Ministero degli Affari Esteri DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE Circolare n. 6 L/II/1

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1 Ministero degli Affari Esteri DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE Circolare n. 6 L/II/1 OGGETTO Disposizioni relative agli interventi di assistenza a favore dei connazionali indigenti all'estero. "Norme di gestione" del Capitolo Nota Bene: La presente circolare sostituisce la circolare n.15 del 24 novembre 1998 (L/II/1) che va stralciata dal raccoglitore giallo. 1. ASPETTI GENERALI. 1.1 Predisposizione dei programmi di assistenza. Al fine di poter assicurare una risposta adeguata alle esigenze dei nostri connazionali all'estero nel campo dell'assistenza, si invitano le Rappresentanze all'estero che svolgono funzioni consolari a predisporre un articolato programma di interventi con cadenza annuale, che da un lato interagisca con i sistemi locali di sicurezza e previdenza sociale, dall'altro miri a costituire una "rete" di assistenza opportunamente strutturata ed affidabile, anche mediante la definizione di varie forme di collaborazione con enti specialistici esterni regolamentate da atti di cottimo o da convenzioni, che supplisca alle eventuali carenze locali nel campo della protezione sociale. Le Rappresentanze diplomatico-consolari dovranno addivenire alla stesura del predetto programma di assistenza attraverso un'attività continua di relazione e di dialogo con tutte le componenti delle collettività italiane esistenti nelle rispettive circoscrizioni consolari, a cominciare dai Comites e dai membri locali del CGIE, nonché mediante un attento monitoraggio dell'evolversi delle situazioni in cui versano le fasce socialmente e/o economicamente più deboli dei nostri connazionali. Le Sedi sono invitate a far pervenire all Ufficio I della DGIT il programma di assistenza a sostegno delle richieste annuali di finanziamento sul Capitolo 3121, a partire da quelle relative all esercizio finanziario Il programma di assistenza dovrà contenere una stima del numero dei connazionali in condizioni di indigenza e di coloro che si ritiene potranno essere assistiti dalle Sedi all'estero nell anno cui la richiesta di finanziamento si riferisce, nonché la valutazione degli oneri relativi ai vari strumenti di intervento che saranno considerati idonei a soddisfare la prevedibile richiesta di assistenza, tra quelli consentiti dalla normativa in vigore e successivamente illustrati nella presente circolare. 1.2 Criteri per l assistenza ai connazionali indigenti. Sul piano metodologico, ai fini della concessione dell'assistenza dovrà essere previamente predisposta - e esplicitata nel suddetto programma - una griglia

2 di criteri, ovverosia un insieme di parametri motivati e trasparenti con i quali ciascuna Sede valuterà per i singoli casi l'esistenza dei presupposti di indigenza. Tale griglia di criteri deve essere concordata da ciascun Ufficio consolare con l'ambasciata affinché vi sia una coerenza di trattazione dei singoli casi da parte degli Uffici consolari operanti nello stesso Paese. Le Ambasciate sono pertanto pregate di attivarsi in tal senso. Sul piano sociologico, un attenzione tutta particolare dovrà essere riservata alla condizione degli anziani e dei giovani. Gli esperti del settore hanno evidenziato i molteplici cambiamenti nelle sfere emotive per chi si confronta con il problema dell'invecchiamento fisico e mentale in un Paese lontano da quello di origine. Per andare incontro a tali esigenze occorrono spesso prestazioni di operatori socio-sanitari professionalmente competenti, sia pubblici che privati. In tale ottica si possono prendere in considerazione accordi di collaborazione con Associazioni senza fini di lucro operanti nel settore, organizzazioni di volontariato, enti e centri di assistenza sociale o singoli assistenti sociali al fine di assicurare ai nostri connazionali anziani l'erogazione di servizi specialistici in apposite strutture o a domicilio. Le Sedi valuteranno se sia opportuno ricorrere, mediante la stipula di atti di cottimo, alle prestazioni di assistenti sociali per avere informazioni aggiornate sulla situazione degli assistiti e del loro gruppo familiare. Per altro verso, occorre considerare che le nuove generazioni sono una risorsa per il futuro delle nostre collettività all'estero. Il fenomeno del disagio giovanile - riconducibile a conflitti generazionali, alle diverse tensioni cui è sottoposto il nucleo familiare, ai problemi di adattamento alla struttura economica e sociale dei Paesi di residenza e spesso alla tossicodipendenza - presenta caratteristiche più complesse fra le nuove generazioni dei nostri connazionali all'estero. L'insieme delle difficoltà che ne derivano ostacola talvolta il perseguimento dell'obiettivo di un sempre maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali, indispensabile al fine di superare barriere preesistenti garantendo nel contempo l'unità delle comunità italiane all'estero. Di qui l'esigenza che i nostri Uffici all'estero siano in grado, direttamente o tramite enti o singoli specialisti convenzionati, di fornire, fra l'altro, alle nuove generazioni di Italiani, servizi di consulenza e di orientamento familiare, sociale, professionale, con l'obiettivo di indirizzare le potenzialità che i giovani rappresentano verso il raggiungimento di obiettivi di crescita e di piena integrazione delle nostre collettività all'estero. 2. NORME DI GESTIONE DEI FONDI PER L'ASSISTENZA (CAPITOLO 3121). Come noto, a norma dell art.80 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.200, l Autorità Consolare deve richiedere al Ministero degli Affari Esteri, sempre che non vi siano motivi di urgenza, la preventiva autorizzazione per la concessione di sussidi (art.23, 1 comma), per erogazioni a titolo di prestito (art.23, 2 comma), per spese di rimpatrio di cittadini (art.24) e per le spese di assistenza a non cittadini (art.28). Considerate le ricorrenti difficoltà incontrate dalle nostre Rappresentanze Diplomatiche ed Uffici Consolari nell amministrazione dei fondi per l'assistenza

3 diretta a valere sul Capitolo 3121, al quale le predette erogazioni devono essere imputate, si ritiene opportuno fornire con la presente circolare un aggiornamento delle istruzioni relative alla gestione di tale Capitolo. Le presenti indicazioni operative sono emanate a seguito dell'adozione del D.M. 301/ 307 del , qui ad ogni buon fine allegato (Allegato 1), che ha elevato da 1 milione a 2 milioni di lire, per quanto attiene ai sussidi ed ai rimpatri, i limiti di concessione di tali erogazioni senza la preventiva autorizzazione ministeriale, mentre per i prestiti con obbligo di restituzione all'erario l'importo è rimasto invariato. 2.1 Sussidi. La Sede diplomatica o consolare può concedere ai connazionali residenti all'estero che si trovino in stato di indigenza uno o più sussidi, senza richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale, sino ad un importo complessivo di Lire (duemilioni). Per importi superiori occorrerà richiedere tempestivamente all'ufficio I della DGIT la preventiva autorizzazione ministeriale, fornendo dettagliate indicazioni sullo stato di necessità del connazionale interessato e sull'impossibilità di provvedere ai suoi impellenti bisogni con altre risorse. Le Sedi devono acquisire ogni utile elemento informativo che possa loro permettere un'obiettiva valutazione della richiesta di sussidio sulla base dei criteri individuati di cui al paragrafo 1. Qualora si tratti di connazionale anziano, o non autosufficiente, o comunque non in grado di recarsi in Consolato (detenuto o residente a grande distanza dall'ufficio Consolare), il sussidio potrà essere pagato tramite vaglia postale o trasferimento bancario. I sussidi non possono essere concessi allo stesso connazionale con frequenza periodica in quanto non devono costituire erogazioni stabili. Qualora le Rappresentanze ne ravvisino la necessità, il sussidio potrà comunque essere frazionato in più tranches. 2.2 Prestiti L'Autorità consolare può concedere, in favore di cittadini italiani residenti in Italia e temporaneamente all'estero che versino in stato di occasionale ed urgente necessità, somme in denaro a titolo di prestito senza richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale, fino all'importo massimo di Lire (cinquecentomila). Qualora l'ammontare del prestito sia superiore a detto massimale, si rende necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale che dovrà essere inoltrata all'ufficio IV della DGIT, salvo i casi di estrema urgenza (art. 80 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n.200) per i quali potrà essere richiesta l'autorizzazione a posteriori, da inoltrare in data immediatamente successiva all'erogazione del prestito medesimo. La Sede trasmetterà, con il primo corriere utile, al Ministero (DGIT Ufficio IV) ed alla Questura competente per territorio e/o all'ufficio Consolare di

4 eventuale residenza del connazionale, copia della promessa di restituzione certificata conforme all'originale, con l'apposizione della formula esecutiva. Una copia di tale promessa va sempre rilasciata all'interessato. Si raccomanda la massima oculatezza nell'accordare i prestiti entro i limiti del massimale, accertando che, nei casi in cui il connazionale dichiari di avere smarrito o subito furto di documenti e/o di denaro, sia stata fatta regolare denuncia alla locale autorità di Polizia (copia della denuncia dovrà essere allegata alla promessa di restituzione da conservare agli atti della Sede). Si raccomanda inoltre quanto segue: 1) qualora dovesse richiedere un prestito un connazionale compreso nelle liste di coloro che hanno beneficiato di più prestiti senza provvedere al rimborso all'erario, oppure di coloro che risultano irreperibili o i cui prestiti sono inesigibili, le Sedi dovranno obbligatoriamente richiedere l'autorizzazione ministeriale anche per importi inferiori al massimale consentito; 2) prima di concedere il prestito, le Sedi sono pregate di accertare, tramite le competenti Questure, se i familiari residenti in Italia siano disposti ad intervenire in favore dei congiunti, inviando loro la somma necessaria. I parenti che in base al Codice Civile sono obbligati a corrispondere gli alimenti, hanno l'obbligo di provvedere alle necessità del congiunto anche all'estero; 3) è necessario far sottoscrivere la promessa di restituzione anche ai connazionali che hanno beneficiato del rimpatrio consolare con biglietto aereo pre-pagato del M.A.E. Il beneficiario del prestito è tenuto a restituire quanto dovuto all'erario, mediante versamento al Capo XII, Capitolo Tale indicazione deve essere espressamente riportata sulla distinta del versamento unitamente alla causale. Il versamento potrà essere effettuato: - presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'italia) del luogo di residenza; - presso gli Uffici Postali, tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato del luogo di residenza, il cui numero di conto corrente può essere richiesto agli Uffici Postali stessi; - presso gli Uffici Postali, tramite conto corrente n , intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma; - presso l'ufficio Consolare che ha concesso il prestito oppure, all'occasione, presso un qualsiasi altro Ufficio Consolare. La ricevuta del versamento eseguito, e/o fotocopia della stessa, dovrà essere fatta pervenire dal beneficiario del prestito al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie, Ufficio IV Roma ed alle Questure competenti per territorio. 2.3 Assistenza sanitaria. Il connazionale indigente residente all'estero può beneficiare delle seguenti

5 erogazioni per assistenza medico-sanitaria: - sussidio per partecipazione alle spese sanitarie; - pagamento della fattura ospedaliera o di parcella medica; - pagamento della fattura per acquisto di farmaci e di materiale sanitario Assistenza legale. L'assistenza legale può essere prestata a connazionali indigenti residenti all'estero in casi di particolare gravità. L'aiuto finanziario per il pagamento delle spese legali può essere concesso sotto due forme: quale sussidio per partecipazione alle spese legali o quale pagamento della parcella del legale che ha seguito il caso. Ai connazionali di transito, che si trovino in stato di fermo o in attesa di primo giudizio, potrà essere fornita, su richiesta degli interessati, l'assistenza legale sotto forma di prestito con promessa di restituzione. La Rappresentanza, prima di richiedere l'imputazione di spesa di assistenza legale in favore di connazionali detenuti all'estero, dovrà, tramite le competenti Questure, accertare previamente l'eventuale disponibilità dei familiari in Italia a farsi carico delle relative spese. 2.5 Spese per certificati ed atti relativi a connazionali residenti all'estero. Sul Capitolo 3121 possono essere imputate anche le spese relative al rilascio, da parte di Autorità estere, di certificati ed atti relativi a connazionali residenti all estero richiesti, ai fini di interesse pubblico, dai Comuni italiani per l'aggiornamento dei registri di stato Civile, di quelli anagrafici e delle liste elettorali oppure da altre Autorità italiane per adempimenti amministrativi. 2.6 Assistenza non legale ai connazionali detenuti. A favore dei cittadini italiani in stato di detenzione presso le carceri locali può essere prestata l'assistenza sotto forma di sussidio, qualora essi abbiano bisogno di viveri o generi di prima necessità. La ricevuta del sussidio dovrà essere firmata dal connazionale detenuto e consegnata al rappresentante della Sede durante le visite consolari. 2.7 Rimpatri a spese dell'erario. La richiesta di autorizzazione al rimpatrio consolare deve essere inoltrata all'ufficio IV della DGIT: si richiamano in proposito le disposizioni riportate nella circolare n. 14 del 20 novembre Spese funebri in loco.

6 In caso di decesso di connazionali residenti all'estero le Sedi potranno prestare assistenza ai familiari indigenti, anch essi residenti all'estero, del connazionale deceduto, mediante il rimborso totale o parziale delle spese funebri sostenute in loco, regolarmente documentate. L'aiuto finanziario per il pagamento delle spese funebri può essere concesso sotto forma di sussidio per partecipazione alle spese funebri oppure quale pagamento della fattura della ditta di pompe funebri. In caso di morte di connazionale non residente, potrà essere eventualmente erogato un prestito con promessa di restituzione all'erario in favore dei familiari presentatisi alla Rappresentanza diplomatico-consolare. Non è possibile imputare sul Capitolo 3121 le spese relative alla traslazione della salma in Italia, che sono a carico esclusivo dei familiari del connazionale defunto. Essi potranno peraltro rivolgersi alle Amministrazioni regionali ed agli enti locali per eventuali rimborsi o contributi. 2.9 Festività' natalizie. Premesso che tale forma di assistenza può considerarsi come un sussidio, in occasione delle festività natalizie potranno essere concessi "pacchi dono" ai connazionali indigenti (detenuti, anziani, infermi) dietro specifica autorizzazione ministeriale. Per le suddette spese, nella richiesta di autorizzazione va indicato il numero globale dei connazionali beneficiari e l'importo complessivo o pro capite di tale spesa Convenzioni ed atti di cottimo. Al fine di fornire l'assistenza legale, sanitaria, geriatrica, ecc. nonché per l'acquisto di generi di prima necessità in occasione delle festività natalizie le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono stipulare con enti e istituti pubblici o privati che diano precise garanzie di professionalità e accuratezza: 1) Atti di Cottimo, previsti dal DPR 116/90, art. 1 comma T (Regolamento concernente le spese in economia), per importi fino ad un massimo di Lire (settanta milioni) senza la preventiva autorizzazione ministeriale (nuovo limite di spesa introdotta dal D.P.R. n. 120 del 22 marzo 2000); 2) Convenzioni per importi superiori a lire , che devono essere approvate dall'ufficio I della DGIT e dall'ufficio Centrale del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri. Le proposte devono essere necessariamente inoltrate almeno tre mesi prima dell'inizio della validità della Convenzione. Qualora uno stesso connazionale, dopo aver beneficiato dell'assistenza nell'ambito di Convenzioni o di atti di cottimo, necessiti anche di un aiuto finanziario, la Sede seguirà la procedura prevista per l erogazione dei sussidi.

7 2.11 Assistenza prestata in favore di cittadini degli stati membri dell'unione Europea. Ai sensi della circolare n. 9 del 1993, ogni cittadino dell'unione Europea, nei casi di emergenza, beneficia della tutela presso qualsiasi Rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato dell'unione se nel territorio in cui si trova non vi è una Rappresentanza del suo Paese. Pertanto, il cittadino di un altro Stato membro dell'unione Europea può beneficiare delle forme di assistenza prevista dalla presente circolare in caso di decesso, di gravi incidenti o infermità, di arresto o detenzione, di atti di violenza subiti, di necessità al rimpatrio, a condizione che l'eventuale spesa sia stata preventivamente autorizzata o dal Ministero degli Affari Esteri dello Stato cui il cittadino appartiene o dalla sua Rappresentanza diplomatica più vicina Assistenza ai non cittadini. L'autorità consolare può concedere assistenza anche a non cittadini ai sensi del secondo comma dell'art. 56 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. La Missione Diplomatica e l'ufficio consolare prestano, su istruzioni del Ministero o di propria iniziativa nei casi di urgenza e necessità, assistenza, nei limiti delle norme internazionali e degli usi locali, a persone che non abbiano la cittadinanza italiana e non godano sul posto di altra protezione diplomatica o consolare. 3. INDICAZIONI UTILI AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DEL CAPITOLO 3121 Per la rendicontazione delle spese le Rappresentanze dovranno attenersi a quanto stabilito dall'art.10 del D. P. R. 22 marzo 2000, n. 120, e dalle circolari applicative. A ogni rendiconto, che dovrà comunque essere conservato agli atti dell'ufficio, dovrà essere allegata la seguente documentazione giustificativa delle spese. 3.1 Sussidi? domanda motivata dell'interessato;? ricevuta del sussidio debitamente vistata per la liquidazione dal titolare della gestione e quietanzata dal beneficiario, nonché firmata dall'assistente sociale, con l indicazione del previo accertamento da parte della Sede dello stato di indigenza, di cittadinanza e di residenza del connazionale; per il minorenne, la ricevuta dovrà essere firmata da chi esercita la patria potestà o, in sua assenza, dal Capo Missione;? copia dell'autorizzazione ministeriale per i sussidi di importo superiore al massimale previsto.

8 Il cambio utilizzato per l'erogazione del sussidio deve essere quello di finanziamento. Si allega il fac-simile del modulo da accludere al rendiconto. 3.2 Prestiti? copia della promessa di restituzione;? copia dell'autorizzazione ministeriale per i prestiti di importo superiore al massimale previsto. Il cambio da utilizzare è quello del giorno o il tasso di ragguaglio. Si allega il fac-simile del modulo da accludere al rendiconto. 3.3 Assistenza sanitaria? fattura ospedaliera o parcella medica o fattura per acquisto di farmaci e materiale sanitario (busti, stampelle, arti artificiali) debitamente vistata per la liquidazione dal titolare della gestione e quietanzata;? copia dell'autorizzazione ministeriale per le spese sanitarie di importo superiore al massimale previsto. 3.4 Assistenza legale.? parcella del legale che ha prestato l'assistenza, debitamente vistata per la liquidazione dal titolare della gestione e quietanzata dal beneficiario;? copia dell'autorizzazione ministeriale per le spese legali di importo superiore al massimale previsto. 3.5 Rimpatri.? copia della promessa di restituzione del prestito ottenuto per l'acquisto in loco del biglietto aereo o ferroviario di rientro in Italia o per la concessione del biglietto aereo pre-pagato del Ministero degli Affari Esteri tramite la CIT;? ricevuta del sussidio per rimpatrio consolare o, in alternativa, fattura relativa alle spese di viaggio, qualora le stesse vengano sostenute dalla Sede, debitamente vistata dal titolare della gestione per la liquidazione e quietanzata dal beneficiario;? copia della preventiva autorizzazione ministeriale per le spese di rimpatrio superiori al massimale previsto. 3.6 Spese funebri in loco.? la ricevuta del sussidio al familiare del deceduto o la fattura della ditta di

9 pompe funebri debitamente vistata dal titolare della gestione per la liquidazione e quietanzata;? copia della preventiva autorizzazione ministeriale per spese di importo superiore al massimale previsto. 3.7 Festività natalizie.? l'elenco nominativo dei beneficiari, controfirmato dal Capo Missione;? fattura vistata dal titolare della gestione per la liquidazione e quietanzata;? copia della preventiva autorizzazione ministeriale qualora la spesa superi il massimale previsto. 3.8 Convenzioni ed atti di cottimo. A) Per l'assistenza prestata nell'ambito di atti di cottimo dovrà essere allegata al relativo rendiconto la seguente documentazione giustificativa di spesa, prevista dal D.P.R. 116/90 (circolare n.20 del ) e dal D.P.R. 22 marzo 2000, n.120.? atto di cottimo;? decreto di autorizzazione alla spesa;? parere di congruità;? elenco nominativo dei beneficiari di tale forma di assistenza;? fatture, parcelle o qualsiasi altro titolo giustificativo della spesa. B) Per l'assistenza prestata nell'ambito di Convenzioni, dovrà essere allegata al relativo rendiconto la seguente documentazione giustificativa:? copia della Convenzione;? copia del decreto ministeriale di autorizzazione alla spesa;? elenco nominativo dei beneficiari di tale assistenza;? fatture, parcelle o qualsiasi altro titolo giustificativo della spesa. 3.9 Assistenza prestata in favore di cittadini degli stati membri dell'unione Europea. Nei casi di assistenza prestata a cittadini degli Stati Membri dell'unione Europea, dovrà essere allegata al rendiconto la seguente documentazione giustificativa di spesa:? domanda motivata dell'interessato;? ricevuta delle spese sostenute dalla Sede, vistata dal titolare della gestione per la liquidazione e quietanzata dal beneficiario;? copia dell'autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri dello Stato cui il cittadino appartiene o della sua Rappresentanza Diplomatica più vicina;? copia dell'autorizzazione ministeriale per gli importi superiori ai massimali previsti dalla presente circolare. Si rammenta infine la necessità di contenere le spese entro i limiti

10 dell'assegnazione dei fondi annuali disposti sul Capitolo Le richieste di fabbisogno devono pervenire all Ufficio I della DGIT entro il 31 ottobre dell'anno per l'esercizio finanziario successivo. Il Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie MARSILI Allegato n. 1 DECRETO MINISTERIALE N. 301/307 VISTE le norme di Contabilità Generale dello Stato; VISTO l Art. 80 del D.P.R 5 gennaio 1967 n. 200; VISTO il decreto ministeriale n. 096/407 del 15 settembre 1998; CONSIDERATI gli aumenti del costo della vita a livello mondiale ed in particolare in quei Paesi dove, per sfavorevoli congiunture economiche, si presentano più frequentemente casi di necessità fra le fasce meno abbienti delle comunità italiane all estero; RITENUTA la necessità di elevare i limiti entro i quali le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane all estero possono provvedere direttamente, senza la preventiva autorizzazione ministeriale, a sostenere le spese per la concessione di sussidi e per rimpatri di cui agli artt.23, 24 e 28 del D.P.R n DECRETA Art. 1 A decorrere dal 1 luglio 2001, l Autorità Diplomatica o Consolare può concedere, senza richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale, sussidi ai cittadini che versino in stato di indigenza fino all importo massimo di Lire (due milioni). La concessione in parola non è soggetta all obbligo di restituzione all Erario da parte del beneficiario. Art. 2 Fino all importo di Lire (due milioni) la stessa Autorità Diplomatica o Consolare può sostenere spese per provvedere, senza la preventiva autorizzazione, al rimpatrio dei cittadini indigenti, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R n. 18. In tal caso la relativa erogazione non dà luogo ad obbligo di restituzione all Erario della spesa sostenuta.

11 Art. 3 Confermando il disposto dell art. 3 del D.M. 096/407 del , l Autorità Diplomatica o Consolare può procedere senza la preventiva autorizzazione ministeriale ad erogazioni in denaro fino all importo massimo di Lire (cinquecentomila) a titolo di prestito, come anticipazione per spese di rimpatrio oppure per altre gravi esigenze, ai cittadini che versino in stato di occasionale necessità. L erogazione in parola è soggetta all obbligo del rimborso all Erario da parte del beneficiario, il quale è tenuto a sottoscrivere formale promessa di restituzione cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell art. 474 del Codice di procedura Civile. Art. 4 Quanto disposto dagli artt. 1 e 2 si applica anche ai non cittadini di cui all art. 28 del D.P.R. 5 gennaio l967, n. 200, nei limiti specificati nel secondo comma dell art. 56 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18. Art. 5 Le spese di cui ai precedenti articoli dovranno essere sostenute entro i limiti delle assegnazioni disposte per ciascuna Rappresentanza Diplomatica o Consolare sul Capitolo Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. Roma, li 28 marzo IL MINISTRO Lamberto Dini Allegato n. 2. AMBASCIATA/ CONSOLATO GENERALE/ CONSOLATO D'ITALIA I1/La sottoscritto/a...,. trovandosi in stato di indigenza, chiede la concessione di un sussidio per (Località)... (data)...firma del richiedente.. * * * * * Esaminata la posizione del richiedente, si autorizza la concessione di un sussidio di (valuta in cifre)... (in lettere). controvalore di

12 Lit...al cambio di Lit.. oppure controvalore di Euro al cambio di Euro. al cittadino/a italiano/a..... nato/a a... il residente a... via/piazza..... titolare del passaporto italiano/documento d'identità n... rilasciato da....il a titolo di assistenza per... essendo risultato, a seguito di accertamenti, che il/la predetto/a trovasi attualmente in stato di indigenza. (località) (data).... L Assistente sociale. Il Titolare della gestione * * * * * Il/La sottoscritto/a......dichiara di avere ricevuto dall'ambasciata/consolato.... la somma di (in cifre) (in lettere)... a titolo di sussidio. (località).....(data)..... Firma..... Allegato n. 3 (FAC SIMILE DI PROMESSA DI RESTITUZIONE) AMBASCIATA/CONSOLATO GENERALE /CONSOLATO D'ITALIA L'anno....addì....del mese di... in...nella sede del.....dinanzi a me....si è presentato il/la Signor/a...nato/a a... il... residente a.. Via/Piazza.....Questura competente... oppure domiciliato a...

13 Via/Piazza Questura competente... codice fiscale. recapito di eventuale datore di lavoro. Titolare di (1).....rilasciato da in data.... Il predetto richiede un prestito di... pari a Lire/Euro al cambio di Lire/Euro... fornendo i seguenti motivi:..... Il/La medesimo/a dichiara di obbligarsi a restituire all'erario, secondo le modalità sul retro indicate, entro il..(2) la somma predetta che gli viene accordata ai sensi dell'art. 23, comma 11, del D.P.R. n. 200 del 5 gennaio Della presente obbligazione ho dato lettura e spiegazione al comparente che l'ha confermata, approvata e quindi sottoscritta, dando, nel contempo, regolare quietanza del prestito concesso. L'obbligato Il Titolare della gestione II sottoscritto (nome, cognome e qualifica)... attesta che la presente copia è conforme al suo originale depositato agli atti della Ambasciata/ Consolato Generale/Consolato d'italia in (3) Il Titolare della gestione In nome della Legge, noi (nome, cognome e qualifica). comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. (4) Il Titolare della gestione

14 Note: (1) Trascrivere gli estremi del passaporto, carta di identità o altro documento di riconoscimento (2) A seconda delle condizioni economiche del connazionale potrà accordarsi un periodo da un mese a sei mesi di tempo per la restituzione del prestito. (3) La firma deve essere apposta dal Capo Missione o da un suo delegato. (4) La formula esecutiva deve essere sottoscritta dal capo Missione o da un Funzionario direttivo delegato (artt. 474 e 475 c.p.c.). N.B. In caso di rimpatrio di equipaggi marittimi occorre citare nel Verbale di prestito l'art. 25 del D.P.R. 200 trasmettendo, per l'ingiunzione di pagamento all'armatore, copia certificata conforme del suddetto verbale, firmata dal marittimo e dal Comandante della nave, anche al Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Direzione Generale del Lavoro Marittimo e Portuale) unitamente alla fotocopia certificata conforme del biglietto aereo o marittimo di rimpatrio. (da stampare sul retro della promessa di restituzione) MODALITÀ' DI RESTITUZIONE II beneficiario del prestito è tenuto a restituire quanto dovuto all'erario, entro il termine stabilito indicato nella "Promessa di restituzione", mediante versamento al Capo XII - Capitolo che deve essere espressamente indicato sulla distinta del versamento unitamente alla causale. Il versamento potrà essere effettuato: a) presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'italia) del luogo di residenza; b) presso gli Uffici Postali tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato del luogo di residenza, il cui numero di conto corrente può essere richiesto agli Uffici Postali stessi; c) presso gli Uffici Postali tramite conto corrente postale n intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma; d) presso l'ufficio Consolare che ha concesso il prestito oppure, all'occasione, presso un qualsiasi altro Ufficio Consolare; La fotocopia della ricevuta del versamento eseguito va fatta pervenire al Ministero degli Affari Esteri -D.G.IT. Uff. IV - Piazzale della Farnesina, Roma e alle Questure competenti per territorio.

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