Convenzione. fra. - la Casa Albergo San Michele Arcangelo. - il Comune di Piano di Sorrento

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1 Convenzione fra - la Casa Albergo San Michele Arcangelo - il Comune di Piano di Sorrento - l Ufficio di Piano di Zona - Ambito Territoriale Napoli Trentatré L'anno duemila, il giorno del mese di, presso la Casa Comunale di, ubicata in, sono intervenuti: Il Sindaco del Comune di Piano di Sorrento, prof. Giovanni Ruggiero, domiciliato per la carica in Piazza Cota n. 1 La Casa Albergo San Michele Arcangelo, con sede legale a Piano di Sorrento in Via Carlo Amalfi n., codice fiscale e partita iva, di seguito nominata Casa Albergo, nella persona del rappresentante legale Ing. Salvatore Aversa. Il Coordinatore dell Ufficio di Piano di Zona.

2 PREMESSO Che la Legge n. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" assicura alle persone e alle famiglie, attraverso i Piani Sociali di Zona, interventi e servizi sociali integrati per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e previene, elimina o riduce le condizioni di emarginazione, disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e la Legge Regionale 11/07; Che i Piani Sociali di Zona individuano, tra l altro, le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità; Che ai sensi della precitata legge e della normativa regionale vigente spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, c. 1, del D.lgs 267/00; Che con Delibera di C.C. n. 23 del 07/06/2012, il Comune di Sorrento ha approvato la convenzione per la gestione del Piano Sociale di Zona dell Ambito Territoriale Napoli Tredici, ai sensi dell art. 30 T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 ed il Regolamento per l Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali; Che l art. 6 comma 2 lettera c) della L. 328/00 stabilisce che ai Comuni spetta l esercizio delle seguenti attività autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione

3 pubblica o dei soggetti di cui all articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c ); Che il Regolamento n.16 del 23 Novembre 2009 ( approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 21 Ottobre 2009) prevede la concessione di apposite autorizzazioni per le strutture sociali residenziali e semi residenziali per Anziani, Persone Diversamente abili e Minori, da parte dei Comuni; Che il Regolamento n. 16 del 23 Novembre 2009 ( approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 21 Ottobre 2009) attribuisce ai Comuni le funzioni di Vigilanza e Controllo e Precisa che per l esercizio di tale funzione il Comune può avvalersi dei propri Uffici Tecnici, dei Servizi Sociali, ovvero dell Ufficio di Piano competente, se allo stesso è stata espressamente attribuita tale funzione dagli organismi dell Ambito Territoriale. Si avvale, limitatamente agli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. CONSIDERATO Che il Comune riconosce la validità sociale delle Case Albergo per anziani, esistenti sul territorio dell Ambito Territoriale; Che fra i Servizi erogati dal Piano Sociale di Zona dell Ambito Territoriale in favore della popolazione anziana, è prevista l assistenza in struttura residenziale e/o semiresidenziali agli anziani che versano in particolari situazioni di disagio socioeconomico e di abbandono, e che tale servizio resta, finanziariamente, in capo al Comune di Piano di Sorrento; Che, come previsto dall art. 5 del Regolamento 16 del 2009, i soggetti pubblici e privati che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell ambito del sistema

4 integrato dei servizi sociali della Regione Campania, devono dotarsi dei titoli abilitativi previsti nel capo II di tale Regolamento, distinti in ragione del tipo di attività espletate e le amministrazioni competenti nell esercizio delle funzioni loro attribuite sono tenute al rispetto degli obblighi previsti da tale Regolamento; Che il Comune di Piano di Sorrento è tenuto a trasferire alla Tesoreria Unica del Comune Capofila gli importi destinati alla gestione del servizio Casa Albergo San Michele Arcangelo. Tutto ciò premesso, visto e considerato, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula la seguente convenzione. ART. 1 (Premessa) La presente Convenzione ha per oggetto l accoglienza presso la Casa Albergo dei cittadini anziani in gravi situazioni di disagio socio economico e/o in stato di abbandono segnalati dall Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona, competente per territorio, nonché la definizione dei rapporti fra l Ufficio di Piano di Zona, il singolo Comune Associato e la Casa di Albergo, con i principi e le modalità d accesso previste dal Regolamento Generale d Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali del Piano Sociale di Zona. ART. 2 (Finalità) La presente Convenzione ha come finalità l assicurare condizioni adeguate di assistenza e di sicurezza sociale ai cittadini in condizioni di emarginazione e rischio sociale, privi di un adeguata rete familiare e sociale che possa garantire loro la permanenza presso il proprio nucleo familiare ed il normale ambiente di vita.

5 ART. 3 (Destinatari) Sono destinatari dei Servizi oggetto della presente Convenzione: 1. le persone che abbiano compiuto il 57 esimo anno di età e siano titolari di pensione e, comunque, gli uomini che abbiano compiuto sessantacinque anni e le donne che abbiano compiuto i sessanta anni, residenti nel territorio comunale, i quali versano in condizioni di grave disagio socio economico e/o in stato di abbandono così come previsto dal successivo articolo 5; 2. le persone che versano in condizioni di particolare emarginazione sociale e prive di un adeguata rete familiare e sociale che possa garantire loro adeguata assistenza. ART. 4 (Obiettivi) La presente Convenzione è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi: 1. assolvere ai compiti di tutela e di cura che la normativa vigente riconosce in capo agli enti locali associati nei Piani Sociali di Zona, nei riguardi dei cittadini appartenenti a fasce deboli della popolazione locale; 2. favorire l integrazione sociale, il recupero delle capacità della persona prevenendo e rimuovendo situazioni di emarginazione; 3. attivare percorsi di aiuto, laddove ritenuto opportuno dall Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio, in integrazione socio-sanitaria con l A.S.L. di riferimento; 4. sostenere la Casa Albergo nel compito di assistenza ed accoglienza attivando opportune reti sociali e stimolando le risorse locali di solidarietà, in ossequio al principio di sussidiarietà.

6 ART. 5 (Durata) La durata della presente Convenzione è illimitata salvo il recesso delle parti, da comunicarsi all altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima del termine indicato per la sua risoluzione. ART. 6 (Obblighi delle parti) Il Comune Associato provvede, attraverso l Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio alla: 1. ricezione della domanda di accesso al Servizio oggetto della presente Convenzione, adottando la medesima procedura prevista dal vigente Regolamento Generale d Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali del Piano Sociale di Zona; 2. verifica, attraverso apposita indagine socio-ambientale e familiare, dell effettiva sussistenza delle condizioni previste, ai sensi dell art. 4 della presente convenzione, quali requisiti d accesso al servizio; 3. segnalazione e richiesta di accoglienza alla Casa Albergo, in cui siano condivise le informazioni previste sia dalla cartella utente disponibile presso l Ufficio Servizi Sociali, sia le informazioni previste dal regolamento interno della Casa Albergo; 4. formalizzazione degli atti necessari per la copertura della spesa occorrente ai fini dell accesso alla Casa Albergo, costi a carico della Casa Albergo; 5. redazione, d intesa con il Responsabile della Casa Albergo o suo incaricato, del Piano d Intervento Individualizzato; 6. assunzione di tutti gli atti necessari alla tutela del cittadino/utente ospitato presso la Casa Albergo (es. amministrazione di sostegno,

7 interdizione, Residenza Sanitaria Assistita, invalidità civile, oneri per spese funebri, oneri per spese sanitarie non riconosciute dal s.s.n., ); 7. attivazione di ogni Servizio previsto dal vigente Piano Sociale di Zona, in intesa con il Responsabile della Casa Albergo, a favore del cittadino/utente ospitato presso la stessa; 8. attività di valutazione e controllo sulla corretta attuazione del Piano d Intervento Individualizzato; 9. periodica verifica del permanere delle condizioni socio-ambientali e familiari che hanno determinato l accoglienza della persona nella struttura; 10. individuazione, d intesa con il Responsabile della Casa Albergo, di situazioni di accoglienza alternative, nel caso in cui non sia più possibile ospitare il cittadino/utente presso la Casa Albergo; 11. ai sensi del D.lgs 196/03, sulla privacy, gli operatori coinvolti nel trattamento dei dati della persona accolta, sia del Piano Sociale di Zona, sia della Casa Albergo, sono corresponsabili degli stessi. La Casa Albergo provvede a: 1. rispettare tutti gli standard previsti dalla normativa vigente; 2. segnalare eventuali situazioni di cittadini/utenti che versano nelle condizioni di cui all art. 4 della presente Convenzione, che si sono rivolti direttamente alla struttura; 3. ricevere le richieste di accesso alla struttura trasmesse dall Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio e comunicare tempestivamente l eventuale disponibilità all accoglienza; 4. redigere d intesa con l Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio il Piano d Intervento Individualizzato per le persone accolte;

8 5. garantire la piena ottemperanza alle indicazioni contenute nel Piano d Intervento Individualizzato; 6. redigere per gli ospiti della struttura, accolti ai sensi della presente Convenzione, apposita cartella personale contenente, oltre al Piano d Intervento Individualizzato, ogni utile informazione di carattere sociosanitario, rendendola disponibile per la sua consultazione, al Responsabile dell Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio; 7. collaborare con l Area Sistema Informativo dei Servizi Sociali dell Ufficio di Piano di Zona per la condivisione dei dati informativi relativi agli ospiti della struttura, ai sensi della presente Convenzione; 8. concordare con l Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio le eventuali dimissioni dei cittadini accolti ai sensi della presente Convenzione; 9. comunicare tempestivamente eventuali decessi degli ospiti accolti ai sensi della presente Convenzione, anche ai fini della sospensione del pagamento della quota a carico del Comune Associato; 10. individuare, d intesa con l Ufficio Servizi Sociali, le situazioni di accoglienza alternative, nel caso in cui non sia più possibile ospitare il cittadino/utente presso la Casa Albergo; 11. ai sensi del D.lgs 196/03, sulla privacy, gli operatori coinvolti nel trattamento dei dati della persona accolta, sia del Piano Sociale di Zona, sia della Casa Albergo, sono corresponsabili degli stessi. ART. 8 (Costi a carico del Comune) L Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), definito dalla normativa vigente quale criterio principale per l accesso alle prestazioni sociali

9 agevolate, costituisce il parametro di riferimento per la valutazione, da parte dell Ufficio Servizi Sociali, dell accesso dei cittadini/utenti alle agevolazioni previste dalla presente Convenzione, e determina l entità dei costi a carico del Comune. Per l accesso al Servizio, e per l anno, oggetto della presente Convenzione, si individuano le fasce d accesso così come previste dal Regolamento Generale d Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali del Piano Sociale di Zona, che hanno come valore di riferimento il Minimo Vitale, valore pari all importo del trattamento minimo delle pensioni determinato annualmente dall INPS e riferito ad un nucleo familiare tipo composto da una sola persona e a cui non si applica nessun coefficiente ulteriore previsto dalla normativa che regolamenta l indicatore della situazione economica. Il confronto tra il minimo vitale e l I.S.E.E. determina la fascia d accesso in cui si colloca il richiedente l accoglienza presso la Casa Albergo. La retta praticata dalla Casa Albergo per l accoglienza del cittadino/utente è pari ad euro 1000,00 mensili. A ciascun cittadino/utente accolto dalla Casa Albergo è garantita la disponibilità di una parte del suo reddito mensile, sulla base del Piano d Intervento Individualizzato. Il Comune si impegna al pagamento della retta per il mantenimento del cittadino nella struttura (o all integrazione della stessa) solo nel caso in cui, da parte dei Servizi Sociali, venga appurata l assenza /impossibilità di parenti di cui all art. 433 del codice civile (Art. 433 Codice Civile ) Persone obbligate. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge [ 129 bis, 156 comma 3]; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori [ 279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

10 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [ 439]), in grado di provvedere alla copertura di spesa della Casa Albergo. La quota d integrazione della retta a carico del Comune è così calcolata: costo della retta meno reddito disponibile dell utente diminuito del 20%. Il Comune è tenuto al pagamento dei compensi spettanti alla Casa Albergo relativamente alla quota della retta giornaliera definita dal P.I.I. (Piano D Intervento Individualizzato) a carico dell Ente locale, a seguito di emissione di Fattura fiscale (seguendo le modalità e i tempi definiti nell allegato A). La quota della retta mensile che dal P.I.I. risulta essere a carico del cittadino/ utente deve essere versata dallo stesso direttamente alla Casa Albergo presso cui è ospitato. Il Comune sulla base dell I.S.E.E. del cittadino/utente, della retta giornaliera praticata dalla Casa Albergo, dell eventuale parte minima del reddito mensile da garantire al cittadino/utente, nonché della partecipazione alla spesa da parte dello stesso, anche ai sensi del codice civile, provvede a pagare la retta alla Casa Albergo. ART. 9 (Riserva posti) Relativamente all eventuale riserva di posti in favore dei cittadini/utenti segnalati dall Ufficio Servizi Sociali, il Comune e la Casa Albergo individuano la seguente opzione (spuntare l opzione prescelta): riserva annua di n. posti per i cittadini/utenti segnalati dall Ufficio Servizi Sociali. In caso di mancato inserimento di cittadini, il Comune è tenuto comunque a corrispondere alla Casa Albergo, annualmente e per ogni posto non occupato, un importo pari al 66%

11 della retta concordata con la Casa Albergo ai sensi della presente Convenzione; accoglienza presso la Casa Albergo dei cittadini/utenti segnalati dall Ufficio Servizi Sociali in base alla disponibilità della struttura. Sindaco del Comune di Piano di Sorrento Coordinatore dell Ufficio di Piano di Zona Rappresentante Legale della Casa Albergo San Michele

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