IUS ET VIS Associazione per gli Avvocati
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1 L art. 16 L. n. 247/2012 e la riforma della Difesa d Ufficio 14 aprile 2014 Sala Conferenze Associazione Industriali Monza e Brianza Avv. Angelo Scarano Avv. Massimo Poloni Avv. Ettore Pucillo IUS ET VIS Associazione per gli Avvocati
2 La funzione del difensore d ufficio e la sua rilevanza pubblica -Necessità di rivalutazione del difensore d ufficio dalla nozione storica di legale di minore dignità -L effettività della difesa d ufficio garantisce il rispetto pieno dello Stato di Diritto -Ne conseguono doveri, processuali e deontologici, del difensore come diritti e garanzie per l espletamento dell attività difensiva d ufficio -L obiettivo è la posizione paritaria tra difesa fiduciaria e d ufficio
3 Introduzione Il processo penale e la difesa d ufficio Avv. Angelo Scarano
4 Le Statistiche Procura della Repubblica di Monza (totali) Totale Totale dif. Anno registrazioni di ufficio % , , (al 31/3) ,19
5 Le Statistiche Procura della Repubblica di Monza Totale registrazioni Totale dif. di ufficio N umero Procedim enti (al 31/3)
6 Le Statistiche Procura della Repubblica di Monza (Reati Codice strada) Codice della Codice Anno Strada totali della Strada % , , (al 31/3) ,80
7 Le Statistiche Procura della Repubblica di Monza (reato Codice penale) Codice Pen. Codice Anno Totali Penale % , , (al 31/3) ,11
8 Le Statistiche Procura della Repubblica di Monza (Reati legge stupefacenti) Legge Droga Legge Anno totali Droga % , , (al 31/3) ,30
9 Le Statistiche Procura della Repubblica di Monza (Reati legge Armi) Legge Armi Legge Anno totale Armi % , , (al 31/3) ,53
10 Parte I Il difensore d ufficio Avv. Angelo Scarano
11 Novità introdotte nel 2001 nel codice di procedura penale Il processo richiede l intervento effettivo della difesa Il difensore d ufficio acquisisce dignità e funzioni pari a quello di fiducia Viene introdotto l art. 97 c.p.p. che prevede la nomina di un difensore per il procedimento Viene previsto la possibilità di un termine a difesa in determinate ipotesi ex art. 108 c.p.p. di norma non inferiore a tre giorni
12 nozione di difensore d ufficio Nozione comune e volgare diversa da quella legale Nozione Storica Figura del difensore d ufficio prevista dal codice di procedura penale del 1930 (v. art. 128: nomina del difensore d ufficio ) Il difensore è scelto a discrezione dell autorità e secondo il solo criterio di reperibilità Il difensore è presente fisicamente per garantire regolarità del processo Il legale chiamato d ufficio è considerato meno preparato e quasi tirocinante Per la sua opera non è prevista alcuna agevolazione per l ottenimento del compenso (anzi, secondo l accezione comune è gratuito )
13 Ruolo di difensore d ufficio Difensore d ufficio è garante del diritto costituzionale di difesa nonché dei diritti di libertà ed eguaglianza dei cittadini non è più organo di giustizia utile allo svolgimento del processo, ma organo di difesa volto all assistenza tecnica dell imputato Assoluta parificazione dell attività e del ruolo Assoluta parificazione dell attività e del ruolo rispetto al difensore di fiducia - differenza solo nella provenienza della designazione
14 Novità introdotte dalla L. n. 60/2001 Intervento volto a garantire l effettività della difesa Art. 97 c.p.p.: Introduzione del call center (2 comma) Individuazione delle modalità di nomina da parte dell autorità (3 e 4 comma) Art. 108 c.p.p.: Viene previsto il diritto al termine a difesa nelle ipotesi ex art. 108 c.p.p. non inferiore a sette giorni
15 Novità introdotte dalla L. n. 60/2001 Intervento volto a garantire l effettività della difesa disposizioni di attuazione c.p.p.: Requisiti di iscrizione agli elenchi dei difensori Vigilanza sul rispetto dei criteri di nomina demandato a Presidente del Consiglio dell Ordine Procedure per il recupero degli onorari professionali e possibilità di liquidazione per difesa di irreperibili
16 Problematiche -Tenuta e controlli degli elenchi - Irrinunciabilità della difesa -Obbligo di partecipazione e facoltà di sostituzione -Rispetto delle modalità di nomina -Principio di competenza in materia penale -Responsabilità personale della difesa -Rapporto e comunicazioni con assistiti d ufficio -Rapporti con colleghi e autorità
17 Difensore d ufficio = Difensore di fiducia Completa applicabilità delle norme codicistiche relative al difensore (v. L. n. 60/2001) La differenza tra difensore d'ufficio e difensore di fiducia risiede nella fonte di nomina: art. 96 c.p.p. Nomina del difensore di fiducia = dichiarazione dell'imputato art. 97 c.p.p. Nomina del difensore d'ufficio: = provvedimento del giudice, pubblico ministero, polizia giudiziaria
18 Codice di Procedura penale: Art. 97 (Difensore d'ufficio) 1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. Nomina: Art. 97 co. 2 c.p.p.: elenchi difensori d'ufficio predisposti dal Consiglio dell Ordine. --Ufficio centralizzato = call center.
19 Regolamentazione domestica -Adozione di Regolamenti da parte degli Ordini Forensi territoriali -Non prevedono solo i criteri di tenuta degli elenchi ma regolano: - Criteri di accesso agli elenchi - Doveri e diritti dei difensori d ufficio - Obblighi formativi in materia penale - Sanzioni interne agli iscritti distinte dai provvedimenti disciplinari In numerosi casi è prevista l istituzione di un apposita commissione per la difesa d ufficio all interno del Consiglio dell Ordine
20 Gli elenchi dei difensori d ufficio
21 Normativa di riferimento Art. 29 co.1 bis disp. Att. c.p.p. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione
22 Normativa di riferimento Art. 29 co.1 bis disp. Att. c.p.p. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali.
23 Liste dei difensori d'ufficio Art. 29 disp. att. c.p.p. requisiti per l'iscrizione Art. 2 regolamento difese d'ufficio 1.È ammesso negli elenchi dei difensori d ufficio chi abbia conseguito l attestazione di idoneità rilasciata dopo la frequentazione di un corso organizzato con le modalità di cui alla richiamata norma; nel caso si tratti di corsi organizzati dall Ordine degli Avvocati di Monza ovvero dalla locale Camera Penale, la predetta attestazione è considerata valida se rilasciata dopo un colloquio di verifica a cui deve essere presente almeno un rappresentante del Consiglio dell Ordine, avente ad oggetto anche i principi deontologici relativi alla difesa d ufficio.
24 PROPOSTA DI RIFORMA Art. 29 co.1 BIS disp. Att. c.p.p. A) partecipazione a un corso biennale di formazione. b) iscrizione all albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale... c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale...
25 Liste dei difensori d'ufficio Art. 29 disp. att. c.p.p. Art. 2 regolamento difese d'ufficio requisiti per l'iscrizione 1. In alternativa, il richiedente deve dimostrare di aver esercitato continuativamente l attività professionale in materia penale, attestando la partecipazione e l assistenza difensiva in almeno venti procedimenti nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda, anche in riferimento all attività svolta come praticante abilitato al patrocinio. All uopo, il richiedente presenta una breve relazione illustrativa allegando eventualmente idonea documentazione
26 Il funzionamento degli elenchi
27 Normativa di riferimento Art. 29 co.1 disp. Att. c.p.p. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio
28 Normativa di riferimento Art. 29 co.2 disp. Att. c.p.p. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
29 ELENCHI DIFENSORI (art. 29 disp att. C.p.p.) Ordini Forensi Locali ( comma 1 ter) Call Center (Distretto Corte Appello) Art. 29 co. 2 Autorità Nomina Giudiziariaa
30 PROPOSTA DI RIFORMA Art. 29 co.1 disp. Att. c.p.p. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difesa d ufficio.
31 Schema proposta decreto legislativo ELENCHI DIFENSORI (art. 29 disp att. C.p.p.) Elenco unico difensor i d'ufficio (CNF) (comma 1) Ordini Forensi Locali ( comma 1 ter) Call Center (Distretto Corte Appello) Art. 29 co. 2 Autorità Nomina Giudiziariaa
32 FUNZIONAMENTO DELLE LISTE TENUTE PRESSO L'ORDINE FORENSE TERRITORIALE: Liste di reperibilità giornaliera Tribunale V. art. 29 disp. Att. co. 7 c.p.p.: I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c) hanno l'obbligo della reperibilità Liste ordinarie a rotazione Liste per il Tribunale per i minorenni (istituito presso l'ordine forense distrettuale)
33 Normativa di riferimento Art. 29 co.3 disp. Att. c.p.p. 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire: a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
34 Normativa di riferimento Art. 29 co.3 disp. Att. c.p.p. 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire: b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;
35 Normativa di riferimento Art. 29 co.3 disp. Att. c.p.p. 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire: c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze
36 VERIFICHE PER LA PERMANENZA nell elenco dei difensori OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA PENALE IN RELAZIONE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI AVVOCATI Esperienza del regolamento dell Ordine di Monza
37 Liste dei difensori d'ufficio verifica dei requisiti di permanenza (Art. 2 comma 4 regolamento difese d'ufficio) Il Consiglio dell Ordine, all atto dell aggiornamento degli elenchi, dispone l esclusione degli avvocati che non siano più nelle condizioni previste per l iscrizione ovvero nei casi previsti dal Regolamento.
38 Liste dei difensori d'ufficio verifica dei requisiti di permanenza Art. 9 (Cancellazione dagli elenchi) Il Consiglio dell Ordine delibera la cancellazione dagli elenchi dei difensori d ufficio, tenuti ai sensi dell art. 1, nei casi previsti dal Regolamento. È cancellato di diritto dagli elenchi colui che subisca un provvedimento disciplinare non più impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 56 R.d.l. n. 1578/1933..
39 Art. 5 Regolamento (Aggiornamento professionale) L avvocato iscritto negli elenchi dei difensori d ufficio ha l obbligo di curare la propria preparazione professionale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico Forense, con specifico riferimento alla difesa in ambito penale....
40 Art. 5 Regolamento (Aggiornamento professionale).. Ai fini della verifica dei requisiti di competenza e specializzazione in campo penale, è richiesto agli iscritti agli elenchi dei difensori d ufficio il conseguimento di numero di crediti formativi pari almeno ai due terzi di quelli minimi annuali e triennali in materia di diritto penale o processuale penale. Il mancato conseguimento di tale obiettivo, se non giustificato da legittimi impedimenti o esenzioni personali dall obbligo formativo, comporta la cancellazione dai predetti elenchi.
41 i turni dei difensori d ufficio nelle esperienze locali
42 LE LISTE TENUTE PRESSO L'ORDINE FORENSE MONZA: Liste di reperibilità giornaliera Tribunale V. art. 29 disp. Att. co. 7 c.p.p.: I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c) hanno l'obbligo della reperibilità Liste ordinarie a rotazione continua Tribunale (Misure di Prevenzione) Liste ordinarie a rotazione continua Giudice di pace
43 Art. 3 regolamento difese d'ufficio Ordine Monza predisposizione dei turni e nomina La nomina avviene a cura dell autorità giudiziaria o di polizia con le modalità di cui all art. 97 primo e terzo comma c.p.p., osservando l indicazione del nominativo da parte dell ufficio centralizzato di cui al secondo comma dell art. 97 c.p.p. A tale fine, a cura del Consiglio dell Ordine sono formati dei turni, comunicati al predetto ufficio centralizzato, secondo criteri di rotazione automatica fra gli iscritti e nel rispetto di compatibilità logistiche in modo che l indicazione del difensore eviti una pluralità di nomine contestuali che possano incidere sull effettività della difesa, a causa di incarichi contemporanei in più sedi giudiziarie del circondario.
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47 Altri fori Milano Turno giornaliero di reperibilità urgente per gli indagati arrestati o in misura cautelare Si ricorre ad un apposito turno a rotazione giornaliera con obbligo di reperibilità in tutti i casi in cui si debba provvedere con urgenza alla individuazione o alla sostituzione di un difensore. Nb ( Trento con 4 nominativi)
48 Altri fori Udine Decorrenza orario: La difesa d'ufficio in casi di reperibilità urgente è prevista nel rispetto di criteri di rotazione giornaliera è assicurata secondo turni di 24 ore a decorrere dalle ore 8 di ciascun giorno, con l'obbligo di reperibilità
49 Altri fori Rimini Art 6 reg. Il Consiglio dell Ordine predispone turnazione fra tutti gli iscritti, con indicazione di otto nominativi per giorno, secondo il criterio della rotazione alfabetica e senza che vi sia alcun obbligo di reperibilità immediata a carico di questi. Durante il turno i difensori devono garantire la pronta Durante il turno i difensori devono garantire la pronta reperibilità anche per mezzo di utenze telefoniche fisse e portatili
50 Parte II Problematiche deontologiche e disciplinari Avv. Massimo Poloni
51 Premessa Necessità e natura della norma deontologica Deontologia: dal greco «τò δεον» ciò che deve essere, che si deve fare. Per il Danovi: «Regole a tutela della professione».
52 Il percorso travagliato delle norme deontologiche: o La deontologia fino al 17 aprile Gli articoli 38, 12 e 40 del R.D. 27/11/1933 n e La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. Cass. Sez. Un. 25/11/1974 n in F. It. 1975/I/33-35 I precetti deontologici non necessitano di una specifica codificazione in quanto ricavabili.dalla coscienza sociale e dall etica professionale. Cass. Sez. Un. 10/04/1975 n Il principio di tassatività (nullum crimen nulla poena sine lege) vige in ambito penale ma non in ambito disciplinare.
53 Il percorso travagliato delle norme deontologiche: Il Codice Deontologico Forense approvato con delibera del C.N.F del 17 aprile Opera di carattere Induttivo elaborata dal C.N.F. Fonti del potere «legislativo» del C.N.F: Art del Codice Civile. Artt.38 e 40 R.D. 27/11/1933 n La Cassazione a S.U. riconosce efficacia vincolante alle norme del Codice deontologico forense del 1997 Cass. Sez. Un. 06/06/2001 n in Rass. For. 2003/130) Cass. Sez. Un. 23/03/2004 n.5.776)
54 Il percorso travagliato delle norme deontologiche: La nuova legge professionale (L.13/12/12 n.247 in G.U. 18/1/2013 n.15) Riconosce al C.N.F. il potere di emanare ed aggiornare un nuovo codice deontologico forense. Artt. 3, 35 comma I lett. d) e 65 comma V l.p.f. Artt. 2 e 3 l.p.f le norme del cod. deontologico forense sono vincolanti per l avvocato. Regola e delimita l operato del C.N.F. fissando: a.tempi e modi di elaborazione ed emanazione del codice deont. (art.65 l.p.f.) b. le modalità di aggiornamento del codice (art.35 l.p.f.). c.la struttura e il contenutodel codice caratterizzato dalla tipizzazione delle condotte e delle sanzioni (art.3 l.p.f.) d.alcune condotte costituenti illecito disciplinare (artt. 4, 6, 7, 10, 12, 46 etc.etc.)
55 Il percorso travagliato delle norme deontologiche: La nuova legge professionale (L.13/12/12 n.247 in G.U. 18/1/2013 n.15) Innova anche in ambito procedurale: I C.O.A territoriali perdono la potestà disciplinare (art.50) Vengono istituiti i Consigli Distrettuali di Disciplina (art.50) Statuisce incompatibilità fra la carica di Consigliere dell Ordine e quella di membro del Consiglio di Disciplina. Al C.N.F. l art.50 l.p.f attribuisce il potere di emanare regolamenti per disciplinare: l elezione il procedimento avanti ai Consigli Distrettuali di Disciplina.
56 La nuova legge professionale (L.13/12/12 n.247 in G.U. 18/1/2013 n.15) e la difesa d ufficio. Affronta l istituto negli articoli: 3 che statuisce lo «obbligo» di difesa per il difensore iscritto nell elenco dei difensori di ufficio. 14 che ribadisce la deroga,per il difensore di ufficio, del principio di libera accettazione dell incarico 16 che dispone il riordino integrale dell istituto della difesa d ufficio da espletarsi mediante un decreto legislativo governativo da adottarsi (sentito il parere del C.N.F.) entro 24 mesi dall entrata in vigore della riforma professionale. La materia va rivisitata: a.istituendo una lista unica a livello nazionale dei difensori d ufficio al fine di garantire la competenza e la stabilità della difesa tecnica d ufficio. b. abrogando le norme incompatibili. La proposta di decreto legislativo è quella sul tavolo nel presente convegno.
57 Il nuovo codice deontologico forense Approvato dal C.N.F nella seduta del 31 gennaio 2014 In linea generale Presenta norme tipizzate e per precetto e per sanzione (es art.26 adempimento del mandato) Patologia: che succede se la legge professionale indica alcune condotte come illecito disciplinare (es art. 7 legge prof. prescrizioni relative al domicilio) e il codice deontologico non le prevede nè sanziona?
58 Il nuovo codice deontologico forense Approvato dal C.N.F nella seduta del 31 gennaio 2014 Le norme specifiche in materia di difesa d ufficio: art. 11. Obbligo di adempiere all incarico derogabile solo per 2giustificato motivo» (es. incompatibilità con pregresso incarico (es art.24 conflitto di interessi). art. 26 comma IV. Obbligo di partecipare al procedimento e, se impedito, di darne comunicazione all A.G. o di incaricare un collega che «ove accetti è responsabile dell adempimento dell incarico». art. 46 comma IV. Obbligo per il difensore fiduciario di comunicare al difensore d ufficio il ricevimento dell incarico e di sollecitare la parte a provvedere al pagamento del difensore d ufficio per l attività prestata art. 49 comma VII. Il dif. d ufficio deve informare l assistito che: 1. può nominare un difensore fiduciario. 2. anche il difensore d ufficio deve essere retribuito. art. 53 comma IV. I Consiglieri dell Ordine non possono accettare incarichi giudiziari dai Magistrati salvo che la difesa d ufficio.
59 Il nuovo codice deontologico forense Approvato dal C.N.F nella seduta del 31 gennaio 2014 I doveri del difensore (d ufficio aut non): art. 9 Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza art. 10. Dovere di fedeltà. art.12. Dovere di diligenza. art. 13. Dovere di segretezza e riservatezza. art.14. Dovere di competenza art.15. Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua. art.16. Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo, art.18. Doveri nei rapporti con gli organi di informazione. art.19. Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi. art.55. Dovere di verità
60 Il nuovo codice deontologico forense Approvato dal C.N.F nella seduta del 31 gennaio 2014 La patologia della difesa (anche d ufficio) in ambito disciplinare. Gli articoli: 24 della Costituzione 16 legge prof. forense. 11 e 26 comma III nuovo codice deontologico Combinati ci dicono che se il difensore (anche officioso) manca, ritarda o è negligente nel compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina (es. abbandona la difesa) è sanzionato disciplinarmente, in forza del 5 comma dell art.26 con la sanzione disciplinare della censura. Nei casi più gravi tuttavia (art.22 c.ii nuovo codice disciplinare) la pena può essere elevata qualitativamente e quantitativamente fino alla sospensione dall attività professionale fino a un anno.
61 Parte III Prospettive della difesa d ufficio Avv. Ettore Pucillo
62 La riforma della difesa d ufficio Obiettivi: 1.Realizzazione del principio dell effettività della difesa 2. Criteri: a. Competenza specifica b.garanzia processuale di partecipazione effettiva del difensore c.parificazione delle facoltà tra difensore di fiducia e di ufficio d.responsabilità professionale e deontologica personale e diligente svolgimento dell incarico
63 Corte europea dir. uomo sez. II Data: 07 ottobre 2008 Numero: n Lo Stato ha l'obbligo di rendere effettivo il diritto all'assistenza di un difensore, anche nominato d'ufficio, nel processo penale... Avanti la Corte europea il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 6, parr. 1 e 3, lett. c), Cedu, allegando di non aver beneficiato di una vera assistenza legale. La Corte ha osservato che la nomina di un difensore d'ufficio di per sé non esaurisce l'obbligo dello Stato di assicurare una difesa effettiva nel processo penale. Se pure l'indipendenza degli ordini professionali confina il giudizio sulla condotta del difensore al rapporto tra questi ed il cliente, ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. c), Cedu lo Stato non può esimersi dall'intervenire qualora l'inadeguatezza del difensore designato sia manifesta o sia stata in qualsiasi modo portata all'attenzione delle autorità procedenti. Pertanto, doveva ritenersi che sia la nomina, in prima battuta, di un avvocato praticante, sia l'inerzia di fronte alle plurime denunce di inattività del secondo difensore d'ufficio, sia, infine, la concessione di un termine ad horas affinché il terzo difensore, nominato dal tribunale, prendesse cognizione degli atti, costituissero violazioni del diritto di difesa del ricorrente.
64 La norma di riferimento Art. 16 L. n. 247/2012 Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d ufficio 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d ufficio, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d ufficio; b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall assegnazione.
65 Lo Schema di Decreto Legislativo Questioni principali: 1.Criteri di accesso alla lista competenza specifica a.frequenza di un corso b. Esperienza professionale c. Specializzazione 2.Criteri di mantenimento dell iscrizione alla lista - competenza specifica tra esercizio continuativo e attività di aggiornamento 3. Disciplina transitoria
66 Lo Schema di Decreto Legislativo 1. Criteri di accesso alla lista competenza specifica a. Frequenza di un corso Schema a) Partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato da parte del Consiglio dell Ordine Circondariale ovvero da una Camera Penale territoriale o dall Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; Proposta modificativa a) Partecipazione a un corso annuale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato da parte del Consiglio dell Ordine Circondariale, anche in collaborazione con associazioni forensi ritenute idonee, ovvero da una Camera Penale territoriale o dall Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 60 ore e con superamento di esame finale,
67 L'attività formativa di soggetti privati
68 Lo Schema di Decreto Legislativo 1. Criteri di accesso alla lista competenza specifica a. Frequenza di un corso Schema Proposta modificativa sulla cui effettività il Consiglio dell Ordine Circondariale esercita il potere di vigilanza: la frequenza del corso deve essere consentita gratuitamente ovvero al mero costo necessario per la copertura delle spese relative all organizzazione, specificamente individuate e giustificate al Consiglio dell Ordine territorialmente competente;
69 Lo Schema di Decreto Legislativo Art. 2 Regolamento delle difese d ufficio dell Ordine di Monza.. È ammesso negli elenchi dei difensori d ufficio chi abbia conseguito l attestazione di idoneità rilasciata dopo la frequentazione di un corso organizzato con le modalità di cui alla richiamata norma; nel caso si tratti di corsi organizzati dall Ordine degli Avvocati di Monza ovvero dalla locale Camera Penale, la predetta attestazione è considerata valida se rilasciata dopo un colloquio di verifica a cui deve essere presente almeno un rappresentante del Consiglio dell Ordine, avente ad oggetto anche i principi deontologici relativi alla difesa d ufficio.
70 Lo Schema di Decreto Legislativo 1. Criteri di accesso alla lista competenza specifica b. Esperienza professionale c. specializzazione Schema b) iscrizione all albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall art. 9 della l. 21 dicembre 2012, n.247 Proposta modificativa b) iscrizione all albo da almeno tre anni ed esperienza nella materia penale nell ultimo biennio, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall art. 9 della l. 21 dicembre 2012, n.247
71 Art. 9 L. n. 247/12 (Specializzazioni) Il conseguimento del titolo di specialista 1. E' riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
72 Lo Schema di Decreto Legislativo 2. Criteri di mantenimento dell iscrizione alla lista competenza specifica tra esercizio continuativo e attività di aggiornament0 Schema.. Ai fini della permanenza nell elenco dei difensori d ufficio è necessario non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all ammonimento e dimostrare l esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovando la partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali all anno, escluse quelli di mero rinvio. Il professionista iscritto nell elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la predetta documentazione al Consiglio dell ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista viene cancellato d ufficio dall elenco nazionale.
73 Lo Schema di Decreto Legislativo 2. Criteri di mantenimento dell iscrizione alla lista competenza specifica tra esercizio continuativo e attività di aggiornamento Proposta di modifica.. Ai fini della permanenza nell elenco dei difensori d ufficio è necessario non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all ammonimento e adempiere con puntualità a specifici obblighi formativi di aggiornamento in materia penale, almeno nella misura di due terzi del minimo obbligatorio di cui al Regolamento sulla Formazione Permanente emanato dal Consiglio Nazionale Forense.
74 Lo Schema di Decreto Legislativo 2. Criteri di mantenimento dell iscrizione alla lista competenza specifica tra esercizio continuativo e attività di aggiornamento Art. 5 Regolamento delle difese d ufficio dell Ordine di Monza.. Ai fini della verifica dei requisiti di competenza e specializzazione in campo penale, è richiesto agli iscritti agli elenchi dei difensori d ufficio il conseguimento di numero di crediti formativi pari almeno ai due terzi di quelli minimi annuali e triennali in materia di diritto penale o processuale penale. Il mancato conseguimento di tale obiettivo, se non giustificato da legittimi impedimenti o esenzioni personali dall obbligo formativo, comporta la cancellazione dai predetti elenchi.
75 Lo Schema di Decreto Legislativo 3. Disciplina transitoria Schema Gli iscritti negli elenchi dei difensori d ufficio predisposti dai Consigli dell ordine circondariale alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti automaticamente nell elenco nazionale previsto dall art. 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, l iscritto che intenda mantenere l iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall art.29, comma 1- quater, delle disposizioni medesime. Proposta modificativa Gli iscritti negli elenchi dei difensori d ufficio predisposti dai Consigli dell ordine circondariale alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti automaticamente nell elenco nazionale previsto dall art. 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, l iscritto che intenda mantenere l iscrizione deve aver adempiuto agli obblighi formativi specifici di cui all art. 29, comma 1-quater, delle disposizioni medesime.
76 Lo Schema di Decreto Legislativo 3. Disciplina transitoria Proposta modificativa 2. Coloro che, alla data dell entrata in vigore della presente 2. Coloro che, alla data dell entrata in vigore della presente Legge, abbiano conseguito l attestazione prevista dall art. 29 comma 1-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale previgente, a seguito della proficua frequenza di un corso organizzato ai sensi della stessa norma, ovvero stiano frequentando tali corsi e conseguano l attestazione nei sei mesi successivi, conservano il diritto di iscriversi nella lista dei difensori d ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge; decorso tale termine, per chiedere l iscrizione dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all art. 29 comma 1-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
77 La formazione permanente Art. 11 L. n. 247/ Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l assolvimento dell obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l organizzazione dell attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l attuale sistema dei crediti formativi.
78 Lo Schema di Decreto Legislativo 3.Disciplina transitoria. ATTENZIONE! Proposta di CNF e UCPI.. 8. Gli iscritti nell elenco dei difensori d ufficio alla data dell entrata in vigore della presente legge mantengono l iscrizione indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1bis 1ter, sussistenza oggetto di verifica da parte del Consiglio Di (sic ) Ordine dell iscritto entro un anno dalla suddetta entrata in vigore. >>> applicazione della nuova normativa anche a chi è già iscritto N.B.: criteri proposti: 1) corso biennale con esame distrettuale 2) superamento di esame distrettuale per coloro che hanno esperienza specifica quadriennale 3) specializzazione
79 Lo Schema di Decreto Legislativo Gli ulteriori interventi: 1.Introduzione del terzo comma dell art. 102 c.p.p. (nomina di sostituto processuale) 2. Modifica del quarto comma dell art. 97 c.p.p. 3. Modifica del quinto comma dell art. 97 c.p.p. >>> potrebbe esserci un superamento dei limiti della delega legislativa di cui alla lett. a) dell art. 16 L. n. 247/2012
80 La sostituzione processuale Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensore 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto. 2. Il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore. n.b.: Facoltà di nomina di un sostituto processuale n.b.: Facoltà di nomina di un sostituto processuale per tutto il procedimento
81 La sostituzione processuale Art. 6 Regolamento delle difese d ufficio dell Ordine di Monza Il difensore d ufficio deve prestare personalmente il proprio patrocinio e non è ammessa l iscrizione agli elenchi finalizzata all espletamento dell attività professionale da parte di terzi colleghi per mezzo di sostituzioni processuali. La violazione di tale disposizione comporta la cancellazione dagli elenchi, mentre il terzo collega sarà considerato in violazione dell art. 19 del Codice Deontologico Forense (divieto di accaparramento di clientela), con conseguente instaurazione di un procedimento disciplinare.
82 La sostituzione processuale Art. 6 Regolamento delle difese d ufficio dell Ordine di Monza a) Solo in caso di assoluto impedimento professionale o personale, il difensore d ufficio può nominare un proprio sostituto per la partecipazione a singoli incombenti ai sensi dell art. 102 c.p.p.; in tale ipotesi, egli assume la responsabilità dell idoneità e competenza professionale del sostituto, oltre a dover fornire a quest ultimo adeguata informazione sull attività da prestare. Nel caso di legittimo impedimento e nell impossibilità di effettuare una nomina ex art. 102 c.p.p., il difensore d ufficio ha il dovere di farlo valere con apposita istanza all autorità giudiziaria procedente.
83 La sostituzione processuale Art. 6 Regolamento delle difese d ufficio dell Ordine di Monza.. In caso siano segnalate al Consiglio dell Ordine numerose sostituzioni processuali, comunque approssimativamente superiori alla metà degli incombenti, il difensore può essere convocato al fine di verificare la presenza dei requisiti per il mantenimento dell iscrizione negli elenchi dei difensori d ufficio; SANZIONI: sospensione dai turni per un anno; nel caso di reiterazione della violazione cancellazione dagli elenchi.
84 La sostituzione processuale Esclusione dei praticanti abilitati Corte Costituzionale n.106 del 17 marzo 2010 LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d ufficio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.
85 La sostituzione processuale Esclusione dei praticanti abilitati Corte di Cassazione sez. VI penale n.6580 del 17/02/2012 Il Supremo Collegio sulla scorta della predetta pronuncia ha ribadito il concetto per cui "i praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d'ufficio... Il difensore di ufficio, non soltanto deve necessariamente essere un avvocato, ma non può nominare quale sostituto processuale un soggetto -il praticante- privo a sua volta della qualifica per svolgere le funzioni di difensore di ufficio.
86 Lo Schema di Decreto Legislativo 1. L art. 102 c.p.p. Schema 3. Il sostituto processuale del difensore d ufficio deve essere iscritto nell elenco di cui all art. 97, comma 2. Proposta modificativa 3. Il difensore d ufficio che nomina un proprio sostituto processuale assume la responsabilità della competenza specifica e dell idoneità di quest ultimo a svolgere l attività defensionale nel giudizio penale.
87 Lo Schema di Decreto Legislativo 2. Modifica del quarto comma dell art. 97 c.p.p. Schema 4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio, nominato ai sensi dei commi 2 e 3, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa un ulteriore difensore immediatamente reperibile, purché iscritto nell elenco di cui al comma 2 Quando ciò non sia possibile, designa altro difensore immediatamente reperibile, anche non iscritto all elenco di cui al comma 2. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un ulteriore nominativo al Consiglio dell ordine circondariale, tratto dall elenco di cui al comma 2. Proposta modificativa 4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio, nominato ai sensi dei commi 2 e 3, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa un ulteriore difensore immediatamente reperibile, purché iscritto nell elenco di cui al comma 2 a pena di nullità. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un ulteriore nominativo al Consiglio dell ordine circondariale, tratto dall elenco di cui al comma 2.
88 Lo Schema di Decreto Legislativo 3. Modifica del quinto comma dell art. 97 c.p.p. Schema 5. Il difensore d ufficio ha l obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per legittimo impedimento, a seguito di trasmissione del procedimento ad altra autorità per motivi di competenza territoriale ovvero per ragioni di incompatibilità. In tali casi, l autorità procedente designa altro difensore d ufficio ai sensi del comma 4. Proposta modificativa 5. Il difensore d ufficio ha l obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo, a seguito di trasmissione del procedimento ad altra autorità per motivi di competenza territoriale ovvero per ragioni di incompatibilità. In tali casi, l autorità procedente designa altro difensore d ufficio ai sensi dei commi 2 e 3.
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