DLgs 105/2015 Allegato L PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI IN STABILIMENTI SOGGETTI A NOTIFICA

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1 DLgs 105/2015 Allegato L PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI IN STABILIMENTI SOGGETTI A NOTIFICA Oggetto Queste note si riferiscono ad una prima lettura del DLgs 105/2015 che ha recepito la nuova Direttiva 2012/18/UE ed abrogato il DLgs 334/99 e il DM 19 marzo 2001 concernente i procedimenti semplificati di prevenzione incendi per stabilimenti soggetti a NOTIFICA di soglia superiore, introducendo finalmente alcune effettive semplificazioni per quanto attiene l approvazione dei progetti e la SCIA in presenza di attività soggette al DPR 151/2011 Nuovi Stabilimenti o Modifiche in stabilimenti esistenti con Aggravio del rischio Per nuovi stabilimenti di soglia superiore o Modifiche con Aggravio del Rischio in stabilimenti preesistenti, definite tali ai sensi del punto 1. dell Allegato D, è previsto un procedimento autorizzativo di competenza esclusiva del CTR suddiviso in due fasi successive (Art.17 comma 2): Nulla Osta di Fattibilità (NOF) vincolante per la realizzazione delle opere e l ottenimento delle autorizzazioni da parte delle altre autorità competenti Progetto Particolareggiato (PP) vincolante per l ottenimento del parere conclusivo ai fini dell inizio della attività In questi casi, l Allegato L prevede al punto 2.1 e 2.3 che le conclusioni del CTR riferite alla Istruttoria NOF vengano acquisite dal Comando provinciale VVF ai fini dell emissione del proprio parere in materia di prevenzione incendi per tutte le attività di impianto o deposito, definite ai sensi del DLgs , vale a dire con presenza sostanze pericolose concorrenti alla assoggettabilità a NOTIFICA: => Non parrebbe quindi necessario precedere per tali attività di impianto e deposito (nuove o oggetto di modifica) col versamento corrispondente alla valutazione progetto (PIN 1). Per le altre attività soggette a prevenzione incendi (nuove e o oggetto di modifica) non configurabili come impianti e depositi, si procederà invece per le vie ordinarie e la documentazione corrispondente viene acquisita agli atti dal CTR (punti 2.2. e 2.4 dell Allegato L) 1

2 In merito alla modalità e tempistica di presentazione del RdS definitivo per la fase Progetto Particolareggiato, con la entrata in vigore del Dlgs 105/2015 dal 29 Luglio 2015, il contenuto e le implicazioni del RdS definitivo sembrano completamente variati, in quanto, fermo restando il disposto dell'art. 18 comma 1 per le Modifiche con Aggravio del rischio e dell'art. 16 con esso collegato che mantiene il procedimento distinto in due fasi (NOF + PTC) e le procedure dell'art. 17 comma 2 coi relativi tempi (4 mesi + 2 mesi in caso di richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte del CTR, per ciascuna fase) e comma 7 è esplicitamente richiesto all'allegato L, punto 3.2 che il Rapporto di Sicurezza definitivo contenga le Dichiarazioni e Certificazioni necessarie ai fini della presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e all'allegato II del DM 7/8/2012, almeno per quanto attiene 2

3 le altre attività soggette a prevenzione incendi (nuove e o oggetto di modifica) non configurabili come impianti e depositi Ciò fa presupporre che la presentazione completa del RdS definitivo per Progetto Particolareggiato possa essere fatta solo a seguito delle conclusione dei lavori, introducendo con questo un potenziale consistente ritardo nella possibilità di mettere in esercizio lo stabilimento istruttoria, seppur facendo intendere che con la consegna del RdS definitivo e la contestuale SCIA, l'esercizio possa essere considerato autorizzato ai fini della prevenzione incendi. => Questo aspetto, che in origine doveva costituire una semplificazione ed accelerazione dei procedimenti, potrebbe introdurre al contrario un ritardo nella conclusione della Istruttoria e nell'ottenimento del PTC da parte del CTR e sicuramente solleverà delle richieste di chiarimento. Ciò premesso, si ritiene quindi opportuno procedere con l'rds definitivo per Progetto Particolareggiato inserendo i progetti esecutivi e, successivamente all'inoltro del RdS stesso (quindi durante l istruttoria del CTR), integrarlo con la presentazione della SCIA e necessarie Dichiarazioni e Certificazione ed elaborati as-built al fine di accelerare i tempi di messa in esercizio. Per le altre attività soggette a prevenzione incendi (nuove e o oggetto di modifica) non configurabili come impianti e depositi, si procederà invece per le vie ordinarie e la documentazione corrispondente verrà acquisita agli atti dal CTR (punti 2.2. e 2.4 dell Allegato L). => E necessario per le suddette attività non configurabili come impianto e deposito (nuove o oggetto di modifica) precedere col versamento corrispondente alla SCIA, come peraltro previsto al punto7. dell Allegato L 3

4 Nella nuova struttura del RdS, sono previsti due Allegati obbligatorio dell RdS, sia esso un ordinario adempimento od aggiornamento quinquennale, che definitivo per Progetto Particolareggiato in caso di modifica con Aggravio (si veda l Allegato C al DLgs 105/2015): Allegato I.9, nel quale deve essere fornito l elenco delle attività soggette al DPR 151/2015 individuate in specifica planimetria, verosimilmente con la cronistoria dello stato dell arte dell assolvimento dei procedimenti di prevenzione incendi Allegato I.10, nel quale debbono essere fornite le Dichiarazioni e/o Certificazioni che non fossero già state acquisite dal Comando ai sensi del DM 7/8/2015 a supporto della SCIA o precedenti procedimenti di visita sopralluogo per il rilascio del CPI, per tutte le attività soggette sono oggetto dell analisi di rischio (e quindi riferite ad impianti e depositi) Viene altresì affermato, ai fini del rilascio del CPI, che esso venga rilasciato dal Comando entro 15 gg dal ricevimento del parere tecnico conclusivo del CTR o dell accertamento dell esito positivo del sopralluogo di verifica degli adempimenti eventualmente prescritti: Parrebbe quindi non più necessaria la nomina dell apposita Commissione di sopralluogo da parte del CTR prima del rilascio del CPI, come già previsto dal DM 19/3/2001, ma che molto spesso non è stata nominata pur a seguito di una istruttoria conclusasi con parere tecnico conclusivo da parte del CTR stesso, in quanto il Comando Provinciale dovrebbe ora procedere d ufficio col rilascio del CPI entro 15 gg 4

5 Stabilimenti pre-esistenti con Istruttoria in corso o già conclusa ancora senza CPI In via transitoria, quanto sopra si applica anche agli stabilimenti pre-esistenti con RdS con Istruttoria in corso, oppure già conclusa, salvo integrazione entro 6 mesi della documentazione prevista dall Allegato I.9 e I10, ribadendo in questo caso quanto già previsto dal DM 19 marzo 2001, circa la nomina della Commissione da parte del CTR, incaricata di effettuare il sopralluogo Per le attività in Stabilimenti pre-esistenti e quindi per i quali il Rapporto di sicurezza sia già stata presentato al CTR, che al momento della presentazione dell aggiornamento del Rapporto di Sicurezza non fossero in possesso di CPI, si procede come previsto al punto 3. precedente, per cui è previsto che il CPI venga rilasciato dal Comando entro 15 gg dal ricevimento del Verbale di accertamento, con esito positivo, del sopralluogo di verifica effettuato dalla Commissione nominata dal CTR 5

6 Modifiche in stabilimenti pre-esistenti senza Aggravio del rischio In caso di modifiche con attività soggette a prevenzione incendi configurabili come impianti e depositi (vale a dire con sostanze pericolose dalle quali discende l assoggettabilità a NOTIFICA), ma senza aggravio del rischio, come definito al punto 2. dell Allegato D al DLgs 105/2015, l obbligo di presentazione della SCIA è assolto con la presentazione della Dichiarazione di Non Aggravio del Rischio (DNA) che va inoltrata a: Comitato di cui all Art.10 (attualmente il CTR) Comando Provinciale dei VVF allegando alla DNA la documentazione prevista dal DM 7/8/2012, di cui all Allegato I (Relazione Tecnica ed elaborati grafici di progetto) ed Allegato II (Dichiarazione e Certificazioni con Asseverazione di tecnico abilitato). => E quindi ora definitivamente chiarito che la DNA può essere presentata solo dopo il completamento dei lavori (in quanto occorre allegare la documentazione prevista dalla SCIA), ma prima della sua messa in esercizio e che, per le attività soggette in impianti e depositi come definiti, la presentazione della DNA assolve sia agli adempimenti di cui al DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi che al DLgs 105/2015 in materia di rischi di incidente rilevante. Si presuppone infatti, come previsto al punto 2. dell Allegato D stesso, che esse siano progettate ed eseguite a regola d arte, per quanto attiene la valutazione progetto che non deve quindi più essere sottoposto preliminarmente al Comando Provinciale VVF ai sensi del Art. 3 del DPR 151/2011, a meno che non si tratti delle seguenti modifiche per le quali la valutazione progetto deve comunque essere sottoposta al Comando prima della realizzazione delle modifiche stesse in quanto si presuppongo potenziali impatti significativi ai fini antincendio, come peraltro previsto dall Art. 4 comma 7 del DM 7/8/2012 per le modifiche con aggravio del rischio incendio: a) incremento della classe di resistenza al fuoco b) variazione significative della tipologia di processo e layout di impianto c) variazioni funzionali significative, quali: a. destinazione d uso, incrementi di volume, b. riduzione della resistenza al fuoco e reazione al fuoco, c. alterazioni della compartimentazione, d. variazioni ventilazione e. modifiche impianti protezione attiva antincendio 6

7 d) variazioni misure di protezione antincendio delle persone: a. vie di uscita, b. protezione occupanti e soccorritori c. impianti rilevazione incendio e segnalazione di allarme d. accesso ed accostamento dei mezzi di soccorso Modifiche minori o non significative in stabilimenti pre-esistenti In caso di modifiche non rientranti nel campo di applicazione del DLgs 105/2015 o di attività soggette a prevenzione incendi non configurabili come impianti e depositi (vale a dire senza sostanze pericolose dalle quali discende l assoggettabilità al DLgs 105/0215), si procede per le vie ordinarie ai sensi del DPR 151/2015 con le modalità previste dal DM 7/8/2012 e di esse si terrà conto in sede di aggiornamento periodico di NOTIFICA e Rapporto di Sicurezza, ed il Comando Provinciale trasmetterà al CTR le opportune valutazioni di cui tener conto in sede di Istruttoria 7

8 Rinnovo periodico di conformità antincendio In assenza di modifiche il rinnovo periodico di cui all Art. 5 del DPR 151/2011 per le attività soggette a prevenzione incendi non configurabili come impianti e depositi (vale a dire senza sostanze pericolose dalle quali discende l assoggettabilità al DLgs 105/0215) è assolto con la presentazione del RdS aggiornato a scadenza quinquennale, come previsto dall rt. 15 del DLgs 105/2015: Per le attività soggette a prevenzione incendi non configurabili come impianti e depositi (vale a dire senza sostanze pericolose dalle quali discende l assoggettabilità al DLgs 105/0215), si procede per le vie ordinarie ai sensi dell Art. 5 del DM 7/8/2012 con: a) dichiarazione di assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio b) asseverazione di funzionalità impianti antincendio attivi e passivi da parte di professionista antincendio dando riscontro alla Direzione Regionale VVF dell attestato di versamento corrispondente al rinnovo 8

9 Deroghe alle norme di prevenzioni incendi Le richieste di deroga vengono inoltrate ai sensi dell Art. 7 del DPR 151/2011 con le modalità di cui al DM 7/8/2012, ma devono essere espressamente indicate dal Gestore in apposito allegato al RdS, esplicitando cosa si intende derogare e con quali misure di sicurezza alternative (=> NDR si presuppone pertanto che si tratti di una modifica con aggravio oppure di nuovo stabilimento per il quale si deve procedere con la richiesta di NOF + Progetto Particolareggiato). Esse sono valutate nel corso dell istruttoria e le determinazioni del CTR valgono a tutti gli effetti come pronunciamento della Direzione Regionale VVF competente 9

10 In estrema sintesi Le nuove disposizioni in materia di procedure semplificate di prevenzione incendi per Stabilimenti di soglia superiore prevedono quanto segue: A) In generale, si fa distinzione fra le attività soggette configurabili come impianti e depositi ai sensi del DLgs 195/2015 e quindi con presenza di sostanze e pericolose che concorrono alla assoggettabilità a NOTIFICA e le altre attività soggette a prevenzione incendi B) Per le nuove attività configurabili come impianti e depositi, si procede contestualmente ed all interno dei procedimenti RIR, predisponendo comunque la documentazione necessaria ai fini della valutazione progetto e la richiesta di SCIA, ed, in particolare: a. In caso di nuovo stabilimento o modifiche con aggravio, l Autorità competente è solo il CTR, che si esprime anche in merito ad eventuali richieste di Deroga, le cui determinazione vengono acquisite dal Comando Provinciale VVF ai fini del parere di conformità, mentre l obbligo di presentazione della SCIA si ritiene assolto allegando al RdS definitivo la documentazione corrispondente (Asseverazione + Dich. e Cert.). Il Comando Provinciale rilascia il CPI entro 15 giorni dall acquisizione del parere tecnico conclusivo riferito al RdS definitivo o dal verbale di accertamento della realizzazione delle prescrizioni eventualmente impartite dal CTR a seguito col parere stesso b. In caso di modifica senza aggravio del rischio, gli adempimenti di prevenzione incendi si intendono assolti con la presentazione delle Dichiarazione di Non Aggravio (DNA) integrata con la Relazione tecnica ed Elaborati di progetto e con la documentazione di supporto alla SCIA da effettuare quindi dopo la conclusione dei lavori e prima della messo in esercizio della attività. Il Comando Provinciale rilascia d ufficio il CPI entro 15 giorni dall acquisizione del parere tecnico conclusivo riferito al RdS aggiornato o dal verbale di accertamento della realizzazione delle prescrizioni eventualmente impartite dal CTR a seguito col parere stesso c. Tuttavia, la valutazione progetto deve comunque essere inoltrata al Comando Provinciale VVF in tutti quei casi in cui la modifica, pur se senza aggravio dal punto di vista dei rischi di incidente rilevante, non lo è tale dal punto di vista della prevenzione antincendio in quanto introduce delle variazioni significative su alcuni aspetti e parametri essenziali ed, in particolare, su quelli che non consentono la presentazione di una DNA antincendio ai sensi dell Art. 4 comma 7 del DM 7/8/2012 C) Per le altre attività non configurabili come impianti e depositi si procede con le ordinarie disposizioni di cui al DPR151/2011 e con le modalità previste dal DM 7/8/2012 (quindi, la valutazione progetto da parte del Comando Provinciale e la SCIA), sia per quanto riguarda la valutazione progetto, trasmettendone comunicazione al CTR e dando comunicazione dell attestazione dell avvenuto versamento degli oneri previsti. Il Comando Provinciale rilascia d ufficio il CPI entro 15 giorni dall acquisizione del parere tecnico conclusivo riferito al RdS definitivo o quello aggiornato con cadenza quinquennale o dal Verbale di accertamento della realizzazione delle prescrizioni eventualmente impartite dal CTR a seguito col parere stesso 10

11 D) Per le altre attività riferite e modifiche minori e non significative e come tali non soggette a DNA gli obblighi di prevenzione incendi sono assolti con la presentazione dell aggiornamento quinquennale del RdS e sarà sufficiente documentarle al suo interno. Il Comando Provinciale trasmetterà al CTR le proprie determinazioni per le opportune valutazioni nell ambito della Istruttoria del RdS aggiornato. Il Comando Provinciale rilascia d ufficio il CPI entro 15 giorni dall acquisizione del parere tecnico conclusivo riferito al RdS aggiornato o dal Verbale di accertamento della realizzazione delle prescrizioni eventualmente impartite dal CTR a seguito col parere stesso E) In assenza di modifiche, gli obblighi di prevenzione incendi per le attività configurabili come impianti e depositi sono assolti con la presentazione dell aggiornamento quinquennale del RdS e sarà sufficiente documentarle in sede al suo interno Per le altre attività verranno predisposte e consegnate al Comando Provinciale: - Dichiarazione di assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio - Asseverazione di funzionalità impianti antincendio attivi e passivi da parte di professionista antincendio trasmettendo alla Direzione Regionale VVF l attestazione dei versamenti corrispondenti al rinnovo, dopo di che il CPI è da ritenersi implicitamente rinnovato. F) In via transitoria, per gli Stabilimenti pre-esistenti con Istruttoria in corso o già conclusa ed ancora senza CPI alla data di entrata in vigore del DLgs 105/2015 (19 luglio 2015) occorrerà integrare, entro 6 mesi dalla richiesta del CTR, la documentazione riferita alle attività soggette rispetto a quanto già presentato ed incluso nel RdS o fornita nel corso dell Istruttoria e quindi già acquisita agli atti. Alla conclusione definitiva dell Istruttoria del RdS ed espresso il suo parere tecnico conclusivo (ove fosse ancora necessario), il CTR nomina la Commissione di tre componenti (compreso il Comandante Provinciale) incaricata di effettuare il sopralluogo. Il CPI è rilasciato dal Comando Provinciale entro 15 gg dal ricevimento del Verbale di accertamento con esito positivo del sopralluogo di verifica effettuata dalla Commissione nominata dal CTR 11

12 PROCEDURE SEMPLIFICATE DI PREVENZIONE INCENDIO IN STABILIMENTI SOGGETTI AL DLgs 105/2015 DI SOGLIA SUPERIORE Allegato L Procedimento Nuovo Stabilimento o Modifica con aggravio in Stabilimenti pre-esistenti - Art.18 (punto 1. Allegato D) Attività soggette a prev. incendi Attività in Impianti e Depositi * Altre attività non configurabili come Impianti e Depositi * Valutazione Progetto Contestuale alla istruttoria del NOF di esclusiva competenza del CTR, acquisite dal Comando Prov. VVF Procedere per via ordinaria come previsto dell Art. 3 del DPR 151/11 (PIN 1) SCIA CPI Documenti da produrre Contestuale alla consegna del RdS definitivo per Progetto. Particol. Procedere per via ordinaria come previsto dell Art. 4 del DPR 151/11 (PIN 1) Con riferimento alla Istruttoria del RdS definitivo, il CPI è rilasciato dal Comando entro 15 gg dal ricevimento del parere tecnico conclusivo del CTR o dell accertamento dell esito positivo del sopralluogo di verifica degli adempimenti eventualmente prescritti => Parrebbe quindi non più necessaria la nomina dell apposita Commissione di sopralluogo da parte del CTR prima del rilascio del CPI, in quanto il Comando dovrebbe poter procedere d ufficio RDS fase NOF RDS definitivo Per entrambe le fasi, documentare la attività soggette a prevenzione incendi oggetto di analisi di rischio, compilando l RdS come previsto e con i contenuti dell Allegato C Relazione Tecnica + Elaborati grafi di progetto conformi All. I DM 7/8/2012 SCIA con Assev. + Dich./ Cert. conformi All. II DM 7/8/2012 Altri adempimenti Allegare al RdS: Allegato I.9 Elenco attività soggette con loro ubicazione planimetrica Allegato I.10 Dich. e/o Cert che non fossero già state acquisite dal Comando ai sensi del DM 7/8/2015 a supporto della SCIA o precedenti procedimenti di visita sopralluogo per il rilascio del CPI, per tutte le attività soggette sono oggetto dell analisi di rischio (e quindi riferite ad impianti e depositi) Trasmettere la documentazione inerente tali attività anche al CTR Trasmettere al CTR l attestazione dei versamenti corrispondenti ai PIN 1 e 2 Effetti L obbligo di presentazione della SCIA è assolto con la presentazione dell RdS nella versione definitiva Ciò può essere fatto solo a seguito delle conclusione dei lavori Note => Non è necessario precedere per tali attività al versamento dell onere di valutaz. progetto (PIN 1). => L Allegato I.10 potrebbe introdurre un ritardo nella conclusione della Istruttoria e nell'ottenimento del PTC da parte del CTR => Si ritiene quindi opportuno procedere con l'rds definitivo per Progetto Particolar. inserendo i progetti esecutivi e, in seguito, all'inoltro del RdS stesso (quindi durante l istruttoria del CTR), integrarlo con la presentazione della SCIA ed Asseverazione + Dich e Certific. ed elaborati as-built, al fine di accelerare i tempi di messa in esercizio. => E necessario per le nuove attività non configurabili come impianto e deposito procedere col versamento corrispondente alla valut. Progetto ed alla SCIA, come peraltro previsto al punto7. dell Allegato L 12

13 Modifica senza aggravio in Stabilimenti pre-esistenti - Art.18 (punto 2. Allegato D) Attività in Impianti e Depositi * Altre attività non configurabili come Impianti e Depositi * Procedere per via ordinaria come previsto dell Art. 3 del DPR 151/11 (PIN 1) in caso di: potenziale aggravio del rischio incendio (Art. 4 comma 7 DM 7/8/2012), vale a dire: a) incremento della classe di resist. al fuoco b) variazione signific. della tipologia di processo e del layout di impianto c) variazioni funzionali significative, quali: - destinazione d uso, - incrementi di volume, - riduzione della resist al fuoco e reaz. al fuoco, - alterazioni della compartimentazione, - variazioni ventilazione - modifiche ad impianti protez. attiva antincendio d) variazioni misure di protezione antincendio delle persone: - vie di uscita, - protezione occupanti e soccorritori - impianti rilevaz. e segnalaz. allarme di incendio - accesso ed accostam. mezzi di soccorso Procedere per via ordinaria come previsto dell Art. 3 del DPR 151/11 (PIN 1) L obbligo di presentazione della SCIA è assolto con la presentazione della Dichiarazione di Non Aggravio del Rischio (DNA) Procedere per via ordinaria come previsto dell Art. 4 del DPR 151/11 (PIN 1) Con riferimento alla Istruttoria dell aggiornamento quinquennale del RdS, il CPI è rilasciato dal Comando entro 15 gg dal ricevimento del parere tecnico conclusivo del CTR o dell accertamento dell esito positivo del sopralluogo di verifica degli adempimenti eventualmente prescritti Allegare alla DNA la documentazione prevista dal DM 7/8/2012: Allegato I (Relazione Tecnica ed elaborati grafici di progetto) Allegato II (Dichiarazione e Certificazioni con Asseverazione di tecnico abilitato). Relazione Tecnica + Elaborati grafi di progetto conformi all All. I DM 7/8/2012 SCIA con Assev. + Dich./ Cert. conformi All. II DM 7/8/2012 Trasmettere la documentazione anche al CTR Trasmettere al CTR l attestazione dei versamenti corrispondenti PIN 1 e 2 Si presuppone come previsto al punto 2. dell Allegato D stesso, che le modifiche senza aggravio siano progettate ed eseguite a regola d arte, in quanto la valutazione progetto non deve più essere sottoposta al Comando Provinciale VVF, salvo che per le eccezioni con potenziale aggravio del rischio incendio per le quali è stato specificato che è comunque necessario => E quindi ora definitivamente chiarito che la DNA può essere presentata solo dopo il completamento dei lavori (in quanto occorre allegare la documentazione prevista dalla SCIA), ma prima della sua messa in esercizio e che, per le attività soggette in impianti e depositi come definiti, la presentazione della DNA assolve sia agli adempimenti di cui al DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi, che al DLgs 105/2015 in materia di rischi di incidente rilevante. => E necessario per le nuove attività non configurabili come impianto e deposito precedere col versamento corrispondente alla valutaz. progetto ed ala SCIA, come peraltro previsto al punto7. dell Allegato L 13

14 Modifiche minori o non significative in stabilimenti pre-esistenti per le quali non sussiste quindi obbligo di DNA (punto 3. Allegato D) Documentarle come previsto per il Rinnovo periodico di conformità antincendio (vedi riga seguente) Il Comando Provinciale trasmette al CTR le proprie determinazioni per le opportune valutazioni nell ambito della Istruttoria del RdS aggiornato Rinnovo periodico di conformità antincendio Attività in Impianti e Depositi * Gli obblighi di prevenzione incendi sono assolti con la presentazione dell aggiornamento quinquennale del RdS Con riferimento ala Istruttoria dell aggiornamento quinquennale del RdS, il CPI è rilasciato dal Comando entro 15 gg dal ricevimento del parere tecnico conclusivo del CTR Aggiornamento RdS completo e conforme all Allegato C, inclusivo degli Allegati I.9 ed I.10 per tutte le attività soggette a prevenzione incendi Deroghe alle norme di prevenzioni incendi Altre attività non configurabili come Impianti e Depositi * Il CTR si esprime nell Istruttoria Il CPI è da ritenersi implicitamente rinnovato con l inoltro al Comando Provinciale della documentazione delle colonne seguenti - Dichiarazione di assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio - Asseverazione di funzionalità impianti antincendio attivi e passivi da parte di professionista antincendio Apposito allegato al RdS di supporto alla istanza di deroga, esplicitando cosa si intende derogare e con quali misure di sicurezza alternative Trasmettere alla Direzione Regionale VVF l attestazione dei versamenti corrispondenti al rinnovo Le determinazioni del CTR valgono come pronunciamento della Direzione Regionale VVF =>Si presuppone che si tratti di una modifica con aggravio, oppure di un nuovo stabilimento per il quale si deve procedere con la richiesta di NOF + Progetto Particolareg. 14

15 Stabilimenti pre-esistenti con Istruttoria in corso o già conclusa ed ancora senza CPI alla data di entrata in vigore del DLgs 105/2015 (19 luglio 2015) Il CTR nomina la Commissione di tre componenti (compreso il Comandante Provinciale), incaricata di effettuare il sopralluogo. Il CPI è rilasciato dal Comando Provinciale entro 15 gg dal ricevimento del Verbale di accertamento, con esito positivo, del sopralluogo effettuato dalla Commissione Integrare entro 6 mesi dalla richiesta del CTR la documentazione riferita alle attività soggette rispetto a quanto già presentato ed incluso nel RdS o fornita nel corso dell Istruttoria e quindi già acquisita agli atti 15

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