Il fondo pensione. complementare dei ferrovieri
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- Prospero De Marco
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1 Il fondo pensione complementare dei ferrovieri
2 PREMESSA La presente nota informativa, non essendo un trattato sulla pensione complementare, non ha una impostazione ragionata ed organica ma vuole rispondere alla esigenza di conoscenza pratica e minima del nuovo strumento previdenziale EUROFER proponendo semplici(per quanto possano esserlo) notizie ed informazioni. E certamente vero che registriamo una adesione ad EUROFER al di sotto delle aspettative(circa il 6.3%)(u), ma è anche vero che da un lato la cultura previdenziale fatica ad affermarsi nel nostro Paese e dall altro le aziende, quando e come possono, non agevolano il decollo di questo sistema che, nelle intenzioni del legislatore, non sostituisce ma completa il sistema pensionistico obbligatorio vigente. Le stesse aziende, e per esse le associazioni datoriali (vedi Confindustria), non perdono però occasione per mettere in discussione il sistema delle pensioni che pure attraverso le riforme Amato, Dini e Prodi ha già subito notevoli cambiamenti. Il sistema dei fondi pensione complementari, istituiti attraverso la contrattazione (c.d. fondi chiusi), si colloca già nel sistema contributivo delle pensioni e quindi, per evitare i danni che potrà produrre il processo delle coperture obbligatorie alle future generazioni, chiama ad una responsabile partecipazione soprattutto i giovani. La diffidenza verso uno strumento nuovo, che non si conosce può essere anche legittima, ma il rifiuto non appare giustificabile. Abbiamo impostato questa nota informativa in modo molto semplice e con quadri sintetici: che cosa è EUROFER a che serve ed a chi serve che pensano l azienda ed il sindacato perché conviene aderire come funziona, ci controlla e chi gestisce che cosa e quanto si versa per avere le prestazioni pensionistiche quali sono i vantaggi fiscali e quali sono le prestazioni A questi argomenti abbiamo fatto seguire numerose domande e risposte, che ci sono sembrate interessanti ed illuminanti, e casi pratici di contribuzioni ad EUROFER. Non riteniamo di aver fatto il massimo ma solo il possibile per contribuire ad informare e far conoscere uno strumento che il sindacato ha voluto e che rientra nei costi contrattuali. Crediamo che esso si debba valorizzare perché il futuro di tutti è la pensione e perché esiste il diritto di ciascuno ad avere un trattamento pensionistico non inferiore a quanto percepito durante la vita lavorativa. Altrimenti avremmo lavorato solo per altri e sarebbe davvero una brutta pensione! (u) L Italia è ultima(insieme alla Grecia) come % di lavoratori iscritti ai fondi pensione(5%); Svezia(90%),Francia(85%) e Danimarca(80%) sono irraggiungibili. Le pensioni complementari sul totale delle pensioni sono il 2% in Italia(Regno Unito(28%), Francia(21%) e Danimarca(18%). Il patrimonio dei fondi rispetto al PIL è l 1,2% in Italia rispetto all 88,5% dell Olanda, al 79% del regno Unito, 40% in Irlanda, 20% in Danimarca.
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4 CHE NE PENSA IL SINDACATO? La UILTRASPORTI ha voluto e crede in EUROFER come strumento per garantire un maggiore grado di copertura alle esigenze della qualità di vita del lavoratore, da pensionato. I sindacati che hanno dato vita(fonti istitutive) ad EUROFER, insieme alla UILTRASPORTI, sono stati: FILT, FIT, FISAFS e SMA. Essi possono raccogliere le adesioni e partecipare con proprie liste alla elezione degli organi; gli altri debbono raccogliere il 5% di firme tra gli Associati ad EUROFER. La UILTRASPORTI ha, attraverso la contrattazione,valorizzato il ruolo attribuito dall art.3&1 del DLGS n.124/93, in via tassativa ed esclusiva, ai contratti o accordi collettivi per la creazione dei fondi. L adesione al fondo è un diritto del lavoratore (FS non possono rifiutare alcuna adesione) che è possibile esercitare perché è stata concretizzata la volontà delle parti in un negoziato contrattuale. In altri Paesi i fondi pensione sono perfino obbligatori. Il legislatore ha anche di fatto escluso iniziative unilaterali per la nascita di un fondo pensione; è il contratto lo strumento attraverso il quale si potranno introdurre modifiche alla fonte istituiva (es. fonti di finanziamento del fondo, la c.d. contribuzione che è fissata dalle parti nella fonte istituiva). All interno del processo negoziale il sindacato dovrà fare scelte importanti per alimentare il fondo (ad esempio variando la quota di TFR da destinare ad EUROFER). Una funzione di rilevante importanza non solo nella fase iniziale ma anche successivamente come testimonia la presenza paritetica nei diversi organi del fondo. La copertura pubblica della previdenza è diminuita ma lo spazio è stato destinato alle parti sociali che attraverso la concertazione hanno impedito che, siffatta materia di importanza sociale, finisse in azioni individuali di mercato. Il modello concertativo ha consentito di confermare la funzione progressista e riformista del movimento sindacale italiano. Lo sviluppo di EUROFER è legato alla maturazione della COSCIENZA PREVIDENZIALE.
5 EUROFER:COME FUNZIONA,CHI CONTROLLA,CHI GESTISCE. COME FUNZIONA E una forma di risparmio gestito professionalmente per costituire una rendita COMPLEMENTARE ALLA PENSIONE PUBBLICA. Durante la vita lavorativa, i contributi del lavoratore, delle FS e una quota del TFR vengono accantonati in EUROFER. Il capitale verrà investito e, insieme al rendimento, sarà accantonato in un conto previdenziale individuale che provvederà ad attribuire, secondo i versamenti, a ciascuno un numero di quote di EUROFER. Sicché al momento della pensione, il lavoratore percepirà: 1) la pensione INPS 2) una pensione complementare proporzionale al capitale individuale maturato. Sarà importante quindi affidare i versamenti effettuati a GESTORI PROFESSIONALI E COMPETENTI perché anche una differenza minima di rendimento annuo produce risultati assai diversi in termini di capitale come dimostra la tabella nella quale si nota come un investimento al 2% o al 3% avvero al 4,5% produca, dopo 40 anni, un capitale del 50% in più.
6 CHI CONTROLLA. 1. I lavoratori nella ASSEMBLEA DEI SOCI, e quando ricevono la scheda annuale di informazione(una specie di estratto conto) 2. le FONTI ISTITUTIVE, 3. la BANCA DEPOSITARIA (unica e scelta dal Fondo) che non è solo custode del patrimonio (cassaforte di EUROFER) ma svolge un ruolo di controllo rispondendo di eventuali danni causati ad EUROFER ed ai singoli iscritti 4. la COVIP, BANCA D ITALIA, ISVAP, CONSOB, MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE CHI GESTISCE. L art. 6 del DLGS 124/93 prevede una netta separazione (*) di ruolo e competenze tra EUROFER ed i soggetti GESTORI; è infatti necessario garantire ad EUROFER autonomia di indirizzo e di controllo circa la rispondenza delle attività dei GESTORI con le linee contenute nella CONVENZIONE con la quale si affida la gestione del capitale. IL TFR che resta in FS. Si rivaluta regolarmente nella misura di 1,5% + 75% dell inflazione(es. 3%). Quindi 1,5 + 3 x 0,75 = 1,5 + 2,25= 3,75% di cui il 3% li ha erosi l inflazione; la rivalutazione reale è stata di 0.75%.
7 EUROFER dovrà avere rendimenti certamente superiori a questo valore. (*) IL PATRIMNIO DI EUROFER E SEPARATO DA CHI LO GESTISCE E SERVE SOLO PER EROGARE LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. E INSEQUESTRABILE ED IMPIGNORABILE.
8 LE PRESTAZIONI DEL FONDO La finalità previdenziale si manifesta anche nella prestazioni. Con più di 10 anni, ed al raggiungimento dell età pensionabile, è erogata, infatti, una pensione di vecchiaia complementare a quella pubblica. Con 15 anni di iscrizione ed età inferiore di 10 anni a quella pensionabile, si ha diritto ad un mix tra pensione e capitale( non superiore al 50% di quanto accantonato o tutto capitale se la rendita è inferiore al 50% dell assegno sociale, circa per il 2001). Con meno di 10 anni si ha diritto all intero capitale maturato (comprese ovviamente le rivalutazioni gestionali). La rendita è VITALIZIA, RIVALUTABILE e REVERSIBILE. Si può chiedere di non versare più dopo 5 anni(successivamente dopo 3 anni) pur restando iscritti ad EUROFER. In qualsiasi momento cessi il rapporto di lavoro con imprese che hanno aderito ad EUROFER, si ha diritto a percepire quanto è stato accantonato sulla propria posizione, così come accade in caso di premorienza del titolare. Dopo 8 anni si può chiedere l anticipazione del capitale accumulato. EUROFER NON COMPORTA UN VINCOLO ASSOLUTO
9 QUANDO SI PUO USCIRE DA EUROFER (riscatto) n n al momento di andare in pensione se si cambia azienda n se si chiede di trasferire la posizione presso altro fondo; (in questo caso viene meno(con l attuale normativa) il contributo di FS) negoziale, se già esistente nella nuova azienda, o aperto. n n per decesso per promozione a dirigente QUADRO DELLE DOMANDE Dal 1/1/2001 nuovo trattamento fiscale Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n 47/2000 viene ridisegnato l'intero sistema di tassazione della previdenza complementare, sia per la parte contribuzione, sia per la parte prestazioni. La nuova normativa si fonda su tre principi generali. A.) Tutte le forme di previdenza complementare sono sottoposte alle stesse regole (fondi negoziali o forme pensionistiche individuali che siano); tutte, comprese le polizze vita, devono concludersi all'atto della maturazione della pensione pubblica e trasformarsi poi, per lo meno per il 50% in rendita vitalizia. B.) Viene stabilito il principio del rinvio della tassazione per i contributi versati, mentre i rendimenti del fondo sono tassati annualmente, in capo al fondo, con l'aliquota del 11%. Questo significa, simmetricamente, che all'atto del godimento della prestazione pensionistica, questa sarà tassata per la parte riferibile ai contributi versati a suo tempo in esenzione e sarà invece esente per la parte riferibile ai rendimenti finanziari ottenuti a suo tempo già tassati. C.) Tutti i cittadini godranno di un plafond complessivo di deducibilità fiscale dei contributi alle diverse forme di previdenza complementare pari al 12% del reddito complessivo per un importo massimo pari a Per i lavoratori dipendenti e assimilati questa esenzione, per la parte relativa al reddito da lavoro, è fruibile in misura di due punti percentuale per ogni punto di TFR versato al fondo senza più distinzione fra contributo dell'azienda e contributo del lavoratore. La normativa inoltre prevede la tassazione, sempre all'aliquota del 11%, della rivalutazione annua del TFR detenuto dall'azienda. Detta altresì regole più restrittive per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale e per gli iscritti a vecchi fondi pensione. Cosa si intende per lavoratori di prima occupazione? Sono i lavoratori assunti (da qualche datore di lavoro, non necessariamente dall'impresa in cui lavorano attualmente) dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva dei Fondi Pensione (D.LGS.n.124/93), quindi dopo il 28 aprile Tutti i lavoratori che alla data del non avevano una posizione INPS aperta (almeno una settimana di iscrizione all'inps), sono considerati di prima occupazione. La legge prevede che, per i lavoratori di prima occupazione iscritti a EUROFER, tutto il TFR maturato venga versato al Fondo. Il TFR già accantonato resta presso l'azienda. Qual è il trattamento fiscale della rendita? La rendita verrà tassata ad aliquota marginale IRPEF, ovvero costituirà reddito, solo per la parte non già tassata. Ciò significa che, per ipotesi, facendo pari a 100 il valore della posizione finale su cui verrà calcolata la pensione erogata dal Fondo questa venga divisa in tre quote: il rendimento finanziario (i risultati di gestione); il TFR e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore. Sempre per ipotesi si immagini che ogni grandezza rappresenti 1/3 del valore finale. Essendo il rendimento finanziario già tassato annualmente con una aliquota pari all'11%, le quote non già tassata sono: la quota dei contributi versati (che avevano goduto di esenzione all'atto del versamento) e il TFR trasferito al Fondo. La pensione erogata dal Fondo sarà, quindi, tassata solo per 2/3 del suo valore. La rendita vitalizia può essere reversibile? Al momento del raggiungimento dei requisiti per l'ottenimento della pensione complementare, l'iscritto al Fondo Pensione può optare per la liquidazione di quanto accantonato tutto in rendita vitalizia, oppure può richiedere che una quota - pari al massimo al 50% - gli venga liquidata sotto forma di capitale. La rendita vitalizia, rivalutata di anno in anno, garantisce un'integrazione periodica della pensione pubblica ed è in funzione del capitale soggetto a rendita e di una serie di parametri soggettivi relativi al destinatario della prestazione stessa (come il sesso e l'età). L'importo della rendita è, così, ricavabile da tabelle attuariali appositamente predisposte.
10 Il percepimento di tale rendita cesserà al momento del decesso dell'iscritto. Il soggetto può optare per la rendita vitalizia reversibile in favore di uno o più soggetti; in tal caso la rendita annua può subire un considerevole "abbattimento"; infatti, il calcolo della nuova prestazione avviene anche in considerazione del sesso, dell'età e della speranza di vita del soggetto (o dei soggetti) beneficiario, generalmente più giovane dell'aderente. Anche per questa tipologia vengono applicate le apposite tabelle attuariali. Il percepimento di tale rendita cesserà al momento del decesso di tutti i soggetti beneficiari. La rendita vitalizia è soggetta a tassazione? Si - La pensione complementare percepita costituisce reddito, da assoggettare all IRPEF, solo per l 87,5% del suo ammontare (il 12,5% è esente da tassazione). Chi eroga la rendita? La rendita può essere erogata o direttamente dal fondo pensione o dalle imprese di assicurazione, le quali agiscono sulla base di una convenzione stipulata con il fondo pensione stesso. Il primo caso è soltanto teorico in quanto nel caso in cui fosse il fondo a dover erogare la rendita, questo dovrebbe essere in possesso di un apposita autorizzazione della Covip subordinata al rispetto di requisiti e condizioni indicati in un decreto del Ministro del tesoro che ancora non è stato emanato. Posso richiedere l'anticipazione? Sì, dopo almeno 8 anni di permanenza nel Fondo posso richiedere l'anticipazione sull'intera posizione individuale, ovvero sul TFR, sui contributi versati dal datore, dal lavoratore e sulla rivalutazione. Inoltre, si ricorda, che oltre ai casi già previsti (spese mediche, acquisto prima casa per sé o per i figli, ristrutturazione,..). Qual è il trattamento fiscale dell'anticipazione? L anticipazione è tassata separatamente; l imposta si applica sull intero importo anticipato, comprensivo anche dei rendimenti finanziari su cui il fondo ha già scontato l imposta sostitutiva dell 11%. Qual è il trattamento fiscale del reintegro dell'anticipazione? I contributi reintegratori entrano a far parte del reddito ai fini IRPEF non vengono considerati oneri deducibili, ma vengono detassati successivamente, in fase di tassazione delle prestazioni. Qual è il trattamento fiscale della prestazione in capitale? Se inferiore al 50%, ma superiore al 33% del valore finale, si opera la tassazione separata senza scomputo delle somme già assoggettate ad imposta. Se inferiore al 33% del valore finale tassazione separata al netto delle somme già assoggettate ad imposta. La nuova normativa fiscale ha inoltre previsto la possibilità di ottenere l'intero valore finale in capitale assoggettata a tassazione separata nel caso in cui la rendita erogabile sul 50% del valore finale fosse inferiore al 50% dell'assegno sociale. Cosa si intende per riscatto? La facoltà di ritirare il capitale maturato durante il periodo di adesione che è data a ciascun associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione a EUROFER non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche. In caso di decesso del lavoratore prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso è riscattata dai soggetti aventi diritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (coniuge, figli, genitori se a carico dell iscritto). Nel collegato alla Finanziaria 99 è prevista la possibilità, in assenza di eredi legittimi, di indicare un beneficiario. Qual è il trattamento fiscale del riscatto? ll riscatto viene tassato ad aliquota marginale IRPEF per il suo intero importo al netto della parte finanziaria, ovvero del rendimento del Fondo. Quale è il regime fiscale dei contributi? I contributi sono deducibili nel limite del doppio del TFR versato al Fondo, del 12% del reddito complessivo e del limite assoluto di L Ciò significa che il risparmio fiscale è pari, in percentuale, all'aliquota marginale IRPEF. Ad esempio, immaginando di avere un reddito imponibile di L e di versare al Fondo L , il risparmio fiscale sarà pari a: 34% (l'aliquota marginale dello scaglione mil.) x = Fa eccezione a ciò il caso dei vecchi iscritti per i quali non opera il limite del doppio del TFR e il limite assoluto è elevato a quanto effettivamente versato nel La pensione erogata da EUROFER è rivalutabile?
11 Si. Il lavoratore, che ha maturato il diritto alle prestazioni, al momento della cessazione dell'attività lavorativa può optare per la liquidazione di quanto accantonato tutto in rendita vitalizia, oppure può richiedere che una quota - pari al massimo al 50% - gli venga liquidata come capitale. La rendita vitalizia viene erogata secondo quanto stabilito nella convenzione stipulata tra EUROFER e compagnie di assicurazione e viene rivalutata, di anno in anno, in base al rendimento ottenuto dalla gestione speciale delle compagnie, cui è stata affidata l'erogazione delle rendite. Naturalmente il lavoratore potrà optare per una rendita reversibile; in questo caso le prestazioni erogate dipenderanno anche dalle caratteristiche (età, sesso, ecc.) del secondo percettore della rendita. Se ho una vecchia polizza vita, ho ancora diritto alle detrazioni fiscali? Sì. La detrazione al 19% fino ad un premio massimo di L è indipendente dalla deducibilità delle somme versate al Fondo. Il lavoratore ha un doppio beneficio fiscale per quanto riguarda sia i suoi versamenti a EUROFER, che alla previdenza individuale attraverso le polizze vita. Il contributo a EUROFER non concorre a formare reddito imponibile: in pratica l'intera somma versata dal lavoratore non viene assoggettata a tassazione, dando luogo ad un risparmio fiscale pari alla massima aliquota IRPEF applicabile al suo reddito (19% - 27% - 34% - 40% - 46%, la cosiddetta aliquota "marginale"). Per le polizze assicurative il lavoratore usufruisce della normale detrazione, pari al 19% del premio pagato, fino ad un massimo di L annue. Quindi le due possibilità sono utilizzabili contemporaneamente, fermi restando i rispettivi limiti massimi. Ciò è vero per i contratti stipulati fino al 31/12/2000. Non sarà più così per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati da tale data in poi. Per essi infatti non verrà più riconosciuta la detrazione, che sarà invece conservata per i contratti di assicurazione contro i rischi di non autosufficienza e premorienza. Il lavoratore prossimo alla pensione che convenienza ha ad iscriversi? Tutti i lavoratori hanno convenienza ad iscriversi a EUROFER in quanto possono usufruire del contributo messo a disposizione dell azienda che altrimenti andrebbe perso. Sulla parte di contribuzione a loro carico i lavoratori usufruiscono inoltre delle deduzioni fiscali che sono pari all aliquota marginale di riferimento del reddito Irpef (27% per redditi annui compresi tra i 15 e i 30 milioni; 34% per quelli da 30 a 60 milioni 40% per quelli da 60 a 135 milioni). L aliquota fiscale e marginale determinerà per il lavoratore il seguente abbattimento di costi, rispetto al contributo dell 1% versato al Fondo: Aliquota marginale IRPEF Versamento a EUROFER Costo effettivo 27% 1% 0,73% 34% 1% 0,66% 40% 1% 0,60% Anche i lavoratori prossimi alla pensione hanno convenienza ad iscriversi ad EUROFER, per almeno tre motivi: - ricevono il contributo dall'azienda, che in caso contrario non riceverebbero; - godono dell'integrale esenzione fiscale sul versamento a loro carico; - all'atto del pensionamento, se la loro iscrizione è stata inferiore a 10 anni, ricevono in un'unica soluzione tutto il capitale maturato con i relativi interessi. La parte di somme liquidate relative al versamento dell'azienda, alle quote di TFR versate e agli interessi è soggetta a tassazione separata (come avviene oggi per il TFR liquidato dall'azienda), mentre la quota relativa ai versamenti del lavoratore è del tutto esente. Se cambio o interrompo il lavoro? Il lavoratore che, per qualsiasi motivo, interrompe il rapporto di lavoro prima del pensionamento può: riscattare la propria posizione, ottenendo la liquidazione del capitale accantonato sino a quel momento con le relative rivalutazioni; trasferire la propria posizione ad un altro Fondo Pensione contrattuale, nel caso entri a far parte di un'altra categoria, che ha un analogo Fondo Pensione; trasferire la propria posizione presso un Fondo Aperto; mantenere la posizione, senza versamenti, scegliendo in un secondo momento se riscattare la posizione o trasferirla a un altro Fondo. In caso di decesso durante l'attività lavorativa cosa succede? Se il lavoratore iscritto a EUROFER muore mentre è ancora in attività o, in ogni caso, prima di aver maturato il diritto a riscuotere le prestazioni di EUROFER, la posizione individuale dello stesso è liquidata agli aventi diritto stabiliti dalla legge: il coniuge, i figli o i genitori, se conviventi e a carico dell'iscritto (se non sono a carico dell'iscritto la posizione gli verrà liquidata soltanto se l'aderente lo ha predisposto con un atto di natura privata). Tuttavia, in mancanza di tali soggetti, il lavoratore potrà disporre in piena libertà che la sua posizione, in caso di morte prima del pensionamento di vecchiaia, possa essere riscattata da soggetti diversi anche non legati da vincoli di parentela. Qualora in mancanza dei soggetti individuati dal legislatore il lavoratore non abbia provveduto ad indicare altri soggetti legittimati a riscattare la posizione individuale, quest'ultima rimarrà acquisita al Fondo Pensione. L'ammontare della liquidazione è pari al capitale accantonato con le relative rivalutazioni. Indennizzi più elevati in caso di morte o di
12 invalidità potrebbero essere previsti in futuro, qualora EUROFER stipulasse coperture assicurative accessorie. Cassa integrazione, part-time, maternità. Che cosa succede? Nel caso in cui vi siano modifiche del rapporto di lavoro - a seguito di interventi di cassa integrazione ordinaria o speciale, part-time, maternità - il rapporto con EUROFER resta immutato, mentre cambia l'ammontare dei versamenti, che sono proporzionali alla retribuzione annua. Se, invece, il lavoratore è collocato in mobilità, cessa il rapporto di lavoro e quindi cessa la contribuzione a EUROFER. In questo caso, l'associato a EUROFER ha due possibilità: 1. può riscattare l'intera posizione, ritirando il capitale maturato, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro; 2. può restare iscritto a EUROFER e decidere in seguito di trasferire la posizione ad altro Fondo o riscattare l'intera posizione, incassando il capitale maturato. Nel caso di dimissioni o licenziamento? Nel caso di dimissioni o licenziamento è possibile continuare ad essere associato al Fondo, senza però poter continuare a contribuire. In tale periodo, comunque, il capitale presso il Fondo continua ad essere rivalutato secondo il rendimento del comparto a cui si è aderito. Tale periodo rientra nel calcolo del periodo per la maturazione dei requisiti. Che cosa succede alla parte di TFR non trasferita al Fondo? La parte di Tfr in questione resta in azienda. E come viene rivalutato? Viene rivalutato annualmente dell 1,5% e del 75% dell indice di inflazione. Come viene trattato fiscalmente? Il Tfr in azienda è assoggettato a tassazione separata e a quello maturato a partire dal 1 gennaio 2001 non sono applicabili le riduzioni annuali previste dalla legge vigente ( lire); inoltre, sempre a partire dall 1/01/2001 le rivalutazioni, prima esenti, verranno assoggettate ad un imposta sostitutiva dell 11%. Cosa succede fiscalmente quando si opera un trasferimento? L operazione di trasferimento non è soggetta ad imposta. Cosa succede al lavoratore in caso in cui presta il servizio di leva (servizio civile)? Può continuare a restare iscritto al fondo pensione, pur non potendo beneficiare nel periodo in questione dei contributi obbligatori al fondo; il lavoratore potrà comunque contribuire volontariamente. Se cambio azienda posso continuare a restare iscritto al Fondo? Si, purché la nuova azienda rientri nel settore di applicazione dei contratti collegati allo stesso fondo della ex azienda. Il lavoratore può lasciare la sua posizione (ma non può continuare a contribuire) nel fondo "vecchio" se la nuova azienda non ha un proprio fondo pensione o nel caso in cui il lavoratore decida di non trasferire la posizione al nuovo fondo contrattuale a un fondo aperto. Posso uscire dal Fondo? Il riscatto della propria posizione in costanza del rapporto di lavoro non è possibile. L'iscritto avrà diritto a questa opzione solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o al momento del pensionamento di vecchiaia o anzianità senza aver maturato, rispettivamente, 10 o 15 anni di iscrizione ad EUROFER. Il trasferimento ad altro Fondo è possibile, dopo 5 anni di iscrizione a EUROFER, nei seguenti casi: - passaggio ad altro Fondo Pensione chiuso, che preveda questa possibilità; - passaggio a un Fondo Pensione aperto. Vorrei non versare più, cosa devo fare per disdire il rapporto con EUROFER? Il rapporto con il fondo non si può interrompere volontariamente per almeno 5 anni in costanza di rapporto di lavoro. Il riscatto si può chiedere solo se si interrompe il rapporto di lavoro con l azienda (licenziamento, dimissioni), perché cade il requisito minimo per poter rimanere all interno di EUROFER: contratto di lavoro. Se ho scelto di contribuire con una aliquota diversa da quella minima posso modificarla in futuro? Come? Sì, la parte volontaria dei contributi da me versati in passato potrà non essere versata in futuro; il solo contributo che deve essere versato necessariamente e nella sua interezza è quello previsto come "contributo minimo obbligatorio" nei contratti collettivi e statuti. Il contributo EUROFER è detraibile ( devo indicarlo sul 730)? No, il contributo è deducibile ma non detraibile, è già stato dedotto in busta paga (andando a diminuirne il lordo) quindi non è da inserire sul 730. Se non mi iscrivo a EUROFER, ho diritto a ricevere direttamente in busta paga il contributo destinato alla previdenza complementare? NO.
13 L'obbligo del versamento dei contributi, stabiliti per la previdenza complementare, è assunto dalle imprese solo nei confronti dei lavoratori che si iscrivono a EUROFER. Pertanto le corrispondenti contribuzioni non saranno dovute, né potranno essere convertite in trattamenti sostitutivi o alternativi, anche di diversa natura, collettivi o individuali, a favore dei lavoratori, che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualifica di soci di EUROFER, ovvero la perdano successivamente. Quando si perde il diritto di essere iscritto al Fondo pensione? Nel caso di passaggio a dirigente. Nel caso di passaggio ad una azienda di un settore non riconducibile alla stessa fonte istitutiva. In questi casi il lavoratore deve comunicare al Fondo la propria decisione in merito alla possibilità di trasferimento ad altro fondo (esente fiscalmente) o riscatto dell'intera posizione (tassato ad aliquota marginale IRPEF). Il lavoratore pensionato continua ad essere associato al Fondo, così come continua ad essere associato il lavoratore dimissionario o che è stato licenziato ma che non ha trasferito al propria posizione o non ha riscattato. Lavoratore dipendente neo assunto solo redditi da lavoro Reddito da lavoro dipendente L Altri redditi L. - TFR L % di Tfr al fondo pensione 100,000% Tfr al fondo pensione L Contributo datore di lavoro: in percentuale 1,000% Contributo datore di lavoro: in lire L Contributo obbligatorio lavoratore: in percentuale 1,000% Contributo obbligatorio lavoratore: in lire L Risparmio fiscale L Somma ancora deducibile L Versamento volontario L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Versamenti possibili per famigliari a carico L Versamento per famigliare a carico L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Risparmio fiscale vs contributo volontario L. - Lavoratore dipendente neo assunto redditi da lavoro + altri redditi
14 Reddito da lavoro dipendente L Altri redditi L TFR L % di Tfr al fondo pensione 100,000% Tfr al fondo pensione L Contributo datore di lavoro: in percentuale 1,000% Contributo datore di lavoro: in lire L Contributo obbligatorio lavoratore: in percentuale 1,000% Contributo obbligatorio lavoratore: in lire L Risparmio fiscale L Somma ancora deducibile L Versamento volontario L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Versamenti possibili per famigliari a carico L Versamento per famigliare a carico L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Risparmio fiscale vs contributo volontario L. - Lavoratore dipendente quadro assunto dopo il 28/4/1993 solo redditi da lavoro Reddito da lavoro dipendente L Altri redditi L. - TFR L % di Tfr al fondo pensione 100,000% Tfr al fondo pensione L Contributo datore di lavoro: in percentuale 1,000% Contributo datore di lavoro: in lire L Contributo obbligatorio lavoratore: in percentuale 1,000% Contributo obbligatorio lavoratore: in lire L Risparmio fiscale L Somma ancora deducibile L Versamento volontario L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Versamenti possibili per famigliari a carico L Versamento per famigliare a carico L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Risparmio fiscale vs contributo volontario L. - Lavoratore dipendente quadro assunto dopo il 28/4/1993 solo redditi da lavoro con versamenti volontari Reddito da lavoro dipendente L
15 Altri redditi L. - TFR L % di Tfr al fondo pensione 100,000% Tfr al fondo pensione L Contributo datore di lavoro: in percentuale 1,000% Contributo datore di lavoro: in lire L Contributo obbligatorio lavoratore: in percentuale 1,000% Contributo obbligatorio lavoratore: in lire L Risparmio fiscale L Somma ancora deducibile L Versamento volontario L Risparmio fiscale vs solo obbligatorio L Risparmio fiscale vs senza Fondo L Versamenti possibili per famigliari a carico L Versamento per famigliare a carico L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Risparmio fiscale vs solo obbligatorio L Risparmio fiscale vs contributo volontario L. - Lavoratore dipendente 15 anni di anzianità redditi da lavoro + altri redditi Reddito da lavoro dipendente L Altri redditi L TFR L % di Tfr al fondo pensione 33,000% Tfr al fondo pensione L Contributo datore di lavoro: in percentuale 1,000% Contributo datore di lavoro: in lire L Contributo obbligatorio lavoratore: in percentuale 1,000% Contributo obbligatorio lavoratore: in lire L Risparmio fiscale L Somma ancora deducibile L Versamento volontario L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Versamenti possibili per famigliari a carico L Versamento per famigliare a carico L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Risparmio fiscale vs contributo volontario L. - Lavoratore dipendente 15 anni di anzianità solo redditi da lavoro Reddito da lavoro dipendente L Altri redditi L. -
16 TFR L % di Tfr al fondo pensione 33,000% Tfr al fondo pensione L Contributo datore di lavoro: in percentuale 1,000% Contributo datore di lavoro: in lire L Contributo obbligatorio lavoratore: in percentuale 1,000% Contributo obbligatorio lavoratore: in lire L Risparmio fiscale L Somma ancora deducibile L Versamento volontario L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Versamenti possibili per famigliari a carico L Versamento per famigliare a carico L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Risparmio fiscale vs contributo volontario L. - Lavoratore dipendente con 30 anni di contribuzione, redditi da lavoro + altri redditi Reddito da lavoro dipendente L Altri redditi L TFR L % di Tfr al fondo pensione 25,000% Tfr al fondo pensione L Contributo datore di lavoro: in percentuale 1,000% Contributo datore di lavoro: in lire L Contributo obbligatorio lavoratore: in percentuale 1,000% Contributo obbligatorio lavoratore: in lire L Risparmio fiscale L Somma ancora deducibile L Versamento volontario L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Versamenti possibili per famigliari a carico L Versamento per famigliare a carico L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Risparmio fiscale vs contributo volontario L. - Lavoratore dipendente con 30 anni di contribuzione, redditi da lavoro + altri redditi che faccia versamenti volontari aggiuntivi Reddito da lavoro dipendente L Altri redditi L TFR L
17 % di Tfr al fondo pensione 25,000% Tfr al fondo pensione L Contributo datore di lavoro: in percentuale 1,000% Contributo datore di lavoro: in lire L Contributo obbligatorio lavoratore: in percentuale 1,000% Contributo obbligatorio lavoratore: in lire L Risparmio fiscale L Somma ancora deducibile L Versamento volontario L Risparmio fiscale vs solo obbligatorio L Risparmio fiscale vs senza Fondo L Versamenti possibili per famigliari a carico L Versamento per famigliare a carico L. - Risparmio fiscale vs senza Fondo L Risparmio fiscale vs solo obbligatorio L Risparmio fiscale vs contributo volontario L. - SEGRETERIA NAZIONALE UILTRASPORTI Telef œ Fax uiltrasporti@uil.it
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