PARTE PRIMA L ORDINAMENTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARTE PRIMA L ORDINAMENTO www.leggiitaliane.it"

Transcript

1 PARTE PRIMA L ORDINAMENTO CAPITOLO I La disciplina dell intermediazione bancaria e finanziaria. Alla banca si guarda con riguardo ai negozi attuati nell esercizio della peculiare attività imprenditoriale (diritto commerciale e in particolare diritto bancario) o ai controlli esplicati dai pubblici poteri (diritto amministrativo). Fonti normative sono: il Testo Unico di cui al d.lgs. 1/09/1993 n 385, il d.lgs. 23/07/1996 n 415, il d.lgs. 24/02/1998 n 58, il d.lgs. 4/08/1999 n 342. Al vertice normativo si trova la Costituzione (artt. 41 e 47); il primo richiama l attività bancaria entro l area della libera intrapresa economica al fine di contrastare le passate configurazioni della banca come soggetto amministrativo e dell attività creditizia come esplicazione di un pubblico servizio. L attività bancaria usa ed indirizza il risparmio della collettività. Viene poi la disciplina comunitaria sotto forma di regolamenti, direttive (direttamente produttivi di diritto), decisioni della Corte di Giustizia. Ci sono le leggi ordinarie (norme del Codice civile sui contratti bancari e sui titoli di credito; quelle dei Testi Unici sulla banca e sulla finanza). All interno del Testo Unico bancario dotato di poteri regolamentari è il Ministro del tesoro per provvedere alla determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti agli esponenti aziendali più qualificati. All interno del Testo Unico sulla finanza il Ministro del tesoro ha la facoltà di stabilire i requisiti di onorabilità e professionalità per gli esponenti di vertice delle imprese che gestiscono i mercati regolamentati, per gli amministratori, direttori, sindaci e soci qualificati delle imprese di investimento o di gestione del risparmio e per i promotori finanziari; ha la facoltà di individuare nuove categorie di strumenti finanziari da assoggettare ai controlli di Consob e Banca D Italia, di regolare il conferimento a favore delle società d investimento, di disciplinare l organizzazione e il funzionamento dei sistemi d indennizzo attuabili nei casi di crisi delle società d investimento e di gestione del risparmio dei diritti di voto inerenti alle azioni di terzi detenute fiduciariamente, di definire criteri generali sulla struttura dei fondi comuni d investimento, di disciplinare l organizzazione e il funzionamento dei sistemi d indennizzo attuabili nei casi di crisi delle società d investimento o di gestione del risparmio; di fissare i requisiti di onorabilità e professionalità dei sindaci di società quotate. La P.A. ha la facoltà di emanazione di atti amministrativi a contenuto generale, riconosciuta al CICR, al Ministro del tesoro e alla Banca d Italia. Stessa potestà regolamentare è riconosciuta alla Banca d Italia e alla Consob in materia di finanza; spetta alla Banca d Italia vigilare sul contenimento del rischio e sulla solidità patrimoniale, la Consob deve vigilare sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari finanziari. L art. 47 Cost. deve accordare tutela al risparmio della collettività e rendere ordinato l esercizio del credito; con ciò si vuole perseguire la stabilità dell intermediario attraverso la garanzia di sufficienza di mezzi liquidi rispetto agli obblighi di pronta restituibilità dei capitali ricevuti dai terzi e si vuole mirare ad assicurare un organizzazione aziendale adeguata alla complessità dell attività bancaria o finanziaria ed alla vastità degli interessi coinvolti nel suo svolgimento nonché a rendere obbligati i comportamenti di una sana e prudente gestione, nonché il rispetto delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali nei rapporti con l utenza. La

2 banca è definita come impresa che congiuntamente svolge attività di raccolta del risparmio e di erogazione del credito. PARTE SECONDA IL CONTROLLO Capitolo II I soggetti. L intrapresa bancaria ha per oggetto l intermediazione esercitata attraverso la raccolta indiscriminata di risparmio della collettività ed il suo indirizzo alla concessione del credito(funzioni di pubblico interesse). I poteri di controllo erano ripartiti fra il Comitato dei Ministri e l Ispettorato per la difesa del risparmio e l esercizio del credito, poi furono soppressi sia il Comitato dei Ministri che l Ispettorato e le attribuzioni furono assegnate al Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio ed alla Banca d Italia. Bisogna distinguere l intrapresa bancaria dalle attività intermediarie nella raccolta e nell impiego dei fondi, svolte in base al conferimento di un incarico gestorio da parte dei conferenti e non per proprio conto. A livello europeo vale il principio dell home country control. Nella nuova legge bancaria le banche sono abilitate ad operare nel breve e nel medio o lungo termine dal lato sia della raccolta che degli impieghi; emerge la distinzione tra imprese bancarie (soggette a controlli più intensi) e imprese finanziarie. Sottostanno a forme più assidue di controllo le banche italiane (banche pubbliche, società bancarie, banche cooperative nella forma delle banche popolare e delle banche di credito cooperativo), che dispiegano la loro attività mediante stabilimenti dislocati nel territorio nazionale, che operano sotto la direzione di una sede centrale, ma sono dotati di un autonomia amministrativa e giuridica e le filiali italiane di banche extracomunitarie, strutture equiparate alle banche nazionali nel regime dei controlli amministrativi. Rientrano tra gli organismi bancari gli Istituti centrali di categoria, nati per assicurare il collegamento ed il coordinamento d iniziative tra banche aderenti. Ad una vigilanza meno intensa sono assoggettate: le imprese finanziarie (holding) a capo di un gruppo creditizio, le filiali italiane di banche comunitarie. Forme diverse di vigilanza si esercitano su: filiazioni appartenenti ad un gruppo bancario; le filiazioni ricompresse in un gruppo capeggiato da una banca sottoposte al mutuo riconoscimento europeo; finanziarie partecipate da banche per quote rilevanti; altri intermediari finanziari iscritti nell Albo presso l Ufficio Italiano dei Cambi. Al vertice del sistema si trova la Banca d Italia ora sovrastata dalla Banca Centrale Europea, a cui spetta di fissare il tasso ufficiale di sconto, il divieto di finanziare il Tesoro attraverso il conto di tesoreria, gestisce il servizio di Tesoreria provinciale e delle Stanze di Compensazione, poteri di vigilanza verso il settore creditizio, i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, società d investimento a capitale variabile, società di gestione del risparmio, società d intermediazione mobiliare, fondi comuni d investimento mobiliare chiusi, imprese esercenti attività di factoring o di cartolarizzazione dei crediti. Titolari del controllo sulle banche sono il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio(funzione consultiva sugli atti di competenza del Ministro), il Ministro del Tesoro e la Banca d Italia(potere di proposta sulle delibere del Comitato e prescrittivi con riguardo a singole aziende). I controlli bancari si ripartiscono in prescrittivi (emanazione di disposizioni generali sull adeguatezza patrimoniale, l organizzazione amministrativa, contabile e dei controlli interni di banche e gruppi bancari; definizione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti bancari), accertativi (ispezioni della Banca d Italia), repressivi. Il possesso di requisiti d onorabilità e professionalità è richiesto per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche, i gruppi bancari o le società finanziarie; ai soci di banche titolari di partecipazioni eccedenti una soglia superiore al 5% del capitale della banca è richiesta l onorabilità. Le regioni a Statuto speciale hanno poteri nel settore del credito.

3 È imposto alla Banca d Italia ed ai suoi funzionari il segreto sulle notizie, le informazioni e i dati acquisiti in ragione dell attività di vigilanza (diritto alla riservatezza, obblighi di correttezza, non conoscenza crediti chirografari). Presupposto è lo svolgere un attività professionale in forma individuale. Nei confronti dell A.G. in ambito penale si ritiene che il banchiere è liberato dall obbligo dl segreto (perquisizione e sequestro), in ambito civile il banchiere può far valere il segreto bancario e il giudice dovrà valutare se si tratta di un motivo giustificato. Nei confronti del Fisco c è ampia deroga in tema di segreto bancario. La responsabilità della banca è di natura contrattuale se l obbligo ha fondamento nel contratto, aquiliana se nella norma generale. Capitolo III Il regime amministrativo dell imprenditorialità bancaria. L attività bancaria può essere validamente esercitata sola da un impresa autorizzata dalla Banca d Italia (liquidazione coatta amministrativa e sanzioni penali). I precetti comunitari limitano la discrezionalità della Banca d Italia alla valutazione dei presupposti di idoneità; il rilascio dell autorizzazione iniziale è subordinato alle seguenti condizioni: adozione della forma di s.p.a. o di s.coop.p.a.r.l., possesso di un capitale sottoscritto e versato stabilito dalla Banca d Italia, stabilimento in Italia della sede legale e della direzione generale, presentazione di un programma illustrativo dell attività che si intende svolgere nella fase iniziale, possesso da parte di amministratori, sindaci, direttore generale di professionalità e onorabilità, possesso da parte di alcuni soci di onorabilità, adesione ad un sistema di garanzia dei depositi, insussistenza tra la banca e soggetti esterni di stretti legami che ostacolino l esercizio della vigilanza. L autorizzazione iniziale è configurata come atto abilitante all operatività. La banca decade dall autorizzazione quando non abbia dato inizio all attività creditizia secondo le indicazioni dell Organo di vigilanza; la decadenza deve essere dichiarata quando la banca non si serve dell autorizzazione entro 12 mesi dal rilascio o vi rinunzia in modo espresso. Restano soggette ad autorizzazione: l apertura della prima succursale in Italia da parte di banche extracomunitarie, l apertura di succursali di banche italiane in paesi extracomunitari, l apertura di succursali di banche italiane nel territorio nazionale o in altri Stati CEE. Da ciò è esclusa la sola apertura in Italia di succursali da parte di banche comunitarie. Contro il diniego d autorizzazione può esperirsi ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo. È soggetta alla disciplina autorizzativi anche la costituzione di banche cc.dd. virtuali esercitate attraverso telefono o computer. L Organo di vigilanza deve valutare la compatibilità tra le modificazioni statutarie con le esigenze di una sana e prudente gestione aziendale. Anche le fusioni sono soggette all autorizzazione della Banca d Italia; nel caso di fusioni eterogenee si favorisce lo schema coopeartivistico. Oggetto d autorizzazione è anche la scissione. Altre operazioni di riassetto organizzativo sono soggette a valutazione da parte della Banca d Italia (cessioni d azienda, trasferimenti di beni o di rapporti giuridici, rilievi di attività e passività) ed è previsto a carico del destinatario l obbligo di comunicazione dell avvenuto trasferimento con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Capitolo IV La gestione delle crisi bancarie. Il T.U. ha escluso la sottoposizione delle banche alla procedura del concordato preventivo ammettendo solo la liquidazione coatta amministrativa e l amministrazione straordinaria. L amministrazione straordinaria deve consentire all impresa il superamento di uno stato di crisi e la ripresa della normalità operativa ma implica la sostituzione degli organi amministrativi; non ha natura concorsuale; è disposta con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta della Banca d Italia; può essere disposta verso filiali nazionali delle banche extracomunitarie; può disporsi per al durata massima di 1 anno, prorogabile in casi eccezionali di altri 6 mesi, proroga ulteriore è prevista per i

4 soli adempimenti finali al massimo per 2 mesi. Al termine della procedura se la situazione non sia normalizzata si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. L amministrazione straordinaria comporta lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo, e la sospensione delle funzioni dell assemblea dei soci. La Banca d Italia, entro 15 giorni, deve provvedere alla nomina degli organi della procedura. Il commissario straordinario assume tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi, prende in consegna l azienda redigendo un processo verbale, deposita nella cancelleria del Tribunale una situazione contabile sostitutiva. Il comitato di sorveglianza sostituisce il collegio sindacale; l assemblea va obbligatoriamente convocata al termine dell amministrazione straordinaria. Il commissario può, sentiti il comitato di sorveglianza e la Banca d Italia, sospendere il pagamento dei debiti e la restituzione ai clienti degli strumenti finanziari al massimo per 1 mese. Il commissario alla fine della procedura ricostituisce gli organi dell amministrazione ordinaria. Entro 4 mesi dalla conclusione dell a.s. il commissario presenta all approvazione della Banca d Italia un bilancio; tali norme si applicano anche alle SIM, alle società di gestione del risparmio ed alle SICAV. Se ricorrono ragioni d assoluta urgenza, la Banca d Italia può disporre che uno o più commissari assumano per un periodo non superiore a 2 mesi la gestione della banca al termine dei quali restituiscono la gestione agli organi ordinari o ai commissari straordinari. Se i presupposti del commissariamento sono ritenuti d eccezionale gravità al punto da far escludere ogni possibile risanamento, la banca è assoggettata alla revoca dell autorizzazione all attività bancaria ed alla liquidazione coatta amministrativa (banche italiane e succursali nazionali di banche extracomunitarie). Per le banche comunitarie vale solo se nel paese d origine sia stata revocata l autorizzazione. Vale anche per i fondi d investimento mobiliare, i fondi immobiliari, le SIM, le società di gestione del risparmio e le SICAV. Può essere richiesta dagli Organi di vigilanza, dagli organi amministrativi, dal commissario o dal liquidatore. E disposta con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta della Banca d Italia. Con la revoca dell autorizzazione sono sciolti gli organi amministrativi e di controllo; la Banca d Italia nomina 1 o più commissari liquidatori (rappresentano l azienda, realizzano e distribuiscono l attivo) e i membri del comitato di sorveglianza (vigilano sulla distribuzione dell attivo). Dall insediamento degli organi è sospeso il pagamento di qualsiasi passività come le azioni giudiziarie individuali. Entro 1 mese dalla nomina i commissari comunicano ai creditori le somme ad ognuno dovute, in 15 giorni questi ultimi possono presentare reclamo. I creditori non compresi hanno 60 giorni. Nei 30 giorni successivi i commissari presentano alla Banca d Italia lo stato passivo, depositando in Tribunale l elenco dei crediti privilegiati e dei diritti sui beni da restituire. Si apre così la fase contenziosa delle opposizioni allo stato passivo. La chiusura della procedura avviene con la presentazione da parte dei commissari del bilancio finale, del rendiconto finanziario e del piano di riparto (contestazioni entro 20 giorni altrimenti cancellazione della banca dal registro delle imprese). I commissari con l autorizzazione della Banca d Italia ed il parere del comitato, possono proporre un concordato al Tribunale (percentuale di riparto per i creditori chirografari, tempi d adempimento, garanzie), entro 20 giorni dal deposito si possono presentare le opposizioni senza le quali la proposta è approvata altrimenti decide il Tribunale sentita la Banca d Italia; dopo 15 giorni dalla notifica la sentenza può essere appellata. Dopo l approvazione, i commissari restano in carica per l esecuzione del concordato. Si fa più ricorso alla cessione totale d attività e passività ad altra impresa bancaria (oggi limitato l intervento pubblico). Ci si affida a sistemi privati di garanzia per la soluzione delle crisi bancarie (Fondo ABI con adesione obbligatoria). Capitolo V Gruppi creditizi ed intermediari finanziari. Il gruppo creditizio è individuato dalla relazione di controllo corrente fra le diverse imprese e la banca o società finanziaria che n è al vertice e dal comune esercizio d attività bancaria, finanziaria o strumentale. La capo gruppo è la destinataria delle prescrizioni (adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, partecipazioni detenibili, organizzazione amministrativa, contabile, controlli interni) che la Banca d Italia impartisce all intero gruppo per assicurarne la stabilità. È

5 iscritto in apposito Albo presso la Banca d Italia. In caso di crisi di una singola filiazione essa soggiace alla procedura prevista dalla normativa di appartenenza; se le difficoltà riguardano la capogruppo si provvederà all amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta, estese alle filiazioni se il dissesto dovesse coinvolgerle tutte. Quando la crisi della singola filiazione possa turbare la solidità dell intero gruppo si assoggetterà ad a.s. la capogruppo. Gli intermediari finanziari regolati da leggi speciali sono: SIM, sottoposte ai controlli di Consob e Banca d Italia (stabilità patrimoniale, correttezza di comportamento); SGR; SICAV, costituzione sottoposta ad autorizzazione di Banca d Italia e Consob; fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi, vigilanza della Banca d Italia in coordinazione con la Consob; società di factoring sotto la vigilanza della Banca d Italia, previa iscrizione in apposito Albo. Per le attività riguardanti l assunzione di partecipazioni, alla concessione di finanziamenti, alla prestazione di servizi di pagamento, all intermediazione in cambi e alla cartolarizzazione di crediti è imposta l iscrizione in un apposito elenco presso l UIC, ulteriori requisiti sono : la forma di spa, sapa, srl, scoop; capitale non inferiore a 5 volte il minimo previsto per la costituzione delle società azionarie; il possesso di onorabilità e professionalità da parte di amministratori, sindaci e direttori generali. I promotori finanziari devono essere iscritti in un apposito Albo presso la Consob, sulla base di requisiti di onorabilità e professionalità. Capitolo IV Le sanzioni. Le sanzioni amministrative sono inflitte dall autorità amministrativa (pena pecuniaria); contro di loro si può reclamare dinanzi al Giudice Ordinario. Sono comminate a chi esercita funzioni di controllo, d amministrazione o direzione, ai dipendenti responsabili con comportamenti omissivi o commissivi, dell inosservanza di norme (equiparati i collaboratori d impresa). Le sanzioni oscillano tra 1 e 100 milioni. La pena pecuniaria è comminata con decreto ministeriale (reclamo alla Corte d Appello di Roma). Le sanzioni penali sono inflitte a coloro che, agendo al di fuori del sistema, svolgono un attività illecita a danno della raccolta del risparmio, nell esercizio dell attività bancaria o finanziaria. La raccolta inautorizzata di risparmio della collettività è punita con l arresto da 6 mesi a 3 anni e con l ammenda da 25 a 100 milioni, mentre l esercizio abusivo dell attività bancaria è sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 4 a 20 milioni; l abusivo esercizio d attività finanziaria da parte di soggetti non iscritti nell elenco è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 4 a 20 milioni, se l attività non è rivolta al pubblico c è illecito contravvenzionale(6 mesi-3 anni). L esponente della banca o dell impresa finanziaria che fornisce alla Banca d Italia dati falsi sulla situazione aziendale è punito can la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 2 a 20 milioni, ogni comportamento ostativo dell esercizio dei controlli è punito con l arresto fino ad 1 anno e la multa da 25 a 100 milioni. Sono punite le false comunicazioni all Organo di vigilanza delle partecipazioni detenute in banche, in finanziarie appartenenti a gruppi, gli intermediari iscritti nell elenco per false indicazioni dei dati richiesti. Gli esponenti bancari non possono obbligarsi con la banca di appartenenza se non dietro deliberazione consiliare (da 1 a 3 anni e multa da a 4 milioni); la punibilità scatta solo in caso di dolo. Gli esponenti bancari che utilizzano o omettono di segnalare dati sulla condizione del cliente non conformi al vero, per fargli concedere o conservare o modificare un affidamento sono puniti con l arresto da 6 mesi a 3 anni e la multa fino a 20 milioni; se tale reato è commesso dal cliente (mendacio bancario) è punito con la reclusione fino a 1 anno e la multa fino a 10 milioni. È punito l aggiotaggio bancario (divulgazione di dati falsi e tendenziosi) con la reclusione fino a 3 anni e la multa da 1 a 50 milioni. Altri reati sono l esercizio di promotore finanziario senza abilitazione, l uso d informazioni privilegiate (insider tarding), l aggiotaggio. L UIC ha il controllo sulla normativa antiriciclaggio d intesa con Banca d Italia, Consob, ISVAP, Ministero dell Industria e può sospendere per massimo 48 ore l operazione di cui abbia avuto segnalazione e rilevi il carattere anomalo.

6 PARTE TERZA I DOCUMENTI Capitolo VII Cartolarità e dematerializzazione. I titoli di credito bancari (banconote, assegni bancari, assegni bancari speciali, assegni circolari, vaglia cambiario, assegno bancario libero, assegno di corrispondenti, fede di credito) hanno funzione solutoria, vale a dire mezzi di pagamento, hanno una funzione surrogatoria della moneta, sono pagabili a vista, tranne che l assegno bancario e non possono essere emessi al portatore, elemento essenziale è la presenza della banca. Capitolo VIII I biglietti di banca. La loro qualità di titoli di credito è connessa con la loro convertibilità in oro o in divise estere. È stato abolito il limite della circolazione e l obbligo per la Banca d Italia di mantenere la riserva in un ammontare non inferiore al 40% della massa monetaria. Capitolo IX L assegno bancario. È un ordine di pagamento stilato in forma cambiaria, assimilato alla cambiale tratta, contiene un ordine del traente indirizzato ad un terzo di pagare una somma determinata al portatore; con la sua emissione viene in essere l obbligazione cartolare del traente. Adempie ad una funzione di pagamento; presupposto legale dell emissione è il rapporto di provvista. Deve contenere un mandato puro e semplice di pagare una somma; si parla di cessione di credito visto che il traente opera la cessione delle somme disponibili presso il trattario e di contratto a favore di terzi. Nell assegno bancario ricorre una delegazione di pagamento con la costituzione di un rapporto fra traente e prenditore (di valuta, obbligo del traente al pagamento al prenditore), un rapporto tra il traente e il trattario (di provvista, ordine di pagare impartito dal primo al secondo), un rapporto tra portatore e trattario (divieto d accettazione del titolo da parte del trattario). Al momento dell emissione chi lo crea deve essere capace (non lo sono gli incapaci legali di agire, se incapaci generali, minori e interdetti, agiscono il genitore e il tutore; se incapaci parziali, emancipati e inabilitati, devono essere assistiti dal curatore). L assegno può essere emesso per mezzo di rappresentante (in forma scritta). Può essere tratto per conto di un terzo, con l utilizzo della provvista di un terzo. È falsa la firma sull assegno apposta al nome di un altra persona, è fittizia quella apposta col nome di una persona immaginaria; è falsificato l assegno quando il titolo sia alterato nel testo (dichiarazione diversa). Dei requisiti formali alcuni sono non essenziali (luogo d emissione e di pagamento) altri essenziali (sottoscrizione del traente con firma autografa, clausola di cheque, ordine incondizionato di pagamento di una somma determinata, nome del trattario, data d emissione per esistenza della provvista, inizio termine di presentazione, indicazione del prenditore). Può esistere un assegno in bianco che manchi in pratica di qualche elemento, con mandato di riempimento conferito dal traente al prenditore. Dell assegno non è ammesso il rilascio di duplicati (tranne che per quelli non al portatore). Per la sua funzione di pagamento (requisiti di regolarità) devono esistere la somma (provvista, il credito non deve essere sottoposto a condizione sospensiva, deve essere liquido ed esigibile) e l autorizzazione della banca trattaria all emissione (convenzione d assegno). Il titolo può essere emesso all ordine di una persona determinata, nominativo, o al portatore con determinate clausole: non trasferibile (esclude ogni circolazione), di sbarramento (pagamento solo tramite un banchiere), da accreditare (no pagamento in contanti), doppia firma del prenditore, d avviso (avvertire il trattario di non pagare l assegno se non sia stato

7 avvisato dal traente), avallo (garantisce il pagamento, l avallante è obbligato come l avallato). Il titolo emesso all ordine circola mediante girata e si manifesta in un ordine di pagamento; può trasferire l assegno per girata il portatore legittimato, può eseguirsi per rappresentanza; non può essere girato a favore del trattario, la girata deve essere incondizionata, può essere piena (indicato nome del giratario) e in bianco (il portatore può riempire la girata col nome proprio o altro, può girare l assegno di nuovo in bianco o no, può trasmetterlo ad un terzo senza riempire la girata); può essere per procura o per l incasso (per l esercizio dei diritti), può essere fiduciaria (se con pattuizione che limiti la sua efficacia traslativa è limitata o esclusa) o simulata (solo apparenza di trasferimento del titolo). L assegno deve essere presentato al pagamento entro dei termini (8 giorni se nello stesso Comune d emissione, 15 giorni se in comune diverso; 20 giorni se in un paese diverso ma nello stesso continente, 60 giorni se in continenti diversi) che decorrono dal giorno successivo a quello d emissione. Tale termine è prorogato per legge se un ostacolo insormontabile impedisce la presentazione; la presentazione al pagamento deve essere fatta allo stabilimento indicato come trattario. La banca trattaria deve onorare l assegno anche se il traente sia, dopo l emissione, deceduto o diventato incapace o abbia revocato l ordine; se l assegno non è completamente coperto la banca effettua un pagamento parziale non rifiutabile. La banca che paga deve controllare la continuità delle girate, deve identificare il presentatore (obbligo d annotazione delle generalità del presentatore per importi superiori a 20 milioni). In caso d assegno falso (con firma falsa) il danno andrà a carico del trattario, se è falsificato (alterato in un elemento letterale) il pagamento sarà conteggiabile al correntista se il trattario non abbia rilevato l alterazione (diligenza professionale). Pagamento anomalo è quello fatto non dal trattario ma dal traente o da u terzo presso l ufficiale giudiziario. Motivi di rifiuto da parte della banca del pagamento dell assegno sono: assenza dell autorizzazione a disporre, mancanza di fondi disponibili, mancanza di un elemento essenziale, falsità firme di sottoscrizione o di traenza, difetto di legittimazione cartolare del presentatore, revoca dell ordine dopo la scadenza del termine di presentazione, scadenza termine o recesso per giusta causa. In tutti questi casi il portatore può agire in regresso contro il girante e gli altri obbligati (presentazione assegno in tempo utile e avvenuto rifiuto). La constatazione del mancato pagamento è fatta con il protesto (con data, nome richiedente, luogo, oggetto della richiesta, nome interpellato, risposta, sottoscrizione pubblico ufficiale) che deve levarsi entro il termine di presentazione al pagamento (prolungato in caso d ostacolo insormontabile). La clausola senza protesto o senza spese dispensa il portatore dall onere della constatazione del mancato pagamento. L azione di regresso porta a chiedere l ammontare dell assegno non pagato più gli interessi e le spese; il pagamento fatto in via di regresso dal traente libero tutti gli obbligati cambiari ma se è fatto da un girante sono liberati tutti gli obbligati che lo seguono nell ordine. L azione causale non è un azione cambiaria ma di diritto comune, si basa sul rapporto sottostante all emissione o alla trasmissione del titolo ed è esperibile quando tali formalità non implicano novazione del rapporto (subordinata a: presentazione preventiva del titolo al pagamento, conservazione al debitore delle azioni di regresso, offerta di restituzione del titolo o il suo deposito presso la cancelleria). L azione d arricchimento è sussidiaria a quella cambiaria (condizione: traente o girante si sia ingiustamente arricchito e il creditore abbia ricevuto un danno come la perdita dell azione cambiaria contro tutti gli obbligati cambiari e l assenza dell azione causale) e può essere proposta solo dal portatore. Se una persona perde il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore non è tenuto a consegnarlo a meno che non vi sia mala fede o colpa grave (possesso in buona fede vale titolo); l acquisto deve essere avvenuto nelle forme proprie del titolo. Nei casi di smarrimento, sottrazione, o distruzione dell assegno bancario (all ordine o al portatore) è possibile l ammortamento (dichiarazione d inefficacia) a patto che sia ignoto il detentore del titolo, legittimato è il portatore al momento dello smarrimento o sottrazione. Il processo si articola in 2 fasi (necessaria: ricorso e notifica decreto d ammortamento; eventuale: opposizione detentore e sentenza). L azione cambiaria di regresso è soggetta ad una prescrizione di 6 mesi, quella d arricchimento a quella di 1 anno. Le ipotesi delittuose d abuso in assegno erano: emissione d assegno bancario senza autorizzazione del trattario (3 mesi a 1 anno), emissione

8 d assegno privo di copertura ( a 5 milioni, 8 mesi), emissione d assegno da parte di condannato ( a e fino a 1 anno) tutte con pubblicazione della sentenza, emissione d assegno senza autorizzazione del trattario o senza copertura (6 mesi a 2 anni, a 3 milioni, divieto emettere assegni per 2 anni). Il cliente della banca ha l obbligo di dichiararsi non in interdizione bancaria. Ora sono trasformati in illeciti amministrativi: emissione assegni senza autorizzazione del trattario (2 a 12 milioni), mancata copertura (1 a 6 milioni a meno che non sia pagato entro 60 giorni dalla presentazione con interessi e spese). La Convenzione di Ginevra sancisce che: capacità regolata dalla legge nazionale, forma della dichiarazione data dalla legge del luogo dove l assegno è sottoscritto, termini del regresso stabiliti dalla legge del luogo di creazione. Capitolo X Gli assegni bancari speciali. L assegno turistico poggia sul sistema della doppia firma conforme, una apposta alla presenza dell incaricato della banca, l altra è quella d identificazione al momento dell emissione. Chi appone la prima firma sul titolo, non è il prenditore ma il traente, la banca assume un obbligazione diretta di pagare nei confronti del portatore. La presentazione al pagamento può avvenire entro 12 mesi dall emissione. L assegno a copertura garantita è redatto su moduli recanti l avvertenza che non può portare una somma maggiore di quell indicata, con l indisponibilità della provvista il traente è spogliato di ogni potere di revoca e la banca trattaria ha il dovere di conservare l intangibilità dei fondi al fine del pagamento dell assegno (fino allo scadere del termine di presentazione); l assegno limitato è titolo a pagamento circolare, cioè pagabile ovunque la banca trattaria abbia uno sportello (provvista costituita in conto speciale; assegno solo per l importo indicato nel titolo, non può essere al portatore, blocco della provvista oltre il termine di presentazione). L assegno ICCRI, era emesso dall Istituto di credito delle casse di risparmio italiane (mancanza di un obbligazione cartolare dell ICCRI, emissione in base ad un precedente accordo tra l Istituto e la Cassa, circolabilità secondo le regole dell assegno bancario)e la provvista era corrisposta dal prenditore al momento dell emissione. La carta assegni è un assegno bancario ordinario con la menzione sul documento del numero della carta assegni e del conto su cui è tratto; la banca risponde dell importo dell assegno. Capitolo L assegno circolare. È un titolo di credito bancario all ordine contenente la promessa incondizionata di pagare una somma determinata presso tutti i recapiti dell istituto emittente; la sua emissione è consentita solo agli istituti a ciò autorizzati dalla Banca d Italia; le banche emittenti sono tenute a costituire una cauzione (garantisce i portatori del titolo con un privilegio speciale). È creato attraverso il completamento del modulo con: denominazione d assegno circolare, promessa di pagare a vista una somma determinata, nome del prenditore, data e luogo d emissione, sottoscrizione emittente. L assegno circolare circola come titolo all ordine; è ammissibile la girata di ritorno. Deve essere presentato al pagamento entro 30 giorni dalla data d emissione. Al portatore non soddisfatto spettano: l azione di regresso (se avvenuta presentazione entro 30 giorni dall emissione e protesto per mancato pagamento). Il ricorso per l ammortamento può essere presentato dal detentore del titolo. Le azioni del portatore contro i giranti si prescrivono entro 1 anno dal protesto mentre quelle dei giranti in 6 mesi e quelle contro l Istituto d emissione per l esazione del credito in 3 anni. Capitolo XII I titoli speciali dell Istituto d emissione e dei banchi meridionali.

9 Il vaglia cambiario della Banca d Italia è un titolo di credito all ordine, contenente la promessa incondizionata di pagare a vista una somma presso qualsiasi stabilimento dell Istituto emittente. I requisiti formali sono: denominazione, promessa incondizionata, prenditore, data e luogo d emissione, sottoscrizione emittente, stesura su carta filigranata con numero progressivo, costituzione in forma specifica della provvista. Sono ammesse l azione di regresso e quella causale. L assegno bancario libero e l assegno di corrispondenti è un titolo all ordine, presupposti di legittimità sono: titolo sia rilasciato da un corrispondente della Banca, il corrispondente sia autorizzato, corrispondente abbia costituito presso la banca una cauzione. La mancanza della sottoscrizione della Banca d Italia comporta per l Istituto un obbligazione extracambiaria verso il portatore. Il titolo è pagabile a vista presso qualunque filiale della Banca d Italia. L assegno bancario piazzato è un titolo di credito all ordine in forma di tratta che la Banca d Italia può consentire ai suoi corrispondenti di emettere nei limiti della cauzione. Non è emesso per conto della Banca d Italia ed è pagabile solo presso una determinata filiale e con il recapito della seconda matrice vistata. La fede di credito è un titolo apodissario (obbligo della banca di restituire le somme ricevute) di credito emesso solo dai Banchi di Napoli e di Sicilia; è un titolo all ordine, pagabile a vista presso qualunque filiale del Banco emittente. La girata non comporta garanzia del pagamento poiché serve solo per il trasferimento del credito incorporato nel titolo; è un titolo causale (sospensione). In caso di mancato pagamento non vi è luogo ad azione di regresso e al protesto; il suo pagamento può essere chiesto in qualsiasi momento. Capitolo XIII Documenti di legittimazione e documenti probatori. I documenti di legittimazione servono ad identificare l avente diritto alla prestazione. Sono rilasciati a fronte di depositi bancari quali libretti di deposito a risparmio nominativi, buoni fruttiferi, polizza di pegno, lettera di credito, polizze di deposito, lettera di credito, carta di credito. I titoli impropri servono a consentire il trasferimento del diritto senza l osservanza delle forme proprie della cessione e sono: buoni fruttiferi al portatore, trasferibili brevi manu, certificati di deposito. I documenti probatori comprovano l esistenza di un determinato rapporto giuridico e sono: libretti di deposito in conto corrente, polizza d anticipazione (estremi dell operazione), lettera di credito, lettera di conferma, lettera d avviso, ricevuta bancaria. PARTE QUARTA LE OPARAZIONI BANCARIE ORDINARIE Capitolo XIV La disciplina delle operazioni ordinarie. I negozi bancari sono quelli nei quali la presenza della è determinante per la qualificazione del negozio. Sono fondamentali le operazioni attraverso le quali si realizza la funzione di intermediazione nel credito, sono accessorie le operazioni nelle quali la banca presta servizi. Fonti della disciplina sono: gli usi che possono essere legali (colmano lacune legislative) o negoziali (funzione integrativa del negozio); gli statuti delle banche; gli accordi interbancari; in via amministrativa è individuato il tasso globale medio al di là del quale gli interessi si definiscono usurari (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 6 a 30 milioni; aggravamento della pena da 1/3 alla metà a carico di coloro che abbiano agito nell esercizio dell attività professionale o in danno di persone in stato di bisogno); le Norme Bancarie Uniformi che contengono condizioni generali di contratto, la cui efficacia dipende dalla conoscenza che l altra parte ne abbia avuto. I contratti

10 bancari sono contratti d adesione, contratti di durata; quando sono regolati in c/c implicano la reiterazione della prestazione senza che ciò porti a modificare il rapporto (credito disponibile). Le banche devono pubblicizzare tassi e condizioni. Tutti i rapporti posti in essere con la banca si localizzano presso lo stabilimento dove si sono costituiti; è ammessa compensazione salvo patto contrario; il pegno per una data operazione rimane a garanzia di ogni altro credito. Formalità sono: deposito della firma, dichiarazione di domicilio del cliente, comunicazioni delle modifiche nei poteri dei rappresentanti e dei mandatari. Capitolo XV Il deposito bancario. C è passaggio di proprietà del denaro dal depositante alla banca e l obbligo per la banca di restituirlo nella stessa specie monetaria a richiesta del depositante o nel termine convenuto; è un contratto bancario tipico, è un contratto reale perché si perfeziona con la consegna alla banca del denaro, è unilaterale poiché non vi è alcun obbligazione a carico del depositante, è d adesione, è di credito, è d ordinaria amministrazione poiché non implica rischio o pericolo dell integrità patrimoniale. Sono: a vista se rimborsabili a richiesta del depositante; a tempo se rimborsabili alla scadenza di un termine convenuto; ordinari costituiti, cioè, mediante rilascio di una lettera di accreditamento o una ricevuta di cassa; a risparmio (ordinari, pagabili a vista, con preavviso o a termine e a piccolo risparmio) che si costituiscono mediante il rilascio di un apposito libretto; di c/c che consentono al depositante de prelevare agli sportelli e mediante ordini dati alla banca in forma di assegni bancari. I libretti per i depositi a risparmio sono la prova del deposito ed il suo possesso legittima la restituzione; le annotazioni sul libretto sono irrefutabili; possono essere nominativi (intestati al depositante), nominativi pagabili al portatore (sono intestai al depositante ma il pagamento può farsi al portatore che deve dare alla banca la prova dei suoi poteri di rappresentante), al portatore (senza nome), al portatore con l intestazione di un nome (per individuare il documento); nel caso dei depositi in c/c il libretto è un mero documento probatorio dei versamenti. In caso di perdita, sottrazione o distruzione i duplicati dei libretti sono subordinati ad una procedura d ammortamento; per il libretto nominativo ne fa denuncia l intestatario allo stabilimento della banca emittente che invita entro 90 giorni il possessore a consegnarlo o a fare opposizione; per il libretto al portatore dopo la denuncia alla banca l ammortamento segue per decreto del Presidente del Tribunale. La capacità del depositante si acquista col 18 anno. I depositi bancari possono essere costituiti da più persone (congiunto semplice, quando ciascun intestarlo ha sul deposito un diritto apri alla sua quota o solidale, quando ogni intestarlo può compiere operazioni anche separatamente e richiedere l intera somma). Le somme depositate sono indisponibili dagli eredi, legatari o loro aventi causa sin quando non sia data la prova dell inclusione di esse nella denuncia dell eredità. Il depositante può chiedere che il deposito sia costituito a nome di altra persona o a suo nome ma con pagamento a favore di un terzo (stipulante conserva diritto di revoca fino all adesione del terzo beneficiario). Se il deposito è fatto dal legale rappresentante di un terzo depositante sarà questo ultimo. Con la consegna si opera il passaggio di proprietà del denaro dal depositante alla banca e questo acquista un diritto di credito che può formare oggetto di negozi e atti giuridici (cessione da notificare alla banca e con consegna al cessionario del libretto; donazione; pegno; usufrutto). Col debito di restituzione della banca si compensano i suoi crediti verso il depositante. Sulle somme depositate la banca corrisponde un interesse. Il depositante ha diritto alla restituzione delle somme a vista o alla scadenza del termine. Il credito verso la banca per le somme depositate si prescrive nel termine di 10 anni. Il contratto si estingue se il depositante ritiri l intera somma depositata, in tal caso deve restituire il libretto; il fallimento del depositante non scioglie il rapporto ciò che avviene in caso di morte per i depositi a risparmio nominativo o in c/c. Capitolo XVI Altre forme di raccolta bancaria.

11 I buoni fruttiferi e i certificati di deposito non è consentito il prelievo e i versamenti successivi ma solo il rimborso alla scadenza. Altre forme sono: emissioni obbligazionarie (approvvigionamento disponibilità a medio e lungo termine, sono inconvertibili o convertibili); prestiti subordinati (con clausola di postergazione in dipendenza della quale il titolare si posticipa nel rimborso ad ogni altro creditore); i contratti pronti c/termine (regime di favore sul piano fiscale). Capitolo XVII L apertura di credito. È un contratto contenente un accreditamento (potere attribuito all accreditato di attingere sino ad una certa somma dalle casse della banca); è un contratto definitivo; è perfetto quando il credito sia concesso e l accreditato non ha un obbligo di utilizzare il credito. È un contratto consensuale con effetti obbligatori (banca proprietaria della somma sino all utilizzazione), oneroso, di durata o a esecuzione continuata, può essere a tempo determinato o indeterminato, è semplice quando l accreditato può utilizzare in una sola volta la disponibilità offerta dalla banca, è in c/c quando può utilizzarla più volte. La concessione del credito è preceduta da un istruttoria con la sottoposizione all affidando di un questionario (mendacio bancario, 1 anno e multa fino a 10 milioni) (castelletto: limite max di credito che la banca ritiene di poter concedere ad uno stesso cliente). Oggetto dell apertura è una somma determinata o determinabile; può essere garantita con obbligazione cambiaria (che può essere apposta con la sottoscrizione o la firma di girata da parte del girante di effetti rilasciati alla banca o con avallo sugli effetti), fideiussoria (garanzia prestata per apertura di credito di importo determinato e a scadenza fissa o prestata per apertura di credito di importo determinato, valida sino a revoca), con pegno, con ipoteca, con cessione di credito pro solvendo che permane fino al termine del rapporto e se nel corso del rapporto diventa insufficiente la banca ha diritto ad un supplemento o a ridurre il credito; inoltre può essere accompagnata da un alienazione di credito a scopo di garanzia. È anche possibile la fideiussione per obbligazioni future (garanzia che il fideiussore presta in favore della banca per tutte le obbligazioni derivanti da future concessioni di credito al debitore). La fine del contratto è dovuta a: cause generali (sopravvenuta impossibilità della prestazione, morte, incapacità o fallimento accreditato, scadenza del termine), proprie dei contratti di durata (recesso unilaterale), specifiche (se a tempo determinato la banca prima della scadenza può per giusta causa, ogni accadimento comprendente una menomazione della fiducia recedere dal contratto). Sciolto il contratto, l accreditato deve restituire le somme utilizzate con gli interessi; il recesso sospende immediatamente l utilizzazione del credito. Capitolo XVIII L anticipazione bancaria. Importa dazione all anticipato di una somma, proporzionata (scarto nella percentuale del 10%) al valore di merci o titoli date in garanzia; è un contratto reale, si definisce propria quando le cose date in pegno restano di proprietà dell anticipato e la banca assume la custodia con l obbligo di restituirle in idem corpus; è impropria quando vengono costituite in pegno cose fungibili, non individuate al momento della consegna. L anticipato ha facoltà di ritirare anche prima della scadenza del contratto parte dei titoli e delle merci date in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate; se la garanzia diventa insufficiente la banca può ridurre il credito o recedere dal contratto; è un contratto reale, di durata e di straordinaria amministrazione. Le garanzie possono essere costituite anche da un terzo. I titoli di credito sono quelli di massa o di serie; tra le merci si comprende ogni cosa mobile, fungibile ed avente un prezzo di mercato; possono essere oggetto di garanzia anche i titoli rappresentativi di merci (polizza di carico, ordine di consegna proprio, lettera di trasporto aereo, terrestre, fede di deposito, nota di pegno, ordini di consegna impropri), i libretti di deposito, i titoli di credito individuali e la valuta estera. È possibile la costituzione del pegno mediante la consegna ad un terzo della merce o dei titoli; all atto della costituzione le cose

12 oppegnorate vanno stimate (per lo scarto) e durante il contratto possono essere sostituite, la banca le deve custodire e le deve assicurare contro tutti i rischi. Il contratto si scioglie per scadenza del termine, per fallimento dell anticipato o per il suo rifiuto al supplemento di garanzia, per liquidazione coatta della banca, per distruzione delle cose date in pegno; dopodiché l anticipato deve restituire la somma ricevuta. Quando a garanzia di un credito sono vincolati depositi di denaro, merci o titoli non individuati la banca è tenuta a restituire l eccedenza secondo il valore al momento della scadenza (pegno irregolare: trasferimento della proprietà delle cose date in garanzia). Capitolo XIX Lo sconto bancario. Lo sconto è l interesse dedotto in anticipo sul valore di un credito per il tempo ancora da scadere; la banca accetta per lo sconto: cambiali (munite di almeno 2 firme, scadenza max di non oltre 4 mesi, pagabili su piazza ove la banca abbia suoi sportelli), assegni bancari, buoni fruttiferi, note di pegno, cedole sui titoli, crediti non cartolari, canoni di locazione, affitto, anticresi, enfiteusi. Funzione caratteristica è la cessione salvo buon fine di un credito non scaduto; è un contratto di prestito (di 2 grado); è un contratto reale. Nello sconto cambiario lo scontante oltre all azione causale contro lo scontatario ha i diritti derivanti dal titolo; gli effetti da scontare sono preventivamente consegnati alla banca con girata in bianco o al portatore (proposta di contratto), venuti a scadenza gli effetti la banca non ha l obbligo di presentarli al pagamento; ove il debitore non paghi alla scadenza lo sconto non si risolve ma sorge il diritto della banca all esercizio delle 2 azioni (azione cambiaria che è un azione di regresso che si prescrive in 1 anno dalla data del protesto e l azione di indebito arricchimento a patto che la banca offra la restituzione del titolo). Nello sconto di cambiali tratte i documenti sono trasferiti alla banca non in proprietà né a titolo di pegno ma in funzione del mandato conferito alla banca quindi spetta a lei lo stesso privilegio del mandatario. È possibile anche lo sconto delle tratte non accettate, mediante la cessione della provvista alla banca. Capitolo XX Il conto corrente bancario. È ogni conteggio che in un presupposto di dare ed avere registra le risultanze di operazioni saltuarie o continuative, compiute dalla banca con propri clienti. Nel c/c ordinario i crediti annotati in conto diventano inesigibili ed indisponibili sino alla chiusura del conto mentre in quello bancario il credito risultante dal conto è sempre disponibile sulla base del saldo giornaliero; è un contratto innominato misto, consensuale, normativo, di durata. Titolare del rapporto è la p.f. o la p.g. alla quale è intestato il conto; può essere intestato a più persone. La disponibilità può essere costituita mediante: versamenti o accrediti sul conto, concessione di credito da parte della banca. Le partite di dare e avere si compensano. Alle scadenze stabilite nel contratto (o ogni trimestre) il conto viene chiuso con invio dell estratto al cliente che nel termine di 60 giorni può contestarlo. Il rapporto si scioglie per la scadenza del termine, per recesso, per morte, interdizione o fallimento del correntista. Capitolo XXI I crediti documentari. Apre il credito la banca che su istruzioni del compratore comunica al venditore di tenere a sua disposizione presso le proprie casse o presso altra banca una data somma utilizzabile contro prestazione di determinati documenti; il credito è irrevocabile, è confermato o no. Può essere per pagamento quando implica, da parte della banca che ha aperto il credito o lo ha confermato, il pagamento del credito; per accettazione quando i documenti che l accompagnano siano conformi al credito; per negoziazione delle tratte emesse dal beneficiario. La polizza di carico ha la funzione di ricevuta del carico su una nave, deve essere sottoscritta da chi la rilascia; può essere diretta se riferita ad un unico contratto di trasporto, con clausola di trasbordo (con rispedizione). L ordine di

13 consegna proprio è titolo rappresentativo della merce al contrario di quello improprio. Il credito documentario non richiede una concessione di credito (contratto plurilaterale o delegazione passiva di pagamento). Il rapporto venditore/compratore è dominato dalla clausola di pagamento contro documenti (data apertura credito, natura credito, nome banca, quantità e qualità documenti), quello ordinante/banca è dominato dalle regole del mandato (il mandato assunto dalla banca implica che deve esaminare i documenti per accertare l esistenza di tutti i documenti e verificarne la corrispondenza con le condizioni di credito); quello banca/beneficiario che pone il problema dell utilizzazione del credito (revocabile, delegazione di pagamento e debito si estingue o irrevocabile, obbligazione autonoma). I documenti presentati dal beneficiario possono essere accettati o rifiutati (con ragione). I crediti documentari possono essere trasferiti una sola volta e frazionati. Capitolo XXII I depositi a custodia. La banca assume la custodia di titoli di credito, di valori e d altri oggetti mobili in deposito regolare (consegna materiale alla banca delle cose da custodire e il suo obbligo di restituirle); possono essere aperti (semplice custodia o a custodia ed amministrazione) o chiusi. In quello a semplice custodia la banca assume l obbligo di custodire e restituire in individuo i titoli e i valori avuti in consegna, come contratto reale si perfeziona con la consegna materiale alla banca di titoli e valori accompagnata da una distinta; la banca rilascia una polizza di deposito (titolo di legittimazione all esercizio dei diritti). Può essere costituito da più persone con facoltà congiunta o disgiunta di operare. La banca risponde della custodia dei titoli e valori e non può usarli a meno di un accordo (contratto di comodato), deve restituirli nel luogo ove si è costituito il deposito. Il depositante deve pagare i diritti di custodia e le spese occasionate dal deposito. Nel deposito in amministrazione la banca oltre alla custodia dei titoli ne assume l amministrazione; gli atti di amministrazione possono essere compiuti dalla banca di propria iniziativa (esigere interessi e i dividendi, verificare sorteggi per l attribuzione dei premi o del capitale, curare ritiro dei certificati provvisori, atti di ordinaria gestione)o con la collaborazione del cliente (versamento decimi richiamati sulle azioni in deposito, esercitare diritto d opzione, provvedere alla vendita dei diritti). I depositi chiusi hanno per oggetto plichi, involti, cassette, valigie suggellati dal depositante col suo contrassegno, che la banca riceve in consegna con l obbligo di custodirli e restituirli. Capitolo XXIII Le cassette di sicurezza. È disimpegnabile solo dalle aziende di credito; è organizzato in casseforti nelle quali sono messi a disposizione del cliente scomparti o loculi con uno sportello munito di serratura, che non possono essere aperti o chiusi se non col concorso di 2 chiavi (banca e utente); è un contratto tipico, di custodia, consensuale, d adesione, a tempo indeterminato, d ordinaria amministrazione. Alla stipula l utente deve identificarsi col deposito della propria firma ed ha l uso della cassetta senza alcun controlla della banca (verifica del contenuto). Le obbligazioni della banca si riferiscono: alla concessione d uso della cassetta (cassetta con requisiti di solidità, conservarla, di garantirne il pacifico godimento) o alla sorveglianza dovuta (custodia locali, integrità cassetta). In caso di inadempimento di tali doveri il cliente può risolvere il contratto e farsi risarcire del danno. Il fallimento dell utente o la sua morte sono causa di scioglimento; il rapporto si estingue per la scadenza del termine e per il recesso di una delle parti. Capitolo XXIV Servizio incasso e istituti connessi. Si parla d incasso o accettazione d effetti, assegni e documenti; è un mandato ad esigere. L incarico è conferito con la lettera di rimessa o con la distinta d accompagnamento. Importanti sono le

14 convenzioni di corrispondenza con le quali le banche si scambiano servizi (contratto di c/c con reciprocità delle rimesse e inesigibilità delle somme). Per il servizio di collocamento d azioni ed obbligazioni le banche s impegnano in forma consortile; tale operazioni sono assoggettate ad autorizzazione della Banca d Italia e possono essere di: mero collocamento (il consorzio si limita a prestare assistenza all emittente nella collocazione dei titoli presso il pubblico), di collocamento e garanzia (curato collocamento diretto sul mercato), o di collocamento a fermo (immediata acquisizione da parte del consorzio e alienazione dei titoli secondo i modi e i tempi offerti dalla convenienza di mercato). All incasso di titoli e documenti le banche possono addivenire a mezzo delle Stanze di compensazione (realizzano compensazione globale); l operazione passa attraverso 2 fasi, l associato consegna alla Stanza la distinta delle operazioni richieste con i documenti giustificativi, poi la controparte accetta il riscontro (la parti riconoscono risultato della compensazione). PARTE QUINTA LE OPERAZIONI BANCARIE SPECIALI Capitolo XXV I finanziamenti bancari particolari. Possono essere compiute da tutte le imprese bancarie; la concessione dei crediti in esame è assistita da garanzia immobiliare o da privilegio su pegni mobili. Capitolo XXVI Le operazioni di credito fondiario e edilizio. Gli Istituti autorizzati possono approvvigionarsi di mezzi finanziari mediante obbligazioni; la concessione avviene solo per contanti. Il rapporto tra l erogatore e il beneficiario si realizza in 2 tempi: preliminare e definitivo e l iscrizione dell ipoteca; il rapporto negoziale ha natura reale. Il prestatario è obbligato a restituire l ammontare del prestito per via d ammortizzazione entro il periodo stabilito mediante pagamento di rate (quota di capitale+interessi). Agli Istituti finanziatori è consentito di attivare un procedimento esecutivo speciale verso i prestatori inadempienti: a) procedere contro il debitore inadempiente per l esecuzione mobiliare con la procedura per la riscossione delle imposte dirette (vendita al pubblico incanto dopo 10 giorni dal pignoramento); b) ottenere prima dell inizio dell espropriazione immobiliare l immissione nel possesso dell immobile ipotecato con diritto di percepire le rendite e i frutti; c) privilegi concorsuali per rendere più rapido l iter dell esecuzione immobiliare; d) in caso di fallimento del debitore, l Istituto può riscuotere dal curatore le rendite dei beni ipotecati in suo favore. Capitolo XXVII Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio. Sono quelle destinate al finanziamento d attività agricole (credito d esercizio mediante sconto di cambiali agrarie; credito di miglioramento mediante stipulazione di contratti). I prestiti di esercizio erano assistiti da privilegio legale sui frutti e sulle derrate relativi al fondo cui deriva la concessione del finanziamento; in caso d inadempimento il giudice ne dispone l apprensione o la vendita. Il privilegio speciale deriva dal contratto a garanzia di: impianti, opere, concessioni e beni strumentali; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; beni acquisiti col finanziamento concesso; crediti derivati dalla vendita di quei beni. La cambiale agraria è un titolo di credito all ordine contenente una promessa incondizionata del

15 sovvenuto di pagare una somma determinata; deve contenere: scopo del prestito, luogo iniziativa da finanziare, garanzia che assiste il prestito. È un titolo causale che consente l avallo ed è trasferibile. Le operazioni di credito peschereccio sono quelle che hanno per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati all attività di pesca, acquicoltura (sconto di cambiale pesca). Capitolo XXVIII Altre operazioni di credito particolari. Il credito alle opere pubbliche è un credito di scopo (per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità). Le operazioni di finanziamento alle imprese sono assistite da un privilegio speciale. Vi sono poi i finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche; le banche possono assumere l impegno di gestire i fondi stanziati dalla P.A. per finalità d incentivazione (con controllo sull affidabilità delle imprese). Per il credito all artigianato spazio ricopre l intervento della Cassa per il credito alle imprese artigiane; esso ha lo scopo di fornire alle imprese artigiane i capitali necessari per l impianto, ampliamento e l ammodernamento dei laboratori. È impresa artigiana quella che abbia per scopo la produzione di beni e la prestazione di servizi e che si avvalga del lavoro professionalmente svolto dal titolare, con la collaborazione dei familiari e di un numero limitato di dipendenti (risconto effetti cambiari, finanziamento contro cessione in garanzia di crediti). Nel credito al consumo assume rilievo il cliente/consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale svolta); diventa speciale il credito al consumo nella misura in cui impone la descrizione dei beni e dei servizi da remunerare. Le norme sul credito al consumo non trovano applicazione per: crediti inferiori o superiori alle soglie fissate dal CICR; crediti derivanti dall esecuzione di contratti di somministrazione; crediti rimborsabili in unica soluzione entro 18 mesi dall erogazione; crediti senza interesse; crediti destinati all esecuzione di opere o all acquisto di diritti su immobili; crediti derivanti da contratti di locazione. (particolari condizioni di trasparenza, indicazione rate di rimborso, costo totale del credito in percentuale annua, inserimento automatico di clausole sostitutive, rimborso anticipato).

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario.

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario. I TITOLI DI CREDITO Il titolo di credito: a) conferisce un diritto di credito. b) incorpora un diritto di credito. c) vale quale prova di un contratto stipulato fra le parti. L esecutività è: a) caratteristica

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

Economia Aziendale II

Economia Aziendale II Albez edutainment production Economia Aziendale II Le cambiali 1 Sommario L epoca di pagamento Gli strumenti di pagamento I titoli di credito La cambiale Cosa vuol dire Tipologia di cambiali Il pagherò

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori CAPITOLO 1 USI BANCARI ITER DELL ACCERTAMENTO Primo accertamento: a) Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1965 b) Approvazione della Giunta: deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni)

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni) Testo Decreto Delegato Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali TITOLO I Disposizioni Generali Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono per: a) Assegno

Dettagli

7. CONTABILITA GENERALE

7. CONTABILITA GENERALE 7. CONTABILITA GENERALE II) SCRITTURE DI GESTIONE OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 1 Definizione Per poter acquisire i fattori produttivi da impiegare nel processo produttivo l impresa necessita del fattore

Dettagli

VERIFICA DI FINE MODULO 2

VERIFICA DI FINE MODULO 2 erifica di fine modulo 2 pag. 1 di 6 ERIICA DI INE MODULO 2 Strumenti di regolamento degli scambi commerciali 1. Segna con una crocetta la risposta esatta. 1. Il bonifico bancario viene effettuato per

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO relativo al

FOGLIO INFORMATIVO relativo al FOGLIO INFORMATIVO relativo al INFORMAZIONI SULLA BANCA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL AGRO PONTINO BANCA DI SOCIETA COOPERATIVA CREDITO COOPERATIVO Sede Legale e Direzione Generale Via Filippo Corridoni,

Dettagli

ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI

ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ECONOMIA AZIENDALE e RAGIONERIA APPLICATA ALLE IMPRESE TURISTICHE Anno Accademico 2011 2012 Lezione 6 ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 20 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 F. Scritture relative all

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in Mura di Porta Galliera n. 1/2 A 40126 Bologna 051242557 e sede amministrativa:

Dettagli

LE FORME TECNICHE DI RACCOLTA DELLE RISORSE FINANZIARIE. Appunti sul libro Economia della Banca

LE FORME TECNICHE DI RACCOLTA DELLE RISORSE FINANZIARIE. Appunti sul libro Economia della Banca LE FORME TECNICHE DI RACCOLTA DELLE RISORSE FINANZIARIE Appunti sul libro Economia della Banca DEFINIZIONI Le forme tecniche di raccolta comprendono il complesso degli strumenti che consentono alla banca

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO Denominazione e forma giuridica: CASSA LOMBARDA SPA Sede legale: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,

Dettagli

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento Regolamento Approvato il 27 gennaio 2011 1 2 Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo Regolamento Articolo 1: Ambito della garanzia

Dettagli

Economia Aziendale II

Economia Aziendale II Albez edutainment production Economia Aziendale II Le cambiali Sommario L epoca di pagamento Gli strumenti di pagamento I titoli di credito La cambiale Cosa vuol dire Tipologia di cambiali Il pagherò Contenuto

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE PER LA CESSIONE E L ASSEGNAZIONE DI AZIONI BANCA DI SAN MARINO. Approvazione

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE PER LA CESSIONE E L ASSEGNAZIONE DI AZIONI BANCA DI SAN MARINO. Approvazione REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE PER LA CESSIONE E L ASSEGNAZIONE DI AZIONI BANCA DI SAN MARINO Approvazione Consiglio di Amministrazione Data di approvazione 18/09/2013 Data di decorrenza 18/09/2013

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

Corso di Intermediari Finanziari e Microcredito. I servizi di investimento e di pagamento

Corso di Intermediari Finanziari e Microcredito. I servizi di investimento e di pagamento Corso di Intermediari Finanziari e Microcredito I servizi di investimento e di pagamento I servizi di investimento Prodotti che soddisfano le esigenze di investimento della clientela Raccolta diretta (raccolta

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE Informativa n. 11 del 2 aprile 2008 Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs. 21.11.2007 n. 231) - Principali novità INDICE 1 Novità in materia di utilizzo del

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

AVVISO ALLA CLIENTELA

AVVISO ALLA CLIENTELA novembre 2007, n.231 circa il TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento

Dettagli

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa REGOLAMENTO DEL PRESTITO DA SOCI Scopi e funzionamento Art. 1. In esecuzione dell'art. 4 dello statuto sociale è istituita una sezione di attività denominata, gestita con apposita contabilità sezionale.

Dettagli

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO N 1 DEPOSITO AL RISPARMIO

FOGLIO INFORMATIVO N 1 DEPOSITO AL RISPARMIO FOGLIO INFORMATIVO N 1 relativo al DEPOSITO AL RISPARMIO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo Soc. Coop. Sede legale in Buonabitacolo, via S.Francesco Tel.: 0975 91541/2

Dettagli

INDICE DELLE OBBLIGAZIONI

INDICE DELLE OBBLIGAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI Art. 2410 c.c. Emissione... 1 1. Premessa... 1 2. Competenza... 3 2.1. Competenza dell organo amministrativo... 3 2.2. Competenza di altri organi sociali... 4 2.3. I compiti del collegio

Dettagli

PRESTA DENARO INTERESSE = COMPENSO SPETTANTE PER LA TEMPORANEA CESSIONE DI UN CAPITALE MONETARIO COMMISURATO A CAPITALE PRESTATO DURATA DEL PRESTITO

PRESTA DENARO INTERESSE = COMPENSO SPETTANTE PER LA TEMPORANEA CESSIONE DI UN CAPITALE MONETARIO COMMISURATO A CAPITALE PRESTATO DURATA DEL PRESTITO PRESTA DENARO MUTUANTE MUTUATARIO INTERESSE = COMPENSO SPETTANTE PER LA TEMPORANEA CESSIONE DI UN CAPITALE MONETARIO COMMISURATO A CAPITALE PRESTATO DURATA DEL PRESTITO 1 LA SUA MISURA, RAPPORTATA A 100

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute.

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute. REGOLAMENTO DEI DEPOSITI DEI SOCI PREMESSA Il presente regolamento interno ha come scopo la disciplina dei conferimenti in denaro, a titolo di prestito, effettuati dai soci per il conseguimento dell oggetto

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO

LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO Relatore Magg. GdF dott. Armando Tadini - Ufficiale Addetto Centro Operativo DIA Milano - SANZIONI amministrative penali CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE 6 dicembre 2007 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1

Dettagli

Capitolo 1 - USI BANCARI Sommario

Capitolo 1 - USI BANCARI Sommario Capitolo 1 - USI BANCARI Sommario Operazioni di credito documentario (Articoli 1527, 1530 cod. civ.) Art. 1 Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (Articolo 1528 cod. civ.) 2 Pagamento diretto

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività) Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Foglio Informativo n. 81. Deposito a Risparmio

Foglio Informativo n. 81. Deposito a Risparmio INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954 Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale in Via Sardegna, 129-00187 Roma Tel. 06 5286.1 - Fax 06 5286.3305

Dettagli

I TITOLI DI CREDITO rapporto fondamentale rapporto cartolare La sicurezza Articoli fondamentali sui titoli di credito 1992 1993 1994

I TITOLI DI CREDITO rapporto fondamentale rapporto cartolare La sicurezza Articoli fondamentali sui titoli di credito 1992 1993 1994 I TITOLI DI CREDITO La cessione ordinaria del credito è poco efficiente a causa delle eccezioni che il debitore ceduto può eccepire al creditore cessionario relativamente alle eccezioni che avrebbe potuto

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

DEPOSITO A RISPARMIO. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.

DEPOSITO A RISPARMIO. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore. DEPOSITO A RISPARMIO INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO Via Sebastiano Silvestri n.113 - cap 00045 - Genzano di Roma (RM) Capitale e riserve al 31/12/2013-34.368.294

Dettagli

PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI TITOLI CARTACEI BENI O CREDITI VALORE DELL INSIEME

PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI TITOLI CARTACEI BENI O CREDITI VALORE DELL INSIEME Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI TITOLI CARTACEI BENI O CREDITI VALORE DELL INSIEME Sezione I - Informazioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Articolo 1 - Oggetto 1.1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci in conformità all'articolo 7 dello statuto sociale. 1.2. Tale

Dettagli

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE Pag. 1 / 5 Anticipi import export ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Monte dei Paschi di Siena

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE DI TERZI 1 LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE DI TERZI OPERAZIONI A BREVE TERMINE - rapporto di conto corrente - operazioni

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA Data: 31.05.2015 GARANZIE PER BUONA ESECUZIONE, CONTRIBUTI STATALI,

Dettagli

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa REGOLAMENTO DEI PRESTITI SOCIALI Art. 1 - Definizione dei prestiti sociali 1. I depositi in denaro effettuati da soci esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale con obbligo di rimborso per

Dettagli

Deposito a Risparmio Dedicato ai Minori Nominativo vincolato alla maggiore età. Da 14 a 18 anni. Da 12 a 14 anni. Vincolo: Riservato ai minori

Deposito a Risparmio Dedicato ai Minori Nominativo vincolato alla maggiore età. Da 14 a 18 anni. Da 12 a 14 anni. Vincolo: Riservato ai minori Foglio Informativo n 78 Versione 1/16 Baby Young Teenager Deposito a Risparmio Dedicato ai Minori Nominativo vincolato alla maggiore età Da 0 a 12 anni Da 12 a 14 anni Da 14 a 18 anni Vincolo: Riservato

Dettagli

Capitolo 15 Concorrenza e tutela del consumatore di servizi finanziari

Capitolo 15 Concorrenza e tutela del consumatore di servizi finanziari Capitolo 15 Concorrenza e tutela del consumatore di servizi finanziari Esercizi di riepilogo 1) Volendo rappresentare il settore dei servizi finanziari fate riferimento: a) ai tre tipi di intermediazione

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

Cambiali e assegni nei principali mercati del mondo: regolamentazione e consigli operativi

Cambiali e assegni nei principali mercati del mondo: regolamentazione e consigli operativi Cambiali e assegni nei principali mercati del mondo: regolamentazione e consigli operativi DFA Studio Legale Associato In materia di «titoli di credito» possiamo considerare due macro aree: Paesi di Common

Dettagli

MODULO DI CANDIDATURA

MODULO DI CANDIDATURA MODULO DI CANDIDATURA Gentile Signora, Gentile Signore troverà in allegato la candidatura di [nome del prestatore di servizi] in risposta all invito a manifestare interesse MARKT/2006/02/H nel settore

Dettagli

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 226 Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO Sommario Sezione I Usi generali Definizione Art. 1 Sezione II Prestito finalizzato Definizione 2 Modalità di

Dettagli

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. L attività istruttoria Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attività istruttoria la liquidazione delle

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO. Conto di Deposito a Partite. Risparmio Felice B. Dedicato a tutti i profili della clientela

FOGLIO INFORMATIVO. Conto di Deposito a Partite. Risparmio Felice B. Dedicato a tutti i profili della clientela INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO Conto di Deposito a Partite Risparmio Felice B Dedicato a tutti i profili della clientela SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23-41038

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

Art. 1 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria

Art. 1 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria Allegato B REGOLAMENTO SERVIZIO TESORERIA Art. 1 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria

Dettagli

Inventario, custodia e reperimento delle attività

Inventario, custodia e reperimento delle attività Inventario, custodia e reperimento delle attività Genova 28 marzo 2014 La gestione della crisi d impresa Dott. Marco Abbondanza abbondanzamarco@odcge.it Effetti sul patrimonio del fallito LO SPOSSESSAMENTO

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Ai sensi del D. Lgs.1 settembre 1993, n. 385 testo Unico Bancario, della Delibera CICR del 4/3/2003 e del

Dettagli

II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE

II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE CONTABILITA GENERALE 20 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE 1 dicembre 2005 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale

Dettagli

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO 1 SCOPI E FUNZIONAMENTO

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO 1 SCOPI E FUNZIONAMENTO RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO 1 SCOPI E FUNZIONAMENTO ARTICOLO 1 In attuazione dell art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Cagliari s.c. Viale Armando Diaz, 107/109-09125 CAGLIARI - (CA) Telefono: 070342941 - Fax: 07034294220-221 E-mail: direzione@bcccagliari.bcc.it

Dettagli

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA 1 Intermediari interessati dalla normativa Le banche Poste Italiane Spa Cassa depositi e prestiti Spa Le società

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti

Dettagli

CONTO DEPOSITO FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS E IL CONTO DEPOSITO BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA

CONTO DEPOSITO FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS E IL CONTO DEPOSITO BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Via G.Garibaldi, 46 - C.P. 47-31010 Orsago TV- Tel. 0438/9931 Fax 0438/990599 Sito Internet: www.bancadellamarca.it

Dettagli

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI TOIRANO Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisto,

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

CREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1

CREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1 T I T O L O VIII Usi negoziali CREDITO AL CONSUMO Sommario A) Prestito finalizzato Modalità di stipulazione del contratto» 2 Rimborso del finanziamento» 3 Divieto di versamenti al venditore» 4 Richiesta

Dettagli

Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Trento Società cooperativa CONFIDI

Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Trento Società cooperativa CONFIDI Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Trento Società cooperativa CONFIDI Trento via Pietrastretta, 1 Telefono: 0461-431800 Fax: 0461-431810 e-mail: coop.garanzia@artigiani.tn.it REGOLAMENTO

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

CASSA CONTINUA. Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6

CASSA CONTINUA. Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6 Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. CASSA CONTINUA Sezione I - Informazioni sulla Banca Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli