MESSAGGI PUBBLICITARI E TUTELA DEI MINORI

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1 MESSAGGI PUBBLICITARI E TUTELA DEI MINORI PROF.SSA FRANCESCA MITE

2 Indice 1 INTRODUZIONE EXCURSUS NORMATIVO SULLE FORME DI TUTELA DEI MINORI RISPETTO AI MESSAGGI PUBBLICITARI SEGUE: IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E LA TUTELA DEI MINORI SEGUE: PROBLEMI DI COORDINAMENTO CON LA CD. LEGGE GASPARRI, RILIEVI CRITICI 12 5 SEGUE: LA TUTELA DEI MINORI NEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE E NEL CODICE DEL CONSUMO LE FATTISPECIE LEGISLATIVE DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE CHE COINVOLGONO I MINORI EX D.LGS. N. 145/2007 NELL INTERPRETAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE E LA TUTELA DEI MINORI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE BIBLIOGRAFIA SITI INTERNET di 33

3 1 Introduzione Le immagini e i contenuti dei messaggi provenienti dall intero sistema delle comunicazioni e dai media in generale, sono potenzialmente in grado di orientare l opinione pubblica, determinando anche scelte politiche, economiche, finanziarie dell intera collettività. Nell odierno impianto delle comunicazioni, tuttavia, coloro i quali più di tutti subiscono l influenza dei moderi sistemi di diffusione delle comunicazioni sono, per loro natura, i bambini. È di tutta evidenza, anche per un osservatore non esperto del settore, quanto forte sia l influenza che i moderni mezzi di comunicazione possono imprimere sui soggetti nel corso dell età evolutiva, incidendo in maniera aggressiva sui loro processi formativi ed educativi; ciò è tanto più vero in una società, come quella odierna, fortemente permeata da una intensa evoluzione tecnologica che ha completamente rivoluzionato l intero settore delle comunicazioni. In tale contesto, ad uscire stravolto è anche il rapporto bambini-tv 1 che, non a caso, rappresenta oggi più che mai un argomento tanto delicato quanto attuale e sul quale si è concentrata l attenzione del Legislatore, degli organismi di controllo, della giurisprudenza, degli interpreti, degli operatori del settore, della dottrina, dei sociologi. Ed infatti, esiste un impalpabile e pericoloso legame tra ciò che viene proposto quotidianamente dai mass media all interno dei programmi ed i comportamenti non sempre prevedibili, a volte irrazionali che i minori tendono ad assumere. E allora, posto che fra i programmi di cui sopra, ben possono costituire un rischio per i minori, anche i messaggi pubblicitari commerciali con la loro idoneità ad influenzare prepotentemente la mentalità e il comportamento dei bambini e degli adolescenti, si è imposto al nostro Legislatore ( sulla spinta di quello europeo) un intervento nell ottica di tutelare l interesse dei minori, considerati più deboli ed il cui sviluppo etico, fisico e psicologico rappresenta proprio per questo un interesse superiore e meritevole di protezione giuridica. La potenzialità che il mezzo televisivo ha in termini di impatto è solo apparentemente superiore a quella degli altri mezzi di comunicazione; a ben vedere, infatti, oggi, grazie all evoluzione tecnologica, gli scenari a cui eravamo abituati si stanno progressivamente trasformando con il 1 Sappiamo bene che nella vita quotidiana di un bambino la Tv occupa una posizione tutt altro che marginale, ragione per cui il problema, che qui ci interessa, del rapporto tra pubblicità e minori sembra presentare aspetti di maggiore preoccupazione e gravità relativamente al mezzo televisivo. Sebbene, come si vedrà, anche l interattività e la multimedialità hanno le loro potenzialità in tal senso. 3 di 33

4 potenziamento dell interattività e della multimedialità. Costituirebbe, quindi, un imperdonabile leggerezza sminuire l influenza che la comunicazione commerciale in senso lato 2 è in grado di esercitare sui minori per il tramite anche di altri strumenti: dalle affissioni pubblicitarie alla pubblicità sui periodici destinati espressamente al pubblico giovanile, per arrivare alle nuove tecnologie di trasmissione e allo sviluppo della convergenza delle piattaforme e dei media: televisione, Internet, terminali mobili di videofonia etc. Oggi, infatti, è innegabile che la multimedialità rappresenta il comportamento emergente tra i giovani 3 : l uso dei vecchi media (la radio e la televisione) si integra con quello dei nuovi media (la pay-tv, Internet, il pc, il videofonino, l I-Pod) ed entra sempre più a far parte del quotidiano delle famiglie. Nella sua stanza il bambino si trova al centro di una rete di informazioni: il pc, la consolle, l I-pod, il telefonino etc., ed infatti, tra i bambini e i giovani l uso delle nuove tecnologie è molto più diffuso che tra gli adulti. In tale contesto il minore è considerato una autonoma categoria di utente, necessitando di una specifica considerazione per la sua limitata capacità di comprendere e distinguere la realtà dalla finzione. Da qui si impone l esigenza di una tutela specifica ed efficace di tale categoria di telespettatori ipersensibili. Non a caso, tale necessità è sancita a vari livelli: costituzionale, internazionale, comunitario e nazionale 4, tuttavia i nuovi scenari ne rendono tecnicamente più difficile la 2 Oggi nell ordinamento italiano esistono varie nozioni che hanno riferimenti nella cd. comunicazione commerciale intesa in senso lato. Tentano di tracciare un percorso che vada dalle definizioni più generali a quelle più specifiche, in un rapporto di genus a species, S. Sica e V. Zeno Zencovich, i quali considerano, innanzitutto, la nozione di pratica commerciale di cui al Codice del Consumo, poi quella più propriamente di comunicazione commerciale di cui al codice di autodisciplina e, infine, quella di pubblicità ad oggi prevista e disciplinata ex D. Lgs. n. 145/2007. S. Sica e V. Zeno Zencovich, Manuale di diritto dell informazione e della comunicazione, II Edizione, Cedam 2012, pg C. Calabrò, Conferenza nazionale sull infanzia e sull adolescenza Il futuro dei bambini è nel presente, in 4 L articolo 31 della nostra Costituzione impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l infanzia e la gioventù. L art. 17 Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall ONU nel 1989 e divenuta legge dello Stato nel 1991, nel rapporto tra minori e mass media, pone un canone di ampia informazione con la precisa finalità di promuovere il benessere sociale, morale e spirituale dell utente. Più precisamente, essa impone a tutti di collaborare alla creazione delle condizioni utili a garantire ai minori una vita autonoma nella società e fa divieto di sottoporli a interferenze arbitrarie o illegali nella propria privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento. Anche in Europa la protezione dei minori da contenuti nocivi per il loro sviluppo psichico e morale rappresenta un interesse pubblico fondamentale, nel cui rispetto deve esplicarsi il diritto alla libertà di espressione. Tale 4 di 33

5 realizzazione perché con l uso delle nuove tecnologie si entra in un campo caratterizzato da poche regole, peraltro difficili da fare rispettare. Nel complesso, la lezione odierna si prefigge lo scopo di indagare innanzitutto quali siano e se ci siano, i rischi che possono correre i minori esposti ad una particolare forma di comunicazione, cioè, alla pubblicità commerciale; si individuerà, quindi, il sistema normativo predisposto a tutela degli interessi dei minori, tenendo presente che un sano, equilibrato e completo sviluppo mentale, fisico e morale rappresenta un diritto del minore riconosciuto, come detto, dall ordinamento giuridico nazionale e internazionale. In tale contesto, si tenterà di verificare se le forme di tutela dei minori attualmente previste nel quadro normativo proprio della pubblicità siano sufficienti a tutelare i piccoli spettatori, o se non sia, invece, necessario apportare degli accorgimenti seppur minimi al sistema, per aumentare il livello di protezione del pubblico dei più piccoli dagli effetti indesiderati della pubblicità ingannevole o se non sia addirittura necessario apportare delle modifiche di carattere più radicale. In particolare, nell analizzare la disciplina legislativa si procederà ad individuare le fattispecie da essa previste in cui rileva la presenza di un minore al fine di qualificare come ingannevole un messaggio pubblicitario; l attenzione si soffermerà, altresì, sulle disposizioni pubblicitarie di carattere autodisciplinare a autoregolamentare. Quindi ed infine, l attenzione si concentrerà su alcune pronunce organismi statuali e autodisciplinari che sono predisposti all applicazione delle stesse leggi e dei regolamenti di autodisciplina. In ogni caso, nel rispetto di una onesta riflessione critica sul tema de quo e, cioè, sul rapporto tra la comunicazione pubblicitaria e i minori, è doveroso non abbandonarsi alla facile tentazione di demonizzare la pubblicità ad ogni costo: ed infatti, non ci sono solo coloro che assumono una posizione di denuncia cercando di attivare varie forme di contrasto e resistenza alla comunicazione pubblicitaria, tanto sul piano pubblico quanto su quello dei comportamenti privati 5 ; vi sono, a ben obiettivo deve essere perseguito dagli Stati membri con l adozione di adeguate misure, come stabilito dalla direttiva Tv senza frontiere (89/522/CEE), attuata in Italia dalla legge Mammì, come modificata dalla direttiva 97/36/CEE e come confermato dalla nuova direttiva Servizi Media e Audiovisivi (2007/65/CEE). 5 Gli allarmisti richiamano molti esempi di marketing selvaggio e di manipolazione incontrollata ai danni dei minori e propongono una serie di iniziative concrete per de commercializzare almeno parzialmente l infanzia. Fra queste emerge sicuramente la necessità di un intervento pubblico di regolamentazione: in paesi come Norvegia, Svezia, Austria, Grecia, Australia, ad esempio, esistono restrizioni molto forti, in certi casi con la proibizione di indirizzare messaggi pubblicitari a minori di dodici anni. In tal senso, Michele Maranzana Associazione Psy&Co, Quando la pubblicità guarda i bambini, su Per la pubblicità ingannevole del cd. cibo spazzatura, si rinvia 5 di 33

6 vedere, anche coloro i quali si domandano giustamente se la pubblicità faccia davvero male ai minori e si sforzano di dialogare direttamente con il mondo dei professionisti della pubblicità 6. a Pubblicità di cibo spazzatura, la Norvegia vuole vietarla ai minorenni su Se, nel nostro Paese la legislazione che dovrebbe tutelare i minori dalle pubblicità ingannevole è pressoché inesistente, l esempio ci viene da altri paesi europei, che scegliendo la strada di una normativa più severa e rigorosa contro la pubblicità dei cibi ipercalorici stanno ottenendo risultati incoraggianti nella lotta all obesità infantile. In Francia, ad esempio, su alcuni prodotti vengono apposte delle fascette simili a quelle utilizzate per i pacchetti di sigarette; in Olanda è vietata la pubblicità dei dolci per i minori di 12 anni, un divieto che viene adottato anche in Svezia, Danimarca e Norvegia. In Svezia vige addirittura il divieto di utilizzare i personaggi dei cartoni animati per la pubblicità. Ma non finisce qui: in questi giorni la Norvegia sta discutendo la proposta di allargare il divieto di pubblicizzare cibo spazzatura fino ai minori di 18 anni già a partire dal prossimo anno. L unica certezza è che nei Paesi in cui c è maggiore severità contro la pubblicità del cibo spazzatura, la frenata sui consumi del cibo ipercalorico ha coinciso con una diminuzione del tasso di obesità infantile. Allora perché non seguire l esempio norvegese? 6 Per coloro i quali provengono dal mondo dei pubblicitari o dall industria, la pubblicità e l acquisto dei prodotti aiuterebbe i bambini a sentirsi forti, ad aumentare il senso di autostima e di controllo sul proprio ambiente. I difensori della pubblicità affermano anche che i bambini di oggi non siano eccessivamente influenzati o danneggiati dalla pubblicità, capaci come sono di attivare autonomamente i filtri necessari, più svegli e sofisticati. 6 di 33

7 2 Excursus normativo sulle forme di tutela dei minori rispetto ai messaggi pubblicitari Come si è detto nell introduzione, la tutela dei bambini dalla pubblicità e nelle varie forme di pubblicità costituisce un tema che da lungo tempo impegna il nostro Legislatore, oltre che, come si vedrà quello europeo. Una ricostruzione cronologica 7 della normativa in questione aiuterà a comprendere come e se l approccio del Legislatore rispetto alla questione minori e pubblicità sia negli anni cambiato e da quale prospettiva esso si è mosso. Già l art. 14 della L. 8/2/1948, n. 47, (peraltro ancora in vigore) 8, recante le disposizioni sulla stampa, estendeva l applicazione dell art. 528 del Codice penale (pubblicazioni e spettacoli osceni) anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando fossero idonee ad offendere il loro sentimento morale o ad incitare alla corruzione, al delitto o al suicidio, ai giornali e ai periodici destinati all infanzia, ove favorissero istinti violenti ed antisociali. Disponendo, altresì, l applicazione delle medesime disposizioni a quei giornali e periodici destinati all infanzia, nei quali la descrizione o l illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale. Si tratta di una disposizione, questa, la cui applicazione è stata estesa da parte della giurisprudenza anche ai cd videogiochi sempre che questi ultimi siano esplicitamente destinati ai fanciulli e agli adolescenti 9. 7 Per una più compiuta, precisa e critica ricostruzione normativa sul tema, si rinvia a F. Malagoli, Pubblicità e minori in Largoconsumo. 8 Legge 8 febbraio 1948, n. 47 recante Disposizioni sulla stampa, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43. Il comma 1 dell art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento. 9 Il disposto di cui all art. 14 l. 8 febbraio 1948 n. 47, secondo il quale sono penalmente sanzionabili, ai sensi dell art. 528 c.p., "le pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti quando, per la sensibilità ed impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio", può trovare applicazione anche con riguardo ai cd. "video giochi" sempre che questi ultimi siano esplicitamente destinati ai fanciulli e agli adolescenti. (Nella specie, tale condizione è stata esclusa, sulla base della considerazione che le confezioni dei giochi in questione recavano l indicazione "sconsigliato ai minori e alle persone impressionabili"). Cass. pen. Sez. III, 21/12/1999, n in Riv. Pen., 2000, di 33

8 Successivamente anche la legge 12/12/1960, n (peraltro ancora in vigore) 10, riguardante le affissioni e l esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza, avendo riguardo ai minori degli anni 18 e alle esigenze della loro tutela morale, ha stabilito all art. 1 pene per coloro i quali fabbricassero, introducessero, affiggessero immagini tali da offendere il pudore o la pubblica decenza. Al riguardo è stato precisato in giurisprudenza che «La l. 12 dicembre 1960 n vieta soltanto quelle visioni di figure, immagini, disegni ed oggetti figurati ritenuti osceni secondo la particolare sensibilità dei minori di anni diciotto, alle quali la collettività, composta anche di fanciulli e di adolescenti, risulti esposta per il solo fatto di trovarsi in circolazione per le strade e nelle piazze; pertanto, avendo ad oggetto la citata legge le sole immagini staticamente esposte in luoghi di pubblica circolazione, la cui visione non risulti condizionata dall espletamento di alcun atto di volontà essa non riguarda le raffigurazioni filmiche proiettate televisivamente, essendo le immagini individuate, in questa ipotesi, nella loro dimensione dinamica, nel quadro complessivo dell opera filmica» 11. La legge 6 agosto 1990, n. 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, cd. Legge Mammì 12, dal nome del suo primo firmatario, l allora ministro delle poste e 10 Legge 12 dicembre 1960, n. 1591, recante Disposizioni concernenti l affissione e l esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1961, n. 2. Il comma 1 dell art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento. 11 Trib. Roma, 30/05/1989, in Giur. di Merito, 1990, 111 nota di TERRUSI Dir. Informazione e Informatica, 1989, Legge 6 agosto 1990, n. 223, recante Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1990, n. 185, S.O. Per il regolamento di attuazione della presente legge, vedi il D.P.R. 27 marzo 1992, n Le disposizioni concernenti la tenuta e l organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge, sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249 e dall art. 38, Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS. Vedi, anche, il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e l art. 139, D.Lgs. 6 settembre 2005, n La Mammì è stata la prima legge organica di sistema che l ordinamento italiano abbia mai avuto in materia radio televisiva. L intento della legge è stato quello di dotare l Italia di una legislazione minima, attraverso l attuazione della direttiva comunitaria 552 del 1989 C.E.E., Televisione senza frontiere. La Legge Mammì si divide in 5 titoli e 41 articoli, ma quello fondamentale è il Titolo I, che si ispira ad alcuni valori costituzionali. L articolo 1 indica che la diffusione di programmi televisivi o radiofonici deve avere un carattere di interesse generale. L articolo 2 si riferisce al pluralismo dell informazione. Tuttavia è da dire che le garanzie di pluralismo non sono state ritenute sufficienti, tant è 8 di 33

9 telecomunicazioni repubblicano Oscar Mammì, disciplinando il sistema radiotelevisivo, ha stabilito che la pubblicità radiofonica e televisiva non arrecasse pregiudizio morale o fisico ai minorenni e ne ha vietato l inserimento nei programmi di cartoni animati. Immediatamente dopo, anche il D.M. n. 425 del 30/11/ ha imposto alla pubblicità televisiva di non arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni, di non esortarli direttamente all acquisto di un prodotto o di un servizio, sfruttandone l inesperienza e la credulità evitando, altresì, di persuadere i genitori o altre persone all acquisto del prodotto pubblicizzato. Sempre nel decreto si afferma che la pubblicità televisiva si astenga dallo sfruttare la loro particolare fiducia nei confronti di genitori, insegnanti ed altre persone o mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose. Il D. Lgs. n. 74/1992, tra l altro abrogato con l introduzione del Codice del consumo, considerava comunque ingannevole la pubblicità che, suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, fosse idonea anche solo indirettamente a minacciarne la sicurezza o ad abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza. Non solo, considerava ingannevole il messaggio pubblicitario che, impiegando bambini ed adolescenti, abusasse dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. È di tutta evidenza quanto forte sia la similitudine di tale ultimo provvedimento con il su richiamato DM del che la sentenza n. 420 del 1990 la dichiara costituzionalmente illegittima. Dopo l introduzione della legge è stato deciso di istituire un autorità Antitrust, mentre la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell art. 15 (le concessioni a un singolo soggetto non possono superare il 25% del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre). La legge obbliga ogni rete ad avere un direttore diverso ed un telegiornale con un relativo direttore, vietando inoltre pubblicità durante i cartoni animati e fissando il massimo numero di spot durante la trasmissione di film. 13 DM 30 novembre 1991, n. 425, Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcooliche ed alla tutela dei minorenni, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1992, n. 4, emanato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 9 di 33

10 3 Segue: il Codice di Autoregolamentazione tv e la tutela dei minori Nato nel come forma di autoregolamentazione di settore, il Codice di Autoregolamentazione Tv e minori, approvato e sottoscritto dalle imprese televisive e da importanti associazioni di categoria, impone alle emittenti, nella consapevolezza della minore capacità di giudizio e di discernimento dei più giovani, di controllare i contenuti della pubblicità, dei programmi in generale, dei filmati promozionali dei film di prossima uscita, vietando loro di trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano arrecare un pregiudizio all armonico sviluppo della personalità dei minori, ovvero che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi, con particolare attenzione alla fascia protetta. Peraltro vengono stabiliti tre diversi livelli di protezione. Il primo livello di protezione identificato dal Codice, quello della cd. protezione generale vale per tutte le fasce orarie di programmazione. Nel rispetto di tale livello di protezione, si prevede che i messaggi pubblicitari non possono proporre i minori quali protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi o intenti al consumo di alcool, di tabacco, di sostanze stupefacenti, né screditare o ridicolizzare l astinenza dall uso di tali sostanze o esaltarne l assunzione; ancora, si stabilisce che i messaggi pubblicitari non possono esortare direttamente i più giovani all acquisto, abusando della loro naturale credulità 15 e inesperienza. Si precisa, infine che la pubblicità non debba indurre in errore circa le prerogative 16, la natura 17, il prezzo 18 e gli accessori 19 dei giocattoli. 14 Approvato dall assemblea plenaria della Commissione per l assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle imprese televisive il 29 novembre «Un messaggio pubblicitario, sebbene non indirizzato direttamente a un pubblico di minori, è idoneo a raggiungere anche bambini ed adolescenti, in particolare per i suoi contenuti fortemente suscettibili di abusare della normale credulità e inesperienza dei minori, invogliando gli stessi ad assumere atteggiamenti pericolosi per la loro salute e sicurezza, come ad esempio l atto di infilarsi in testa una busta di plastica». Autorità Garante per la concorrenza, 31/03/2004, n , in Massima redazionale, Con riferimento al grado di conoscenze e di abilità necessarie all utilizzo del prodotto. 17 In particolare sulle prestazioni e sulle dimensioni dei giocattoli reclamizzati. 18 Ciò vale ancor di più quando il funzionamento dei giocattoli imponga l acquisto di prodotti complementari. 19 La descrizione degli accessori inclusi e non inclusi nella confezione. 10 di 33

11 Il secondo livello di protezione quello cd. di protezione rafforzata attiene alle fasce orarie di programmazione che vanno dalle ore 7.00 alle ore e dalle ore alle ore 22,30, arco temporale in cui si presume che il pubblico minorile davanti al televisore sia di sicuro piuttosto numeroso, ma supportato generalmente dalla presenza di un adulto. Proprio in quanto trattasi di protezione rafforzata in queste fasce orarie, il codice vieta tutte quelle pubblicità direttamente rivolte ai minori, che possano compromettere il loro equilibrio psichico e morale; in particolare vieta i seguenti stati: situazioni che possano indurli a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità o mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che possono creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; o situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l autorità, la responsabilità e i giudizi dei genitori, degli insegnanti o di altre persone autorevoli; o situazioni di ambiguità tra bene e male che disorientino i più giovani 20. L ultimo livello, quello della cd. protezione specifica, attiene alla fascia oraria di programmazione compresa tra le ore e le ore 19.00, durante cui si presume che il minore possa più facilmente trovarsi da solo davanti allo schermo. Peraltro si tratta di un livello di protezione specifico dei programmi direttamente rivolti ai minori. E così, in questa fascia si prevede che i messaggi pubblicitari, le promozioni e qualsiasi altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria che abbia come destinatari i minori, siano preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi che facciano percepire in maniera chiara ed inequivocabile anche ai più piccoli che non sappiano ancora leggere o ai minori disabili, la discontinuità rispetto alla trasmissione precedente. In tale fascia protetta, oltretutto, non possono essere diffusi annunci pubblicitari di bevande alcoliche o superalcoliche, di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, di profilattici e contraccettivi Situazioni queste ben segnalate da S. Sica e V. Zeno Zencovich, ibidem, pg Tale divieto non trova applicazione nell ipotesi di apposite campagne sociali. 11 di 33

12 4 Segue: problemi di coordinamento con la cd. Legge Gasparri, rilievi critici In tale panorama normativo irrompe, dopo appena due anni dall emanazione del Codice di Autoregolamentazione Tv, l ennesimo provvedimento normativo: la legge 3 maggio 2004, n , c.d. Legge Gasparri sull assetto del sistema televisivo che pure si occupa della tutela dei minori e i cui contenuti sui minori sono stati trasportati, come si vedrà più avanti, nel capo II del cd. Tusmar (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e, precisamente, negli artt. 34 e 35. Con la sua entrata in vigore, si è disposto, all art oltre al recepimento del Codice di Autodisciplina all intero dell ordinamento nazionale 24, un divieto indiscriminato dell utilizzo di minori degli anni quattordici nei messaggi pubblicitari radiotelevisivi e negli spot. 22 Legge 3 maggio 2004, n. 112, recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l emanazione del testo unico della radiotelevisione, pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104, S.O Tutela dei minori nella programmazione televisiva. 1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell articolo 8, comma 1, e nell articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare e promuovere le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. 3. L impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione 12 di 33

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