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2 Aggiornato al 20 gennaio

3 Introduzione 4 Concessione in godimento dei beni aziendali a soci e familiari dell imprenditore 6 Ambito oggettivo: 6 Ambito soggettivo 6 Riepilogo 7 Effetti in capo all utilizzatore: determinazione del reddito diverso 8 Effetti in capo al concedente: indeducibilità dei costi 9 Finanziamenti e capitalizzazioni all impresa da soci o familiari dell imprenditore 10 Scadenze e modalità di presentazione 12 Sanzioni 13 Normativa 14 Art. 2 comma 36-terdecies 36-duodevicies D.L. n. 138/ Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 24/E del 15 giugno Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 36/E del 24 settembre Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n del 02 agosto Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n del 02 agosto

4 Introduzione L articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L.138/2011, ha introdotto una nuova disciplina volta a contrastare: il fenomeno dell intestazione fittizia alle imprese di beni che vengono utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell imprenditore, a fornire all Amministrazione Finanziaria informazioni utili per effettuare le verifiche relative alla capacità di spesa dei contribuenti e a procedere alla ricostruzione sintetica del reddito. La nuova normativa ha introdotto l obbligo da parte degli imprenditori, individuali e collettivi, di comunicare all Anagrafe tributaria i dati anagrafici (e i relativi importi) delle persone fisiche (soci o familiari dell imprenditore) che nell anno precedente hanno ricevuto in godimento i beni dell impresa, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. A tale ipotesi il legislatore ha ricollegato anche due importanti conseguenze fiscali: in capo all utilizzatore, l imputazione di un reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo corrisposto per il godimento dei beni aziendali; in capo al concedente, l indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento in misura proporzionale alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito tra le parti. L obbligo di comunicazione è stato esteso anche ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate a favore dell impresa dai soci o familiari dell imprenditore, di importo complessivo pari o superiore a Euro, con riferimento a ciascun esercizio e a ciascuna tipologia di apporto. Le nuove disposizioni si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, a decorrere dall anno 2012, per gli altri, dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (la legge di conversione è entrata in vigore il 18/09/2011). Con due distinti provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato approvato il modello di Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari 4

5 dell imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa. In particolare si tratta di: provvedimento 2013/94902, per i beni dell impresa concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore; provvedimento 2013/94904, per i finanziamenti o capitalizzazioni all impresa da parte di soci o familiari dell imprenditore. Il modello è unico per due diversi adempimenti. La normativa di riferimento è contenuta, oltre che nel citato D.L.138/2011, anche nelle circolari 24/E/2012 e 36/E/2012. Vediamo nello specifico quali sono i dati da comunicare, i soggetti obbligati e le modalità di adempimento di questi due nuovi obblighi. 5

6 Concessione in godimento dei beni aziendali a soci e familiari dell imprenditore Per i beni dell impresa concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore, l obbligo di comunicazione sussiste solo se il corrispettivo per il diritto di godimento è inferiore al valore di mercato dello stesso. Ambito oggettivo: I beni dell impresa oggetto della disciplina in esame sono: i beni strumentali; i beni-merce; gli immobili-patrimonio. Sono interessati dalla presente disciplina tutti i beni di cui l impresa ha disponibilità, anche se posseduti in base ad un diritto reale, detenuti in locazione, noleggiati o ricevuti in comodato. Nessun obbligo di comunicazione, invece, sussiste per i beni rientranti nella categoria altro del modello, se il valore del bene non supera i Euro al netto dell Iva. Ambito soggettivo Per quanto riguarda i soggetti utilizzatori dei beni aziendali, sono interessati dalla disposizione: i soci (o loro familiari), residenti e non nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale; i familiari, residenti e non nel territorio dello Stato, dell imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato; i soggetti, residenti e non, che utilizzano in godimento, nella sfera privata, beni della propria impresa commerciale residente nel territorio dello Stato. i soci (o loro familiari) di società controllate o collegate alla società che ha concesso il bene in godimento. La circolare 24/E ha precisato che con il termine familiari (del socio o dell imprenditore) devono intendersi i soggetti individuati dall articolo 5, comma 5, del TUIR, ovvero il coniuge, i parenti entro il 6

7 terzo grado e gli affini entro il secondo grado, e che sono esclusi dall applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso. Per quanto riguarda i soggetti concedenti, l impresa che concede il bene in godimento può essere: un imprenditore individuale; una società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); una società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni); una società cooperativa; una stabile organizzazione di società non residenti; un ente privato di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi all attività commerciale. Riepilogo BENI AZIENDALI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE Il legislatore ha, inoltre, previsto delle conseguenze fiscali sia per gli utilizzatori, sia per il concedente. 7

8 Effetti in capo all utilizzatore: determinazione del reddito diverso Il comma 36-terdecies, del decreto ha modificato l articolo 67, comma 1, del TUIR, introducendo la lettera h-ter), che prevede una nuova fattispecie di reddito diverso che viene imputato in capo all utilizzatore del bene concesso in godimento e che è pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il minore corrispettivo annuo pattuito per il godimento del bene. Per determinare il valore di mercato del diritto di godimento bisogna riferirsi al valore normale ai sensi del comma 3 dell articolo 9 del TUIR ( prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. ). Si dovrà, pertanto, fare riferimento a: listini o tariffe del fornitore del bene o, in mancanza, mercuriali e tariffari redatti da organismi istituzionali (Camere di Commercio, Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari); tariffe professionali; provvedimenti di legge, per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi; Nel caso in cui non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, il valore di mercato può risultare da apposita perizia, adeguatamente motivata e descrittiva del bene oggetto del diritto di godimento. Nel caso in cui il bene sia concesso in godimento non per l intero anno, ma solo per una parte di esso, il calcolo del reddito imponibile va ragguagliato alla frazione d anno durante la quale il bene è stato dato in uso. Chiariamo con un esempio. 8

9 Un bene aziendale viene concesso in godimento al socio con le seguenti modalità: Periodo di godimento Corrispettivo pattuito Valore di mercato diritto di godimento annuo 60 gg 500,00 Euro 8.000,00 Euro Calcolo reddito da assoggettare a tassazione Valore di mercato diritto di godimento per 60 giorni 8.000,00 /365* 60 = 1.315,07 Confronto del Valore di mercato del diritto di godimento con il corrispettivo pattuito 1.315,07-500,00 = 815,07 Reddito da assoggettare a tassazione Il reddito diverso previsto dall articolo 67 c.1 lett.h-ter del TUIR segue il principio di competenza. Effetti in capo al concedente: indeducibilità dei costi Il comma 36-quaterdecies del decreto stabilisce che l impresa che concede, a condizioni più favorevoli rispetto al mercato, il bene in uso ai soci, potrà portare in deduzione i costi inerenti al bene in una percentuale pari al rapporto tra: la differenza tra valore di mercato e corrispettivo del diritto di godimento, e il valore di mercato del diritto di godimento stesso 9

10 Finanziamenti e capitalizzazioni all impresa da soci o familiari dell imprenditore La nuova disciplina prevede l obbligo in capo alle imprese riceventi, di dare comunicazione anche dei finanziamenti (fruttiferi o infruttiferi) e delle capitalizzazioni (a qualunque titolo purché di carattere patrimoniale) a favore delle imprese da parte dei propri soci o familiari, qualora, per ciascun soggetto (socio o familiare) venga raggiunta o superata durante l anno la soglia dei Euro. L ambito di applicazione soggettivo relativo ai soggetti riceventi il finanziamento o la capitalizzazione, coincide con l elenco dei concedenti della disciplina dei beni dati in godimento a soci (familiari) a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. Sono assoggettate a questa disciplina tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, mentre non rileva la residenza del finanziatore. Non vanno comunicati gli apporti già noti all Amministrazione Finanziaria. FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI ALL IMPRESA DA SOCI O FAMILIARI 10

11 Ricordiamo che gli obblighi previsti dalla nuova disciplina sussistono solo nel caso in cui: per la concessione in godimento del bene aziendale al socio (o familiare), ci sia una differenza positiva tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito per lo stesso; il finanziamento o la capitalizzazione dell impresa dal parte del singolo socio (o familiare) deve avere un importo complessivo nell anno (e per tipologia) non inferiore a Euro. Detto ciò, sono interessati dall obbligo di comunicazione i seguenti soggetti, purché residenti in territorio italiano: l imprenditore individuale; le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni); le società cooperative; le stabili organizzazioni di società non residenti; gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi all attività commerciale. Si tratta del soggetto concedente il bene, o ricevente il finanziamento/capitalizzazione. Solo per la comunicazione dei beni concessi in godimento, l adempimento può essere assolto, in alternativa, anche dai soci o familiari dell imprenditore che hanno ricevuto in uso il bene aziendale. Sono escluse dall obbligo le società semplici. 11

12 Scadenze e modalità di presentazione La nuova disciplina entra in vigore a partire dal Per il primo anno la scadenza è stata di fatto spostata al 31/01/2014, in quanto un comunicato stampa del 6/12/2013 ha disposto che verranno accettate le comunicazioni inoltrate fino a tale data. A regime, la scadenza della comunicazione è il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ai soci o familiari, ovvero in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. La comunicazione può essere presentata solo telematicamente, anche tramite intermediari abilitati (ex art.3 c.3 D.p.r. 322/98). La comunicazione, deve riportare i dati relativi ad ogni bene concesso in godimento nel periodo di imposta, o per il quale permanga il diritto di godimento acquisito in anni precedenti. Per quanto riguarda i finanziamenti e le capitalizzazioni, invece, vanno comunicate solo quelle ricevute nel periodo di riferimento (sempre se per singolo socio sono almeno pari a Euro), e non anche quelle ancora in essere, ma ricevute nei precedenti esercizi. 12

13 Sanzioni La nuova normativa ha previsto la disciplina sanzionatoria per il caso di omissione o comunicazione incompleta o non veritiera, solo per la fattispecie dei beni concessi in godimento ai soci (o familiari) a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. In questo caso, è dovuta (in solido tra il concedente e l utilizzatore) una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito tra le parti. Se però, le parti, hanno adempiuto i propri obblighi fiscali (tassazione del reddito diverso in capo all utilizzatore e indeducibilità dei costi in capo al concedente), si applicherà, in sostituzione del 30%, la sanzione variabile da 258 a Euro (stabilita, in via generale, per le violazioni riguardanti le comunicazioni). Nulla è stato previsto, invece, riguardo alle possibili violazioni relative alla comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni dei soci (o familiari). Si potrebbe quindi ritenere applicabile, anche in questo caso, la sanzione generica da 258 a Euro. 13

14 Normativa Art. 2 comma 36-terdecies 36-duodevicies D.L. n. 138/ terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), e' inserita la seguente: "h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore". 36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. 36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36- terdecies del presente articolo. 36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività' di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36- quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, e' dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. 36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies. 14

15 Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 24/E del 15 giugno 2012 Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 36/E del 24 settembre 2012 Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n del 02 agosto 2013 Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n del 02 agosto

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