Art. 38, comma 2, Costituzione: I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
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- Bartolomeo Ricciardi
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1 Le pensioni
2 Art. 38, comma 2, Costituzione: I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
3 Con l instaurazione del rapporto di lavoro si costituisce AUTOMATICAMENTE un rapporto giuridico previdenziale volto a tutelare: la vecchiaia l anzianità lavorativa i superstiti del pensionato o del lavoratore deceduto
4 Il rapporto giuridico previdenziale per vecchiaia, anzianità e superstiti è gestito: per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e per la maggioranza dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, co.co.pro., associati in partecipazione) dall INPS e prende il nome di Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per i lavoratori pubblici (impiegati civile e operai dello Stato, magistrati ordinari ed amministrativi, insegnati, militari delle forze armate e corpi di polizia, dipendenti degli enti locali) dall INPDAP, e si configura come regime esclusivo dell AGO per i liberi professionisti provvedono appositi enti privatizzati ad opera del d.lgs. n. 509/1994 (Casse di previdenza) persistono altri regimi speciali dell AGO per categorie specifiche di lavoratori (INPGI, IPOST, ENPAF, ecc.)
5 L assicurazione che tutela la vecchiaia, l anzianità ed i supersiti ha visto il succedersi di molte discipline, tra cui, in particolare: - la legge n. 153/ la legge n. 335/ la legge 214/2011 che hanno modificato: Il regime generale: l AGO - i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità - il sistema di calcolo della pensione (retributivo, contributivo, o misto)
6 A norma dell art. 1, commi 12 e 13, l. 335/1995: I soggetti che al avevano maturato un anzianità contributiva: 18 anni hanno diritto ad una pensione liquidata interamente con il sistema retributivo < 18 anni hanno diritto ad una pensione liquidata con il metodo misto = 0 hanno diritto ad una pensione liquidata interamente con il sistema contributivo L art. 24 della legge n. 214/2011 ha disposto che la quota di pensione derivante dalle anzianità contributive maturate a far data dal 1 gennaio 2012 sia liquidata SEMPRE con il sistema contributivo
7 Le prestazioni pensionistiche prima della riforma Fornero Prima della riforma Fornero delle pensioni (art. 24, legge 214/2011) le prestazioni conseguibili erano: a) la pensione di vecchiaia b) la pensione di anzianità Per il completamento della fattispecie erano richiesti: il compimento di una certa età pensionabile il conseguimento di una certa anzianità contributiva ed assicurativa minima la cessazione del rapporto di lavoro
8 LA RIFORMA FORNERO (legge 214/2011) La riforma contenuta nell art. 24 è diretta a garantire la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul PIL, in conformità agli obiettivi posti dall Unione Europea equità e convergenza tra le generazioni, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli flessibilità nell accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita
9 Gli strumenti sostenere lo sviluppo del risparmio a fini di pensioni incentivare il prolungamento della vita lavorativa migliorando l accesso all apprendimento lungo tutto l arco della vita, adeguando i posti di lavoro a una manodopera più differenziata, creando opportunità di lavoro per lavoratori anziani e favorendo un invecchiamento attivo e sano Pensioni adeguate e sostenibili limitare l accesso ai regimi di prepensionamento e altri percorsi di uscita anticipata equiparare l età pensionabile delle donne a quella degli uomini allineare l età pensionabile all aumento della speranza di vita
10 I nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ETÀ PENSIONABILE: viene elevata e differenziata a seconda dei soggetti a) lavoratrici del settore privato anni anni e 3 mesi* / anni e 9 mesi* / anni e 3 mesi** / anni e 3 mesi** - dal anni** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell art.12, d.l.n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art.12, d.l.n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
11 I nuovi requisiti di accesso: l età ETÀ PENSIONABILE: viene elevata e differenziata a seconda dei soggetti Lavoratrici del settore privato -2012: 62 anni (63 anni e 6 mesi, autonome) -2013: 62 anni e 3 mesi (63 anni e 9 mesi, autonome)* -2014/2015: 63 anni e 9 mesi (64 anni e 9 mesi, autonome)* -2016/2017: 65 anni e 3 mesi (65 anni e 9 mesi, autonome)** -2018/2020: 66 anni e 3 mesi** -dal 2021: 67 anni** Lavoratori dei settori pubblico e privato e lavoratrici pubbliche -2012: 66 anni -2013/2015: 66 anni e 3 mesi * -2016/2020: 66 anni e 3 mesi ** -dal 2021: 67 anni ** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell art.12, d.l.n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art.12, d.l.n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
12 L anzianità contributiva e l adeguatezza della prestazione Il conseguimento del diritto a pensione è subordinato al conseguimento di una anzianità contributiva minima di 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato (quindi anche quella figurativa) Prima del compimento del 70 anno di età, tuttavia, la pensione non si consegue laddove l importo della prestazione sia inferiore all assegno sociale maggiorato del 50% (oggi circa 429 euro mensili, annualmente rivalutato). Si prescinde dall importo della pensione se l assicurato ha compiuto 70 anni ed ha una anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1 gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in esame, non trovano applicazione le finestre mobili. Di conseguenza, la pensione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione/accettazione della domanda
13 La pensione anticipata La pensione di anzianità è abrogata e sostituita da una forma di pensionamento anticipato, il cui diritto è subordinato ad una certa anzianità contributiva. Per i soggetti che maturano i requisiti per l accesso al pensionamento a partire dal 1 gennaio 2012 la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata un anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1 gennaio Per coloro che maturano una pensione interamente contributiva è consentito l accesso ad una pensione anticipata anche al compimento di 63 anni di età (salvo adeguamenti all andamento dell attesa di vita), a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva e che l ammontare mensile della prima rata di pensione sia almeno pari a 2,8 volte l assegno sociale.
14 Penalizzazioni per il pensionamento anticipato I lavoratori accedono alla pensione prima dei 62 anni subiscono una riduzione della quota del trattamento pensionistico calcolata sul sistema retributivo. In particolare, la quota in parola è ridotta dell 1% per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni;di un ulteriore 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (es. se il lavoratore va in pensione a 58 anni, subirà una penalizzazione del 6% sul trattamento relativo alle anzianità contributive maturate entro dicembre 2011)
15 Il calcolo della pensione A seguito della riforma Fornero l importo della pensione è dato dalla somma Quota retributiva (sino al o sino al ) Quota contributiva (dal o dal )
16 Il calcolo della pensione: la quota retributiva Gli elementi di computo del trattamento pensionistico sono: l anzianità contributiva la retribuzione pensionabile l aliquota di rendimento
17 ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA: è espressa in settimane ed si sostanzia nel numero di contributi versati o accreditati figurativamente. L anzianità massima considerata dall ordinamento è pari a 40 anni RETRIBUZIONE PENSIONABILE: è la media delle retribuzioni percepite durante la vita lavorativa su cui si calcola la pensione ALIQUOTA DI RENDIMENTO: esprime il rapporto tra pensione e retribuzione in ragione d anno di anzianità contributiva ed è pari al 2% per le retribuzioni che non superano un certo importo (poi è via via decrescente)
18 Per cui Pr = R x An x Al dove Pr è la pensione retributiva R, la retribuzione pensionabile An, l anzianità contributiva (min. 20 anni, max. 40 anni) Al, l aliquota di rendimento (pari, di norma, al 2%) Per cui un lavoratore con 35 anni di anzianità contributiva avrà una pensione pari a circa il 70% della retribuzione pensionabile (Pr = R x 35 x 2% = 70%R)
19 L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: Quota A, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) dei 5 anni immediatamente precedenti la data di pensionamento Quota B, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi dell intera vita lavorativa
20 Il calcolo della quota contributiva Gli elementi per il calcolo della pensione contributiva sono due: il montante contributivo il coefficiente di trasformazione
21 MONTANTE CONTRIBUTIVO Si tratta della somma dei contributi IVS versati durante l intera vita lavorativa (per il lavoro dipendente il 33% della retribuzione imponibile), entro un massimale contributivo (per il 2010, pari a Euro) È un accantonamento solo virtuale (i contributi versati sono utilizzati per pagare le pensioni in essere) Ogni anno il montante accumulato è rivalutato secondo un tasso di rendimento pari all andamento quinquennale del PIL
22 COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE È un coefficiente che consente la trasformazione del montante contributivo accumulato (uno stock) in pensione (un flusso) È diversificato in ragione dell età di pensionamento ed esprime l attesa di vita del pensionato e, quindi, il periodo presuntivo di godimento della pensione È soggetto a revisione ogni tre anni ad opera di una Commissione di esperti (l. 247/2007). La riforma Fornero, però, ha previsto che gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1 gennaio 2019, siano effettuati con periodicità biennale. Età Coefficienti 1995 Coefficienti 2010 Coefficienti ,720 % 4,419 % 4,304 % 65 6,136 % 5,620 % 5,435 % ,624 % ,541 %
23 Per cui Pc = Mo x Ct dove Pc è la pensione contributiva Mo, è il montante contributivo Ct, il coefficiente di trasformazione L importo della pensione, quindi, dipende dall importo dei contributi versati durante la vita lavorativa, nonché dall età in cui il lavoratore accede alla pensione
24 La pensione adeguata nel sistema contributivo Il tasso di sostituzione esprime il rapporto fra l importo della prima rata annua di pensione ed il livello dell ultima retribuzione annua Per un lavoratore che nel 2040 accede alla pensione a 67 anni con un anzianità contributiva di 37 anni, i dati della Ragioneria generale dello Stato (2011) indicano con riferimento alla pensione contributiva una tasso di sostituzione pari al 63,2% per il lavoro subordinato al 39,4% per il lavoro autonomo (età 68 anni, anzianità 38 anni) Nel sistema contributivo il secondo pilastro previdenziale diviene necessario per garantire l adeguatezza della prestazione ai sensi dell art. 38, comma 2, Costituzione
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