COMUNE DI GROGNARDO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

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1 COMUNE DI GROGNARDO PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 18 del 27/04/2016 OGGETTO: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anno incarico responsabile servizio di prevenzione e protezione e medico competente. L anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile, alle ore 22,00 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge vigente, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. Fatto l appello risultano: NR. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 1 ROGGERO LUCA X 2 BRUGNONE LARA X 3 BENZI VALENTINA X Partecipa il Dott. Mario Vittorio CANESSA, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor ROGGERO Luca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato. PUBBLICAZIONE In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio informatico comunale per 15/quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Data... Il Responsabile del servizio (Canessa Mario Vittorio) ATTESTAZIONE Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). Data... Il Responsabile del servizio

2 G.C. N. 18 DEL 27/04/2016 OGGETTO: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anno incarico responsabile servizio di prevenzione e protezione e medico competente. LA GIUNTA COMUNALE Visto il D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); Visti, in particolare, gli artt. 2, 25, 31 e 33 del citato decreto legislativo: - Art. 2. Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; - Art. 25. Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

3 d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; f) invia all'ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ispesl anche attraverso il proprio medico di medicina generale; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. - Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. ; - Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

4 a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. ; Dato atto che il datore di lavoro all interno di questo Comune, ai sensi e per gli effetti delle norme recate dal D. Lgs. n. 81/2008, è il Sindaco pro tempore Sig. Luca Roggero; Dato atto, in relazione alla figura di responsabile del servizio di prevenzione e protezione: - che, negli ultimi anni, si è incaricato della consulenza in materia di sicurezza del lavoro, l'ing. Enrico Ferrari con studio in Vico Chiuso S. Francesco 21 ad Ovada (Al); - che il suddetto professionista ha svolto i compiti fissati dalla legge e pattuiti con l Amministrazione Comunale con professionalità e precisione; - che il medesimo professionista si è reso disponibile ad effettuare il servizio de quo anche nell anno 2016 alle condizioni economiche di cui all offerta ricevuta con lettera prot del 27/04/2016; Dato atto, in relazione alla figura del medico competente, che, negli ultimi anni, si è attribuito alla D.ssa Federica Giacchero, con studio in Ovada (Al), l incarico di rivestire il ruolo di medico competente; Ribadita l impossibilità per l Amministrazione Comunale di far fronte alle esigenze di cui sopra con personale in servizio e, quindi, la piena legittimità del ricorso a qualificate collaborazioni esterne; Richiamati, a supporto dell affidamento diretto dei servizi in questione, l art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; Dato atto che il contratto sarà stipulato a mezzo di comunicazione del conferimento dell incarico ex art del codice civile; Dato atto del principio, di portata generale, della separazione fra le funzioni di indirizzo politicoamministrativo (propria degli organi politici e di governo) e quelle di gestione (proprie dei dirigenti); Ritenuto che l adozione di una deliberazione giuntale, in cui si proceda, perseguendo l economicità dell azione amministrativa, anche all affidamento del servizio, rispetti comunque il principio di cui sopra, vista la collegialità e la procedimentalizzazione della decisione, che partendo da una proposta che reca il parere di regolarità tecnico-amministrativa, consentono all Amministrazione di giovarsi del confronto tra più punti di vista (sia politici che tecnici) e dell assistenza del Segretario Comunale; ACQUISITI i sottindicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.

5 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: Regolarità tecnica: FAVOREVOLE. Il responsasile del servizio (Mario Vittorio CANESSA) Regolarità contabile: FAVOREVOLE Il responsabile del servizio finanziario (Daniela BARISIONE) A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge D E L I B E R A Di APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. Di INCARICARE, per l'anno 2016, del Servizio di Prevenzione e Protezione l'ing. Enrico Ferrari, con studio in Vico Chiuso S. Francesco 21 ad Ovada (Al), alle condizioni di cui all offerta ricevuta in data , prot ( 660,00 oltre Iva e cpa per un totale di 837,41). Di RICONFERMARE l incarico di medico competente alla D.ssa Federica Giacchero con studio in Ovada (Al). Di DARE ATTO che il corrispettivo pattuito per il servizio di cui al precedente punto 2) ammonta a complessivi 837,41 e viene impegnato all intervento U (cap. 57) del bilancio di previsione Di IMPEGNARE, per il servizio di cui al precedente punto 3), la spesa presunta di. 300,00 all intervento U (cap. 199) del redigendo bilancio di previsione Di DARE ATTO che si tratta di incarichi assegnati per resa di servizi obbligatori per legge, in assenza di strutture deputate a tali attività e in mancanza, in pratica, di qualsiasi facoltà discrezionale dell Amministrazione. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. Data lettura del presente provvedimento, viene approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE ROGGERO Luca IL SEGRETARIO COMUNALE CANESSA Dr. Mario Vittorio

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