- Guida Esplicativa - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli
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- Flavia Caputo
- 8 anni fa
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1 Linee applicative Accordo Stato Regioni in materia di formazione dei lavoratori, Dirigenti e Preposti per la sicurezza sul lavoro. Formazione dei Datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP. - Guida Esplicativa - In collaborazione con ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli
2 In data 25 luglio 2012 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le linee applicative relative agli Accordi pubblicati in data per la regolamentazione dell attività di formazione specifica dei Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché la formazione di tutti i lavoratori, preposti e dirigenti. L importanza delle linee applicative degli Accordi riveste particolare rilevanza alla luce del fatto che sono interessati TUTTI i lavoratori delle aziende indipendentemente dalla tipologia contrattuale e per le attività di controllo effettuate sul nostro territorio dove gli accertamenti sulla presenza di lavoratori a nero si estendono sempre anche alla sicurezza sul lavoro ed alla formazione dei lavoratori. In maggior dettaglio, al fine di poter fornire un valido strumento di lavoro e di indirizzo per il Consulente del lavoro e Professionista, si è realizzata una sintesi dei contenuti degli Accordi con evidenza dei chiarimenti introdotti dalle linee applicative. Formazione di tutti i lavoratori secondo l art. 37 comma 2: Tutti i lavoratori - indipendentemente dalla tipologia contrattuale (quindi anche lavoratori a chiamata, a tempo determinato, stagionali, apprendisti, tirocinanti ecc. ecc.) - dovranno seguire corsi specifici, per durata ed argomenti, in base al livello di rischio cui appartiene l azienda. Tutte le aziende sono suddivise in tre categorie di rischio secondo lo schema di seguito riportato e secondo il codice ATECO 2007 di appartenenza:
3 Pertanto avremo la seguente suddivisione a seconda della categoria di rischio: Rischio Basso: 4 ore di parte generale e 4 ore sui rischi specifici. Totale 8 ore Rischio Medio: 4 ore di parte generale e 8 ore sui rischi specifici. Totale 12 ore Rischio Alto: 4 ore di parte generale e 12 ore sui rischi specifici. Totale 16 ore con aggiornamento obbligatorio quinquennale di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio. Validità della formazione classe di rischio: Un principio chiaro (e più volte ribadito sia dagli Accordi che dalle linee applicative) è che la durata e l articolazione della formazione secondo lo schema rappresentato è da intendersi come base minima e che comunque la formazione deve essere progettata e realizzata tenendo conto della valutazione dei rischi con la conseguenza che il percorso formativo ed i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura ed all entità dei rischi presenti in azienda aumentando di conseguenza il numero di ore necessario o nei casi previsti dalla legge (si pensi all introduzione di nuove attrezzature o nuove procedure). E evidente quindi la necessità di un piano formativo per i lavoratori strettamente connesso alla realtà aziendale ed alla sua valutazione dei rischi. Casi particolari: Le linee applicative prendono in considerazione il caso di lavoratori di aziende che per codice Ateco 2007 rientrano per es. nel rischio Alto e vi siano però al loro interno lavoratori che non accedono mai alle zone di produzione e viceversa. A tal proposito si richiama il capoverso in cui è previsto che I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la classificazione dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; quindi per esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio basso e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio alto. Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l avvio dei lavoratori a corsi a rischio basso evidenzi l esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio medio o alto )». Ovviamente vale anche l'inverso, ovvero se una società di consulenza invia tutti i giorni un proprio tecnico nei cantieri edili per collaborare alla gestione della sicurezza, l'obbligo formativo sarà quello relativo all'attività effettivamente svolta dal dipendente, ovvero quella che configura una presenza continuativa in cantiere edile. Data di entrata in vigore: Si è puntualizzato che data di entrata in vigore e data di pubblicazione, con una evidente forzatura, sono state identificate sempre nell
4 Formazione dei lavoratori distinta da quella prevista da norme speciali: La formazione trattata dagli Accordi è comunque distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I oppure da quella prevista da norme speciali o da norme relative a mansioni o utilizzo di attrezzature particolari. Nelle linee applicative si sottolinea con forza come da formazione trattata dagli Accordi deve essere tenuta distinta dalla formazione specifica richiesta da norme speciali e che deve essere intesa come formazione aggiuntiva: pertanto chi effettua lavori in spazi confinati regolamentati dal DPR 177/2011 dovrà realizzare un percorso formativo aggiuntivo rispetto a quello formativo degli accordi, allo stesso modo chi utilizza attrezzature individuate dall art. 73 dovrà svolgere formazione aggiuntiva. Così come dovranno svolgere formazione ulteriore gli addetti al montaggio e smontaggio ponteggi in edilizia evidenziandosi come tali esempi sono meramente esemplificativi e non esaustivi di tutte le norme speciali. Quindi, concretamente, la formazione di cui agli Accordi Stato regione e di cui all art. 37 dovranno essere implementati da ulteriore formazione determinata dall essere il lavoratore addetto a mansioni particolari, all uso di attrezzature particolari. Lavoratori stagionali dell agricoltura: unica eccezione è rappresentata dai lavoratori stagionali dell agricoltura come previsto dall art. 3 comma 13 che potranno essere formati secondo le vecchie procedure e comunque fino ad un massimo di 18 mesi dalla pubblicazione dell Accordo ( ). Somministrazione di lavoro: in relazione alla formazione dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione di lavoro, l accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella nota al punto 8 facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell utilizzatore». Organizzazione della formazione Docenti: I corsi devono essere tenuti da docenti che abbiano un esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L esperienza può consistere anche in un triennio di esperienza per i datori di lavoro Rspp. Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è pari a 35 unità e svolgersi presso la sede aziendale. Organismi Paritetici: i corsi di formazione dei lavoratori vanno realizzati sempre previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali o organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio (provincia) che nel settore specifico dell azienda. Ove la richiesta di collaborazione non riceva riscontro entro 15 giorni dall invio, l azienda potrà procedere autonomamente altrimenti dovrà seguire le indicazioni dell ente bilaterale. Il Datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dar specifico mandato a questo di inviare per suo conto la richiesta di collaborazione all organismo. Le linee applicative evidenziano che tale richiesta può essere avanzata in qualunque modo (anche a mezzo mail) ma purchè contenga tutte quelle indicazioni necessarie a poter permettere all organismo paritetico di comprendere il tipo di intervento formativo. E di tutta evidenza che un piano formativo che rispetti i contenuti per durata, modalità e contenuti pari a quello previsto dagli Accordi e che sia aderente alla realtà aziendale in considerazione della valutazione dei rischi effettuata, difficilmente potrà essere contestato da un qualunque organismo paritetico. A tal proposito e per meglio
5 comprendere il valore che si vuole dare a questa richiesta di collaborazione, è utile richiamare letteralmente l ultimo capoverso delle linee applicative per quanto attiene la partecipazione degli organismi dove si legge che della risposta dell organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l organismo paritetico, qualora la risposta di quest ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell attività formativa». Le Linee applicative, a tal proposito, chiariscono un aspetto recentemente oggetto di comportamenti poco corretti laddove alcuni organismi paritetici, a volte neppure legittimi non avendo al proprio interno alcuna organizzazione comparativamente più rappresentativa, fanno credere ai datori di lavoro che è obbligatorio avvalersi della loro opera nella erogazione dei corsi di formazione ovvero che è obbligatorio effettuare tale formazione presso la sede degli stessi organismi, circostanza del tutto priva di fondamento. Nelle Linee applicative infatti è detto chiaramente che «si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il testo unico attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo». Per le aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell impresa. Al fine di individuare gli Organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge si ricorda che l Accordo utilizza il criterio della c.d rappresentatività comparata e quindi quello che tali organismi devono essere costituiti nell ambito delle associazioni datoriali o sindacali firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro con esclusione della rilevanza della firma per mera adesione. La formazione pregressa: il punto 11 dell accordo ex articolo 37 del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro disciplina il riconoscimento della formazione pregressa puntualizzando che per lavoratori e preposti già formati alla data dell 11 gennaio 2012 non occorre ripetere la formazione». Si poneva la questione relativa ai lavoratori che prima dell avessero già svolto attività di formazione specifica. A tal proposito il punto 10 dell Accordo stabilisce che non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione ( ) i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Occorre pertanto dimostrare le linee applicative richiamano espressamente l attenzione degli Organi di vigilanza a controllare tale aspetto con idonea documentazione (per es. una richiesta di finanziamento, un bando, un verbale di riunione periodica) che alla data dell i corsi erano già stati pianificati e progettati.
6 A parere dello scrivente il voler ricorrere alle vecchie regole è particolarmente rischioso per la difficoltà di poter dimostrare tale progettazione e pianificazione prima della data indicata con conseguente pericolo di vedersi disconoscere la validità della formazione realizzata. Questo vale per i lavoratori già assunti alla data dell mentre è evidente per i nuovi assunti il percorso formativo secondo le nuove regole dovrà essere iniziato prima o contestualmente all inizio dell attività lavorativa e completato necessariamente entro un termine massimo di 60 giorni. La formazione di tutti i lavoratori deve avvenire: - alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro (se l azienda appartiene allo stesso settore produttivo della precedente il lavoratore ha credito formativo per parte generale e specifica. Se invece appartiene ad altro settore produttivo secondo lo schema allegato, dovrà fare formazione specifica ma salva la formazione generale); - cambio mansioni (è valida la formazione generale ma deve ripetere la formazione specifica); - introduzione nuove attrezzature, sostanze pericolose, ecc. (è valida la formazione generale ma deve ripetere la formazione specifica); Aggiornamento della formazione: l Accordo prevede l obbligo per i lavoratori di dover aggiornare la formazione specifica entro un termine di 5 anni dal momento in cui è stato completato il percorso formativo (si evidenzia comunque che nell aggiornamento non è ricompresa la formazione da adeguare per effetto di cambiamenti sostanziali quali introduzione di nuove attrezzature, sostanze, cambio mansioni ovvero per l insorgenza di nuovi rischi). Pertanto per i lavoratori che erano già assunti alla data dell ed avevano già svolto un percorso formativo idoneo, dovranno effettuare il prescritto aggiornamento entro il termine di 5 anni dalla data di pubblicazione dell Accordo e quindi dovranno completare l aggiornamento entro l 11 gennaio Per i nuovi assunti che hanno effettuato il percorso formativo secondo modalità e durata prevista dall Accordo, l obbligo di aggiornamento dovrà essere completato entro 5 anni dalla data in cui hanno completato la formazione con le nuove disposizioni. Lavoratori di nuova assunzione: devono essere avviati ai corsi prima o contestualmente all assunzione e la formazione deve essere completata entro 60 giorni dall assunzione stessa. Formazione a distanza, e-learning: le linee applicative dettano regole certe anche per la formazione a distanza, vista sin qui con un certo sospetto, inserendo una serie di paletti molto rigidi per riconoscerne la validità. Si specifica come tale formazione non può consistere nella semplice fruizione di materiali didattici via internet, all uso di mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un argomento. Allo stesso modo richiede che lo studente debba avere familiarità con l uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata e a tal proposito si pensi alle difficoltà per taluni settori merceologici quali agricoltura, edilizia.
7 Ulteriore limite è dato dal fatto che oltre alle prove in itinere, è oggi necessaria una prova di verifica finale della formazione a distanza con presenza fisica o con videoconferenza. E utile ricordare, al fine di una completa e concreta valutazione sull opportunità di perseguire tale modalità formativa, come la formazione del lavoratore può avvenire con modalità e-learning solo per la parte generale di 4 ore e per l aggiornamento mentre la parte dei rischi specifici deve avvenire necessariamente in aula con presenza fisica. Formazione del Datore di lavoro che assume direttamente il ruolo di RSPP: Anche qui, come per la formazione dei lavoratori, la novità principale riguarda l individuazione della durata della formazione specifica dei datori di lavoro che ai sensi dell art. 34 assumono il ruolo di Rspp in base al rischio dell attività aziendale secondo il codice ATECO Pertanto mentre in precedenza il Datore di lavoro che intendeva assumere direttamente il ruolo di Rspp aveva l obbligo di frequentare un corso della durata di 16 ore senza obbligo particolare di aggiornamento in attuazione del DM , oggi dovrà svolgere un percorso formativo di durata variabile da 16 a 48 ore a seconda del settore merceologico di appartenenza dell azienda. In particolare, le imprese sono suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi secondo lo schema riassuntivo di seguito riportato:
8 Organizzazione della formazione Docenti: I corsi devono essere tenuti da docenti che abbiano un esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è pari a 35 unità. Gli attestati rilasciati in ciascuna provincia o regione sono validi su tutto il territorio nazionale. Soggetti formatori: Regione, ASL, Università, INAIL, VV.F.; Associazioni sindacali datori di lavoro e lavoratori; Enti bilaterali; Fondi interprofessionali; Ordini e collegi professionali del settore; Formazione pregressa: Non sono tenuti a frequentare il Corso di Rspp secondo il nuovo schema i datori di lavoro che abbiano frequentato i Corsi Rspp secondo il DM alla data di pubblicazione dell accordo ( ) ovvero, in fase di prima applicazione, i Datori di Lavoro che abbiano frequentato - entro 6 mesi dall entrata in vigore dell Accordo - i corsi ex DM formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell Accordo ( ); Valgono le stesse considerazioni fatte a tal proposito per la formazione dei lavoratori. Aggiornamento della formazione: l Accordo prevede l obbligo per i Datori di lavoro - Rspp di dover aggiornare la formazione specifica entro un termine di 5 anni dal momento in cui è stato completato il percorso formativo per una durata variabile - secondo il codice Ateco di appartenenza - di 6, 10 e 14 ore. Pertanto per i datori di lavoro che avevano già frequentato un corso della durata di 16 ore secondo il disposto del DM 16 gennaio 1997, dovranno effettuare il prescritto aggiornamento entro il termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore dell Accordo e quindi dovranno completare l aggiornamento entro l 11 gennaio Per i datori di lavoro che effettuano il corso di formazione secondo la nuova disciplina dell Accordo, l obbligo di aggiornamento dovrà essere completato entro 5 anni dalla data in cui hanno completato la formazione con le nuove disposizioni. Aggiornamento obbligatorio anche per gli esonerati alla frequenza ma con obbligo di aggiornamento entro 24 mesi dall entrata in vigore dell Accordo. Nuova attività: in caso di apertura di nuova attività è necessario per il datore di lavoro completare il corso entro 90 gg. inizio attività. Formazione a distanza, e-learning: valgono le stesse considerazioni fatte per la formazione a distanza dei lavoratori.
9 E utile ricordare, al fine di una completa e concreta valutazione sull opportunità di perseguire tale modalità formativa, come la formazione del datore di lavoro - Rspp può avvenire con modalità e- learning solo per il modulo normativo e per il gestionale e per l aggiornamento mentre la parte della valutazione dei rischi e la consultazione dei lavoratori deve avvenire necessariamente in aula con presenza fisica. Formazione dei Preposti e Dirigenti: Ferme restando le disposizioni ed i chiarimenti summenzionati in materia di formazione dei lavoratori che sono applicabili anche ai Dirigenti ed al preposto (è un lavoratore), si rende necessario procedere a qualche ulteriore specifica che le linee applicative del Accordo hanno evidenziato. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo degli obblighi di durata e contenuti della formazione dei preposti e dirigenti:
10 La formazione pregressa: il punto 11 dell accordo ex articolo 37 del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro disciplina il riconoscimento della formazione pregressa puntualizzando che per i preposti già formati alla data dell 11 gennaio 2012 non occorre ripetere la formazione». Si poneva la questione relativa ai lavoratori dirigenti e preposti - che prima dell avessero già svolto attività di formazione specifica. A tal proposito il punto 10 dell Accordo stabilisce che non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione ( ) i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.. Sempre il punto 10 dell Accordo specifica che al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, dispone unicamente in sede di prima applicazione che il datore di lavoro che non abbia già avviato a corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla propria azienda possa procedere a tale avvio in modo che i relativi corsi si concludano entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell accordo (11 gennaio 2012). La previsione opera in combinato disposto con quanto previsto dal successivo punto 11 e comporta che nel caso in cui il lavoratore che abbia svolto e svolga funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall 11 gennaio 2012, solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto. Trattasi infatti di formazione aggiuntiva. Ma tale disposizione riguarda i Dirigenti ed i Preposti già assunti (ovvero nominati Preposti e Dirigenti) alla data dell
11 Per i nuovi assunti ovvero per coloro cui vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto dopo l , la formazione secondo il nuovo Accordo dovrà essere iniziata prima o contestualmente all assunzione e completata entro un termine massimo di 60 giorni. Aggiornamento della formazione per Dirigenti e Preposti: l Accordo prevede l obbligo per i Dirigenti ed i Preposti di dover aggiornare la formazione specifica entro un termine di 5 anni dal momento in cui è stato completato il percorso formativo. Pertanto per i Dirigenti ed i Preposti che erano già assunti alla data dell ed avevano già svolto un percorso formativo idoneo, dovranno effettuare il prescritto aggiornamento entro il termine di 5 anni dalla data di pubblicazione dell Accordo e quindi dovranno completare l aggiornamento entro l 11 gennaio Per i nuovi assunti ovvero coloro che sono stati nominati successivamente ovvero hanno effettuato la formazione entro un termine di 18 mesi successivo all entrata in vigore dell Accordo e che hanno effettuato il percorso formativo secondo modalità e durata prevista dall Accordo, l obbligo di aggiornamento dovrà essere completato entro 5 anni dalla data in cui hanno completato la formazione con le nuove disposizioni. Obbligo di formazione secondo contenuti e durata dell Accordo: è utile richiamare un aspetto relativo alla non obbligatorietà della formazione di dirigenti e preposti secondo il disposto dell Accordo Stato Regioni. Infatti le linee applicative ribadiscono che l applicazione dei contenuti dell accordo è facoltativa costituendo, tuttavia principio di prova che la stessa sia stata progettata e realizzata correttamente. Pertanto il datore di lavoro potrebbe decidere di seguire metodologie didattiche diverse per garantire una formazione di dirigenti e preposti adeguata e specifica ma dovendo poi ricadere su di lui l onere della prova.
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