REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEGLI UTENTI
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- Lidia Bernardi
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1 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEGLI UTENTI 1
2 Indice TITOLO I Disposizioni Generali 3 Premessa 3 Art. 1 - Istituzioni, Sede e durata della Consulta degli Utenti 3 Art. 2 - Finalità 3 TITOLO II Composizione 3 Art. 3 - Composizione della Consulta degli Utenti 3 Art. 4 - Nomina dei Componenti 4 Art. 5 - Requisiti dei Componenti della Consulta - Decadenza dalla carica 4 Art. 6 - Nomina e ruolo del Presidente della Consulta degli Utenti 4 TITOLO III Funzionamento 4 Art. 7 - Funzionamento della Consulta degli Utenti 4 Art. 8 - Attività della Consulta degli Utenti 5 Art. 9 - Lavori della Consulta degli Utenti 5 Art Convocazione della Consulta degli Utenti 5 Art Riunioni della Consulta degli Utenti 5 TITOLO IV Disposizioni Finali 6 Art Approvazione e revisione del Regolamento 6 2
3 Titolo 1 Disposizioni Generali Premessa Nel rispetto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e sue successive modifiche ed integrazioni, della normativa Regionale di attuazione ed, in ottemperanza delle disposizioni dettate dalla Provincia di Mantova, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 15/04/2013 ad oggetto: Approvazione del Piano-Programma, comprendente il Contratto di Servizio, per l anno 2013 dell Azienda Speciale denominata Ufficio d Ambito di Mantova, il presente Regolamento: a) Istituisce un Consulta degli Utenti dell Ambito Territoriale; b) Determina le norme generali per il funzionamento di tale Consulta. Art. 1 Istituzione, sede e durata della Consulta degli Utenti E istituita la Consulta degli Utenti dell Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova. La Consulta svolge la sua attività presso le strutture messe a disposizione dall Azienda Speciale Ufficio d Ambito, operando con autonomia funzionale nei confronti della provincia di Mantova, della sua Azienda Speciale, dei comuni riuniti nella Conferenza dei Comuni e di altri soggetti pubblici o privati. La Consulta è rinnovata ogni tre anni. Art. 2 Finalità La Consulta degli Utenti è istituita con il fine fondamentale di migliorare l organizzazione del Servizio Idrico Integrato, con particolare attenzione agli aspetti connessi alla tutela degli utenti e consumatori. I membri della Consulta degli Utenti sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi degli utenti, con specifico riferimento alle esigenze proprie degli utenti dell Ambito Territoriale della provincia di Mantova. Titolo II Composizione Art. 3 Composizione della Consulta Al fine di garantire la piena rappresentatività degli utenti, la Consulta è composta da 13 membri, di cui: n. 6 membri, designati dalle Associazioni dei Consumatori e da altre Associazioni che annoverino tra i propri fini statutari norme di difesa dei cittadini, degli utenti e dei consumatori; n. 4 membri, designati dalle Associazioni economiche maggiormente rappresentative a livello locale con proprie articolazioni sul territorio dell Ambito Territoriale di Mantova, operanti nei settori dell industria, dell artigianato, del commercio, della cooperazione e dell agricoltura; n. 3 membri, scelti tra singoli cittadini secondo quanto previsto dal successivo articolo 4. 3
4 Art. 4 Nomina dei Componenti La nomina dei Componenti della Consulta è effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito della provincia di Mantova. A tal fine il Consiglio di Amministrazione comunica l intendimento di procedere alle suddette nomine effettuando l opportuna pubblicità ed assegnando un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale le Associazioni indicate all Art. 3 del presente Regolamento, possono designare i loro rappresentanti ed i singoli cittadini possono avanzare la loro candidatura spontanea, corredata di curriculum vitae. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione procederà a valutare le candidature presentate, formando apposita lista, ed effettuerà la nomina dei componenti della Consulta. In sede di prima costituzione, si prende atto che, la Provincia di Mantova, con nota prot del 15/01/2013, aveva già richiesto alle Associazioni dei Consumatori aventi sede sul territorio mantovano, di comunicare i nominativi dei rispettivi referenti e, successivamente, con nota prot. n del 15/04/2013, ha segnalato all Ufficio d Ambito, le Associazioni che si sono rese disponibili a far parte della Consulta, indicandone i riferimenti e i referenti. La nomina quale membro della Consulta, può essere rinnovata una sola volta. Ove, per qualsiasi motivo, si renda necessario sostituire un componente, la Consulta è tenuta ad informare il Consiglio di Amministrazione dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito, il quale effettuerà la nomina del componente subentrante attingendo dalla lista di cui al comma precedente, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all Art. 3. In tale ipotesi il subentrante resta in carica fino alla scadenza del triennio in corso. Art. 5 Requisiti dei Componenti della Consulta Decadenza dalla carica. Non possono fare parte della Consulta coloro che siano in rapporti di dipendenza o collaborazione con la Provincia di Mantova, con l Azienda Speciale Ufficio d Ambito o con un soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato nell ambito territoriale ottimale della Provincia di Mantova. L attività prestata dai membri della Consulta non dà diritto ad alcun compenso. In caso di decadenza dall incarico presso l Associazione designate, ovvero in caso di assenza ingiustificata alle riunioni della Consulta reiterata per tre volte, il Componente decade dall incarico e si procede alla nomina di un nuovo Componente attivando la procedura di cui all Articolo 4 del presente Regolamento. Art. 6 Nomina e ruolo del Presidente della Consulta degli Utenti. Il Presidente della Consulta degli Utenti è eletto a maggiornaza assoluta tra i componenti della Consulta, nella prima seduta di insediamento dello stesso. Il Presidente organizza e coordina le attività istituzionali della Consulta specificate nel successivo Articolo 8 e svolge il ruolo di referente esterno e nei confronti dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito, curando la trasmissione a questa delle proposte adottate dalla Consulta sui diversi aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi per l assunzione delle conseguenti iniziative. Titolo III Funzionamento Art. 7 Funzionamento della Consulta. La Consulta degli Utenti adotta un Regolamento per la disciplina della sua organizzazione interna e 4
5 la programmazione delle attività di competenza. La Consulta può articolarsi, al proprio interno, in Commissioni ed istituire gruppi di lavoro in ordine a tematiche particolari, anche con la partecipazione di esperti esterni. Art. 8 Attività della Consulta In conformità con le finalità di cui all Articolo 2, la Consulta svolge le seguenti attività: Attività consultiva nei confronti degli organi e uffici dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito, con particolare riferimento alle tematiche attinenti il Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato adottati dal Gestore, la Convenzione di affidamento, l articolazione tariffaria, e più in generale le questioni concernenti la tutela del consumatore; Formulazione di proposte agli organi e uffici dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito sui più diversi aspetti che riguardano la gestione e lo sviluppo delle politiche di tutela del consumatore; Attività di studio e ricerca su particolari questioni afferenti la qualità, l efficienza, l efficacia e l economicità della gestione del Servizio Idrico Integrato su incarico dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito ; Attività di comunicazione ed informazione all utenza, anche attraverso la redazione e pubblicazione annuale di un indagine di Customer Satisfaction e del rapporto annuale sulle attività svolte. Art. 9 Lavori della Consulta. Per lo svolgimento delle sue attività, la Consulta è assistita da un funzionario indicato dall Azienda Speciale Ufficio d Ambito, con funzioni di Segretario Verbalizzante e di supporto amministrativo. Dietro espressa richiesta del Presidente della Consulta e d intesa con il Direttore dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito, la Consulta può avvalersi di volta in volta dei funzionari dell Azienda Speciale per quanto eventualmente necessario. La Consulta intrattiene rapporti periodici con i Difensori Civici Comunali, in qualità di portavoce degli interessi degli abitanti del Comune rappresentato. Art. 10 Convocazione della Consulta. La Consulta si riunisce a cadenza almeno trimestrale, secondo il calendario predisposto dalla stessa all inizio di ogni anno. Ulteriori riunioni sono convocate ove il Presidente od un terzo dei componenti ne ravvisino la necessità. L avviso di convocazione è inviato dal Presidente almeno cinque giorni prima della data prevista a mezzo di lettera prioritaria, ovvero via FAX o Via . Nell avviso viene indicato il luogo, il giorno, l ora e gli argomenti all Ordine del Giorno. In caso di urgenza l avviso può essere inviato, con le stesse modalità di cui sopra, almeno due giorni prima. L avviso di convocazione deve essere inviato per conoscenza al Presidente della Provincia di Mantova ed al Presidente dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito. Art. 11 Riunioni della Consulta. Le riunioni della Consulta sono valide ove partecipi almeno la maggioranza dei suoi Componenti. Le decisioni della Consulta vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 5
6 In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione della Consulta viene steso un verbale riassuntivo, redatto dal Segretario. Tale verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è approvato formalmente nella successiva riunione della Consulta ed inviato per conoscenza al Presidente della Provincia di Mantova ed al Presidente dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito. I verbali e gli atti della Consulta sono numerati e conservati presso la sede dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito. Titolo IV Disposizioni Finali Art. 12 Approvazione e revisione del Regolamento. La Consulta può trasmettere al Consiglio di Amministrazione dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito proposte di modifica del testo del presente Regolamento, da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi Componenti. Il Consiglio di Amministrazione dell Azienda Speciale Ufficio d Ambito è tenuto a pronunciarsi in merito a tali proposte. 6
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