PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI LETTERA-PROPOSTA DI CONVENZIONE E PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI CONVENZIONE. Urbano Rosa Francesco Samà

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1 PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI LETTERA-PROPOSTA DI CONVENZIONE E PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI CONVENZIONE. Urbano Rosa Francesco Samà INTRODUZIONE Il nostro lavoro ha fatto emergere alcune criticità relative non solo all'interpretazione della legge ma anche alla sua applicazione, criticità che purtroppo son destinate a rimanere tali fino a che l'istituto non andrà a regime e ci saranno le prime risposte anche da parte dei giudici. In primo luogo abbiamo predisposto un modello di invito alla N.A. e l abbiamo fatto attenendoci strettamente al dettato normativo. Successivamente abbiamo pensato alla stesura di un invito specifico per la negoziazione in materia di diritto di famiglia dove, a nostro modo di vedere, dovrebbe venire meno la previsione delle conseguenze processuali, ex art. 96 e 642 primo comma cpc, derivanti dalla mancata adesione all'invito stesso, dal momento che nel diritto di famiglia la N.A. rimane una pratica volontaria. La sola conseguenza possibile della mancata adesione all'invito non potrà quindi che essere quella di impedire lo svolgimento della procedura; si ritiene peraltro che, soprattutto in questa materia, il mancato esito positivo della procedura di negoziazione assistita debba essere coperto dall'obbligo di riservatezza. Ci è sembrato inoltre opportuno inserire, già nell'invito, l'informativa al cliente riguardo la possibilità di esperire la mediazione familiare. Abbiamo quindi redatto un modello di convenzione, nel farlo abbiamo rimarcato i principi base della negoziazione assistita, che sono la buona fede, la lealtà e la riservatezza, in ciò traendo ispirazione dall'istituto, proprio dei sistemi di common law, della pratica collaborativa. Il nostro modello di convenzione prevede inoltre, sempre nel solco tracciato dai principi di buonafede e correttezza, l applicazione del principio della discovery (anch esso di 1

2 provenienza anglosassone). A tal proposito ci siamo posti il problema relativo ai contrasti che potranno sorgere fra l'inutilizzabilità in giudizio delle informazioni acquisite e la necessità di operare in buona fede e nel pieno rispetto della discovery stessa. Riteniamo infatti che questo sia il punto sicuramente più delicato di tutta la negoziazione, poiché necessità di un profondo mutamento nell approccio mentale alla vertenza da parte della nostra categoria. Ci siamo poi chiesti se fosse possibile inserire un obbligo, per la parte che intenda abbandonare la negoziazione, di giustificare il motivo dell abbandono, abbiamo tuttavia ritenuto che esso fosse difficilmente conciliabile con la riservatezza propria dell'istituto. In ultimo è emersa una questione che potrebbe avere risvolti costituzionali, visto che, alla stregua del dettato dell'art 6 comma 2, la N.A. non sembra applicabile alle convivenze more uxorio. Riteniamo che tale lacuna possa rappresentare una discriminazione fra figli naturali e figli legittimi, sarebbe pertanto auspicabile un intervento normativo sul punto. Di seguito si propongono: - un modello di atto di invito a aderire a convenzione assistita generale; - un modello di atto di invito a aderire a convenzione assistita in materia di famiglia; - un modello di convenzione di negoziazione assistita*; 2

3 ATTO DI INVITO A ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA (ai sensi dell art. 2 D.L. 132/14, convertito con L.162/14) Il sottoscritto Avv., con studio in, in nome e per conto del, che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge INVITA il sig.: A stipulare una convenzione di negoziazione assistita, nominando un avvocato iscritto all Albo affinché li assista nella procedura. Tale atto consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia relativa alle pretese de in ordine al. AVVISA che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. Il presente atto valga ad ogni effetto di legge, anche ai fini interruttivi della prescrizione. Sottoscrizione della parte è autografa Avv. 3

4 ATTO DI INVITO A ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA (in materia di famiglia ai sensi dell art. 6 D.L. 132/14) Con la presente il/la signor/a... assistita dal sottoscritto avvocato, intendendo procedere alla separazione(divorzio, revisione condizione di separazione) invita il coniuge sig... a stipulare,con l'assistenza di un avvocato di sua fiducia, una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 6 DL n132 /2014 al fine di raggiungere un accordo che avrà gli effetti e farà luogo al provvedimento del Tribunale. Avverte altresì il sig... che il rifiuto al presente invito o la mancata risposta entro trenta giorni dalla sua ricezione impedirà l'utilizzazione della procedura di negoziazione assistita per il conseguimento degli effetti previsti. Il sottoscritto avvocato informa i sig.ri della possibilità di esperire la mediazione familiare, al fine di essere coadiuvati nella ricerca di scelte condivise nell'interesse superiore della prole. Sottoscrizione della parte V autentica Avv. 4

5 CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (ai sensi dell art.2 D.L. n.132/2014 convertito con L.162/14) Noi sottoscritti: Tizio, assistita dall'avv. del foro di, con studio in Caia, assistita dall'avv. del foro di, con studio in premesso che in data il signor Tizio, tramite (racc. AR; PEC; notifica a mezzo ufficiale giudiziario), inviava alla signora Caia invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 132/2014; in data la sig.ra Caia riceveva il detto invito e con (Racc. AR; PEC; notifica a mezzo ufficiale giudiziario) aderiva allo stesso. Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto DICHIARIAMO che è nostra comune intenzione risolvere attraverso la negoziazione assistita le sottoscritta controversia relativa a (oggetto della controversia) 5

6 . 1) I principi della negoziazione assistita. Prendiamo atto che la negoziazione assistita è un metodo non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi della buona fede, della correttezza, della trasparenza e della riservatezza. Prendiamo altresì atto che nella materia di cui al presente accordo la negoziazione assistita costituisce/non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A questo fine noi ci impegniamo a giungere ad una soluzione concordata che soddisfi gli interessi di entrambi. 2) Buona fede e correttezza. Ci impegniamo per tutta la durata della negoziazione a comportarci con buona fede e correttezza, evitando comportamenti finalizzati a coartare la volontà dell'altra parte, come ad esempio la minaccia di ricorrere in via contenziosa all'autorità giudiziaria. Ci impegniamo altresì a non sfruttare eventuali incongruenze o errori di calcolo contenuti nelle informazioni fornite dall'altra parte, al contrario, segnaleremo apertamente tali errori affinché possano essere corretti. Infine ci impegniamo, salvo diverso accordo, a non compiere durante la negoziazione atti tali da alterare il nostro personale quadro economico o quello 6

7 della famiglia, a non compiere atti di amministrazione straordinaria dei nostri beni o dei beni della famiglia, a non contrarre debiti o obblighi che impegnino l'altra parte, a non estinguere polizza assicurative esistenti, sopratutto se sanitarie o sulla vita. Ci impegniamo altresì a lasciare invariata la residenza dei nostri figli*. 3) Trasparenza delle informazioni. Ci impegniamo durante la negoziazione a condividere tutte le informazioni rilevanti, intese come informazioni capaci di influenzare le scelte dell'altro, in modo tempestivo, completo e leale e ci impegniamo altresì ad aggiornarle prontamente in caso di sopravvenuti cambiamenti. 4) Riservatezza. Nell'intraprendere questo percorso, prendiamo atto e concordiamo che le comunicazioni, le informazioni, e i documenti esibiti nel corso della negoziazione hanno carattere confidenziale e riservato e possono essere divulgati esclusivamente in modo riservato al tavolo della negoziazione. La stessa riservatezza è riservata agli eventuali rapporti, relazioni o annotazioni che i professionisti dovessero predisporre nel corso della negoziazione. Se dovesse intervenire un successivo procedimento giudiziale conveniamo sin da ora quanto segue: a) innanzi all'autorità giurisdizionale potremo allegare solo la circostanza che ci siamo avvalsi della negoziazione e che non si è raggiunto un accordo finale; 7

8 b) non presenteremo come elemento di prova, né esigeremo l'esibizione in giudizio, di qualsivoglia documento redatto o predisposto dagli avvocati nell'ambito della negoziazione. 5) Figli. Nel trattare le questioni relative ai figli, le parti prendono atto dell obbligo di giungere ad accordi che mettano al centro gli interessi dei minori e il loro benessere, privilegiando in particolare la continuità di rapporto con ciascun genitore. Ci impegniamo in ogni caso ad astenerci dal denigrare l'altro genitore, dall'utilizzare i nostri figli quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e all'educazione dei nostri figli o dal sottrarci alla responsabilità genitoriale. Ci impegniamo altresì a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi dei nostri figli, a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa e a essere collaborativi e solidale per la loro educazione*. 6) Inizio e conclusione della negoziazione. Prendiamo atto che la procedura di negoziazione si può concludere: a) con la risoluzione di tutte le questioni elencate all'inizio della convenzione; b) con la risoluzione di parte delle questioni inizialmente individuate, purché da noi congiuntamente ritenuti sufficienti; c) con l'interruzione del procedimento. 8

9 Prendiamo atto che nel corso della negoziazione potremo concordare accordi provvisori, che una volta sottoscritti saranno custoditi da ciascun legale. Tali accordi potranno, solo nel caso di espressa comune nostra volontà, essere dotati di efficacia ultrattiva e non essere sottoposti al vincolo di riservatezza. 7) Incontri. In ottemperanza all impegno assunto le parti convengono: a) di incontrarsi personalmente (ovvero: a mezzo di persona di fiducia designata almeno n. giorni prima degli incontri stabiliti nel successivo punto b), alla presenza dei rispettivi avvocati; b) di incontrarsi almeno n. volte nel periodo di durata della presente convenzione presso lo studio dell'avvocato o, in alternativa, presso lo studio, con le seguenti modalità (indicazione dei tempi e delle modalità di convocazione degli incontri); c) che ogni incontro potranno essere redatti n.2 verbali, uno contenente lo svolgimento dell incontro stesso per esteso (coperto da riservatezza e non utilizzabile in sede giudiziale) ed un altro contenente le sole presenze delle parti e degli avvocati, che le parti si impegnano ed obbligano a sottoscrivere anche in caso in cui non si raggiunga alcun accordo e che potrà essere utilizzato in un eventuale giudizio soltanto ai fini di comprovare il regolare svolgimento degli incontri. 8) Termine per la conclusione del procedimento. Il termine massimo per raggiungere l accordo di composizione della controversia è fissato al (non prima del decorso di un mese ed 9

10 entro tre mesi dalla stipula del presente atto), prorogabile per altri trenta giorni su accordo sottoscritto dalle parti. 9) Verbali e registrazioni. Di ogni incontro verrà redatto apposito verbale da parte degli avvocati che vi assistono e, se richiesta anche solo di una delle parti, si potrà procedere alla registrazione audio visiva degli incontri. Della presente convenzione, dei verbali degli incontri e dell'eventuale accordo di composizione della controversia, verrà redatto un originale per ciascuna delle parti, alle quali verrà consegnato, oltre ad altro originale per ciascuno degli avvocati per gli adempimenti loro prescritti dal D.L. n.132/2014 convertito con L.162/14. 10) Interruzione della negoziazione assistita. Concordiamo che la negoziazione assistita è volontaria e che ciascuno di noi potrà porre fine in ogni momento al procedimento. In ogni caso, prendiamo atto che la negoziazione assistita si interrompe: a) quando una parte comunica per iscritto all'altra la revoca della propria adesione al procedimento. b) quando una parte instaura un giudizio in via contenziosa relativamente a una questione oggetto della negoziazione assistita, fatte salve le sanzioni giuridiche e deontologiche. Luogo e data. (Sottoscrizioni delle parti) 10

11 Noi sottoscritti avvocati certifichiamo che le sottoscrizioni che precedono sono state apposte alla nostra presenza dai signori Tizio, nato a il e residente in via n. e Caia, nata a, il e residente a in via n.,, da noi previamente identificati. (Sottoscrizione degli avvocati) *i periodi evidenziati in grassetto sono previsti per la negoziazione in materia di famiglia. 11

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