si evidenzia che per il raggiungimento di questo limite vanno considerati anche i giorni non continuativi pur sempre all interno del medesimo periodo di imposta. In ambito internazionale, nel caso di società ed enti che, in base alle leggi dei singoli Paesi, risultano residenti in più Stati, l art. 4 del Modello OCSE stabilisce che la residenza fiscale si colloca nel luogo in cui si trova la sede dell amministrazione, ovvero, Place of effective management, vale a dire il luogo in cui è svolta l attività di amministrazione e direzione dell impresa. Si precisa che il paragrafo 24 del Commentario OCSE in riferimento all art. 4 stabilisce che, in linea di principio generale, la sede di direzione effettiva è individuabile nel luogo di assunzione delle decisioni chiave (di natura gestionale e commerciale) necessarie per la conduzione dell attività della persona giuridica, nel luogo dove la persona o il Gruppo di persone che esercitano le funzioni di maggior rilievo assumono ufficialmente le loro decisioni, o ancora nel luogo di determinazione delle strategie che dovranno essere adottate nel suo insieme. Diviene essenziale sottolineare che in caso di società controllate, la sede di direzione effettiva non può essere il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche, in quanto le stesse sono assunte dalla Capogruppo, e pertanto in questi casi bisogna fare riferimento al luogo di gestione e direzione quotidiana concretizzandosi questa nel luogo dove vengono svolte tutte le attività ordinarie in modo continuativo, come, ad esempio, l attività di organizzazione e controllo dei processi e dei fattori produttivi, la gestione del personale, le attività di relazione con i terzi, la stipula di contratti inerenti la gestione ordinaria, gli incassi e i pagamenti (significativo in questo caso stabilire chi ha l effettiva titolarità dei conti correnti intestati all ente e chi di fatto ne dispone). Sul punto si sottolinea come la stessa Amministrazione Finanziaria ha chiarito che all interno di Gruppi societari alcune attività come il controllo e il marketing sono tipicamente svolte dalla 5

6 ASPETTI FISCALI Capogruppo. La valutazione di tali elementi deve essere sempre fatta in un ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, come ricorda esplicitamente lo stesso commentario per cui la determinazione del luogo della direzione effettiva è una questione di fatto, nella quale occorre la prevalenza della sostanza sulla forma. Si precisa, inoltre, che in sede di controversie con l amministrazione finanziaria la normativa pattizia, ovvero, gli accordi e/o convenzioni bilaterali tra gli Stati, per il principio di specialità, devono ritenersi prevalenti rispetto alle norme dell ordinamento interno di ogni stato, ovvero, la prevalenza dei trattati internazionali rispetto alle norme interne. Caso Bielorussia: la costituzione di una Joint Venture italo-bielorussa Il caso reale in questione, ha riguardato la costituzione di una Joint Venture tra due società, una società italiana e una società bielorussa attraverso la costituzione di una New.Co. Limited Liability Company bielorussa. Nel concreto, la New.Co. è composta per il 70% del Capitale Sociale da parte di una società italiana (CONTROLLANTE) e per il restante 30% da parte di una società bielorussa. Si precisa, che nel caso in questione, i soci italiani sono tutti residenti fiscalmente in Italia e che i soci bielorussi sono tutti residenti fiscalmente in Bielorussia. Collegandoci quindi al caso reale della costituzione di joint venture tra le due società (italo/ bielorussa), è stato necessario definire, in via preliminare e soprattutto prima della costituzione della nuova società la predisposizione di un Memorandum of Understanding, ovvero, un documento legale che ha consente di regolare l attività gestionale dell impresa estera. Questo documento legale, infatti, descrive l accordo bilaterale tra le due controparti, ed è rilevante ai fini giuridici, consentendo di pattuire e regolare in via amichevole aspetti critici dell operazione collegate a possibili rischi e/o problematiche sia di residenza fiscale che di scelta del Board of Directors e di scelta del sistema di reporting direzionale. Il Memorandum of Understanding, infatti, consente in via preliminare di pianificare la gestione e direzione della società ed i relativi poteri da attribuire ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione della nuova società bielorussa. All interno del Memorandum of Understanding è stata, quindi, trattata la questione può delicata collegata alla nomina del Board of Directors, aspetto quest ultimo critico nella fase preliminare. Il cliente italiano, infatti, inizialmente aveva ipotizzato la nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da un Direttore locale bielorusso e un Direttore italiano residente fiscalmente in Italia. Questa soluzione però è stata fortemente discussa durante i vari meeting tra le parti cercando di evitare il più possibile la delega di poteri verso l amministratore italiano al fine di mantenere il principio di autonomia gestionale dell attività societaria in loco (Bielorussia) avendo comunque riguardo di mantenere il controllo (Italia), in qualsiasi momento, della nuova società da parte del socio italiano nel pieno rispetto della normativa internazionale riguardante il principio sopra citato del place of effective management. Sono state quindi definite tra le parti e nel Memorandum of Understanding le relative deleghe dei poteri da attribuire all amministratore bielorusso al fine di mantenere in Bielorussia tutte le principali attività di ordinaria amministrazione vincolando invece all obbligo di firma congiunta di entrambi gli amministratori (italo/bielorussi) relativamente a tutte le attività di straordinaria amministrazione. Al fine di mantenere un controllo effettivo dell operatività della nuova società da parte del socio italiano, si è deciso di optare per il controllo dei flussi finanziari e di tutti i conti correnti bancari della nuova società attraverso la predisposizione da parte delle Banche locali bielorusse di dispositivi informatici quali Token e homebanking con non poche problematiche legate sia alla lingua del sistema operativo che all interfaccia con i sistemi ERP della società italiana. In sostanza, questa soluzione adottata ha consentito e consente tutt ora di avere in qualsiasi momento il controllo diretto da parte della società italiana dei conti correnti e delle relative movimentazioni finanziare della nuova società garantendo comunque la totale autonomia operativa e gestionale dell amministratore locale bielorusso e quindi il rispetto del principio sopra citato del place of effective management e della non commistione nella gestione da parte del socio italiano. Relativamente ai flussi finanziari si è inserito, inoltre, nel Memorandum of Understanding la predisposizione di due conti correnti distinti, uno per l ordinaria gestione e amministrazione della nuova società in rubli bielorussi e un altro con valuta in dollari. Questo secondo conto corrente in valuta estera ha un duplice scopo: il primo legato alla salvaguardia della forte fluttuazione della moneta locale (rubli bielorussi) e il secondo legato alla salvaguardia dei flussi in uscita nel conto corrente in quanto il conto corrente in dollari più essere movimentato disgiuntamente in entrata ma con firma congiunta in uscita, divenendo in sostanza la cassaforte della società pur garantendo il principio dell operatività quotidiana della società nel rispetto di prevalenza del criterio della sostanza sulla forma substance over form. Vale a dire fatti e circostanze incontrovertibili che comprovino, oltre ogni ragionevole dubbio, l assenza di autonomia giuridica, contrattuale, finanziaria e, soprattutto, funzionale della legal entity estera ri- 6

7 ASPETTI FISCALI spetto al soggetto partecipante italiano. Si ricorda che l onere della prova della non effettiva residenza all estero in paesi white list di società partecipate da soggetti residenti in Italia è posto in carico dell Amministrazione finanziaria e non viceversa. Questa precisazione ci consente quindi di chiarire che è e sarà l amministrazione finanziaria che dovrà dimostrare la non residenza della società nel territorio estero in questione. Si ricorda, in riferimento al Board of directors che, in una recente sentenza della C.T.P. di Belluno (Sent. 173/01/2007, in Corr. Trib. 12/2008, è stata affermata la residenza in Italia di una società di diritto tedesco controllata da una società italiana, facendo principalmente leva sul fatto che, in presenza di due amministratori con poteri disgiunti, tutte le principali decisioni ed operazioni poste in essere dalla controllata tedesca erano ascrivibili all amministratore residente in Italia, che era anche amministratore e socio della società controllante, mentre nel processo non erano stato concretamente provate le mansioni adempiute dall altro amministratore, residente in Germania. Dalla sentenza emerge quindi l importanza nella scelta sia del Board of Directors che dei singoli poteri di amministrazione da attribuire in fase preliminare alla costituzione della nuova società estera al fine di attenuare l insorgere di fenomeni di dual residence e di evitare una doppia imposizione giuridica con conseguente principio di attrazione dei redditi prodotti in Bielorussia ma tassabili in Italia, così detto, Principle of Worldwide taxation. Il Sistema di Reporting e Controllo L ultimo aspetto, rilevante nella fase di joint venture tra le parti, ha riguardato la predisposizione del Balance Sheet e del Profit & Loss Account della nuova società costituente e del sistema di reporting direzionale. La normativa bielorussa infatti non obbliga le società di capitali alla redazione e deposito del bilancio in formato CEE essendo al di fuori della comunità europea, questo causa spesso non pochi disallineamenti nella ricongiunzione del piano dei conti con società estere. La normativa locale bielorussa consente appunto una rendicontazione finanziaria per flussi di cassa, verosimilmente ad sistema di Cash Flow. Nel caso in esame, al fine di allineare la contabilità bielorussa con quella italiana, si è quindi provveduto alla schematizzazione e ricongiunzione di tutto il piano dei conti della società con l allineamento delle voci sia di stato patrimoniale che di conto economico. Quello che si rende necessario nella fase preliminare alla costituzione o apertura di nuove società o branch in Bielorussia o comunque nella zona dei paesi CIS (Bielorussia, Russia e Kazakistan), è di porre attenzione non solo nella predisposizione del piano strategico finanziario o della predisposizione del Business Plan annuale o trimestrale ma soprattutto della codifica del piano dei conti con il bilancio locale al fine di evitare spiacevoli inconvenienti durante la consuntivazione dei vari bilanci infra annuali e annuali, soprattutto per il principio di competenza vigente nella normativa italiana rispetto al principio di cassa vigente nella normativa bielorussa. Il sistema di reporting direzionale, infine, è stato creato ad hoc al fine di evidenziare in maniera precisa e dettagliata tutti i prezzi di trasferimento dei prodotti che vengono fatturati dalla società italiana verso la società controllata bielorussa in quanto, dal primo gennaio 2012, è divenuta obbligatoria la predisposizione del masterfile e del relativo transfer pricing per le società di capitali bielorusse controllate, in maniera maggioritaria da società straniere. Al fine di evincere ogni dubbio riguardante i prezzi di trasferimento, sono stati creati appositi contratti tra le parti per la determinazione della scontistica media applicata tra la società italiana e la società bielorussa con analisi dei listini prezzi applicati dai competitors nel mercato locale bielorusso di riferimento. Nei contratti sono state inoltre specificate tutte le attività svolte in autonomia da parte della società bielorussa ed il sistema di ripartizione dei costi delle funzioni di Gruppo. I contratti in essere svolgono, quindi, una duplice funzione sia in termini probatori di determinazione dei prezzi interni di trasferimento che in termini di autonomia funzionale della società bielorussa rispetto al soggetto partecipante italiano. 7

8 ASPETTI FISCALI La Normativa CFC Applicata ai Paesi Extra Black List Chiara Porrovecchio, Dottore di ricerca in Economia presso l università degli studi di Palermo. Revisore dei Conti, e abilitata all esercizio della professione contabile. Pubblico funzionario in Piemonte dal Attualmente svolge attività di Audit Interno presso una amministrazione fiscale. Un particolare aspetto dell ampio contesto prescrittivo sulla tassazione delle società estero-vestite è inserito al n. 167, comma 8-bis*, del Tuir e prevede le seguenti implicazioni la disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. Per mezzo del comma 8-bis, il legislatore del 2009 ha inteso colpire non solo le localizzazioni delle imprese italiane nei Paesi Off-Shore, ma anche qualsiasi società residente all estero, a prescindere dalla sua localizzazione. Preliminarmente la norma si applica a tutti i contribuenti (privati, imprese, soggetti IRES, che detengono partecipazioni di controllo ** in società estere se sono verificate le condizioni di cui ai punti a) e b) che seguono. * Modificato dal d.l. 78/2009 convertito in legge n. 102/2010. ** Rileva il controllo, anche indiretto, ex articolo 2359, primo e secondo comma, Codice civile.

9 ASPETTI FISCALI Requisito delle passive income superiori al 50% dei ricavi La disposizione che stiamo esaminando è finalizzata a contrastare le politiche di delocalizzazione dei passive income attuate mediante la collocazione, in Paesi a fiscalità privilegiata, degli asset produttivi di detti redditi. A tal fine, sono attratti a tassazione in Italia quei redditi che solo formalmente sono prodotti all estero, mediante la creazione, di società apparentemente autonome, che sostanzialmente svolgono attività di sfruttamento passivo di asset in grado di per sé, ovvero per le loro caratteristiche intrinseche, di produrre reddito (c.d. società senza impresa). La norma in esame va interpretata coerentemente con i principi comunitari in materia di antiabuso che riconoscono al contribuente, cui si applicano, particolari disposizioni nazionali che individuano delle soglie al di là della quali il rischio di abuso diventa più elevato, la possibilità di dimostrare il contrario. In relazione alla locuzione nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l ente non residente ivi compresi i servizi finanziari sono emerse divergenze interpretative tra l Amministrazione finanziaria ed i professionisti intermediari 1, la quale non ha ritenuto di escludere a priori dal novero delle passive income le operazioni di compravendita di merci e prodotti finiti ed i relativi servizi di lavorazione, effettuate con controparti appartenenti al medesimo gruppo. Tale posizione di fatto amplia la portata della norma oltre quello che è il riferimento ai soli servizi generici, quali ad esempio quelli amministrativi e contabili, di tesoreria centralizzata, e le consulenze di varia natura. Tassazione effettiva del Paese estero inferiore al 50% Ai fini della verifica della condizione prevista dalla lett. a) del comma 8-bis dell articolo 167 del Tuir, la circolare n. 51/2010 dell Agenzia delle Entrate ha chiarito che, tenendo conto della collocazione della CFC rule nel Tuir, il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella virtuale interna va effettuato considerando esclusivamente le imposte sul reddito, da individuare facendo riferimento, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato estero qualora esistente, ed escludendo in ogni caso l IRAP. Invece, in mancanza di una Convenzione tra l Italia e lo Stato estero, si devono considerare, sul fronte interno, unicamente l IRES e sue eventuali addizionali, mentre, sul fronte estero, le cor- 1. Circolare 28/E rispondenti imposte sul reddito, a prescindere dall ente riscossore (es. imposte sul reddito federali, statali, ecc.). Per quanto riguarda, inoltre, la comparazione richiesta dalla norma in commento coerentemente con quanto previsto nella relazione di accompagnamento all articolo 13 del d.lgs. n. 78 del 2009 occorre fare riferimento, relativamente ad entrambi i termini del confronto, al carico effettivo di imposizione (e non all aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera. A tal fine, pertanto, servirà considerare l effective tax rate, ossia il rapporto tra l imposta corrispondente al reddito imponibile e l utile ante imposte. Il tax rate estero, va determinato facendo riferimento innanzitutto ai dati risultanti dal bilancio di esercizio (o rendiconto) della società estera, redatto secondo le norme locali. Inoltre ai fini della corretta individuazione del carico fiscale complessivo di competenza dell esercizio, rilevano in linea di principio, le sole imposte correnti e non anche le eventuali imposte anticipate e differite. Si deve trattare di imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato o territorio estero di localizzazione, che devono trovare evidenza nel bilancio (o rendiconto) di esercizio della società, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali, nonché nelle connesse ricevute di versamento. Il documento di prassi prosegue, analizzando in dettaglio gli elementi da considerare nel calcolo precisando che non devono essere considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile e/o delle imposte corrispondenti di eventuali agevolazioni di carattere temporaneo o non strutturale, riconosciute alla generalità dei contribuenti dalla legislazione dello Stato estero. Assumono, invece, rilevanza altre forme di riduzione di imposte spettanti al singolo contribuente diverse da quelle sopra citate come, ad esempio, quelle accordate in base ad un apposito ruling concluso da quest ultimo con l Amministrazione fiscale estera. Nella verifica del tax rate effettivo, stampa specializzata e amministrazione fiscale si sono particolarmente occupate delle seguenti problematiche interpretative: la rilevanza delle differenze temporanee pregresse ai fini dell effective tax rate estero; il trattamento delle perdite fiscali estere per la determinazione del tax rate, maturate antecedentemente all entrata in vigore della norma (primo anno utile 2010); il trattamento dei fondi e degli accantonamenti. In merito ai predetti punti sono stati espressi dei chiarimenti con circolare dell Agenzia delle Entrate n. 23/2011 del 26 maggio

10 ASPETTI FISCALI L interpello disapplicativo Per disapplicare la norma sulle Cfc extra black list, occorre dimostrare che la società non è una costruzione artificiosa cioè che essa, pur in presenza di motivazioni fiscali, è realmente impiantata nello stato estero ed esercita in loco attività economiche effettive. Si tratta di un adempimento obbligatorio (come più volte ribadito nella circolare n. 51/2010), che il contribuente deve eseguire qualora intenda disapplicare la disciplina in esame nei confronti di una sua controllata estera, che, in un determinato periodo d imposta, supera entrambi i limiti indicati nel comma 8-bis. Infatti tali limiti, vanno considerati come soglie al superamento delle quali, si presume salvo prova contraria sia più elevato il rischio di abuso, ovvero la possibilità che la partecipata estera sia una struttura di puro artificio. Il parere reso dall Agenzia delle entrate non è vincolante per il contribuente, che resta libero di decidere se uniformarsi o meno alla risposta ottenuta. Il carattere non vincolante di tale parere comporta che, nel caso in cui l istante decida di non uniformarsi alla risposta ottenuta, resta per lui impregiudicata la possibilità di dimostrare anche successivamente ad esempio in sede di contenzioso la sussistenza delle condizioni che consentono la disapplicazione della CFC rule. L amministrazione fiscale fa proprie le disposizioni della Risoluzione del Consiglio dell Unione Europea sul coordinamento delle norme sulle società estere controllate (SEC) e sulla sottocapitalizzazione nell Unione europea, dell 8 giugno 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea C156 del 16 giugno 2010, che prevede un elenco non esaustivo di indicatori, in presenza dei quali è ragionevole presumere che gli utili della controllata estera siano stati artificiosamente trasferiti ad una CFC e quindi distratti dallo Stato UE di origine. In particolare, ai sensi della citata Risoluzione, sono considerati indicatori dell artificiosità della struttura estera: a. l insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica; b. la costituzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività economiche effettive; c. non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature; d. la società non residente è sopracapitalizzata: dispone di un capitale nettamente superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere un attività; e. il contribuente ha concluso transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna finalità commerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali se non fossero state concluse a fini di evasione fiscale. La circolare 51/2010 dell Agenzia delle Entrate, puntualizza che l efficacia del parere reso dall Amministrazione finanziaria in merito alla disapplicazione del comma 8-bis dell articolo 167 del Tuir non è circoscritta al periodo d imposta cui la richiesta di disapplicazione è rivolta. Ciò in quanto la formulazione letterale della specifica esimente di cui al comma 8-ter (art. 167 TUIR) individua l oggetto della valutazione affidata all Amministrazione nella sostanza della costruzione estera. È evidente che il riconoscimento del carattere non artificioso della costruzione estera rappresenta, laddove verificato, un dato acquisito. Ciò, ovviamente, a condizione che nei successivi esercizi permangano inalterate le condizioni fattuali rappresentate nell istanza sulla quale si è fondato il parere positivo dell Agenzia delle entrate. Invece, in caso di parere negativo alla disapplicazione della CFC rule, resta impregiudicato per il contribuente la possibilità di presentare una nuova istanza di interpello. Ciò ovviamente nel presupposto che nel frattempo si siano modificate le circostanze di fatto che hanno determinato in precedenza la pronuncia negativa dell Amministrazione finanziaria. L istanza per la disapplicazione della CFC rule va inoltrata all Agenzia delle entrate preventivamente, per il tramite delle competenti Direzioni Regionali. Come specificato con circolare n. 32/E del 2010, trattandosi di un comportamento che trova attuazione nella dichiarazione dei redditi, l istanza va presentata a pena di inammissibilità in tempo utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della predetta dichiarazione. L Amministrazione finanziaria rende il proprio parere entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell istanza di interpello da parte dell ufficio ( ) (cfr. articolo 4, comma 1, decreto 26 aprile 2001, n. 209), pena il consolidamento del silenzio-assenso. In caso di richiesta di documentazione integrativa, tale termine si interrompe e riprende a decorrere ex novo a partire dal momento in cui l Agenzia delle entrate riceve l ulteriore documentazione. Riferimenti Decreto legge n. 78/2009 (norma e lavori preparatori) Commenti in relazione all art. 13 del d.l. 78/2009. Osservazioni integrative. Tavolo interassociativo Abi Ania Assonime-Confindustria (marzo 2010) 10

11 ASPETTI FISCALI Decreto Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 Circolare Agenzia delle entrate n. 51 E del 6 ottobre 2010 Circolare Agenzia delle entrate n. 23 E del 26 maggio 2011 Circolare Agenzia delle entrate n. 28 E del 21 giugno 2011 Risoluzione Agenzia delle entrate n. 43 E del 12 febbraio 2008 Studio a cura della Commissione Imposte Dirette e reddito di impresa. Operazioni con Soggetti Residenti in Paesi Black List: Procedura operativa (giugno 2012). Studio a cura della Commissione Imposte Dirette e reddito di impresa. Oneri finanziari per bilancio 2011 e successivi. Procedura per la determinazione dell ammontare deducibile (giugno 2012). 11

12 ASPETTI FISCALI La tassazione a Malta Fiscalità: analisi delle diverse tipologie di imposte La caratteristica fondamentale del sistema impositivo maltese è rappresentata dal fatto che le modalità di tassazione sono identiche sia per le persone giuridiche che per quelle fisiche. Cristina Rigato nasce a Padova, dove attualmente svolge la professione di dottore commercialista presso lo Studio di cui è fondatrice. Svolge attività di consulenza in ambito aziendale, societario, fiscale, contabile e di internazionalizzazione dell impresa ed è autrice versatile con all attivo oltre 20 volumi e più di 200 articoli per riviste specializzate nel settore tributario e contabile. È relatrice a numerosi convegni in tutta Italia in diverse tematiche dell area fiscale. cristina.rigato@studiorigato.com Persone fisiche Le persone fisiche sono soggette alle imposte sul reddito e sia i dipendenti che i lavoratori autonomi sono tenuti al versamento di somme a titolo di oneri contributivi obbligatori. Sono considerati soggetti passivi di imposta tutti i residenti. La base imponibile per il calcolo delle imposte è rappresentata da attività professionali, imprenditoriali, lavoro dipendente, interessi e dividendi, pensioni, locazioni e royalties. Le aliquote applicate per la determinazione delle imposte variano dallo 0 al 35%. Secondo le disposizioni normative contenute nel Income Tax Act del 1948 e nell Income Tax management Act del 1994 sono soggetti passivi di imposta per tutti i redditi ovunque prodotti le persone fisiche ordinariamente residenti o domiciliate a Malta. Le persone fisiche che non hanno residenza ordinaria a Malta o non sono ivi domiciliate sono considerati soggetti passivi solo per quanto attiene ai redditi originati a Malta o per i redditi originati all estero ma introdotti a Malta, escluse le somme derivanti da capital gain. Un soggetto è considerato residente ordinario quando dimostra immediatamente la propria intenzione a permanere per più di 3 anni. In tal caso sarà considerato residente a partire dal suo arrivo nel Paese. Secondo la normativa fiscale maltese se un soggetto è residente a Malta, però è domiciliato altrove sarà soggetto a tassazione solo sui redditi prodotti a Malta mentre quelli prodotti all estero verranno colpiti solo se rimessi entro il territorio attraverso i canali bancari. I redditi assoggettati ad imposta sono: redditi d impresa e lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente, da investimenti, da capital gain. Sono redditi esenti: alcuni redditi da capital gain, i redditi pensionistici, le borse di studio e gli assegni per il mantenimento dei figli. Dividendi Il sistema maltese si basa sull imputazione totale dell imposta pagata dalla società a credito degli azionisti che ricevono il dividendo. Viene operata una distinzione fra reddito imponibile ed esente. Le persone fisiche e le società di persone residenti che incassano il dividendo proveniente dai redditi imponibili non subiscono ulteriore imposizione poiché l aliquota massima del 35% è comune con quella delle società. I di-

13 ASPETTI FISCALI videndi provenienti da redditi esenti scontano invece una ritenuta del 15% se distribuiti a persone fisiche e società di persone maltesi. Non si applica alle società di capitali residenti. Reddito società Per quanto riguarda le società, soggetti passivi di imposta sono quelle società costituite a Malta o comunque con un centro di gestione situato in territorio maltese. L aliquota ordinaria applicata per il reddito delle società è pari al 35% del reddito prodotto. A fronte di questo rilevante carico impositivo sono previste però diverse forme di agevolazioni soprattutto in favore di quelle imprese che hanno rapporti con l estero o che investono nella realizzazione di impianti. In particolare sono deducibili le spese sostenute per la produzione del reddito, gli interessi sui prestiti, le locazioni, le spese di ristrutturazione e manutenzione, i contributi a fondi pensione. L imposta societaria colpisce i redditi ovunque prodotti dai soggetti residenti o i redditi prodotti nel Paese dai soggetti non fiscalmente residenti. Sono previste specifiche esenzioni da imposta per determinate categorie di società quali: le società cooperative e le collective investiment scheme (CIS): Ai fini dell imposizione sui redditi societari sono considerate fiscalmente residenti, a prescindere dal luogo di costituzione, le società la cui gestione o amministrazione sia svolta nel Paese, considerando a tal fine la residenza degli amministratori, la localizzazione del centro di direzione dell impresa e il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche relative alla conduzione dell attività Soggetti non residenti Persone fisiche Persone giuridiche - Il reddito, ad esclusione dei dividendi, interessi e royalties, pagato ad un soggetto non residente viene applicata una ritenuta alla fonte del 25% - Le distribuzione di dividendi a soggetti non residenti sono esenti se non riconducibili ad una stabile organizzazione in Malta - I capital gains derivanti dalla vendita di titoli sono esenti Le società non residenti sono tassate mediante l applicazione dell aliquota pari al 35% sui redditi prodotti in Malta. I capital gains derivanti dalla cessione di azioni in società maltesi il cui capitale non sia costituito interamente o prevalentemente in proprietà immobiliari localizzate nel paese, sono esenti da imposta. Gli interessi e le royalties percepiti da società non residenti sono esenti da imposizione se ottenuti al di fuori di una stabile organizzazione in Malta. Iva L aliquota standard ammonta al 18%, mentre l aliquota ridotta del 5% è prevista per le forniture di energia elettrica, di natura medica, per gli oggetti artistici e per i servizi turistici e un aliquota ridotta al 7% sulle prestazioni di alloggio. L aliquota ridotta a zero viene utilizzata per alcune attività tra cui: riparazioni di aerei e barche, generi alimentari e trasporti. Operazioni esenti sono quelle relative a: immobili, servizi finanziari, servizi ospedalieri e prestazioni mediche, servizi postali e assicurativi. Imposta sui trasferimenti immobiliari Il trasferimento della proprietà immobiliare è assoggettato ad un imposta pari al 5% del maggiore tra il valore del contratto e il valore effettivo della proprietà. 13

14 SOCIETARIO Holding con sede a Cipro How to proceed Guido Ascheri esercita la professione di ragioniere commercialista in Nizza (Francia) e Londra (Regno Unito). È specializzato in consulenza tributaria e societaria internazionale. Si è sempre occupato di formazione professionale continua. Ha insegnato economia e diritto alla Université Nice Sophia Antipolis (Iut Stid), ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ha fondato e diretto la rivista Professione Azienda premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha collaborato con quotidiani e riviste specializzate. info@ascheri.co.uk Cipro è una delle destinazioni ideali per la pianificazione fiscale internazionale, le holding di Cipro traggono vantaggi dal favorevole regime fiscale ad esse applicato in Cipro. Non c è una specifica forma giuridica per la costituzione di una holding con sede a Cipro (CHC), pertanto esse possono svolgere le più svariate attività e fornire diversi tipi servizi. Il reddito delle holding derivante dallo svolgimento di un attività commerciale è oggetto di tassazione in Cipro, mentre i redditi da investimento sono esenti. Forme giuridiche Una holding con sede legale a Cipro (CHC) può essere costituita sia nella forma di società a responsabilità limitata, che nella forma di società per azioni. Costituzione Non è richiesto un versamento minimo a titolo di capitale sociale al momento della costituzione di una società holding, fuorché che nel caso in cui la totalità del capitale sociale, o parte di esso, sia detenuta da un soggetto non residente in uno degli Stati appartenenti all Unione Europea. In tal caso è previsto un importo minimo ammontante a lire cipriote, previa approvazione della Banca Centrale. Fiscalità Una holding con sede a Cipro (CHC) è tassata all aliquota ordinaria del 10% sul reddito complessivo su base mondiale. Una holding è considerata fiscalmente residente a Cipro (CHC) laddove le attività di controllo e di gestione della stessa siano svolte sul territorio cipriota. Al contrario le società non residenti sono tassate esclusivamente per il reddito generato dalla loro stabile organizzazione in Cipro, e per quello derivante dalla locazione di immobili situati a Cipro. Anche in assenza di una specifica convenzione contro la doppia imposi-

15 SOCIETARIO zione, le società holding con sede a Cipro (CHC) possono beneficiare unilateralmente di crediti d imposta sulle imposte pagate all estero sui redditi e plusvalenze. Redditi Il reddito imponibile di una CHC si calcola sui valori del bilancio annuale redatto conformemente ai criteri contabili internazionali, soggetti a rettifiche e variazioni. Sono inoltre deducibili tutte le spese sostenute esclusivamente a fini commerciali, non essendo al contrario deducibili le spese sostenute con riferimento a redditi esenti da imposizione. Esenzione sull imposta sul reddito A fini fiscali, le holding non residenti (ovvero società la cui attività di direzione e controllo non si trova a Cipro) non sono soggette all imposta sul reddito. Tali società non possono però beneficiare ne delle disposizioni contenute nei trattati contro la doppia imposizione fiscale, e nemmeno della altre agevolazioni concesse dal regime fiscale applicato alle società residenti. I profitti delle stabili organizzazioni estere di società residenti non sono soggetti a tassazione. Tuttavia questa esenzione non è concessa laddove più del 50% degli utili della stabile organizzazione derivino da attività di investimento, oppure nel caso in cui l imposta estera sia significativamente inferiore rispetto a quella applicata in Cipro. Si segnala da ultimo che i profitti derivanti dalla vendita di titoli (partecipazioni azionarie,etc.) sono esenti dall imposta sul reddito. Esenzione sui dividendi I dividendi percepiti da una holding residente a Cipro (CHC) non sono soggetti né a imposta sul reddito delle società e non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile. Tuttavia potrebbero essere soggetti al pagamento del contributo speciale per la difesa, con aliquota pari al 20%. Tale contributo speciale per la difesa non è pagabile nel caso in cui concorrano le seguenti due condizioni: più del 50% del reddito della società controllata deriva, direttamente o indirettamente, da attività commerciali ed inoltre l aliquota d imposta estera è inferiore al 5%. Laddove le condizioni sopracitate non siano soddisfatte, le imposte pagate all estero sui dividendi originati a Cipro possono comunque configurarsi come credito di imposta sulle imposte pagate a Cipro. Elementi chiave del regime fiscale cipriota Costituzione Forma giuridica: Società a responsabilità limitata; Società per azioni Capitale minimo sottoscritto: 1 Capitale minimo interamente versato: 0 Numero di soci: 1(Società a responsabilità limitata) 1(Società per azioni) Tipo di azioni: Preferenziali, rimborsabili e con diritto di voto Requisiti di sostanza: Nessuno Tassazione Imposta sui conferimenti: 0% Imposta sul patrimonio: 0% Imposta sul reddito della società: 10% Convenzioni contro la doppia imposizione: 43 Esenzione sui dividendi: 100% Esenzione sulle plusvalenze: Sì Requisiti della holding: Le azioni non devono rappresentare proprietà immobiliari situate a Cipro Credito di imposta: Sì Compensazione delle perdite: riporto in avanti sugli esercizi successivi Tassazione delle società controllate straniere No Rapporto debiti/capitale: No Ritenute alla fonte Dividendi: Residenti 20% Non residenti 0% Interessi: Non residenti 0% Royalties: Non residenti 10% * Liquidazione: Nessuna * Questa ipotesi si può configurare solo se la royalty è utilizzata all interno del territorio di Cipro, diversamente non è prevista alcuna ritenuta alla fonte. 15

16 SOCIETARIO Esenzione sulle plusvalenze Le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili esteri, di proprietà di società residenti in Cipro, sono esenti da imposizione. L imposta sulle plusvalenze si applica esclusivamente: a) laddove le cessioni immobiliari abbiano ad oggetto proprietà situate a Cipro; b) nel caso di cessione di azioni non quotate detenute da una società che possiede beni immobili situati in Cipro. Esenzione sugli interessi In forza delle modifiche legislative apportate nel 2009, gli interessi attivi derivanti dall attività ordinaria della società sono soggetti alla sola imposta sui redditi. Al contrario gli interessi passivi sono soggetti al contributo speciale per la difesa con aliquota del 15% (10% fino ad agosto 2011). Esenzione sulle royaties A partire dal 2012, l 80% del reddito netto derivante da proprietà intellettuali e l 80% degli utili generati da cessioni di proprietà intellettuali detenute da società assoggettate al regime fiscale cipriota sono esenti dall imposta sul reddito. Alcuni vantaggi derivanti dalla costituzione di una holding a Cipro Oltre ai comuni vantaggi derivanti dall utilizzo di una holding, le holding cipriote godono di queste ulteriori esenzioni. Esenzione dalla ritenuta alla fonte sul pagamento di dividendi, interessi e royalties Nell ipotesi in cui i soci non siano residenti a Cipro, i dividendi e gli interessi corrisposti da una holding residente a Cipro (CHC) sono esenti da ritenuta alla fonte. 16

17 SOCIETARIO La Cina e il modello del family business italiano le PMI Introduzione delle Imprese Italiane al mercato cinese Per una Family Business italiana valutare l avventura cinese è tutt altro che semplice. In prima battuta sembra di poter dire che, allo stato, lo sbarco in terra cinese sembra essere senz altro adatto alle medie-grandi family business ma molto più difficile per le piccole. Anche se le infrastrutture cinesi sono pronte (a differenza dell India) tuttavia si devono rilevare di fatto delle problematiche operative non indifferenti. Silvia Salvini, è avvocato civilista forense e civilista d impresa, iscritta all albo dell Ordine degli Avvocati di Pisa dal Ha conseguito nel 2009 un master in Economia Aziendale all Università di Pisa in Management for Family Business MAFAB. É stata promotrice e responsabile scientifico per l ODA di Pisa del Corso di alta specializzazione Avvocato per l impresa, presso la Scuola di Studi Superiori Sant Anna di Pisa È arbitro presso le Camere di Commercio di Pisa e Firenze. È specializzata in diritto commerciale e fallimentare cinese, in diritto musulmano e dei Paesi Islamici, in arbitrato societario e internazionale. L impatto con il mondo Cina è forte per un occidentale, quindi quanto più esso arriverà strutturato tanto più riuscirà a reggere questo impatto. Prima di ogni altro aspetto di tipo economico-giuridico occorre dire che chi vuole avere a che fare con la Cina, in modo non occasionale, deve confrontarsi con il pensiero della Cina. Gli Occidentali, consapevoli o meno, ritengono di rappresentare ogni forma di pensiero, ma non è così. Noi Occidentali, irrigiditi nella nostra mentalità di derivazione illuministica e caratterizzata dallo scontro, nel nostro approccio con la Cina non riusciamo a tenere presente il punto di vista del popolo cinese. Armonia e cooperazione universale sono gli ingredienti base della mentalità cinese. Viene da obiettare che siamo a fare affari e non filosofia, ed è vero, ma noi ci portiamo addosso un terribile, e sbagliato, sbarramento tra ciò che è materia e profitto e tutto ciò che non lo è. In Cina però non è così. In Cina ogni cosa dipende dalle altre, la coesistenza è necessaria all esistenza e ciascuna cosa deve coordinarsi con le altre per raggiungere il proprio stato ottimale. Da questo si può comprendere il perché le trattative negli affari con i cinesi risultino alla parte occidentale estenuanti e inconcepibilmente lunghe anche quando l accordo è ormai raggiunto (o sembra raggiunto). Dobbiamo considerare anche un altro importante aspetto con cui l impresa deve fare i conti dopo il suo arrivo in terra cinese: Affari e Politica sono in Cina fortemente e caratteristicamente connessi. Nel pensiero cinese, che affonda profondamente le proprie radici nella concezione confuciana ( fare politica è legittimare il giusto ordine ), la politica è uno strumento morale. La moralità è pertanto l obiettivo della politica tradizionale, ed essa cerca di tenere sotto controllo la natura umana nell ambito di un sistema ordinato. In un mondo pacifico e ordinato le cose possono essere sempre migliorate mentre il disordine distrugge tutto ciò che vi è di buono. Pace e ordine sono quindi il punto di partenza e la garanzia essenziale della politica in Cina fin da

18 SOCIETARIO tempi lontani. Ecco perché la stabilità sociale è la cosa più importante agli occhi dei politici cinesi anche di oggi. Questo significa che anche laddove la legge regola una certa circostanza la sua interpretazione varierà poi da caso a caso, e addirittura da ufficio a ufficio, secondo, appunto, la sottesa regola generale della onnipresenza dello Stato (e del Partito) a garanzia della stabilità sociale. In Cina è possibile fare molto ma quasi tutto è difficile e complesso. Un impresa, soprattutto se piccola, si deve guardare da valutazioni affrettate, dal credere di poter comprendere la Cina in pochi giorni e da una pianificazione approssimativa. La Cina è in pieno fermento e ricca di opportunità ma proprio per questo essa è carica di insidie. Siamo di fronte ad un Paese complesso dalle molte sfaccettature e le scorciatoie, o le scelte emotive, possono rivelarsi fatali e portare all insuccesso. Può la nuova realtà economica cinese accogliere, adottare e sviluppare in seno al proprio tessuto economico-sociale il modello del family business italiano cioè delle piccole-medie imprese di tipo familiare che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano? Attualmente per un cinese in Cina il concetto di impresa è ancora distante dal concetto di impresa di tipo occidentale ed anche se in terra cinese tutto è molto veloce nel suo divenire è tuttavia ancora improprio parlare di un sistema imprenditoriale cinese. Fino a troppo poco tempo fa le vere aziende erano soltanto statali, è quindi soltanto da un tempo relativamente recente che i cinesi hanno cominciato a ragionare e a configurarsi come autonomi soggetti economici all interno di un sistema economico-produttivo. In Cina il ruolo della famiglia nell azienda è importante ma non coincide esattamente con quello di tipo italiano. Con un gioco di parole si potrebbe dire che in Cina, per ora, si osserva il fenomeno di familiari in affari ma non si assiste ad aziende di famiglia strutturate, o da strutturare, come invece si osserva nelle aziende di tipo familiare italiane. Sicuramente le dinamiche e le logiche che caratterizzano le imprese di tipo familiare italiane hanno la possibilità di ben evolversi all interno della realtà cinese e della sua cultura. Gli elementi che caratterizzano la family business italiana possono essere riassunti come di seguito: investimenti di lungo periodo e non speculativi (patient capital); fiducia tra i membri della famiglia (che spesso va a supplire il basso grado di efficienza del sistema legale cioè dell enforcement contrattuale); costi di agenzia minori; gli interessi del manager di famiglia coincidono esattamente con l interesse dell azienda. In ultimo è da rilevare che in paesi come la Cina, dove i contatti politici e personali sono importanti, l azienda di famiglia avrà senz altro più possibilità di esprimersi. Su queste fondamentali premesse e solo su questa base potranno essere valutati successivamente tutti gli altri aspetti con cui l impresa straniera dovrà confrontarsi dopo il suo sbarco in Cina. 18

19 VARIE Business english o italian english business correspondence? Da qualche anno è stato coniato il termine Business English. Cos e Business English? Francesca Romana Bottari si laurea in Economia e Commercio nel 1985 con il massimo dei voti alla L.U.I.S.S. di Roma, discutendo una tesi sperimentale in Matematica Finanziaria sulla diversificazione e ottimizzazione del portafoglio investimenti nel mercato internazionale. Matura una significativa esperienza aziendale lavorando nel Controllo di Gestione di multinazionali. Come Direttore Finanziario di una nota compagnia aerea, si occupa di Internal Auditing e riorganizzazione amministrativa e attua il processo di privatizzazione per la sede italiana. Si iscrive all Albo Commercialisti di Roma nel Matura diverse esperienze professionali all estero, principalmente per gestire progetti di carattere imprenditoriale. Prima di rientrare in Italia, svolge la propria attività a Tripoli in Libia ove anche insegna Business Administration. Dal 2007 svolge la propria attività di Commercialista a Roma. Dal 2010 ha organizzato ed è docente di Business English per Commercialisti alla Fondazione Telos (ODCEC Roma). È relatrice in convegni su tematiche legate all utilizzo delle metodologie angloamericane di contabilità e controllo ed è autore di pubblicazioni e articoli su tematiche contabili e fiscali. Oltre alla lingua italiana, parla correntemente, russo, francese e inglese, quest ultima conosciuta e utilizzata anche ai fini lavorativi. frbottari@gmail.com In realtà è un contenitore di materiale promiscuo. Il più delle volte non corrisponde a ciò che si cerca o che si intendeva originariamente. Provate a cercare su Google questo termine. Vi riporto la definizione che trovo su Wikipedia: Business English is English language especially related to international trade. It is a part of English for Specific Purposes and can be considered a specialism... Many non-native English speakers study the subject with the goal of doing business with English-speaking countries, or with companies located outside the Anglosphere but which nonetheless use English as a shared language or lingua franca. Much of the English communication that takes place within business circles all over the world occurs between non-native speakers. In cases such as these, the object of the exercise is efficient and effective communication. The strict rules of grammar are in such cases sometimes ignored, when, for example, a stressed negotiator s only goal is to reach an agreement as quickly as possible. In pratica si parla di lingua franca, cioè di linguaggio basico, comune, con il quale al di là di grammatica ed eleganza espressiva e di maniere (cosa che dovrebbe far parte della contrattazione a mio avviso) si vuole stabilire dialogo con controparti all over the world cioè ovunque site nel mondo e non native speakers cioè non anglofone di nascita.... Business English means different things to different people. [who?] For some, it focuses on vocabulary and topics used in the worlds of business, trade, finance, and international relations. For others it refers to the communication skills used in the workplace, and focuses on the language and skills needed for typical business communication such as presentations, negotiations, meetings, small talk, socializing, correspondence, report writing, and so on. In both of these cases it can be taught to native speakers of English, for example, high school students preparing to enter the job market.... It can also be a form of international English. Cosa è dunque? Il ritorno dell esperanto trasformato in un inglese che poi al di là dei termini tecnici usati, non è quello che si usa fra native speakers?; una sorta illusoria di contrattazione globale in realtà fatta di sola forma ma non di sostanza? Mi domando a che serve sapere come dialogare, a cosa serve sapere la terminologia e come e di quanto scremare la colloquialità se poi non si è in possesso delle basi tecniche per poter a ragion veduta discutere con le controparti. Gli Inglesi e gli Americani non studiano Business English. Se si deve scrivere un contratto o controllare la contabilità o i verbali di una società estera, non si studia Business English.

20 VARIE Al di là della terminologia, c è bisogno di conoscere i metodi di tenuta della contabilità d uso internazionale i termini tecnici, le metodologie valutative che sono tutte per lo più anglo-americane. Se il caso, si applicano oppure le si sanno leggere, valutare o discutere. Si riesce così a diventare interlocutore non passivo della controparte estera, perché si conosce la lingua inglese come mezzo di scambio e quindi si conoscono anche quali tecniche, sistemi o usi applicare. Nel caso societario, normativo e fiscale è d obbligo il riferimento al collega estero. È importante però avere una infarinatura degli usi e leggi locali per poter lavorare coscienziosamente. È importante definire quindi il campo di applicazione e poi sapersi e potersi controrelazionare con l interlocutore o collega estero. Vi faccio un esempio. Lo sapevate che negli Stati Uniti le società di capitali non depositano i bilanci? Lo sapevate che sempre negli USA le norme che regolano diritti e doveri dei soci sono contenute nell Operating Agreement, cioè nell atto costitutivo e nello statuto? Ecco sono già usi, leggi, metodi di lavoro completamente diversi. Basta solo sapere l inglese Commerciale, il così detto BE? Credo proprio di no. Sono dunque favorevole al BE, ma ritengo che bisogna andare oltre perché alla lunga BE mostra limiti di conoscenza e applicativi e diventa una forma standard e poco vera di gestione degli affari. Propongo in questo articolo tre esempi di lettere commerciali in inglese che spero possano essere utili, ma al contempo rammentino la necessità di uno studio più approfondito delle tecniche e metodologie di Business Administration. 1. Richiesta di concessione di rappresentanza Soliciting an agency Spett.le Ditta...SpA New York... c.a. Direttore Commerciale Oggetto: Richiesta di rappresentanza Abbiamo appreso da soci in affari che cercate attualmente un agenzia per la promozione dei Vs prodotti negli USA. Siamo certi di potervi assistere: la nostra agenzia che è affermata nel campo si avvale di uffici negli Stati Uniti sulla costa orientale ed ha acquisito una certa esperienza nella vendita e nella promozione di... Essa ha inoltre assistito diverse società britanniche ad aumentare le loro vendite negli USA e siamo convinti che anche voi potrete trarre vantaggio dalla nostra esperienza nel campo. Il nostro rappresentante per l Italia,...(nome)... sarebbe lieto di incontrarvi per discutere ulteriormente le vostre esigenze. Vogliate contattarlo al numero telefonico..., ... Egli si troverà comunque nella vostra area la settimana prossima e coglierà l occasione per recarsi alla Vostra ditta. Restiamo in attesa di una Vostra risposta che confidiamo sarà favorevole e Vi ringraziamo sentitamente. * * *...plc Dear Sirs, we have heard from business associates that you are looking for an agency for the promotion of your products in the US. We feel that we may be of assistance to you: we are a long established agency with offices on the east coast of the United States and are experienced in the sale and promotion of...we have helped several British firms to boost their US sales and are convinced that you could benefit from our experience. Our italian representative..(name)..., would be pleased to call on you to discuss your needs further. You can contact him on... or ing...he will in any event be in your locality in the coming week, and will take the opportunity of calling on you. Yours faithfully Pagamento di fatture Richiesta di proroga Payment of invoice Request for deferral Spett.le...srl Alle cortese attenzione dell ufficio amministrativo Oggetto: pagamento...(nome merce venduta o numero fattura) Con riferimento al Ns recente accordo del... 20xx, relativo al pagamento del... Come ricorderete versammo un acconto di euro... e concordammo di versare ulteriori 10 rate mensili di...euro cadauna. Come sapete abbiamo effettuato puntualmente i versamenti relativi di agosto e settembre. Purtroppo, a causa della difficile situazione economica in cui si trova l azienda, non siamo in grado di effettuare i versamenti nel modo e nei tempi convenuti. A causa del ridotto cash flow non possiamo versare più di... euro al mese. Vogliate perciò accordarci un incontro per discutere quanto qui esposto e per raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente. In attesa di una vostra favorevole risposta vi porgiamo distinti saluti... * * *...Ltd Re:... (product name or invoice number) Dear Sirs 20

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