Dr. Luigi Ferrara Vice Presidente A.N.CO.R.S Segretario Ente Bilaterale Nazionale del Mediterraneo
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1 Formazione per i Datori di Lavoro che svolgono i compiti di RSSP, per i Lavoratori, per i Dirigenti e Preposti e per i Lavoratori che utilizzano particolari attrezzature : che cosa cambia dopo gli accordi sanciti dalla conferenza Stato-Regioni Dr. Luigi Ferrara Vice Presidente A.N.CO.R.S Segretario Ente Bilaterale Nazionale del Mediterraneo
2 ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011 PUBBLICATO IN G.U. n 8 del 11/01/2012 FORMAZIONE DEGLI RSPP DATORI DI LAVORO, DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI ACCORDO STATO-REGIONE DEL 22/02/2012 PUBBLICATO IN G.U. n 60 del 12/03/2013 FORMAZIONE E L ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI CHE UTLIZZANO PARTICOLARI ATTREZZATURE CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL 18/04/2012 EMANATI DALLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO
3 ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO Gli Accordi fanno riferimento agli artt. 34 comma 2, art 37 comma 2 e 7 ed art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e disciplinano: durata contenuti minimi modalità della formazione e dell aggiornamento per i datori di lavoro (rspp), lavoratori, dirigenti e preposti e per i lavoratori che utilizzano particolari attrezzature
4 ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO ACCORDO DEL 21/12/2011 RSPP DATORE DI LAVORO LAVORATORI PREPOSTI - DIRIGENTI ENTRATA IN VIGORE È stato firmato il 21 dicembre 2011 È stato pubblicato sulla G.U. n 8 del 11 gennaio 2012 È entrato in vigore il 26 gennaio 2012
5 ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO ACCORDO DEL 22/02/2012 ATTREZZATURE ENTRATA IN VIGORE È stato firmato il 22 febbraio 2012 È stato pubblicato sulla G.U. n 60 del 12 marzo 2012 Entrerà in vigore il 12 marzo 2013
6 ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO ELEMENTI SALIENTI ELEMENTI SALIENTI a) percorso formativo articolato su una formazione generale e una formazione specifica b) contenuti percorso formativo e durata minima in funzione della classificazione di rischio dell azienda c) collaborazione con le associazioni di categoria, con gli Enti bilaterali e con Organismi paritetici territoriali d) requisiti dei docenti e) organizzazione della formazione f) metodologia di insegnamento/apprendimento
7 ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PERCORSO FORMATIVO PERCORSO FORMATIVO IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI RISCHO DELL AZIENDA RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO Assicurazioni, Alberghi e ristoranti, Commercio, Attività immobiliari, Artigianato, Associazioni culturali e sportive, Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali. Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni, Assistenza sociale non residenziale Costruzioni, Industria alimentare, Estrattiva, Tessile, Legno, Manifatturiero, lav Metalli, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità
8 LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011 PUBBLICATO IN G.U. IL 11/01/2012 «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.[ ]
9 ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PERCORSO FORMATIVO Rischio Basso formazione minima della durata di 16 ore strutturata in 4 moduli formativi per RSSP DL Formazione dei Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Giuridico - Normativo Gestione ed organizzazione della sicurezza Individuazione e valutazione dei rischi Formazione e Consultazione lavoratori Aula e/o e-learning Aula e/o e-learning aula aula Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore Dr.LUIGI FERRARA Vice Presidente ANCORS Aula - Segretario e/o EBINMED e-learning
10 ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PERCORSO FORMATIVO Rischio Formazione Medio formazione dei Datori di Lavoro minima che svolgono della durata il ruolo di 32 RSPP ore strutturata in 4 moduli formativi per RSSP DL Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Giuridico - normativo Aula e/o e-learning Gestione ed organizzazione della sicurezza Aula e/o e-learning Individuazione e valutazione dei rischi Aula Formazione e Consultazione lavoratori Aula Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica Aggiornamento quinquennale di durata minima di 10 ore Aula e/o e-learning
11 ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PERCORSO FORMATIVO Rischio Alto formazione minima della durata di 48 ore strutturata in 4 moduli formativi per RSSP DL Formazione dei Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Giuridico - normativo Aula e/o e-learning Gestione ed organizzazione della sicurezza Aula e/o e-learning Individuazione e valutazione dei rischi Aula Formazione e Consultazione lavoratori Aula Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica Aggiornamento quinquennale di durata minima di 14 ore Aula e/o e-learning
12 ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PERCORSO FORMATIVO RSPP DATORE DI LAVORO Riconoscimento della formazione pregressa Datori di Lavoro esonerati dalla formazione I datori di lavoro che hanno svolto corsi di 16 ore (ex art. 3 D.M.16/01/1997) entro l 11 gennaio 2012 Obbligo di aggiornamento Devono svolgere e concludere l aggiornamento entro l 11 gennaio 2014 Nuova attività La formazione del Datore di Lavoro in caso di nuova attività deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dall inizio della nuova attività.
13 FORMAZIONE DEI LAVORATORI ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011 PUBBLICATO IN G.U. IL 11/01/2012 «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
14 ACCORDI STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO PERCORSO FORMATIVO FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHIO BASSO H RISCHIO MEDIO H RISCHIO ALTO H Formazione generale Aula e/o e-learning 4 Formazione generale Aula e/o e-learning 4 Formazione generale Aula e/o e-learning 4 Formazione specifica Aula 4 Formazione specifica Aula 8 Formazione specifica Aula 12 Totale formazione minima 8 Totale formazione minima 12 Totale formazione minima 16 Attestazione di frequenza Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti i macro settori di rischio Aula e/o e-learning
15 COLLABORAZIONE CON ENTI BILATERALI E CON ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI Per i corsi di formazione per i lavoratori occorre richiedere preventivamente la collaborazione di Enti Bilaterali e OPT La richiesta deve essere inoltrata agli EB e OPT esistenti nel territorio e relativi al settore operativo aziendale Se la richiesta trova riscontro da detti organismi, occorre tenere conto delle indicazioni da essi date, anche se la formazione non è loro affidata In caso di assenza di EB e/o di OPT e in caso di mancato riscontro da detti organismi entro 15gg dalla data di invio della richiesta, il Ddl procede ad effettuare la formazione
16 DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA La formazione specifica deve riguardare: i rischi presenti nel settore di appartenenza dell azienda La specificità dei rischi dell azienda I rischi propri delle attività del lavoratore autonomo
17 DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA Contenuti e durata della formazione specifica: sono subordinati all esito della valutazione dei rischi effettuata dal DL a eventuali contenuti previsti dalla contrattazione collettiva e da procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale I contenuti e la durata della formazione specifica indicati nell Accordo sono da considerare minimi e possono essere ampliati in base alla natura ed entità dei rischi presenti in azienda.
18 DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA Condizioni particolari A) Indipendentemente dalla classe di rischio dell azienda, i lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare i corsi individuati per il Rischio Basso. B) Per il comparto delle costruzioni è riconosciuta come formazione Generale quella di primo ingresso del progetto 16ore-MICS. Per la formazione specifica vale il criterio di corrispondenza delle attività effettuate ai requisiti previsti nell Accordo. C) Costituisce credito formativo permanente sia la formazione generale, sia quella specifica di settore derivanti dalla frequenza di corsi di formazione professionali presso strutture accreditate. Il datore di lavoro deve comunque assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
19 Lavoratori -Riconoscimento della formazione pregressa Lavoratori esonerati dalla formazione I datori di lavoro devono comprovare di aver svolto alla data dell 11 gennaio 2012 una formazione con contenuti e per durata similari a quanto previsto dall Accordo. Formazione svolta prima del gennaio 2007 I lavoratori devono svolgere l aggiornamento entro l 11 gennaio 2013 Nuovi assunti La formazione (generale e specifica in base ai rischi di settore) deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dall assunzione.
20 LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011 PUBBLICATO IN G.U. IL 11/01/2012 «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
21 CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI La formazione del preposto comprende: A) la formazione dei lavoratori in relazione alla classe di rischio dell azienda B) un Modulo aggiuntivo specifico per il preposto in relazione agli obblighi dell art. 19) di minimo 8 ore
22 CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI Formazione minima prevista per i lavoratori in funzione del macro settore di rischio Formazione particolare aggiuntiva di 8 ore per tutti i macro settori di rischio. Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica PER TUTTI I MACROSETTORI DI RISCHIO Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per i lavoratori + Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per i compiti di preposto
23 CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI PARTE «A» PUNTI DA 1 A 5 4 ORE EROGAZIONE AULA E/O E-LEARNING 1. I principali soggetti del sistema di sicurezza 2. Relazioni tra i soggetti 3. Definizione ed individuazione dei fattori di rischio 4. Incidenti ed infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione PARTE «B» PUNTI DA 6 A 8 4 ORE EROGAZIONE AULA 6. Valutazione dei rischi d azienda 7. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali della sicurezza 8. Modalità di esercizio delle funzioni di controllo
24 Preposto Prima applicazione Termini per lo svolgimento dei corsi I datori di lavoro devono avviare i preposti ai corsi di formazione: - Formazione Generale - Formazione Specifica di classe di rischio - Formazione particolare e aggiuntiva Che devono essere conclusi entro il 11 luglio 2013 Nuovi assunti La formazione (generale e specifica in base ai rischi di settore e quella aggiuntiva) deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dall assunzione.
25 Preposto - Riconoscimento della formazione pregressa Preposti esonerati dalla formazione I datori di lavoro devono comprovare di aver svolto - alla data dell 11 gennaio una formazione con contenuti e per durata similari a quanto previsto dall Accordo. I corsi devono essere formalmente e documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012 Preposto - Riconoscimento della formazione pregressa Formazione svolta prima del gennaio 2007 Preposti devono svolgere l aggiornamento entro l 11 gennaio 2013
26 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI ACCORDO STATO-REGIONE DEL 21/12/2011 PUBBLICATO IN G.U. IL 11/01/2012 «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici efunzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa
27 CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI È in relazione agli obblighi dell art. 37, c.7 e 18 Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori È strutturata su 4 moduli Durata minima 16 ore
28 CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI Formazione minima della durata di 16 ore strutturata in 4 moduli formativi Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Giuridico - normativo Aula e/o e-learning Gestione ed organizzazione della sicurezza Aula e/o e-learning Individuazione e valutazione dei rischi Aula e/o e-learning Comunicazione, formazione e consultazione Aula e/o e-learning Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore Aula e/o e-learning
29 Fase di prima applicazione per i Dirigenti Disposizione transitoria Dirigenti esonerati dalla formazione I datori di lavoro devono comprovare di aver svolto -alla data dell 11 gennaio una formazione con contenuti e per durata similari a quanto previsto dall Accordo. I corsi devono essere formalmente e documentati approvati alla data del 26 gennaio 2012 I Dirigenti devono svolgere il corso di formazione che deve essere concluso in Fase di prima applicazione per i Dirigenti entro e non oltre l 11 luglio 2013 Nuovi assunti La formazione ore) deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dall assunzione. Riconoscimento della Formazione pregressa Non sono tenuti a frequentare il corso i Dirigenti che abbiano una formazione conforme: all art. 3 del D.M. 16/01/1997 se effettuata dopo il 14/08/2003 e/o al Modulo A per ASPP e RSPP Accordo Stato -Regioni 26/01/2006
30 La nuova formazione per l uso delle attrezzature di lavoro ACCORDO STATO-REGIONE DEL 22/02/2012 PUBBLICATO IN G.U. IL 12/03/2013
31 La nuova formazione per l uso delle attrezzature di lavoro Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Attuazione articolo 73, comma 5 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comma 5 attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione A chi è rivolto? Lavoratori (compresi soggetti di cui all art.21) che utilizzano attrezzature specifiche da quando? Entrata in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione in G.U. Norma transitoria : 24 mesi entro i quali i lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell accordo sono incaricati dell uso delle attrezzature, dovranno effettuare i corsi
32 La nuova formazione per l uso delle attrezzature di lavoro ATTREZZATURA MODULO TEORICO H MODULO PRATICO H. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) Gru caricatrici idrauliche 4 4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (entrambe tipologie prec.) 4 8 Gru a torre 8 4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (entrambe tipologie precedenti) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo Conduzione gru mobili (corso base) 8 4 (c. industriali semoventi) 4 (c. semoventi a braccio telescopico) 4 (c. elevatori telescopici rotativi) 8 (tutte le tipologie precedenti) 7 7
33 La nuova formazione per l uso delle attrezzature di lavoro ATTREZZATURA MODULO TEORICO H MODULO PRATICO H. Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) Trattori agricoli o forestali (trattori a ruote) 5 (trattori a cingoli) Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli 4 6 (escavatori idraulici) 6 (escavatori a fune) 6 (caricatori frontali) 6 (terne) 6 (autoribaltabili a cingoli) 12 (escavatori idraulici, caricatori frontali, terne) Pompe per calcestruzzo 7 7
34 La nuova formazione per l uso delle attrezzature di lavoro Elementi peculiari dell Accordo 1) formazione non sostitutiva di quella ai sensi art. 37 2) contenuti formativi e di durata minimi. 3) Formazione effettuata in orario di lavoro 4) validità quinquennale con obbligo di aggiornamento di minimo 4 ore 5) elenco dettagliato attrezzature previste 6) formazione teorica e pratica con verifiche di apprendimento intermedie e finali 7) superamento propedeutico della verifica del modulo teorico per accesso a prova pratica 8) obbligo di ripetizione del corso in caso di mancato superamento 9) facoltà autonomie Regionali di aumentare il livello 10) importanza del Libretto Formativo del Cittadino
35 La nuova formazione per l uso delle attrezzature di lavoro Riconoscimento della formazione pregressa Alla data di entrata in vigore (12 mesi dopo pubblicazione) con modulo teorico, pratico e verifica finale se di durata non inferiore a quanto previsto nell accordo se di durata inferiore* o di qualsiasi durata, senza verifica * * entro 24 mesi dall entrata in vigore, obbligo frequenza del modulo di aggiornamento (min.4 ore) e obbligo di verifica *
36 La nuova formazione per l uso delle attrezzature di lavoro Riconoscimento della formazione pregressa Corsi già effettuati o da svolgersi entro il 12 marzo 2013 Corsi di formazione con durata complessiva NON INFERIORE a quella prevista nell Accordo: Modulo Teorico Moduli Pratico Verifica finale
37 La nuova formazione per l uso delle attrezzature di lavoro Riconoscimento della formazione pregressa Corsi già effettuati o da svolgersi entro il 12 marzo 2013 Corsi di formazione completi di tutti i moduli e verifica finale con durata complessiva INFERIORE a quella prevista Obbligo dell Aggiornamento Entro il 12/03/2015
38 La nuova formazione per l uso delle attrezzature di lavoro Riconoscimento della formazione pregressa Corsi di formazione non completati da verifica finale e con durata complessiva INFERIORE a quella prevista Obbligo dell Aggiornamento Entro il 12/03/2015
39 CREDITI FORMATIVI PERMANENTI Costituiscono credito formativo permanente: Modulo di formazione generale per i lavoratori Formazione particolare aggiuntiva per i preposti (salvo modifiche intervenute nel rapporto di preposto) La formazione dei dirigenti I crediti formativi dei lavoratori e dei preposti hanno validità fino a quando non intervengono cambiamenti, come previsto dall art. 37, c. 4.
40 AGGIORNAMENTO L aggiornamento non deve riguardare la mera riproposizione di argomenti già proposti nei corsi base. L aggiornamento non può riguardare la formazione in relazione all evoluzione dei rischi o all insorgenza di nuovi rischi Per garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere previste verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite, anche mediante piattaforme e-learning.
41 LUCI ED OMBRE
42 LUCI ED OMBRE Le luci Viene definito un percorso iniziale per i diversi soggetti Viene definita la formazione di base per dirigenti e preposti Viene inquadrato il percorso formativo in funzione della VdR Vengono indicati i criteri dell aggiornamento periodico
43 LUCI ED OMBRE Le ombre L articolazione dei livelli di rischio per settore Ateco non rispecchia la effettività dei rischi nelle diverse categorie Non è del tutto chiaro il trattamento da riservare alla formazione pregressa La figura del docente non è definita in base alle qualità formative, ma sulla base di un esperienza professionale Vi sono diverse incongruenze, come quella di privilegiare l interattività come metodo ma di fissare un numero massimo di partecipanti che la renderebbe inattuabile
44 LUCI ED OMBRE Le ombre Vi è una centratura quasi esclusivamente sulle materie di insegnamento, anziché sui processi di apprendimento Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti, la sua impostazione sembra orientata a farne una specie di RSPP di basso livello, anziché puntare a fare acquisire competenze gestionali finalizzate a garantire processi lavorativi sicuri.
45 I dubbi -enti bilaterali ed organismi paritetici: l Accordo dispone che i corsi di formazione per i lavoratori debbano essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali ( ) e agli organismi paritetici. Questa e determina così l obbligo, a carico del datore di lavoro, di dover far pervenire la richiesta di collaborazione, non in modo alternativo - ad almeno uno dei due soggetti - ma inevitabilmente ad entrambi. Considerato poi che il datore di lavoro è chiamato obbligatoriamente a tenerne conto delle eventuali indicazioni espresse dall ente bilaterale e dall organismo paritetico, ancora più complicata si potrebbe venire a determinare la situazione nel caso in cui entrambi i soggetti (l ente bilaterale e l organismo paritetico) dovessero rispondere, sostenendo posizioni diverse od ancor peggio, contrastanti
46 I dubbi -organizzazione della formazione: si riscontra nell accordo l assenza per i lavoratori dell obbligo della prova di verifica dell apprendimento al termine del percorso formativo, una scelta e non una mera dimenticanza degli estensori del testo, in quanto questa questione è da sempre portatrice di contrasti e posizioni critiche, di natura diversa. In realtà l inserimento della prova obbligatoria di verifica dell apprendimento, al termine di ogni percorso formativo, dovrebbe essere un elemento essenziale
47 I dubbi -lavoratori stranieri: se per i lavoratori stranieri viene prevista obbligatoriamente una prova di verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare, a mancare, sono le specifiche secondo le quali si debba svolgere tale verifica. Il rischio è quello di creare, per questo e per altri aspetti non chiariti, una condizione di totale difformità sul territorio nazionale ;
48 DUBBI
49 I dubbi -e-learning: alcune non chiarezze emergono nell ambito delle categorie e dei percorsi formativi per i quali ne è consentito l utilizzo. Ad esempio prevedendo la possibilità di poter erogare in e-learning la formazione dei preposti, nell Accordo si precisa che solo le tematiche di natura generale possano farne parte. Nella chiarezza dei punti previsti (dal numero 1 al numero 5, dell elenco complessivo delle materie oggetto di formazione per i preposti), a mancare è l attribuzione della quantità di ore adeguata per poter svolgere tale parte del percorso formativo.
50 I dubbi -disposizioni transitorie e formazione dei dirigenti: - anche in tema di durata dei percorsi formativi, la mancanza di chiare (puntuali e semplici) indicazioni, crea terreno fertile per un ulteriore ritardo nell applicazione delle disposizioni, dal valore estremamente significativo (e inaccettabile, visto il già troppo tempo trascorso nell attesa delle indicazioni fornite dall Accordo, dopo circa quattro anni di attesa, dal mandato legislativo previsto dal d.lgs. n.81 del 2008 s.m.). In particolare nella sezione dedicata al percorso formativo dei dirigenti si precisa in modo esplicito che la formazione dei dirigenti dovrà essere completata nell arco temporale di dodici mesi. Nella sezione delle Disposizioni transitorie, però, si legge che i percorsi formativi dei dirigenti (e dei preposti) dovranno, unicamente in sede di prima applicazione, essere conclusi entro e non oltre il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione, con una ulteriore specifica (che modifica ancora i termini di realizzazione della formazione) che prevede, per i nuovi assunti, (dirigenti e preposti) nel caso il datore di lavoro non possa far completare il percorso prima dell adibizione al ruolo o contestualmente ad essa, il termine di conclusione del percorso entro e non oltre i sessanta giorni dall assunzione
51 I dubbi -riconoscimento formazione pregressa: anche in questo caso SI riscontra una leggerezza nel confondere l utilizzo della congiunzione «e» con l espressione «e/o» tale da fornire ancora una volta un motivo di scarsa chiarezza e di deleteria indeterminatezza applicativa. Infatti quanto indicato in relazione all obbligo a carico del datore di lavoro di comprovare di aver svolto una formazione rispettosa, nella durata, contenuti e modalità, delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro determina l obbligo di dover dimostrare il duplice rispetto (e, di contro, l impossibilità a far valere la formazione pregressa ad oggi svolta, in caso di mancata indicazione specifica nel contratto; condizione attualmente piuttosto ancora frequente).
52 I dubbi -aggiornamento: si conclude ritenendo estremamente dubbia la quantità di ore previste per il percorso di aggiornamento del preposto. Malgrado quanto indicato nel testo in tema di Aggiornamento di un obbligo formativo (a cadenza quinquennale) di durata minima di sei ore, la specificazione riferita al preposto (e al dirigente), sull oggetto dell aggiornamento (in relazione ai propri compiti in materia di salute sicurezza sul lavoro) crea incertezza interpretativa. Tenuto conto che il percorso formativo complessivo del preposto è formato da una parte relativa al percorso formativo dei lavoratori e ad una particolare sul ruolo del preposto, in tema di aggiornamento, emerge il dubbio se tale soggetto debba svolgere l aggiornamento sia per la parte del suo ruolo riferita alla figura del lavoratore sia, in modo aggiuntivo, per la parte riferita espressamente al ruolo di preposto (determinandosi così, nel quinquennio, un obbligo di sei ore di formazione di aggiornamento, più altre sei ore, rispettivamente l una per la parte relativa al ruolo del lavoratore e l altra relativa al preposto).
53 Si ringrazia per l attenzione Dr. Luigi Ferrara Vice Presidente A.N.CO.R.S. Segretario EBINMED
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