OGGETTO TITOLI E REQUISITI PER LA NOMINA A DIRETTORE GENERALE

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1 1 OGGETTO TITOLI E REQUISITI PER LA NOMINA A DIRETTORE GENERALE QUESITO (posto in data 8 settembre 2012) Per l inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere pubbliche mi viene chiesto il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui al decreto del Ministero della Sanità 1 Agosto 2000 Chi come il sottoscritto, oltre ad essere laureato in Ingegneria, ha conseguito il Master in Business Administration (16 mesi full time) presso la SDA Bocconi può vedersi riconosciuto questo titolo? Questo ha validità nazionale? Posso partecipare a tutti i concorsi nazionali? RISPOSTA (inviata in data 9 settembre 2012) Nella presentazione della propria candidatura ad un concorso o ad una selezione occorre tener conto che altro sono i requisiti, il cui possesso costituisce condizione di ammissione alla selezione o al concorso, altro sono i titoli, che costituiscono elementi del proprio curriculum che devono essere oggetto di valutazione da parte del soggetto deputato ad operare la selezione e ad esprimere sul candidato un giudizio di merito complessivo. Nel quesito posto la partecipazione al master citato è sicuramente un titolo, del quale deve essere tenuto conto nella valutazione ad una qualsiasi selezione alla quale l ingegnere che ha posto il quesito decida di presentare la propria candidatura, mentre l attestato di formazione manageriale conseguito a seguito della frequenza di uno specifico corso (organizzato dalle Regioni secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro della Sanità del 1 agosto 2000) costituisce un requisito, una condizione cioè necessaria per la conferma dell incarico conferito se non addirittura per la selezione nell elenco degli idonei al conferimento di tale incarico.

2 2 Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 settembre scorso dedica uno dei 16 articoli di cui si compone (l articolo 4) ad un aggiornamento dei criteri e delle procedure che la normativa vigente prevede siano seguiti per il conferimento di un incaico di direttore generale o di responsabile di struttura complessa. Per quanto attiene ai direttori generali il testo ribadisce principi che dovrebbero essere considerati irrinunciabili nella selezione di persone alle quali sono affidate responsabilità così alte e complesse come quelle che sono attribuite al direttore generale di un azienda sanitaria: il possesso di competenze professionali adeguate, consolidate da un esperienza di direzione che deve essere almeno di 5 anni se maturata nel settore sanitario ed almeno di 7 anni se maturata in altro settore, e la trasparenza ed obiettività nella valutazione (La Regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento dell idoneità, delle nomine e dei curricula, nonché di trasparenza nella valutazione degli aspiranti.) Il testo del decreto citato, che modifica e integra l articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non aggiunge contenuti particolarmente significativi a quanto già previsto nel testo originario del decreto legislativo in questione, che al comma 10 dell articolo 3, precisava: 10. Il Ministero della Sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3 3 Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Valle d'aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la Provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Rispetto a quanto previsto nel dettato normativo allora formulato due sono le modifiche sostanziali: la gestione degli elenchi degli idonei al conferimento di un incarico di direttore generale è prerogativa delle singole Regioni (che possono peraltro attingere anche da elenchi di altre Regioni nel conferimento di un incarico di direzione); l esperienza dirigenziale, che costituisce, al pari del diploma di laurea, requisito fondamentale per l accesso agli elenchi degli idonei, deve essere di 7 anni se maturata in un settore diverso da quello sanitario.

4 4 Per quanto concerne la trasparenza e la pubblicizzazione dei criteri seguiti nell ammissione all elenco degli idonei così come nel concreto conferimento dell incarico la formulazione adottata ribadisce concetti che dovrebbero permeare la gestione delle amministrazioni pubbliche e che sono esplicitamente richiamati dal comma 1 dell articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti), che fra i criteri che devono ispirarne l organizzazione cita l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa. Il possesso dell attestato di formazione manageriale di cui si parla nel quesito non costituisce, ai sensi delle normativa nazionale, requisito per l accesso all elenco degli idonei (e per il conferimento dell incarico); la normativa nazionale prevede che l attestato debba essere conseguito entro diciotto mesi dal conferimento dell incarico stesso (articolo 3-bis comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e la ratio della norma era quella di incentivare l accesso alla funzione di direzione generale delle costituende aziende sanitarie di soggetti provenienti dal privato, nella convinzione allora molto diffusa che privato fosse di per sé garanzia di efficienza ed economicità. (In realtà, come affermava il prof. Elio Borgonovi in un editoriale pubblicato sul numero di gennaio marzo 1994 della rivista Mecosan, possono esserci aziende gestite bene e aziende gestite male e questo ovviamente a prescindere dal settore in cui l azienda opera). Nel rispetto di principi generali fissati dalla normativa nazionale, ogni Regione avvalendosi dell autonomia che ad essa è riservata in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale, può adottare criteri e procedure più specifici, che devono essere comunque pubblicizzati ed esplicitati non solo negli avvisi pubblici che costituiscono la modalità obbligatoria sia per la selezione degli idonei sia per il conferimento degli incarichi, ma anche nell informazione sugli orientamenti adottati e formalizzati nelle leggi regionali.

5 5 RIFERIMENTI NORMATIVI (i riferimenti sono riportati nel testo vigente alla data della risposta, tenendo conto delle integrazioni e modifiche apportate al testo originario da provvedimenti successivi) I requisiti per il conferimento dell incarico di direttore generale di una azienda sanitaria vigenti sino alla data di pubblicazione del decreto legge approvato dal Governo nel Consiglio dei ministri del 5 settembre 2012, contenente norme di riorganizzazione del Servizio Sanitario nazionale, erano fissati dal comma 3 dell articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che così disponeva: Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. Il citato decreto legge riformula il testo del comma 3 dell articolo 3-bis nel modo seguente: La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale attingendo obbligatoriamente all elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi sono periodicamente aggiornati. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, nonché di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie

6 6 Il comma 4 del citato articolo 3-bis, che non risulta modificato dal testo approvato nel Consiglio dei ministri del 5 settembre, precisa che 4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati dalle Regioni, anche in ambito interregionale, in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità del 1 agosto I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

7 MINISTERO DELLA SANITÀ DECRETO 1 agosto 2000 Disciplina dei corsi di formazione manageriale dei direttori generali delle aziende sanitarie. 7 IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"; Visto in particolare l'articolo. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, in cui si prevede che i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria; Considerato che, ai sensi del citato art. 3-bis, i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 marzo 2000; Decreta: Articolo. 1. Organizzazione dei corsi 1. I corsi di formazione dei direttori generali, previsti dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono attivati ed organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche in ambito interregionale.

8 8 2. Le regioni e le province autonome, per la realizzazione dei corsi, possono anche avvalersi della collaborazione delle università o di altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, operanti nel campo nella formazione manageriale. Articolo. 2. Durata dei corsi 1. La durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore, é programmata in un periodo non superiore a sei mesi con criteri di flessibilità. 2. Le ore del corso sono proporzionalmente distribuite tra le tematiche ricomprese nella sanità pubblica e nella organizzazione e gestione sanitaria. Articolo 3. Contenuto dei corsi 1. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale, quali l'analisi e la diagnosi organizzativa, la pianificazione strategica e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane. 2. I programmi dei corsi sviluppano le tematiche riferite alle aree di sanità pubblica; organizzazione e gestione dei servizi sanitari; gestione economico-finanziaria; risorse umane e organizzazione del lavoro. Le predette aree devono essere articolate con riferimento agli obiettivi formativi di cui al comma 1 come indicato nell'allegato al presente decreto. 3. Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione dei corsi possono essere previsti ulteriori contenuti di tipo teorico, pratico od operativo ritenuti necessari in rapporto alle particolari situazioni sanitarie, sociali ed ambientali locali.

9 9 Articolo 4. Metodologia didattica 1. L'attività didattica é di tipo teorico, pratico e seminariale. 2. La metodologia é di tipo prevalentemente attivo, privilegiando tecniche di formazione che prevedano il lavoro di gruppo, analisi di esperienze particolarmente significative, sviluppo di progetti applicativi. 3. La metodologia didattica prevede l'acquisizione di materiale didattico ed audiovisivo, anche con sistemi di formazione a distanza, tramite l'uso di reti informatiche quali internet ed ausili didattici multimediali. 4. Il sistema di formazione a distanza, che può incidere per non oltre il cinquanta per cento delle ore di durata del corso di cui all'articolo 2, assicura il monitoraggio del processo di formazione dei singoli partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle esercitazioni svolte, nonché adeguati sistemi di controllo. Articolo 5. Certificato di formazione 1. Al termine del periodo di formazione i partecipanti che abbiano seguito il numero totale delle ore previste ricevono una certificazione di frequenza del corso di formazione, comprovante il grado di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all'articolo 3, comma 1.

10 10 2. La certificazione di frequenza del corso di formazione é rilasciata da ciascuna regione o provincia autonoma sulla base delle attestazioni dei responsabili delle regioni e delle province autonome e dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno tenuto i corsi. I legali rappresentanti delle predette strutture e istituzioni, immediatamente dopo l'espletamento del colloquio finale, trasmettono, per ciascun candidato, alle regioni o province autonome per le quali hanno tenuto i corsi, l'attestazione del grado di proficua acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, e una dichiarazione sui giorni di effettiva frequenza al corso. Roma, 1 agosto 2000 Il Ministro: Veronesi

11 11 Sanità pubblica. PRINCIPALI TEMATICHE DEI CORSI REGIONALI PER DIRETTORI GENERALI Salute ed assistenza sanitaria: il ruolo dei servizi sanitari e la necessità di interventi intersettoriali. I rapporti fra domanda di salute ed offerta di servizi sanitari. I principali modelli di sistema sanitario. Le leggi sanitarie; il riordino del servizio sanitario nazionale nel decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni. I livelli di governo del Servizio sanitario nazionale; regionalizzazione ed aziendalizzazione. Federalismo fiscale e federalismo sanitario. La programmazione sanitaria a livello nazionale, regionale e locale. I livelli essenziali di assistenza: efficacia, appropriatezza, economicità delle prestazioni e dei servizi sanitari. Organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Le aziende USL e le aziende ospedaliere: l'atto aziendale e l'organizzazione interna delle aziende; l'autonomia imprenditoriale; il sistema di governo nelle aziende sanitarie. Integrazione fra assistenza primaria ed assistenza ospedaliera; l'integrazione socio-sanitaria. Organizzazione della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Il sistema dell'accreditamento e degli accordi contrattuali con i soggetti erogatori. Stili di direzione e di comunicazione aziendale.

12 12 PRINCIPALI TEMATICHE DEI CORSI REGIONALI PER DIRETTORI GENERALI Gestione economico-finanziaria. Forme di finanziamento delle aziende USL e delle aziende ospedaliere. La quota capitaria ponderata. Remunerazione dei soggetti erogatori: il pagamento a prestazione e per funzioni assistenziali. Negoziazione e gestione del budget. Sistemi di controllo di gestione, interni ed esterni. Contabilità economico-finanziaria e contabilità analitica. Acquisto dei beni e servizi; appalti pubblici. Risorse umane ed organizzazione del lavoro. Il personale del S.S.N.: principali disposizioni normative di fonte comunitaria, nazionale e contrattualistica. Selezione e valutazione della dirigenza. Autonomia e responsabilità dei dirigenti sanitari. Il rapporto esclusivo; organizzazione e gestione dell'attività libero professionale intramuraria. La formazione permanente ed il sistema dei crediti formativi. La "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego: applicabilità al personale del S.S.N. Principali elementi del rapporto di lavoro: costituzione ed estinzione; struttura del rapporto; sanzioni e procedure disciplinari; trattamento economico e retribuzione accessoria.

13 13 PRINCIPALI TEMATICHE DEI CORSI REGIONALI PER DIRETTORI GENERALI Compiti e funzioni delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e dell'aran; contrattazione nazionale, decentrata ed integrativa. La responsabilità civile, penale. amministrativa, disciplinare e contabile

14 14 INDICAZIONI OPERATIVE La normativa nazionale che disciplina il conferimento degli incarichi di direzione generale delle aziende sanitarie è oggetto di integrazioni e modifiche che sono state formalizzate nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 5 settembre A queste norme, esperito l iter che ne consoliderà l effettiva vigenza, dovranno attenersi le Regioni, che comunque non rinunceranno ad utilizzare gli spazi di autonomia che ancora ad esse è riservata. Occorre pertanto fare attento ed esclusivo riferimento a quanto disposto dalla singola Regione per quanto concerne i criteri di idoneità e le procedure di valutazione degli stessi, criteri che devono essere esplicitati nell avviso pubblico relativo alla selezione o al conferimento dell incarico. Sulla base di quanto esplicitato nell avviso l interessato potrà valutare se possibile ed opportuno partecipare alla relativa selezione.

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