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13 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA REGOLAMENTO sui criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, emanato ai sensi dell art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n

14 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 3 Art. 2 Campo di applicazione pag. 3 TITOLO II - CRITERI DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI CAPO I - RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI AI SENSI DELL ART. 116, COMMA 15 Art. 3 Fattispecie di riduzione articolo 116, comma 15 della legge n. 388, del 2000 pag. 4 Art. 4 Misura della riduzione pag. 5 Art. 5 Criteri di graduazione pag. 6 CAPO II - RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI AI SENSI DELL ART. 116, COMMA 16 Art. 6 Art. 7 Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali art. 116, comma 16 pag. 7 Riduzione delle sanzioni civili nei casi di enti non economici, di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro art. 116, comma 16 pag. 7 TITOLO III - MODALITA DI CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE Art. 8 Presentazione delle istanze pag. 8 Art. 9 Procedimento istruttorio pag. 9 Art. 10 Competenza decisionale pag. 9 Art. 11 Termini per l emanazione del provvedimento pag. 10 Art. 12 Rendicontazioni periodiche pag. 10 2

15 REGOLAMENTO sui criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, emanato ai sensi dell art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 15, e della direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 1 del 19 aprile 2001, determina i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive di cui al comma 8 del medesimo articolo 116. Art. 2 (Campo di applicazione) 1. L esercizio del potere riduttivo si applica alle sanzioni civili previste: a) alla lettera a), comma 8, dell articolo 116 della citata legge n. 388 del 2000; b) alla lettera b), comma 8, dell articolo 116 della citata legge n. 388 del 2000, esclusivamente se la denuncia della situazione debitoria sia stata effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell INPDAP e, comunque, 3

16 entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, sempreché il versamento dei contributi sia stato effettuato nei successivi trenta giorni dalla denuncia stessa. TITOLO II (Criteri di riduzione delle sanzioni civili) CAPO I (Riduzione delle sanzioni civili ai sensi dell articolo 116, comma 15) Art. 3 (Fattispecie di riduzione articolo. 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000) 1. Fermo restando l integrale pagamento dei contributi dovuti, ai sensi del comma 15 dell articolo 116 della legge n. 388 del 2000, la riduzione delle sanzioni può essere disposta qualora il mancato o ritardato pagamento dei contributi è dovuto a: a) obiettive condizioni di incertezza connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, alla novità o alla complessità della fattispecie, alla interpretazione in ordine alla portata e all ambito delle norme di settore ovvero a indicazioni contenute in atti degli Uffici competenti, da cui sia derivato un inesatto convincimento circa la insussistenza dell obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in via definitiva in sede giurisdizionale o amministrativa; 4

17 b) fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all articolo 124, comma 1, del codice penale e sempreché il richiedente esibisca idonea certificazione dell Autorità giudiziaria attestante la pendenza del relativo procedimento promosso a seguito della denuncia stessa; c) casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale comprovati da formali provvedimenti concessori di interventi di integrazione salariale; d) casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica, in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva di settore comprovati dal competente Ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto disposto dalla citata direttiva n. 1 del 19 aprile Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, il periodo di riferimento del debito, ai fini della concessione della riduzione, deve essere connesso e/o eventualmente contiguo al periodo massimo di concessione previsto per i casi di crisi in un anno e per i casi di riorganizzazione, ristrutturazione, o riconversione in due anni. Il periodo di fruizione è individuato in quello o in quelli più favorevoli per il richiedente come specificati nei provvedimenti concessori o nella relazione del competente Ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art. 4 (Misura della riduzione) 1. La riduzione massima consentita delle sanzioni è pari all interesse legale in vigore alla data di presentazione dell istanza. 5

18 2. La riduzione minima consentita delle sanzioni è pari alla misura dell interesse legale vigente alla data di presentazione dell istanza, maggiorato del 50%. 3. Nelle more dell adozione del provvedimento sull istanza di riduzione, gli Enti che abbiano proposto motivata e documentata istanza provvedono, in via provvisoria e salvo conguaglio, al pagamento, in unica soluzione o a rate, dell importo dei contributi e delle sanzioni nella misura pari all interesse legale vigente alla data della domanda. Art. 5 (Criteri di graduazione) 1. La misura della riduzione è correlata alla valutazione dei seguenti indicatori di cui alla citata direttiva ministeriale 19 aprile 2001, n. 1: - costante pregresso adempimento degli obblighi contributivi ; - correntezza dei versamenti contributivi; - situazione patrimoniale complessiva; - rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi; - riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali ovvero sulla ripresa dell attività produttiva; - importo delle somme da recuperare; - incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito. 2. La graduazione della riduzione tra la misura massima e minima di cui all art. 4 è correlata all esito della valutazione degli indicatori di cui al comma 1. 6

19 CAPO II (Riduzione delle sanzioni civili ai sensi dell art. 116, comma 16) Art. 6 (Riduzioni delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali - art. 116, comma 16) 1. Per le aziende private con personale iscritto ad INPDAP sottoposte a procedure concorsuali, ai sensi dell articolo 1, comma 220, legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando l integrale versamento dei contributi, le sanzioni civili possono essere ridotte, senza alcuna distinzione tra le diverse procedure concorsuali, commisurandole al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) come segue: a) nel caso di mancato o tardivo versamento la riduzione è pari al TUR; b) nel caso di evasione è pari al TUR, aumentato di due punti. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se il T.U.R applicabile al caso concreto è inferiore all interesse legale, quest ultimo è sostituito al T.U.R. per la determinazione delle sanzioni ridotte ivi previste. 3. Alle sanzioni determinate ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n Art. 7 (Riduzioni delle sanzioni civili nei casi di enti non economici, di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro - art. 116, comma 16) 1. Per gli enti non economici e gli enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, ai sensi dall articolo 1, comma 221, legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando l integrale versamento dei 7

20 contributi, le sanzioni civili possono essere ridotte solo qualora le inadempienze contributive siano riconducibili ad indisponibilità di risorse finanziarie alla data di versamento dei contributi previdenziali, conseguente a ritardata erogazione di contributi pubblici previsti per legge o convenzione. 2. La riduzione di cui al comma 1 può essere concessa nelle ipotesi di cui alla lettera a), comma 8, dell articolo 116 della citata legge n. 388 del 2000 e di cui alla lettera b), comma 8, dell articolo 116 della citata legge n. 388 del 2000, esclusivamente se la denuncia della situazione debitoria sia stata effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell INPDAP e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, sempreché il versamento dei contributi sia stato effettuato nei successivi trenta giorni dalla denuncia stessa. 3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte nella misura dell interesse legale. TITOLO III (Modalità di concessione della riduzione) Art. 8 (Presentazione delle istanze) 1. Le istanze, corredate della documentazione, in originale o in copia autenticata, di natura probatoria, a seconda dei casi di riduzione delle sanzioni, devono essere presentate: a) alla Direzione Centrale Entrate, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, degli Enti, Aziende e Amministrazioni pubbliche nazionali, anche ad ordinamento autonomo; 8

21 b) alle Sedi provinciali-territoriali, da parte delle Autonomie locali e degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche di livello regionale e sub regionale; la competenza territoriale viene individuata sulla base della sede legale dell Ente/Amministrazione istante, salva diversa disposizione da parte della Direzione regionale INPDAP. Art. 9 (Procedimento istruttorio) 1. La Direzione Centrale Entrate ovvero la Sede provinciale-territoriale, rispettivamente competente ai sensi dell articolo 8, esegue l istruttoria e adotta la proposta di accoglimento o rigetto dell istanza di riduzione nei trenta giorni successivi alla data di ricezione dell istanza medesima ovvero, nell ipotesi di supplemento di istruttoria, di ricezione dell ulteriore documentazione, che può essere richiesta una sola volta. Art. 10 (Competenza decisionale) 1. La competenza decisionale sulle domande di riduzione delle sanzioni è attribuita: a) al Dirigente Generale della Direzione Centrale Entrate, sulla base della proposta adottata dal Dirigente del competente Ufficio della stessa Direzione, nelle ipotesi di cui alla lett. a) dell articolo 8; b) ai Dirigenti Regionali, sulla base della proposta adottata dal Dirigente della Sede provinciale-territoriale competente, nelle ipotesi di cui alla lett. b) dell articolo 8. 9

22 Art. 11 (Termini per l emanazione del provvedimento) 1. Il provvedimento di accoglimento/rigetto dell istanza viene adottato con determinazione dirigenziale, avente efficacia definitiva, nei quindici giorni successivi alla ricezione della proposta di cui all articolo 9. Art. 12 (Rendicontazioni periodiche) 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i Dirigenti Regionali trasmettono la relazione sui provvedimenti emanati nell anno solare precedente alla Direzione Centrale Entrate, la quale, con informativa agli Organi dell Istituto, deve riferire, entro il 31 marzo successivo, sulle attività complessivamente svolte. 10

23 Allegato 2 All INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell Amministrazione Pubblica Sede di DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI.l.. sottoscritt Nat.. a Pr. il domiciliat.. in Via n. quale rappresentante dell Ente / Amministrazione C. F. con sede in Via tel: CHIEDE LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER I SEGUENTI CONTRIBUTI: (1)CAUSA DI RILEVAZIONE PERIODO ADDEBITATO IMPORTO CONTRIBUTI IMPORTO SANZIONE DEL CREDITO MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA a) INCERTEZZA SULLA RICORRENZA DELL OBBLIGO CONTRIBUTIVO (legge 388/2000 art. 116 c. 15 lett. a, prima parte) b) FATTO DOLOSO DEL TERZO (legge 388/2000 art. 116 c. 15 lett. a, seconda parte) (1) Casi di rilevazione da indicare Accertamento ispettivo da specificare Note di debito da Estratto Conto Amministrazione

24 Denuncia spontanea Denuncia del lavoratore DMA rettificate c) CRISI, RICONVERSIONE, RISTRUTTURAZIONE (legge 388/2000 art. 116 c. 15 lett. b) PERIODO IN CUI SI VERIFICA L EVENTO d) PROCEDURE CONCORSUALI (art. 116 c.16) (2)Tipo di procedura DATA DELLA SENTENZA e) ENTI NON ECONOMICI ENTI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI FINI DI LUCRO Dichiara: Di essere a conoscenza che nelle more della decisione dell istanza, il richiedente è tenuto a pagare l intero debito contributivo e le sanzioni calcolate provvisoriamente al tasso degli interessi legali vigente al momento della domanda, oppure, a presentare domanda di dilazione comprensiva dei contributi e delle sanzioni, calcolate sempre al tasso degli interessi legali, e a mantenersi in regola con le rate provvisorie e/o definitive. FIRMA IL LEGALE RAPPRESENTANTE L identità del Sig. è stata attestata mediante esibizione del documento/fotocopia del documento d identità n. rilasciato il da

25 (2) Fallimento Liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo Amministrazione controllata

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