SANCO/10098/2006 Rev. 1

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1 IT SANCO/10098/2006 Rev. 1 IT IT

2 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE GUIDA ALL INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO 1774/2002/CE DOMANDE INERENTI ALLE ISPEZIONI DELL UFFICIO ALIMENTARE E VETERINARIO NEGLI STATI MEMBRI ( ) IT IT

3 INDICE 1. Campo d applicazione del regolamento SOA (D1-2) Categorizzazione dei materiali (D3-14) Pollame (D3-4) Pesci (D5) Rifiuti di ristorazione (D6-8) Latte (D9) Prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (D 10-11) Pelli (D12) Riconoscimento degli stabilimenti (D13-19) Contrassegni e identificazione (D20) Trasformazione di materiali (D21-28) Rifiuti di ristorazione (D21-22) Prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (D23-24) Latte (D25-26) Pelli (D27) Sego (D28) Domande generali (D29-32) Deroga per i materiali di categoria 2 (D29) Uso di farine di carne e di ossa come fertilizzanti (D30) Pulizia e disinfezione (D31) Importazioni, esportazioni o scambi di materiali a fini di ricerca(d32)...23 IT 2 IT

4 1. CAMPO D APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SOA (D1-2) D1. In che fase i SOA (sottoprodotti di origine animale) trasformati non sono più soggetti al regolamento 1774/2002/CE ( il regolamento SOA )? In alcuni Stati membri i materiali trasformati, se sono soggetti ad un altra legislazione (concernente l ambiente, le sostanze chimiche, i dispositivi medici, i medicinali), non rientrano nel campo d applicazione del regolamento SOA. R1. Di norma i prodotti già soggetti ad un altra legislazione sono esclusi dal campo d applicazione del regolamento SOA, a meno che possano ancora comportare rischi per la salute pubblica o degli animali. Ad esempio cosmetici, medicinali o dispositivi medici finiti non rientrano nel campo d applicazione del regolamento perché sono soggetti ad altre specifiche legislazioni di settore, mentre vi rientrano espressamente le materie prime di origine animale utilizzate per la produzione di cosmetici o di dispositivi medici. Tutte le materie prime SOA utilizzate nella fabbricazione di medicinali vengono sottoposte ad un adeguata valutazione del rapporto rischi/benefici, in conformità della nota esplicativa relativa alla riduzione del rischio di trasmissione degli agenti delle encefalopatie spongiformi animali attraverso medicinali ad uso umano o veterinario (GU C 24 del , pag. 6). Il regolamento SOA ha lo scopo di garantire che la trasformazione o il trattamento dei SOA sia di un livello che minimizzi i rischi per la salute pubblica o degli animali. Dopo tale trattamento ulteriori controlli diventano superflui o meno essenziali. Si ritiene pertanto che il regolamento non sia più applicabile quando i SOA sono stati trasformati o trattati in un impianto riconosciuto. Sono comunque previste eccezioni per prodotti quali le proteine animali trasformate e i grassi fusi, per i quali non sono richiesti ulteriori trattamenti, ma occorre mantenere la rintracciabilità per garantire che se ne faccia solo un uso legittimo. Possono altresì esservi situazioni in cui, oltre al regolamento SOA, si applica anche la legislazione comunitaria in materia ambientale (ad esempio le operazioni di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (modificata), alla direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche o alla direttiva 2000/76/CEE sull incenerimento dei rifiuti). Anche se un altra legislazione non ha la capacità generale di escludere SOA o prodotti trasformati dal campo d applicazione del regolamento, se il trattamento dei SOA prescritto da tale legislazione è tale da conseguire lo scopo del regolamento SOA, è nello spirito di tale regolamento prevedere in alternativa un trattamento conforme all altra legislazione. IT 3 IT

5 D2. I sottoprodotti di origine animale che rientrano nel campo d applicazione del regolamento SOA possono essere usati a fini alimentari? Quali sono i modi consentiti di manipolare e produrre materiali che, in quanto prodotti alimentari, rientrano nella definizione di altri prodotti di origine animale? R2. Gli SOA non possono essere usati a fini alimentari. I criteri per decidere se applicare le norme del regolamento SOA o del regolamento n. 853/2004 sono la prevista destinazione del prodotto e la sua designazione da parte del gestore a fini alimentari o non alimentari. All articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento SOA i sottoprodotti di origine animale vengono così definiti: corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5, e 6, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Viceversa l allegato III, sezione VI del regolamento (CE) n. 853/2004 (fino al 31 dicembre 2005: direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne) fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l immissione in commercio di prodotti a base di carne di origine animale destinati dopo essere stati trattati al consumo umano o alla preparazione di altri prodotti alimentari. Le disposizioni di cui al regolamento SOA si applicano ai prodotti costituiti da materiali di origine animale o che ne contengono, quando il gestore non intende più destinarli al consumo umano. Si tratta di una scelta irreversibile. Gli usi dei SOA consentiti a norma del pertinente regolamento sono elencati agli articoli 4, paragrafo 2, 5 paragrafo 2 e 6 paragrafo 2. L uso a fini alimentari non rientra tra quelli consentiti. I prodotti costituiti da materiali di origine animale o che ne contengono, che sono stati designati come non destinati al consumo umano, rientrano nel campo d applicazione del regolamento SOA, non possono ridiventare prodotti alimentari e devono essere inviati a stabilimenti SOA riconosciuti. È viceversa possibile retrocedere i prodotti alimentari a sottoprodotti di origine animale. Se un prodotto costituito da materiali di origine animale o che ne contiene è destinato al consumo umano, deve essere consegnato ad uno stabilimento di produzione alimentare o ad una struttura di magazzinaggio intermedio, che devono essere riconosciuti ed ottemperare alle pertinenti prescrizioni di igiene alimentare. IT 4 IT

6 Il diagramma che segue indica come i due flussi di materiali devono essere mantenuti separati: ALIMENTI SOA STABILIMENTI ALIMENTARI STABILIMENTI SOA Etichettatura I prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale destinati ad entrare nella catena alimentare non devono essere etichettati come SOA. I prodotti di origine animale costituiti da materiali di origine animale o che ne contengono diventano SOA quando non sono più destinati al consumo umano. L etichettatura SOA è una chiara conferma di questa intenzione. I SOA devono essere etichettati per indicarne la destinazione e se l etichettatura è conforme al regolamento SOA, si applicano tutte le norme relative alla destinazione dei sottoprodotti in questione. Compresenza di stabilimenti SOA e alimentari È possibile inviare materie prime di origine animale destinate al consumo umano ad un impianto alimentare che coesiste con un impianto SOA (ad esempio un impianto di transito o di magazzinaggio) al fine di fabbricare altri prodotti di origine animale, a condizione che vengano rispettate le seguenti rigorose prescrizioni di separazione tra i due flussi: (a) (b) (c) (d) l impianto SOA e l impianto alimentare compresenti devono essere chiaramente separati per prevenire contaminazioni incrociate; non si possono in nessun caso introdurre alimenti in un impianto di transito SOA e riportare SOA in un impianto alimentare; l impianto SOA deve essere riconosciuto a norma del regolamento 1774/2002 ed ottemperare alle altre prescrizioni del regolamento; l impianto alimentare deve essere riconosciuto a norma dei regolamenti sull igiene alimentare ed ottemperare alle prescrizioni di igiene alimentare. IT 5 IT

7 Il diagramma che segue indica la separazione prescritta: IMPIANTO SOA RICONOSCIUTO IMPIANTO ALIMENTARE RICONOSCIUTO A norma delle pertinenti prescrizioni di igiene, la produzione di sottoprodotti non destinati al consumo umano in stabilimenti alimentari è consentita solo alle seguente condizioni: (a) le materie prime inidonee al consumo umano devono essere immagazzinate in un locale separato o in uno spazio separato; (b) esse devono essere trasformate in locali separati usando installazioni e attrezzature separate, salvo nel caso in cui la trasformazione abbia luogo in installazioni completamente chiuse o con attrezzature esclusivamente adibite a trasformare sottoprodotti; (c) i sottoprodotti finali devono essere immagazzinati in un locale separato o in una struttura separata con etichettatura adeguata e non devono essere destinati al consumo umano. Magazzinaggio e trasporto Di norma non è vietato immagazzinare o trasportare SOA e materiali alimentari nelle stesse strutture di magazzinaggio o negli stessi veicoli. I SOA tuttavia devono restare separati e identificabili per tutta la durata del magazzinaggio o del trasporto. Devono essere immagazzinati o trasportati in imballaggi nuovi chiusi o in contenitori stagni coperti. I materiali alimentari devono essere immagazzinati o trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti a norma della legislazione in materia di igiene alimentare. Grassi animali fusi, ciccioli e altri sottoprodotti (stomachi, vesciche e budella salati o essiccati e/o riscaldati) devono ottemperare a specifiche condizioni igieniche. IT 6 IT

8 Nuovi regolamenti sull igiene Dal 1 gennaio 2006 le precedenti norme sanitarie comunitarie sui prodotti a base di carne e "altri prodotti di origine animale (cfr. sopra) sono state sostituite dalle norme dettagliate di cui al regolamento 853/2004/CE. Molte norme nuove sono simili alle precedenti (sezioni XII XV dell allegato III al regolamento CE). Due sono i cambiamenti significativi: gli stabilimenti che trattano tali prodotti devono essere ufficialmente riconosciuti (articolo 4, paragrafo2) e i prodotti devono essere contrassegnati da un marchio di identificazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e allegato II, sezione I). Il regolamento 853/2004 prevede anche obblighi per i centri di raccolta di materie prime utilizzate per produrre grassi animali fusi e ciccioli. 2. CATEGORIZZAZIONE DEI MATERIALI (D3-14) 2.1. Pollame (D3-4) D3. A quale categoria appartengono i pulcini di un giorno? Devono essere considerati sottoprodotti dei centri d incubazione (categoria 3) o animali morti (categoria 2)? Necessitano dell autorizzazione / del controllo delle autorità competenti per essere utilizzati per pratiche locali di alimentazione animale in conformità dell articolo 23? R3. I pulcini di un giorno sono considerati materiali di categoria 2 (articolo 5, paragrafo 1, lettera e)). In considerazione dei rischi sanitari che comportano, anche i pulcini morti nel guscio devono essere considerati materiali di categoria2. Tuttavia, in assenza di rischi sanitari, i pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali (ad esempio nella riproduzione selettiva con abbattimento di pulcini di un giorno maschi o femmine) possono essere considerati materiali di categoria 3 (articolo 6, paragrafo 1, lettera j)), e usati nei mangimi. Inoltre i pulcini di un giorno morti possono essere utilizzati per pratiche locali di alimentazione animale (ad esempio come un mangime per rettili, uccelli da preda, etc.) conformemente alle prescrizioni di cui all articolo 23. D4. A quale categoria appartiene il pollame sottoposto ad ispezioni ante mortem e post mortem, ma scartato per motivi non riguardanti la salute (ad esempio qualitativi e/o commerciali)? IT 7 IT

9 R4. Il pollame che dopo aver superato un ispezione post mortem viene scartato per motivi qualitativi e/o commerciali è considerato materiale di categoria 3 (articolo 6, paragrafo 1, lettera b)) purché sia stato adeguatamente macellato, conformemente alle prescrizioni igieniche in materia di macellazione Pesci (D5) D5. I pesci uccisi a fini di controllo di malattie (ad esempio IHN (necrosi ematopoietica infettiva), VHS (setticemia emorragica virale) o ISA (anemia infettiva del salmone)) devono essere considerati materiali di categoria 2? R5. Innanzitutto i pesci morti nell allevamento (spesso denominati mortalità ) sono considerati materiali di categoria 2. Di norma i pesci uccisi a fini di controllo di malattie (conformemente alla legislazione comunitaria in materia di acquicoltura) sono considerati materiali di categoria 2, ai sensi dell articolo 5, paragrafo 1, lettera e). La deroga di cui all articolo 23, paragrafo 2, lettera b), punto (i) per l alimentazione di alcuni animali con materiali di categoria 2 non è applicabile agli animali uccisi a fini di controllo di malattie. In pratica, conformemente alla legislazione comunitaria, nel corso di operazioni di controllo di malattie tali pesci possono essere catturati per il consumo umano, poiché gli IHN, VHS e ISA sono malattie inoffensive per l uomo. I sottoprodotti freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano sono considerati materiali di categoria 3 conformemente all articolo 6, paragrafo 1, lettera i). Tuttavia, anche se per finalità igieniche i sottoprodotti di pesci catturati per il consumo umano affetti da IHN, VHS o ISA devono essere considerati materiale di categoria 3, tali pesci e i loro sottoprodotti possono comportare rischi per la salute di altre specie ittiche e non devono essere usati nei mangimi per pesci Rifiuti di ristorazione (D6-8) D6. I rifiuti di ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali comprendono anche quelli di aerei provenienti da paesi terzi, inclusi quelli che rientrano nell UE e quelli che fanno un primo scalo nell UE prima di giungere alla destinazione finale? IT 8 IT

10 R6. Questo è chiaramente lo scopo e l effetto della legislazione, alla luce dei suoi obiettivi. I rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto partiti da un paese terzo per uno Stato membro sono considerati rifiuti di ristorazione della categoria 1. Analogamente i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto partiti da uno Stato membro per un paese terzo, che rientrano in uno Stato membro sia direttamente che attraverso un altro Stato membro dopo aver scaricato e caricato merci in un paese terzo, devono essere considerati rifiuti di ristorazione della categoria 1. L impresa di ristorazione responsabile dello smaltimento dei rifiuti deve sapere da dove è partito l aereo e se sono coinvolti paesi terzi. Solo i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che operano esclusivamente nell ambito degli Stati membri dell Unione europea (in ambito nazionale o tra Stati membri) possono essere considerati di categoria 3. D7. Al di fuori delle zone costiere i fornitori di navi possono rifornire l equipaggio e i passeggeri di prodotti non conformi alle prescrizioni dell UE (articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 97/78/CE). Se la nave effettua tragitti tra Stati membri o in ambito nazionale attraversando acque internazionali, quelli di sua provenienza devono essere considerati rifiuti di ristorazione internazionali? R7. Soprattutto per motivi di salute degli animali, i rifiuti di ristorazione provenienti da tale nave devono essere considerati rifiuti di ristorazione internazionali della categoria 1. Sotto l aspetto dei rischi sanitari tali rifiuti provenienti da alimenti non conformi non possono essere considerati equivalenti ai rifiuti di ristorazione provenienti da alimenti conformi alle prescrizioni dell UE. Nel caso di regime di transito, gli operatori devono effettuare le consegne direttamente a bordo dei mezzi di trasporto marittimo o in un deposito appositamente riconosciuto situato nel porto di destinazione, restando inteso che occorre prendere misure affinché i prodotti di cui trattasi non possano in alcun caso lasciare la zona portuale per un altra destinazione. Il trasporto dal deposito d origine fino al porto di destinazione deve essere effettuato sotto la sorveglianza doganale secondo la procedura T1 di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 ed essere accompagnato da un certificato veterinario conforme alla procedura stabilita (si veda anche la Guida all applicazione del nuovo regolamento relativo ai sottoprodotti di origine animale, paragrafo 35). IT 9 IT

11 D8. Quanto ai rifiuti di ristorazione provenienti da mezzi di trasporto internazionale, è consentita una selezione tra prodotti di origine animale e di origine vegetale? Tra i prodotti provenienti da tali mezzi si possono ad esempio selezionare marmellate e biscotti per destinarli a fini assistenziali? R8. Evidentemente un prodotto che resta destinato al consumo umano conformemente alla pertinente legislazione dell UE non è ancora un sottoprodotto ai sensi del regolamento SOA, almeno fino al momento in cui non si decide che non è più destinato al consumo umano. In teoria i rifiuti alimentari non animali, che non sono venuti a contatto con prodotti animali, dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione del regolamento SOA. In pratica tuttavia occorrerebbero sistemi di separazione affidabili, che si sono dimostrato difficili da realizzare Latte (D9) D9. Il latte contenente antibiotici in misura superiore agli LMR (livelli massimi di residui) autorizzati deve essere considerato materiale di categoria 2? In alcuni Stati membri questo latte crudo viene abitualmente diluito con siero al fine di ridurne i livelli di residui al di sotto del limite di rilevazione prima dell invio per somministrazione agli animali d allevamento. Si tratta di una pratica consentita? R9. Il latte contenente residui di antibiotici in misura superiore agli LMR autorizzati a norma della legislazione comunitaria è classificato come materiale di categoria 2 (cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Diluire un prodotto destinato all alimentazione umana o animale per ridurne il livello di residui o di contaminazione al di sotto degli LMR autorizzati è contrario alle finalità del regolamento Prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (D 10-11) D10. A livello di commercio al dettaglio i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano contengono talvolta materie prime (soprattutto ossa e ritagli). A meno che le materie prime vengano raccolte separatamente, per lo smaltimento non si possono utilizzare le discariche. I ritagli di carne e le ossa di dettaglianti come i supermercati o i macellai devono essere considerati prodotti alimentari non più destinati al consumo oppure parti di animali macellati idonee al consumo umano? IT 10 IT

12 R10. Il regolamento vieta lo smaltimento diretto in discarica di materiali non trasformati. La carne/i ritagli crudi, il pesce crudo, etc. non possono essere considerati prodotti alimentari non più destinati al consumo ai fini della deroga. Occorre pertanto impegnarsi affinché i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non si confondano con carne e pesce crudi, etc., e i ritagli di carne e le ossa vengano separati dai prodotti alimentari non più destinati al consumo umano che devono essere inviati alla discarica. D11. A quale categoria appartengono i campioni di alimenti di origine animale prelevati per controlli materiali ai posti d ispezione frontalieri? Possono essere considerati prodotti alimentari non più destinati al consumo umano? R11. Di norma i campioni di alimenti non sono destinati al consumo umano e rientrano quindi nel campo d applicazione del regolamento SOA Pelli (D12) La loro situazione dipende dalle circostanze specifiche. Se sono stati prelevati da alimenti idonei al consumo umano a norma della legislazione dell UE, possono essere considerati di categoria 3 e rientrare nelle sottocategorie di cui all articolo 6 del regolamento SOA. Se sono stati prelevati da carne cruda, dovrebbero essere considerati analogamente ai sottoprodotti di origine animale, fatta salva la deroga di cui all articolo 23. Ma se non ottemperano alle prescrizioni veterinarie in materia di importazioni dell UE, possono essere considerati di categoria 2 (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) o g)) o di categoria 1, a seconda dei risultati del campionamento e della natura del rischio che comportano. I laboratori e i posti d ispezione frontalieri che eseguono i test devono disporre di protocolli per lo smaltimento di tutti i materiali che manipolano. D12. Le pelli asportate dagli animali morti, diverse dalle pelli di animali sospettati di essere affetti da una EST (encefalopatia spongiforme trasmissibile) o in cui la presenza di una EST è stata confermata (nonché diverse dalle pelli di altri animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle EST), sono considerate di categoria 3 (articolo 6, paragrafo 1, lettera k)), ma non possono essere usate nei mangimi. Tuttavia, dopo il trattamento con sale, è difficile distinguerle dalle pelli idonee al consumo umano o dalle pelli destinate ai mangimi. L allegato II del regolamento SOA non richiede ulteriori informazioni sull origine di tali pelli e spesso la persona responsabile dell invio non è al corrente dell uso previsto nel luogo di destinazione. Tali circostanze comportano rischi? IT 11 IT

13 R12. Le pelli destinate alla produzione di gelatina o collagene per consumo umano non sono SOA a norma del regolamento e devono essere trattate conformemente alla pertinente legislazione in materia di alimenti. Le decisioni 1999/724/CE e 2003/721/CE della Commissione [(a decorrere dal 1 gennaio 2006: allegato III sezioni XIV e XV del regolamento (CE) n. 853/2004)] prescrivono che i materiali destinati alla produzione di gelatina e collagene per consumo umano vengano manipolati, immagazzinati e trasformati in modo da garantirne la separazione dai materiali non destinati al consumo umano. Inoltre, per accompagnare le materie prime dalla fonte all impianto di produzione della gelatina o del collagene è previsto un documento commerciale, che deve dichiarare che i materiali sono destinati alla produzione di gelatina o collagene per consumo umano (cfr. D 2 in riferimento a altri prodotti di origine animale ). La legislazione comunitaria in materia di igiene alimentare recentemente adottata fornisce ulteriori chiarimenti. Inoltre il documento commerciale recentemente adottato a norma del regolamento SOA ha contribuito a risolvere il problema (cfr. paragrafo 5, allegato II, capitolo X del regolamento SOA). Si ritiene che se le pelli sono destinate all'uso in mangimi o alimenti per animali da compagnia, spetti al fabbricante di mangimi o alimenti per animali da compagnia garantire sia che esse provengano solo da fonti autorizzate, sia che il macello e il trasportatore identifichino adeguatamente le pelli. 3. RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI (D13-19) D13. Ogni stabilimento che genera SOA non trasformati, quando separa e immagazzina i SOA fino alla spedizione (ad esempio macello, impianto di trasformazione del latte, impianto di ristorazione in un aeroporto che raccoglie rifiuti di ristorazione internazionali) deve essere riconosciuto come impianto di transito? IT 12 IT

14 R13. No, uno stabilimento alimentare riconosciuto (ad esempio macello, laboratorio di sezionamento, deposito frigorifero, impianto di trasformazione del latte o struttura di ristorazione) non deve essere riconosciuto a norma del regolamento SOA perché genera, separa e immagazzina temporaneamente SOA, perché si tratta del risultato inevitabile delle sue attività alimentari. Ma se lo stabilimento si impegna in una serie di attività comprendenti l importazione, la raccolta, la cernita, il sezionamento, la refrigerazione, il congelamento sotto forma di blocchi, il magazzinaggio intermedio e la spedizione di SOA, allora deve essere riconosciuto come impianto di transito ai sensi dell articolo 10 del regolamento SOA. Un riconoscimento SOA ha lo scopo di attestare che l impianto è autorizzato a ricevere SOA della categoria interessata e che li immagazzinerà, manipolerà o tratterà secondo gli standard prescritti. Richiedere il riconoscimento per tutti gli stabilimenti di origine vorrebbe dire ad esempio che avrebbero bisogno del riconoscimento tutte le aziende in cui è morto un animale, nonché tutti i fabbricanti e i dettaglianti di prodotti alimentari. Sarebbe una soluzione estremamente costosa, che non comporterebbe necessariamente ulteriori vantaggi per la salute pubblica o degli animali. Le compagnie aeree che recuperano a bordo i rifiuti di ristorazione e li consegnano per il trattamento come materiali di categoria 1 (se provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali) non hanno bisogno di riconoscimento a norma del regolamento se non eseguono esse stesse il trattamento. Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 1, lettera e), solo i rifiuti di ristorazione provenienti da tali mezzi di trasporto sono considerati materiali di categoria 1; pertanto secondo le finalità della disposizione, per la semplice raccolta a bordo non è richiesto il riconoscimento. D14. In alcuni Stati membri viene utilizzato lo stesso numero di riconoscimento sia a titolo della legislazione in materia di alimenti dell UE, sia a titolo del regolamento SOA. Un laboratorio di sezionamento ad esempio, che in un locale manipola anche materiali di categoria 3, o un impianto di trasformazione dei grassi, con linee separate per i grassi idonei al consumo umano e per i mangimi. Si tratta di situazioni conformi all articolo 26, paragrafo 4 del regolamento SOA? IT 13 IT

15 R14. L articolo 26, paragrafo 4 del regolamento SOA prevede che a ciascun impianto venga assegnato un numero ufficiale di identificazione connesso alla natura delle sue attività. Di norma agli impianti alimentari che fabbricano prodotti quali grassi fusi, ovoprodotti, etc. che sono già conformi agli standard operativi, igienici e della trasformazione alimentare non dovrebbe essere richiesto un nuovo riconoscimento a norma del regolamento SOA. Recenti modifiche hanno chiarito i problemi relativi agli impianti per i grassi fusi e gli ovoprodotti. I problemi relativi ad altri prodotti (gelatina, etc) verranno chiariti. L impostazione generale prevede che alle prescrizioni ai fini del riconoscimento a norma del regolamento SOA si possa anche ottemperare attenendosi agli standard fissati dalla legislazione in materia di igiene. Un riconoscimento a norma della legislazione SOA può ancora essere necessario per motivi di rintracciabilità, senza che vengano imposti oneri aggiuntivi agli operatori, perché si tratta in sostanza di qualcosa di simile ad una registrazione. Non è comunque necessario un numero di riconoscimento separato, in quanto l attribuzione dello stesso numero per attività sia alimentari che SOA non ostacola la rintracciabilità. D15. I documenti che accompagnano i SOA devono specificare i numeri di riconoscimento del destinatario e ove del caso dell impianto di origine. Che cosa comporta l espressione ove del caso? R15. Ove del caso" significa che se all impianto d origine è stato assegnato un numero di riconoscimento a norma delle disposizioni della legislazione comunitaria, tale numero deve essere indicato per rafforzare la rintracciabilità degli SOA. Tale numero di riconoscimento può essere rilasciato a norma del regolamento SOA, se l impianto di origine è soggetto al regolamento SOA, a norma del regolamento 853/2004, se manipola prodotti alimentari di origine animale, o a norma del regolamento 183/2005, se manipola mangimi (in questo caso può anche essere un numero di registrazione). Se il riconoscimento di un impianto di produzione alimentare non è richiesto e l impianto non dispone di numero, può inviare i suoi SOA senza indicare tale numero sui documenti di accompagnamento. Quindi ove del caso va interpretato come se pertinente D16. Un impianto di trattamento delle carcasse riconosciuto come impianto di trasformazione di categoria 1 o 2 deve anche essere riconosciuto come impianto di transito per poter asportare le pelli dagli animali morti e immagazzinarle/inviarle ad un altro impianto? Pare sia un attività abituale negli impianti di trattamento delle carcasse. IT 14 IT

16 R16. Sì, un impianto di trattamento delle carcasse che svolge anche le attività di cui al capitolo II, lettera B dell allegato III deve anche essere riconosciuto come impianto di transito. Trasformazione e attività intermedie sono due operazioni distinte ed anche se si svolgono sullo stesso sito necessitano di due riconoscimenti. Tali attività tuttavia (di asportazione, etc. delle pelli da animali morti) possono essere effettuate solo in un impianto di transito di categoria 2 (cfr. Guida all applicazione del nuovo regolamento relativo ai sottoprodotti di origine animale, paragrafo 20). D17. Uno stabilimento di trasformazione del latte (prodotto alimentare) può anche essere riconosciuto come stabilimento di trasformazione di SOA? In tal caso le linee di trasformazione del latte in polvere per consumo umano non dovrebbero quanto meno essere separate dalla trasformazione di mangimi da allattamento per animali di allevamento (contenenti latte in polvere e premiscele)? R17. Se uno stabilimento trasforma latte in conformità degli standard alimentari (a norma della direttiva 92/46/CE [a decorrere dal 1 gennaio 2006 del regolamento (CE) n. 852/2004 in combinato disposto con l allegato III, sezione IX del regolamento (CE) n. 853/2004]), ha già ottemperato agli standard operativi di cui al capitolo V, paragrafo 2 dell allegato VII del regolamento SOA e può ottenere il corrispondente riconoscimento (se non è riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 183/2005 sull igiene dei mangimi) senza che occorra un numero di riconoscimento SOA separato. In tal caso non è necessario separare le linee di trasformazione. Disposizioni analoghe sono già in vigore per gli ovoprodotti (cfr. allegato VII, capitolo 10) e per i grassi fusi (cfr. allegato VII, capitolo IV, paragrafo 1). Tuttavia se uno stabilimento trasforma sia latte conformemente a standard alimentari, sia ingredienti inidonei al consumo umano, necessita di riconoscimenti separati e di linee di trasformazione separate. D18. Dall articolo 23, paragrafo 4 del regolamento SOA non si evince chiaramente se ad un centro di raccolta o ad un utente occorrano sia un autorizzazione che una registrazione. R18. La lettera della disposizione sta ad indicare che occorrono sia un autorizzazione che una registrazione. D19. Gli stabilimenti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 (regolamento EST) ad utilizzare in deroga prodotti di origine animale per la produzione di mangimi (ad esempio farina di pesce, fosfato bicalcico e tricalcico, proteine idrolizzate) devono essere autorizzati a norma del regolamento SOA? IT 15 IT

17 R19. Solo gli stabilimenti che trasformano SOA per fabbricare in deroga tali prodotti devono essere riconosciuti ai sensi dell articolo 17 del regolamento SOA. Agli stabilimenti a valle diversi dagli impianti d immagazzinaggio, come le fabbriche di mangimi o i preparatori a domicilio che usano tali prodotti per produrre mangimi, occorre solo l autorizzazione o la registrazione, rispettivamente a norma dell allegato IV del regolamento EST. 4. CONTRASSEGNI E IDENTIFICAZIONE (D20) D20. Gli articoli 4 e 5 del regolamento SOA prescrivono che dopo la trasformazione di materiali di categoria 1 e 2 i materiali risultanti siano contrassegnati in modo permanente con tintura, ove tecnicamente possibile con una sostanza odorante. Poiché la convalida dei contrassegni è in corso, occorre ritenere che nell intervallo siano prescritti solo i contrassegni di MSR (materiale specificamente a rischio) a norma del regolamento EST? R20. L allegato XI, lettera A, paragrafo 11 del regolamento EST prescrive che agli MSR sia applicata una tintura o se del caso un contrassegno. Il regolamento SOA stabilisce disposizioni generali per contrassegnare i SOA (materiali di categoria 1 inclusi gli MSR, di categoria 2 e di categoria 3) che sono destinati allo smaltimento (incenerimento, discarica, etc). In tutti questi casi pertanto il contrassegno è obbligatorio. Tuttavia attualmente il regolamento SOA non specifica ancora che tipo di tintura o di contrassegno usare. [Sono tuttora in corso indagini che nel prossimo futuro saranno oggetto di convalida del Centro comune di ricerca (CCR). In attesa dei risultati della convalida del CCR, spetta agli Stati membri decidere quali siano la tintura o il contrassegno adeguati (la decisione riguarda le modalità, non l obbligo).] 5. TRASFORMAZIONE DI MATERIALI (D21-28) 5.1. Rifiuti di ristorazione (D21-22) D21. In alcuni Stati membri i rifiuti di ristorazione e i SOA provenienti da piccole macellerie ed altri piccoli stabilimenti alimentari vengono raccolti insieme ai rifiuti domestici ed inviati alle discariche e agli impianti di biogas o di compostaggio. Per i materiali di categoria 3 lo smaltimento diretto in discarica non è consentito. Quanto al trattamento in impianti di biogas e di compostaggio, la temperatura può abbassarsi fino a 40 gradi e le particelle possono avere dimensioni 10 volte maggiori di quanto specificato nel regolamento? È ammissibile a norma delle disposizioni dell allegato VI, capitolo II, lettera D del regolamento SOA? IT 16 IT

18 R21. Quanto ai SOA provenienti da macellerie ed altri piccoli stabilimenti alimentari, i regolamenti (CE) n. 809/2003 e 810/2003, modificati dal regolamento (CE) n. 12/2005, dispongono che alle vecchie installazioni e strutture già operative il 1 novembre 2002 si possono applicare fino al 31 dicembre 2005 le disposizioni nazionali per le attività di compostaggio e di biogas, a condizione che tra l altro tali norme nazionali garantiscano una riduzione globale degli agenti patogeni e siano conformi alle prescrizioni in materia di igiene di cui all allegato VI, capitolo II, lettera B del regolamento SOA. Se le norme nazionali garantiscono il conseguimento di tale riduzione globale degli agenti patogeni con una temperatura di 40 gradi ed una dimensione delle particelle di 120 mm, a norma del suddetto regolamento ciò è ammissibile. L articolo 6, paragrafo 2, lettera g) del regolamento SOA consente l applicazione delle norme nazionali per la trasformazione dei rifiuti di ristorazione in un impianto di biogas o di compostaggio finché non siano state adottate norme armonizzate. Poiché queste ultime non sono ancora state definite, sotto la propria responsabilità gli Stati membri possono consentire parametri di trattamento quali temperature di 40 gradi e dimensione delle particelle di 120 mm. Sulla base di un parere adottato dall Autorità europea per la sicurezza alimentare nel settembre 2005, il allegato VI, capitolo II è stato modificato (regolamento (CE) no 208/2006, GU L 36, , p. 25). Essa prevede l autorizzazione di altri parametri di trasformazione a seguito di un procedimento di convalida per il trattamento di SOA in impianti di biogas o di compostaggio. Quando il testo si applica, gli Stati membri potranno autorizzare parametri di trattamento quali 40 gradi/ 120 mm, se saranno stati convalidati. D22. È consentito utilizzare rifiuti di ristorazione non provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali come materie prime per la produzione di proteine animali trasformate o di grassi fusi da utilizzare per l alimentazione degli animali? R22. No, a norma dell allegato VII, capitolo I, lettera B, paragrafo 4 solo i materiali di categoria 3 di cui all articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) possono essere utilizzati come materie prime. Pertanto i rifiuti di ristorazione non provenienti da mezzi di trasporto internazionali, di cui all articolo 6, paragrafo 1, lettera l),non possono essere utilizzati. (NB: In Germania e Austria misure transitorie che verranno a scadenza il 31 ottobre 2006 consentono ancora l uso di rifiuti di ristorazione per la produzione di mangimi per maiali in condizioni controllate). IT 17 IT

19 5.2. Prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (D23-24) D23. Pare che di solito alcuni prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (yogurt, latte UHT, etc.) vengano direttamente inviati alla discarica nella loro confezione di origine. Si possono considerare come già trasformati, oppure prima dello smaltimento in discarica devono essere comunque inviati ad un impianto di trasformazione di SOA? R23. Le attuali misure transitorie a norma del regolamento 813/2003 (articolo 1, paragrafo 3) consentono agli Stati membri il ricorso a norme nazionali per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica di questi prodotti alimentari non più destinati al consumo umano, a condizione che essi non vengano miscelati con i materiali non trasformati di origine animale di cui agli articoli 4 e 5 e all articolo 6, paragrafo 1, lettera da a) a e) e da g) a k) (carne cruda, pesci, etc.), che prima dello smaltimento in discarica devono essere trasformati (cfr. Guida all applicazione del nuovo regolamento relativo ai sottoprodotti di origine animale dell aprile 2004, paragrafo 37 e anche il regolamento (CE) no 197/2006, GU L 32, , p. 13). Il problema della possibilità di inviare in discarica materiali di confezionamento di origine non animale insieme ai prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non è oggetto del regolamento SOA, bensì della legislazione ambientale. D24. L articolo 23, paragrafo 2, lettera b), punto (ii) consente di usare rifiuti di ristorazione per i mangimi o per la produzione di proteine animali trasformate o di grassi fusi a partire da prodotti alimentari non più destinati al consumo umano se i materiali di confezionamento non sono stati asportati? R24. No, i materiali di confezionamento devono essere asportati (cfr. decisione 2004/217/CE della Commissione del 1 marzo 2004 relativa all adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l impiego nei mangimi) Latte (D25-26) D25. La deroga al principio che le materie prime devono essere trasformate in un impianto riconosciuto di trasformazione di SOA prima di essere usate come mangimi per animali d allevamento adottata a norma del regolamento n. 79/2005 che attua il regolamento SOA si applica anche al latte non trasformato rinviato da un impianto lattiero caseario ad un allevamento? IT 18 IT

20 R25. Sì, la deroga si applica al latte crudo rinviato da un impianto lattierocaseario riconosciuto ai sensi dell articolo 10 della direttiva 92/46 ad un allevamento. Essa tuttavia non si applica al latte ed al colostro in forma liquida smaltiti o utilizzati nell azienda di origine. D26. Quali sono le restrizioni all utilizzazione sui terreni di latte contenente residui di antibiotici in misura superiore agli LMR autorizzati? R26. A norma dell articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è vietata l utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico. L autorità competente può autorizzare l utilizzazione di stallatico sui terreni e l utilizzazione del contenuto del tubo digerente, di latte e di colostro su terreni diversi dai pascoli, in particolare se ritiene che non presentino rischi di diffusioni di malattie trasmissibili gravi (cfr. articolo 5, paragrafo 2, lettera e)). Le modalità di applicazione del divieto di utilizzare sui terreni fertilizzanti organici e ammendanti verranno definite in conformità dell articolo 22, paragrafo Pelli (D27) D27. Le pelli destinate alla produzione di gelatina per consumo umano, le pelli destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia e le pelli provenienti da animali morti e destinate alla fabbricazione del cuoio possono essere immagazzinate e trasformate negli stessi locali? In tal caso quali sono le prescrizioni in vigore? R27. Se si immagazzinano e/o trasformano negli stessi locali pelli non conformi alla legislazione in materia di alimenti e pelli conformi, i due flussi di materiali devono essere mantenuti isolati durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, trasformazione ed invio. (Per il periodo precedente si veda l allegato II, capitolo 4, parte A II, paragrafo 8, lettera d) della direttiva 92/118/CEE, modificata dalla decisione 1999/724/CE della Commissione per quanto attiene alla gelatina; a decorrere dal 1 gennaio 2006: allegato III, sezione XIV, capitolo I, paragrafo 5, lettera c) del regolamento 853/2004). Disposizioni analoghe valgono per il collagene (per il periodo precedente si veda l allegato II, capitolo 4, parte B III, paragrafo 4, modificato per il collagene dalla decisione 2003/721/CE; a decorrere dal 1 gennaio 2006: allegato III, sezione XV, capitolo I, paragrafo 5, lettera c) del regolamento 853/2004). Lo stesso impianto pertanto deve essere riconosciuto sia a norma della legislazione in materia di alimenti, sia a norma della legislazione SOA; in tal caso è necessario un solo numero di riconoscimento. IT 19 IT

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