La legge si propone di sostenere programmi pluriennali destinati ad incentivare l innovazione tecnologica.

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1 INCENTIVI PER L INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Legge 17 febbraio 1982, n. 46 art.14) RIFORMA FIT OGGETTO Profondamente riformato nel corso del 2001, il Fondo per l Innovazione Tecnologica (FIT) costituisce il principale strumento di incentivazione per la realizzazione di progetti di preponderante sviluppo precompetitivo in campo industriale, finalizzati alla creazione e all innovazione di prodotto, servizio e processo. Il fondo interviene al momento del trasferimento dei risultati delle attività di ricerca nel ciclo della produzione, lasciando al Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR), gestito dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (MIUR) la piena competenza sulle fasi a monte. OBIETTIVI La legge si propone di sostenere programmi pluriennali destinati ad incentivare l innovazione tecnologica. BENEFICIARI Possono beneficiare delle agevolazioni del Fondo per l Innovazione Tecnologica (FIT) i soggetti giuridici aventi stabile organizzazione in Italia e compresi in una delle seguenti tipologie: a) imprese produttrici di beni e servizi, o esercenti attività di trasporto; b) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; c) imprese artigiane di produzione di beni; d) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c); e) altri soggetti individuati da bandi per programmi di particolare rilevanza. Possono inoltre beneficiare degli interventi i consorzi e le società consortili, costituiti dai soggetti sopra indicati, e altri soggetti pubblici o privati, se la partecipazione delle imprese è superiore al 50% dell ammontare del fondo consortile o del capitale sociale. Il valore di tale partecipazione finanziaria è fissato al 30% per i consorzi e le società consortili aventi sede nelle aree depresse (obiettivo 1, obiettivo 2, phasing out, zone di cui alla deroga 87,3,c) e in Abruzzo).

2 I soggetti sopraelencati possono presentare Programmi congiuntamente tra di loro. L agevolazione è concessa ed erogata in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti. I soggetti beneficiari possono, inoltre, presentare i Programmi congiuntamente con Università, enti di ricerca, ENEA ed ASI (Agenzia Spaziale Italiana) a condizione che le attività dei soggetti di cui sopra abbiano un costo superiore al 50% del costo complessivo del programma (ovvero superiore al 30% ove il programma si svolga nelle aree in obiettivo 1, obiettivo 2, phasing out, zone di cui alla deroga 87,3,c) e in Abruzzo). Non sono ammissibili i soggetti sottoposti a procedure concorsuali ovvero morosi nei confronti del Ministero delle Attività produttive. TERRITORIO DI APPLICAZIONE La legge si applica a tutto il territorio nazionale. Sono previste particolari condizioni per Programmi da svolgere nelle zone in Obiettivo 1, Obiettivo 2, Phasing Out e Deroga ex art.87.3 lett.c del Trattato di Amsterdam. SETTORE Non è prefissata dal Ministero alcuna specifica tematica di ricerca, è possibile pertanto presentare progetti di ricerca in qualsiasi ambito tecnologico. AZIONI (INIZIATIVE AMMISSIBILI) A) Programmi di ricerca che prevedano attività di sviluppo precompetitivo con eventuali attività connesse di ricerca industriale: Per promuovere le attività di innovazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca industriale sono agevolati i progetti che prevedono attività di sviluppo precompetitivo con eventuali attività connesse di ricerca industriale (non preponderanti). Per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo si intendono, ai sensi della discliplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, quelle rivolte rispettivamente: All acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti; Alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonchè di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi. B) Programmi di ricerca che comprendono attività relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca, l ampliamento,

3 ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri già esistenti. Una quota non superiore al 30% delle disponibilità del fondo, può essere inoltre destinata ai Programmi di particolare rilevanza per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali. SPESE AMMISSIBILI A) Attività relative a Programmi Pluriennali di ricerca. Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e concernenti: a) Costo del personale dipendente o in rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito all attività del Programma; b) Spese generali imputabili all attività di programma, da determinare forfettariamente in misura pari al 60% del costo di cui al punto a); c) Il costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento di Programmi; d) Servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l attività del programma, compresa l acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti, know-how, di diritti di licenza; e) Strumenti, nuove attrezzature, opere murarie necessarie, utilizzati per l attività del programma, detratto l eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall utilizzo a fini produttivi, esclusi i mezzi mobili targati, i mobili e gli arredi. Per le voci di cui alle lettere a),b),d), possono essere ammessi anche i costi già sostenuti, non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, purchè riferiti a studi di fattibilità e comunque nel limite del 10% del totale dei costi. B) Attività concernenti la realizzazione di nuovi centri di ricerca, nonchè l ampliamento, l ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione, l acquisizione o la delocalizzazione di centri già esistenti. Sono ammissibili, oltre i costi sopraelencati, le seguenti tipologia di spesa: a) progettazione e studi di fattibilità, nel limite del 5% delle spese complessivamente ammissibili; b) acquisto di aree e fabbricati da utilizzare per l attività di sviluppo, sempre che nei 10 anni precedenti la domanda di agevolazione non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche; c) realizzazione di infrastrutture da utilizzare esclusivamente per l attività di sviluppo; d) strumenti, attrezzature, impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati per

4 l attività di sviluppo (ad eccezione degli autoveicoli). Anche in questo caso i costi già sostenuti, non oltre 12 mesi prima della data di presentazione della domanda, sono ammessi solo se riferiti alla progettazione e agli studi di fattibilità. CUMULABILITÀ DEL FINANZIAMENTO Non è ammessa cumulabilità alcuna per la stessa tipologia d intervento. TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONE La legge prevede le seguenti tipologie di intervento: Finanziamento agevolato Contributi a fondo perduto L ammontare dell agevolazione è determinato sulla base delle agevolazioni massime previste dalla Ue in materia di aiuti alla R&S espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL). Per quanto riguarda il finanziamento a tasso agevolato, il tasso d interesse è pari ad 1/5 del tasso di attualizzazione che viene stabilito con apposito decreto ministeriale vigente alla data di emanazione del decreto di concessione del beneficio. L importo del finanziamento è pari al 60% dei costi agevolabili. L agevolazione in oggetto prevede anche degli interventi in termini di fondo perduto, questi variano a seconda della localizzazione del programma, della natura del progetto e della dimensione aziendale. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE Il fondo eroga agevolazioni secondo le seguenti forme e misure: Fase di attività Intervento MAP ESL Sviluppo Finanziamento agevolato pari al 25% precompetitivo 60%dei costi ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento del 25% Sviluppo precompetitivo con annesse attività di ricerca industriale(i costi della connessa attività industriale devono essere pari almeno al 10%dei costi ammissibili) in ESL; Finanziamento agevolato pari al 60%dei costi ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento dell ESL, corrispondente alla media ponderata delle intensità di aiuto concedibili per le attività di ricerca industriale (50% ESL) e di sviluppo precompetitivo (25%). 50% per le attività di ricerca industriale; 25% per le attività di sviluppo precompetiti vo;

5 ULTERIORI AGEVOLAZIONI Si prevede inoltre la possibilità di ulteriori maggiorazioni nella forma del contributo alla spesa pari al massimo al 25% ESL dei costi ammissibili, ove si sia in presenza di determinate condizioni e secondo le seguenti percentuali: quota in Condizione ESL 10% Progetti di ricerca presentati dalle piccole e medie imprese 10% Attività di ricerca da svolgere nelle aree depresse di cui all art.87,3 a) del Trattato Ue 10% Programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell ambito del programma-quadro comunitario di Ricerca e Sviluppo; tale maggiorazione può essere concessa solo per i programmi che comprendono una quota rilevante di attività di ricerca(almenodel 30%) o che comportano rilevanti difficoltà di realizzazione. Inoltre, tale percentuale del 10% può essere elevata al 15%per i programmi svolti dalle PMI, se alla copertura finanziaria concorrono banche o altri intermediari finanziari 10% Programmi che prevedono lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di almeno due partner di altri Stati Membri della Unione Europea, ovvero da parte di enti pubblici di ricerca e Università 5% Progetti di ricerca da svolgere nelle zone di cui all art.87.3 c) PROCEDURE A chi presentare la domanda di finanziamento La domanda, indirizzata al Ministero delle Attività Produttive, può essere presentata direttamente ad uno dei gestori concessionari autorizzati ( non oltre 12 mesi e non prima di 6 mesi dell inizio del Programma. Laddove si abbia un Programma già avviato, sono ammissibili i costi sostenuti nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda solo per studi di fattibilità, se riferiti ad attività di sviluppo precompetitivo o di ricerca, e solo per progettazione e studi di fattibilità, se riferiti ad attività relative a centri di ricerca, mentre per i programmi ancora da avviare le relative attività devono iniziare non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Modalità compilazione della domanda Le domande, redatte utilizzando gli appositi formulari, possono essere trasmesse in qualsiasi momento ai gestori concessionari, i quali provvedono all istruttoria tecnica dei progetti. Nel caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda deve essere redatta utilizzando il modulo a stampa e firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali possono designare uno dei soggetti come capofila del Programma. Il capofila ha il compito di raccogliere e

6 coordinare la documentazione di tutti i partecipanti, mantenendo i rapporti con la P.A., compreso il gestore, senza assumere alcuna delle responsabilità che competono ai singoli partecipanti. Quando presentare la domanda Il bando è sempre aperto, pertanto sarà possibile presentare la domanda in ogni momento (sportello sempre aperto). Valutazione ed Iter della domanda Le domande sono sottoposte ad istruttoria. Tale istruttoria è effettuata dal gestore secondo l ordine cronologico e sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente; in particolare l istruttoria sarà volta ad accertare: La validità economica-finanziaria del programma; La validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico; La ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento; Il miglioramento delle condizioni ambientali; L interesse industriale all esecuzione del programma relativamente all impatto economico dei risultati perseguiti; La capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma considerando le pregresse attività del richiedente; L apporto diretto del soggetto beneficiario nell ideazione e nello svolgimento del programma. Per le sole grandi imprese sarà valutato il carattere di addizionalità del programma rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo della impresa. La relazione istruttoria della banca deve pervenire al Ministero per le Attività Produttive entro il termine di 90 giorni. Se, a seguito dell iter istruttorio, si evince una preponderanza dell attività di ricerca industriale, il Ministero provvederà ad inoltrare la domanda completa dell istruttoria al Ministero della Ricerca, che ne ha in questo caso la competenza, facendo salva la decorrenza delle spese dalla data di presentazione della domanda originaria. Per l esame degli aspetti tecnici e dei contenuti tecnologici del Programma, il gestore si avvale di esperti esterni, scelti con modalità stabilite dal Ministero. L esperto prescelto, deve predisporre la relazione tecnica, in tempi compatibili con i termini assegnati al gestore per l effettuazione dell istruttoria. Il Ministero per le Attività Produttive, verificato l esito dell istruttoria, sottopone il programma ad un Comitato Tecnico, che esprime il proprio parere sull ammissibilità della domanda. In caso di esito positivo, il Ministero emana il decreto di concessione delle agevolazioni. Nel decreto sono specificati gli impegni dell impresa (obiettivi, tempi e modalità di realizzazione, preventivi, obblighi,revoche e sanzioni); nella forma di un contratto (capitolato tecnico) fra il beneficiario e il Ministero.

7 Modulistica Le domande vanno redatte utilizzando la modulistica originale predisposta dal Ministero dell Industria, corredata dalla prevista documentazione, in originale ed in copia. ENTE EROGATORE MAP-Ministero delle Attività Produttive, in collaborazione con gli intermediari convenzionati per la gestione amministrativa e l erogazione delle agevolazioni. MODALITÀ DI EROGAZIONE Le erogazioni delle agevolazioni sono effettuate sulla base degli stati di avanzamento del programma (SAL), indicati dal soggetto richiedente in domanda. Le erogazioni sono effettuate in non più di quattro soluzioni più l ultima a saldo. Le erogazioni relative agli stati di avanzamento, escluso quello finale, sono effettuate nel limite dei costi ammessi in concessione per le diverse attività,relative allo sviluppo precompetitivo, alla ricerca e al centro di ricerca. Il soggetto beneficiario può presentare domanda di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano delle erogazioni e comunque le relative erogazioni non possono essere effettuate in anni precedenti a quello previsto nello stesso piano. Alle PMI può essere anticipata, dietro presentazione di idonea garanzia, la prima erogazione per un ammontare commisurato alle spese sostenute fino ad un massimo del 25% delle agevolazioni concesse. Nel periodo di realizzazione del Programma, l ammontare complessivo delle erogazioni non può superare il 90% delle agevolazioni concesse ed il restante 10%, da sottrarre all ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, viene erogato a saldo, a seguito degli accertamenti da svolgere. Per quanto riguarda l erogazione a saldo, il soggetto beneficiario deve presentare al gestore la relativa richiesta con la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del Programma. Il gestore, ricevuta la richiesta, ne dà immediata comunicazione al Ministero, che provvede alla nomina di una Commissione di accertamento. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il gestore trasmette al Ministero una relazione finale. Il Ministero, entro 6 mesi dalla richiesta di erogazione a saldo, sulla base degli esiti dell accertamento della predetta Commissione, ridetermina, con proprio decreto, l ammontare delle agevolazioni e dispone l erogazione a saldo o l eventuale recupero di agevolazioni concesse in eccesso o non spettanti.

8 REFERENTE Ministero delle Attività Produttive Direzione generale per il coordinamento alle imprese Viale America Roma Tel.:06/ fax: Sito web: RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 17/02/1982, n.46 GURI N.57 del 27/02/82 Decreto Ministeriale 16/01/01 GURI N.79 del 4/04/01 Circolare 11/05/01 n GURI N.133 dell 11/06/01 Circolare 26/10/01 n.5030 GURI N.256 del 3/11/01 Clausola di esclusione di responsabilità ASTER non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda e ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione ufficiale pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale e/o Bollettino Ufficiale Regionale

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