Ospedale G. Arnaud Casa di Riposo Via Roma, Volpiano (TO)

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1 Ospedale G. Arnaud Casa di Riposo Via Roma, Volpiano (TO) Tel Fax ospedale.arnaud@libero.it P.I STATUTO CAPO PRIMO COSTITUZIONE - SCOPI - MEZZI Articolo 1 E istituito in Volpiano un Ospedale di Carità per malati poveri, fondato dal Signor Arnaud Giovanni nel 1870 con suo testamento segreto 29 marzo 1867, ricevuto dal Notaio Carlo Serena ed aperto alla Pretura di San Benigno il 7 marzo L'Ospedale è stato eretto in Ente morale con R.D. 29 novembre 1896 ed ha cominciato a funzionare dal Articolo 2 L'Ospedale ha per iscopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuiti, nei limiti dei proprii mezzi, degli infermi poveri di ambo i sessi aventi il domicilio di soccorso nel Comune, i quali non abbiano congiunti tenuti, per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado di poterlo fare. Articolo 3 I malati poveri che domandano di essere ricoverati nell'ospedale, devono produrre i seguenti documenti: a) certificato di nascita b) certificato di povertà e di residenza nel Comune, con la data della prima iscrizione in anagrafe c) certificato di malattia rilasciato dal medico condotto di Volpiano d) richiesta del medico stesso. Articolo 4 Possono essere ammessi anche i malati non poveri, salvo il pagamento delle rette nella misura da determinarsi a norma dell'art. 9 del presente statuto. Articolo 5 Nel caso di domande contemporanee di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili per la cura gratuita, sono preferiti gli infermi che abbiano più urgente bisogno di soccorso, a giudizio del medico. Articolo 6 Nel regolamento interno saranno determinate le norme per la ammissione degli infermi, il cui ricovero non sia fatto seguire d'urgenza e per la loro dimissione e le garanzie da richiedere per il pagamento delle rette dei malati non ricoverati gratuitamente. 1

2 Articolo 7 Non possono essere di norma accolti nell'ospedale, infermi cronici ad eccezione dei casi in cui la malattia attraversi una fase di acutizzazione e limitatamente alla durata di questa, salvo due posti riservati ai cronici per volontà del Fondatore. Non possono parimenti essere accolti infermi di malattia infettiva a carattere contagioso e diffusivo. Il loro accoglimento è consentito soltanto quando vi sia possibilità di assicurare ad essi, un isolamento perfetto. Sono esclusi dal divieto di ammissione gli infermi di malattie veneree e di tubercolosi nelle sue varie manifestazioni. Quando trattasi di tubercolosi polmonare, il ricovero degli infermi non potrà avere luogo che in locali separati, a sensi dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927 n Per i fanciulli di età inferiore ai 15 anni, il ricovero dovrà seguire in locali separati, quando la sufficenza dei mezzi lo consente. Articolo 8 L'autorizzazione al ricovero è ordinariamente data dal solo Presidente. Articolo 9 L'Ospedale provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali, con le rette pagate per i malati non ricoverati gratuitamente e con gli altri proventi (lasciti, doni, oblazioni) non destinati ad aumentare il patrimonio. Le rendite patrimoniali dell'ospedale sono costituite dai beni descritti nell'allegato A del presente statuto. Articolo 10 Le rette per i malati non abbienti e per gli abbienti, nonché quelle a carico degli Enti mutualistici ed assicurativi sono determinate nei modi prescritti dagli art e 84 del suindicato R.D. 30 settembre 1936 n Dette rette sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dal Prefetto. La giornata di entrata e quella di uscita debbono essere computate come una sola giornata di presenza. Articolo 11 L'Amministrazione informa la società di patronato che esercitano la loro azione nel Comune, quando entrano in convalescenza ricoverati appartenenti alle categorie di persone a favore delle quali l'azione si applichi e indirizza i ricoverati alle società stesse all'uscita dell'ospedale. CAPO SECONDO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 12 L'Ospedale è retto da un Consiglio d Amministrazione composto di cinque Membri, compreso il Presidente. Il primo Consiglio di Amministrazione è quello nominato dallo stesso fondatore nelle persone dei signori: 1 ) Don Reviglio Felice Parroco di Volpiano; 2 ) Conte Avvocato Teodoro Messea; 3 ) Cav. Carlo Merlini, dottore; 4 ) Signor Antonio Morelli; 5 ) Signor Enrico Gedda. Il presidente nato ed in perpetuo del Consiglio è, per disposizione specifica del Fondatore, il Parroco pro tempore del Comune di Volpiano o suo delegato stabile. Fanno parte del Consiglio come membri nati con diritto di nomina dei successori mediante atto di delegazione tra vivi e per testamento, le persone dianzi indicate. 2

3 I successori o gli aventi causa dai Membri nati di cui sopra, potranno a loro volta trasferire il diritto in essi consolidato, sia per atto tra vivi (rinuncia) che per atto di ultima volontà, ed ove essi cessando di vivere, non avessero provveduto, alla designazione dei loro successori, avranno diritto di provvedervi le loro famiglie ed i loro eredi universali (ramo maschio). Articolo 13 Gli Amministratori devono avere la residenza effettiva nel Comune di Volpiano e, giusta le disposizioni del Fondatore, cesseranno dalla carica trasferendo la residenza in altro Comune. Per effetto delle indicate disposizioni del Fondatore, la stessa decadenza colpirà i membri nati e loro successori o aventi causa, che trasferissero la propria residenza in altro Comune. Articolo 14 Nel caso in cui per decadenza, rinunzia e qualsiasi altra causa venissero a mancare uno o più membri del Consiglio e non fosse possibile provvedere secondo le norme previste dal Fondatore, i Membri da sostituire saranno nominati dall'ente Comunale di Assistenza e dal Consiglio di Amministrazione dell'asilo Infantile di Volpiano, riuniti collegialmente, a maggioranza assoluta di voti. Articolo 15 I Membri nominati ai sensi dell'art. 13 entrano subito in carica e vi durano per il periodo di quattro anni salvo riconferma anche senza interruzione. Articolo 16 Le funzioni degli Amministratori sono gratuite. Articolo 17 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Membro più anziano di nomina e, a parità anzianità di nomina, il più anziano di età. Articolo 18 Sono ineleggibili e decadranno ad ogni modo dalla carica, coloro che si trovino e venissero a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 della legge 17 luglio 1890 n Articolo 19 Decadono pure dalla carica i Membri del Consiglio che senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. Articolo 20 Decadono infine dalla carica gli Amministratori che attentassero alla volontà del Fondatore. La decadenza sarà operativa anche nei confronti della famiglia o degli eredi dell'amministratore colpevole di avere violata la volontà del Fondatore. Articolo 21 La decadenza è, in tutti i casi, pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere. CAPO TERZO ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE Articolo 22 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo nei mesi di maggio e di settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo a termine dell'art. 6 del R.D.L. 20 febbraio 1927 n 257; le altre ogni qual volta lo 3

4 richiedesse un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta o motivata di due almeno dei componenti il Consiglio, sia per ordine dell'autorità competente. Articolo 23 Alle adunanze del Consiglio interviene con voto consultivo il Direttore Sanitario dell'ospedale. Di detto voto consultivo deve tenersi nota nel verbale dell'adunanza. Articolo 24 Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti e a maggioranza assoluta di intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta. Per la validità delle adunanze, non sarà competente chi, avendo interesse, giusta l'art.15 della legge 17 luglio 1890 n 6972, non può prendere parte alle deliberazioni. Articolo 25 I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuni degli intervenuti si allontanano o ricusino di firmare, ne sarà fatta mensione. Articolo 26 Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'istituzione e del suo regolare funzionamento e predispone i progetti dei vari regolamenti. Promuove, quando occorre, la modificazione dello statuto e dei regolamenti di nomina del personale sospende o licenzia gli impiegati e salariati; delibera in genere, su tutti gli affari che interessano l'istituto. CAPO QUARTO ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE Articolo 27 Spetta al Presidente di rappresentare l'istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di sospendere per gravi motivi gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi entro il periodo massimo di sette giorni. CAPO QUINTO AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Articolo 28 I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del Membro del Consiglio di Amministrazione che sovraintende il servizio cui si riferisce il mandato o, in difetto, del Membro anziano, nonché di quella del Segretario. Articolo 29 La pianta organica, i modi di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati nel regolamento organico. 4

5 Articolo 30 Il servizio di tesoreria e di Cassa e fatto di regola, dall'esattore comunale. Nel caso che la Istituzione sia autorizzata ad avere un tesoriere particolare, non si potrà attribuire al medesimo un compenso maggiore di quello che sarebbe spettato all'esattore delle imposte. CAPO SESTO DISPOSIZIONI FINALI Articolo 31 Per le materie non contemplate dal presente statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari di enti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica, nonché le disposizioni riguardanti l ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli Ospedali con particolare riferimento al R.D. 30 settembre 1936 n Articolo 32 I regolamenti di cui agli art. 26 e 29 del presente Statuto, dovranno essere emanati entro tre mesi dalla data di approvazione dello Statuto stesso ed entreranno in vigore subito dopo conseguite le prescritte approvazioni. 23 novembre

6 Ospedale G. Arnaud Casa di Riposo Via Roma, Volpiano (TO) Tel Fax ospedale.arnaud@libero.it P.I Ai sensi degli artt. 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, io sottoscritto Ferruccio FERRERO VARSINO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell I.P.A.B. Casa di Riposo Ospedale G. Arnaud, con sede in Volpiano (TO), via Roma 22, CERTIFICO che l allegata trascrizione dello Statuto Organico dell Ospedale di Carità G. Arnaud, datato 23 novembre 1949, composto da trentadue articoli suddivisi in cinque capi, steso su cinque cartelle, è pienamente conforme al testo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1952, contestualmente vistato e sottoscritto dal Ministro dell Interno, conservato in copia presso l Ufficio di Segreteria dell Ente. Volpiano, il Presidente del Consiglio di Amministrazione I.P.A.B. Casa di Riposo Ospedale G. Arnaud Ferruccio FERRERO VARSINO

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