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1 numero notizie MAGAZINE Anno 19, N01-13 marzo prezzo copia euro1,25 - reg. Periodici n 2/97 Trib. di Bassano del Grappa - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza, editore USARCI VICENZA sarci notizie magazine azine PERIODICO D INFORMAZIONE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO usarci notizie usarci notizie sarci notizie usarci notizie usarci notizie usarci notizie usarci notizie magazine magazine usarci notizie usarci notizie magazine usarci notizie CONTRATTO MAGAZINE Liquidazione della mandante: cosa fare? FISCO magazine Legge di stabilità, tutte le usarci notizie MAGAZINE usarci notizie PRIMO PIANO Segnali di ripresa economica: innovare per competere magazine EQUITALIA Da oggi è possibile tagliare il debito

2 UNIONE AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIO ITALIANI DALLA PARTE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO Controversie, pretese indebite, difficoltà di recupero dei crediti. Calcolo della pensione. Problemi fiscali. Adempimenti di ogni genere. L agente di commercio deve fare i conti ogni giorno con problematiche diverse. Affidati ad Usarci. L associazione di agenti di commercio che tutela i diritti della categoria. Apartitica ed indipendente, difende gli interessi degli agenti, partecipando alla stesura degli Accordi Economici Collettivi e stipulando convenzioni a vantaggio degli iscritti. Un organizzazione forte e capillare nel territorio, con servizi altamente professionali e specializzati, legati alla conoscenza della materia e ad una esperienza sul campo di oltre 60 anni di storia. Assistenza qualificata nella interpretazione delle norme e dei diritti contrattuali, nelle controversie professionali e nella gestione fiscale e previdenziale, sono alcuni dei servizi dell associazione, che propone anche un percorso formativo certificato per gli agenti. Con il programma Agenti e Rappresentanti di Commercio in Qualità (D.T. 58 Istituto Certiquality), gli iscritti sono accompagnati in un processo di formazione continua, fondamentale per lo sviluppo della persona e il successo nella professione. RINNOVA L ADESIONE Contatta per l iscrizione la sede Usarci più vicina - numero verde Richiedi o consulta il magazine UsarciNotizie - Tel info@usarcinotizie.it Approfondisci il tema della Certificazione in Qualità -

3 Editoriale n 1/2015 pag 3 Inauguriamo il primo numero del nuovo anno di Usarci Notizie con un messaggio di speranza, mettendo in evidenza alcune posizioni ottimistiche verso i segnali di ripresa dalla crisi economica. In realtà non si tratta solo di speranza, ma di indicatori positivi che vanno letti alla luce di nuove opportunità, seguite dalla necessità di rinnovarsi, anche e soprattutto per la categoria degli agenti. Se il futuro sarà l economia della conoscenza, ovvero un mercato basato su digitalizzazione, sostenibilità e democraticità, anche la professione dell agente dovrà essere basata su questi valori, che diventeranno competitivi e, quindi, selettivi. L agente del futuro (prossimo) sarà un comunicatore, attento alla tecnologia quanto alle relazioni, esperto del suo settore ma preparato sui temi del mondo. Al di là delle parole, un uomo del suo tempo, aggiornato sugli strumenti della contemporaneità e profondo conoscitore, soprattutto di se stesso e della sue capacità. Una valutazione che, probabilmente, vale per ogni professionista, ma che sulle pagine di questo giornale mi sento di evidenziare, come valorizzazione di un mestiere che potrà giocare un ruolo di primo piano anche nel futuro. L intermediazione, se vissuta con un approccio davvero imprenditoriale, può fare la differenza. Mara Bisinella Direttore responsabile

4 n 1/2015 pag 4

5 numero SOMMARIO n 1/2015 pag Periodico trimestrale d informazione degli agenti e rappresentanti di commercio italiani Anno 19, N marzo 2015 Prezzo per copia euro 1,25 prezzo abbonamento annuo di 4 numeri euro 5,00. Editore USARCI VICENZA largo G. Perlasca, Bassano del Grappa (VI) tel fax info@usarcivicenza.it Direttore Responsabile Mara Bisinella Impaginazione e grafica Archiplus Thiene (VI) Stampa Grafiche Fantinato Srl, Romano d Ezzelino (VI) Comitato di Redazione: Massimo Azzolini, Giancarlo Bonamenti, Daniela Da Campo Andrea Maddalena, Federico Rossetto Hanno collaborato a questa edizione: Pietro Albertelli Massimo Azzolini Ottavio Baia Carlo Baldassi Mara Bisinella Giancarlo Blasoni Giancarlo Bonamenti Francesco Bottero Alberto Bulzatti Luca Chini Daniela Da Campo Franco Damiani Gaetano De Caro Gianni Di Pietro Raffaella Ferraro Enrico Girardi Flavio Gusmeroli Luca Lombardini Andrea Maddalena Silvana Meante Sergio Naiaretti Marcello Pasetto Carlo Pelanda Patrizia Ravanelli Mauro Ristè Federico Rossetto Fabrizio Tagliabracci Nicoletta Todesco Giovanna Tosato Marco Vantini Per comunicazioni ed osservazioni sui testi: info@usarcinotizie.it Si prega di indicare nella comunicazione la provincia di residenza e l associazione di appartenenza Primo Piano Segnali di ripresa: innovare per competere Contratto Perdita del mandato, come tutelarsi? Liquidazione della ditta mandante Alla faccia della semplificazione Trasferimento d azienda Lavoro Tentata vendita, il rischio di sequestro del furgone Jobs Act, riduzione della precarietà e semplificazioni Accordi Economici Collettivi Agente o rappresentante (art.1) Il nuovo AEC artigianato Fisco Equitalia, possibile tagliare il debito 16 Tasso legale, da gennaio interesse allo 0,50% Novità decreto semplificazioni e legge di stabilità Economia Quella ripresa ancora a metà Previdenza Aumentano i contributi, cresce la quota per la pensione Inps, penalizzazioni pensione anticipata Enasarco, comunicazione on line Formazione Marketing quantistico e vendita Sono i pazzi che cambiano il mondo Business English e rapide evoluzioni L esperto risponde I vostri quesiti Nuove tecnologie Sei passi per vendere on line Tempo Libero Monte Bondone, i risultati della gara Sformato comico La ripresa Notizie dalle Associazioni Marche - Mantova - Venezia

6 Primo piano n 1/2015 pag 6 Dopo sei anni di crisi durissima si intravedono primi spiragli positivi anche in Europa. Il merito è anzitutto delle politiche della BCE di Draghi e quindi dell attuale calo del petrolio e la maggiore competitività dell euro. A questi importanti fattori tattici si deve affiancare un - ancora annunciato - cambio di strategia di Bruxelles (dal rigore astratto allo sviluppo ecosostenibile) a cui si aggiungano gli aggiustamenti dei singoli paesi. Restano naturalmente sia le nubi internazionali che possono condizionare ogni fattore sia la complessità della globalizzazione. Per l Italia, al netto delle enfatizzazioni governative e dei media acquiescenti, sappiamo da tempo che il percorso sarà lungo (riforme si, ma come?) e che ogni attività - profit e non profit - deve affrontare il cambiamento con intelligenza. Tenendo conto dei bisogni reali dei cittadini, degli operatori e del contesto. Di fronte alla complessità e alle incertezze, a livello macro sappiamo due cose: l economia e la società europee non torneranno probabilmente più quelle di prima: welfare critico e ruolo dell immigrazione, alcuni business ormai obsoleti, necessità di rilanciare l economia della conoscenza, crescente governance transnazionale e relative contraddizioni. Ha un futuro la categoria degli agenti plurimandatari? Si, ma a determinate condizioni. Essa mantiene alcuni dimostrabili vantaggi competitivi, in particolare verso le piccole e medie imprese. Segnali di ripresa: innovare per competere le nuove condizioni competitive reclamano che ogni impresa si adegui ai nuovi paradigmi: innovazione ecosostenibile, capacità non solo di gestire ma anche di creare ogni giorno il proprio business, partnership anche oltre il tradizionale know how dei singoli settori, velocità di reazione ai cambiamenti grazie al capitale intellettuale. Verso il 2020 La data non è solo formale ma richiama il programma (lanciato dall UE anni fa a Lisbona) che intende puntare sull economia della conoscenza e sui suoi tre vettori strategici: crescita intelligente (istruzione, ricerca e digitalizzazione), sostenibile (programma 20/20/20 per le emissioni) e solidale (difendere i valori democratici e l inclusione sociale) - vedi europe2020. All interno della crescita intelligente l UE intende rafforzare in particolare tutti gli anelli della catena dell innovazione, dalla ricerca più teorica alla commercializzazione. E dunque tutto ciò riguarda anche le professioni nell ambito commerciale e tra queste l attività di trader, di manager, di agente e di intermediario. Agenti di commercio: innovare per competere Nei nostri frequenti seminari con sales manager e venditori professionisti, verifichiamo come le loro principali sfide oggi siano: la globalizzazione degli scambi e i nuovi competitori low cost (a cui possiamo contrapporre solo la qualità); la multicanalità distributiva sui mercati tradizionali (che erode spazi prima consolidati) e le tendenze alla disintermediazione del business (generate sia dalla maggiore competenza/autonomia dei clienti - B2B in particolare - sia dal poderoso e trasversale flusso informativo e relazionale da ICT, web e apps). E gli operatori aziendali ormai sanno che un vantaggio competitivo è sempre più breve e incerto e occorre saper modificare anche improvvisamente vecchie strategie. Naturalmente queste sfide non significano solo minacce ma anche qualche opportunità: anche in questi anni critici abbiamo visto consolidarsi brand prestigiosi e sorgere nuove aziende (non solo high tech). Solo che tutto è più difficile (e contraddittorio) di prima. Con la Grande Crisi la categoria degli agenti di commercio è coinvolta in tutti e tre i fattori sopra citati, con qualche aggiunta specifica: aumento dei costi gestionali e calo vertiginoso dei redditi, aumento dei rischi di insolvenze o default improvviso anche delle mandanti, nervosismo delle mandanti stesse nelle politiche e nella stabilità dei mandati, incertezza del business ecc. Si tratta di una professione (oltre operatori solo in Italia) che si pone perciò domande strategiche sul proprio futuro: come competere in questa nuova situazione? Le risposte, com è evidente, non sono univoche né possono ormai essere generaliste: dipende dal background (e dall età) del singolo agente, dipende dal suo settore di business e dai canali in cui opera, dipende dalla sua visione imprenditoriale e dai mandati di agenzia che gestisce

7 n 1/2015 pag 7 Le sfide dell agente: globalizzazione degli scambi e nuovi competitori low cost, la multicanalità distributiva sui mercati tradizionali, tendenze alla disintermediazione del business o a cui ambisce ecc. Occorre anzitutto coltivare i requisiti di base: i 7 gradini della vendita, il budget di zona per cliente e per canale, il marketing nella locale business community ecc. I fondamentali non si saltano. Inoltre, oggi aziende mandanti e clienti reclamano professionisti capaci di problem solving e creatori di valore non solo comunicatori di valore ( feb 2015). Infine, ma decisivo, occorre calibrare le attività in relazione alle tendenze del proprio business sia dal punto di vista dei prodotti che dei canali. Ad esempio in questo periodo sto seguendo come consulente un paio di qualificate aziende industriali che operano limitrofe al settore costruzioni (rispettivamente serramenti e pavimenti in legno). Per entrambe i problemi sono quelli sofferti dell edilizia in Italia e in particolare quelli distributivi. Oltre al business diretto verso i grandi clienti (PA e contractors internazionali), per entrambe le aziende si tratta di passare dalla vecchia rete di rivenditori edili generalisti a rivenditori/arredatori più qualificati, capaci di fornire un servizio completo (dalla consulenza progettuale alla fornitura e al post vendita) e abituati ad operare anche in nicchie di mercato (es. le ristrutturazioni nei centri storici, dove conta molto la qualità e il supporto di un intero selling team). E perciò queste nuove esigenze/ capacità sul mercato sono affidate in primis ai loro agenti, di cui per entrambe le aziende stiamo portando avanti da mesi selezioni mirate. Ma ahimè, nelle nostre selezioni, facciamo una gran fatica a trovare simili agenti, professionalmente giovani e orientati all innovazione. C è una notevole offerta ma spesso fuori target, segno di difficoltà e incertezze. Lo stesso possiamo dire per nostri analoghi interventi degli ultimi anni in vari settori di beni durevoli (arredamento, abbigliamento, materiali industriali) e food (vino). Purtroppo molti agenti si lamentano ma pochi si informano scientificamente e partecipano a corsi sulle vendite o sul marketing relazionale, pochi mettono il naso in merceologie o canali diversi da quelle tradizionali, pochi fanno vita associativa (es. in Usarci) o realizzano alleanze con 2020, si punta sull economia della conoscenza: crescita intelligente (istruzione, ricerca e digitalizzazione), sostenibile (programma 20/20/20 per le emissioni) e solidale (difendere i valori democratici e l inclusione sociale) colleghi di settori affini per generare massa critica nelle offerte, ecc. Conclusione Se la domanda cruciale è: ha un futuro la categoria degli agenti plurimandatari? La risposta è sì, ma a determinate condizioni. Essa mantiene alcuni dimostrabili vantaggi competitivi, in particolare verso le piccole e medie imprese di cui sono ricche l Italia e l Europa: autoimprenditività, minori costi (variabili) di intermediazione, velocità di introduzione per nuovi prodotti/servizi delle mandanti, attività di business intelligence costante, facilità (anche troppa..) di sostituzione ecc. Ma accanto a questi punti forti la categoria degli agenti deve superare alcuni punti deboli storici, e i (non molti) giovani agenti che incontro ne sono fortunatamente più consapevoli. Neppure basta citare (a volte giustamente) le debolezze del management che certe aziende mandanti dimostrano: perciò partiamo da noi. Con la consapevolezza che in un mercato così selettivo non c è - ahimè - posto per tutti. Quindi innovare per continuare a competere. Carlo Baldassi, consulente di marketing

8 Contratto n 1/2015 pag 8 Colgo l occasione di una consulenza con un nostro associato che, rammaricato, mi comunica di aver, per la seconda volta, ricevuto la disdetta di una casa mandante per la quale, partito da zero, ha acquisito una buona clientela, regolarmente pagante, con un ottimo incremento di fatturato. Passati pochi anni la mandante ha pensato bene di disdettare l agente per non pagare ulteriormente provvigioni e tenersi la clientela acquisita. Si sa, è questa una vecchia storia, niente di nuovo sotto il sole, ma come si dice il troppo storpia. Ecco allora che l agente, davanti a queste azioni ha la necessità di tutelarsi, di trovare una sorta di clausola di salvaguardia che almeno sia a mitigare economicamente il danno causato dalla perdita del mandato. Pur vero che gli A.E.C. offrono la tutela, ma ovviamente solo in parte, in quanto frutto della contrattazione Perdita del mandato, come tutelarsi collettiva che presume compromessi. Diversamente non sarebbero firmati dalle associazioni di categoria che rappresentano le case mandanti. Ecco quindi che tanto più se già si è stati vittima di queste prevaricazioni, quando si acquisisce un nuovo mandato con fatturato zero e nel settore si è già introdotti e quindi alla nuova mandante viene offerta la propria introduzione in clientela attiva, è opportuno inserire nel contratto una apposita clausola che preveda il diritto dell agente ad ottenere l indennità massima prevista dalla legge e cioè un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque. In questo modo se l azienda dà la disdetta dopo che l agente ha sviluppato la zona, l agente avrà almeno la soddisfazione di ottenere il massimo dell indennità prevista dalla legge (art c.c.) cioè un anno di provvigione sulla media degli ultimi cinque o da inizio rapporto se il contratto è durato meno di cinque anni. Questo naturalmente non ferma la risoluzione del contratto ma almeno risarcisce l agente del danno cagionato dalla perdita di un contratto per il quale tante energie erano state spese. Tale clausola per la cui elaborazione scritta nel contratto è opportuno rivolgersi alla propria sede provinciale USARCI, non è di difficile accettazione da parte della nuova mandante se l agente, al momento della stipula dell accordo contrattuale ha una buona introduzione e conoscenza del settore con alte probabilità di sviluppo a breve termine del fatturato di zona. Massimo Azzolini

9 Contratto n 1/2015 pag 9 La crisi economica che ormai perdura da diversi anni ha messo a dura prova la sopravvivenza di molte aziende, le quali, anche le più sane e meno indebitate, decidono sovente di mettere in liquidazione la società e chiudere i battenti. In diritto, la liquidazione di una società è il processo mediante il quale una società (o parte di essa) viene portata al termine, ridistribuendo tutti gli attivi e cercando ove possibile di chiudere tutte le posizioni debitorie. La Liquidazione Aziendale, avviene su base volontaria a causa dell insolvenza della stessa. Al momento della domanda al Tribunale della messa in liquidazione da parte dell amministratore della società, il giudice nominerà un liquidatore, che può essere un amministratore dell impresa stessa, o una persona esterna alla società, commercialista o ragioniere, nel caso si ravvedano degli illeciti amministrativi, che avranno il compito di chiudere tutte le posizioni attive e passive dell azienda. Cosa deve fare un agente o rappresentante per tutelare i propri interessi? Partendo dal presupposto che la messa in liquidazione rappresenta una volontà di chiudere l azienda, il Liquidazione della ditta mandante, cosa deve fare l agente? contratto si risolve automaticamente per volontà della mandante. Non sempre l azienda informa l agente della messa in liquidazione, ciò si verifica solitamente quando il liquidatore è lo stesso amministratore dell azienda, in quale tenta, maldestramente, di non pagare tutti i debiti facendo leva sulla scarsa conoscenza delle modalità e dei diritti dell agente. La prima cosa da fare, non appena si ha il sentore di difficoltà dell azienda, o di voci ricorrenti, è quella di effettuare una visura camerale, costa pochissimo, da 5 a 10 euro, ma si è certi della situazione in cui l azienda si trova, ed è il documento dove è riportato anche il nome del liquidatore ed il suo indirizzo al quale va inviata la documentazione. Il carteggio da inviare alla mandante in caso di messa in liquidazione è abbastanza semplice. Tramite la Pec dell agente, alla Pec del liquidatore o dell azienda, si invia una richiesta di pagamento contenente un elenco delle varie voci di cui si ritiene essere creditori: provvigioni non corrisposte, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, Firr non versato all Enasarco, indennità cessazione rapporto ex art 1751cc, ed ogni altra somma a titolo di Risarcimento dovuto a fatti illeciti dell azienda. È bene in tutto ciò farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e seguirà gli sviluppi ulteriori della liquidazione. Occorre seguire attentamente l iter perché il liquidatore potrebbe non riconoscere gli importi richiesti, nel qual caso sarà opportuno valutare una eventuale vertenza sindacale; oppure potrebbe accadere che la liquidazione si trasformi in concordato preventivo, o concordato fallimentare, o possa addirittura sfociare nel fallimento, nel qual caso vi sono altri e più approfonditi adempimenti da fare per far valere i propri diritti. Gianni Di Pietro SEDE VERONA ZAI Via Angelo Messedaglia, 3 VERONA (VR) - TEL info@cimavending.com I NOSTRI SERVIZI Bilanciatura Convergenza ruote Cerchi in lega Assistenza tecnica Gonfiaggi in azoto Deposito pneumatici Vendita Pneumatici, Bilanciatura, Convergenza ruote, Gonfiaggio in azoto, Customer care Assistenza e Servizi, Cerchi in lega, Marchi prestigiosi, Pneumatici invernali

10 Contratto n 1/2015 pag 10 L esclamazione data dal titolo di questo articolo mi è sorta spontanea mentre stavo dedicando le mie solite due orette giornaliere all aggiornamento, approfondimento e studio delle normative, nei vari ambiti, che riguardano la nostra categoria. Il mio settore di riferimento è certamente la contrattualistica del rapporto di agenzia, ma spazio sovente nell ambito previdenziale quale Inps e soprattutto Enasarco, molto meno invece nell ambito fiscale che necessita di specifica formazione. Ebbene non posso che confermare che tutte le normative vanno verso un unica direzione: la complessità. Faccio qualche esempio: un tempo gli accordi economici collettivi del settore industria e commercio erano sostanzialmente similari, ora non più, differiscono in più punti e quindi per dare adeguata consulenza è necessario esserne profondi conoscitori. Ma ora anche l accordo economico del settore artigiano ha alcune sue specificità, come pure va evidenziata l esistenza di ulteriori accordi economici collettivi, seppur minori, che coinvolgono i settori industriali, commerciali e agrari. Il fatto è che spesso le regole oltre che complicate necessitano anche di chiarezza e di Alla faccia della semplificazione, le pene del consulente univoca interpretazione, cosa che non accade affatto di frequente. Ecco che è importante essere aggiornati anche sulla giurisprudenza prevalente per poter dare l interpretazione più corretta possibile. Che dire poi dell ambito previdenziale quale Inps e soprattutto Enasarco, che tra cambi di regolamenti, periodi transitori, differenza di genere, quote A;B;C; sistema retributivo e contributivo, modifica di aliquote e percentuali di solidarietà, risulta essere un ginepraio a volte anche per gli addetti ai lavori. Oltretutto non si salva certo il sistema fiscale in cui tutto è sempre più farraginoso e complesso. E questo alla faccia della semplificazione, termine ribadito in più occasioni soprattutto dalla nostra classe politica, ma che nei fatti rimane una chimera, al contrario ogni cosa anche la più semplice diventa complicata. Ecco quindi che davanti a questo stato di cose non si può certo pretendere che l agente di commercio, oberato da una attività sempre più frenetica ed impegnativa, possa conoscere con scioltezza e districarsi con facilità in quell intricato sistema di regole che normano il normale svolgimento di una agenzia commerciale. I corsi di formazione possono aiutare, le inviate agli associati possono contribuire ad una maggior chiarezza, ma senza l aiuto diretto del proprio consulente sindacale sulle singole tematiche esposte dagli associati non è oggi possibile pensare di poter fare da sé. E non si pretenda dal proprio commercialista di conoscere ciò che non è di sua competenza, il commercialista si occupa di fisco e non d altro. Mi è noto comunque che le nostre sedi provinciali Usarci sono munite di ottimi collaboratori e consulenti in grado di dare risposte adeguate ed esaustive ai quesiti degli associati. Non si dia per scontato, quasi con faciloneria, soluzioni a questioni che in tanti casi appaiono semplici ma non lo sono. Prima di mettere nero su bianco, se vi sono anche dei minimi dubbi, contattate sempre la vostra associazione provinciale Usarci. M.A.

11 Contratto n 1/2015 pag 11 Il trasferimento dell azienda o di un suo ramo determina il subentro dell impresa acquirente in tutti i contratti stipulati dall alienante e ciò indipendentemente dal consenso del contraente ceduto (agente e/o dipendente) in deroga all art c.c.. Nella specie, per quanto attiene i rapporti di agenzia, gli effetti del trasferimento dell azienda o di uno suo ramo da parte della mandante sono disciplinati dall art c.c. e non dall art 2112 c.c. concernenti il lavoro subordinato. Ciò significa che il subentro del cessionario nei confronti dei contratti di agenzia è automatico ma non inderogabile, nel senso che le parti possono convenire diversamente, escludendolo. In assenza pertanto di patto diverso tra cedente e cessionario, stante il trasferimento del rapporto collaborativo con quest ultimo che consegue al trasferimento d azienda, l agente conserva tutti i diritti che derivano dal mandato, compresa l anzianità. Il trasferimento automatico nel contratto di agenzia in forza del sub ingresso del cessionario in tutti i contratti stipulati per l esercizio dell azienda che si verifica nell ipotesi di cessione totale e/o parziale della stessa, non comparta peraltro che l agente debba subire passivamente tale risultato. L agente estraneo all accordo tra venditore e acquirente può, infatti, recedere dal contratto di agenzia entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell alienante ex art. 2558, 3 comma c.c., ovverosia nelle ipotesi in cui: per ragioni estrinseche al contratto, non inerenti direttamente ad esso, la sostituzione del cessionario al cedente quale controparte del rapporto contrattuale realizza una situazione in vista della quale si sarebbe rifiutato di contrarre se l avesse conosciuta in tempo utile. Queste ragioni possono riguardare l identità, e la qualità, del nuovo soggetto, che subentrano nel contratto come imprenditore cessionario, e in particolare la sua affidabilità economica. La cessione dell azienda Trasferimento d azienda, i diritti dell agente può integrare una giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente sicurezza di solidità finanziaria, e che quindi non garantisce il terzo contraente del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del contratto di durata (tanto più se relative ad importi già maturati, ma non ancora esigibili, come quelli delle indennità da corrispondere alla fine del rapporto), e, più ampiamente, della regolare prosecuzione dell attività dell azienda cui è connessa l attività dell agente. (Cass. Civ. 12/10/2007 n.21445) Diversamente da quanto sopra prospettato, il subentro dell acquirente non avviene quando, nel contratto di cessione ciò è stato espressamente escluso e le parti hanno stabilito che i debiti inerenti al rapporto di agenzia, inclusi quelli per l indennità di fine rapporto, rimangono a carico della parte cedente. Imprescindibile per l agente è dunque verificare se il proprio contratto sia stato ceduto alla parte acquirente, anche se non vi è un obbligo specifico delle parti contraenti di dare tale indicazione, la cui mancanza può semplicemente comportare una responsabilità per comportamento contrario ai principi della buona fede ex art c.c.. Conclusivamente: - Nei contratti di agenzia i mandati proseguono automaticamente con l acquirente dell azienda e/o del ramo di azienda ceduto dalla vecchia mandante, salvo patto contrario tra cedente e cessionario. - Non vi sono norme che impongono a carico di cedente e cessionario l obbligo d informativa dell operazione commerciale da essi conclusa. - Nella prassi pare peraltro che il problema non si ponga perché in ogni caso entrambe le parti contraenti (cedente e cessionario) hanno interesse a chiudere e/o continuare il rapporto collaborativo. - L agente il cui mandato sia trasferito automaticamente alla nuova azienda può recedere dal contratto di agenzia salvaguardando le proprie indennità laddove sussistano naturalmente i motivi di giusta causa poco fa evidenziati. - Completamente di versa invece la sorte dei lavoratori dipendenti per i quali opera l art c.c. che prevedono il passaggio automatico e, a differenza degli agenti, inderogabile in capo al cessionario delle rispettive posizioni. Conseguenza ne è che rispetto ai crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento sussiste tra cedente e cessionario una responsabilità solidale. Come comportarsi se la nuova società chiede all agente di firmare un nuovo contratto di agenzia? Questo è notoriamente un passaggio molto importante: consigliamo di leggere con attenzione il nuovo documento, magari facendovi aiutare dalla nostra associazione. Dobbiamo verificare che lo stesso non sia peggiore rispetto a quello già in essere e che al suo interno ci sia un richiamo alla continuità di rapporto. Può accadere, inoltre, che l azienda non comunichi nulla e vi chieda, da un certo momento, di emettere fatture provigionali intestandole ad una nuova ragione sociale. Anche in questo caso, non emettete documenti, o fate ordini, intestati a ragioni sociali diverse da quelle indicate nel vostro contratto, senza prima aver avuto chiarimenti scritti. avv. Patrizia Ravanelli dal notiziario di USARCI Bergamo

12 Lavoro n 1/2015 pag 12 L attività degli agenti di commercio operanti in tentata vendita è stata negli ultimi anni oggetto di ripetuti interventi legislativi soprattutto in riferimento al regime sanzionatorio. L attività degli agenti di commercio operanti in tentata vendita è stata negli ultimi anni oggetto di ripetuti interventi legislativi soprattutto in riferimento al regime sanzionatorio. Infatti la legge n. 298/1974, per gli agenti che effettuano il trasporto a mezzo autocarro di cose in conto terzi, prevede provvedimenti di fermo amministrativo e sanzioni da parte della Polizia Stradale, con il presupposto che l agente non è autorizzato al trasporto conto terzi, cosa che causa ingenti danni alle aziende titolari di licenza di trasporto di cose in conto proprio e compromette la distribuzione delle merci e la vendita dei propri prodotti. Siamo preoccupati per il lavoro di tutti quegli agenti di commercio che operano nei vari settori di tentata vendita come quelli del caffè, latte, gelati, prodotti freschi e da banco, soprattutto perché in questo particolare momento economico pesa sulle spalle degli agenti di commercio Tentata vendita, il rischio di sequestro del furgone l eccessivo costo del lavoro e della fiscalità della legge. Per far fronte a questo fenomeno nel dicembre 2013, presso il Tribunale di Teramo, è stato presentato appello, riconosciuto come fondato e quindi accolto con sentenza n. 1285/2013, in quanto si è dimostrato che il trasporto conto terzi avviene solamente quando un veicolo è utilizzato dietro corrispettivo e nell interesse di persone diverse dall intestatario della carta di circolazione, cosa che non rientra nel ruolo ricoperto dall agente di commercio. Questa sentenza è stata il frutto di un ininterrotta attività che mi ha visto coinvolto in prima persona, in quanto interpellato direttamente da numerosi iscritti dell associazione. Successivamente, sulla base della sentenza n. 1285/2013, nel Tribunale di Teramo sono stati accolti ulteriori ricorsi, vedi sentenza 24/2014 del Tribunale di Teramo, sentenza 223/2014 del Giudice di pace di Teramo e recentissima sentenza 443/2015 del 23/02/2015, dimostrando come l agente che trasporta e consegna con il mezzo dell azienda i prodotti da lui direttamente venduti, non svolge attività di trasporto conto terzi, ma conto proprio sempre che il mezzo appartenga alla mandate. Ritengo che tale problematica riguardi oltre sessantamila agenti di commercio in Italia e debba avere maggiore attenzione da parte delle istituzioni, per questo motivo, attraverso l interessamento dell Onorevole Giulio Sottanelli di Roseto degli Abruzzi (TE) si sta cercando un incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Dott. Maurizio Lupi, al fine di modificare l art. 31 lettera a) della legge n. 298/1974 che prevede che i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti inserendo tra questi anche gli agenti di commercio. Franco Damiani

13 Lavoro n 1/2015 pag 13 Con la Legge n.183 del 10/12/2014 il Governo ha ricevuto cinque deleghe per l emanazione, entro sei mesi dall approvazione, di una serie di decreti legislativi destinati ad incidere in modo determinante sulla normativa in vigore in materia di lavoro. Le cinque deleghe riguardano: Il riordino degli ammortizzatori sociali Il riordino dei servizi per il lavoro e politiche attive La semplificazione degli adempimenti Il riordino delle forme contrattuali e la semplificazione dell attività ispettiva La tutela della maternità e conciliazione tempi vita/lavoro. L intento del Governo è modificare il mercato del lavoro seguendo due grandi direttrici che si possono riassumere in: 1) diritti e tutele uguali per tutti, mentre finora alcune tutele erano state appannaggio solo di alcune categorie; 2) inserire l attività di impresa in un sistema di regole certe, introducendo una maggiore mobilità e produttività. L obiettivo principale è quindi una drastica riduzione della precarietà e Jobs Act, riduzione della precarietà e semplificazioni l incentivazione dei rapporti a tempo indeterminato, ed una prima conseguenza, che non è ancora prevedibile che effetti produrrà, è l abolizione dei contratti Co.co.pro. A fronte di questo sono previsti incentivi di natura fiscale e contributiva per privilegiare le assunzioni a tempo indeterminato, ed una prima norma è stata già introdotta con l istituzione di uno sgravio contributivo per le aziende fino a euro annuali per dipendente, per tre anni, in caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti non abbiano avuto questo tipo di contratto. Viene introdotta anche la Nuova ASPI che prevede una tutela anti disoccupazione per tutti lavoratori soggetti a licenziamento o mancato rinnovo contrattuale, con una garanzia proporzionale all anzianità contributiva. Altrettanto viene estesa a tutti i contratti la tutela della maternità. Ma la norma più innovativa e che ha suscitato maggiori reazioni e polemiche è senz altro la nuova previsione di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per le nuove assunzioni che, combinato alla nuova disciplina dei licenziamenti di natura economica, per i quali viene prevista un indennità economica certa e crescente in base all anzianità del lavoratore, dovrebbe finalmente disinnescare la spada di Damocle del reintegro che finora gravava sulle imprese, dando una maggiore flessibilità al mercato del lavoro. Il tutto accompagnato dalle immancabili norme sulla semplificazione delle procedure, già evocate da quasi tutti i governi precedenti ma, a quanto pare, piuttosto indigeste e difficilmente attuabili da parte della nostra Pubblica Amministrazione. Fabrizio Tagliabracci, commercialista e consulente del lavoro SCONTI 2015 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO MODELLO SCONTO MODELLO SCONTO MAGGIOLINO- MAGGIOLINO CABRIO 12,00 % GOLF VARIANT+ BUSINESS PACK 17,00% NUOVA UP! * 14,50 % GOLF SPORTSVAN+BUSINESS PACK 17,00% NUOVA PASSAT B8 14,50% TIGUAN + BUSINESS PACK 18,50% NUOVA PASSAT VARIANT B8 14,50% CC + BUSINESS PACK 19,50% NUOVA POLO - NUOVA TOUAREG 15,00% SHARAN + BUSINESS PACK 19,50% GOLF *+ BUSINESS PACK 17,00% TOURAN + BUSINESS PACK 19,50% * Esclusa : e - UP! + Club UP! * Esclusa : e Golf + Golf GTE Gli sconti sono validi per gli autoveicoli acquistati entro il 30/06/2015 e consegnati entro 31/12/2015 FINANZIAMENTI E LEASING DEDICATI T.A.N. 2,99% VICENZA (zona fiera) Via del Commercio, 25/27 Tel VICENZA (zona stadio) Via dello Stadio, 99 Tel ARZIGNANO (VI) Via Bottego, 20 Tel ZANÈ (VI) Via Monte Pasubio, 138 Tel www. autovega.com info@autovega.com

14 AEC n 1/2015 pag 14 Come annunciato nel precedente numero della rivista, si inizia con l illustrazione commentata degli articoli degli Accordi Economici Collettivi. Si farà riferimento all AEC Industria appena rinnovato, decorrente dal 1 settembre 2014, denominato AEC Industria del 30 luglio 2014, che è il patto di gran lunga più importante perché interessa circa l 80% dei contratti di agenzia. Saranno evidenziate le eventuali differenze con l AEC del settore Commercio, sottoscritto il 16 febbraio 2009 con integrazione del 10 marzo 2010, che a volte ha una numerazione degli articoli diversa per la medesima materia trattata, numerazione che pure eventualmente segnaleremo. Art 1 Definizione dell agente e sfera di applicazione. Specifica che questo accordo è stipulato tra Confindustria e Confcooperative settore industria, con le varie organizzazioni sindacali degli agenti di commercio (tra cui Usarci). Agente o rappresentante? Il commento all art.1 L ambito di riferimento giuridico sono gli articoli del codice civile dal 1742 al Viene spiegata la differenza tra agente e rappresentante: il primo promuove gli affari ma necessita l approvazione dell ordine da parte della casa mandante; il secondo invece ha la rappresentanza della mandante e pertanto conclude gli affari, cioè gli ordini che acquisisce sono vincolanti per la casa mandante. Da tale definizione ben si comprende che, nei fatti, i rappresentanti sono una minima parte della categoria, nonostante ancora nella normale parlata si tende a dare la denominazione di rappresentante e non invece, come sarebbe corretto, di agente di commercio. Si fa riferimento poi all art del cc. e si specifica che l agente è tenuto a dare informazioni alla mandante sulla situazione di mercato ma non è tenuto ad effettuare relazioni sull elenco delle visite effettuate alla clientela. L Aec vale anche per gli agenti strutturati in forma societaria come pure nel caso di agenti che trattano per privati consumatori e anche per quelli operanti in tentata vendita. Viene specificato anche che le norme dell Aec, a parte l indennità di fine rapporto, non sono vincolanti per gli agenti che commercializzano in proprio articoli similari all oggetto dell incarico di agenzia. Si chiarisce che ogni comunicazione tra agente e mandante è ritenuta conosciuta quando arriva, nelle varie forme, ai rispettivi indirizzi, a meno che non si comprovi che non se ne era a conoscenza. È questa una precisazione che serve ad ovviare il caso dei mancati ritiri delle raccomandate postali o la mancata apertura della posta elettronica certificata. Massimo Azzolini SCONTI DEDICATI RAPPRESENTANTI DEDICATI DI SCONTI RAPPRESENTANTI SCONTI COMMERCIO DEDICATI A RAPPRESENTANTI DEDICATI A DI RAPPRESENTANTI COMMERCIO DI RAPPRESENTANTI COMMERCIO DI COMMERCIO LE CONCESSIONARIE RENAULT DI BRESCIA MANELLI LE CONCESSIONARIE - BRESCIA RENAULT DI BRESCIA MANELLI - BRESCIA LE CONCESSIONARIE RENAULT DI DI BRESCIA MANELLI LE CONCESSIONARIE - BRESCIA RENAULT DI BRESCIA MODELLO AUTOSPAZIO - S. ZENO NAVIGLIO VIA TRIUMBLINA - TEL AUTOSPAZIO VIA A. DIAZ, 10 - S. - TEL. ZENO 030 NAVIGLIO VIA TRIUMBLINA - TEL VIA A. DIAZ, 10 - TEL AUTOSPAZIO - S. - S. ZENO NAVIGLIO VIA TRIUMBLINA - TEL MANELLI - BRESCIA VIA VIA A. A. DIAZ, TEL. - TEL AUTOSPAZIO - S. ZENO NAVIGLIO VIA TRIUMBLINA - TEL VIA A. DIAZ, 10 - TEL SCONTO IN CLIENTELA MODELLO SCONTO IN CLIENTELA MODELLO Clio SCONTO 27,0% IN CLIENTELA Clio MODELLO Clio Sporter SCONTO 27,0% IN CLIENTELA Clio MODELLO Captur Sporter Clio SCONTO 20,0% 27,0% IN 27,0% CLIENTELA Nuovo Clio Kangoo 26,5% 27,0% Clio Captur Sporter 20,0% 27,0% Clio Mégane Sporter Clio 28,5% 27,0% Nuovo Captur Kangoo 26,5% 27,0% 20,0% Mégane Captur Clio Sporter Sportour 20,0% Nuovo Mégane Kangoo 28,5% 27,0% 26,5% Nuovo Captur X-Mod Kangoo 20,0% 26,5% Mégane Mégane Sportour 28,5% 28,5% Nuovo X-Mod Mégane Kangoo Cross 26,5% 28,5% Mégane Mégane X-Mod Mégane Scénic Sportour Sportour 28,5% 28,5% 28,5% X-Mod X-Mod X-Mod Cross 28,5% Mégane Koleos Sportour 27,5% 28,5% 28,5% Laguna X-Mod X-Mod Scénic Cross Cross 28,5% X-Mod Coupé 21,5% 28,5% 28,5% Koleos 28,5% Scénic Scénic 27,5% X-Mod Sportour Cross 22,5% 28,5% 28,5% Laguna 28,5% Espace Koleos Koleos Coupé 21,5% Scénic 27,5% 27,5% Laguna 28,5% Laguna Laguna Sportour Trafic Koleos Persone Coupé Coupé 22,5% 32,5% 21,5% 21,5% Espace 22,5% 27,5% Laguna Laguna Master Sportour Sportour Laguna Coupé 30,5% 22,5% 22,5% Trafic Persone 32,5% 21,5% Espace Espace 22,5% 22,5% Laguna Master Sportour Persone 30,5% 22,5% Trafic Trafic Persone 32,5% 32,5% Espace 22,5% Master Persone 30,5% 30,5% Trafic Persone 32,5% Master Persone 30,5% E14_185_RL_JM35_POOL BRESCIA_311x210ok.indd 1 24/06/ E14_185_RL_JM35_POOL BRESCIA_311x210ok.indd 1 24/06/ E14_185_RL_JM35_POOL BRESCIA_311x210ok.indd 1 24/06/ E14_185_RL_JM35_POOL BRESCIA_311x210ok.indd 1 24/06/ E14_185_RL_JM35_POOL BRESCIA_311x210ok.indd 1 24/06/

15 AEC n 1/2015 pag 15 Il nuovo AEC artigianato Dopo gli Accordi siglati per i comparti dell Industria e Piccola Industria, è stato rinnovato l AEC Settore Artigiano che è entrato in vigore dal 1 gennaio Il nuovo Accordo del settore Artigiano rispecchia in gran parte le innovazioni apportate dall AEC Industria del 30/07/2014. Ecco di seguito le novità. Le principali: la descrizione puntuale del ruolo di agente e rappresentante di commercio (art. 1, lett. a). la disciplina delle variazioni che incidono sul valore economico del contratto (art. 2, riguardanti l entità delle provvigioni, la zona, la clientela e i prodotti), riferite all anno solare precedente o ai 12 mesi precedenti, è stata così modificata: - invariata per le variazioni di lieve entità, fino al 5% del valore economico, che possono essere applicate senza preavviso; - quelle di media entità, che incidono tra il 5% e il 15% (nell Aec precedente arrivavano al 20%) devono essere comunicate con un preavviso di 2 mesi per rapporti di plurimandato e 4 mesi per quelli di monomandato; - di rilevante entità sono quelle che superano il 15% (rispetto al 20% previsto dal vecchio Aec) e possono essere comunicate con un preavviso pari a quello valevole per la risoluzione del contratto. - novità rilevante è la facoltà per l agente di rifiutare la variazione (entro 30 giorni dal ricevimento), non solo per quelle di rilevante entità ma anche per quelle di media entità (nell AEC precedente era solo per quelle rilevanti oltre il 20%), determinando così la risoluzione del rapporto per iniziativa della mandante, e conservando il diritto a tutte le indennità di fine mandato. La titolarità all agente delle somme accantonate a titolo di Firr che sono definitivamente acquisite a favore dell Agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione (art. 10); La indennità suppletiva di clientela e meritocratica vengono riconosciute anche in caso di cessazione dell attività così come previsto all art. 1 comma 490 della Legge 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto abbia avuto una durata di almeno un anno (art. 10 punti II e III). Le ulteriori novità: - le comunicazioni tra agente e mandante si considerano conosciute dal momento in cui giungono a destinazione dell altra parte (chiarimento a verbale all art.1); - l addebito del campionario all agente è previsto solo in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo e non per altri motivi (art 3); - il periodo di prova viene apposto solo nel primo rapporto e non anche in caso di rinnovo (art. 4); - il termine per il rifiuto delle proposte d ordine da parte della preponente è ridotto a 30 giorni (art. 5) ; - per l attività di incasso svolta dall agente nel corso del rapporto di lavoro è prevista una provvigione separata e/o compenso aggiuntivo in forma non provvigionale (art. 6); - il diritto alle provvigioni relative alle trattative intraprese e concluse è esteso ad un arco temporale di sei mesi (e non più quattro) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 6 ultimo comma); - gli interessi applicabili, in caso di ritardato pagamento delle provvigioni, sono quelli di cui al D.lgs. 231/02, come modificato dal D.lgs n. 192/2012, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 7); - la mandante può inviare all agente, in luogo delle fatture emesse ai clienti, un riepilogo che consenta l individuazione delle stesse e dei prodotti/servizi forniti alla clientela (art. 7); - le provvigioni maturate e non più quelle liquidate costituiscono base imponibile utile ai fini del calcolo dell indennità sostitutiva del mancato preavviso (art. 9); - i criteri di calcolo dell indennità meritocratica sono stati modificati con la finalità di adeguare più compiutamente la regolamentazione contrattuale della materia alle disposizioni dell ordinamento comunitario e della nostra disciplina civilistica in caso di recesso dal contratto di agenzia, con la previsione di un periodo transitorio durante il quale continueranno ad applicarsi quelli di cui all AEC 12/06/2002 (art. 11); - la sospensione del rapporto di lavoro per gravidanza e puerperio è stata estesa anche ai casi di adozione o affidamento e di interruzione della gravidanza regolati dagli artt. 4, 5 e 6 della L. n. 194/78 (art. 13); - relativamente al patto di non concorrenza post contrattuale è stato espressamente chiarito che la relativa indennità deve avere natura non provvigionale (art. 14). Daniela Da Campo Elaborazione dall articolo di Gianluca Stanzione da Il Giornale dell Agente di Commercio, Usarci Lanarc Napoli

16 Fisco n 1/2015 pag 16 Equitalia, da oggi è possibile tagliare il debito Una sentenza rivoluzionaria del Tribunale di Busto Arsizio ha approvato uno dei primi Piani del consumatore in Italia, tagliando di quasi il 90% l importo dovuto al fisco a causa delle difficoltà economiche del debitore. Il Tribunale di Busto Arsizio (VA) ha approvato uno dei primi Piani del consumatore in Italia, consentendo ad una impiegata in cassa integrazione di risolvere definitivamente una situazione debitoria complessa. Il debito di 86mila euro nei confronti di Equitalia è stato così ridotto a 11mila euro (-87%), un importo individuato in base alle attuali possibilità economiche della debitrice. È l aiuto che arriva dalla recente Legge 3/2012 relativa alla Composizione della crisi da sovraindebitamento, poco conosciuta ma che potrebbe dare un supporto concreto a chi è in difficoltà economica. Vediamo nel dettaglio la vicenda e come ottenere il piano. LA LEGGE Con la Legge 3/2012 relativa alla Composizione della crisi da sovraindebitamento si è introdotta per la prima volta nell ordinamento giuridico italiano la possibilità di instaurare una procedura con la quale consumatori, ma anche piccoli imprenditori, possono proporre la ristrutturazione dei debiti (anche fiscali) ottenendo, qualora vi siano le condizioni, la riduzione dell importo dovuto in base alle proprie capacità economiche. LA VICENDA Il Tribunale di Busto Arsizio (VA), a ottobre dello scorso anno, ha approvato uno dei primi Piani del consumatore in Italia, consentendo ad una impiegata in cassa integrazione, di risolvere definitivamente una situazione debitoria complessa. Il debito di 86mila euro nei confronti di Equitalia è stato così ridotto a 11mila euro (-87%), un importo individuato in base alle attuali possibilità economiche della debitrice. Il provvedimento sostiene dunque che è omologabile il piano del consumatore che riduce in modo rilevante il debito nei confronti di Equitalia qualora venga rispettato il contenuto della proposta iniziale e la conseguente esdebitazione non necessita di un ulteriore pronuncia da parte del giudice. NON SERVE ACCORDO CON I CREDITORI Nel piano veniva proposta la vendita di una parte dell unico immobile di proprietà del debitore per ripianare i debiti da questi contratti in passato. L unico creditore era l Agente della riscossione per una somma di circa 87mila euro che, tuttavia, non aveva accettato la proposta perché, prima ancora della sua accettazione, il debitore aveva già venduto la quota dell immobile. Invece i giudici di Busto Arsizio hanno ritenuto soddisfatti i requisiti di ammissibilità della procedura secondo quanto previsto dalla legge, in quanto il debitore non aveva fatto altro che ottemperare al programma di liquidazione. Infatti, nella proposta depositata in tribunale prima del rifiuto di Equitalia era stata rilevata la possibilità di vendere la porzione dell unico immobile per pagare parte del proprio debito. Inoltre, questione ancora più importante, secondo il Tribunale, per il piano del consumatore non rileva l accordo con i creditori, essendo sufficiente solo l omologazione da parte del giudice, dopo avere valutato la fattibilità della proposta e la meritevolezza della condotta. CHI PUO ATTIVARE LA PROCEDURA Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.). Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi al tribunale con una proposta che, se accolta, diventerà vincolante per i creditori, anche se non si prevede il pagamento integrale di tutti i debiti. IL TRIBUNALE COMPETENTE Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede. Dal sito Qui Finanza

17 Fisco n 1/2015 pag 17 Tasso legale, da gennaio interesse allo 0,50% A decorrere dal 1 gennaio 2015, la misura del tasso legale di interesse è scesa dall 1% allo 0,50% per effetto del D.M dell 11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.290 del 15 dicembre L intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell art.1284 cod.civ., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria. Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D. Lgs. N.231/02 in tema di interessi di mora. Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri: una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso ( con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali per i periodi a cavallo del 2014 e 2015 sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno; una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell usufrutto e delle rendite ( art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90 ), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2013; una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all art.45, co.2 Tuir; una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta. Marco Vantini Dottore Commercialista Riassumiamo di seguito in tabella l evoluzione degli interessi legali nel tempo: TERMINE INIZIALE TERMINE FINALE MISURA PERCENTUALE % % % ,5% ,5% ,0% ,5% % % ,50% ,50% ,% ,50%

18 Fisco n 1/2015 pag 18 Decreto semplificazioni e legge di stabilità, le novità Spese di rappresentanza: elevata la soglia di detraibilità iva Per le spese di rappresentanza e gli omaggi aziendali di valore unitario non superiore a 50 euro, dal 13/12/2014 è possibile detrarre l IVA al 100%, così come già avveniva ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi: questa è una delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) che scatta per omaggi acquistati dal 13 dicembre Si tratta di un interessante semplificazione per imprese e professionisti che finora avevano a che fare con una inutile disparità di trattamento fiscale ai fini IVA (l iva su omaggi era detraibile al 100% solo per omaggi di valore unitario inferiore a 25,82 mentre ai fini Irpef la soglia per la deducibilità integrale era prevista a 50,00), sulla quale è intervenuto il Dgls. Brevi dalla legge di stabilità Compensazione cartelle esattoriali Sono state estese anche per il 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. 2. Proroga detrazioni recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico È stato confermata, con la Legge di stabilità 2015, la proroga di un anno dunque fino al 31 dicembre 2015 dell ecobonus al 65% per spese di risparmio energetico, nonché della detraibilità al 50% delle spese per le ristrutturazione edilizia in casa. Per almeno il 2015 sono quindi confermate le aliquote potenziate al 65% (dal precedente 55%) per la detrazione Irpef per le riqualificazioni energetiche degli edifici, e al 50% (dal precedente 36%) per il bonus Irpef per il recupero edilizio. 3. Nuovo regime contribuenti minimi La legge di stabilità 2015, come ormai risaputo, ha messo mano al regime dei minimi, definendo il nuovo regime forfettario. Cosa cambia rispetto al vecchio regime? La prima novità riguarda l aliquota dell imposta sostitutiva, che sale al 15% (dal precedente 5%); tale aliquota sostituisce IVA, IRAP, IRPEF e addizionali. Per i contributi previdenziali, inoltre, non è più previsto un livello minimo imponibile per gli esercenti attività d impresa, ma soltanto una percentuale da applicare al reddito (quella prevista dall INPS per la propria categoria). Si noti però, a tal proposito, che se non verranno versati contributi almeno pari alla quota minimale prevista per il regime ordinario, non verrà riconosciuta l annualità contributiva. Infine, ad ogni categoria professionale è attribuito un diverso tetto massimo di fatturato (a cui va applicato un coefficiente, modulato per le singole categorie). Per gli agenti di commercio, così come per i professionisti, la soglia individuata dalla legge di stabilità è di euro di ricavi, mentre il coefficiente di redditività forfetario è pari al 62% dei ricavi. Chi resta sotto il tetto di ricavi può optare per il regime senza limiti temporali (non c è più il paletto dei cinque anni), fermi restando i consueti requisiti di accesso e di permanenza nel regime (spesa per dipendenti e beni strumentali ecc.) e l obbligo di aprire Partita IVA. Si noti che, se l attività è nuova (entro i primi tre anni dall avvio) e rispetta tutti gli altri requisiti previsti, il reddito su cui applicare l aliquota del 15% si abbatte di 1/3. Attualmente il governo sta andando nella direzione di rimettere mano al nuovo regime dei minimi, innalzando il tetto massimo di ricavi per la categoria di professionisti e agenti (attualmente troppo restrittiva) e rivedendo i coefficienti di redditività da applicare. Viene inoltre riconosciuta, per tutto il 2015, la possibilità per chi apre la partita iva di optare (avendone i requisiti) ancora per il vecchio regime dei contribuenti minimi. Infine, per chi è già nel regime fiscale dei vecchi minimi, potrà rimanere in tale regime fino alla scadenza naturale dello stesso, ovviamente mantenendo i requisiti di permanenza. Enrico Girardi Dottore commercialista Gianluca Viscone Intermediario di primarie compagnie assicurative Contatti viscone@agenziacf.it Per una consulenza gratuita check-up sulla propria situazione assicurativa e indicazione di prospettive di un migliore riposizionamento, presso la sede USARCI VICENZA di Bassano del Grappa. La collaborazione intrapresa con USARCI Vicenza è alla base di un nuovo rapporto sinergico, diretto ad offrire agli Associati la possibilità concreta di affrontare ed approfondire ogni contratto assicurativo. Una chiara analisi di ogni clausola contrattuale permette di calibrare l offerta alle reali esigenze, in modo da creare, anche dal nulla, la polizza adatta alle richieste di ogni singolo cliente.

19 Economia n 1/2015 pag 19 La ripresa spinta dallo stimolo monetario potrebbe essere di entità minore e più lenta. L unico modo per rinforzarla è quella di aggiungere uno stimolo fiscale sincronico, cioè ridurre le tasse per rivitalizzare il mercato interno. Alcune settimane fa le previsioni di crescita dell Italia sono state revisionate al rialzo per l inserimento dell effetto stimolativo dovuto all allentamento monetario deciso dalla Bce. Le stime di crescita del Pil sono passate dallo 0,4% all 1% e dall 1% allo 1,5% nel 2016, calcolando vari fattori: l impulso della svalutazione dell euro sia sull export sia sull importazione di turismo; i minori costi sistematici dovuti al crollo del prezzo del petrolio; un miglioramento del credito ad imprese e famiglie grazie alla massa di liquidità a basso costo immessa dalla Bce nel sistema bancario; una riduzione del costo di rifinanziamento del debito pubblico basato sulla disponibilità della Bce ad acquistare i titoli, cosa che permetterà un risparmio tra i 3 e 4 miliardi annui nel bilancio statale. Quella ripresa ancora a metà Poi le previsioni dette sono state ulteriormente rivisitate. La svalutazione dell euro contro dollaro ha iniziato a mettere in difficoltà, nel quarto trimestre 2014, i bilanci di parecchie aziende statunitensi e, probabilmente, è una delle cause di una crescita del Pil americano inferiore alle attese. Ciò fa ipotizzare che l America potrebbe non lasciare tanto, o tanto a lungo, spazio competitivo alle merci eurodenominate. Inoltre, un po tutte le monete del mondo stanno svalutando il cambio, aprendo uno scenario di guerra valutaria tutti contro tutti. In sintesi, la maggior leva di reflazione e ripresa mossa dalla Bce potrebbe non avere l effetto sperato. Così come il calo del prezzo del petrolio potrebbe essere minore e di minor durata di quanto previsto. Il crollo dei prezzi, infatti, ha azzerato nuovi investimenti e distrutto le produzioni più costose immettendo nello scenario una previsione di relativa scarsità prospettica e quindi di rialzo dei prezzi stessi. La trasmissione dello stimolo monetario al mercato avviene via banche, ma la loro offerta di credito è condizionata a situazioni che troppe aziende segnate dalla lunga crisi non possono rispettare. La domanda di credito, poi, dipende dalla fiducia nel futuro: questa cresce, ma molto lentamente. L export volerà, ma molti mercati non-euro di sbocco importeranno di meno: la Russia in crisi profonda, la Cina in rallentamento, il Giappone nuovamente a rischio di stagnazione, i produttori di petrolio colpiti, temporaneamente, da meno ricavi, ecc. In sintesi, la ripresa spinta dallo stimolo monetario potrebbe essere di entità minore e più lenta. L unico modo per rinforzarla è quella di aggiungere uno stimolo fiscale sincronico, cioè ridurre le tasse per rivitalizzare il mercato interno. Dottor Carlo Pelanda economista Ing. Alberto Bulzatti

20 Previdenza n 1/2015 pag 20 Le riforme introdotte negli anni scorsi alle due forme di previdenza degli Agenti di Commercio prevedono per il 2015 ulteriori aumenti delle aliquote contributive. Rimangono inalterati, almeno per quest anno, i requisiti per la pensione di vecchiaia Inps, mentre aumentano le quote per la pensione Enasarco. Vediamo quali sono le novità principali. INPS Per avere diritto alla Pensione di Vecchiaia l anzianità minima contributiva rimane fissata a 20 anni sia per gli uomini che per le donne. Nel 2015 per gli uomini è richiesta l età di 66 anni e 3 mesi, per le donne invece 64 anni e 9 mesi. Sia gli uomini che le donne, a 63 anni e 3 mesi, possono richiedere la Pensione Anticipata, però con un anzianità contributiva per gli uomini di 42 anni e 6 mesi, per le donne invece di 41 anni e 6 mesi. I contributi base previdenziali sono stati aumentati al 22,74%; mentre per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni sono stati fissati al 19,74%. Il reddito annuo minimo è stato fissato a euro; il contributo minimale quindi è Euro 3.543,05, mentre per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni è di Euro 3.076,61. Il contributo però è dovuto sulla totalità Aumentano i contributi, cresce la quota per la pensione dei redditi d impresa prodotti nel 2015; per la quota eccedente il minimale di dovrà essere versato il 22,74% fino a e oltre il 23,74%. Il massimale imponibile è stato fissato a per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e a per gli iscritti all Inps dopo il 1 gennaio I contributi devono essere versati con il Modello F24 alle scadenze: 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2016, le quattro rate dei contributi minimi.; entro i termini previsti per le imposte sui redditi per i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale. L INPS, come lo scorso anno, non invierà i conteggi, che potranno essere scaricati dal Cassetto previdenziale dall interessato o da un delegato. ENASARCO La modifica al regolamento del 2011 ha introdotto le Quote per avere il diritto alla Pensione di Vecchiaia. Nel 2015 gli uomini potranno andare in pensione con quota 89, con età minima 65 e anzianità contributiva minima 20. Per le donne invece è prevista la quota 85, con età minima 62 e sempre con anzianità minima 20. Per raggiungere le quote, quindi, è necessario avere qualche anno di più di età o di anzianità contributiva, rispetto ai minimi previsti. La Pensione di Anzianità Enasarco non è più contemplata dal nuovo regolamento. Solo a partire dal 2017 per gli uomini e dal 2021 per le donne, gli agenti potranno far richiesta di una pensione anticipata di uno o due anni al raggiungimento di quota 90 se in possesso di almeno 65 anni e 20 di contributi. Dal 1 gennaio di quest anno sono aumentati i contributi previdenziali Enasarco, oltre ai minimali e ai massimali che dovranno essere applicati unicamente sulle provvigioni di competenza Nella tabella allegata sono riportati i nuovi contributi previdenziali, i massimali e i minimali. Si raccomanda, in fine, di controllare con una certa frequenza la propria posizione contributiva e di segnalare tempestivamente all Ente eventuali mancati accrediti di contributi. Federico Rossetto POSIZIONE AGENTE MINIMALE CONTRIBUTIVO MASSIMALE PROVVIGIONALE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA MASSIMALE CONTRIBUTIVO Plurimandatario Monomandatario Società 417,00 euro (1) salvo Istat 834,00 euro (1) salvo Istat euro 14,65% (2) 3.662,50 euro (3) euro 14,65% (2) 5.493,75 euro (4) 3,60% (5) fino a di euro NOTE (1) Per i minimali di contribuzione si deve tener conto di quanto segue: produttività:il minimo di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L eventuale integrazione per raggiungere il contributo minimo è a totale carico della ditta mandate. Frazionalità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell anno, l importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell anno il rapporto è stato improduttivo. (2) aliquota del 14,65% di cui: 7,325% a carico della ditta - 7,325% a carico dell agente. L aliquota complessiva del 14,65% viene suddivisa in 12,50% al fondo dell agente e 2,15% al fondo solidarietà. (3) di cui: 1.831,25 euro a carico ditta e altrettanto a carico agente (pari al 7,325% di euro) (4) di cui: 2.746,87 euro a carico ditta e altrettanto a carico agente (pari al 7,325% di euro) (5) di cui: 2,80% a carico ditta e 0,80% a carico della società/agente

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