PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. 10 dicembre 2004 PE v01-00

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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 10 dicembre 2004 PE v01-00 EMENDAMENTI Progetto di parere di Angelika Niebler Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (PE v01-00) Proposta di regolamento (COM(2003)0424 C6-0329/ /0165(COD)) Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento presentato da Paul Rübig Emendamento 35 Considerando 6 (6) Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi privi delle stesse sostanze nutritive. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutrienti o di altro tipo in modo contrario ai pareri scientifici in materia. Per contrastare questo potenziale effetto indesiderato, è opportuno imporre talune restrizioni per quanto riguarda i prodotti recanti indicazioni. In questo contesto, fattori come la presenza di determinate sostanze, ad esempio il contenuto di alcol o il profilo (6) Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi privi delle stesse sostanze nutritive. AM\ doc PE v01-00

2 nutrizionale del prodotto, sono criteri appropriati per determinare se il prodotto stesso possa recare indicazioni. Or. de L'idea di distinguere gli alimenti in prodotti che denotano un profilo nutrizionale vantaggioso e in altri con un profilo nutrizionale meno vantaggioso contrasta con il concetto di un'alimentazione equilibrata. In linea di massima, non esistono alimenti buoni o cattivi, ciò che conta è in quale proporzione viene consumato il singolo alimento. Inoltre, è falso presumere che il consumatore si lasci comunque influenzare negativamente da siffatte indicazioni. Emendamento presentato da Dorette Corbey Emendamento 36 Considerando 7 bis (nuovo) Emendamento presentato da Umberto Pirilli Emendamento 37 Considerando 8 (7 bis) I consumatori necessitano sempre più di affidabili e obiettive informazioni sulla qualità degli alimenti consumati. Sulla scorta di profili nutrizionali si può predisporre una indicazione di qualità che informi il consumatore sul tenore di zuccheri, sodio/sale, grassi insaturi, acidi grassi trans e altre sostanze alimentari (vitamine, minerali e fibre). Oltre che un rilevante passo verso una politica europea nel settore della qualità alimentare detta indicazione di qualità costituisce altresì un importante strumento nella lotta contro le malattie degenerative come quelle cardiovascolari ed il cancro. Or. nl (8) Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell etichettatura e pubblicità degli alimenti in alcuni Stati (8) Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell etichettatura e pubblicità degli alimenti in alcuni Stati PE v /65 AM\ doc

3 membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un indicazione si siano dimostrate come portatrici di un effetto nutrizionale o fisiologico benefico. membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. In tali casi l'etichettatura dovrebbe portare la dicitura "non ancora scientificamente provata". Or. it Le indicazioni utilizzate possono orientare il consumatore, il quale potrà essere consapevole che le indicazioni ricevute non hanno ancora ottenuto alcuna dimostrazione scientifica. Emendamento presentato da Françoise Grossetête Emendamento 38 Considerando 11 (11) La fondatezza scientifica dovrebbe essere l aspetto principale di cui tenere conto nell utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle. (11) La fondatezza scientifica dovrebbe essere l aspetto principale di cui tenere conto nell utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle. La giustificazione scientifica dovrebbe essere proporzionata alla natura dei benefici proposti dal prodotto. Or. fr Conformemente ai principi generali adottati nel regolamento che istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare, occorrerebbe stabilire nel presente regolamento livelli di proporzionalità in funzione della natura dell'indicazione rivendicata dal prodotto: il livello di giustificazione scientifica richiesto per un'indicazione di riduzione del rischio di malattia sarà pertanto superiore a quello considerato per una indicazione funzionale. Emendamento presentato da Paul Rübig Emendamento 39 Considerando 11 AM\ doc 3/65 PE v01-00

4 (11) La fondatezza scientifica dovrebbe essere l aspetto principale di cui tenere conto nell utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle. (11) La fondatezza scientifica dovrebbe essere l aspetto principale di cui tenere conto nell utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle alla luce del principio di proporzionalità. Or. de Il principio in base al quale le indicazioni dovrebbero essere scientificamente fondate va accolto con favore. La fondatezza scientifica di una indicazione dovrebbe essere ottenuta con uno sforzo proporzionato (letteratura, documentazione, conoscenze generali in materia nutrizionale). L'entità e la profondità delle conoscenze scientifiche che ne costituiscono la fondatezza vanno stabilite nel singolo caso in base alle condizioni oggettive e dovrebbero essere in rapporto concreto con l'indicazione utilizzata, per cui, ad esempio, le indicazioni nutrizionali dovrebbero essere di norma documentate dalla letteratura e dalla documentazione scientifiche, mentre le nuove indicazioni per la riduzione del rischio di malattia dovrebbero essere documentate da studi clinici. Emendamento presentato da Umberto Pirilli Emendamento 40 Considerando 14 (14) Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate sul mercato comunitario soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe effettuare tali valutazioni. (14) Le indicazioni sulla salute da autorizzare sul mercato comunitario dovrebbero essere verificabili sul piano scientifico. Tale verifica potrà essere eseguita da un organo scientifico qualificato, ed in seguito a tale controllo il prodotto potrà essere immesso sul mercato. L'organo scientifico che ha effettuato l'esame dovrebbe trasmettere all'autorità europea per la sicurezza alimentare tutti gli elementi per il controllo successivo, in esito al quale l'autorizzazione per l'immissione del prodotto sul mercato diventa definitiva. Or. it PE v /65 AM\ doc

5 Anziché intasare il lavoro dell'autorità per la sicurezza alimentare, che rischierebbe di non poter fornire risposte in tempi utili, il prodotto potrebbe essere immesso provvisoriamente sul mercato sulla base della certificazione di un organo scientifico. Emendamento presentato da Umberto Pirilli Emendamento 41 Considerando 17 (17) Le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni fisiologiche dell organismo in base a conoscenze scientifiche ormai consolidate e non contestate devono essere soggette a un tipo diverso di valutazione e di approvazione. È dunque necessario adottare un elenco delle indicazioni consentite che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo. (17) Le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni fisiologiche dell organismo in base a conoscenze scientifiche ormai consolidate e non contestate devono essere soggette a un tipo diverso di valutazione e di approvazione. È dunque necessario adottare un elenco delle indicazioni consentite che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo. In attesa della certificazione definitiva dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, il prodotto potrà essere immesso sul mercato secondo le modalità di cui all'articolo 14 bis. Or. it Il ruolo di una sostanza nutritiva nell'età evolutiva e dello sviluppo può assumere un'importanza fondamentale per la crescita; è opportuno quindi accordare una particolare tutela ai soggetti che attraversano tale fase. Emendamento presentato da Eluned Morgan Emendamento 42 Considerando 17 (17) Le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni fisiologiche dell organismo (17) Le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni fisiologiche dell organismo AM\ doc 5/65 PE v01-00

6 in base a conoscenze scientifiche ormai consolidate e non contestate devono essere soggette a un tipo diverso di valutazione e di approvazione. È dunque necessario adottare un elenco delle indicazioni consentite che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo. in base a conoscenze scientifiche ormai consolidate e non contestate devono essere soggette a un tipo diverso di valutazione e di approvazione. È dunque necessario adottare, previa consultazione dell Autorità, un elenco delle indicazioni consentite che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo. Le conoscenze scientifiche ormai consolidate e non contestate devono essere valutate da scienziati indipendenti, per cui è necessario coinvolgere l Autorità europea per la sicurezza alimentare. Emendamento presentato da Satu Hassi Emendamento 43 Considerando 20 (20) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell Autorità e nella successiva procedura di autorizzazione. (20) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni devono essere prese in considerazione nel parere dell Autorità e nella successiva procedura di autorizzazione. La procedura di autorizzazione dovrebbe prevedere la consultazione di un gruppo rappresentativo di consumatori incaricato di valutare la percezione e la comprensione dell indicazione. È necessario precisare con maggiore chiarezza la necessità di tener conto del parere dell AESA. I consumatori potrebbero percepire il significato di un indicazione in modo diverso rispetto all intenzione degli scienziati e/o dell industria del settore, per cui è importante coinvolgere un gruppo rappresentativo di consumatori nella procedura di autorizzazione. PE v /65 AM\ doc

7 Emendamento presentato da Eluned Morgan Emendamento 44 Considerando 20 (20) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell Autorità e nella successiva procedura di autorizzazione. (20) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni devono essere prese in considerazione nel parere dell Autorità e nella successiva procedura di autorizzazione. La procedura di autorizzazione dovrebbe prevedere la consultazione di un gruppo rappresentativo di consumatori incaricato di valutare la percezione e la comprensione dell indicazione. Il verbo devono rafforza il testo. I consumatori potrebbero percepire il significato di un indicazione in modo diverso rispetto all intenzione degli scienziati e/o dell industria del settore, per cui è importante coinvolgere un gruppo rappresentativo di consumatori nella procedura di autorizzazione. Emendamento presentato da Umberto Pirilli Emendamento 45 Considerando 20 (20) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell Autorità e nella successiva procedura di autorizzazione. (20) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell Autorità e nella successiva procedura di autorizzazione, fermo restando quanto stabilito all'articolo 14 bis. Or. it AM\ doc 7/65 PE v01-00

8 La procedura prevista al considerando 14 è necessaria per garantire i tempi della commercializzazione del prodotto, fermo restando il parere definitivo dell'autorità. Emendamento presentato da Françoise Grossetête Emendamento 46 Considerando 24 bis (nuovo) (24 bis) Occorrerebbe fornire alle piccole e medie imprese un aiuto particolare per la preparazione dei fascicoli e per il costo occasionato da tale valutazione centralizzata. Le PMI non devono essere penalizzate dall'introduzione di questo nuovo sistema. Emendamento presentato da Françoise Grossetête Emendamento 47 Considerando 28 bis (nuovo) Or. fr (28 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione varasse una campagna generale d'informazione sulle questioni nutrizionali e sull'importanza di adottare sane abitudini alimentari. L'obesità diventa un problema importante nell'unione europea. Pertanto, parallelamente all'introduzione del presente regolamento, il varo di una campagna generale sulle abitudini alimentari sembra opportuno per sensibilizzare ogni cittadino. Or. fr PE v /65 AM\ doc

9 Emendamento presentato da Françoise Grossetête Emendamento 48 Articolo 1, paragrafo 2 2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute nell etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività. 2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute nell etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, escluse le azioni di cui al regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 2000 relativo ad azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno 1. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività. 1 GU L 328 del , pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del , pag. 3). Or. fr La redazione del testo attuale presenta ambiguità che possono indurre a pensare che la pubblicità comprenda la promozione dei prodotti agricoli, stante che esistono politiche europee e nazionali a favore dell'informazione e della promozione generica dei prodotti agricoli sotto il controllo delle autorità comunitarie che occorre preservare nell'interesse stesso del consumatore. AM\ doc 9/65 PE v01-00

10 Emendamento presentato da Satu Hassi Emendamento 49 Articolo 1, paragrafo 2 2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute nell etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività. 2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, inclusi tutti gli aspetti relativi alla denominazione commerciale e alla presentazione che potrebbero implicare un indicazione nutrizionale o sulla salute, nell etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività. È importante includere i marchi commerciali nel campo di applicazione del presente regolamento, poiché marchi quali The Food Doctor sono chiaramente fuorvianti per i consumatori. Inoltre, dovrebbero essere inclusi altri aspetti relativi alla presentazione del prodotto, come per esempio l imballaggio, al fine di tutelare i consumatori e di chiarire il campo di applicazione del regolamento. Emendamento presentato da Avril Doyle Emendamento 50 Articolo 1, paragrafo 4 4. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti gli alimenti per particolari usi nutrizionali definite dalla legislazione comunitaria. 4. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti gli alimenti per particolari usi nutrizionali definite dalla direttiva del Consiglio 89/398/CEE 1 e della relative direttive di attuazione. 1 GU L 186 del , pag.27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del , pag. 1). PE v /65 AM\ doc

11 L emendamento è inteso a precisare il campo di applicazione del regolamento. Emendamento presentato da Avril Doyle Emendamento 51 Articolo 1, paragrafo 4 4. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti gli alimenti per particolari usi nutrizionali definite dalla legislazione comunitaria. 4. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti gli alimenti per particolari usi nutrizionali e gli integratori alimentari definite dalla legislazione comunitaria. Onde evitare qualsiasi confusione per quanto concerne l inclusione degli integratori alimentari nel campo di applicazione del presente regolamento, è opportuno menzionare specificamente gli integratori alimentari all articolo 1, paragrafo 4. Emendamento presentato da Avril Doyle Emendamento 52 Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Qualora un prodotto rientri chiaramente nella definizione di alimento o di integratore alimentare e l indicazione figurante su tale prodotto sia conforme al presente regolamento, non si applicano le disposizioni della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano 1. 1 GU L 311 del , pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del , pag. 34). AM\ doc 11/65 PE v01-00

12 Un alimento o un integratore alimentare che rechi un indicazione relativa a una funzione fisiologica di una persona, pur rispettando pienamente il presente regolamento, potrebbe tuttavia essere considerato come un medicinale dalle autorità nazionali, in seguito alla recente modifica degli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, in base alla quale la legislazione farmaceutica prevale sulla legislazione alimentare. Al momento dell immissione sul mercato di un nuovo prodotto pienamente conforme al presente regolamento, la società in questione deve avere la certezza che il prodotto non potrà essere oggetto di contestazione a livello nazionale ai sensi della direttiva 2001/83/CE. In caso contrario, non saranno realizzati gli obiettivi della parità delle condizioni e della certezza giuridica a cui mira il presente regolamento. Il regolamento dovrebbe pertanto rafforzare il contenuto del considerando 7 della direttiva che modifica la direttiva 2001/83/CE, adottata recentemente, stabilendo che qualora i prodotti siano chiaramente alimenti e integratori alimentari le disposizioni della direttiva 2001/83/CE non si applicano. Emendamento presentato da Eluned Morgan Emendamento 53 Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di controllo del regime alimentare che sono marchi registrati. In un epoca in cui il problema dell obesità sta crescendo, sarebbe irresponsabile accettare che il presente regolamento escludesse i sistemi per il controllo del regime alimentare, quali ad esempio il programma Weight Watcher, che occupano ormai una posizione consolidata in varie parti dell Europa e offrono ai consumatori un sistema affidabile per la perdita di peso, senza limitarsi a promuovere una determinata linea di prodotti. Emendamento presentato da Alejo Vidal-Quadras Roca e María del Pilar Ayuso González Emendamento 54 Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali la legislazione comunitaria vieta ogni tipo di indicazioni nutrizionali e sulla salute nell'etichettatura e nella presentazione, e PE v /65 AM\ doc

13 dei quali disciplina la pubblicità. Or. es Nella relazione che precede la proposta della Commissione, l'assenza di disposizioni specifiche comunitarie è considerata uno dei motivi principali per l'adozione del nuovo regolamento, tenuto conto della proliferazione delle indicazioni sulle etichette dei prodotti alimentari. In effetti non appare giustificato disciplinare ciò che lo è già, obiettivo che anche questo emendamento persegue. Per il vino esiste già, appunto, una legislazione comunitaria specifica che vieta le indicazioni nutrizionali e sulla salute nella sua etichettatura e presentazione, e che ne disciplina la pubblicità. Si tratta, in particolare del regolamento 1493/1999 del Consiglio relativo all'ocm vitivinicola e del regolamento 753/2002 della Commissione che fissa le norme sull'etichettatura e la presentazione di questi prodotti. D'altro canto i regolamenti 2826/2000 del Consiglio e 94/2002 della Commissione introducono altresì strette limitazioni nell'informazione e nelle azioni di promozione per il vino nel mercato interno. Questa legislazione specifica comunitaria assicura la protezione, la trasparenza del mercato e la libera circolazione del vino, garantendo efficacemente gli obiettivi della nuova proposta di regolamento di raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori, migliorare la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno, aumentare la certezza giuridica per gli operatori economici, garantire una concorrenza leale e promuovere e tutelare l'innovazione nel settore dei prodotti alimentari. Emendamento presentato da Paul Rübig Emendamento 55 Articolo 2, punto (6) (6) indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia significa qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o richiami che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduca significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; (6) indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia significa qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o richiami che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduca significativamente il rischio di sviluppo di una malattia umana; Or. de Poiché le indicazioni devono essere comprese dal consumatore, è necessario che la AM\ doc 13/65 PE v01-00

14 definizione si riferisca alla riduzione di un rischio e non di un fattore di rischio. L'indicazione sulla riduzione del rischio di malattia (ad esempio "Può ridurre il rischio di malattia cardiocircolatoria") può essere più facilmente comprensibile rispetto all'indicazione relativa alla riduzione di un fattore di rischio che entri in causa nella malattia (ad esempio "Può ridurre il livello di omocisteina"). Emendamento presentato da Avril Doyle Emendamento 56 Articolo 2, comma 2, punto 8 (8) consumatore medio significa il consumatore ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e circospetto. (8) consumatore medio significa il consumatore ragionevolmente attento e circospetto, che appartiene al gruppo di popolazione al quale è destinata l indicazione. Le comunicazioni ai consumatori devono essere adeguate in base agli effetti benefici del prodotto, alla ricerca di mercato, nonché al consumatore obiettivo o a particolari gruppi obiettivo. Emendamento presentato da Dorette Corbey Emendamento 57 Articolo 2, punto 8 bis (nuovo) (8 bis) "categoria di alimenti" significa un gruppo di prodotti alimentari aventi proprietà e usi equivalenti. Or. nl Emendamento presentato da Avril Doyle Emendamento 58 Articolo 2, comma 2, punto 8 bis (nuovo) PE v /65 AM\ doc

15 (8) salute significa uno stato generale di benessere fisico, psicologico e sociale. Sebbene la proposta di regolamento verta essenzialmente su norme relative alle indicazioni sulla salute, essa non contiene una definizione di salute. La definizione proposta riprende quella fornita dall OMS. Emendamento presentato da Eluned Morgan Emendamento 59 Articolo 2, comma 2 bis (nuovo) Entro 3 mesi dall'adozione del presente regolamento la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all articolo 23, paragrafo 2, i concetti seguenti: - dati scientifici generalmente accettati; - biodisponibilità; - zuccheri, ai fini dell'applicazione dell allegato; - fibre, ai fini dell'applicazione dell allegato. È importante che tutti coloro i quali sono tenuti ad applicare la presente legislazione, in particolare l industria del settore, operino sulla base di parametri chiaramente definiti. La proposta di regolamento fa più volte riferimento ai dati scientifici generalmente accettati e alla biodisponibilità, per cui è importante definire il loro significato. Nell allegato si fa riferimento agli zuccheri e alle fibre. È comunemente noto che i vari tipi di zuccheri influiscono in modo molto diverso sulla qualità nutrizionale degli alimenti, per cui, ai fini di un adeguata applicazione delle indicazioni nutrizionali, è necessario definire quali sono gli zuccheri interessati dalla legislazione in esame. Inoltre, nelle discussioni sul Codex Alimentarius è emerso che in Europa non esiste una definizione uniforme di fibre. Ai fini dell applicazione delle indicazioni nutrizionali è AM\ doc 15/65 PE v01-00

16 pertanto necessario definire anche questo concetto. La Commissione chiederà al Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l alimentazione e le allergie dell AESA di proporre quanto prima una definizione di dati scientifici generalmente accettati e di biodisponibilità. Tali definizioni dovrebbero essere adottate in conformità delle procedure previste dal regolamento in esame. Emendamento presentato da Dorette Corbey Emendamento 60 Articolo 2, alinea 2 ter (nuovo) (8 c) Entro 6 mesi dall'adozione del presente regolamento la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, i concetti seguenti: - "profilo nutrizionale", descrivendo chiaramente il motivo per cui sono utilizzati i profili nutrizionali, la procedura applicata per predisporli nonché le modalità per garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate, con specifico riferimento agli operatori industriali e ai consumatori; - "biodisponibilità"; - "zuccheri", per l'applicazione dell'allegato; - "fibre", per l'applicazione dell'allegato. Or. nl I profili nutrizionali costituiscono un elemento centrale della proposta. Purtroppo nulla è ben chiaro in proposito. Occorre una definizione precisa per gli operatori industriali, i consumatori ed i controllori ed occorre altresì definire i concetti di "biodisponibilità", "zuccheri" e "fibre alimentari". PE v /65 AM\ doc

17 Emendamento presentato da Satu Hassi Emendamento 61 Articolo 3, comma 2 bis (nuovo) Qualora un autorità nazionale di uno Stato membro abbia motivo di ritenere che un indicazione sulla salute possa essere in contraddizione con le linee guida nutrizionali nazionali e costituisca pertanto un pericolo per lo stato nutrizionale della popolazione, lo Stato membro interessato può limitare l utilizzo dell indicazione in questione sul proprio territorio. Le linee guida nutrizionali nazionali non devono essere ignorate. Pertanto, in caso di timori per la salute fondati, il governo di uno Stato membro deve avere la facoltà di limitare l utilizzo delle indicazioni in questione sul suo territorio. Emendamento presentato da Dorette Corbey Emendamento 62 Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 1. Entro 18 mesi dall adozione del presente regolamento, la Commissione, in conformità della procedura istituita dall articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici che devono essere rispettati dagli alimenti o da talune loro categorie per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. 1. Entro 6 mesi dall adozione del presente regolamento, la Commissione, in conformità dell'articolo 251 del trattato, propone le procedure per addivenire ai profili nutrizionali che devono essere rispettati da talune categorie di alimenti. Entro 24 mesi dall'adozione del presente regolamento secondo il disposto del primo comma, la Commissione predispone, ai sensi della procedura di cui all'articolo 23 del presente regolamento, profili nutrizionali per almeno cinque categorie di prodotti alimentari, in base alla procedura di cui al primo comma relativa alla predisposizione dei profili nutrizionali. AM\ doc 17/65 PE v01-00

18 Or. nl 1. Entro 18 mesi dall adozione del presente regolamento, la Commissione, in conformità della procedura istituita dall articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici che devono essere rispettati dagli alimenti o da talune loro categorie per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. I profili nutrizionali sono definiti, in particolare, facendo riferimento al tenore delle seguenti sostanze nutritive presenti nell alimento: a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans Emendamento presentato da Avril Doyle Emendamento 63 Articolo 4, paragrafo 1, commi 1 e 2 b) zuccheri b) zuccheri c) sale/sodio. c) sale/sodio. 1. Entro 18 mesi dall adozione del presente regolamento, la Commissione, in conformità della procedura istituita dall articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici che devono essere rispettati da talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. I profili nutrizionali sono definiti, in particolare, facendo riferimento al tenore delle seguenti sostanze nutritive presenti nelle categorie di alimenti individuate: a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans I profili nutrizionali non sono applicabili agli integratori alimentari, sebbene siano accettate alcune eccezioni a questo principio. Emendamento presentato da Françoise Grossetête Emendamento 64 Articolo 4, paragrafo 1 1. Entro 18 mesi dall adozione del presente regolamento, la Commissione, in conformità della procedura istituita dall articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici che devono essere rispettati dagli alimenti o da talune loro categorie per poter 1. Entro 18 mesi dall adozione del presente regolamento, la Commissione, in conformità della procedura istituita dall articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici che devono essere rispettati dagli alimenti o da talune loro categorie per poter PE v /65 AM\ doc

19 recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. I profili nutrizionali sono definiti, in particolare, facendo riferimento al tenore delle seguenti sostanze nutritive presenti nell alimento: a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. I profili nutrizionali sono definiti per categorie di prodotti alimentari che condividono caratteristiche nutrizionali comuni prendendo soprattutto in considerazione: - le quantità di talune sostanze nutritive e altre sostanze presenti nell'alimento considerato; b) zuccheri - l'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nel regime alimentare; c) sale/sodio. - la composizione dell'alimento e in particolare la presenza di sostanze nutritive riconosciute scientificamente come aventi un effetto benefico sulla salute. I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute e, in particolare, sul ruolo delle sostanze nutritive e delle sostanze di altro tipo a effetto nutrizionale o fisiologico nell insorgere delle malattie croniche. Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione richiede il parere dell Autorità e procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori. Le esenzioni e gli aggiornamenti necessari per tener conto degli sviluppi scientifici in materia sono adottati in conformità della procedura di cui all articolo 23, paragrafo 2. I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute. Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione richiede il parere dell Autorità e procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori. Le esenzioni all'obbligo del rispetto dei profili nutrizionali e gli aggiornamenti necessari per tener conto degli sviluppi scientifici in materia sono adottati in conformità della procedura di cui all articolo 23, paragrafo 2. L'introduzione di profili nutrizionali è particolarmente importante e a tal fine è essenziale determinare con maggiore precisione i vari profili. Sembra pertanto più pertinente un riconoscimento di criteri per categoria di elementi che condividono caratteristiche nutrizionali comuni rispetto a un approccio generale. Or. fr AM\ doc 19/65 PE v01-00

20 Emendamento presentato da Alejo Vidal-Quadras Roca e María del Pilar Ayuso González 1. Entro 18 mesi dall adozione del presente regolamento, la Commissione, in conformità della procedura istituita dall articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici che devono essere rispettati dagli alimenti o da talune loro categorie per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. I profili nutrizionali sono definiti, in particolare, facendo riferimento al tenore delle seguenti sostanze nutritive presenti nell alimento: a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans Emendamento 65 Articolo 4, paragrafo 1 1. Entro 24 mesi dall adozione del presente regolamento, e dopo aver consultato l'autorità, la Commissione, in conformità della procedura istituita dall articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici che devono essere rispettati dagli alimenti o da talune loro categorie per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. I profili nutrizionali per gli alimenti o per talune loro categorie sono definiti tenendo conto, in particolare: - delle quantità di talune sostanze nutritive e d'altro tipo contenute negli alimenti, b) zuccheri - del ruolo e dell'importanza degli alimenti o categorie di alimenti nella dieta, c) sale/sodio. - della composizione nutrizionale globale degli alimenti e della presenza di sostanze nutritive di cui è stato riconosciuto scientificamente che hanno un effetto sulla salute. I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute e, in particolare, sul ruolo delle sostanze nutritive e delle sostanze di altro tipo a effetto nutrizionale o fisiologico nell insorgere delle malattie croniche. Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione richiede il parere dell Autorità e procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori. Le esenzioni e gli aggiornamenti necessari per tener conto degli sviluppi scientifici in materia sono adottati in conformità della procedura di cui all articolo 23, paragrafo 2. I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute. Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori. Le esenzioni e gli aggiornamenti in relazione all'obbligo di rispettare i profili nutrizionali per le sostanze nutritive o per poter utilizzare indicazioni nutrizionali, necessari per tener conto degli sviluppi PE v /65 AM\ doc

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