COMUNE DI GREZZANA PIANO CASA

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1 COMUNE DI GREZZANA PIANO CASA DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 08/07/2009 E S.M.I., COSI COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 08/07/2011 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche AREA URBANISTICA Arch. Claudio Puttini AREA EDILIZIA PRIVATA Geom. Simone Braga

2 Comune di Grezzana (VR) Pag. 2/8 Art. 1 Legislazione di riferimento a) Legge Regionale n. 14/2009: la legge regionale n. 14 del 08/07/2009 recante Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche ; b) Legge Regionale n. 26/2009: la legge regionale n. 26 del 09/10/2009 recante Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia ; c) Legge Regionale n. 13/2011: la legge regionale n. 13 del 08/07/2011 recante Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento Regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e materia di paesaggio e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici ; d) L.R. n. 11/2004: la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 recante Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio ; Art. 2 Ambito di applicazione 1. Con il presente Regolamento il Comune di Grezzana, in virtù di quanto previsto dall art. 8 comma 4 della Legge Regionale n. 13 del 08/07/2011 Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento Regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e materia di paesaggio e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici e sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale determina, fatti salvi gli interventi sulla prima casa di abitazione assentibili in diretta applicazione della legge regionale, con quali ulteriori limiti e modalità applicare la predetta normativa nel territorio comunale. 2. In particolare il presente Regolamento: a) procede alla ricognizione ed alla definizione dei casi di non applicabilità degli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, in relazione a quanto previsto dall art. 9, comma 1 della medesima, ad eccezione delle modalità con cui consentire gli interventi di cui alla lettera a), che verranno disciplinate con successivo specifico provvedimento; b) definisce i casi di esclusione o limitazione dall applicabilità degli artt. 2 e 3 e 4 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, in relazione a specifici immobili e zone del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale; c) disciplina gli strumenti e le modalità di attuazione con i quali gli interventi di cui alla L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, dovranno garantire il rispetto del vincolo di subordinazione all esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero il loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti; d) precisa le modalità con le quali definire le Norme Statali in materia di distanze non derogate dalla L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, e dalle presenti disposizioni attuative.

3 Comune di Grezzana (VR) Pag. 3/8 Art. 3 Definizioni 1. Ai fini dell applicazione delle disposizioni regionali e del presente Regolamento si definiscono: a) P.A.T.: il Piano di Assetto del Territorio approvato con D.G.R. n del esecutiva; b) P.I.: Piano degli Interventi Prima Fase approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del esecutiva e Piano degli Interventi Seconda Fase - approvato con deliberazione del Commissario ad Acta con poteri del Consiglio Comunale n. 2 del esecutiva; c) S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i.; d) Piano Attuativo (P.U.A.): i piani di cui all art. 19 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.; e) Zona Territoriale propria: zona territoriale del P.I. vigente o omogenea di cui al D.M. n. 1444/68, nella quale è ammessa o compatibile la destinazione d uso degli edifici oggetto di intervento; f) Prima Casa di abitazione: le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo, o i suoi familiari, risiedono oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità; g) Edifici esistenti destinati ad uso residenziale: gli edifici destinati a residenza comprese le pertinenze (magazzini, garage, cantine, ecc.); h) Edifici esistenti adibiti ad uso diverso: tutti gli edifici non ricadenti nelle definizioni della precedente lett. g); i) Volume esistente: il volume edilizio legittimamente realizzato o legalmente legittimato, in relazione alla destinazione d uso urbanistica, calcolata con le modalità definite dagli strumenti urbanistici in vigore alla data di presentazione della S.C.I.A.; j) Superficie coperta esistente: la superficie coperta legittimamente realizzata o legalmente legittimata, in relazione alla destinazione d uso urbanistica, calcolata con le modalità definite dagli strumenti urbanistici in vigore alla data di presentazione della S.C.I.A.; k) Corpo edilizio contiguo già esistente: corpo edilizio legittimamente realizzato o legalmente legittimato, che abbia almeno un punto di contatto fisico tra i solidi costituenti l edificio di riferimento e quello oggetto di intervento; l) Corpo edilizio separato: costruzione autonoma che preesista o venga realizzata nell area circostante all edificio principale; m) Case a schiera: edifici costituiti dall accostamento di più unità abitative una a fianco all altra, aderenti in tutto o in parte su almeno un lato e aperte su almeno due lati, accorpate in numero superiore a due; n) Riqualificazione intero edificio residenziale: intervento comprensivo anche di demolizione e ricostruzione, anche parziale; o) Compromissione dell armonia estetica del fabbricato esistente: intervento che altera negativamente il decoro architettonico e la percezione estetica del fabbricato, data dall insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità; p) Edifici esistenti: tutti gli edifici, legittimati da titoli abilitativi, ancorchè in sanatoria, esistenti alla data di entrata in vigore della legge ( ), indipendentemente dalla loro destinazione e dimensione, o dalla circostanza che si tratti di edifici principali o pertinenziali. Come esplicitamente evidenziato dalla circolare Regionale (allegato A alla D.G.R.V. n del ), in analogia a quanto operato in applicazione sul condono edilizio, per poter essere considerato esistente l edificio deve essere perlomeno caratterizzato dalla presenza delle strutture portanti e della copertura, mentre non ne è richiesta l agibilità. Per gli edifici realizzati in data anteriore al 01/01/1967, l assenza del titolo abilitativo, in quanto non espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali, e la non successiva modificazione necessitante di titoli abilitativi è dichiarata dal titolare della S.C.I.A., mediante autocertificazione;

4 Comune di Grezzana (VR) Pag. 4/8 q) Edifici esistenti realizzati anteriormente al 1989: gli edifici legittimati da titoli abilitativi, ancorché in sanatoria, realizzati in conformità al titolo abilitativo edilizio la cui dichiarazione di fine lavori depositata in Comune documenti la data di fine lavori entro il 31/12/1988. In mancanza può essere assunta la data di fine lavori indicata nel certificato di collaudo statico regolarmente depositato o nella richiesta o certificato di agibilità/abitabilità. Nei casi di titolo abilitativo in sanatoria, quale data di fine lavori si assume quella dichiarata nell istanza o desumibile dagli allegati alla medesima. Per gli edifici realizzati in data anteriore al 01/09/1967, l assenza del titolo abilitativo, in quanto non espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali, e la non successiva modificazione necessitante di titoli abilitativi è dichiarata dal titolare della DIA mediante autocertificazione; r) Avvenuta ricostruzione: si intende la presentazione della denuncia di ultimazione lavori nei limiti temporali previsti dal permesso di costruire; s) Destinazione d uso degli immobili: si intende quella autorizzata dal Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo. La destinazione di edifici ante 1967 sarà rilevata dall effettivo uso dell immobile. Art. 4 Disposizioni generali 1. L ampliamento definito dall art. 2 commi 1 e 2 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, si considera aderente qualora venga effettuato in continuità rispetto al corpo di fabbrica preesistente; 2. Qualora l ampliamento riguardi case a schiera, dovrà corrispondere ad un progetto architettonico unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo. Tale progetto dovrà garantire, come disposto dall art. 2 comma 4 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, che l ampliamento avvenga in maniera uniforme e con le stesse modalità. Il progetto assentito potrà comunque essere realizzato anche per parti purché corrispondenti alle singole unità edilizie che compongono la schiera, ammettendo inoltre tempi diversi per l ampliamento di tali singole unità edilizie; 3. In caso di edifici con destinazioni d uso miste che comprendano la residenza, gli ampliamenti consentiti dalla L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, dovranno necessariamente, anche per l aumento volumetrico riferito alla residenza, rispettare in base al tipo di intervento proposto, il limite della superficie coperta ammissibile definito dalla medesima L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, per le destinazioni diverse dalla residenza esistenti nell edificio oggetto dell intervento. 4. La percentuale di ampliamento di cui all art. 2 comma 5 della Legge Regionale n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, (ulteriore 10%) riconosciuta nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw., ancorché già installati, deve essere documentata nella S.C.I.A. da elaborati tecnici redatti e sottoscritti da professionista abilitato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di efficienza degli usi finali dell energia e sul rendimento energetico in edilizia. 5. Gli ampliamenti di cui ai commi 2 e 3 dell art. 3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, devono essere documentati nella S.C.I.A. da elaborati tecnici redatti e sottoscritti da professionista abilitato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di efficienza degli usi finali dell energia e sul rendimento energetico e nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n del 04/08/2009; 6. Al fine di perseguire comunque il miglioramento della qualità architettonica degli edifici nonché della connotazione urbana degli interventi, gli ampliamenti di cui all art. 3 comma 2 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, possono inoltre essere effettuati anche mediante una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti, comportanti la modifica dell area di sedime nonché della sagoma degli edifici originari, purché situati in zona propria. Tali interventi sono ammessi soltanto previa approvazione di un

5 Comune di Grezzana (VR) Pag. 5/8 PUA in analogia a quanto previsto dal comma 3 articolo 3 L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011. Gli interventi assoggettati a PUA dal comma 3 art. 3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, e dalle presenti disposizioni, potranno essere preceduti da una richiesta di parere preventivo sul progetto di fattibilità, sul quale l amministrazione comunale effettuerà un accertamento preventivo sulla ammissibilità ed esprimerà un orientamento per la stesura del successivo progetto definitivo. In tal caso il PUA sarà presentato a seguito del riscontro positivo a tale richiesta preventiva ed in conformità alle eventuali prescrizioni/condizioni. 7. L aumento comunque ammesso della superficie utile di pavimento all interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, di cui al comma 9 art. 9 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, deve documentare nella S.C.I.A. l esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero il loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico conseguente, nei modi previsti dall art. 6 delle presenti disposizioni. 8. Al fine di assicurare il rispetto delle finalità degli interventi ed il loro corretto inserimento nel contesto edificato è ammesso l ampliamento degli edifici mediante sopraelevazione a condizione che comporti la realizzazione di un solo ulteriore piano abitabile, fatta eccezione per gli edifici aventi quattro o più piani fuori terra per i quali non è ammesso alcun ampliamento mediante sopraelevazione. 9. E sempre ammesso l ampliamento mediante recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all art. 2 comma 1 lettere a) e b) della L.R. 06 aprile 1999 n. 12 e di cui all art. 70 del vigente regolamento edilizio, con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento; 10. Con gli interventi di ampliamento ammessi è possibile il frazionamento in più unità edilizie rispetto a quelle esistenti ad eccezione degli ampliamenti eseguiti sulla prima casa di abitazione. Il frazionamento in più unità edilizie abitative, comprese le pertinenze, è comunque ammesso anche qualora l ampliamento riguardi la prima casa di abitazione nel caso in cui le unità edilizie abitative vengano utilizzate da componenti del nucleo famigliare residente nella prima casa di abitazione alla data di presentazione della S.C.I.A.. In tal caso dovrà essere prodotta in allegato alla S.C.I.A. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà contenete l obbligo a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Il mancato rispetto di succitati obblighi comporta la decadenza delle agevolazioni per la prima casa e l obbligo del pagamento del 60% del contributo di costruzione aumentato degli interessi legali. 11. Gli aumenti in termini di volume o superficie coperta derivanti dall applicazione della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, non incidono sul dimensionamento degli strumenti di pianificazione generale vigenti (P.A.T.-P.I.) né comportano alcuna limitazione o variazione alle potenzialità insediative degli stessi; pertanto tali ampliamenti vanno considerati come indipendenti dal dimensionamento della strumentazione urbanistica vigente e ancorché calcolati sulle caratteristiche degli edifici esistenti, in aggiunta alle eventuali capacità insediative residue di piano. 12. Al fine di assicurare il corretto inserimento degli interventi nel contesto architettonico esistente non è ammessa la realizzazione di scale esterne, ad eccezione di quelle funzionali al collegamento del terreno immediatamente circostante l edificio con il piano rialzato dell edificio stesso.

6 Comune di Grezzana (VR) Pag. 6/8 Art. 5 Ricognizione del presupposti di non applicabilità della legge regionale in relazione a quanto previsto dall art. 9 comma 1 della medesima Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici di cui all art. 9 comma 1 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, sotto riportato. Per una più facile lettura dei disposti, si effettuano alcune precisazioni: Testo di Legge Art. 9 comma 1 L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011 a) ricadenti all interno dei centri storici ai sensi dell articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall art. 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia, come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n del 1968 e successive modificazioni; PRECISAZIONI I perimetri dei centri storici, sono quelli individuati dalle TAV del vigente P.I., nonché dal P.A.T. nella Tav. 4/b e disciplinati dall art. 13 delle N.T.A. del P.A.T. e dal Titolo 2.1 delle N.T.A. del P.I.. Per i soli edifici ricadenti nei centri storici per i quali il vigente P.I. ha assegnato grado di protezione 7 e 9 è consentito l ampliamento previsto dall art. 2 commi della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011. L esecuzione dell intervento dovrà rispettare le metodologie costruttive ed i materiali tipici della tradizione locale. E ammessa la sopraelevazione a condizione che comporti la realizzazione di un solo ulteriore piano abitabile, fatta eccezione per gli edifici aventi quattro o più piani fuori terra per i quali non è ammesso alcun ampliamento mediante sopraelevazione. In allegato alla S.C.I.A. dovrà essere prodotta idonea verifica statica anche in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia antisismica dell intero fabbricato, a firma di un tecnico abilitato. Risultano pertanto esclusi dall applicazione della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalle a L.R. n. 13/2011, gli edifici, anche se adibiti a prima casa di abitazione, ricadenti nei centri storici, per i quali il vigente P.I. ha assegnato gradi di protezione diversi dai 7 e 9. b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; Edifici ricadenti all interno delle fasce di rispetto cimiteriale, per elettrodotti o in zone per cui sia prevista comunque la in edificabilità assoluta. Edifici ricadenti all interno della zona D5 così

7 Comune di Grezzana (VR) Pag. 7/8 d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, o di quelle dichiarate in edificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione; come individuata nel vigente P.I.. Gli ampliamenti dovranno altresì essere realizzati ad una distanza non inferiore a mt. 10,00 dal piede degli argini, o loro accessori, delle acque pubbliche. Sono pertanto esclusi dalla fattispecie tutti i casi in cui le eventuali opere abusive siano sanabili con una sanzione amministrativa pecuniaria. A tal fine si precisa che il procedimento amministrativo sanzionatorio o di accertamento di conformità, anche giurisprudenziale, con il pagamento della sanzione amministrativa determinata deve essere conclusa, e non deve residuare alcun obbligo, ancorché parziale, di demolizione, al momento di presentazione della S.C.I.A.. L esclusione si applica anche agli edifici oggetto di modifica della destinazione d uso giuridicamente rilevante, qualora avvenuta in un fabbricato in origine legittimamente realizzato con una destinazione d uso di diversa categoria urbanistica, salvo che prima della presentazione della S.C.I.A., l avente titolo, non provveda al ripristino della destinazione d uso legittima o venga rilasciato il provvedimento di accertamento di conformità, ai sensi dell art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. o sanatoria giurisprudenziale. f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e successive modificazioni. A livello ricognitivo si segnala che tali aree sono individuate nella Tav. 3 del vigente P.A.T. con dicitura terreno non idoneo e nella Tav. 2 e 3 del vigente P.A.T. con dicitura area di frana, area soggetta ad erosione, area soggetta a caduta massi, area soggetta a sprofondamento carsico.

8 Comune di Grezzana (VR) Pag. 8/8 Art. 6 Limiti all applicabilità degli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, in relazione a specifici immobili e zone del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale. 1. Fatti salvi gli ampliamenti relativi alla prima casa di abitazione, vengono definiti i seguenti limiti all applicazione della Legge Regionale n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011: IMMOBILI O ZONE Edifici adibiti ad allevamenti rurali, intensivi o non intensivi. Siti di importanza comunitaria (SIC) e zone a protezione speciale (ZPS) di cui all art. 11 delle N.T.A. allegate al vigente P.A.T. Aree di riqualificazione e riconversione di cui all art. 40 delle N.T.A. allegate al vigente P.A.T. rif. Tav.4/a Ambiti per la formazione del parco Vaio del Paradiso di cui all art. 43 delle N.T.A. allegate al vigente P.A.T. rif. Tav.4/a Zona identificata come Parco Regionale della Lessinia art. 12 Tav.1 dei Vincoli del vigente P.A.T. DISPOSIZIONI SPECIALI Su tali edifici sono consentiti gli ampliamenti previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, a condizione che siano rispettate le specifiche disposizioni normative, comprese quelle igienicosanitarie, della Regione Veneto. In tali zone sono esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011. Gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, sono consentiti esclusivamente per gli edifici aventi processi tecnologici in essere alla data di presentazione della S.C.I.A., escludendo pertanto gli edifici con attività dismesse. Gli ampliamenti dovranno comunque rispettare l organizzazione viabilistica della zona, unitamente alle principali zone a servizi, così come indicate nel P.I. Prima Fase. In tali zone sono esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011. In tali zone sono esclusi tutti gli ampliamenti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/ Sono altresì esclusi dalla applicabilità della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, tutti gli edifici, anche se adibiti a prima casa di abitazione, ricadenti in ambiti soggetti a P. di R. ed Accordi di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

9 Comune di Grezzana (VR) Pag. 9/8 Art. 7 Disciplina delle modalità attuative dell obbligo di adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria connesso al maggiore carico urbanistico 1. Ad eccezione degli interventi relativi alla prima casa di abitazione, la presentazione della S.C.I.A. per la realizzazione degli interventi è subordinata all accertamento da parte del progettista asseverante dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero, alla previsione progettuale del loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti. 2. Si applicano, in materia di determinazione degli standards le vigenti norme urbanistiche e la dotazione dei parcheggi edilizi, di cui all art. 13 delle vigenti N.T.A. allegate al P.I. Seconda Fase. 3. Le opere di urbanizzazione primaria la cui esistenza, sufficienza o necessità di adeguamento devono essere documentate dal professionista abilitato in sede di progettazione dell intervento, sono le seguenti: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato; h) i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. 4. Qualora le opere di cui al precedente comma 3, lett. b) e g) e le relative aree di sedime non possano essere realizzate, per impedimenti fisici o giuridici, in sede di presentazione delle istanze (S.C.I.A. o PUA), in conformità ai tipi di procedimento, l Ufficio competente provvede alla determinazione dell onere di monetizzazione sostitutiva a carico del richiedente, sulla base del computo metrico estimativo e preventivo di spesa allegati dal progettista o rilasciati dai gestori dei pubblici servizi competenti. 5. La monetizzazione sostitutiva è data dalla somma tra il valore venale dell area di sedime delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate, valutato con perizia giurata, ed il costo stimato, mediante computo metrico e preventivo di spesa, delle opere di urbanizzazione non eseguite. La perizia giurata ed il preventivo di spesa, redatti e sottoscritti da professionista abilitato sono prodotti a cura e spese del richiedente la S.C.I.A. o PUA. 6. In caso di cessione gratuita delle aree ed esecuzione diretta dei lavori di adeguamento delle opere di urbanizzazione in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, o nel caso l intervento sia subordinato a PUA, si applica la disciplina attualmente vigente. 7. In ogni caso, all atto della presentazione della S.C.I.A., deve essere allegata l autodeterminazione del contributo di costruzione sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato e l attestazione di versamento del contributo autodeterminato, compresa la quota di monetizzazione sostitutiva, qualora dovuta, di cui al precedente comma L amministrazione comunale, si riserva di richiedere eventuali integrazioni del contributo di costruzione, qualora lo stesso fosse stato erroneamente autodeterminato, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

10 Comune di Grezzana (VR) Pag. 10/8 Art. 8 Norme non derogate e disciplina delle distanze 1. Gli interventi sugli edifici esistenti ammessi in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali dalla L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, devono rispettare le norme statali di competenza esclusiva dello Stato nelle materie di cui all art. 117, comma 2 della Costituzione, oltre alle norme statali contenenti principi fondamentali nelle materie riservate alla legislazione concorrente, secondo quanto previsto dall art. 117, comma 3, della Costituzione, con particolare riferimento alla disciplina delle distanze. 2. Qualora il progettato ampliamento risulti ad una distanza dai confini di proprietà inferiore a quella minima prevista dal vigente strumento urbanistico comunale, in allegato alla S.C.I.A., dovrà essere prodotto, atto notarile registrato e trascritto, di consenso, fermo restando il rispetto delle distanze fra le costruzioni così come disciplinate dalla normativa statale. 3. All interno dei centri abitati, i progettati ampliamenti, dovranno rispettare le distanze minime dal ciglio stradale previste dalle vigenti N.T.A allegate al P.I. Seconda Fase in relazione alle specifiche zone territoriali omogenee in cui ricadono. Art. 9 Disciplina del contributo di costruzione Ai fini dell applicazione dell art. 7 della L.R. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, per contributo di costruzione si intende quello disciplinato dall art. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. Si conferma la riduzione del 60% del contributo di costruzione nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo. Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, che utilizzano fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 Kwh, il contributo di costruzione disciplinato dall art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo. Art. 10 Norme finali e di raccordo 1. Il presente regolamento, nelle materie disciplinate della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, costituisce disciplina speciale rispetto alle previsioni del regolamento edilizio e delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici di livello comunale, fatti salvi i criteri per la determinazione della superficie coperta, dell altezze dei fabbricati e numeri dei piani, dei volumi e delle distanze da confini e da fabbricati, così come disciplinati dagli artt delle vigenti N.T.A. allegate al P.I. Seconda Fase. 2. Nel caso di entrata in vigore, nel periodo di cui all art. 9, comma 7 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, di varianti o nuovi atti di pianificazione di livello comunale, i richiami o i riferimenti contenuti nelle presenti disposizioni, sono automaticamente sostituiti dalle nuove previsioni, senza necessità di alcun atto modificativo o integrativo.

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