Istituzioni scolastiche e contratto di prestazione d opera. Avv. Laura Paolucci
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1 Istituzioni scolastiche e contratto di prestazione d opera Avv. Laura Paolucci
2 Oggetto del contratto di prestazione d opera Con il contratto di prestazione d opera il committente compera lavoro (in prevalenza) personale Avv. Laura Paolucci 2
3 Oggetto del contratto di prestazione d opera Quando si parla di esperto anche in ambito scolastico si fa riferimento ad una persona fisica cui la scuola affida un contratto per lo svolgimento di una prestazione generalmente di tipo didattico o educativo da svolgere direttamente da parte dell esperto Avv. Laura Paolucci 3
4 In generale, quando? 1. Inesistenza di professionalità interne adeguate 2. Insufficienza di professionalità interne adeguate 3. Inesistenza o insufficienza parziale di professionalità interne Valutazione alla luce del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost Avv. Laura Paolucci 4
5 Qualificazione del contratto da stipulare L oggetto del contratto condiziona l identificazione delle regole di scelta del contraente: cosa si chiede al mercato? Una prestazione professionale (es. ore di lezione) rese da un docente Un insieme di attività (progettazione, scelta delle metodologie, realizzazione dell intervento) Avv. Laura Paolucci 5
6 Partire dal proprio fabbisogno Si osserva che il concreto fabbisogno dell istituzione scolastica (ad es. di competenze esterne per svolgere un azione didattico/educativa) può essere soddisfatto sia attraverso un appalto di servizi (artt cc), in relazione al quale il contratto intercorrerà tra la scuola e il soggetto (generalmente superindividuale: società, cooperativa, associazione, ma potrebbe anche trattarsi di ditta individuale) con personale alle dipendenze di questo soggetto e non della scuola, sia attraverso un contratto di prestazione d opera tra la scuola e l esperto (art c.c.). Avv. Laura Paolucci 6
7 Partire dal proprio fabbisogno La scelta fra l una e l altra opzione giuridica può dipendere da una serie di fattori, tra i quali appunto e prioritariamente, quello dell organizzazione del servizio nel suo complesso che, nell appalto di servizi, viene fatta gravare sull impresa appaltatrice. E ciò corrisponde senz altro ad un minor investimento organizzativo e gestionale della scuola. Avv. Laura Paolucci 7
8 Qualificazione del contratto da stipulare Contratto di prestazione d opera Art 2222 cc - Contratto d'opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV Appalto di servizi Art cc Appalto - Nozione. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Avv. Laura Paolucci 8
9 Qualificazione del contratto da stipulare Appalto pubblico di servizi Art. 3, comma 10 D.Lgs 163/2006 E un appalti pubblico diverso dall appalto pubblico di lavori o di forniture, avente per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. Allegato II A- servizi informatici e affini; servizi di ricerca e sviluppo, servizi di consulenza gestionale e affini Allegato II B servizi relativi all istruzione anche professionale (CPV da a ) Avv. Laura Paolucci 9
10 Ad es. i servizi di formazione (Reg CE 2151/2003) CPV da a Servizi di istruzione Servizi di istruzione elementare, prescolastica, secondaria, secondaria di indirizzo tecnico e professionale, secondaria di indirizzo tecnico, secondaria di indirizzo professionale, per disabili, superiore, di istruzione giovani, di istruzione medica,di formazione alla sicurezza, servizi speciali di istruzione, Servizi di istruzione per adulti e altri servizi di istruzione Servizi scolastici vari Servizi di scuola guida, Servizi di esami di guida, Lezioni di guida, Servizi di scuole di volo, Servizi di scuole di vela, Servizi di scuole di immersione subacquea Servizi di scuole di sci Servizi di formazione Servizi di formazione specialistica, Servizi di formazione del personale, Attrezzature per la formazione, Servizi per programmi di formazione, Seminari di formazione, Servizi di formazione professionale Servizi di formazione industriale e tecnica Servizi di formazione industriale Servizi di formazione tecnica Servizi di formazione gestionale Servizi di avviamento e istruzione per utenti di elaboratori elettronici Servizi di formazione informatica Corsi informatici Servizi di formazione ambientale Servizi di formazione in materia di sicurezza Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso Servizi di formazione sanitaria Servizi di formazione per pronto soccorso Servizi di perfezionamento personale Organizzazione di corsi di lingue Servizi di istruzione universitaria per adulti Avv. Laura Paolucci 10 Gestione di un centro di formazione
11 Le fonti giuridiche della prestazione d opera Art 7 u.c. Dlgs. n. 165/2001 Art. 40 DI n. 44/2001 Artt ss c.c. Avv. Laura Paolucci 11
12 Come scegliere il prestatore d opera? Art 7 D.Lgs 165/2001 Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; ; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso Avv. Laura Paolucci 12 della collaborazione.
13 Come scegliere il prestatore d opera? Art 7 D.Lgs 165/2001 a) Sono imposte (comma 6-bis) procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (in quanto contratto di lavoro, l affidamento esula dall ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2003 di invece ci si deve occupare se il contratto sia qualificabile come appalto di servizi), Avv. Laura Paolucci 13
14 Come scegliere il prestatore d opera? Art 7 D.Lgs 165/2001 b) la legittimità del ricorso è condizionata alla presenza di una serie di fattori (che devono tassativamente ricorrere, pena la responsabilità erariale del dirigente), fra i quali, la particolare e comprovata specializzazione universitaria del prestatore d opera. segue Avv. Laura Paolucci 14
15 Come scegliere il prestatore d opera? Art 7 D.Lgs 165/2001 b) tale requisito va inteso come riferito alla laurea magistrale o titolo equivalente (così il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, UPPA n 5 del 21 gennaio 2008). Se nel mercato di cui si sta parlando la specializzazione universitaria non è tipica o normalmente ricorrente, il ricorso a tale forma di collaborazione diretta ne risulterà per ciò solo interdetto. segue Avv. Laura Paolucci 15
16 Come scegliere il prestatore d opera? Art 7 D.Lgs 165/2001 b) un elemento di semplificazione è stato però introdotto con il DL 78/2009 convertito in L. 102/2009, prevedendosi che si possa prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell attività informatica nonché a supporto dell attività didattica e di ricerca, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. segue Avv. Laura Paolucci 16
17 Come scegliere il prestatore d opera? Art 7 D.Lgs 165/2001 b) il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. E quindi necessaria una valutazione puntuale in relazione alla natura e ricorrenza delle esigenze che danno luogo all attivazione delle prestazioni da parte del collaboratore esterno. Avv. Laura Paolucci 17
18 Come scegliere il prestatore d opera? Art 7 D.Lgs 165/2001 c) se conferiti da un amministrazione dello Stato (nel cui novero sono le istituzioni scolastiche statali), i contratti in questione rientrano nel campo di applicazione dell art. 17, commi 30 e 30 bis del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 e quindi risultano assoggettati al controllo preventivo di legittimità ivi previsto. segue Avv. Laura Paolucci 18
19 Come scegliere il prestatore d opera? Art 7 D.Lgs 165/2001 c) Con deliberazione n. 20/2009 del la Sezione centrale di Controllo di legittimità sugli atti del Governo della Corte dei Conti ha ritenuto che la predetta disposizione, con riferimento all oggetto del conferimento, sia inapplicabile ai contratti affidati in base al D.Lgs 163/2006 nonché agli incarichi di docenza ed infine agli incarichi obbligatori (ad es. il RSPP). Avv. Laura Paolucci 19
20 CHI fa COSA? Artt. 33, co 2, lett. g) e 40 DI n. 44/2001 Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente [.] g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti Si tratta della ordinaria funzione regolamentare degli organi di indirizzo Avv. Laura Paolucci 20
21 CHI fa COSA? Artt. 33, co 2, lett. g) e 40 DI n. 44/2001 Infatti, così riprende l art. 40 DI 44/2001: 2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. Avv. Laura Paolucci 21
22 CHI fa COSA? Artt. 33, co 2, lett. g) e 40 DI n. 44/2001 Tra i criteri e i limiti deve rientrare la scelta della procedura comparativa imposta dal comma 6 bis dell art. 7 D.Lgs n. 165/2001 Alternative possibili: 1)Estensione dell art. 34 DI 44/2001 (tre preventivi) 2)Avviso pubblico (circolare PCM 2/2008) Avv. Laura Paolucci 22
23 Differenze con l affidamento di un appalto Negli appalti occorre distinguere tra CRITERI DI IDONEITA (selezione dell offerente) e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (selezione dell offerta) I criteri di idoneità attengono alle modalità di selezione degli offerenti: l accesso alle procedure di affidamento, infatti, è aperto ai soli operatori economici qualificati, sulla base di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi: 1) onestà a affidabilità morale 2) capacità economico e finanziaria 3) conoscenze professionali e tecniche I criteri di aggiudicazione stabiliscono con quale metodo va individuata l offerta aggiudicataria e devono essere oggettivi e basati sulla offerta e non sull offerente: PREZZO / PREZZO + QUALITA Avv. Laura Paolucci 23
24 Differenze con l affidamento di un appalto E possibile per la scelta del prestatore d opera valorizzare quali elementi della scelta gli aspetti soggettivi (similmente alle procedure concorsuali per la scelta dei lavoratori dipendenti) segue Avv. Laura Paolucci 24
25 Differenze con l affidamento di un appalto Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: a)qualificazione professionale b)esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; c)qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell incarico; d)d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell attività e sul compenso; e)ulteriori elementi legati alla specificità dell amministrazione. (Tratto da art. 5 bozza di regolamento allegato a circolare FP 2/2008) Avv. Laura Paolucci 25
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