REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI ASSOBIOMEDICA (GIA)
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- Nicolo Locatelli
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1 REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI ASSOBIOMEDICA (GIA) Art. 1 (Denominazione) É organizzato all interno di Assobiomedica Federazione nazionale per le tecnologie biomediche, diagnostiche, apparecchiature medicali, dispositivi medici borderline, servizi e telemedicina, il Gruppo Giovani Industriali Assobiomedica (GIA). Esso è integrato nella Federazione con rappresentanza interna e opera in conformità ai principi della Federazione, secondo lo Statuto e il Codice Etico vigenti. Il presente Regolamento ne disciplina il funzionamento. Art. 2 (Scopi) Il Gruppo Giovani Industriali Assobiomedica (di seguito GIA) è costituito allo scopo di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici, tecnici dell'industria del settore biomedicale, al fine di sviluppare la consapevolezza nei giovani della loro funzione etica sociale, lo spirito associativo e la libera iniziativa che è l a principale manifestazione dell'attività imprenditoriale. Art. 3 (Attività) Il GIA, al fine di realizzare gli scopi definiti nel precedente articolo ed in armonia con gli indirizzi di Assobiomedica si propone di: 1. attrarre giovani talenti nel mercato attraverso: la promozione del mercato dei dispositivi medici la collaborazione con le università l organizzazione di stage anche internazionali 2. attrarre le start-up e le piccole imprese gestite da giovani 3. promuovere lo studio dei problemi, la divulgazione, il dibattito dei temi e delle idee innovative che presentino per gli aderenti un particolare interesse: dando l opportunità ai giovani di presentare in eventi associativi o congressuali le idee manageriali più innovative creando forum e dibattiti dedicati all innovazione di management collaborando con scuole di management o società scientifiche per espandere concetti innovativi in fase embrionale e fare formazione nel comparto 4. organizzare manifestazioni varie per la conoscenza e i contatti reciproci fra i componenti di altri gruppi giovani all interno del sistema 1
2 5. promuovere una più vasta conoscenza dell'ambiente economico e delle realizzazioni produttive in Italia e all'estero, anche con visite collettive 6. garantire la presenza dei componenti di altri gruppi giovani alle manifestazioni di Assobiomedica 7. stimolare un attivo e proficuo collegamento con gli altri gruppi giovani nazionali ed internazionali, allo scopo di favorire un ampio confronto con scambio di esperienze ed informazioni. Art. 4 (Membri e Requisiti) Possono far parte del GIA i rappresentanti aziendali con comprovata responsabilità e autonomia di gestione all interno dell azienda di appartenenza e le cui aziende siano in regola con il versamento dei contributi associativi e degli eventuali contributi straordinari di cui all art. 12. L'appartenenza al GIA ha carattere aziendale e ne possono far parte esclusivamente i rappresentanti della stessa, fino al raggiungimento dell età massima di anni 45. La risoluzione del rapporto di lavoro con l azienda di appartenenza comporta l automatica decadenza dalla partecipazione al raggruppamento. Art. 5 (Modalità di ammissione) La domanda di ammissione al GIA, redatta su carta intestata aziendale ed indirizzata al Coordinatore del raggruppamento, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante aziendale. La domanda dovrà contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Regolamento, dello Statuto e del Codice Etico Assobiomedica. Sull'ammissione al GIA delibera il Collegio, nella prima riunione utile successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4. Il diritto alla partecipazione decorre dalla data in cui la deliberazione di ammissione è comunicata al richiedente. Art. 6 (Cessazione dell'appartenenza al Gruppo Giovani Industriali Assobiomedica) L'appartenenza al GIA cessa: al compimento del 45 anno di età. per risoluzione del rapporto di lavoro con l azienda di appartenenza per omesso versamento dei contributi associativi e degli eventuali contributi straordinari di cui all art. 12 per espulsione deliberata dal Collegio a maggioranza dei voti presenti e motivata da comportamenti in grave contrasto con lo Statuto Assobiomedica, con il presente Regolamento e con le indicazioni del Codice Etico. 2
3 Art. 7 (Organi) Sono organi del GIA: il Collegio; il Coordinatore; Art. 8 (Il Collegio) Il Collegio si compone di tutti i membri partecipanti ammessi ai sensi dell art. 5, le cui aziende siano in regola con il versamento dei contributi associativi e con il versamento degli eventuali contributi straordinari deliberati ai sensi dell art.12. É presieduto dal Coordinatore o in sua assenza dal rappresentante aziendale più anziano di età; funge da segretario il Direttore Generale di Assobiomedica o, in sua assenza o impedimento, un funzionario da lui delegato. Delle deliberazioni del Collegio viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale. Art. 9 (Compiti del Collegio) Il Collegio: nomina il Coordinatore approva le linee programmatiche approva il Regolamento e le sue modificazioni e delibera sull'eventuale scioglimento del GIA. Art. 10 (Convocazione e validità del Collegio) Il Collegio è convocato dal Coordinatore con cadenza trimestrale. Il Collegio può inoltre essere convocato ogni volta che lo ritenga opportuno il Coordinatore o deve essere convocato quando almeno due terzi dei suoi componenti lo richieda, specificando l'ordine del giorno. In questi casi il Coordinatore è tenuto, entro cinque giorni, a convocare il Collegio nei dieci giorni successivi. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, al domicilio dichiarato dal rappresentante aziendale almeno dieci giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, cinque giorni prima, e contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. Quando il Collegio è convocato per il rinnovo del Coordinatore, l'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni per la presentazione delle candidature e non può essere convocato con i termini di urgenza. Il Collegio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Ciascun rappresentante aziendale ha diritto ad un voto. In caso di partecipazione di più componenti della stessa azienda al GIA il voto permane uno per azienda. 3
4 Il Collegio elegge il Coordinatore con delibera a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Le votazioni riferite a persone devono essere assunte a scrutinio segreto. Le modificazioni del Regolamento devono essere proposte dal Collegio e approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Lo scioglimento del GIA deve essere deliberato con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Collegio. Art 11 (Il Coordinatore) Il Coordinatore: sovrintende all'andamento del Raggruppamento rappresenta il GIA all'interno del Sistema confederale, nonché le esigenze dello stesso nelle sedi esterne secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti associativi e secondo le deliberazioni dei competenti Organi della Federazione; convoca e presiede il Collegio e ne esegue le delibere nomina e attribuisce deleghe di funzione ai componenti del GIA in relazione alle specifiche competenze e attitudini, per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche secondo tempi e modalità definiti dal Collegio; partecipa in qualità di invitato permanente, senza diritto di voto, al Comitato di Presidenza di Assobiomedica. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal componente del Collegio più anziano di età. In ottemperanza alle norme statutarie di Confindustria e al fine di poter partecipare al Gruppo Giovani di Confindustria, il Coordinatore non può avere più di 40 anni. Art. 12 (Contributi straordinari) Le attività del GIA per le quali è necessario prevedere un contributo straordinario saranno supportate da una quota associativa integrativa annua uguale per tutti i componenti e stabilita dal Collegio, a maggioranza dei partecipanti, senza tener conto degli astenuti, entro il 30 novembre di ogni anno solare e da eventuali ulteriori fondi destinati direttamente da Assobiomedica al GIA. Art. 13 (Norme generali sulle deleghe) I rappresentanti aziendali delegati dal Coordinatore in organismi, o attività esterne sono vincolati ad operare in stretta aderenza alle direttive degli organismi dell'associazione nonché nel rispetto dello Statuto e del Codice Etico associativo. 4
5 Su richiesta o di loro iniziativa hanno l'obbligo di riferire periodicamente al Coordinatore e al Collegio sull'esecuzione del mandato loro affidato, che devono rimettere su richiesta motivata del Coordinatore che li ha designati. Art.14 (Rinvio allo Statuto e al Codice Etico di Assobiomedica) L attività del GIA è soggetta alle norme del presente regolamento. Per quanto ivi non previsto si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Assobiomedica e al suo Codice Etico. Sulle eventuali controversie derivanti dall interpretazione e dall applicazione del presente regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di Assobiomedica. 5
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