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1 Allegato n. 1 alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 di data 19 marzo 2014 IL SEGRETARIO CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. BRENTA Corso Ausugum n BORGO VALSUGANA (TN) Tel Fax mail: info@bimbrenta.it BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTIUI A FAVORE DI ALCUNI SETTORI PRODUTTIVI (deliberazione del Consiglio Direttivo n. di data ) Articolo 1 FINALITA ED OBIETTIVI Anche per l anno 2014, come per i precedenti, il Consorzio BIM Brenta intende incentivare, mediante la concessione di un contributo ad abbattimento di circa il 3% del saggio di interesse applicato sui mutui assunti da piccole e medie imprese aventi sede nei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. Brenta della Provincia di Trento, gli investimenti finalizzati al miglioramento dell azienda ed effettuati da imprese operanti in determinati settori produttivi, per un importo complessivo di Euro ,00 suscettibile di eventuali futuri incrementi. Tale iniziativa ha come obiettivo lo sviluppo sociale ed economico del territorio consorziale, come previsto dello Statuto consorziale e dalla Legge nr. 959 e ss.mm. Articolo 2 AMBITO DI INTERVENTO L intervento è diretto alle piccole imprese aventi sede nei Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Centa San Nicolò, Cinte Tesino, Folgaria, Grigno, Ivano Fracena, Lavarone, Levico Terme, Luserna, Novaledo, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Telve, Strigno, Telve di sopra, Tenna, Torcegno, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, Tonadico, Transacqua e Ziano di Fiemme. Si precisa che, per quanto riguarda i Comuni di Folgaria, Pergine Valsugana, Vigolo Vattaro e Ziano di Fiemme, il cui territorio ricade in parte in quello del Consorzio ed in parte del B.I.M. dell Adige, le agevolazioni saranno concesse solo a imprese aventi sede in porzioni del territorio di detti Comuni non ricomprese nel territorio del B.I.M. dell Adige. I settori di intervento potranno essere i seguenti: a. Agricoltura (compresi i Consorzi di Miglioramento Fondiario) ed agriturismo; b. Artigianato; c. Ogni attività turistico ricettiva con l unica condizione che il richiedente sia titolare di

2 partita IVA con attività inerente la gestione di strutture ricettive (es. garnì, residence e case per ferie) o la somministrazione di alimenti e/o bevande (es ristoranti e bar); d. Commercio al dettaglio, limitatamente ad aziende con non più di 5 addetti e non più di 2 dipendenti; nel caso l investimento interessi punti vendita siti in comuni con popolazione non superiore a abitanti o in frazioni o in centri storici, il limite dimensionale predetto deve intendersi riferito al solo punto vendita interessato, mentre il limite riferito all intera azienda è elevato a 10 addetti. Articolo 3 INVESTIMENTI AMMISSIBILI ED IMPORTI Le spese ammissibili a contributo saranno esclusivamente quelle inerenti investimenti finalizzati esclusivamente al miglioramento dell azienda (sono compresi autocarri, autofurgoni e simili, anche usati, ma è esclusa ogni tipo di autovettura) e realizzati sul territorio di competenza del Consorzio, come specificato nel precedente art. 2 del presente Bando, purché non godano di alcuna altra forma di sostegno da parte di enti pubblici (Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune o altri enti pubblici) o di enti privati. Sono considerati investimenti le spese per attività di promozione, marketing, internazionalizzazione e partecipazione a fiere. Restano escluse le spese inerenti l ordinaria gestione dell azienda, comprensive di ogni imposta, tassa e contributo, e le spese per i corsi di formazione ed aggiornamento. L importo minimo e l importo massimo di spesa, ammissibili a contribuzione per ciascuna ditta, sono fissati, rispettivamente, in Euro 5.000,00 ed in Euro ,00. Sono ammissibili a contributo gli investimenti che, alla data di presentazione della domanda di contributo al Consorzio, sono ancora da realizzare e la cui spesa, sempre con riferimento alla data di presentazione della domanda, non è stata ancora ordinata. Non saranno ammesse a contributo, quindi, le spese che, in base alla documentazione presentata, risultano essere già state ordinate (ordine di acquisto, di esecuzione lavori, ecc.) prima della data di presentazione della domanda al Consorzio. La spesa relativa a tali investimenti, e finanziata con il mutuo agevolato, dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2015; entro la stessa data dovrà essere erogato il mutuo, il cui periodo quinquennale di ammortamento dovrà avere inizio in data non successiva al 1 luglio A tal fine, si specifica quanto segue: - per quanto riguarda la data di presentazione della domanda, si farà riferimento alla data di assunzione al protocollo del Consorzio; - per quanto riguarda la data di ordinazione/effettuazione della spesa, si farà riferimento alla data di emissione di tutta la documentazione giustificativa della spesa presentata (ordini di acquisto, commissioni d acquisto, ordini di esecuzione lavori, documenti di trasporto, fatture immediate, fatture differite ecc.). Il mancato rispetto di tali termini comporterà la revoca dell agevolazione. Articolo 4 PROCEDURA PER L ACCESSO AI FINANZIAMENTI La presente iniziativa è proposta a tutti gli Istituti di Credito aventi sportelli nel territorio di competenza del Consorzio e diverrà operativa subordinatamente alla ricezione della comunicazione di adesione contenente esplicita dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni esposte nel presente Bando da parte degli Istituti di Credito interessati. Ciascun Istituto di Credito aderente dovrà raccogliere sia le domande di concessione del mutuo da agevolare che le domande di ammissione alle agevolazioni indirizzate al Consorzio e

3 redatte secondo quanto previsto dai successivi artt. 7 e 8 del presente Bando. L Istituto di Credito, dopo aver valutato positivamente, a suo esclusivo e insindacabile giudizio e senza alcun addebito di eventuale responsabilità al Consorzio, la richiesta di mutuo, trasmetterà direttamente al Consorzio la domanda di agevolazione unitamente a idonea nota di trasmissione nella quale dovrà essere data comunicazione dell avvenuto accoglimento della richiesta di mutuo da parte dell Istituto di Credito medesimo. Dopo l esame e l eventuale ammissione alle agevolazioni previste da parte del Consorzio, relativamente alla quale verrà data adeguata comunicazione all impresa richiedente e anche all Istituto di Credito aderente, quest ultimo provvederà all effettiva erogazione del mutuo agevolato, subordinatamente alla presentazione da parte dell impresa: - della documentazione attestante l avvenuta effettuazione della spesa ammessa a contributo; - di idonea dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativa all importo complessivo, con riferimento alla data di concessione delle agevolazioni da parte del Consorzio, degli aiuti ricevuti in regime di de minimis nel precedente periodo di tre anni (due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio in corso). L erogazione potrà essere effettuata, nell ambito dell importo del finanziamento complessivamente agevolato, anche in più tranche, purché ciascuna di importo minimo non inferiore ad 5.000; in tal caso, ogni singola tranche dovrà, per ogni adempimento successivo, essere considerata alla stregua di un mutuo a sé stante con proprio specifico piano di ammortamento; il richiedente risulterà pertanto titolare di più mutui, la cui somma non potrà eccedere l importo totale ammesso ad agevolazione. Ciascun Istituto di Credito comunicherà al Consorzio l avvenuta erogazione di ogni mutuo agevolato, inviando anche il relativo piano di ammortamento, dal quale dovrà risultare il capitale iniziale del mutuo erogato, la durata del mutuo e le relative decorrenze, l entità della rata di ammortamento, suddivisa in quota capitale e quota interessi, e l ammontare del contributo a carico del Consorzio. A tale comunicazione, l Istituto di Credito dovrà allegare anche la dichiarazione prevista dal quarto comma. Articolo 5 CARATTERISTICHE MUTUI I mutui chirografari dovranno avere un importo compreso tra ed e dovranno avere una durata fissa di 5 anni, con rate trimestrali di importo costante scadenti rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno (piano francese) Per quanto riguarda il tasso di interesse applicato al mutuo, l Istituto di Credito determinerà la relativa misura, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, con riferimento all andamento del mercato dei tassi bancari. Dal giorno di erogazione del mutuo al giorno di scadenza della prima rata immediatamente successiva, decorreranno interessi di preammortamento tecnico calcolati al medesimo tasso applicato al finanziamento. I finanziamenti saranno esenti da commissioni di liquidazione e da penalità per eventuale estinzione anticipata. Articolo 6 MISURA DELL AGEVOLAZIONE L agevolazione consisterà nella corresponsione da parte del Consorzio, per ciascuna rata trimestrale di ammortamento del mutuo, di un contributo costante pari, al lordo della ritenuta fiscale di legge del 4%, allo 0,406% calcolato sul capitale iniziale del mutuo. Nei casi di interventi di risparmio energetico o di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la misura del contributo, come sopra determinata, sarà aumentata

4 allo 0,472%. In ogni caso, l agevolazione potrà comportare, al massimo, l azzeramento della quota di interessi a carico dell impresa. Articolo 7 DOMANDA DI CONTRIBUTO Le domande di agevolazione, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell impresa a cui verrà intestato il mutuo e indirizzate al Consorzio, dovranno essere presentate tramite uno degli Istituti di Credito aderenti all iniziativa, utilizzando l apposito modulo predisposto (MODULO A), che dovrà essere compilato in ogni sua parte. Si sottolinea che deve essere precisamente indicata l attività svolta, come previsto al punto 3) del modulo, e che vanno compilate anche le dichiarazioni richieste, come previsto dai punti 6) e 7) del modulo. Le domande di agevolazione con dati incompleti, con documentazione mancante o illeggibile verranno immediatamente restituite dal Consorzio all Istituto di Credito competente con l invito a provvedere al loro perfezionamento. Conseguentemente, ai fini dell ordine cronologico secondo il quale le domande perverranno al Consorzio, farà fede, in questo caso, la data di ricezione della domanda debitamente perfezionata. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al 31 dicembre Articolo 8 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO Alla domanda dovranno essere allegati: a) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore b) preventivi o documenti equipollenti, intestati alla ditta richiedente, inerenti le spese da sostenere per l investimento impiegando il mutuo. Da tali documenti dovrà risultare in maniera chiara, precisa ed immediatamente comprensibile l oggetto della spesa; non saranno presi in considerazione singoli documenti concernenti spese di importo inferiore ad 1.000,00. Art. 9 CRITERI PER L AMMISSIBILITA DELLE DOMANDE Il Consorzio provvederà all esame delle domande indicativamente con frequenza mensile, a partire dalla data di approvazione della presente iniziativa da parte del Consiglio Direttivo, fatto salvo il caso di imprevisti o cause di forza maggiore. Saranno ammesse a contribuzione le domande, in possesso dei requisiti richiesti, secondo l ordine cronologico di presentazione al Consorzio (e, se necessario, ma comunque in subordine, secondo l ordine cronologico secondo il quale risulteranno pervenute al singolo Istituto di Credito), fino ad eventuale esaurimento del plafond sopra indicato. Alle imprese che hanno già goduto di agevolazioni similari, concesse dal Consorzio nel periodo (in base ad iniziative analoghe attuate nel corso degli stessi anni, secondo quanto previsto dalle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo), non può essere ulteriormente concessa l agevolazione di cui al presente Bando, se non relativamente a mutui di importo non eccedente la differenza tra Euro ,00 (importo massimo di spesa di cui all art.3) e il capitale iniziale del mutuo (o la somma dei capitali iniziali dei mutui) già precedentemente agevolati. Anche alle imprese già ammesse all agevolazione nel corso degli anni precedenti, l agevolazione potrà essere nuovamente concessa su mutui di importo fino ad , purché, alla data di presentazione della domanda al Consorzio, risulti interamente decorso il

5 periodo, così come previsto all atto dell erogazione, di ammortamento del mutuo (o dei mutui) precedentemente agevolato e purché l agevolazione venga richiesta per spese relative ad investimenti aventi i requisiti indicati al precedente art. 3 del presente Bando. Articolo 10 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro ciascuna scadenza trimestrale, ogni Istituto di Credito dovrà fornire al Consorzio l elenco completo di tutte le imprese che risultano titolari di mutui agevolati ed alle quali spettano i contributi in conto interessi, previsti dal presente Bando, specificando, per ciascuna ditta, l ammontare del contributo spettante sulla rata trimestrale di ammortamento in scadenza. Il pagamento, direttamente a ciascun Istituto di Credito competente, della quota contributiva assunta a carico del Consorzio, verrà effettuato entro il mese successivo a ciascuna scadenza trimestrale. Detto pagamento sarà effettuato al netto della ritenuta fiscale di legge del 4%; l importo netto che sarà pagato corrisponderà, pertanto, per ciascuna scadenza trimestrale e per ciascun mutuo, allo 0,38976% o allo 0,45312%, in caso di interventi di risparmio energetico o di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, del capitale iniziale del mutuo medesimo. Ciascun Istituto di Credito si impegna a provvedere all accredito dell agevolazione spettante a favore di ciascuna ditta beneficiaria entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo accredito da parte del Consorzio. Nel rispetto dei principi fissati dal regime di de minimis, sugli interessi di preammortamento tecnico, previsti dal precedente art. 5, non verrà riconosciuto il contributo da parte del Consorzio. Nel caso in cui il rapporto di mutuo tra l impresa e l Istituto di Credito venga a cessare, per cause dovute a fattispecie non previste al successivo articolo 11, il Consorzio riconoscerà all impresa solo la quota di contributo in conto interessi maturato fino alla data del verificarsi dell evento. Articolo 11 REVOCA E prevista la revoca delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: - l impresa beneficiaria cessa di svolgere l attività; - a seguito di successiva richiesta di documentazione giustificativa della spesa, emerge che l ordinazione delle spese è stata fatta in periodo antecedente alla data di presentazione dell istanza al Consorzio (art. 3 del Bando); - il rapporto di mutuo tra l impresa e l Istituto di Credito, per un qualsiasi motivo, viene a cessare (es: estinzione anticipata, revoca del mutuo da parte dell Istituto di Credito ecc. salvo quanto previsto dall art. 10); - l investimento viene dismesso/alienato prima della fine dell ammortamento del relativo mutuo agevolato. Oltre ai casi sopra specificati, è prevista la revoca delle agevolazioni concesse al verificarsi di un qualsiasi evento che comporti la perdita, da parte dell impresa, di anche uno solo dei requisiti necessari per l ammissione alle agevolazioni in argomento e dichiarati in sede di presentazione della relativa domanda al Consorzio. Pertanto, al verificarsi di qualsiasi evento che comporti delle variazioni dei dati forniti in sede di presentazione della domanda di agevolazione da parte di ciascuna impresa, sarà onere dell impresa beneficiaria o, in alternativa, di ciascun Istituto di Credito darne adeguata comunicazione scritta al Consorzio (es. rideterminazione importo mutuo, variazioni denominazione ditta, indirizzo, sede, cessazione e/o trasferimento attività, estinzione

6 anticipata mutuo, revoca del mutuo ecc.) per gli adempimenti conseguenti. L eventuale restituzione delle agevolazioni già erogate, ma non spettanti all impresa a seguito della revoca, avverrà mediante recupero del relativo importo, direttamente dall Istituto di Credito competente, in occasione della prima liquidazione trimestrale dei contributi in conto interessi a carico del Consorzio. Articolo 12 CASI PARTICOLARI In caso di mancato pagamento delle rate da parte dell impresa, secondo il piano di ammortamento stabilito, il relativo contributo già erogato dal Consorzio dovrà essere restituito al medesimo entro 15 giorni dalla scadenza della rata. Nel caso in cui l impresa provveda a pagare la rata sospesa, sarà cura dell Istituto di Credito darne tempestiva comunicazione al Consorzio il quale provvederà al riversamento del relativo contributo per l accredito all impresa. L Istituto di Credito ha piena facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all art Codice Civile e di risolvere il contratto ai sensi dell art Codice Civile qualora per qualsiasi evento o circostanza (a titolo di esempio non esaustivo: protesti; procedure concorsuali; classificazione a sofferenza), a suo esclusivo e insindacabile giudizio, vi sia pericolo di pregiudizio di qualsiasi genere per il credito e per le eventuali garanzie, fermo restando la disposizione prevista dall ultima comma dall articolo 11. I contributi sospesi presso l Istituto di Credito per inadempimento vengono riaccreditati al Consorzio entro 15 giorni dalla revoca del finanziamento stesso. Articolo 13 CONTROLLI Il Consorzio B.I.M. si riserva la facoltà di eseguire controlli sulla documentazione dimostrativa dell avvenuta effettuazione della spesa ammessa a contributo e presentata dall impresa beneficiaria all Istituto di Credito competente. A seguito di eventuale richiesta, ogni Istituto di Credito dovrà trasmettere al Consorzio la documentazione di cui sopra. AVVERTENZA PER I SOGGETTI CHE INTENDONO USUSFRUIRE DI ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI Si precisa che le agevolazioni previste dalla presente iniziativa sono concesse nell ambito del regime di de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre

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