Provincia di Como Assessorato Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità. Le regole per una corretta costituzione e gestione

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1 Provincia di Como Assessorato Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità & ASSOCIAZIONISMO VOLONTARIATO Le regole per una corretta costituzione e gestione

2 Testi a cura di Consorzio A.B.C. Amministrazione Bilanci Contabilità Società Cooperativa, Como Coordinamento editoriale Associazione Volontariato Comasco Centro Servizi per il Volontariato, Como

3 Sommario Prefazione dell Assessore Simona Saladini...4 Presentazione del Professor Fiorenzo Gagliardi LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO Fondazioni, comitati, associazioni Il riconoscimento giuridico L iter di costituzione Gli elementi costitutivi dello statuto Brevi cenni fiscali La qualifica fiscale di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS Regimi contabili e fiscali Le erogazioni liberali LE DIVERSE TIPOLOGIE ASSOCIATIVE Organizzazioni di volontariato - ODV Associazionismo Associazioni di promozione sociale - APS Associazioni sportive dilettantistiche - ASD Organizzazioni non governative Particolari albi e registri...59

4 Il Terzo Settore costituisce nella nostra provincia una realtà dinamica e composita, stimolo e impulso all innovazione ed all intervento in campi diversi: sociale, assistenziale, sanitario, culturale, ambientale, ecc. L Assessorato Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità della Provincia di Como gestisce il Registro delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Cooperative Sociali, competenze che, al di là del puro aspetto amministrativo, offrono la possibilità di valorizzare l intero settore attraverso interventi di sostegno e di sviluppo. In quest ottica si inserisce questa pubblicazione, nata dalla volontà di presentare il variegato panorama delle modalità associative del Terzo Settore a coloro che intendano mettere a servizio della comunità locale parte del proprio tempo o a coloro che già costituiti in gruppo informale vogliano darsi una forma giuridica riconosciuta. Auspico che questa pubblicazione possa essere utile strumento per sviluppare il Terzo Settore nel nostro territorio, e colgo l occasione per ringraziare tutti coloro che già oggi mettono a disposizione della comunità il loro tempo, la loro esperienza, la loro passione. Como, marzo 2010 Cav. Simona Saladini Assessore Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità Provincia di Como

5 Il volontariato rappresenta una presenza, significativa e concreta, nella costruzione del welfare della nostra comunità perchè attraverso di esso i cittadini e le loro organizzazioni contribuiscono alla gestione dei bisogni di questo territorio, partecipando, con le istituzioni, alla creazione di interventi e risposte adeguate alle necessità riscontrate, dedicando il proprio impegno e le proprie vocazioni al servizio della Comunità. Questo fenomeno si configura come un esperienza intergenerazionale, diffusa in tutte le classi sociali, in continua crescita, che riesce ad affrontare problematiche diverse, che esigono speciali attenzioni ed impegno disinteressato. Quanto al metodo, il volontariato e l associazionismo di promozione sociale, anche attraverso il ruolo svolto dal Centro Servizi per il Volontariato, si sforzano di operare, sempre più spesso, in reti collaborative sia dal punto di vista dell ideazione che della realizzazione pratica delle diverse progettualità. Ma associazionismo e volontariato interagiscono all interno di un orizzonte più vasto, quello del Terzo Settore, caratterizzato, in questi anni, da uno sviluppo sempre più spezzettato e reso complesso da nuovi profili giuridici, variegati soprattutto in relazione ai diversi inquadramenti fiscali. Questa pubblicazione nasce dalla collaborazione tra Provincia di Como e Centro Servizi per il Volontariato e intende favorire, attraverso il supporto del consorzio ABC, la conoscenza e la consapevolezza nelle diverse identità organizzative, di come è opportuno operare, di quali siano i riferimenti giuridici e di come orientarsi per osservare la normativa vigente. Mi auguro che questo strumento possa favorire l impegno di tutti coloro che operano per una società accogliente e capace di costruire risposte funzionali ai bisogni dei propri cittadini, anche attraverso la scelta e la gestione corretta degli strumenti organizzativi ed associativi. LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO Como, marzo 2010 Prof. Fiorenzo Gagliardi Presidente Associazione del Volontariato Comasco Centro Servizi per il Volontariato di Como

6 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Articolo 18 Costituzione Italiana

7 1. LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO 1.1 Fondazioni, comitati, associazioni Fondazione Uno o più soggetti decidono di vincolare un patrimonio al perseguimento di una specifica finalità. Comitato Ente che ha come scopo il raggiungimento di finalità predefinite in uno spazio temporale limitato. Associazioni Gruppo di soggetti che si attivano per il perseguimento di uno scopo comune dotandosi di regole comuni. Gli enti privati non lucrativi trovano il loro riferimento giuridico principale nel Codice civile che individua, quali figure tipiche, le fondazioni, i comitati e le associazioni, distinguibili in ragione del differente elemento che li caratterizza, nell ordine: il patrimonio, il raggiungimento di uno scopo determinato nel tempo o i soci. LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO La FONDAZIONE (Codice civile articoli 14 35) è un ente privato caratterizzato dall esistenza di un patrimonio vincolato (es. titoli di stato e/o immobile) in sede di costituzione alla realizzazione di una finalità di rilevanza sociale, culturale, e, comunque, priva di interesse lucrativo. La Fondazione è obbligata all iscrizione nel Pubblico registro delle persone giuridiche (vedi paragrafo 1.2) e, pertanto, deve necessariamente costituirsi per atto pubblico redatto presso un notaio. In conseguenza di ciò la Fondazione gode di personalità giuridica e, pertanto, i suoi amministratori operano con responsabilità limitata in quanto delle azioni intraprese risponde la fondazione stessa con il suo patrimonio, di norma gestito da un Consiglio di Amministrazione all uopo nominato in sede di costituzione. Negli ultimi anni è in crescita la costituzione di Fondazioni associative, vale a dire di Fondazioni costituite da più soggetti, ciascuno portatore di diversi

8 conferimenti, monetari o in natura, caratterizzate da una base associativa che può modificarsi nel tempo. La Fondazione rappresenta lo strumento idoneo alla gestione di un rilevante patrimonio e al perseguimento di finalità predefinite nel tempo. Il COMITATO (Codice civile articoli 39 42) è un ente privato che persegue lo scopo di raccogliere i fondi necessari alla realizzazione di uno scopo predefinito (es. la costituzione di una Fondazione) o alla realizzazione di un determinato evento. Per sua natura la durata del Comitato è, quindi, limitata nel tempo e si esaurisce al raggiungimento dei fondi necessari o al verificarsi dell iniziativa. Si costituisce con scrittura privata registrata o autenticata da notaio o per atto pubblico. Gli amministratori del comitato e gli organizzatori delle attività finalizzate al reperimento dei fondi sono personalmente responsabili della gestione degli stessi e della loro destinazione allo scopo annunciato. Il Comitato rappresenta lo strumento idoneo all aggregazione di soggetti e al recupero di risorse per il raggiungimento di uno scopo specifico avente una scadenza ravvicinata e determinata. Le ASSOCIAZIONI (Codice civile articoli 14-38), oggetto della presente pubblicazione, sono caratterizzate dalla presenza di un gruppo di soci legati dal perseguimento di uno scopo comune. I soci possono essere persone fisiche, persone giuridiche es. altri enti/ associazioni (associazioni di secondo livello) o entrambi purché tutti accomunati da un medesima finalità perseguita per il tramite dell associazione. Le poche norme in materia di Associazioni dettate dal Codice civile sono state negli anni integrate da varie leggi speciali che hanno portato al proliferare di una molteplicità di soggetti (es. organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare), di qualifiche fiscali (es. enti non commerciali, enti associativi agevolati, organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e di regole di gestione (es. registri di riferimento, requisiti statutari, ambiti di attività, tipologie di entrate ammissibili, agevolazioni fiscali).

9 Nella seconda parte della pubblicazione sono sintetizzate le caratteristiche delle principali tipologie associative richiamate nella presente trattazione. Riferimenti normativi Codice civile, Libro I delle persone e della famiglia, Titolo II delle persone giuridiche, Capo secondo delle Associazioni e delle fondazioni, articoli 11 42) 1.2 Il riconoscimento giuridico La maggior parte delle associazioni attive sono costituite nella forma di enti non riconosciuti, in sostanza non esistono come persone giuridiche autonome in quanto operano solo per il tramite del proprio presidente e con responsabilità illimitata: il presidente e chi ha agito in nome e per conto dell associazione risponde con il proprio patrimonio degli impegni assunti. Il riconoscimento di un ente privato avviene, solo a seguito di richiesta formale, con provvedimento del Ministero degli Interni, per il tramite del Prefetto competente, o del Presidente della Regione, in base alla tipologia di attività esercitata ed all ampiezza del territorio in cui l associazione opera. Con il riconoscimento l associazione viene iscritta nel pubblico registro delle persone giuridiche e acquisisce personalità giuridica (titolarità di diritti e doveri), autonomia patrimoniale (separazione del patrimonio dell ente da quello dei soggetti che lo rappresentano) e responsabilità limitata (per gli impegni assunti risponde solo l ente con il suo patrimonio). In ragione di tali conseguenze nella valutazione della domanda di riconoscimento, oltre ad essere richiesta la costituzione per atto pubblico redatto da notaio, viene valutata con particolare attenzione la consistenza del patrimonio al fine di verificare se le sue dimensioni siano o meno proporzionate al rischio dell attività svolta. Regione Lombardia accetta domande di riconoscimento solo da enti che abbiano un patrimonio minimo vincolato pari a ,00 euro (ridotto a ,00 euro per le organizzazioni di volontariato istituite ai sensi della LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

10 10 Legge 266/1991 ed iscritte ai registri regionale e provinciali previsti dalla legge regionale 1/2008); le Prefetture applicano di norma criteri discrezionali in sede di valutazione delle domande. Riferimenti normativi DPR , n. 361: Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell atto costitutivo e dello statuto. Regolamento Regionale , n. 1: Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n Regolamento regionale n. 11: Regolamento di attuazione della legge regionale , n. 1 Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia. 1.3 L iter di costituzione Un associazione esiste semplicemente grazie all accordo, anche verbale, tra i suoi fondatori. La possibilità effettiva di allargare la partecipazione a terzi è garantita dalla stesura di regole condivise (lo statuto sociale) nel quale siano chiarite le finalità dell associazione e le norme di funzionamento dell ente. Perché l associazione possa usufruire di particolari agevolazioni, ottenere l iscrizione ad albi e registri, utilizzare lo statuto quale strumento di prova della non commercialità delle sue attività occorre che lo statuto sia predisposto con una particolare forma (atto pubblico, scrittura privata autenticata da notaio o registrata direttamente a cura dei fondatori presso l Ufficio del Registro). A tale fine la costituzione di un nuovo ente privato non lucrativo avviene tramite la redazione di un Atto costitutivo con il quale si verbalizza la volontà di alcuni soggetti di dare vita ad un associazione, esplicitandone gli scopi e regolamentando le norme interne riassunte nell allegato Statuto sociale. Nell atto costitutivo occorre specificare la data e il luogo di costituzione, la

11 11 denominazione dell associazione nonché i dati anagrafici dei soci fondatori firmatari dell atto. Particolare rilievo deve essere attribuito allo scopo perseguito, coincidente con quanto successivamente esplicitato nello Statuto. L assemblea costituente provvede alla nomina del primo Consiglio Direttivo e, se previsto dallo statuto, del Presidente, attribuendogli il potere di rappresentare l Associazione e di provvedere agli adempimenti necessari per l avvio delle attività: richiesta all Agenzia delle Entrate del codice fiscale (o della partita Iva qualora si intenda da subito svolgere un attività commerciale in via non prevalente) e registrazione dell atto. Entro 20 giorni dalla firma dell atto costitutivo, previa richiesta del codice fiscale, occorre provvedere alla registrazione dell Atto presso l Agenzia delle Entrate, un operazione che presenta costi diversificati in ragione della tipologia associativa costituita. Iter di costituzione Azione Scadenza Soggetti coinvolti Sottoscrizione dell atto costitutivo (di cui lo statuto è parte integrante) Apertura codice fiscale (o P. IVA se da subito si intende svolgere un attività commerciale non prevalente) Registrazione dell atto Trasmissione telematica del Modello EAS (Art. 30 legge 2/09) Iscrizione facoltativa ad albi e registri Prima della registrazione dell atto 20 gg. dalla firma dell atto costitutivo 60 gg. dalla costituzione Variabile a seconda delle norme di riferimento Soci fondatori Legale rappresentante o soggetto delegato Legale rappresentante o soggetto delegato Legale rappresentante Legale rappresentante LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

12 12 Costi di costituzione Tipologia Organizzazioni di volontariato Onlus Altre associazioni Riferimento normativo Art. 8 Legge 266/1991 Art. 17 D. Lgs. 460/1997 Tassa di registro ( ,00 euro) Bolli ( ,62 euro ogni 100 righe) No No Sì si No Sì - Sì Sì Sì Diritti Condizioni Iscrizione successiva al registro del volontariato Iscrizione entro 30 gg. All anagrafe delle onlus 1.4 Gli elementi costitutivi dello statuto Le norme che regolamentano i rapporti interni tra i soci, riunite nello statuto sociale, costituiscono parte integrante dell atto costitutivo e, pertanto, devono essere allegate allo stesso anche in sede di registrazione. Il Codice civile, solo nel caso di costituzione di ente riconosciuto esplicita alcuni requisiti statutari obbligatori (articoli 16-24). Per gli enti non riconosciuti, in base all articolo 36 del Codice civile, l ordinamento interno e l amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati così come risultanti dallo statuto. Di seguito riportiamo una breve presentazione del contenuto minimo dello statuto sociale, genericamente valido per tutti gli enti. Tali indicazioni devono essere coordinate con gli specifici requisiti previsti dalle normative speciali che regolamentano le diverse tipologie associative.

13 Lo scopo Nella statuto occorre indicare in modo chiaro lo scopo perseguito dall ente esplicitando l assenza di scopo di lucro. Nella definizione dello scopo sociale occorre prestare particolare attenzione alla definizione dell attività essenziale per il raggiungimento degli scopi sociali (oggetto esclusivo o principale dell ente), poiché quanto riportato nello statuto, se redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata, rappresenta un primo elemento di prova della non commercialità dell ente dal punto di vista fiscale. La definizione dello scopo sociale deve essere tale da consentire di individuare l attività svolta dall associazione senza, peraltro, precludere la possibilità di estendere le proprie aree di intervento. È possibile specificare ulteriormente l ambito di azione dell ente, riportando, a titolo esemplificativo, alcune delle attività che l associazione intende svolgere nel raggiungimento del suo scopo sociale I soci La struttura associativa è aperta, in quanto non prevede limiti al numero di soci ammissibili; l associazione può, comunque, personalizzare i criteri di selezione dei propri soci purché tali elementi non comportino discriminazioni di alcun tipo. Le normative speciali richiedono che lo statuto specifichi i diritti nonché i doveri di ciascun socio, oltre al diritto di voto, attivo e passivo, che spetta a tutti i soci maggiorenni, nonché le procedure connesse all ammissione e all esclusione dei soci. LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO Gli organi sociali Gli organi sociali obbligatori sono tre: assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente del consiglio direttivo. L assemblea dei soci, costituita da tutti i soci in regola con gli adempimenti statutari, è l organo sovrano dell associazione. Le sue modalità di convocazione sono libere ma devono essere tali da garantire a tutti i soci la presa visione di un avviso che dovrà contenere il

14 14 giorno e l ora (sia per la prima che per la seconda convocazione), il luogo e l elenco delle materie che si andranno ad affrontare. L assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria in ragione delle materie all ordine del giorno, quella ordinaria delibera in merito a l approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo; gli indirizzi e le direttive generali della Associazione; la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e l eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti; l approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell attività dell Associazione; quant altro a lei demandato per legge o per statuto. L assemblea straordinaria delibera in merito a le modifiche dell Atto costitutivo e dello Statuto; lo scioglimento dell associazione la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo. L articolo 21 del codice civile impone per le associazioni riconosciute (vedi paragrafo 1.2) alcune regole per la validità delle sedute e l approvazione delle delibere che possono essere utilizzate quale riferimento anche dagli altri enti. A norma del codice civile, le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Per modificare l atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Qualora l ente scelga di adottare modalità differenti si raccomanda di prevedere comunque dei vincoli più elevati per la validità delle sedute e delle delibere nel caso di assemblee straordinarie. Il Consiglio direttivo, composto da soci, è l organo amministrativo dell ente i cui poteri, vincoli e modalità operative devono essere esplicitati dallo statuto. Spetta al Presidente la rappresentanza dell Associazione di fronte a terzi o in giudizio. È facoltà dell Assemblea dei soci nominare un Collegio dei revisori dei

15 15 conti, composto da associati e non, a cui attribuire il controllo contabile dell associazione. Stante la funzione di controllo attribuita a tale organo sociale la carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere. Eventuali controversie tra gli aderenti e l associazione possono essere demandate ad un collegio arbitrale Il patrimonio sociale, le entrate, l esercizio sociale Il patrimonio sociale è costituito dal fondo comune, creato dagli associati o dai fondatori, e rappresenta un elemento costitutivo dell ente. Esso è composto da: il fondo di dotazione iniziale formato dai versamenti effettuati dai soci fondatori; i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell ente; i contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, vale a dire con gli utili/avanzi di gestione realizzati. Si ricorda che il fondo comune è un elemento strumentale per il raggiungimento degli scopi sociali non divisibile tra i soci. In base al Decreto 460/1997, in caso di scioglimento, in capo all ente vige l obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione che persegua le medesime finalità o di destinarlo a fini di pubblica utilità sentito l organismo di controllo di cui all Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le onlus). LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO Le entrate delle associazioni si differenziano a secondo della tipologia di ente.

16 16 Tipologie di entrate Enti associativi quote sociali annuali; redditi derivanti dal patrimonio sociale; elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento; fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi; eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura non prevalente. Organizzazioni di volontariato contributi degli aderenti; contributi di privati; contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Onlus quote sociali; redditi derivanti dal patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento dell attività istituzionale e di quelle direttamente connesse o accessorie; elargizioni, liberalità e/o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento; fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e servizi.

17 17 Associazioni di promozione sociale quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Ogni ente può adeguare, mediante idonea previsione statutaria, l esercizio finanziario alle proprie esigenze istituzionali, fermo restando la durata obbligatoria pari a 12 mensilità, anche se, preferibilmente, si tende a farlo coincidere con l anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). Qualunque sia l esercizio di riferimento, lo statuto deve prevedere, ai sensi del Decreto Legislativo 460/97, la redazione e approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, di un rendiconto economico e finanziario di gestione (bilancio consuntivo). LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO Le modifiche statutarie e lo scioglimento I poteri per modificare lo statuto sociale delle associazioni sono attribuiti all assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria. L articolo 21 del Codice civile richiede, per le associazioni riconosciute, se non diversamente previsto nello statuto medesimo, la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per le associazioni non riconosciute si rimanda agli accordi statutari.

18 18 In base al Codice civile le associazioni riconosciute possono sciogliersi per il verificarsi di cause previste dall atto Costitutivo, per il raggiungimento dello scopo sociale o per l impossibilità di conseguirlo, per volontà dei soci con una deliberazione adottata dai tre quarti degli aderenti. Le associazioni non riconosciute si sciolgono invece esclusivamente per le cause previste in statuto nonché per volontà dei soci con una deliberazione adottata con le maggioranze previste dallo statuto. Al momento in cui scattano le cause di scioglimento e/o di estinzione della persona giuridica scatta per gli amministratori il divieto di nuove operazioni e si procede alla liquidazione del patrimonio dell ente. Conseguentemente i beni dell ente vengono devoluti in conformità alle disposizioni statutarie ad altra associazione che persegua le medesime finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il Decreto Legislativo 460/1997 ha introdotto per tutte le associazioni l obbligo, in caso di scioglimento, di comunicazione delle modalità di devoluzione del patrimonio all Agenzia per le Onlus (organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Obblighi di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento Tipologia Organizzazioni di volontariato Riferimento normativo Art. 5 Legge 266/1991 Devoluzione del patrimonio obbligatoria Organizzazioni di volontariato Onlus Art. 10 D. Lgs. 460/1997 Altra Onlus o fini di pubblica utilità Associazioni di Art. 3 Legge 383/2000 Fini di utilità sociale promozione sociale Enti associativi Art. 148 TUIR Enti con finalità analoghe o fini di pubblica utilità Associazioni sportive dilettantistiche Art. 4 Legge 21 maggio 2004, n. 128 Finalità sportive

19 1.5 Brevi cenni fiscali La qualifica fiscale di ente non commerciale Gli enti privati non lucrativi quali le associazioni, sia riconosciute che non, le fondazioni ed i comitati si definiscono, dal punto di vista fiscale, come enti non commerciali qualora abbiano quale oggetto principale, inteso come attività essenziale per il raggiungimento degli scopi istituzionali, lo svolgimento di un attività non commerciale. L individuazione dell oggetto principale dell attività avviene tramite verifica delle previsioni statutarie, qualora redatto e registrato, altrimenti in base all attività effettivamente esercitata. Gli enti non commerciali possono, accanto all attività istituzionale prevalentemente svolta, porre in essere un attività commerciale purché sia correttamente gestita (registrazioni contabili/fiscali e versamento delle imposte) e marginale rispetto all attività complessivamente svolta. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciali per un intero periodo d imposta. La prevalenza può essere identificata utilizzando diversi criteri: a) le immobilizzazioni relative all attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) i ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) i redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative); d) le componenti negative inerenti all attività commerciale rispetto alle restanti spese. Il superamento di uno o più di tali parametri non comporta automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, ma induce ad un giudizio complessivo sull attività effettivamente esercitata che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l ente abbia effettivamente svolto per l intero periodo d imposta prevalentemente attività commerciale (ad esempio il tempo dedicato dai soci dell associazione alle attività di natura istituzionali rispetto a quelle commerciali). LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

20 Attività istituzionali e commerciali Da un punto di vista fiscale le attività svolte da un ente non commerciale possono essere classificate in istituzionali, commerciali e decommercializzate Attività istituzionali Le attività istituzionali sono quelle svolte in diretta attuazione degli scopi sociali. Possono generare delle entrate ma non devono essere legate ad alcuna prestazione da parte dell associazione (es. le donazioni o i contributi pubblici a sostegno generico delle attività dell ente) Attività commerciali In linea generale si presuppone la sussistenza di un attività commerciale ogni qualvolta si realizzi un rapporto di scambio: il versamento di un corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizio. L articolo 2195 del Codice civile considera tra le attività commerciali: attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; altre attività ausiliarie delle precedenti. Le prestazioni di servizi non comprese nell articolo 2195 del Codice civile sono considerate commerciali qualora siano organizzate in forma di impresa (disponibilità di un insieme di beni e persone organizzate per il raggiungimento di un fine, abitualità nello svolgimento dell attività, pagamento di un prezzo, promozione dell attività svolta es. insegne, materiale pubblicitario, ecc.). Le entrate commerciali sono soggette ai fini fiscali ad una specifica contabilità separata e a tassazione. Le principali imposte per gli enti non commerciali Imposte Attività istituzionale Attività commerciale Iva No Qualora l attività non sia occasionale Ires Irap Solo in caso di redditi fondiari e di capitale Solo su compensi a dipendenti e collaboratori Si Si

21 Attività decommercializzate Alcune delle entrate realizzate dagli enti non commerciali, pur avendo natura di per sé commerciale, in quanto presuppongono un rapporto di scambio tra il socio e l associazione, sono state decommercializzate dal legislatore. Questo comporta che tali attività non siano soggette ad imposizione ai fini Ires e Irap e, in alcuni casi, anche rispetto all IVA. Ad esempio le prestazioni di servizi (al di fuori di quelle previste dall articolo 2195 precedentemente elencate), svolte in conformità alle finalità istituzionali (da statuto), senza specifica organizzazione e con corrispettivi non superiori ai costi di diretta imputazione (ripartiti per tutti i beneficiari), si considerano attività istituzionali (comma 1, art. 143 Tuir) Quote sociali Con il versamento della quota sociale si acquisisce la qualifica di socio da cui scaturiscono una serie di diritti e doveri; il socio, a fronte del versamento effettuato, beneficia di prestazioni da parte dell associazione. In linea di principio anche questo versamento potrebbe qualificarsi quale entrata di natura commerciale in quanto caratterizzato da una controprestazione. Il legislatore ha però espressamente previsto che l attività svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, non sia considerata attività commerciale e le somme versate a titolo di quote associative non concorrano a formare il reddito complessivo (comma 1, art. 148 Tuir). Dal 2009 per usufruire di tale agevolazione è stato introdotto un particolare adempimento: la presentazione all Agenzia delle Entrate per via telematica del Modello EAS (art. 30, Legge 2/2009), di cui si parla nel paragrafo LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO Raccolte pubbliche di fondi Le entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi aperte al pubblico, organizzate occasionalmente, in concomitanza di particolari celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, a fronte della cessione di beni di modico valore o servizi sono decommercializzate a condizione che, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio in cui si sono svolte, venga redatto

22 22 apposito e separato rendiconto e una relazione illustrativa dell iniziativa svolta (comma 3 lett. a, art. 143 Tuir) Convenzioni e accreditamenti con Pubbliche Amministrazioni Le attività aventi finalità sociali prestate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni in regime di convenzione e/o accreditamento, benché commerciali da un punto di vista oggettivo, sono considerate attività decommercializzate, non imponibili ai fini Ires e Irap, se svolte da un ente non commerciale purché esercitate in conformità ai fini istituzionali dell ente (comma 3 lett. b), art. 143 Tuir). Tali attività restano però assoggettate ad IVA Enti associativi agevolati Alcuni enti associativi (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica) sono destinatari di specifiche agevolazioni (comma 3, art. 148 Tuir). Per tali enti non si considerano commerciali, anche ai fini dell imposizione IVA, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, anche di altre associazioni, che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale. Non si considerano altresì commerciali, anche ai fini dell imposizione IVA, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Il legislatore ha comunque limitato l operatività di tale agevolazione individuando una serie di attività che rimangono inderogabilmente commerciali, tra queste ricordiamo: la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, la somministrazione di pasti, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito, la gestione di spacci aziendali e mense, l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la gestione di fiere ed esposizioni commerciali, la pubblicità commerciale, le telecomunicazioni e le radiodiffusioni locali.

23 23 In sostanza l ente può erogare ai propri associati alcuni servizi (esempio tipico la quota pagata per partecipare ad un corso di avviamento allo sport) facendosi riconoscere un contributo aggiuntivo rispetto alla quota associativa e tali importi non sono imponibili ai fini Ires, Irap e Iva. Tali agevolazioni vengono applicate a condizione che a) lo statuto sia redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e contenga le seguenti clausole: divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo (vale a dire la partecipazione attiva del socio), escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (il rapporto associativo cessa per recesso o esclusione non ha una scadenza predefinita) e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

24 24 intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti. b) Dal 2009 l ente è, inoltre, tenuto alla presentazione all Agenzia delle Entrate per via telematica del Modello EAS (art. 30, Legge 2/2009), di cui si parla nel paragrafo Due particolari categorie di enti di tipo associativo godono di ulteriori agevolazioni. Gli enti affiliati ad associazioni di promozione sociale, solo se comprese tra gli enti di cui all articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità siano espressamente riconosciute dal Ministero dell interno con apposito decreto (tali enti NON COINCIDONO necessariamente con gli enti iscritti ai registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti ai sensi della Legge 383/2000), possono svolgere, se complementari alla propria attività istituzionale, l attività di somministrazione di alimenti e bevande presso le proprie sedi nonché l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Quest ultima attività benché esente da imposizione fiscale rimane soggetta al regime Iva. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria non si considera commerciale l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, l assistenza prestata prevalentemente agli iscritti in materia di applicazione dei contratti di lavoro e legislazione del lavoro purché i corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione. Riferimenti normativi Testo Unico delle imposte sui redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917 articoli Decreto Legislativo 460/1997, articoli Enti associativi e il modello EAS Come anticipato nei precedenti paragrafi, dal 2009 per usufruire della decommercializzazione degli introiti derivanti da quote sociali e beni/servizi ceduti ai soci, è stato introdotto un ulteriore adempimento a carico degli enti di tipo associativo: la presentazione per via telematica all Agenzia delle Entrate del Modello EAS. Tale modello si compone di una parte anagrafica e 38 dichiarazioni su aspetti fiscali, organizzativi e gestionali dell ente.

25 25 L invio deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione e deve essere nuovamente presentato, entro il 31 marzo dell anno successivo, qualora si verifichino variazioni di alcuni dei dati comunicati specificatamente previsti nelle istruzioni, ed entro 60 giorni in caso di perdita dei requisiti qualificanti l ente agevolato (ad esempio in caso di modifica statutaria con eliminazione di alcuni dei requisiti obbligatori). Alcuni enti sono esonerati dall adempimento, altri sono soggetti ma in forma semplificata. Le modalità di compilazione del Modello EAS per le diverse tipologie associative (per le tipologie associative vedi la seconda parte della presente pubblicazione) Obblighi di comunicazione del modello EAS Enti associativi ONLUS di opzione (Art. 10 D. Lgs. 460/1997) ONG - Organizzazioni non governative (Legge 49/1987) ODV - Organizzazione di volontariato (Legge 266/1991) Registro di riferimento Anagrafe delle Onlus Riconoscimento Ministero Affari Esteri Registro Regionale delle OdV Attività Solo istituzionale e commerciale marginale Anche commerciale (con conseguente perdita della qualifica di Onlus di diritto) Compilazione Esenzione Esenzione Esenzione Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO APS - Associazione di promozione sociale (Legge 383/00) Registri nazionale e regionale delle APS Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) ASD Associazioni sportive dilettantistiche (Legge 289/2002) Registro del CONI Solo istituzionale Anche commerciale e/o de commercializzata Esenzione Modello semplificato (4, 5, 6, 20, 25 e 26) Associazioni riconosciute (DPR 361/2000) Registro delle persone giuridiche Modello semplificato (3, 4, 5, 6, 25 e 26)

26 26 Pro-loco (LR 16/2001) Associazioni religiose Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese Partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale Associazioni sindacali Associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi Associazioni onlus parziali, per le attività non rientranti nell ambito Onlus Registro regionale Riconoscimento Ministero degli Interni commerciale con opzione per il regime ex L. 398/91 Solo istituzionale o anche commerciale senza opzione per L.398/91 Esenzione Modello completo Modello semplificato (3, 4, 5, 6, 25 e 26) Modello semplificato (3, 4, 5, 6, 25 e 26) Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) Altri enti associativi quote sociali e/o decommercializzate ex art. 148 e/o commerciali Senza versamento di quote o attività decommercializzate ex art. 148 e/o commerciali Modello completo Esenzione

27 27 Riferimenti normativi Articolo 30 del Decreto legge n. 185/2008 coordinato con la legge di conversione n. 2/2009 Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 2 settembre La qualifica fiscale di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS La qualifica di Onlus (art. 10 D. Lgs. 460/1997), alla quale sono riconnesse specifiche agevolazioni tributarie, è attribuita agli enti non lucrativi privati (quali fondazioni, associazioni e comitati) che svolgano espressamente e limitatamente un attività sociale perseguendo esclusivamente finalità sociali o solidaristiche in uno dei seguenti settori: 1. assistenza sociale e socio-sanitaria, 2. assistenza sanitaria, 3. beneficenza, 4. istruzione, 5. formazione, 6. sport dilettantistico, 7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/39, 8. tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, con esclusione dell attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all articolo 7 del decreto legislativo 22/1997, 9. promozione della cultura e dell arte, 10. tutela dei diritti civili, 11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell articolo 17 della legge 400/1988. La dimostrazione dell esclusivo perseguimento di finalità sociali o solidaristiche è ritenuta implicita per legge nel caso di enti operanti in uno dei seguenti settori: 1. assistenza sociale e socio-sanitaria, 2. beneficenza, LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

28 28 3. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/39, 4. tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, con esclusione dell attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all articolo 7 del decreto legislativo 22/1997, 5. promozione della cultura e dell arte, solo in presenza di apporti economici da parte dell Amministrazione centrale dello stato, 6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell articolo 17 della legge 400/1988. Per i restanti settori la finalità sociale e solidaristica è riconosciuta solo quando le attività statutarie siano dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari. Al fine di essere ricomprese nella definizione di ONLUS la legge individua specifici elementi da inserire nello statuto: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei settori previsti dall articolo 10; b) l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse; d) il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura; e) l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse; f ) l obbligo di devolvere il patrimonio dell organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le Onlus), salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

29 29 h) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo (vale a dire la partecipazione attiva del socio), escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (il rapporto associativo cessa per recesso o esclusione non ha una scadenza predefinita) e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; i) l uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo Onlus. j) eleggibilità libera degli organi associativi, principio del voto singolo (una testa un voto), sovranità dell assemblea dei soci, criteri di ammissione ed esclusione dei soci, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle loro deliberazioni, nonché del bilancio e del rendiconto; k) intrasmissibilità delle quote sociali ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità delle stesse. Si considerano Onlus di diritto indipendentemente dal rispetto delle precedenti regole e dall iscrizione all Anagrafe delle Onlus le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritte nei registri tenuti presso le regioni e le province, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 e i loro consorzi se costituiti di sole cooperative sociali, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/87. Per le organizzazioni di volontariato la Legge 2/2009 ha introdotto la perdita della qualifica di onlus qualora l ente svolga attività commerciali diverse da quelle produttive marginali (specificatamente elencate nel DM 25 maggio 1995). Le Onlus possono svolgere unicamente la propria attività istituzionale e quelle ad essa direttamente connesse in maniera non prevalente secondo parametri prestabiliti particolarmente restrittivi (i proventi delle attività direttamente connesse non devono superare il 66 per cento delle spese complessive dell organizzazione). A tale fine si considerano attività connesse quelle istituzionali qualora vengano rivolte a destinatari diversi da persone svantaggiate o tutte le attività accessorie ed integrative dell attività istituzionalmente svolta. LE ASSOCIAZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO

30 30 Per le Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Ulteriori agevolazioni previste per le Onlus riguardano l esenzione da imposta di bollo, le agevolazioni sulle erogazioni di denaro e di beni nonché l esenzione da Irap e da tasse automobilistiche applicata dalla Regione Lombardia. Riferimenti normativi Testo Unico delle imposte sui redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917 articolo 150 Decreto Legislativo 460/1997, articoli 10 e seguenti 1.7 Regimi contabili e fiscali Libri sociali La tenuta dei libri sociali ha una duplice funzione: da un lato, garantire la trasparenza nei confronti dei soci in termini di condivisione degli atti decisionali dell organizzazione, dall altro, documentare l attività svolta dall ente. Pur in assenza di una specifica normativa in materia, la redazione per ogni organo sociale (Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti se nominato) di verbali attraverso cui tenere memoria per tutte le riunioni delle materie trattate, delle delibere assunte nonché delle attività svolte, in particolare di quelle che non generano movimentazioni contabili, rappresenta un valido strumento di prova dell effettivo perseguimento di finalità non commerciali e una modalità gestionale trasparente in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente. Rispetto alla forma, escludendo qualsiasi obbligo di vidimazione, si consiglia un archiviazione ordinata dei verbali, stampati periodicamente su carta intestata progressivamente numerata, riportando in calce, per ogni incontro, la firma del presidente dell organo deliberante e del segretario di volta in volta nominato.

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