REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 30/ 36 DEL
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- Franco Mattioli
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1 DELIBERAZIONE N. 30/ 36 Oggetto: Indirizzi alle Aziende Sanitarie Locali per l applicazione degli sconti tariffari previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale. L Assessore dell Igiene, Sanità e dell Assistenza Sociale riferisce che la legge 27 dicembre 2006 n. 296, all articolo 1, comma 796, lettera o) ha disposto, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, che le strutture private accreditate che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Nazionale, pratichino uno sconto pari, rispettivamente, al 20% per la diagnostica di laboratorio, e al 2% per le altre prestazioni specialistiche, commisurato alle tariffe di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio L Assessore riferisce preliminarmente che in materia tariffaria è intervenuta dapprima la legge 30 dicembre 2004, n. 311 che all articolo 1, comma 170, ha disposto che il Ministro della Salute provveda, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell Economia e delle finanze, alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni assistenziali e all aggiornamento biennale delle stesse. Successivamente, in attuazione della predetta disposizione, è intervenuto il decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2006, che all articolo 3 ha stabilito che le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono quelle individuate dal Decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996, fatta eccezione per le prestazioni specificamente individuate dalle Regioni per favorire la deospedalizzazione, in attesa della emanazione del nuovo nomenclatore tariffario. L Assessore riferisce inoltre che, sulla base della citata normativa statale, gli importi tariffari stabiliti con provvedimento regionale che risultino superiori alle predette tariffe massime, sono, per la parte eccedente, a carico del bilancio regionale. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nella Regione Sardegna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, e le rispettive tariffe, sono elencate nel nomenclatore 1/ 5
2 tariffario approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/6 del 28 aprile 1998, così come modificata dai successivi provvedimenti di attuazione del DPCM 29 novembre 2001 in materia di livelli essenziali di assistenza (Delib.G.R. n. 43/9 del 20 dicembre 2002 e Delib.G.R. n. 11/7 del 21 marzo 2006). L Assessore riferisce che dal confronto delle tariffe nazionali con quelle del nomenclatore tariffario vigente nella Regione Sardegna risulta che gli aggiornamenti tariffari operati dalla Regione hanno riguardato alcune prestazioni afferenti sostanzialmente alle seguenti tre branche specialistiche: laboratorio di analisi, diagnostica per immagini e medicina fisica e riabilitativa; di queste: - 37 prestazioni presentano una tariffa inferiore rispetto a quella fissata nel D.M. del 1996, tra le quali sono ricomprese le visite generali e di controllo; prestazioni presentano una tariffa superiore rispetto a quella stabilita nel D.M. 1996; - 2 prestazioni risultano integrative, in quanto non previste dal D.M L Assessore ritiene di dover comunque escludere dall applicazione dello sconto le prestazioni la cui tariffa determinata con provvedimento regionale risulta essere inferiore a quella massima stabilita a livello nazionale opportunamente decurtata dello sconto, tra le quali sono ricomprese la visita generale e quella di controllo, nonché le prestazioni integrative inserite solo nel nomenclatore regionale. Pertanto, i rimborsi al netto degli sconti, sono quelli riportati nell ultima colonna dell allegato alla presente deliberazione, determinati secondo la seguente metodologia di calcolo: 1) lo sconto previsto dalla legge finanziaria 2007, per ciascuna tipologia di prestazioni, è calcolato sull importo delle tariffe nazionali riportate nel DM 1996 e confermate con successivo DM 12/9/2006; 2) gli sconti, così come definiti al punto 1), in valore assoluto, sono portati in detrazione alle corrispondenti tariffe del nomenclatore regionale vigente; 3) le detrazioni non sono applicate per le prestazioni con valore tariffario regionale inferiore rispetto alla tariffa del DM 1996 al netto dello sconto; 4) per le prestazioni integrative si mantiene la tariffa prevista dal nomenclatore tariffario vigente. L Assessore precisa che l allegato riporta le tariffe scontate valide ai soli fini della remunerazione da corrispondere ai soggetti privati accreditati per l erogazione di prestazioni di specialistica 2/ 5
3 ambulatoriale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dal 1 gennaio L allegato non rappresenta quindi in alcun modo aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale e riporta le tariffe scontate al solo fine di predisporre uno strumento per la chiara ed uniforme applicazione delle disposizioni normative nazionali in ambito regionale. Di conseguenza, l applicazione dello sconto non determina alcun effetto sulla misura della compartecipazione al costo da parte dei cittadini, che rimane invariata e definita sulle tariffe vigenti nella Regione. L Assessore riferisce che dall applicazione dello sconto, secondo la metodologia più sopra esplicitata, è stimata una minore spesa pari a euro 3 milioni circa. L Assessore specifica inoltre che, coerentemente con l applicazione degli sconti previsti dalla legge finanziaria 2007, a decorrere dalle prestazioni erogate nell anno di competenza 2007, i privati provvisoriamente accreditati devono valorizzare, nel flusso C, le prestazione erogate con gli importi previsti nell ultima colonna dell allegato alla presente deliberazione, riferita al rimborso scontato. Per quanto attiene alla revisione del nomenclatore regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, l Assessore propone di rinviare ad un apposito provvedimento, da adottare entro 30 giorni dalla presente deliberazione, un primo intervento volto al riequilibrio graduale e sostenibile da parte del sistema degli erogatori, dei valori tariffari verso quelli massimi individuati a livello nazionale. L Assessore ricorda che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006, n. 50/41 del 5/12/2006 e n. 53/19 del 20/12/2006, adottate in attuazione dell articolo 30 della legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006, è stato definito il percorso che ha portato alla individuazione dei volumi di attività e dei correlati tetti di spesa e alla stipula dei contratti, entro il 31 marzo 2007, con i soggetti privati accreditati provvisoriamente per l erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale. L Assessore rileva che l applicazione dello sconto influisce sulla misura dei tetti di spesa concordati in quanto determinante del prodotto tra il fabbisogno di prestazioni e le relative tariffe: a parità di fabbisogno di prestazioni lo sconto tariffario comporta una riduzione del tetto di spesa. Inoltre anche la prevista revisione del nomenclatore tariffario diretta ad un riequilibrio delle tariffe verso i valori massimi nazionali non può che avere un effetto sulla entità dei tetti di spesa contrattati. L Assessore propone quindi di rinviare ad un successivo provvedimento organico della Giunta regionale ogni determinazione sulla revisione dei contratti in essere con gli erogatori privati; tale provvedimento dovrà adottarsi previa verifica, da parte del competente Assessorato regionale, 3/ 5
4 dell impatto economico sul settore degli erogatori privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, conseguente alla contestuale applicazione, nell anno 2007, del sistema di regolazione dell offerta basato sui tetti di spesa e degli sconti tariffari previsti dalla legge finanziaria nazionale e del previsto primo intervento sul nomenclatore tariffario. La Giunta regionale, udita la proposta dell Assessore dell Igiene, Sanità e dell Assistenza Sociale e preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della Sanità DELIBERA di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che: a) a decorrere dal 1 gennaio 2007 le strutture private accreditate che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Nazionale praticano gli sconti previsti dall art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) gli importi tariffari scontati sono riportati nell ultima colonna dell allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e sono valorizzati nel rispetto del metodo di calcolo illustrato in premessa; c) l allegato riporta le tariffe scontate valide ai soli fini della remunerazione da corrispondere ai soggetti privati accreditati per l erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale; non rappresenta in alcun modo aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale bensì strumento per la chiara ed uniforme applicazione delle disposizioni normative nazionali in ambito regionale; di conseguenza, l applicazione dello sconto non determina alcun effetto sulla misura della compartecipazione al costo da parte dei cittadini, che rimane invariata e definita sulle tariffe vigenti nella Regione; d) a decorrere dalle prestazioni erogate nell anno di competenza 2007, i privati provvisoriamente accreditati devono valorizzare, nel flusso C, le prestazione erogate con gli importi previsti dall ultima colonna dell allegato alla presente deliberazione, relativa al rimborso scontato; le Aziende Sanitarie Locali sono tenute alla verifica della corretta valorizzazione delle prestazioni documentate. di rinviare ad un successivo provvedimento, da adottarsi entro 30 giorni dalla presente deliberazione un primo intervento di revisione del nomenclatore volto al riequilibrio, graduale e 4/ 5
5 sostenibile da parte del sistema degli erogatori, dei valori tariffari verso quelli massimi individuati a livello nazionale; di dare mandato all Assessorato dell Igiene, Sanità e dell Assistenza Sociale di verificare, l impatto economico sul settore degli erogatori privati accreditati, conseguente alla contestuale applicazione, nell anno 2007, del sistema di regolazione dell offerta basato sui tetti di spesa e degli sconti tariffari previsti dalla legge finanziaria nazionale e della prevista revisione del nomenclatore tariffario regionale; di rinviare ad un successivo provvedimento, da emanarsi entro 40 giorni dalla presente deliberazione, ogni determinazione in merito alla revisione dei contratti in essere con gli erogatori privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, alla luce delle valutazioni di cui al punto precedente. Il Direttore Generale Fulvio Dettori Il Presidente Renato Soru 5/ 5
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