COMUNE DI MONASTIR POLIZIA LOCALE
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- Luisa Salvatore
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1 COMUNE DI MONASTIR POLIZIA LOCALE ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE SU CANI PERICOLOSI: OBBLIGO DI MUSERUOLA, GUINZAGLIO E ASSICURAZIONE. Emanata in data 06 agosto 2013 una nuova ordinanza ( valida 12 mesi ) relativa alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani. LE SANZIONI IN MATERIA DI CANI ALLA LUCE DELLA ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 06 AGOSTO 2013 Com è ormai noto agli addetti al settore, il T.A.R. Lazio, con ordinanza depositata in data 27/10/2011, aveva sospeso l efficacia delle norme relative alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. Per effetto di questo provvedimento del giudice amministrativo si era venuto a creare una sorta di vuoto in una materia già assai arida di riferimenti legislativi, tale lacuna è stata recentemente colmata con l ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell incolumità pubblica dall aggressione dei cani emanata dal Ministero della Salute il 6 agosto L ordinanza riporta la materia nell alveo già tracciato dall ordinanza del 3 marzo 2009, facendo obbligo all art. 1 di : a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
2 c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Ribadisce la possibilità per i padroni di partecipare a percorsi formativi con rilascio dell attestato di partecipazione, non facendone obbligo. All art. 2 vieta: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale. Inoltre ai sensi dell art 4 è fatto divieto di possesso e detenzione di cani ad elevata aggressività iscritti nei registri dei servizi veterinari a : a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente
3 Il divieto in oggetto non riguarda i cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, quelli addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ed ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni. Per quanto non previsto e disciplinato dall ordinanza ministeriale rimangono applicabili altre fonti normative perfettamente vigenti quali : il regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 320/54), il codice penale nonché le norme delle leggi regionali in materia e dei regolamenti ed ordinanze comunali di polizia urbana. Per ciò che concerne invece l obbligo di custodia dei cani pericolosi, trova piena applicazione la sanzione prevista dall art. art. 672 del c.p., omessa custodia e malgoverno di animali oggetto di depenalizzazione per effetto della legge , n. 689 art. 33. In base al disposto di tale norma viene punito, con sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258 Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi1 da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta. In questa ipotesi, l autorità a cui indirizzare gli scritti difensivi è il Prefetto ed il destinatario dei proventi è lo Stato che incamera le somme tramite F 23. L abbandono di animali, invece, è disciplinato dall art. 727 del codice penale che assoggetta alla pena dell'arresto fino ad un anno o all'ammenda da a euro Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività ovvero chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura che siano cagione di gravi sofferenze". L articolo 1 commi 1 e 2 dell Ordinanza ministeriale affermano inoltre la responsabilità civile e penale del proprietario per i danni o lesioni a persone, cose ed animali, disciplina mutuata per intero da quanto previsto all art del Codice Civile. Questo intitolato Danno Cagionato dagli animali statuisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve e per il tempo che l'ha in uso, risponde dei danni cagionati dall'animale, anche se fuggito o smarrito, salvo che provi il caso fortuito. Trattasi di una forma di responsabilità oggettiva posta a carico del proprietario, del custode o del possessore fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che il proprietario, custode o il semplice possessore dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da colpa deve fornire la prova che l offesa al bene giuridico è stata causata da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale). La disciplina sanzionatoria viene demandata dall art. 6 alle autorità competenti secondo le disposizioni vigenti, in particolare i comuni, i quali possono individuare le sanzioni sia attraverso apposita ordinanza sindacale che con regolamento comunale. Infatti, ai sensi dell art 32 della legge 833/78 istitutiva del S.S.N, il sindaco può emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle ordinanze sindacali che dei
4 regolamenti devono essere comprese all interno della cornice edittale che va da 25 a 500 euro così come enunciato dall art 7 bis.c 1 del d.lgs 276/2000 modificato dalla legge n. 3/2003, fermo restando la possibilità di pagamento in misura ridotta così come prevista in linea generale dalla Legge 689/1981, con una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, pari al doppio dell importo previsto nel minimo In tale contesto non risulta applicabile in caso di violazione alle ordinanze sindacali di portata generale adottate in attuazione di leggi e regolamenti comunali, l art 650 del c.p che punisce chiunque non osservi gli ordini impartiti dall autorità per ragioni di giustizia,sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene con l arresto fino a tre mesi ed ammenda fino a 206 euro,salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In merito si richiama la sentenza della Corte di Cassazione I Sez. Penale n del 2012 che ritiene che ai fini della configurabilità del reato previsto all art 650 è necessario che l inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, che l'inosservanza attenga ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione; il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui. Sono pienamente applicabili le sanzioni penali per tutti i comportamenti riconducibili alle fattispecie previste e punite dall art.544 ter. del codice penale. Detta disposizione punisce con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da a euro chi cagiona una lesione ad un animale oppure lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche o ancora somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Per completezza espositiva giova ricordare che il codice della strada all art. 169 comma 6 prevede che, di norma, sulle autovetture è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. Il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, è consentito quando questi siano custoditi in apposita gabbia o contenitore, nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo idoneo mezzo omologato. La violazione di questa norma è punita con sanzione amministrativa pecuniaria pari a 80,00 con decurtazione di 1 punto dalla patente di guida. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa statale sopra illustrate è possibile applicare tutte quelle disposizioni nascenti dalle Leggi Regionali o dai regolamenti comunali in materia di animali, polizia urbana, igiene dell abitato.
5 Solamente le disposizioni relative all istituzione dei percorsi formativi e quelle inibitorie previste per alcune categorie di soggetti (pregiudicati, delinquenti abituali o per tendenza, minori di 18 anni o infermi di mente) non troverebbero conforto legislativo e rimarrebbero inattuabili in pendenza della decisione del Giudice amministrativo. (Fonte: DISPOSIZIONI VIGENTI PRESSO IL COMUNE DI MONASTIR: 1) Ordinanza sindacale n. 32/2008 del 29/07/2008) Divieto abbandono, uso guinzaglio e raccolta feci (sanz. amm.va. 200,00); 2) Ordinanza sindacale n. 32 del 15/12/2005 Obbligo registrazione nell anagrafe canina e inserimento microchip (sanz. amm.va. 258,22) Polizia Locale Monastir
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