Piano straordinario per l eradicazione della brucellosi bovina e ovi-caprina, della leucosi e della tubercolosi bovina.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Piano straordinario per l eradicazione della brucellosi bovina e ovi-caprina, della leucosi e della tubercolosi bovina."

Transcript

1 Regione Calabria Piano straordinario per l eradicazione della brucellosi bovina e ovi-caprina, della leucosi e della tubercolosi bovina. Articolo 1 1.Il presente piano stabilisce misure straordinarie di lotta per l eradicazione della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina, nonché della leucosi bovina enzootica nella Regione Calabria. Articolo 2 1.Il coordinamento e la verifica dell attività e della corretta esecuzione del presente piano nella Regione Calabria è effettuato dalla TASK FORCE VETERINARIA istituita con DDG n 1560 del 09 marzo Capisaldi del presente piano, fondamentali per raggiungere l obiettivo di Regione Ufficialmente Indenne da TBC, Ufficialmente Indenne dalla Brucellosi bovina e bufalina, Ufficialmente Indenne dalla Brucellosi ovi-caprina e indenne da Leucosi bovina enzootica, sono: Identificazione elettronica degli animali Rispetto della tempistica nell esecuzione dei controlli Utilizzo dei supporti informatici (BDN, SANAN, SIMAN) per la gestione dei piani di risanamento Individuazione delle aree a rischio per le malattie oggetto del presente decreto Ridistribuzione del personale medico veterinario dirigente e specialista convenzionato presente nella Regione Calabria Articolo 3 1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali hanno l obiettivo di eradicare la tubercolosi, la brucellosi bovina e bufalina, la brucellosi ovi-caprina e la leucosi bovina enzootica, applicando le misure 1

2 previste dal presente piano e a tal fine conferiscono ai Servizi Veterinari Ufficiali le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. 2. Le risorse umane per l esecuzione del presente piano, dovranno essere reperite tramite una equa e ottimale distribuzione del personale presente nei vari distretti e/o ex ASL sulla base del patrimonio zootecnico presente in ciascuna area territoriale. A tal fine i direttori dei Servizi Veterinari dell area funzionale di Sanità Animale effettueranno una ricognizione del personale medico veterinario dirigente e specialista convenzionato in servizio nei distretti dell ASP, avvalendosi degli indicatori per i carichi di lavoro del personale veterinario che verranno forniti con apposita circolare dalla Task Force Veterinaria, e provvederà a una nuova distribuzione dello stesso sulla base delle esigenze legate al patrimonio zootecnico presente in ciascun distretto. 3. Presso ciascuna sede dei Servizi Veterinari dovrà essere attiva una connessione Internet a banda larga e ciascun medico veterinario dovrà essere dotato di personal computer. Inoltre sarà necessario che ogni Servizio Veterinario di Sanità Animale sia dotato di un congruo numero di computer palmari necessari per l attività di campo, compatibili con il Sistema Informativo Veterinario. 4. Tutti i medici veterinari afferenti all area funzionale di Sanità Animale delle ASP della Regione Calabria, siano essi dirigenti di ruolo e/o specialisti convenzionati, dovranno essere dotati di accesso al Sistema Informativo Veterinario (almeno per BDN e al SANAN). Ciò al fine di rendere omogenee le procedure di registrazione degli interventi su tutto il territorio regionale e di consentire un constante aggiornamento della BDN e la corretta gestione delle periodiche rendicontazioni. Articolo 4 1. Entro e non oltre il 30 giugno 2012 il Servizio veterinario area A provvede, in aggiunta al marchio identificativo ufficiale, ad identificare elettronicamente mediante un bolo endoruminale gli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina presenti in tutti gli allevamenti della regione Calabria, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente in ottemperanza a norme nazionali o europee o per altri motivi di carattere locale e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro 60 giorni dalla nascita. Tale attività, per l ottimizzazione del tempo e nell ottica del risparmio, verrà espletata dai medici veterinari dirigenti e specialisti convenzionati preferibilmente in concomitanza con le entrate in stalla per i controlli periodici per gli animali della specie bovina e bufalina per i quali è previsto un doppio controllo annuale. Per gli animali della specie ovi-caprina dovrà essere predisposta un attenta programmazione da parte dei direttori delle aree di Sanità Animale al fine di raggiungere l obiettivo entro la scadenza prevista. Le associazioni allevatori riconosciute che risultano coinvolte direttamente nel presente piano in quanto delegate per la gestione degli allevamenti in BDN e ai quali le stesse forniscono assistenza anche per l identificazione degli animali, dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente piano relativamente alla tempistica, all identificazione e la successiva iscrizione in BDN. Tali associazioni effettueranno l imbolamento dei capi tramite i propri medici veterinari. 2

3 I costi per l acquisto degli identificativi elettronici sono a totale carico dei proprietari/detentori degli allevamenti. 2. Gli animali introdotti da altre regioni, se non destinati direttamente alla macellazione, dovranno essere identificati con il bolo elettronico aggiuntivo entro e non oltre trenta giorni dall arrivo. 3. Fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, i capi bovini, bufalini e ovi-caprini identificati elettronicamente devono essere registrati individualmente dal Servizio veterinario ufficiale (o da altri enti/associazioni ufficialmente delegati) nella BDN entro sette giorni dall identificazione. Tale attività potrà essere svolta anche dai medici veterinari che avranno effettuato dell imbolamento. 4. Le attività relative ai controlli sanitari negli allevamenti effettuate a norma della presente ordinanza sono registrate dal Servizio veterinario ufficiale nel sistema informativo SANAN. 5. Il Servizio veterinario ufficiale, utilizzando le funzionalità del sistema informativo SANAN, definisce, entro il 20 novembre di ogni anno, il programma delle attività di controllo sul 100% degli allevamenti previsto per l anno successivo. Di tale attività di programmazione i Direttori dell area funzionale di Sanità Animale relazioneranno entro il primo dicembre di ogni anno alla Task Force Veterinaria della Regione Calabria.Ogni tre mesi dovrà essere inviata una relazione completa e dettagliata dell attività del servizio veterinario(numero allevamenti visitati, animali imbolati, prelievi effettuati, animali abbattuti e percentuale di attività svolta rispetto a quella programmata 10%,20%,30%...). 6. Entro sette giorni, il Servizio veterinario ufficiale, registra nel sistema informativo SANAN i dati relativi alle attività di profilassi (prelievi o prove diagnostiche), svolte relativamente all acquisizione, alla conferma, alla sospensione o alla revoca della qualifica sanitaria degli allevamenti bovini, bufalini ed ovicaprini. Lo stesso servizio utilizza tale sistema per la stesura delle rendicontazioni richieste dalla Commissione Europea con la Decisione 2008/940/CE del 21 ottobre A far data dal 01 luglio 2012, gli animali delle specie bovina, bufalina ovina e caprina non possono essere ammessi alla macellazione se sprovvisti di identificativi elettronici conformemente al presente articolo. La verifica dell identificazione elettronica dovrà essere tassativamente durante la visita pre-macellazione a cura del veterinario ufficiale responsabile dell impianto di macellazione. In deroga, è consentita la macellazione di animali provenienti da fuori regione non identificati elettronicamente a condizione che gli stessi non abbiano stazionato più di trenta giorni nella regione Calabria. Articolo 5 BRUCELLOSI 1. Il Servizio veterinario ufficiale conferisce la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi quando sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: a) tutti i bovini, bufalini od ovi-caprini non presentano manifestazioni cliniche di brucellosi; 3

4 b) tutti i bovini, bufalini od ovi-caprini dell allevamento non hanno avuto contatti con animali di specie recettive alla brucellosi appartenenti ad allevamenti con qualifica di livello sanitario inferiore; c) tutti i bovini o bufalini di età superiore a dodici mesi e tutti gli ovi-caprini di età superiore a sei mesi hanno presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali, praticate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi; d) sono stati introdotti bovini, bufalini od ovi-caprini provenienti soltanto da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi, che abbiano reagito negativamente ad una prova sierologica ufficiale eseguita nei 30 giorni precedenti la data d introduzione dell animale nell allevamento. e) Il Servizio veterinario ufficiale competente sull allevamento di destino può, se lo ritiene necessario, effettuare un controllo sierologico sugli animali introdotti nei trenta giorni successivi alla data dell introduzione nell allevamento, procedendo all isolamento degli stessi dal resto dell allevamento fino a dimostrazione della negatività; f) le prove sierologiche sono state eseguite ed interpretate in conformità a quanto previsto dall Allegato A alla presente ordinanza. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli allevamenti mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da brucellosi quando sono altresì soddisfatti i seguenti requisiti: a) tutti i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi devono aver presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali praticate, nell arco dell anno solare, ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi; b) tutti gli ovi-caprini di età superiore a sei mesi devono aver presentato esito negativo ad una prova sierologica ufficiale praticata nell arco dell anno solare. Articolo 6 TBC E LEUCOSI 1. Per il conferimento ed il mantenimento della qualifica di allevamento bovino e bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi e leucosi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592 e dal decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n In caso di spostamento di animali, il Servizio veterinario ufficiale competente sull allevamento di destino può, se lo ritiene necessario, effettuare un controllo ufficiale sugli animali introdotti nei trenta giorni successivi alla data dell introduzione nell allevamento, procedendo all isolamento degli stessi dal resto dell allevamento fino a dimostrazione della negatività. Articolo 7 1. Il Servizio veterinario ufficiale sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi e da leucosi qualora si verifica anche solo una delle seguenti condizioni: 4

5 a) mancato rispetto della periodicità dei controlli e delle disposizioni previsti ai precedenti articoli 4, 5 e 6, a seguito di mancata cooperazione dei detentori degli animali con il Servizio Veterinario nell esecuzione dei piani di profilassi nazionali; a tal fine la Task Force Veterinaria effettuerà sistematiche verifiche sul rispetto della tempistica dei controlli negli allevamenti coadiuvato dall Osservatorio Epidemiologico Veterinario dell IZS di Catanzaro; b) risultati dubbi ai controlli per brucellosi e tubercolosi; c) sospetta infezione da tubercolosi o leucosi riscontrata al mattatoio, ai sensi dell articolo 12, comma Il Servizio veterinario ufficiale notifica il provvedimento di sospensione della qualifica al proprietario o detentore degli animali e ritira i documenti identificativi di tutti i bovini e bufalini, salvo poi riconsegnarli al momento dell invio al macello. 3. In allevamenti in cui, in assenza di capi positivi alla brucellosi e tubercolosi, il Servizio veterinario ufficiale sospende la qualifica a causa della presenza di animali che presentano risultati dubbi, questi ultimi sono separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni, in caso di brucellosi, e dopo 42 giorni nel caso di tubercolosi. Qualora si ripetano esiti dubbi senza alcun esito positivo, il Servizio veterinario ufficiale può richiedere alla Task Force Regionale il nulla osta all esecuzione di controlli diagnostici aggiuntivi sentito l IZS competente. 4. A seguito della notifica del provvedimento di sospensione della qualifica, l allevamento è valutato, a seconda dei casi, Ufficialmente indenne SOSPESO, ai fini delle rendicontazioni previste dall Allegato V della Decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre Tale sospensione è inserita dal Servizio Veterinario ufficiale nel sistema informativo SANAN entro 7 giorni dalla emanazione del provvedimento. 5. E vietata la movimentazione di animali da o verso gli allevamenti da riproduzione con qualifica sanitaria sospesa, salvo il caso di invio dei capi al macello, previa certificazione del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura bovino/bufalino/ovino/caprino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per Tbc, Brc, Leb. 6. Il latte proveniente da allevamenti con qualifica sanitaria sospesa può essere destinato, previa autorizzazione del Servizio veterinario area C, a caseifici dotati di idonee attrezzature con l obbligo, di un trattamento di pastorizzazione a 71,7 C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente prima della lavorazione e purché raccolto e trasportato in contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni. 7. Negli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa di cui al comma 1 lett. A), la stessa è revocata nel caso in cui il controllo non venga effettuato entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. Tali allevamenti sono considerati con stato sanitario sconosciuto, ai fini delle rendicontazioni previste dall Allegato V della decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre Ai sensi del 5

6 regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 è vietata la commercializzazione del latte prodotto dai suddetti allevamenti. 8. Negli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa di cui al comma 1 lettera c), la sospensione è revocata in presenza sia di mancata conferma di positività da parte del laboratorio che di un controllo favorevole su tutti gli animali. Viceversa, in caso di conferma di positività da parte del laboratorio la qualifica sanitaria è revocata. 9. Per consentire ad un allevamento la cui qualifica è stata revocata di riacquisire la qualifica di allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi, ufficialmente indenne da tubercolosi e da leucosi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della presente ordinanza, nonché quelle del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592 e dal decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n Articolo 8 Allevamenti da ingrasso e stalle di sosta 1. I bovini, bufalini ed ovi-caprini provenienti dagli allevamenti da ingrasso o dalle stalle di sosta da ingrasso sono destinati direttamente al macello. 2. Le stalle di sosta annesse ai mattatoi svolgono esclusivamente funzioni di sosta per gli animali destinati alla macellazione, che deve avvenire entro 72 ore dall arrivo degli animali. 3. Le stalle di sosta costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e in quanto tali non possono coesistere con altre aziende da riproduzione o da ingrasso. 4. Ai sensi della lettera r), paragrafo 2, articolo 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196, il commerciante o detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprieta'. 5. In caso di permanenza degli animali oltre i 30 giorni il Servizio veterinario ufficiale applica le sanzioni di cui all articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e provvede a ripetere, con costo a carico del detentore, le prove ufficiali per tubercolosi, brucellosi e leucosi, assegnando un massimo di ulteriori 30 giorni entro cui dovrà essere perfezionata la vendita. 6. L autorizzazione delle stalle di sosta è revocata nel caso in cui l evenienza di cui al comma 5 si ripete per più di 2 volte nel corso dell anno solare. 7. Nelle stalle di sosta che introducono sia animali da vita che animali destinate direttamente al macello deve essere garantita la separazione dei locali destinati a detti animali, in maniera tale da garantire l assenza di contatti fisici diretti, ovvero l assenza di qualsivoglia contatto di tipo indiretto attraverso personale, mezzi o cose. 6

7 8. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti, o nel caso di lesioni sospette in sede di macellazione, il Servizio veterinario ufficiale sospende la qualifica sanitaria dell allevamento da ingrasso o dell intera stalla di sosta di provenienza dei capi sospetti ed effettua un controllo su tutti gli animali ivi presenti. 9. In caso di conferma ufficiale di focolaio di tubercolosi e leucosi si applicano, oltre a quanto previsto dall articolo 10 della presente ordinanza, le disposizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592 e dal decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n. 358, integrate e modificate dal decreto legislativo 22 maggio 1999 n Articolo 9 Controlli per la brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina, leucosi enzootica bovina e bufalina 1. I Servizi veterinari ufficiali competenti inviano all Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente, entro 2 giorni lavorativi, i campioni di siero prelevati per il controllo della brucellosi e della leucosi. 2. L Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente registra nel sistema informativo SANAN, entro 7 giorni lavorativi dall accettazione dei campioni, gli esiti delle prove diagnostiche effettuate per la diagnosi di brucellosi e leucosi. Nel caso della tubercolosi gli esiti delle prove tubercoliniche vengono registrati nel sistema informativo SANAN dal Servizio veterinario ufficiale entro 5 giorni dalla lettura. 3. In caso di esiti positivi, l Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente conserva per almeno 3 mesi i campioni positivi, per renderli disponibili nel caso sia necessario effettuare i controlli genetici. 4. L Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente che ha riscontrato positività sierologica alla leucosi in singoli capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni invia al Centro di Referenza Nazionale per la Leucosi enzootica bovina di Perugia (CEREL), entro 2 giorni lavorativi e previo accordo con lo stesso sulle modalità di invio, i campioni positivi e trasmette al Servizio veterinario ufficiale competente sull allevamento un rapporto di prova con esito non negativo. 5. Il Servizio veterinario ufficiale, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del rapporto di prova, sospende la qualifica sanitaria dell allevamento, blocca le movimentazioni degli animali verso e dall allevamento, fatta eccezione per gli animali destinati al macello, ed effettua le verifiche del caso. 6. In caso di conferma della positività da parte del Centro di Referenza Nazionale, il Servizio veterinario ufficiale provvede a revocare la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi. Per la riacquisizione della qualifica si applicano le misure previste dal decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n Nel caso invece di mancata conferma viene revocata la sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi. 7

8 Articolo 10 Misure da applicare negli allevamenti infetti da brucellosi, tubercolosi e leucosi 1. Entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dei risultati di positività alla brucellosi o leucosi da parte del laboratorio o dalla constatazione di positività alla prova di intradermotubercolinizzazione (IDT), il direttore generale dell Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente notifica al proprietario o detentore degli animali i risultati di positività alle prove, il provvedimento recante l obbligo di macellazione dei capi positivi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, nonché le misure sanitarie da applicare nell allevamento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, dal decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592 e dal Decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n Il direttore generale dell Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, se necessario, sentito il parere dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale e della Task Force Veterinaria Regionale, notifica al proprietario o detentore degli animali il provvedimento di abbattimento totale (stamping out), da eseguire entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. 3. Al fine di valutare l opportunità di disporre l abbattimento totale devono essere considerati nell ambito dell indagine epidemiologica condotta sull allevamento infetto i seguenti elementi: a) la percentuale di positività al momento del controllo; b) la situazione sanitaria dell allevamento negli ultimi 2 anni, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell infezione e all origine del contagio; c) l avvenuto isolamento di Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae, Brucella spp. o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio); d) il rischio di diffusione ad altri allevamenti, anche a seguito di movimentazione regolare o irregolare degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa); e) il mancato rispetto della normativa vigente sulla periodicità dei controlli ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal piano di eradicazione, gli esiti dei controlli, il mancato rispetto delle norme concernenti la transumanza e l identificazione degli animali, nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti; f) la situazione sanitaria del territorio limitrofo; 4. Il direttore generale dell Azienda Sanitaria Locale può delegare il responsabile del Servizio veterinario ufficiale ad eseguire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 5. Sino al 30 giugno 2012, data ultima per completare l identificazione elettronica di tutto il patrimonio zootecnico di cui al presente piano, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalle notifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Servizio veterinario ufficiale applica su tutti i capi dell allevamento positivo, ad eccezione degli animali già identificati elettronicamente, un bolo endoruminale, recante un identificativo 8

9 elettronico da abbinare alla marca auricolare ufficiale. La suddetta identificazione supplementare è sostitutiva della marcatura a T prevista dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592, dal decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994 n. 651, dal decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992 n. 453 e dal decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n Ove ritenuto necessario, il Servizio veterinario ufficiale compie accertamenti genetici prelevando campioni di tessuto, anche avvalendosi di un marchio auricolare rosso da applicare all orecchio destro di tutti i capi da abbattere. Tale marchio auricolare dovrà essere idoneo a consentire il prelievo di un frammento cutaneo e conforme a quanto specificato nell allegato I del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 come modificato dal decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2004 e nell Allegato A, parte 1, della Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 e successive modifiche. 7. Nel caso previsto dal precedente comma il Servizio veterinario ufficiale invia i campioni di cute prelevati durante la marcatura auricolare all Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per lo svolgimento degli accertamenti dell identità degli animali, unitamente alla scheda di invio redatta secondo il modello di cui all Allegato B al presente piano. 8. Se il proprietario o detentore non provvede a macellare tutti i capi nei termini di cui al comma 1 e comma 2, il direttore generale dell Azienda Sanitaria Locale ordina l abbattimento coattivo dei capi rimasti, se necessario con l ausilio, delle Forze dell Ordine. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta l indennità di abbattimento di cui all articolo 15 della presente ordinanza per tutti i capi oggetto del provvedimento e sono a carico del proprietario tutte le spese sostenute per l applicazione delle misure di polizia veterinaria. 9. Il Servizio veterinario ufficiale effettua i controlli sierologici necessari ad escludere l infezione da brucellosi in tutti gli allevamenti bovini o ovi-caprini, anche se ufficialmente indenni o indenni, appartenenti alla stessa azienda dell allevamento bovino od ovi-caprino risultato positivo ad un controllo ufficiale, nonché di tutti gli allevamenti che hanno avuto contatti diretti o indiretti con l allevamento risultato positivo, successivamente all ultimo controllo negativo effettuato su tale allevamento. 10. Per la riacquisizione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne negli allevamenti bovini e bufalini positivi alla tubercolosi e leucosi si applicano le disposizioni previste dal Decreto del Ministro della Sanità 15 Dicembre 1995 n. 592 e dal Decreto del Ministro della Sanità 2 Maggio 1996 n Negli allevamenti bovini, bufalini ed ovi-caprini risultati positivi alla brucellosi i controlli per la riacquisizione della qualifica sono effettuati non prima di 21 giorni dall allontanamento dell ultimo capo positivo e la disinfezione dei ricoveri. Il ripopolamento dell allevamento è consentito se tutti gli animali controllabili presenti in allevamento daranno risultato negativo ad almeno due prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 giorni l una dall altra. La riacquisizione della qualifica di allevamento 9

10 ufficialmente indenne è subordinata ad un successivo controllo negativo a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dai precedenti controlli negativi. 12. In caso di focolai di Tubercolosi, i Servizi Veterinari trasmettono copia dell indagine epidemiologica anche all Osservatorio Epidemiologico Veterinario presso l IZSM di Catanzaro. Articolo 11 Controllo genetico degli animali 1. In caso di sospetto di frode o irregolarità nell invio degli animali al mattatoio o prelievo di campioni ematici, le autorità competenti dispongono accertamenti genetici su campioni di sangue prelevati in azienda o su campioni di tessuto prelevati da animali appartenenti ad allevamenti positivi, ufficialmente indenni o indenni. Il campione di tessuto prelevato al mattatoio sarà accompagnato da una scheda conforme all Allegato B alla presente ordinanza. Tale scheda è disponibile anche in formato elettronico nel sistema informativo SANAN e nella BDN dell anagrafe zootecnica. 2. L Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente comunica l eventuale mancata corrispondenza genetica, al richiedente, per l applicazione degli ulteriori adempimenti necessari e la segnalazione alla Procura della Repubblica. Articolo 12 Attività di controllo sui cani da pastore Tutti i cani da pastore devono risultare identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. Nel corso dell esecuzione del presente piano, in concomitanza dei controlli sugli animali alle scadenze prestabilite, almeno una volta l anno, dovrà essere eseguito un prelievo di sangue per la ricerca della Brucellosi su tutti i cani da pastore presenti negli allevamenti. Negli allevamenti infetti, la cadenza del controllo sierologico sarà uguale a quella degli altri animali. In caso di riscontro di positività, il medico veterinario addetto al controllo prescriverà l opportuna terapia e il contestuale isolamento dell animale. Ove possibile è opportuno consigliare agli allevatori di detenere cani da pastore di sesso maschile o femmine castrate in quanto epidemiologicamente meno coinvolti nella potenziale trasmissione della malattia. Articolo 13 Ispezione post-mortem in sede di macellazione 1. Il Servizio veterinario ufficiale competente per il macello, in caso di riscontro, nel corso della visita ispettiva post mortem, di lesioni sospette di tubercolosi o leucosi in capi regolarmente macellati, preleva i campioni di tessuto (organi e linfonodi) e li invia all Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per lo svolgimento degli approfondimenti diagnostici, unitamente alla scheda di invio conforme, a seconda dei 10

11 casi, agli Allegati D ed F al presente piano. Tali schede sono disponibili anche in formato elettronico nel sistema informativo SANAN e sostituiscono il modello 10/33 previsto dall articolo 7, comma 5 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n Una copia della scheda di invio è trasmessa al Servizio veterinario della regione ed al Servizio veterinario ufficiale competente per l allevamento di provenienza del capo sospetto tramite sistema informativo SANAN. 2. Il Servizio veterinario ufficiale competente sull allevamento sospetto, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della scheda di invio di cui al precedente comma 1, sospende la qualifica sanitaria dell allevamento di provenienza del capo/i sospetto/i e adotta i provvedimenti di cui all articolo Il Servizio veterinario ufficiale competente per il macello, in caso di animali provenienti da allevamenti infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, preleva ed invia all Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente, previo accordo con il laboratorio sulle modalità di prelievo, i campioni di tessuto per gli approfondimenti diagnostici necessari, utilizzando, a seconda dei casi, le schede di invio conformi agli Allegati D, E ed F al presente piano. Tali schede sono disponibili anche in formato elettronico nel sistema informativo SANAN e nella BDN dell anagrafe zootecnica. Articolo 14 Tipizzazione dei ceppi batterici di Brucella e Mycobacterium spp. ed identificazione di lesioni da leucosi bovina enzootica 1. L Istituto Zooprofilattico Sperimentale, entro 15 giorni dall avvenuto isolamento, previo accordo sulle modalità operative, invia i ceppi isolati dei batteri appartenenti ai generi Brucella e Mycobacterium per la tipizzazione, rispettivamente al Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi di Teramo e al Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi da Mycobacterium bovis di Brescia. 2. Il Servizio veterinario ufficiale competente per il mattatoio, tramite l Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente, invia i campioni di tessuto sospetti di leucosi bovina al Centro di Referenza Nazionale per la Leucosi Enzootica Bovina di Perugia, per gli ulteriori accertamenti diagnostici, previo accordo sulle modalità di invio con l Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente o direttamente con il Centro di Referenza Nazionale. Articolo 15 Indennità di abbattimento 1. Ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, della legge 28 maggio 1981 n. 296 e della legge 2 giugno 1988, n. 218, articolo 5, al responsabile dell allevamento è corrisposta una indennità, secondo le norme e i criteri previsti dal Decreto del Ministro della Sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni. 11

12 2. E esclusa ogni altra forma di indennizzo regionale o locale diversa da quelle indicate al comma 1, salvo quelle preventivamente approvate a livello comunitario. 3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono corrisposte in caso di mancato abbattimento nei termini previsti dall articolo 10 comma 1 e comma 2 della presente ordinanza. 4. Il Servizio veterinario ufficiale, entro 90 giorni dalla data di abbattimento degli animali positivi, corrisponde l indennizzo al responsabile dell allevamento, previa verifica in BDN dell effettivo abbattimento degli animali. 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Servizi veterinari ufficiali segnalano all Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e agli Organismi Pagatori regionali i responsabili degli allevamenti che non hanno cooperato con il Servizio veterinario nell esecuzione dei piani di profilassi nazionali e che non hanno provveduto a macellare i capi nei termini di cui all articolo 10 commi 1 e 2. Tale comunicazione viene effettuata attraverso un apposita funzionalità attivata nella BDN. Articolo 16 Indagini epidemiologiche e sistema di monitoraggio delle attività Il Servizio veterinario ufficiale registra il focolaio di tubercolosi, brucellosi o leucosi nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) nonché, una volta concluse le attività previste nelle aziende positive, l estinzione del focolaio. 1. Il Servizio veterinario ufficiale svolge tempestivamente un indagine epidemiologica per determinare l origine dell infezione e la sua possibile trasmissione ad altri allevamenti. I modelli di indagine epidemiologica sono disponibili sul sistema informativo SANAN, pre-compilati con le informazioni anagrafiche e quelle relative ai controlli pregressi. a) La Task Force Veterinaria, in collaborazione con l Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e/o con i Centri di referenza nazionali di referenza per le malattie oggetto del presente decreto, tramite i dati registrati nel sistema informativo SANAN, individuano periodicamente b) le aziende a rischio, ovvero quelle aziende che per tre anni consecutivi hanno avuto ogni anno uno o più capi (bovini, bufalini o ovi-caprini) positivi ai controlli e hanno avuto uno o più capi positivi ai controlli nel corso di un trimestre; c) le aree territoriali a rischio, ovvero quei distretti sanitari dove ricorrono una o più delle seguenti condizioni: la percentuale di aziende a rischio è maggiore del 10% del totale delle aziende presenti; è possibile evidenziare un aumento significativo dell incidenza di allevamenti infetti nel corso di un trimestre; nel corso dell anno precedente è stata registrata la più alta incidenza di allevamenti infetti. 12

13 2. Le aree territoriali a rischio possono comprendere territori di ASP diverse ( specie se trattasi di territori di confine) e in tal caso può essere decretata da parte della Regione, su formale proposta della Task Force Veterinaria, l istituzione di una cintura sanitaria considerando l area a rischio come un unica unità epidemiologica. All interno della suddetta unità epidemiologica le attività di risanamento saranno coordinate direttamente dalla Task Force Veterinaria. 3. Nell ambito delle aree a rischio, la Task Force Veterinaria, in collaborazione con l Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, può selezionare trimestralmente un numero congruo di allevamenti da sottoporre a controlli diagnostici aggiuntivi secondo un protocollo concordato con l Istituto Zooprofilattico sperimentale competente e/o con i Centri di referenza nazionale di referenza per le malattie oggetto del presente decreto. 4. Se nel corso dei controlli aggiuntivi previsti al precedente comma è confermata la presenza dell infezione, il Servizio veterinario ufficiale procede all abbattimento totale degli animali presenti in allevamento. Articolo 17 Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, alpeggio e pascolo vagante. 1. È consentita la movimentazione per transumanza, alpeggio e pascolo vagante, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti da riproduzione ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi. Il Servizio veterinario ufficiale può autorizzare l eventuale movimentazione per transumanza, alpeggio e pascolo vagante di allevamenti da ingrasso. 2. Il Servizio veterinario ufficiale autorizza lo spostamento degli animali e regola l effettuazione della transumanza, alpeggio o pascolo vagante, sulla base di quanto previsto da presente piano e delle procedure dettagliate nell allegato C al presente piano. 3. Gli animali devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole, nei trenta giorni precedenti lo spostamento al pascolo, nei confronti della tubercolosi, se di età superiore alle 6 settimane, nei confronti della brucellosi e leucosi bovina e bufalina, se di età superiore ai 12 mesi, nei confronti della brucellosi ovi-caprina, se di età superiore ai 6 mesi. 4. La procedura di richiesta, di autorizzazione, di conferma e di rilascio dell autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti è attuata esclusivamente mediante l utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti nella BDN. 13

14 Articolo E vietata la commercializzazione, detenzione ed utilizzazione su tutto il territorio regionale di materiali per la diagnosi diretta o indiretta della tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica. Tale divieto non si applica ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Articolo In caso di inadempimenti e di ritardi nell applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza, la Task Force Veterinaria può sostituirsi al Direttore del Servizio Veterinario inadempiente con poteri d intervento straordinari. Articolo Al fine della più ampia condivisione e informazione degli obiettivi del presente piano, viene istituito un tavolo regionale permanente così composto: Calabria. Componenti della Task Force veterinaria Un rappresentante per ogni Associazione Agricola ufficialmente riconosciuta Un rappresentante dell IZSM Un Direttore del servizio di Sanità Animale per ognuna delle cinque ASP della Articolo 21 Sanzioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 650 c.p, il Servizio veterinario ufficiale, nel caso in cui il responsabile dell allevamento non provvede alla regolarizzazione di cui all articolo 3, comma 3, aggiorna d ufficio la BDN dell anagrafe zootecnica, con spese a carico del proprietario ed applica, limitatamente ai bovini e bufalini, le sanzioni previste dall articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 29 gennaio 2004 n Salvo il fatto costituisca reato, in caso di accertata violazione delle norme sull identificazione dei bovini e bufalini il responsabile dell allevamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58; se la violazione riguarda gli ovi-caprini, il responsabile dell allevamento è soggetto alla sanzione amministrativa di un importo pari a quello previsto dall articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n

15 3. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di mancata corrispondenza genetica di cui ai commi 3 dell articolo 12, si applicano a carico del responsabile dell allevamento o del trasportatore, le sanzioni amministrative di un importo pari a quello previsto dall articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell allevamento è soggetto alla sanzione amministrativa di un importo pari a quello previsto dall articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 nelle seguenti fattispecie: a) qualora faccia pascolare animali, con stato sanitario sconosciuto o provenienti da allevamenti infetti, senza averne provveduto a notificare lo spostamento, secondo le modalità indicate dalla presente ordinanza. In questo caso, il responsabile dell allevamento è soggetto anche alla notifica alla competente Procura della Repubblica, per successivi provvedimenti di carattere penale. b) qualora faccia pascolare i propri animali in territori privi di codice pascolo ovvero non abbia notificato lo spostamento secondo le modalità indicate dalla presente ordinanza. 5. Nel caso di cui al comma 4, lettera a), il direttore generale della Azienda Sanitaria Locale ordina l abbattimento coattivo dei capi con l ausilio, se necessario, delle Forze dell Ordine e delega i relativi adempimenti al responsabile dei servizi veterinari. Per i capi abbattuti non è corrisposta l indennità di abbattimento. Sono inoltre a carico del proprietario o detentore tutte le spese sostenute per l abbattimento degli animali, compreso il trasporto e per l applicazione delle misure di polizia veterinaria. 6. Nel caso di cui al comma 4, lettera b), il direttore generale della Azienda Sanitaria Locale, a condizione che l azienda sia ufficialmente indenne, indenne o in fase di qualifica, ordina che gli animali vengano trasportati nell allevamento di provenienza o nel pascolo assegnato sotto vincolo sanitario, con spese a carico del proprietario, per l effettuazione dei dovuti accertamenti sanitari. 7. Salvo quanto previsto dall articolo 18, il Servizio veterinario ufficiale, o i Carabinieri per la Tutela della Salute, applicano le sanzioni amministrative di un importo pari a quello previsto dall articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 a chiunque utilizzi materiali per la diagnosi diretta o indiretta della tubercolosi animale, delle brucellosi animale e della leucosi bovina enzootica. 8. Le sanzioni previste dai precedenti commi da 2 a 4 possono essere accertate ed irrogate dal Servizio veterinario ufficiale e dai Carabinieri per la Tutela della Salute. Art. 22 In ottemperanza delle norme nazionali per la semplificazione dell attività amministrativa, considerato che tutta l attività amministrativa inerente i piani oggetto del presente provvedimento verranno gestiti con l ausilio dei supporti informatici messi a disposizione dalla piattaforma informatica dell IZS di Teramo (BDN, SANAN, SIMAN ecc.), l invio in forma cartacea al Dipartimento Tutela della Salute della Regione 15

16 Calabria di tutte le comunicazioni inerente i piani verrà gradualmente trasformata, predisponendo la trasmissione di tutti gli atti in forma elettronica avvalendosi dei sistemi di posta certificata (PEC). E pertanto necessario che i Servizi veterinari delle ASP attivino al più presto un indirizzo PEC. Art.23 E fatto divieto ad ogni medico veterinario ufficiale, proprietario o possessore di animali o con mandato elettivo di effettuare le attività di cui al presente piano nei propri allevamenti e sui territori dove svolgono il proprio mandato elettorale. E fatto inoltre divieto ad ogni medico veterinario ufficiale di svolgere attività libero professionale negli allevamenti oggetto del presente piano ricadenti nel territorio dell ASP ove esercitano la propria attività istituzionale. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 9 agosto 2012. Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi

Dettagli

Mod. 3. Pagina 1 di 8 LISTA DI RISCONTRO. Dipartimento di Prevenzione Veterinario. REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento

Mod. 3. Pagina 1 di 8 LISTA DI RISCONTRO. Dipartimento di Prevenzione Veterinario. REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento Pagina 1 di 8 Controllo eseguito il dal Dott. Documento Controllato Data in cui è stato redatto il Documento Codice Aziendale Veterinari_ che ha effettuato le prove: Dott. Veterinario Dirigente Responsabile

Dettagli

Mod. 2. Pagina 1 di 8 LISTA DI RISCONTRO ALLEVAMENTI BOVINI. Dipartimento di Prevenzione Veterinario

Mod. 2. Pagina 1 di 8 LISTA DI RISCONTRO ALLEVAMENTI BOVINI. Dipartimento di Prevenzione Veterinario Pagina 1 di 8 Controllo eseguito il dal Dott. Documento Controllato Veterinari_ che ha effettuato le prove e ha redatto il documento controllato: Data in cui è stato redatto il Documento Codice Aziendale

Dettagli

Decreto Dirigenziale n. 251 del 05/08/2015

Decreto Dirigenziale n. 251 del 05/08/2015 n. 49 del 10 Agosto 2015 Decreto Dirigenziale n. 251 del 05/08/2015 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to

Dettagli

RAPPORTO DI AUDIT N. 4 del 1 dicembre Personale in affiancamento: Dott.ssa Chiara Ottati

RAPPORTO DI AUDIT N. 4 del 1 dicembre Personale in affiancamento: Dott.ssa Chiara Ottati RAPPORTO DI AUDIT N. 4 del 1 dicembre 2015 di audit n. 4 del 10 novembre 2015 Responsabile: dott. Gerardo Salvatore Composizione GA Auditor: Dott.ssa Carla Brienza Personale in affiancamento: Dott.ssa

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 14 novembre 2006 Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania,

Dettagli

ATTIVITA DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

ATTIVITA DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA PIANO 1/2010 ATTIVITA DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA Articolo 1: Obiettivi Le misure sanitarie previste per il controllo della brucellosi ovi-caprina sul territorio regionale hanno le seguenti

Dettagli

RELAZIONE TECNICA SU BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA - ANNO 2017

RELAZIONE TECNICA SU BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA - ANNO 2017 RELAZIONE TECNICA SU BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA - ANNO 2017 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Ordinanza 6 giugno 2017 Proroga, con modifiche, dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure straordinarie di polizia

Dettagli

Con il presente documento si forniscono le istruzioni operative per l applicazione delle linee guida nel territorio della Regione Piemonte.

Con il presente documento si forniscono le istruzioni operative per l applicazione delle linee guida nel territorio della Regione Piemonte. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA PREMESSA La Regione Piemonte con Deliberazione

Dettagli

da PT0 nella BDN saranno apportate direttamente dal Servizio Veterinario della AUSL.

da PT0 nella BDN saranno apportate direttamente dal Servizio Veterinario della AUSL. ALLEGATO A Indicazioni tecniche e operative in attuazione delle Linee guida per l adozione dei Piani di controllo e per l assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della Paratubercolosi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Regione Siciliana ASSESSORATO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

REPUBBLICA ITALIANA. Regione Siciliana ASSESSORATO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO D.D.G. n. 1507/2016 DASOE SERVIZIO 10 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana ASSESSORATO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO ********** Disposizioni per l autorizzazione

Dettagli

ffi Rr['fi ,1, DIRÉn-c t, u.0.0.'sanlta' Dott. Dino Cesare Lafiandra REVISIONE REDATTO APPROVATO Dirigente IAPZ--SA

ffi Rr['fi ,1, DIRÉn-c t, u.0.0.'sanlta' Dott. Dino Cesare Lafiandra REVISIONE REDATTO APPROVATO Dirigente IAPZ--SA Àar Rr['fi Regione Lazio Area di Coordinamento Sanità pubbtica L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ffi Rev. 0 PGSA IAPZ3 )ag. 1 di 1 INDICE 1. Scopo..... Il segnalibro non è definito. 2. Descrizione delle

Dettagli

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N DEL 07/02/2005

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N DEL 07/02/2005 DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N. 1531 DEL 07/02/2005 Identificativo Atto n. 79 Oggetto: Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l'anno

Dettagli

IL DIRIGENTE DELL UNITA ORGANIZZATIVA VETERINARIA

IL DIRIGENTE DELL UNITA ORGANIZZATIVA VETERINARIA DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N. 1637 DEL 24.2.2010 Oggetto: modifica del D.D.U.O. 1531/2005 Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di 473/2005 Piano di controllo e sorveglianza nei confronti

Dettagli

Piano regionale straordinario di controllo a seguito di segnalazione di riscontro di lesioni tubercolari negli animali da macello (mod.10/33).

Piano regionale straordinario di controllo a seguito di segnalazione di riscontro di lesioni tubercolari negli animali da macello (mod.10/33). DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N. 32201 DEL 6/12/2000 Oggetto: Piano regionale straordinario di controllo a seguito di segnalazione di riscontro di lesioni tubercolari negli animali da macello (mod.10/33).

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 9 agosto 2012 Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi, nelle regioni Calabria,

Dettagli

Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Ufficio VI REGIONI E PROVINCE AUTONOME ASSESSORATI SANITA SERVIZI VETERINARI

Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Ufficio VI REGIONI E PROVINCE AUTONOME ASSESSORATI SANITA SERVIZI VETERINARI Ministero della Salute Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione Ufficio VI REGIONI E PROVINCE AUTONOME ASSESSORATI SANITA SERVIZI VETERINARI CEA IZS-TORINO COVEPI IZS-TERAMO

Dettagli

Workshop sui Sistemi Informativi per la Salute Animale

Workshop sui Sistemi Informativi per la Salute Animale Workshop sui Sistemi Informativi per la Salute Animale I Sistemi Informativi Veterinari Nazionali BDN e SANAN: livelli di utilizzo, interoperabilità, proposta di un cruscotto per l analisi dei dati Ministero

Dettagli

Piano regionale di risanamento e profilassi della Brucellosi ovi-caprina, della Tubercolosi, della Brucellosi e Leucosi bovina e bufalina, anno 2015.

Piano regionale di risanamento e profilassi della Brucellosi ovi-caprina, della Tubercolosi, della Brucellosi e Leucosi bovina e bufalina, anno 2015. Allegato alla Delib.G.R. n.18/16 del 21.4.2015 Piano regionale di risanamento e profilassi della Brucellosi ovi-caprina, della Tubercolosi, della Brucellosi e Leucosi bovina e bufalina, anno 2015. CAPITOLO

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 9 agosto 2012. Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi

Dettagli

Rinotracheite infettiv bovina IBR. Nuovo piano regionale di controllo e certificazione. U.O. VETERINARIA Milano 4 dicembre 2015

Rinotracheite infettiv bovina IBR. Nuovo piano regionale di controllo e certificazione. U.O. VETERINARIA Milano 4 dicembre 2015 Rinotracheite infettiv bovina IBR Nuovo piano regionale di controllo e certificazione U.O. VETERINARIA Milano 4 dicembre 2015 OBIETTIVI - Ridurre la sieroprevalenza in allevamenti bovini da riproduzione

Dettagli

PIANI DI RISANAMENTO MALATTIE SOGGETTE A PROFILASSI DI STATO REGIONE CAMPANIA DAL 2007 AL 2012

PIANI DI RISANAMENTO MALATTIE SOGGETTE A PROFILASSI DI STATO REGIONE CAMPANIA DAL 2007 AL 2012 PIANI DI RISANAMENTO MALATTIE SOGGETTE A PROFILASSI DI STATO REGIONE CAMPANIA DAL 2007 AL 2012 VetMare 2013 20-21 giugno 2013 Regione Campania Settore veterinario Dott. Angelo Ferraro PATRIMONIO ZOOTECNICO

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITA E DELL ASSISTENZA SOCIALE DECRETO N. 03 DEL

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITA E DELL ASSISTENZA SOCIALE DECRETO N. 03 DEL Oggetto: DECRETO N. 03 Piano regionale di risanamento dalla tubercolosi e leucosi bovina e bufalina, dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina Attività di mantenimento delle qualifiche sanitarie

Dettagli

************* Procedure operative per l attuazione delle attività di risanamento delle aziende bovine e bufaline dalla tubercolosi

************* Procedure operative per l attuazione delle attività di risanamento delle aziende bovine e bufaline dalla tubercolosi U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria ************* Procedure operative per l attuazione delle attività di risanamento delle aziende bovine e bufaline dalla tubercolosi 1.TUBERCOLOSI NELLA

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SANITÀ. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

IL MINISTRO DELLA SANITÀ. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Pagina 1 di 6 Leggi d'italia D.M. 12-8-1997 n. 429 Regolamento recante modificazioni al D.M. 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal D.M. 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la

Dettagli

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N DEL 28/12/2006 Identificativo Atto n. 1346

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N DEL 28/12/2006 Identificativo Atto n. 1346 DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 15523 DEL 28/12/2006 Identificativo Atto n. 1346 Oggetto: MISURE STRAORDINARIE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN REGIONE LOMBARDIA.

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 9 agosto 2012. Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi

Dettagli

ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA

ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA Pag. 1 di 6 ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI 3.1 MISURE SANITARIE PREVISTE IN PRESENZA DI CIRCOLAZIONE VIRALE... 2 3.1.1 COMPETENZE DEL LIVELLO CENTRALE Autorità Centrale... 2 3.1.1.1 Definizione della zona

Dettagli

U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria ************* Procedure operative per l attuazione delle attività di risanamento delle aziende bufaline dalla tubercolosi (modifica allegato D.D. 236/2016

Dettagli

GAZZETTA UFFICIALE N.14 DEL 17 GENNAIO 2008 MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA

GAZZETTA UFFICIALE N.14 DEL 17 GENNAIO 2008 MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA GAZZETTA UFFICIALE N.14 DEL 17 GENNAIO 2008 MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 18 dicembre 2007 Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento

Dettagli

Piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania

Piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania Piano straordinario 2019-2020 per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania 1. Ambito di applicazione del Piano Il programma si applica nel territorio

Dettagli

ALLEGATO A al Decreto Assessoriale n. 871 del 17/05/2018

ALLEGATO A al Decreto Assessoriale n. 871 del 17/05/2018 ALLEGATO A al Decreto Assessoriale n. 871 del 17/05/2018 PREMESSA Con la Decisione n. 2017/1910 del 17 ottobre 2017 la Commissione Europea ha riconosciuto all Italia la qualifica di Paese Ufficialmente

Dettagli

ALLEGATO II DECISIONE 2008/185/CE E FUTURA ACQUISIZIONE DI QUALIFICA DI TERRITORIO UFFICIALMENTE INDENNE Verona, 27/04/2017

ALLEGATO II DECISIONE 2008/185/CE E FUTURA ACQUISIZIONE DI QUALIFICA DI TERRITORIO UFFICIALMENTE INDENNE Verona, 27/04/2017 ALLEGATO II DECISIONE 2008/185/CE E FUTURA ACQUISIZIONE DI QUALIFICA DI TERRITORIO UFFICIALMENTE INDENNE Verona, 27/04/2017 Il Veneto è inserito nell elenco delle regioni in cui si applicano programmi

Dettagli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 19

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 19 24 26-4-2002 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 19 PIANO STRAORDINARIO DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA DELLA REGIONE SICILIA. Allegato A Premessa

Dettagli

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N. 434 DEL

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N. 434 DEL DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N. 434 DEL 15.01.2002 OGGETTO: Piano regionale straordinario di controllo nei confronti della tubercolosi - anno 2002 IL DIRIGENTE VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833

Dettagli

PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO DELLA BRUCELLOSI BUFALINA IN PROVINCIA DI CASERTA

PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO DELLA BRUCELLOSI BUFALINA IN PROVINCIA DI CASERTA ALLEGATO A PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO DELLA BRUCELLOSI BUFALINA IN PROVINCIA DI CASERTA 1 Ambito di applicazione del programma Il programma si applica nel territorio della provincia

Dettagli

MINISTERO DELLA SANITA'

MINISTERO DELLA SANITA' MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 12 agosto 1997, n. 429 Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292,

Dettagli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni; Prot. n. (VET/02/24708) VISTI: LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni; il D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; il

Dettagli

RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA DI PROTEZIONE

RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA DI PROTEZIONE Pag. 1 di 7 RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA DI PROTEZIONE 4.1 RINTRACCIO DI ANIMALI DELLE SPECIE RECETTIVE USCITI DA TERRITORI INFETTI... 2 4.1.1 CONTROLLI NEGLI ALLEVAMENTI DI DESTINAZIONE... 2 4.1.2

Dettagli

Anagrafe Ovi- Caprina Nota 3179 del Ministero del 26 gennaio 2010

Anagrafe Ovi- Caprina Nota 3179 del Ministero del 26 gennaio 2010 Anagrafe Ovi- Caprina Nota 3179 del Ministero del 26 gennaio 2010 Oggetto: anagrafe ovi-caprini identificazione elettronica Riprende il Reg. (CE) 1560/2007 (modifica del Reg. n. 21/2004) che stabilisce

Dettagli

MANUALE PER IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO

MANUALE PER IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE DIRETTORE: DOTT.A CHIARA BERARDELLI MANUALE PER IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO

Dettagli

Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l anno 2004.

Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l anno 2004. DECRETO N. 1763 del 13/02/2004 DIREZIONE GENERALE SANITA N. 121 Oggetto: Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l anno 2004. IL DIRIGENTE

Dettagli

Allegato A Data ultimo aggiornamento: 12 marzo 2014

Allegato A Data ultimo aggiornamento: 12 marzo 2014 Zone di restrizione definite ai sensi del Reg. 1266/2007 della Commissione Europea e delle note della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari Allegato A REGIONE PROVINCIA SIEROTIPO

Dettagli

A.S.S.L. LANUSEI SINTESI ATTIVITA SVOLTE NEI CONTROLLI ALLE AZIENDE DALLA SANITA ANIMALE

A.S.S.L. LANUSEI SINTESI ATTIVITA SVOLTE NEI CONTROLLI ALLE AZIENDE DALLA SANITA ANIMALE A.S.S.L. LANUSEI SINTESI ATTIVITA SVOLTE NEI CONTROLLI ALLE AZIENDE DALLA SANITA ANIMALE ANNO 216 Il Responsabile del Servizio Sanità Animale (Dr. Dino Garau ) Rendicontazione anno 216 Asl 4 Lanusei Malattia

Dettagli

Decreta: Art. 1. Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

Decreta: Art. 1. Indennizzi previsti per i bovini e bufalini Ministero della Salute Decreto 28 ottobre 2013 Indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013. (13A10479) (G.U. Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre

Dettagli

SSPV di RE CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI CHECK LIST ANAGRAFE

SSPV di RE CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI CHECK LIST ANAGRAFE Pag.1 di 10 LISTA DI RISCONTRO/ STATO DELLE REVISIONI - SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE ALIMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA Rev. N. MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE DATA 01 Aggiornamento normativo e Formattazione

Dettagli

Brucellosi bovina. Premessa

Brucellosi bovina. Premessa Premessa Brucellosi bovina La brucellosi bovina è un infezione causata principalmente da B. abortus ma può essere sostenuta anche da B. melitensis; si presenta con decorso lento e sintomi clinici spesso

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITA E DELL ASSISTENZA SOCIALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITA E DELL ASSISTENZA SOCIALE Oggetto: Misure urgenti nei confronti della tubercolosi bovina nel territorio della ASL N. 1 di Sassari. lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione; il Testo Unico delle Leggi

Dettagli

VDA Net Srl VDA Net Srl

VDA Net Srl   VDA Net Srl Decreta Art. 1 Nel rispetto della normativa e per le motivazioni espresse in premessa è approvato l utilizzo di parte della somma residua riferita alla Determinazione d impegno n. 21373/787 del 29 ottobre

Dettagli

Brucellosi ovina e caprina

Brucellosi ovina e caprina Premessa Brucellosi ovina e caprina La brucellosi ovina e caprina è una malattia batterica, sostenuta principalmente da Brucella melitensis e sporadicamente da Brucella abortus. Molti mammiferi sono sensibili

Dettagli

PROGETTO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - DGR 423/2008

PROGETTO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - DGR 423/2008 Allegato A PROGETTO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - DGR 423/2008 Il Progetto si applica ad allevamenti da produzione e/o riproduzione

Dettagli

Allevamento Bovino e Biosicurezza in Regione Emilia Romagna

Allevamento Bovino e Biosicurezza in Regione Emilia Romagna MODENA 7 giugno 2011 Allevamento Bovino e Biosicurezza in Regione Emilia Romagna SNatalini@regione.emilia-romagna.it romagna.it Consistenza e caratteristiche del patrimonio bovino in Emilia-Romagna Stato

Dettagli

A5t ffnti. Membro. ,r' Dott-fJyq. 4 Dirlgmgfil4P,&ffi, *,,-". *-r" Lafiandra. (;' DtBETfoRE \v u.0.q",lanlta,an MALE ffi./' -==---..',f" /..

A5t ffnti. Membro. ,r' Dott-fJyq. 4 Dirlgmgfil4P,&ffi, *,,-. *-r Lafiandra. (;' DtBETfoRE \v u.0.q,lanlta,an MALE ffi./' -==---..',f /.. A5t ffnti Dipartimento di prevenzione Area di Coordinamento Sanità pubblica PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA Rev. 0 rag. 1 di 12 PG SA-IAPZ1 Membro REVISIONE ofilj,i o'ìt*' DATA REDATTO APPROVATO, Rev.0

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N PARTE PRIMA 4863 REGIONE MOLISE. Presidenza della Giunta regionale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N PARTE PRIMA 4863 REGIONE MOLISE. Presidenza della Giunta regionale 16.03.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 19 - PARTE PRIMA 4863 REGIONE MOLISE Presidenza della Giunta regionale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 30 DEL 25-02-2018 OGGETTO:

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 12 gennaio 2011 Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di

Dettagli

C O M U N E D I M O L I T E R N O Provincia di Potenza UFFICIO DEL SINDACO

C O M U N E D I M O L I T E R N O Provincia di Potenza UFFICIO DEL SINDACO C O M U N E D I M O L I T E R N O Provincia di Potenza UFFICIO DEL SINDACO Piazza Vittorio Veneto 85050 (PZ) Tel. 0975/668511 Fax 0975/668537 Sito WEB: http://www.comune.moliterno.pz.it Ordinanza n. 3/16

Dettagli

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE RETROVIRUS DEI RUMINANTI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE RETROVIRUS DEI RUMINANTI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE Epidemiologia della Leucosi Bovina Enzootica in Italia: cluster di persistenza e prospettive per raggiungere la qualifica di indennità su base nazionale Francesco Feliziani CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE

Dettagli

PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NEI CONFRONTI DELLA TUBERCOLOSI BOVINA, BRUCELLOSI BOVINA E LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA

PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NEI CONFRONTI DELLA TUBERCOLOSI BOVINA, BRUCELLOSI BOVINA E LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 2825 DEL 15/03/2006 Identificativo Atto n. 244 Oggetto: PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NEI CONFRONTI DELLA TUBERCOLOSI BOVINA, BRUCELLOSI BOVINA E LEUCOSI ENZOOTICA

Dettagli

Piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania

Piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania Piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania Ambito di applicazione del Piano Il programma si applica all intero territorio della

Dettagli

Oggetto:Debito informativo anno 2017

Oggetto:Debito informativo anno 2017 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DIPARTIMENTO VETERINARIO SERVIZIO SANITA' ANIMALE Via Cusmano, 1 93100 CALTANISSETTA C. F. e P.I. 0185570854 Oggetto:Debito informativo anno 017 Contesto geografico Il territorio

Dettagli

DECRETO N. 17 del

DECRETO N. 17 del DECRETO N. 17 del 06.04.2016 Oggetto: Piano di risanamento e controllo dalla Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica della Regione Sardegna,

Dettagli

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE VETERINARIO DISCIPLINA SANITA ANIMALE, CON SEDE PRESSO LE ARTICOLAZIONI DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA

Dettagli

(2) Emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(2) Emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/ Page 1 of 6 Leggi d'italia Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali D.M. 18-9-2009 Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 18/16 DEL

DELIBERAZIONE N. 18/16 DEL Oggetto: Piano regionale di controllo e di sorveglianza della Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina e della Brucellosi ovi-caprina, anno 2015. L Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale

Dettagli

Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Uffici I e II ex DGSA Viale Giorgio Ribotta, Roma

Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Uffici I e II ex DGSA Viale Giorgio Ribotta, Roma 0028052-06/11/2015-DGSAF-COD_UO-P Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Uffici I e II ex DGSA Viale Giorgio Ribotta, 5-00144 Roma Registro-Classif.: I.1.a.e/2015/11

Dettagli

IL DIRIGENTE DELL U.O. VETERINARIA. VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;

IL DIRIGENTE DELL U.O. VETERINARIA. VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni; DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N. 157 DEL 5.1.2001 Oggetto: Piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva nel territorio della Regione Lombardia IL DIRIGENTE DELL U.O. VETERINARIA VISTA la

Dettagli

DECRETO N. 9 DEL

DECRETO N. 9 DEL DECRETO N. 9 DEL 28.02.2018 Oggetto. Piani di risanamento e controllo della Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica della Regione Sardegna anno 2018.

Dettagli

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE ASSESSORATO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI DIPARTIMENTO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI IGIENE E SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE OGGETTO : APPROVAZIONE DI MODALITA DI

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 settembre 2012 AVVISO AL PUBBLICO

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 settembre 2012 AVVISO AL PUBBLICO SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 153 - Numero 212 UFFICIALE DELLA

Dettagli

L anagrafe suina e la banca dati nazionale, strumenti alla base della programmazione, attuazione e verifica di piani di sorveglianza

L anagrafe suina e la banca dati nazionale, strumenti alla base della programmazione, attuazione e verifica di piani di sorveglianza L anagrafe suina e la banca dati nazionale, strumenti alla base della programmazione, attuazione e verifica di piani di sorveglianza GAETANO TREVISI AZIENDA USL DI FERRARA Direttiva 92/102/CEE del Consiglio

Dettagli

Ord. N 027/SA ORDINANZA IBR IL DIRETTORE GENERALE DELL ASL DI LECCO

Ord. N 027/SA ORDINANZA IBR IL DIRETTORE GENERALE DELL ASL DI LECCO Ord. N 027/SA ORDINANZA IBR IL DIRETTORE GENERALE DELL ASL DI LECCO VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954; VISTA la Legge 23/12/1978, n. 833 Istituzione del Servizio

Dettagli

Situazione epidemiologica della Leucosi Bovina Enzootica. in Umbria dal 2003 al 2010

Situazione epidemiologica della Leucosi Bovina Enzootica. in Umbria dal 2003 al 2010 Situazione epidemiologica della Leucosi Bovina Enzootica Premessa in Umbria dal 2003 al 2010 La leucosi bovina enzootica (LEB) è una malattia contagiosa che colpisce i bovini. L'agente eziologico appartiene

Dettagli

Il Sistema Informativo Veterinario e la gestione del modello 4 informatizzato

Il Sistema Informativo Veterinario e la gestione del modello 4 informatizzato Il Sistema Informativo Veterinario e la gestione del modello 4 informatizzato LA DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI INFORMATIZZATA (MODELLO 4) Luigi Possenti Istituto Zooprofilattico

Dettagli

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI UN ALLEVAMENTO IN CUI SI SOSPETTI LA VACCINAZIONE

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI UN ALLEVAMENTO IN CUI SI SOSPETTI LA VACCINAZIONE Pagina 1 di 6 PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI UN ALLEVAMENTO IN CUI SI SOSPETTI LA VACCINAZIONE NON AUTORIZZATA CON VACCINO RB51. Pagina 2 di 6 La vaccinazione con vaccino vivo RB51 non determina la comparsa

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO A.S.L. LANUSEI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO A.S.L. LANUSEI REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO A.S.L. LANUSEI RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA PRINCIPALI SVOLTE DAL SERVIZIO DELLA SANITA ANIMALE Il Responsabile del Servizio della Sanità Animale

Dettagli

SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA ALLEGATO 2 TUBERCOLOSI BOVINA / BUFALINA SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA DR... Recapito telefonico.... A.S.L. n... Data.../.../... Allevamento TIPOLOGIA INSEDIAMENTO FOCOLAIO di TBC Data denuncia di

Dettagli

Istruzioni operative per aggiornamento della BDN

Istruzioni operative per aggiornamento della BDN Istruzioni operative per aggiornamento della BDN Manuale operativo per la gestione della Anagrafe Bovina, di cui al decreto 31 Gennaio 2002 e successive modificazioni (ALLEGATO A dell Accordo tra il ministro

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2015. Accettazione delle dimissioni rassegnate dall on. dott. Lapo PISTELLI dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario al

Dettagli

BRUCELLOSI E TUBERCOLOSI E LEUCOSI IN SICILIA CRITICITA E PROPOSTE

BRUCELLOSI E TUBERCOLOSI E LEUCOSI IN SICILIA CRITICITA E PROPOSTE BRUCELLOSI E TUBERCOLOSI E LEUCOSI IN SICILIA CRITICITA E PROPOSTE AUGUSTA D ORAZI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA AREA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 3,50 BRUCELLOSI BOVINA IN SICILIA

Dettagli

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE REGIONE LAZIO

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE REGIONE LAZIO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE REGIONE LAZIO TUBERCOLOSI BOVINA SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI IN UN FOCOLAIO La scheda debitamente compilata deve essere consegnata all'osservatorio Epidemiologico

Dettagli

Il Sistema Informativo Veterinario e la gestione del modello 4 informatizzato. Mod. 4 Elettronico

Il Sistema Informativo Veterinario e la gestione del modello 4 informatizzato. Mod. 4 Elettronico Il Sistema Informativo Veterinario e la gestione del modello 4 informatizzato IL MODELLO 4 INFORMATIZZATO: ASPETTI NORMATIVI E SANITARI CODROIPO (UD) 03 AGOSTO 2017 Andrea Angeli Regione FVG D.C.S. Mod.

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 12 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 3 lett. g bis Sono

Dettagli

Comune di Novara di Sicilia

Comune di Novara di Sicilia Comune di Novara di Sicilia (Citta Metropolitana di Messina) Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 ORDINANZA art. 50 D. Lgs. 267/2000 art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000 OGGETTO:ABBATTIMENTO ANIMALI RISULTATI

Dettagli

CHECK LIST CONTROLLO UFFICIALE ANAGRAFE BOVINA. Qualifica. Bovini Bufalini Altri bovidi

CHECK LIST CONTROLLO UFFICIALE ANAGRAFE BOVINA. Qualifica. Bovini Bufalini Altri bovidi Pag. 1 di 12 N Check-list / Protocollo Data RAGIONE SOCIALE (timbro) Codice aziendale RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA PRESENTE AL SOPRALLUOGO : Cognome e nome Qualifica Proprietario CF Detentore trasmette

Dettagli

Controlli di condizionalita per le specie ovi-caprina e suina

Controlli di condizionalita per le specie ovi-caprina e suina Controlli di condizionalita per le specie ovi-caprina e suina CONDIZIONALITA SISTEMA DI NORME CHE «CONDIZIONA» IL RISPETTO DI UNA SERIE DI OBBLIGHI PER COLORO CHE BENEFICIANO DEL PAGAMENTO DIRETTO DEGLI

Dettagli

Allevare la sicurezza.

Allevare la sicurezza. Allevare la sicurezza. TBC, brucellosi e leucosi negli allevamenti della Regione. La prevenzione, i risultati, i prossimi obiettivi. Ottimi risultati, ma non abba ssiamo la guardia. ( ) La tubercolosi

Dettagli

LA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LEB)

LA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LEB) LA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LEB) INTRODUZIONE La Leucosi bovina enzootica (LEB) è una malattia contagiosa che colpisce i bovini ed i bufali, non si tratta di una zoonosi Fonte bibliografica: Ministero

Dettagli

DECRETO N. 5 del

DECRETO N. 5 del DECRETO N. 5 del 09.03.2017 Oggetto. Piano di risanamento e controllo dalla Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica della Regione Sardegna anno

Dettagli

TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA PRELIEVO CAMPIONI AL MATTATOIO. ASL Distretto Veterinario Ispettore Macello Comune Provincia specie Bovina Bufalina

TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA PRELIEVO CAMPIONI AL MATTATOIO. ASL Distretto Veterinario Ispettore Macello Comune Provincia specie Bovina Bufalina ALLEGATO D TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA PRELIEVO CAMPIONI AL MATTATOIO Alla Sezione I.Z.S. di Al Servizio Veterinario, Area di Sanità Animale, A.S.L. competente per l allevamento di provenienza dei capi

Dettagli

LA SCRAPIE: programma 2010 2012 e identificazione degli animali

LA SCRAPIE: programma 2010 2012 e identificazione degli animali LA SCRAPIE: programma 2010 2012 e identificazione degli animali CARATTERISTICHE DELLA MALATTIA Caratterizzata da lungo periodo di incubazione Dura a lungo ed è mortale Colpisce gli animali di età compresa

Dettagli

Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale. L anagrafe zootecnica

Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale. L anagrafe zootecnica L anagrafe zootecnica Anagrafe Bovina A livello nazionale gli strumenti normativi sono principalmente legati al DPR n. 317/96 "regolamento recante norme per l'attuazione delle Direttiva 92/102/CEE relativa

Dettagli

LA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LEB)

LA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LEB) LA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LEB) INTRODUZIONE La Leucosi bovina enzootica (LEB) è una malattia contagiosa che colpisce i bovini ed i bufali, non si tratta di una zoonosi Fonte bibliografica: Ministero

Dettagli

Modello 4 informatizzato ATS della Valpadana Cremona

Modello 4 informatizzato ATS della Valpadana Cremona Modello 4 informatizzato ATS della Valpadana Cremona Normativa Ordinanza Ministro della Salute del 28 maggio 2015: «su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dalla

Dettagli

1 BRUCELLOSI BOVINA. Brucellosi bovina

1 BRUCELLOSI BOVINA. Brucellosi bovina 1 BRUCELLOSI BOVINA Brucellosi bovina La malattia La brucellosi bovina è un infezione causata principalmente da B. abortus ma può essere sostenuta anche da B. melitensis. È caratterizzata da aborti epizootici

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 211 del 03 marzo 2016 pag. 1/11

ALLEGATOA alla Dgr n. 211 del 03 marzo 2016 pag. 1/11 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 211 del 03 marzo 2016 pag. 1/11 PIANO REGIONALE DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI, LEUCOSI BOVINA E DELLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA PREMESSA

Dettagli

Blue Tongue situazione epidemiologica in Italia e aspetti normativi. Treviso 30 aprile 2008

Blue Tongue situazione epidemiologica in Italia e aspetti normativi. Treviso 30 aprile 2008 Blue Tongue situazione epidemiologica in Italia e aspetti normativi Treviso 30 aprile 2008 Situazione epidemiologica Analisi del rischio introduzione e circolazione 1 Flussi animali da zone a rischio Consistenza

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario UFFICIO II La tubercolosi

Dettagli

Numero Modello 4 ( ) del / / DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE

Numero Modello 4 ( ) del / / DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE A LLEGATO DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE REGIONE ASL A) IDENTIFICAZIONE I capi riportati in allegato provengono dall azienda identificata dal Codice

Dettagli