Sezioni specializzate in materia di famiglia presso i tribunali ordinari: i quattro disegni di legge in discussione

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1 Sezioni specializzate in materia di famiglia presso i tribunali ordinari: i quattro disegni di legge in discussione CAMERA Disegno di legge n. 2953/C (Governo - 11 marzo 2015) [Delega al Governo recante disposizioni per l efficienza del processo civile] (in discussione in sede referente in Commissione Giustizia della Camera) Disegno di legge n. 194/S SENATO (Alberti Casellati + altri) [Delega al Governo per l istituzione presso i tribunali e le corti d appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia] (in discussione in sede referente in Commissione Giustizia del Senato) Disegno di legge n. 595/S (Cardiello ed altri) [Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali] (in discussione in sede referente in Commissione Giustizia del Senato) Disegno di legge n. 1238/S (Lumia ed altri) [Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l organizzazione dei relativi uffici] (in discussione in sede referente in Commissione Giustizia del Senato) I disegni di legge sull istituzioni di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari (la pressione dei giudici minorili e la marcia indietro del Governo) Sono attualmente in discussione in Parlamento quattro progetti di legge sul riordino delle competenze giudiziarie in materia di famiglia e minori; uno in Commissione giustizia al Senato e tre in Commissione giustizia alla Camera. Il Disegno di legge n. 2953/C (Governo) in discussione in Senato è stato presentato dal Governo nel marzo 2015 ed è una rielaborazione peggiorativa del testo che lo stesso Governo aveva inizialmente approvato nel Il testo del 2014 (che anche riportiamo per opportuna documentazione) appariva molto più coraggioso e innovativo di quello attualmente in discussione. Prevedeva l istituzione presso tutte le sedi di tribunale di sezioni specializzate per la famiglia e la persona alle quali, in un disegno di razionalizzazione completa del sistema, si ipotizzava di attribuire tutte le competenze (dei tribunali per i minorenni e di quelli ordinari in materia di famiglia e minori) salvo a concentrare nelle sezioni di capoluogo di distretto di corte d appello le competenze in materia di adozione e poche altre. Scompariva, quindi, in quel progetto l attuale tribunale peri minorenni e prendeva corpo un sistema completamente nuovo. Le critiche che soprattutto la magistratura minorile ha rivolto al disegno di legge del 2014 hanno convinto il Governo a modificare l impianto originario e presentare nel marzo del 2015 un nuovo testo che mantiene la previsione di sezioni specializzate ma mantiene anche gli attuali tribunali per i minorenni. Il progetto attuale istituisce presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona cui sono attribuite le competenze civili in materia di famiglia e minori ma lascia in piedi i tribunali per i minorenni con le sue competenze attuali (procedimenti de potestate: articoli 330, 333 c.c.) e con l attribuzione di competenze in materia di minori stranieri non accompagnati. 1

2 Nel rapporto, poi, tra competenze della sezione specializzata presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni si rimodula l art. 38 disp. att. c.c. in tema di conflitti di competenza tra i due organi giudiziari in pendenza di separazione, divorzio e procedure di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio - stabilendosi che il giudice ordinario ha competenza anche per i provvedimenti de potestate esclusa però la decadenza della responsabilità genitoriale. Nelle sezioni specializzate si prevede anche l ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza. Si prevede anche la specializzazione dei pubblici ministeri. Pag. 56 Infine si delega il Governo a disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo non meglio precisati criteri di semplificazione e flessibilità, e ad individuare le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati; Gli altri tre disegni di legge sono in discussione alla Camera. Quello che appare più vicino allo spirito e alle prospettive con cui da tempo l avvocatura guarda alla riforma è il Disegno di legge n. 194/S (Alberti Casellati) con cui, analogamente al progetto governativo, si delega il Governo ad istituire presso i tribunali e le corti d appello, apposite sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia. Vengono a tal fine indicati criteri direttivi il principale dei quali è quello concentrare nelle sezioni specializzate tutte le competenze civili e amministrative in materia di famiglia, di minori, di stato e capacità della persona, e di stato civile attualmente attribuite al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai tribunali ordinari; Si precisa poi che le sezioni specializzate dovranno essere composte esclusivamente da giudici togati e che presso le procure della Repubblica dovranno essere formati appositi gruppi di magistrati specializzati. Le sezioni si avvalgono dell opera e della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica ed in particolare degli uffici di servizio sociale, del Servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Si prevede poi di istituire una commissione tecnica consultiva presso ciascuna sezione specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia, con il compito di assistere le sezioni specializzate nel compimento di accertamenti tecnici, nelle forme previste per la consulenza tecnica d ufficio nel processo civile, e con l esclusione di qualunque partecipazione ad attività dal contenuto decisionale; Un apposita norma prescrive che dovranno essere disciplinati i procedimenti contenziosi e quelli che incidono sullo stato e sulla capacità della persona, nel rispetto del principio del contraddittorio; della rappresentanza processuale delle parti, anche se minori o incapaci; della difesa tecnica; dell impugnazione di tutti i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori; della adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; dell ascolto, anche mediato, del minore che ha compiuto gli anni dodici, o di età inferiore se ha capacità di discernimento, nei casi in cui vi è controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione, e in ogni caso in cui ciò sia necessario nell interesse preminente del minore; Si prevede che le sezioni specializzate decidono in composizione monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla competenza del giudice tutelare ed in composizione collegiale per tutti i restanti affari; l intervento obbligatorio del pubblico ministero e la legittimazione dello stesso a promuovere i procedimenti a tutela di minori e soggetti incapaci; il potere d ufficio del giudice di compiere tutti gli atti istruttori necessari per l accertamento dei fatti per cui si procede nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci. Sostanzialmente simile è il Disegno di legge n. 595/S (Cardiello) che anche istituisce sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le 2

3 corti d appello accorpandovi non solo le competenze civili ma anche quelle penali (non solo i reati commessi dai minorenni ma anche e reati in materia di famiglia e contro i minori di età). Viceversa il Disegno di legge n. 1238/S (Lumia) istituisce il tribunale per la persona e le relazioni familiari in ogni sede attuale di tribunale per i minorenni. È la risposta controriformista ai progetti che puntano sulle sezioni specializzate presso tutti i tribunali ordinari. I Disegno di legge n. 2953/C (Governo - 11 marzo 2015) [Delega al Governo recante disposizioni per l efficienza del processo civile] Art Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: (omissis) b) quanto al tribunale della famiglia e della persona: 1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona; 2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1): 2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio; 2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci; 2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150; 2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell articolo 38 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate; 3) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza; Pag. 56 4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona; 5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati; 6) prevedere l attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) e avverso le decisioni di competenza del tribunale per i minorenni; 7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della 3

4 finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia. (omissis) Il testo originario presentato nel 2014 prevedeva invece Art. 1 (Delega al Governo per la riforma del processo civile) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l implementazione del tribunale delle imprese e l istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (omissis) 2) quanto al tribunale della famiglia e della persona: a) istituire presso tutte le sedi di tribunale le sezioni specializzate per la famiglia e la persona ; b) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui alla precedente lettera a): b.1) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile; b.2) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio; b.3) le controversie di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci; b.4) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150; c) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello, in aggiunta alle competenze di cui alla precedente lettera b): c.1) i procedimenti relativi alle adozioni: c.2) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale; c.3) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all immagine, alla reputazione, all identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l inizio e fine vita; d) individuare le materie riservate alla competenza collegiale; e) assicurare alla sezione l ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza; f) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni; g) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze; h) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato. 4

5 Disegno di legge n. 194/S II (Alberti Casellati + altri) [Delega al Governo per l istituzione presso i tribunali e le corti d appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia] Art. 1. (Delega al Governo) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi al fine di istituire le sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso i tribunali e le corti d appello. 2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest ultimo è prorogata di sessanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma Dall attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi generali per l istituzione delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso i tribunali e le corti d appello) 1. I decreti legislativi di cui all articolo 1, comma 1, istituiscono le sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso i tribunali e le corti d appello nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituire una sezione specializzata in materia di persone e di famiglia presso ogni tribunale e presso ogni corte d appello, tenuto conto della nuova distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in attuazione della delega di cui all articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; b) trasferire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative in materia di famiglia, di minori, di stato e capacità della persona, e di stato civile attualmente attribuite al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai tribunali ordinari; c) prevedere che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) siano incaricati della trattazione dei soli affari di cui alla lettera b); d) prevedere che le sezioni specializzate di cui alla lettera a) siano composte esclusivamente da giudici togati e che ai fini dell individuazione dei magistrati da designare per comporre le sezioni specializzate sia riconosciuta preferenza ai magistrati che abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nei procedimenti in materia di famiglia, di giudice tutelare o funzioni di presidente o di giudice del tribunale per i minorenni; e) prevedere che l organico delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) sia determinato con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura; f) prevedere l istituzione di un gruppo di lavoro specializzato per la famiglia e le persone presso le procure della Repubblica; g) disciplinare le modalità con le quali le sezioni specializzate di cui alla lettera a) e i gruppi di lavoro specializzati presso le procure della Repubblica di cui alla lettera f) si avvalgono dell opera e della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica ed in particolare degli uffici di servizio sociale, del Servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati; h) prevedere che la Scuola superiore della magistratura, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, curi la formazione specialistica e l aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici indicati nelle lettere a) e f); i) istituire una commissione tecnica consultiva presso ciascuna sezione specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia, nominati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione dei presidenti delle sezioni specializzate di cui alla lettera a), con il compito di assistere le sezioni specializzate nel compimento di accertamenti tecnici, nelle forme previste per la consulenza tecnica d ufficio nel processo civile, e con l esclusione di qualunque partecipazione ad attività dal contenuto decisionale; 5

6 l) prevedere tra i requisiti per la nomina dei componenti delle commissioni di cui alla lettera i) il compimento del trentesimo anno di età ed il possesso di titoli universitari in psichiatria, psicologia o pedagogia, e prevedere, altresì, la precedenza nei confronti di coloro che ricoprono o hanno ricoperto l incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni; m) prevedere che il servizio prestato dai componenti delle commissioni di cui alla lettera i) abbia natura esclusivamente onoraria, e che ai medesimi competa un compenso determinato con le medesime modalità già previste per l espletamento dell incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte d appello per i minorenni, in quanto compatibili; n) prevedere l abrogazione di tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni e disciplinare il trasferimento, davanti alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), dei procedimenti che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della presente delega sono pendenti davanti al tribunale ordinario, al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare. Art. 3. (Princìpi e criteri direttivi per l uniformazione e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di famiglia, di minori e di stato e capacità della persona) 1. I decreti legislativi di cui all articolo 1, comma 1, realizzano l unificazione e la razionalizzazione dei diversi procedimenti in materia di famiglia,di minori e di stato e capacità della persona, nel rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa dell Unione europea in materia e con l osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) disciplinare i procedimenti contenziosi e quelli che incidono sullo stato e sulla capacità della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi: principio del contraddittorio; rappresentanza processuale delle parti, anche se minori o incapaci; difesa tecnica; impugnazione di tutti i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori; adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; ascolto, anche mediato, del minore che ha compiuto gli anni dodici, o di età inferiore se ha capacità di discernimento, nei casi in cui vi è controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione, e in ogni caso in cui ciò sia necessario nell interesse preminente del minore; b) stabilire i criteri di competenza per territorio nei procedimenti sia giurisdizionali sia amministrativi, prevedendo la competenza del giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della famiglia o della persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento o, in caso di residenza non conosciuta, del giudice del luogo in cui risiede o ha sede il richiedente il provvedimento; c) prevedere che le sezioni specializzate di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), decidono in composizione monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla competenza del giudice tutelare ed in composizione collegiale per tutti i restanti affari; d) prevedere l intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate e la legittimazione dello stesso a promuovere i procedimenti a tutela di minori e soggetti incapaci; e) prevedere il potere d ufficio del giudice di compiere tutti gli atti istruttori necessari per l accertamento dei fatti per cui si procede nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci; f) prevedere che i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, quelli in materia di scioglimento del matrimonio e quelli relativi all affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio siano disciplinati in modo uniforme; g) disporre, per i procedimenti di natura non contenziosa, che la difesa tecnica sia necessaria solo nella fase di reclamo del provvedimento; h) prevedere che, avverso i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, sia dato reclamo alla medesima sezione, in composizione collegiale, e che avverso i medesimi provvedimenti pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale sia dato appello dinanzi alla competente sezione specializzata della corte d appello; i) prevedere l applicazione ai procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell istruzione della causa, o in cui sono prevalenti esigenze di celerità della definizione, del procedimento sommario di cognizione di cui al libro IV, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario; l) disciplinare l adozione dei provvedimenti d urgenza, prevedendo l applicazione della disciplina di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione II del codice di procedura civile, in quanto compatibile; m) prevedere l abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui all articolo 1. 6

7 III Disegno di legge n. 595/S (Cardiello ed altri) [Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali] Capo I SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D APPELLO E UFFICI SPECIALIZZATI DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI Art. 1. (Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d appello) 1. È istituita presso ogni sede centrale di tribunale una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge. 2. È istituita presso ogni corte d appello e presso ogni sezione di corte d appello una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, con il compito di giudicare sull appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1. Art. 2. (Ufficio del pubblico ministero) 1. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all articolo 1, comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori costituita presso la procura della Repubblica. 2. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all articolo 1, comma 2, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d appello per la famiglia e per i minori costituita presso la procura generale della Repubblica. Art. 3. (Composizione della sezione specializzata presso il tribunale e la corte d appello) 1. La sezione specializzata di cui all articolo 1, comma 1, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell articolo 50-bis, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile. 2. La sezione specializzata di cui all articolo 1, comma 2, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri. Capo II COMPETENZA PENALE Art. 4. (Competenza per materia) 1. Le sezioni specializzate di cui all articolo 1, comma 1, sono competenti per i reati commessi dai minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati: a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale; b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies, commessi in danno dei minori, nonché 609-quater del codice penale; c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela; d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale; e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale; f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli; g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n.75, se commessi in danno di minori di anni diciotto. Art. 5. (Procedimenti connessi) 1. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata di cui all articolo 1, comma 1, la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale, secondo quanto disposto dai criteri tabellari. 2. Nei casi di cui al comma 1, gli organi o le sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate. 7

8 Art. 6. (Competenza per territorio) 1. La competenza per territorio in ambito penale è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione. Capo III COMPETENZA CIVILE Art. 7. (Competenza per materia) 1. Le sezioni specializzate di cui all articolo 1, comma 1, sono competenti: a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare; b) per i procedimenti previsti dalla legge 1º dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare; c) per il procedimento previsto dall articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori. 2. Le sezioni specializzate di cui all articolo 1, comma 1, sono altresì competenti per la cause connesse a quelle di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 8. (Competenza per territorio) 1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento. Capo IV GIUDICE TUTELARE Art. 9.(Appartenenza e funzioni) 1. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell ambito della sezione specializzata di cui all articolo 1, comma 1, ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima. 2. Il giudice tutelare è altresì competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi gli eventuali provvedimenti rimasti inadempiuti della sezione specializzata di cui all articolo 1, comma 1, emessi nei confronti di minori, interdetti e inabilitati. 3. L istanza di cui al comma 2 può essere avanzata anche dal minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età. 4. Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età, lo deve sentire, sempre che la sua audizione non sia per il minore pregiudizievole a causa di circostanze o esigenze particolari. 5. Avverso i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata di cui all articolo 1, comma 1, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare. Capo V SERVIZI SOCIALI E POLIZIA GIUDIZIARIA Art. 10.(Servizi sociali) 1. Ai fini dell adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui all articolo 1, commi 1 e 2, possono avvalersi dell opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. 2. Le sezioni di cui all articolo 1, commi 1 e 2, possono avvalersi, altresì, della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di persone o organismi privati idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime. 8

9 3. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia. Art. 11. (Polizia giudiziaria) 1. Presso la sezione specializzata di cui all articolo 2, comma 1, è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria, del quale possono avvalersi, altresì, le sezioni specializzate di cui all articolo 1, commi 1 e 2, per esigenze determinate e motivate. 2. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze significative, su problematiche minorili, o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative. Art. 12. (Competenze in materia penitenziaria) 1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali e fino al compimento della maggiore età, rispettivamente dalla sezione specializzata di cui all articolo 1, comma 1, che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione medesima. Capo VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 13.(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori) 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l organico delle sezioni specializzate di cui all articolo 1, commi 1 e 2, e all articolo 2, commi 1 e 2, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell urgenza nella definizione degli affari e delle controversie. 2. Il decreto di cui al comma 1 apporta, altresì, le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate di cui all articolo 1, commi 1 e 2, e all articolo 2, commi 1 e 2. Art. 14. (Copertura dell organico delle sezionispecializzate per la famigliae per i minori) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate di cui all articolo 1, commi 1 e 2, e all articolo 2, commi 1 e 2, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia secondo i requisiti seguenti: a) l esercizio nell ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d appello; b) l esercizio nell ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice tutelare in via esclusiva o prevalente; c) l esercizio nell ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia e dei minori. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede, con proprio regolamento, all istituzione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell eventuale assegnazione dei medesimi presso le sezioni specializzate di cui all articolo 1, commi 1 e 2, e all articolo 2, commi 1 e La partecipazione ai corsi di cui al comma 2 costituisce requisito necessario ai fini dell assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti la attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica. 4. Il Consiglio superiore della magistratura, nell ambito dell attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui all articolo 1, commi l e 2, e all articolo 2, commi 1 e 2, sono tenuti a partecipare. 5. Alla copertura dell organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate di cui all articolo 1, commi 1 e 2, e all articolo 2, commi 1 e 2, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta ai medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. 9

10 Art. 15.(Affari pendenti) 1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede secondo le disposizioni seguenti: a) le cause penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devolute, d ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all articolo 1, commi 1 e 2, competenti per territorio ai sensi della presente legge; b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi dell articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono trasmesse alle sezioni specializzate di cui all articolo 1, comma 1, del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale; c) le cause pendenti davanti ai giudici tutelari sono devolute alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate di cui all articolo 1, comma 1, competenti per territorio. Art. 16. (Perdenti posto) 1. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio dall articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni. Art. 17. (Disposizioni finali) 1. Le sezioni specializzate di cui all articolo 1, commi 1 e 2, e all articolo 2, commi 1 e 2, iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. A partire dalla data di cui al comma 1, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, con conseguente cessazione della loro attività. IV Disegno di legge n. 1238/S (Lumia ed altri) [Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l organizzazione dei relativi uffici] Titolo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI Capo I. Costituzione e composizione del tribunale e della procura per la persona e le relazioni personali Art. 1. (Istituzione del tribunale e della procura della Repubblica per la persona e le relazioni familiari) 1. È istituito il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominato «tribunale per la persona». 2. È istituito l ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominata «procura per la persona». 3. Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all articolo 18, secondo i criteri ivi indicati. 4. Sono abrogate le disposizioni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, istitutive del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Art. 2.(Composizione del tribunale e della procura per la persona) 1. Il tribunale per la persona è costituito dal presidente e da due o più magistrati ordinari nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei 10

11 procedimenti indicati nelle tabelle A e B di cui all articolo 13, comma 1, se riguardano persone di età minore, i giudici esperti di cui all articolo La procura per la persona è costituita da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indicati nella citata tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B, se riguardano persone di età minore, vice procuratori onorari, individuati ai sensi dell articolo 9. Art. 3.(Costituzione dell organo giudicante) 1. Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la giurisdizione del tribunale per la persona è esercitata: a) da un collegio di quattro membri, costituito da due magistrati ordinari -- di cui uno presidente del collegio -- e da due giudici esperti, nei procedimenti indicati nella citata tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B se riguardano persone di età minore; b) da un collegio costituito da tre magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C di cui all articolo 13, comma 1, e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge. 2. Nelle materie devolute dalla legge al giudice tutelare, nelle procedure di esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per la persona, salvo quelli a contenuto patrimoniale, e in tutti i procedimenti espressamene indicati dalla legge, sono esercitate da un giudice ordinario del tribunale per la persona, coadiuvato da un giudice esperto nei procedimenti di competenza indicati nelle tabelle A e B. A tal fine il presidente designa ogni anno uno o più giudici ordinari destinati ad esercitare esclusivamente tali funzioni nella sede del tribunale per la persona e nei tribunali ordinari. Capo II Cancelleria, segreteria, struttura degli uffici, sede di udienza e altri organismi Art. 4.(Cancellerie e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi e ufficiali giudiziari) 1. Presso il tribunale per la persona sono istituiti un ufficio di cancelleria ed un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della Repubblica, è istituito un ufficio di segreteria. 2. La procura per la persona si avvale per le notifiche dell ufficio autonomo per le notifiche istituito presso il tribunale per la persona. Art. 5.(Sede di udienza) 1. Il tribunale per la persona tiene le udienze nella sua sede e nelle sedi distaccate decise dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) su proposta del presidente della corte d appello competente per territorio. Tali sedi distaccate sono decise tenendo conto dell estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro. Art. 6.(Servizi sociali e altri organismi) 1. Il tribunale per la persona si avvale dell opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati. 2. Il tribunale per la persona si avvale altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati. Art. 7.(Polizia giudiziaria) 1. Alle dipendenze della procura per la persona, opera uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, e alle loro relazioni con particolare formazione multidisciplinare in riferimento alle caratteristiche delle persone di età minore. Capo III Nomina dei magistrati e nomina a funzionari dei giudici esperti Art. 8. (Nomina dei magistrati) 1. Il CSM assegna al tribunale per la persona e alla relativa procura magistrati dotati delle attitudini necessarie, valutate in base all attività svolta, agli studi effettuati e all esperienza acquisita. 11

12 2. Le funzioni di presidente del tribunale per la persona e il procuratore per la persona sono attribuite dal CSM a magistrati di corte d appello che hanno assolto le funzioni di magistrato per la persona in modo efficace, con particolare riguardo anche alle capacità organizzative, per non meno di tre anni. 3. Per l accertamento delle qualità richieste di cui ai commi 1 e 2, il CSM acquisisce il parere dei componenti dei consigli giudiziari e valuta i risultati dei corsi di preparazione previsti dall articolo 11. Art. 9.(Nomina e funzioni dei giudici esperti) 1. I giudici esperti del tribunale per la persona e della sezione specializzata di corte d appello di cui all articolo 10, e i vice procuratori onorari sono nominati dal CSM a seguito di una selezione per titoli e colloquio da parte di una commissione di cui fanno parte il presidente del tribunale per la persona, altro magistrato ordinario dello stesso tribunale e un avvocato esperto designato dal consiglio giudiziario territoriale competente. Debbono essere previamente acquisiti i pareri del consiglio giudiziario territoriale competente e dell ordine professionale di appartenenza. Analoga selezione è effettuata per i vice procuratori onorari da parte di una commissione di cui fanno parte il procuratore presso il tribunale per la persona, altro sostituto procuratore presso il tribunale per la persona e un avvocato esperto designato dal Consiglio dell ordine degli avvocati della sede cui il vice procuratore onorario è assegnato. 2. Possono essere giudici esperti persone di età compresa tra i trenta e i settanta anni, forniti di una particolare competenza in discipline psicologiche-psichiatriche, sociologiche, pedagogiche, mediche, e di una adeguata esperienza nel campo delle relazioni familiari e delle persone minori di età, con adeguate cognizioni giuridiche relativamente alla tutela dei diritti della persona e delle relazioni familiari sia sostanziali sia processuali. 3. I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte consecutive se hanno esercitato in modo efficace la funzione. Presso ogni ufficio giudiziario il numero dei giudici-esperti non può mai essere superiore al 50 per cento di quello dei magistrati ordinari. 4. I giudici esperti integrano il collegio nei procedimenti espressamente specificati dalla legge; possono coadiuvare il giudice togato nell espletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie corrispondenti alle loro competenze e essere delegati all audizione del minorenne. 5. Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell ordinamento giudiziario, di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e i motivi di ricusazione dei magistrati ordinari previsti dai codici di rito vigenti. I giudici esperti non possono esercitare la professione forense durante il periodo dell incarico. 6. Ai giudici esperti si applica il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise. Capo IV Sezione specializzata della corte d appello Art. 10.(Sezione specializzata della corte d appello) 1. Presso ogni corte d appello è istituita una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appello, nel numero e nelle qualifiche individuati nei decreti legislativi di cui all articolo 18, nonché da giudici esperti nominati ai sensi dell articolo La giurisdizione è esercitata: a) da un collegio di cinque membri, costituito da tre magistrati ordinari -- di cui uno presidente del collegio -- e da due giudici-esperti nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B se riguardano persone di età minore; b) da un collegio costituito da quattro magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge. 3. Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un sostituto, secondo le piante organiche individuate con i decreti legislativi di cui all articolo Il CSM provvede all assegnazione dei magistrati indicati al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall articolo 8, e alla nomina di giudici esperti secondo quanto stabilito dall articolo 9. Capo V Corsi di preparazione e formazione e sorveglianza Art. 11.(Corsi di preparazione e formazione professionale) 1. La Scuola Superiore della Magistratura organizza ogni anno almeno un corso di preparazione per i magi- 12

13 strati che intendono acquisire le speciali conoscenze indicate dall articolo 8 e almeno due corsi l anno per i magistrati e i giudici esperti che svolgono la loro funzioni negli uffici giudiziari di cui agli articoli precedenti. 2. I corsi di cui al comma 1 sono obbligatori e con approccio anche multidisciplinare oltre che giuridico. Art. 12.(Sorveglianza) 1. La sorveglianza sul tribunale per la persona e sulla sezione specializzata della corte d appello ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è esercitata dal presidente della corte d appello; quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale presso la corte d appello. Titolo II COMPETENZE Capo I Competenza civile Art. 13.(Competenza per materia) 1. Il tribunale per la persona è competente per le materie indicate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. 2. Il tribunale per la persona è inoltre competente per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni nelle quali si svolge la sua personalità indicate dalla legge. 3. Il tribunale per la persona è competente anche per l esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario. Art. 14.(Competenza per territorio) 1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata in via successiva dai seguenti criteri: a) residenza abituale della persona minore di età, o della persona disabile o in ogni caso della persona a tutela della quale è richiesto il provvedimento; b) residenza abituale della famiglia; c) in difetto o negli altri casi, la competenza viene stabilita ai sensi delle norme del codice di procedura civile. Capo II Competenza in materia penale Art. 15.(Competenza per materia) 1. Il tribunale per la persona è competente per i reati commessi da persone minori di anni diciotto. Art. 16.(Procedimenti connessi) 1. Nel caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un medesimo reato si procede per i primi davanti al tribunale ordinario e per i secondi davanti al tribunale per la persona. Titolo III DISPOSIZIONI FINALI Capo I Arredi Art. 17. (Locali e mobili) 1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all uso e all attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento, si provvede con un apposito stanziamento nei limiti di cui all articolo

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