Nel 1989 ho cominciato a vendere programmi informatici per le aziende, in parte da me sviluppati e personalizzati secondo le esigenze.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Nel 1989 ho cominciato a vendere programmi informatici per le aziende, in parte da me sviluppati e personalizzati secondo le esigenze."

Transcript

1 Mi scuso per il disturbo. Sono Sandro Dallavalle, via del Solstizio, Montebelluna (TV), tel , mail sandro@essedistudio.com, un cittadino che sta da 24 anni subendo una immane persecuzione giudiziaria. Avrei bisogno di 2 informazioni: 1) se codesto Studio legale è a conoscenza di altre vicende che abbiano per protagonista la mia controparte e/o episodi con connotazioni simili alla mia vicenda; in tal caso, sono pronto a mantenere la massima riservatezza sulla fonte; 2) se codesto Studio è interessato ad assistermi nella querela che intendo inoltrare, in relazione a tutti i fatti che espongo di seguito. Mi sto rivolgendo anche alle Istituzioni sovranazionali: al momento, il parlamentare europeo di Paese (TV), Andrea Zanoni, è rimasto impressionato dalla mia vicenda (e mi riferisce di essere a conoscenza di altre simili) e che sta approfondendo le modalità più opportune per rappresentare la situazione alle Istituzioni di Bruxelles e/o Strasburgo. La presente è rivolta ad una vasta platea in quanto, per sfuggire alle consuete (documentate) pressioni sui miei legali ho necessità di trovare un interlocutore che operi in maniera professionale assistito tuttavia da uno o più avvocati, anche non impegnati direttamente nella professione, che con la loro sola presenza scoraggino nuove illegittime interferenze da parte di persone alquanto altolocate evidentemente. Ho cercato pertanto, nel poco tempo a disposizione (temo che inventino qualcosa per fermare la mai iniziativa di denunciare anche i magistrati, della quale non ho fatto mistero) di mettere in evidenza come la mia vicenda sia in qualche modo la cartina di tornasole di un male assai vasto, che di fatto sta precipitando il nostro paese nella catastrofe. Mi scuso di conseguenza per le digressioni anche su particolari personali, che tuttavia ritengo essenziali per far comprendere come le premesse per quanto sta accadendo partano da lontano. Il presente resoconto ha qualche speranza di essere capito, dopo attenta lettura e confronto con quanto pubblicato nel sito: se prima si legge almeno la trama della vicenda, da qualche anno pubblicata su tale sito allo inizio e che ripeto fra poche righe, di seguito. N.B. preferisco appoggiarmi al sito in quanto il suo contenuto è in qualche modo attrezzato contro eventuali querele essendo passato al vaglio di numerosi organi giudiziari, di cui cito solamente i più importanti: DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, MINISTRO GUARDASIGILLI, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. Oggi, 7 aprile 2013, vi sono degli accadimenti il cui significato mi sfugge: 1) non sono ancora riuscito ad ottenere, tramite il mio legale, copia della sentenza del 27/03/13, alla cui lettura ho assistito 2) il mio legale mi consiglia di rinunciare all'appello, la cui prima udienza doveva essere il 26/03/2013, in quanto teme che il Presidente della Corte d'appello lo respinga per ritardo nella presentazione (in quanto non terrebbe conto della interruzione feriale); io ho risposto che non voglio rinunciare, in quanto esigo che tale alto magistrato metta la faccia, dietro ad un tale respingimento! 3) la decisione finale del secondo processo contro la esecuzione, instaurato avanti la giudice Fazzini, doveva essere emanata nel mese di marzo, ma non ho alcuna natizia: si attende forse l'esito della vicenda di cui al punto 2? TRAMA DELLA VICENDA GIUDIZIARIA (All. 1): Nel 1989 ho cominciato a vendere programmi informatici per le aziende, in parte da me sviluppati e personalizzati secondo le esigenze. Purtroppo, sono incappato in una "donna speciale", che si è inserita abusivamente come mia controparte in luogo del capace professionista che era stato indicato nel contratto come mia controparte tecnica, contratto che quindi è stato violato sino dal primo giorno. Per capire il soggetto, basti dire che la società che mi ha preceduto, ha ottenuto il pagamento per via legale, quella successiva, invece ha rinunciato di sua iniziativa a tale cliente, preferendo perdere anche i corrispettivi arretrati. Avrei lasciato correre anche io ma sfortunatamente tale signora, che si era abusivamente frapposta in quanto non

2 aveva alcun ruolo ufficiale nella ditta, ha agito in maniera che ho ritenuto così strampalata che mi ha reso sicuro di vincere legalmente; quindi mi sono lasciato tentare ed ho agito per ottenere la rifusione dei mesi di lavoro che mi aveva fatto perdere. Allo inizio le cose sono andate secondo copione: la perizia effettuata nel 1990 si è conclusa con un parere a me favorevole, nonostante l'indebito accesso (e la conseguente compromissione) ai dati da parte di persone la cui identità è rimasta ignota. Accesso ammesso per iscritto da tale signora (ed è il secondo, grave abuso). Nel 1996 tuttavia, in occasione di una seconda perizia ordinata dal Tribunale, mi sono accorto che l'atteggiamento del CTU (perito nominato dal tribunale, che era lo stesso intervenuto anche nel 1990) era mutato rispetto alla occasione precedente. Lo studio legale della controparte era "Nordio Manuel" che nel 1989 era meno quotato rispetto al mio (studio Mognon). Nordio era il fratello del noto P.M. Veneziano che nei primi anni 90 era l'unico magistrato in Italia a scrivere sui giornali nazionali contro i suoi colleghi ed a favore di Berlusconi. Nel primo governo del cavaliere è stato da questi incaricato di redigere il testo della riforma della giustizia. Il Ministro Castelli, che pure si è sempre dimostrato politicamente un ferreo alleato del cavaliere, la ha cestinata. Recentemente, il PDL fatto il suo nome come "papabile", quando si è trattato di scegliere il nuovo ministro della Giustizia (furono invece designati prima Nitto Palma e poi Paola Severino). Mi sono improvvisamente trovato in una vicenda kafkiana in quanto avevo chiesto (ed in un secondo tempo anche con insistenza, visto il muro di gomma che veniva opposto - muro di gomma immutato ancora oggi) alla Procura di indagare, dato che erano sparite le copie di backup della situazione lasciata sul computer di controparte e che erano depositate sigillate in custodia presso il Tribunale di Treviso, secondo le precise disposizioni del giudice civile. E' emerso che erano nello indebito possesso dell'avv. di controparte che curava la pratica per conto dello studio Nordio. Dato che nel 1996 ho inviato una raccomandata al CTU nella quale gli annunciavo che avevo raccolto le prove che durante la indebita detenzione dell'avv. di controparte era avvenuto un travaso di dati fra le cassette di backup, lo invitavo energicamente a rettificare la sua relazione nel punto in cui accreditava falsamente che non fossero stai rotti i sigilli, assecondando in tal modo le scuse addotte dall'avv di controparte, e lo ho "minacciato" di rivolgermi, in caso disattendesse il mio invito, ai giudici, alla stampa, alle associazioni dei consumatori e di reclamare i danni che sarebbero stati successivamente accertati; si disturbò a scrivermi, a favore del CTU, il Procuratore Capo ma io, pur con il massimo rispetto, rimasi fermo nella mia richiesta che venisse fatta luce sui gravi fatti, che delegittimavano anche la Istituzione del Tribunale. Immediatamente dopo la mia risposta (e ritenni che fu proprio a causa della mia fermezza) fui imputato per estorsione a carico del CTU. Il P.M per due volte chiese la archiviazione della querela del CTU contro di me, ma la seconda volta il GIP respinse la richiesta e lo obbligò a formulare la imputazione di estorsione a mio carico. Poco dopo tale Gip decise di migrare dal ruolo giudicante a quello inquirente (da giudice a PM). Subii un processo penale di stampo sovietico nel quale, violando la precisa norma deontologica professionale che impedisce ad un avvocato di testimoniare contro la parte avversa alla sua cliente, l'avv. di controparte ha non solo testimoniato formulando delle accuse documentatamente false conto di me, ma le sue evidenti reticenze e giustificazioni sulla vicenda dei reperti, erano anche state smentite sia dal CTU, quando ha a sua volta deposto sotto giuramento, sia anche da incontrovertibile documentazione. Il giudice ha sorvolato su questo, lo ha trattato con grande riguardo (nonostante fosse proprio lui l'indebito (e confesso) detentore dei reperti che erano spariti dalla custodia del Tribunale e li avesse restituiti privi degli originari sigilli; il giudice monocratico ha invece interrotto ripetutamente e senza motivo la mia deposizione nel palese tentativo di impedirmi di parlare a mia difesa, rivolgendomi anche una grave offesa (tutto questo emerge anche dalla relazione stenografica del dibattimento). Da notare che: - i reperti sigillati spariti dalla custodia del Tribunale erano stati restituiti senza sigilli dall'avv. di controparte, prontamente individuato dagli inquirenti in quanto in un registro del Tribunale risultava annotato che lui li aveva ritirati;

3 - il resoconto stenografico del dibattimento evidenzia in parte, ma sufficientemente, il ribaltamento della giustizia operato dal Giudice: chi pretendeva giustizia veniva imputato (ed anche offeso, palesemente senza nemmeno una motivazione), chi era responsabile di una detenzione di reperti che, fra le altre, umiliava il Tribunale come Istituzione, era posto nella condizione di accusare; - la contraddizione fra la deposizione dell'avv. di controparte e quella del CTU, nonostante invocata dal mio legale nella arringa finale, è rimasta lettera morta; - ancora più indicativa del livello di "coperture" di cui gode l'avv. di controparte è la corrispondenza che ho scambiato con l'ordine degli avvocati di Treviso. Sono stato condannato (l'accusa, ben più grave e chiaramente intimidatoria, era invece di estorsione, reato tipico delle mafie e non di un cittadino che insiste per avere giustizia- era stata derubricata, persino in quel contesto, nel ben più mite reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni"): in appello sono stato assolto anche da questo in quanto i fatti non costituivano reato. Grazie alla onestà del giudice, che sono certo abbia resistito alle pressioni che ho ravvisato essere una costante in questa vicenda (alcune di esse sono ben documentate), ho vinto in primo grado la causa civile. La controparte ha presentato istanza di appello. La corte di Venezia, a mio avviso resasi conto della mala fede e delle macchinazioni di controparte, ha atteso che scadessero i termini per ricorrere in maniera formalmente corretta nuovamente in appello ed ha emesso una sentenza di rigetto della istanza, per un vizio formale nel mandato sottoscritto dalla istante, mia controparte. Dato che l'appello non si è svolto, quanto meno sul merito, non essendo nemmeno iniziato a causa del respingimento della istanza di controparte, è tornata vigente la sentenza di merito di primo grado ed a valere su di essa ho pignorato un bene, di congruo valore: di conseguenza la controparte si è decisa a pagare (fui tanto felice, nella convinzione che fosse finita, che accordai una rateizzazione di 2 anni, nonostante fossero trascorsi ben 7 anni dalla data del credito, in epoca in cui la inflazione correva a due cifre!). Invece, la controparte è ricorsa in cassazione, sostenendo che il riferimento alla società contenuto nel suo ricorso rigettato dalla Corte di Appello era un mero refuso in quanto la parte in causa era esclusivamente il titolare della ditta individuale e non invece la società che successivamente era nata sulle ceneri della ditta individuale ma con nuovi soci (il refuso, per il quale era stato respinta la istanza di appello, riguardava il riferimento ad una società, nel mandato firmato dalla controparte). La cassazione ha accolto la richiesta (ribadendo che la parte in causa era la persona fisica titolare della ditta individuale e che il riferimento alla sua società, nata in epoca successiva, era un refuso) ed ha quindi riaperto i termini per adire l'appello. Nonostante fosse l'unica cosa richiesta e concessa, la controparte ha lasciato scadere tali nuovi termini senza fruire della possibilità ottenuta dalla Cassazione, cioè nessuno ha "riassunto" l' appello. Ovviamente la causa era a questo punto finita. Invece, parecchio tempo dopo, la controparte ha ottenuto, senza alcun avviso, in pieno agosto 2009 dal giudice Mazza di Conegliano (che immediatamente dopo andava in quiescenza) un decreto ingiuntivo a favore della società ( s.r.l)., quella stessa la cui legittimità era stata con tanta enfasi esclusa dalla controparte (quando si trattava di sostenere che il riferimento alla società nel mandato era un refuso e che quindi aveva diritto di ripetere la istanza di appello) e tale esclusione era stata esplicitamente ribadita dalla Suprema Corte. Va tenuto presente che l'art 393 secondo comma del c.p.c. stabilisce che le decisioni della Cassazione sono vincolanti anche negli atti successivi del nuovo processo e, di conseguenza, ignorarle significa opporsi alla legge, oltre che alla Cassazione. La legge è molto precisa nel confermare il senso comune, secondo il quale se io ho vinto il processo di primo grado e l'appello non è stato fatto, e comunque non si è occupato del processo di primo grado, avendo semplicemente respinto la istanza di appello presentata da controparte, la causa è conclusa a mio favore. Ma non per questi giudici di Conegliano e di Treviso. A suo tempo ho ravvisato come alquanto strano che l'attuale reggente della Procura, lo stesso che ha archiviato la accusa verso l'avv. di controparte nel 1996, sostenendo che "era

4 troppo tardi", quando è emerso che il responsabile della indebita detenzione dei reperti era proprio tale avvocato (cioè una delle parti, nonostante la custodia dei reperti presso la Cancelleria del Tribunale fosse stata decisa dal giudice civile proprio per evitare che una delle parti potesse avere alcun contatto con i reperti di prova; infatti, "nel contradditorio delle parti" furono le precise istruzioni espresse dal giudice al CTU circa le modalità di deposito e custodia); il significato della motivazione addotta dal P:M:, cioè che era troppo tardi, mi è apparsa assai singolare. dato che la restituzione dei reperti, intimata dal CTU dopo che i vecchi registri del Tribunale avevano indicato l'indebito possessore, era avvenuta da poco tempo dalla richiesta di archiviazione del P.M. il quale, a quanto ho ritenuto, ha letteralmente GRAZIATO l'indebito detentore (ancora di maggiore gravità è che, come è stato documentato poi, i reperti sono stati restituiti privi degli originali sigilli, il che è un reato tanto più grave in quanto l'indiziato è l'avvocato di una delle parti in causa); tale PM all'epoca esercitava la carica di sostituto presso la Pretura (istituzione successivamente abolita; il pretore era il primo gradino della carriera giudicante, così come il sostituto presso la Pretura era di conseguenza al primo gradino della carriera inquirente). Quando, subito dopo i fatti, il Procuratore Capo fu trasferito (immagino fosse una promozione) detto P.M. venne promosso al ruolo di reggente la procura, superando in un attimo tutti i sostituti presso la Procura che, a me sembra scontato, avevano maggiori titoli ed anzianità, e rimase tale per qualche anno, fino a quando venne nominato il Procuratore Titolare. Anche il giudice del processo penale a mio carico ebbe una fulgida carriera: quando si rese vacante la Presidenza del Tribunale fu proprio lui ad essere designato quale reggente. Non solo, tale P.M., recentemente tornato ad essere reggente per il collocamento a riposo del successivo procuratore della repubblica, all'epoca della precedente reggenza sembra fosse stato promosso a procuratore aggiunto (stando a come lo appellavano i giornalisti di Antenna tre, quando lo intervistavano). Successivamente, tuttavia, mi risulta che fu nuovamente retrocesso a sostituto, se non vado errato: ho immaginato che gli altri sostituti avessero reclamato per essere stati scavalcati in maniera così eclatante! Sino da quei tempi mi sono reso conto di un metodo che solamente nei giorni nostri è comprensibile a tutti: Ruby è la nipote di Mubarak nonostante fosse arcinoto (anche al premier che aveva telefonato, come ha testimoniato la polizia) che era addirittura di una altra nazionalità (marocchina) e che, anzi che essere stata consegnata alla ambasciata egiziana, era stata consegnata alla prostituta... Da una infinità di elementi emerge che la metodica è la medesima e non mi meraviglia che così tanti magistrati di Treviso e Conegliano si siano comportati, a mio avviso, come quei 316 parlamentari che hanno deliberato sulla nipote di Mubarak. Il direttore di Confindustria ha cercato inutilmente di intervenire col Presidente del Tribunale, il Consiglio Superiore della Magistratura ha riaperto la istruttoria, la Direzione Nazionale Antimafia ha ravvisato le gravi irregolarità ed i reati compiuti (che emergono chiaramente dalla lettura della purtroppo lunga vicenda); gli studiosi di criminalità organizzata di una importante università hanno attestato che la vicenda è terribile e mostra lo stretto legame fra fascismo e mafie ma tuttavia, come avviene anche a livello nazionale, certo potere non arretra di un passo rispetto ai quotidiani soprusi e, nonostante si sia eccezionalmente distinto per il suo assordante strepitare sui media, è nella operosità dietro le quinte che esplica il massimo delle sue iniziative, da come a mio avviso emerge costantemente dalla vicenda,. A me risulta che la cricca stia allargando la sua influenza a dismisura. E' intuitivo come sia agevole penetrare il tessuto economico della zona quando, attraverso l'ausilio di potenti personaggi della pubblica amministrazione, si aggrediscono importanti aziende opponendo loro, secondo il ben noto metodo del bastone e della carota, le seguenti alternative: subire gravi conseguenza finanziarie e penali in seguito alla loro multimilionaria frode fiscale oppure fruire di protezioni tali da garantire per il futuro, in totale impunità, il

5 proseguimento di tale condotta e dello enorme arricchimento ad esso correlata. Mi riferisco alla azienda che ho fedelmente servito per circa 30 anni e che, dopo essere stata penetrata da una "testa di ponte" della cricca, che pur non conoscendomi ha cominciato una immane campagna di diffamazione che è durata anni, alla fine, proprio mediante la concussione di cui sopra, è stata costretta a decidere la mia definitiva estromissione. AGGIORNAMENTO AL 31/08/2012: Gli avvenimenti recenti, composti di tante ombre e qualche spiraglio di luce, trovano i loro riferimenti documentali nella cartella del sito: Elenco_allegati/pressing Bonotto. 1) Sono emerse la prove (fax scambiati) che dimostrano le illecite pressioni esercitate dall'avv. di controparte Giovanni Bonotto verso il mio legale, in particolare la minaccia a rivolgersi all'ordine degli avvocati per non essere riuscito a convincermi ad aderire alla richiesta di rinunciare al pignoramento sul bene di Andreon Francesco, richiesta già bocciata dal tribunale di Palmanova, ora divenuta definitiva, e poi l'invito esplicito al mio legale di adottare una linea difensiva differente dalla mia (ed evidentemente per favorire la controparte e non il proprio cliente). Già nella conclusionale del 2000, l'avv. Bonotto aveva formulato espliciti e perentori inviti in tale senso; 2) per il necessario tramite della Ministro Guardasigilli Paola Severino, è stata aperta una indagine da parte del CSM (vedasi il file Farneticazioni.pdf, che evidenzia la intromissione illecita da parte del Presidente del Tribunale nei confronti di uno dei magistrati che si occupano della parte civile della vicenda) che è sfociata nelle dimissioni, anche da magistrato, del Presidente del Tribunale; 3) dato che questo ultimo era stato "convertito" solamente nel 2009, in coincidenza di una ispezione ministeriale (all'epoca il capo degli ispettori era il ben noto Arcibaldo Miller, che aveva tentato di "incastrare" magistrati come Ilda Bocassini e Gherardo Colombo), l'originario nucleo (probabilmente reo anche di aver inserito un chiodo sulla poltrona del nuovo Presidente in occasione del suo insediamento, come da questi pubblicamente denunciato: messaggio tipicamente mafioso) è rimasto totalmente al di fuori della indagine disciplinare ed il sottoscritto non riesce ad avere giustizia in quanto la Procura, retta dal primo P.M. protagonista della vicenda, oppone un muro di gomma insormontabile; anche la procura Generale, adita a fine luglio 2012, sembra insensibile ad ogni appello! RESOCONTO DELLA VENTENNALE VICENDA: " querela_penale.txt ESPOSTO contro Andreon Francesco, Andreon Michele, Braido Vanna, avvocati Giovanni Bonotto e Manuela Bottega, loro sodali interni ed esterni alla magistratura. Spiegare un ventennio di frode giudiziaria subita non è semplice, data la enorme quantità di eventi e reati e l'elevato numero dei protagonisti che a vario titolo hanno contribuito ad essa. Affidarsi unicamente a documentazione cartacea sarebbe improponibile, dato il volume che ha raggiunto il fascicolo. Per la comprensione della presente da parte dei non addetti ai lavori, occorre precisare che la assenza di legittimazione significa semplicemente che che la parte in causa non è quella che ne ha titolo (ad esempio, se io ho un credito, ma a tentare di riscuoterlo è mio fratello, egli non ha le legittimazione attiva), se invece non è il presunto debitore ad essere citato, ma una terza persona, questa manca della legittimazione passiva. Le prove raccolte sono talmente numerose e documentate che i tempi sono maturi per tirare le somme e presentare questo (ennesimo) esposto, con riserva di querelare a breve e costituirmi parte civile per il tramite di un legale, che

6 verrà attentamente selezionato per un compito delicatissimo, non tanto per la complessità della pratica, quanto per le inqualificabili pressioni che sono da sempre esercitate sui miei legali (ed anche su alcuni magistrati - vedi All. 2). Il presupposto è che i legali che interverranno in futuro sappiano adire le opportune sedi giudiziarie, in quanto la lunga vicenda mostra (a mio parere) un dominio da parte della cricca sul Tribunale di Treviso/Conegliano! Ma un dato certo è che il potere di riferimento di questa cricca è politico (la sua capacità di procurare miglioramenti di carriera e di opportunità per i sodali ed i loro parenti presso pubbliche amministrazioni - e di conseguenza, come il solito, a carico dei contribuenti onesti - sembrano inesauribili. Di conseguenza, a mio avviso, non si può fare affidamento sui pubblici funzionari, spesso arrivati al loro posto grazie ad una selezione alla rovescia: una sgradevolissima situazione, oltre che un danno enorme al paese! La presente si appoggerà ad un documento di supporto, con i link sul sito: che contiene a sua volta una vasta documentazione, comprese copie degli atti giudiziari originali. I corresponsabili in solido sono così numerosi ed importanti che, se ciò ha reso impossibile opporre un argine ai danni che hanno causato, desta invece meno preoccupazione il futuro recupero sotto il profilo della disponibilità di risorse dei (da me) presunti colpevoli. Dalla vicenda emerge un intreccio di attività, per lo più orchestrate dietro le quinte, dalle quali anche la sola parte accidentalmente emersa fa' intravvedere una cricca formata da imprenditori, avvocati, magistrati, pubblici funzionari che si avvalgono di stretti legami ed appoggi da certa politica (quella stessa che combatte i magistrati che rispettano la loro onorabilità e la costituzione, considerando la legge uguale per tutti e, per questo motivo, vengono definiti "cancro"). A metà degli anni 90, in conseguenza di una banale causa civile che allo esordio (1990) si era svolta su binari normali, mi sono trovato allo interno di una realtà abnorme, del tutto inusuale nella nostra zona. La connotazione costante della vicenda, a partire da quel momento, è la totale consapevolezza di impunità da parte di tutti i protagonisti. Essa è, notoriamente, la causa prima della boria manifestata dagli esponenti delle mafie tradizionali Le conseguenze per i malcapitati, ed ho notizie che ve ne sono vari altri, sono la spogliazione totale dei beni realizzata specialmente, ma non solo, attraverso atti giudiziari illegittimi od altri provvedimenti abusivi da parte di pubblici funzionari. Ho fatto richiesta alla reggente del Tribunale di Treviso di conoscere i nominativi delle controparti degli Andreon. Mi ha risposto di non poter aderire alla mia richiesta, in relazione alla normativa sulla privacy. Ho richiesto, sia al precedente Presidente del Tribunale (dr. Schiavon, dimessosi dalla magistratura, con frasi offensive verso il C.S.M., mentre era in corso la indagine disciplinare di tale organismo) che alla attuale reggente, Valeria Castagna dei chiarimenti sul trattamento subito dalla Cancelleria del Tribunale, la cui iniquità è palese già dallo aspetto esteriore!. (All.3). Nessuna risposta! Dato che una mia preoccupazione è di cercare di riunire le vittime al fine di una miglior difesa comune, punterò sulla collaborazione dei media, dato che sembra essere l'unica via che non viola la privacy (e tanto meno la legge, ci mancherebbe altro, dato che agirò NELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA E DELLA LEGALITA'. come già in passato, avendo il conforto della Corte di Appello che a suo tempo ha sancito che non è reato (cosa ovvia, ma non per numerosi magistrati di Treviso). Invito pertanto sino da ora l'eventuale PM che mi volesse nuovamente incriminare per tale motivo di non tagliare le parole scritte in maiuscolo, come fatto invece dal P.M. Antonio De Lorenzi quando,a fine anni 90, mi ha imputato niente meno che di "estorsione" (reato molto grave, tipico della criminalità organizzata, che prevede la carcerazione preventiva, che per fortuna sono riuscito a schivare); la Corte d'appello ha stabilito che ciò che mi veniva

7 imputato non è reato! Ecco a che punto erano arrivati questi magistrati! La sensazione più terribile che si possa provare (intendo peggiore ancora rispetto ad essere nel mirino delle mafie tradizionali, nel qual caso comunque rimane la scelta di rivolgersi alle forze dell'ordine per trovare protezione) deriva dalla consapevolezza di essere nel mirino di una cricca capace di ottenere ciò che vuole da numerosi magistrati, e quindi di non poter essere difeso nemmeno dalle forze dell'ordine, che sono subordinate, come è noto, alla magistratura! Ho contato circa 14 magistrati che si sono resi responsabili di provvedimenti a mio parere irrituali, con un diverso livello di gravità.(all 4) Ma non basta, il problema sono anche gli avvocati. Quelli che, avendo poco lavoro, in origine sembrano interessati ad acquisirmi come nuovo cliente, ma poi, appresa la situazione, fuggono "a gambe levate". Ho impiegato molto tempo per trovare l'attuale legale civilista, che numerosi sintomi che ho incominciato a riconoscere grazie alla ventennale esperienza mi suggeriscono essere a sua volta oggetto di fortissime pressioni. Li capisco benissimo: non possono permettersi di opporsi ai gravi comportamenti irrituali di esponenti della magistratura locale: vedrebbero svanire ogni possibilità di successo professionale, ed è superfluo fornire ulteriori spiegazioni al riguardo, dato che sono di totale evidenza. Senza contare, poi, il ruolo svolto dal Presidente dell'ordine degli avvocati, cui gli Andreon/Bonotto/Bottega fanno riferimento come "arma impropria", allo scopo di intimidire ed estorcere gravissimi comportamenti ai miei avvocati. La corrispondenza scambiata con il Presidente dell'ordine di Treviso, avv. De Girolami, consente di avvicinarsi alla comprensione della grave situazione (All. 5) Ma non basta ancora: ad un certo punto mi sono reso conto che le pressioni sui miei avvocati erano divenute irresistibili ed ho supposto che fosse un alto magistrato ad attuarla. Non sono riuscito a raccogliere la prova ma a tal riguardo esiste invece la prova di una indebita pressione del Presidente del Tribunale sulla giudice che seguiva la mia causa. Nonostante egli abbia preferito addurre altre motivazioni, suppongo sia a causa della traccia scritta da lui lasciata (All. 6) che egli, nel corso della indagine disciplinare aperta dal C.S.M. ha rassegnato le dimissioni dalla magistratura, accompagnandole con espressioni assai gravi contro tale organo! La lettura degli allegati (All. 2) è assai illuminante e certifica le numerose pressioni ed, a mio avviso estorsioni, esercitate dallo studio Bonotto/Bottega nello interesse degli Andreon. Sono inoltre questi ultimi ad esporsi direttamente, tutti e tre (Andreon Francesco e Michele e Braido Vanna), in quanto hanno firmato una raccomandata a.r. indirizzata alla Camera di Commercio di Udine ed a me per conoscenza, nella quale, in continuità con le pressioni via fax sul mio legale, sopra citate, è ripetuta quella che a mio avviso è una palese, ulteriore estorsione a mio carico, cioè la minaccia di gravi conseguenze, puntualmente attuate, qualora non avessi aderito alla loro richiesta di accondiscendere alla cancellazione del pignoramento a mio favore, già peraltro tentata dal Sig. Andreon Francesco con la sua annotazione illegittima nel registro dei soci della sua società oggetto del pignoramento. Come già detto, tale pretesa, come anche quelle esercitata attraverso i loro avvocati, era nella piena consapevolezza della sua illegalità, essendo precedentemente stata rigettata analoga istanza dalla sentenza del Tribunale della esecuzione, di Palmanova. (All. 7) Con persone con questo livello di disinvoltura, la normale logica non vale. Riescono ad accreditare di avere sempre ragione a prescindere. Nel caso in questione, ad esempio, è vero che avevano versato (volontariamente,in base ad un accordo fra i nostri precedenti legali, in quanto l'atto esecutivo a loro carico era già stato sospeso) l'intera somma di euro 31 mila circa, ma, nel momento in cui pretendevano da me il consenso alla cancellazione di tale atto, erano già in possesso di provvedimenti giudiziari (sia pure illegittimi) che permettevano loro di pignorare i miei beni e venderli all'asta, a fronte di quella medesima cifra! E' il colmo che, a fronte di versamenti concordati fra i due legali ed eseguiti volontariamente da Andreon Francesco (lui dice per il tramite della s.r.l. ma il sottoscritto li ha ricevuti dalla banca e non dalla s.r.l., dopo aver ben messo in chiaro che, conformemente alla decisione della magistratura, i versamenti li consideravo effettuati dal debitore Sig. Andreon Francesco a favore della essedi studio sas (All. 9 ) in quanto nessun provvedimento esecutivo era vigente in quel periodo, vengano chiesti di ritorno con provvedimenti provvisori

8 immediatamente esecutivi, senza nemmeno avvisare il presunto debitore, gravato di spese legali che non avrebbe in alcun modo potuto evitare nemmeno aderendo alle indebite pretese (All. 36)! Vale la pena di sottolineare come il dolo sia evidente nella stessa iniziativa di inserire abusivamente la Andreon s.r.l., una scatola finanziariamente vuota! Avevano a disposizione la via legittima, di ricorrere in appello contro l'unica sentenza di merito (di primo grado) che fra l'altro avevano contestato unicamente nel loro ricorso in Appello dei primi anni 2000 (ricorso respinto per irregolarità nel mandato: di conseguenza nessun organo giudiziario ha mai esaminato la sentenza di primo grado). Non solo hanno rinunciato a percorrere l'unica via legittima, ma hanno preferito ricorrere invece ad una corte di primo grado "vicina", dando luogo di conseguenza ad uno stravolgimento colossale ed eclatante della giustizia. Una specie di quarto grado di giudizio, quindi, che si è permesso di contravvenire alla legge (secondo comma art. 393 cpc, che prescrive che le decisioni di Cassazione siano vincolanti) decidendo in contrapposizione alle precise disposizioni della sentenza di Cassazione (terzo grado), ad ogni norma ed anche al senso comune. Dopo che avevano saputo del rigetto della loro richiesta di annullare il pignoramento a loro carico da parte della Corte di esecuzione di Palmanova, hanno deciso di puntare sulla forza estortiva delle gravi minacce, pur di raggiungere il loro obiettivo. Hanno ribadito successivamente la loro pretesa anche al giudice del Registro, di Udine, che la ha nuovamente rigettata! La sentenza del 27/03/13 ribalta tutte le altre decisioni giudiziarie: primo grado (passata in giudicato), terzo grado (Cassazione), della esecuzione (Palmanova), del registro (Udine). E' un po' troppo da parte di Deli Luca. Tutto porta a sottolineare, a mio parere, l'assoluto arbitrio, che con tutta evidenza non può in alcun modo essere spiegato come semplice serie di errori! Ritengo che fosse per tale motivo che il giudicante era furioso, in tale udienza, in relazione alle p.e.c. che gli avevo inviato pochi giorni prima. Non so come ho fatto a resistere alla pressione psicologica di essere sempre in guardia persino rispetto ai miei legali, sino ad ora 4 (ma mi appresto a cercarne un altro per assistermi nella presente querela) che avevo selezionato avendo come criterio principale quello della eccezionale dirittura morale (tranne Alessandro Pantaleoni che mi era invece stato presentato dallo Studio Mognon),ben prevedendo sulla base della esperienza la loro esposizione a potentissime pressioni, alcune delle quali sono ampiamente documentate.il ruolo svolto dal Presidente dell'ordine, dr. De Girolami, è assai chiaro, mettendo insieme quanto emerge dalla corrispondenza (All. 5), la impunità assoluta accordata all'avv. Giovanni Bonotto rispetto alle gravissime violazioni della deontologia professionale (oltre ai veri e propri reati) e l'uso che ne viene fatto (i fax inviati al mio legale dimostrano che l'ordine degli Avvocati viene usato come una vera e propria arma per esercitare le (usuali) concussioni). Non so quanti saranno ancora gli avvocati della provincia di Treviso, dopo che tutta questa vicenda sarà resa nota dalla stampa, a sopportare passivamente di svolgere la loro attività, che è, come per qualsiasi altra, un punto centrale della loro vita, in un tale, abnorme contesto. Il livello deontologico degli avvocati Giovanni Bonotto e Manuela Bottega (sia pure rimasta, questa ultima, in un ruolo apparentemente meno esposto) può essere da ciascuno valutato, grazie alla presente. Buon per l'ordine di Treviso e quello Nazionale, cui mi sono di recente rivolto, se avallano, come di fatto è, tutto quanto compiuto dall'avv. Giovanni Bonotto: significa che è considerato corrispondere alla dignità della professione forense. A mio avviso, a questo punto dovrebbero essere tutti gli avvocati d'italia a ribellarsi: nella mia lunga carriera lavorativa ne ho conosciuto anche alcuni integerrimi e di conseguenza confido di trovare un avvocato che abbia il coraggio di difendere l'onore suo e della categoria assistendomi nella opposizione a questa terribile deriva. Spero che ciò avvenga a seguito della diffusione della presente vicenda da parte dei media, dato che, come sostiene anche il dipartimento della università di Padova che si occupa dei fenomeni mafiosi, si tratta di un autentico fascismo, che la concussione esercitata verso il mio datore di lavoro dimostra che si sta espandendo anche attraverso la penetrazione nella economia sana e le capacità di condizionamento/sopraffazione su vaste popolazioni che da ciò deriva; è probabile anche la diffusione all'estero (non sono parole vuote: la ditta in questione ha sempre esercitato la grande vilolazione della legge, anche all'estero, dove ha sia clienti diretti che stabili organizzazioni, nulla di più probabile che analogo percorso verrà

9 seguito nel nuovo ruolo di sodale della cricca!). Il mio primo legale, lo Studio Mognon, con fama di principe del foro (anche meritata per le doti personali del titolare, devo ammettere), ha rinunciato al mandato giustificando "per non avere problemi di relazione con l'avv. Bonotto", in quanto preso con le "mani nel sacco" riguardo ai reperti che deteneva. Nessun problema, da parte mia, sino a quel punto, dato che mio fermo proposito è sempre stato di non essere di peso ad alcuno! Ciò che gli rimprovero è invece di avermi falsamente promesso che si sarebbe occupato lui della conclusionale, visto che conosceva la pratica, se avessi concordato di dare mandato al successore che mi ha presentato: Alessandro Pantaleoni, dal quale ho subito un danno: nella seconda metà degli anni 90, ha concordato con la controparte un rinvio di tre anni (del tutto inusuale) senza motivo e senza interpellarmi (ero il creditore, nella causa civile mirata a recuperare il credito). Significativo che l'avvocato di controparte,il solito Giovanni Bonotto, nella sua conclusionale del primo grado della causa civile, si sia rivolto proprio a lui (Alessandro Pantaleoni) citandolo per nome e cognome ed invitandolo a tradire il suo dovere di difendermi con lealtà ed efficacia nel processo per punirmi di essere un "miserabile". (All. 2a) Poco dopo, e siamo nel 2000, il sopra citato avv. di controparte, Giovanni Bonotto, si è permesso di testimoniare in un processo penale a mio carico, nato proprio nell'ambito di quella vicenda, solo apparentemente civile (All. 8), violando la deontologia professionale, che vieta RIGOROSAMENTE che un avvocato renda testimonianza contro la controparte del suo assistito. A maggior ragione se tale testimonianza è in alcuni punti falsa ed in altri calunniosa (fatti ben documentati dagli allegati 8 e 5), come denunciato a tempo debito all'ordine. In tale occasione ha dichiarato sotto giuramento di non avere alcuna responsabilità nella sparizione dei reperti sotto severa custodia del Tribunale, fingendo di ignorare che il perito (CTU) nella causa civile aveva riferito nella sua relazione che da un registro del Tribunale risultava che era stato "lo studio Bonotto" a ritirare i reperti a detenerli per 5 anni (fino a quando il CTU si è accorto della assenza) ed a restituirli, non solo privi di sigilli, ma addirittura avendo riunito in due cassette di backup tutto il contenuto delle tre cassette che a suo tempo avevano copiato la situazione del disco del computer, al fine di disporre del materiale per una perizia sulla qualità della fornitura (tutti elementi di fatto che risultano dalla testimonianza resa e dalle relazioni ufficiali del CTU, e che il sottoscritto conosce in quanto ha anche partecipato come perito di parte:più manipolazione di così...). L'avv. Bonotto, profittando della abnorme pazienza del giudicante (dr. Pedoja) e del P.M.(Antonio De Lorenzi) nello ascoltare i suoi fantasiosi ed inverosimili racconti, in parte già anticipati in una lettera indirizzata allo stesso CTU (All.10) ha cercato di accreditare come responsabile del prelievo dei reperti la unica impiegata, nel frattempo deceduta, dello studio cui apparteneva (lo Studio dell'avv. Nordio, fratello del Procuratore Aggiunto Veneziano famosissimo a livello nazionale per le sue campagne mediatiche a favore di Berlusconi e per aver svolto attività politica per alcuni anni; è stato lui stesso, in occasione di un paio di trasmissioni "Porta a Porta" di cui era stato il protagonista, a riferire di avere addirittura impostato un nuovo codice penale, cestinato poi dal Ministro Castelli); è stato proposto dal PDL come Ministro Guardasigilli, quando erano stati nominati invece Nitto Palma e Paola Severino; mi è rimasto impresso un episodio che ho letto sui giornali, nei primi anni 2000: premesso che da poco il governo Berlusconi (sic!) aveva emanato delle norme assai severe per chi si avvicinava a prostitute, un giovane era stato fermato e multato di 500 euro sul terraglio; si uccise, non a causa della salata multa, ma in quanto non riuscì ad evitare che il verbale gli venisse recapitato a domicilio, disvelando in tal modo ai familiari la sua debolezza: a quanto pare la legge sulla privacy serve per coprire altro genere di "debolezze"; ciò che mi impressionò fu che un consigliere laico del CSM, che si era permesso di sollevare dei quesiti su tale episodio, al quale il PM Nordio credo fosse in qualche modo riconducibile (se non ricordo male, era lui di turno), rimase ammutolito di fronte alla reazione del magistrato! N.B. è stupefacente che nessun politico abbia mai osato fare riferimento alla anomalia - il va e vieni fra magistratura inquirente e politica (ma soprattutto praticando giornalismo politico militante: gli articoli di stampa sui maggiori media nazionali a favore di Berlusconi, all'epoca osteggiato dal 99% dei magistrati), mentre invece sono usuali le accuse a magistrati di altra appartenenza semplicemente in quanto hanno intrapreso attività politica anni

10 dopo aver abbandonato definitivamente la toga (esemplare il caso di Di Pietro): a mio avviso, tale incongruenza mediatica deriva dalla constatazione che contrapporsi a quella forza politica così potente e vendicativa significa la perdita di ogni possibilità di lavoro, per i giornalisti; a tal proposito,il famoso editto bulgaro non è altro che la punta dell'iceberg di una strategia di immani proporzioni che di fatto ha potentemente ridotto e deviato molte libertà nel nostro paese, fra cui quella di stampa). Trincerarsi dietro una giovane ragazza perita in un fatale incidente e quindi non in grado di difendersi qualifica il soggetto in maniera più che esaustiva, ma non si è accontentato di questo: ha testimoniato il falso attribuendo al sottoscritto di aver calunniato il CTU (perito nominato dal Tribunale) nel suo esposto all'ordine degli avvocati. Testimonianza platealmente, falsa, come provato in maniera documentale (All.5): non solo, il P.M. ed il giudicante in quella occasione hanno sorvolato sulle evidentissime contraddizioni fra la testimonianza resa da tale soggetto, riguardo ai reperti spariti dal Tribunale e trovati dopo 5 anni nel suo possesso, e quella del CTU (All.11). I falsi, le contraddizioni, le manipolazioni documentali, gli insulti, le estorsioni (a mio avviso) di questo avv. Giovanni Bonotto,e dei suoi clienti/sodali Andreon sono una costante di questo triste ventennio (All.12).Di livello a mio avviso altrettanto grave è l'atto da lui presentato in uno dei due processi di opposizione ai pignoramenti, avanti alla giudice Fazzini, nel quale l'ultima parola (quindi l'ultimo atto) spettava, legittimamente, alla parte Andreon/Bonotto/Bottega. Ciò che contesto è un secondo atto (All. 14), ulteriore rispetto a quello legittimo, e per tale motivo abusivo: addirittura ha usato tale spazio illegale per imbastire le ennesime calunnie a mio carico, al fine di indurre il giudice in errore e tentare per la ennesima volta di dare continuità alla frode giudiziaria che si protrae da circa un ventennio. L'ennesimo falso contenuto in tale atto abusivo consiste nella dichiarazione alla giudicante che il sottoscritto avrebbe scritto al Presidente del Tribunale per ricusarla. Come dimostrano gli allegati, mi sono più volte rivolto al Presidente per segnalare numerose irregolarità avvenute negli uffici del Tribunale ma mai gli avevo rivolto una tale istanza. Anzi, in più occasioni avevo osservato nella mia corrispondenza verso il C.S.M. che la got Loschi e la giudice Fazzini erano brave persone. Va precisato, entrambe fanno parte dei 5 magistrati che hanno irritualmente ignorato aspetti assolutamente evidenti (in particolare la assenza di legittimazione attiva della attrice Andreon s.r.l., sancita dalla sentenza di Cassazione, che la legge prescrive conservi i suoi effetti vincolanti; non solo, la normativa prevede che la assenza di legittimazione attiva possa essere sollevata (e lo è ripetutamente stata) in qualsiasi grado di giudizio ed anche d'ufficio; la materia è sicuramente questione di diritto e quindi pertinente nei processi di opposizione ai pignoramenti; invece è stata ignorata anche nei processi della esecuzione, nonostante sia stata sottolienata a caratteri cubitali, negli atti prodotti dai miei legali: tutti e 5 i giudicanti in questione ignorano tale dato (insieme con l'art.393, il che implica a mio avviso una esplicita e consapevole violazione della legge!); nonostante tutto questo, rimane la mia convinzione che queste due brave persone non abbiano potuto sottrarsi alle pressioni esercitate su di loro (una delle quali, ad opera del Presidente del Tribunale, è documentata! (All.14): in ogni caso il confronto rispetto alle immense responsabilità che si sono assunti gli altri tre magistrati (Libero Mazza, Deli Luca, Sabrina Cicero) è abissale! Il primo (quello che si è esposto meno) ha almeno atteso il periodo immediatamente antecedente il suo collocamento a riposo, e per di più in pieno agosto, per emanare il suo decreto ingiuntivo totalmente illegittimo in quanto privo dei requisiti di legge, prima ancora che fondato sul nulla, anzi, in violazione dell'art 393, ultimo comma c.p.c.(all. 36) A parte le calunnie di cui sopra, l'avv. Bonotto mediante il suo atto abusivo nel processo presieduto dalla giudice Fazzini sembra volersi cautelare rispetto alle sue responsabilità sugli enormi danni che mi sono stati arrecati: con specifico riferimento alla frettolosa svendita della mia casa, sostiene che "faccio la vittima" e di conseguenza, non avendo più nulla da perdere, posso "disturbare" il Sig. Andreon. A parte ogni considerazione sulla impunita disinvoltura, che solo un soggetto capace di nascondersi dietro ad una defunta poteva esporre, posso dimostrare di aver inviato varie comunicazioni (raccomandate a.r., telegrammi ecc.) al Sig. Andreon Francesco (che ritenevo il meno "incallito" della combriccola) per convincerlo a desistere al fine di evitare i danni che poi avrebbe dovuto rifondere e questo avveniva PRIMA che

11 tali danni fossero effettivamente arrecati grazie alla irriducibile determinazione della moglie di Andreon (Braido Vanna) e dell'avvocato, che, per perseguire i loro obiettivi, non avevano esitato ad intercettare le mie raccomandate indirizzate in maniera specifica ad Andreon Francesco, al suo indirizzo privato. Di conseguenza, questa ulteriore calunnia (la accusa di fare la vittima) presentata in tale atto abusivo dallo Studio Bonotto/Bottega è anche smascherata da sovrabbondante documentazione! (come il solito). Pur essendo il Sig. Andreon Francesco "persuaso" ad assumersi tutte le responsabilità in questa vicenda, possiedo precise informazioni che è stato tirato per la giacca, quantomeno in un primo tempo. Delle raccomandate che gli ho mandato nel 2005, a cui aveva risposto arbitrariamente la moglie, non era stato nemmeno informato dal suo avvocato, cui erano indirizzate in copia (lo posso dimostrare grazie alla registrazione delle conversazioni telefoniche). Vi sono inoltre le altre occasioni in cui la moglie si è abusivamente interposta in sua sostituzione (come ad esempio da verbali di udienza. (All. 15 e 16). La perizia calligrafica da me commissionata, dato che la firma del Sig.Andreon sul mandato mi sembrava artefatta, attesta invece il suo grave disagio psicologico nel momento in cui la apponeva sul mandato rilasciato all'avv. Bonotto. Sono quindi numerosi, gravi e concordanti gli indizi che l'avvocato si è avvantaggiato per tanti anni di un cliente danaroso ma spontaneamente molto restio ad affrontare tale avventura, sfruttando la grande propensione della moglie di Andreon Francesco e del figlio per lo strapotere che derivava loro dalla enorme consapevolezza di impunità. Il perno di tale impunità ruota intorno allo studio del loro avvocato, Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, che a me sembrano godere di abnorme influenza sul Tribunale e sul Presidente dell'ordine degli avvocati. C'è un ulteriore episodio che posso comprovare: ho interpellato il Sig. Andreon Francesco per rappresentargli il pericolo di gravi conseguenze finanziarie e penali che gli derivava dallo essere il responsabile ufficiale delle gravissime, temerarie iniziative giudiziarie: lui ha dichiarato la propria disponibilità e mi ha messo in contatto con la moglie al fine arrivare ad una composizione amichevole. Questa ultima invece, insensibile ai desideri del marito che venisse raggiunto un tale accordo, si è dimostrata irremovibile e mi ha comunicato il n. di telefono della avv. Emanuela Bottega, qualificandola come avvocato dello studio ed a perfetta conoscenza di tutta la vicenda, al fine che mi venissero dettate le loro condizioni. A questo punto, nella piena convinzione che quello studio legale, per come ne avevo fatto esperienza e per i legami con certo potere che a mio parere emergevano ad ogni passo, non aveva alcun oggettivo interesse e nessuna voglia di raggiungere un accordo che chiudesse la controversia (che suppongo assai lucrosa, dato l'accanimento con cui la hanno sempre coltivata): mi sono rifiutato di perdere ulteriore tempo. In successive occasioni, volendo scongiurare i danni che mi erano riservati (anche in quanto minacciati sia dall'avv. Bonotto che dai tre Andreon) ho scritto al Sig. Andreon Francesco varie raccomandate e, nel realistico timore che venissero intercettate, come già ripetutamente era accaduto, gli ho mandato anche dei telegrammi che, proprio per stringere il contenuto e suggerire implicitamente di stare in guardia rispetto ai danni che gli avrebbero provocato i suoi legali, immancabilmente si concludevano con la seguente affermazione, divenuta quasi uno slogan: "Mi dispiace Sig. Andreon. Tutto da rifare avv. Bonotto!" Invece, la gravità degli errori che tale studio legale ha commesso, in ragione anche della enorme sicumera dettata dallo strapotere, mi hanno consentito di coltivare la speranza e mantenere la capacità di reagire anche dopo essere stato danneggiato così pesantemente. A dispetto della licenza di usare la giustizia come strumento di prevaricazione e di business, grazie alle connivenze tipiche di quella stagione politica, spero vivamente di ottenere giustizia sotto il profilo penale ed anche di recuperare i danni materiali e morali subiti. Mi è di conforto la constatazione della sensibilità degli organi europei e mondiali alle tematiche di difesa dei diritti dell'uomo, che nel nostro paese vengono calpestati invece proprio da quelle forze politiche che si scagliano contro quella parte della magistratura che non riescono a dominare con mezzi che l'esperienza ultra ventennale mi ha suggerito poter essere: facilitazioni nella carriera, ingresso nella pubblica amministrazione di parenti ecc. (quanto di più grave possa essere concepito a carico dei cittadini, insomma!) Il più grave dei danni materiali deriva dalla perdita del rapporto di

12 lavoro,imputabile alle azioni della cricca, sia nella parte alla luce del sole (gli atti giudiziari) che in quella dietro le quinte, con la connivenza di funzionari della agenzia delle entrate che hanno esercitato una estorsione nel corso di una visita fiscale a carico del mio pressochè unico cliente. Tali funzionari, guidati da un certo altro soggetto impiegato in azienda, che da tempo avevo verificato che rappresentava la testa di ponte della cricca (non era difficile, essendo omonimo e provenendo dallo stesso paesello di un certo avvocato) sino dal primo giorno hanno scoperto la esistenza di una contabilità di magazzino artefatta, dal che derivava loro l'obbligo di applicare l'accertamento induttivo per tutto il periodo accertabile, con le conseguenti sanzioni nell'ordine delle decine di milioni di euro, data la dimensione di certi traffici in quella azienda. Invece hanno rinunciato, con gravissimo danno erariale, ottenendo in cambio la mia estromissione. Non è il caso di entrare nei dettagli in questo contesto (ma sono pronto a farlo se e quando richiesto da organi inquirenti) ma non temo di espormi per quanto affermo, dato che: - qualcuno dei funzionari interni alla azienda mi confidava quanto stava accadendo; - è stata scambiata della corrispondenza in quel contesto fra me e la ditta; - conoscevo intimamente quelle tematiche in quanto io stesso avevo realizzato la contabilità di magazzino in uso, con potenti meccanismi che automatizzavano le manipolazioni finalizzate a dissimulare dietro un paravento di legalità la grande quantità di vendite irregolari: ciò avveniva quando negli anni immediatamente antecedenti il 1988, data di fondazione della sas, svolgevo il ruolo di direttore amministrativo presso tale azienda; - infine, anche negli anni successivi, quando non mi occupavo affatto di fisco ma da remoto seguivo unicamente la programmazione della produzione, le correlazioni fra questa e la contabilità di magazzino la cui gestione era passata ad altre mani, scorrevano comunque, inevitabilmente, sotto i miei occhi. Non voglio entrare nei particolari, ma nel mio primo trentennio di attività lavorativa, cioè grosso modo negli anni 60,70,80 tutte le aziende della zona facevano largo ricorso alla evasione fiscale, indipendentemente dalle loro dimensioni. Persino la importante S.P.A. di Caerano S.Marco (TV), che occupava dipendenti, aveva una apposita stanza per la gestione del nero! A nulla rilevava la presenza di una nota società di revisione internazionale: nel nostro paese qualsiasi organo, pubblico o privato, ha sempre coadiuvato la forte evasione. Le campagne più recenti, quali quelle del governo Berlusconi, hanno combattuto esclusivamente la piccola (piccolo commercio ed artigianato), pur strizzandole l'occhio: sapientemente, a mio avviso, in quanto anche coloro che sono vittime esclusive di tale strategia sono portate a credere che la parte politica avversa sarebbe ancora più severa, e vota di conseguenza. Qualsiasi persona che svolgesse mansioni in ambito amministrativo, in tutte le aziende della zona, era fatalmente partecipe della evasione, pena il dover cambiare mestiere. Va detto tuttavia che quello era un paese profondamente diverso, le aziende avevano ancora bisogno di rafforzarsi sotto il profilo patrimoniale; la macchina dello stato, politica e burocratica, non aveva ancora raggiunto le dimensioni attuali e le ruberie, che pure esistevano, incidevano in maniera esponenzialmente inferiore sulle risorse complessive, rispetto ad oggi. Di conseguenza la collettività era in costante miglioramento, la disoccupazione nelle nostre zone era ad un livello minimo fisiologico, tanto che qualsiasi persona capace e volonterosa aveva la possibilità di affermarsi ed anche le persone meno dotate potevano quanto meno avere un lavoro dignitoso. Un esempio?. Riferisco un piccolo aneddoto assai significativo. Negli anni 60, subito dopo il servizio di leva, entrai, nella seconda metà dell'anno nella azienda di dipendenti, sopra citata, come impiegato amministrativo. Al momento di presentare la prima denuncia dei redditi, il cui obbligo scattava all'epoca anche per i dipendenti che avessero superato un certo imponibile, verificai di aver superato di molto poco tale soglia. Chiesi lume ai miei superiori che mi consigliarono di cominciare l'anno successivo, quando lo sforamento fosse maggiormente significativo. Ebbene, qualche anno dopo avvenne la chiusura degli uffici del Dazio, i cui impiegati furono assorbito dagli uffici delle entrate. Non sapendo come impiegare tale nuova ed inesperta forza lavoro, l'ufficio imposte assegnò loro il compito di controllare i redditi dei dipendenti di tale grossa azienda e di conseguenza venne individuata la mia modestissima evasione. Dovetti sopportare in silenzio la "lezione morale" che mi fu impartita da quell'impiegato nelle cui maglie ero caduto. Quanto dovette costarmi moralmente tutto questo è facilmente desumibile dalla circostanza che io ero al corrente che le ritenute fiscali che allora si facevano sulle buste paga, si chiamavano ricchezza mobile, venivano riscosse dallo ufficio imposte

13 attraverso emissioni di ruolo (non, come ora avviene, a seguito di versamenti anticipati dalla ditta all'erario); ebbene, nei confronti delle ritenute su buste paga mensili, l'ufficio imposte regolarmente si scordava, per parecchi anni, di emettere il ruolo e riscuotere! E' facile intuire quali fossero i vantaggi non dovuti per gli imprenditori...c'è da supporre che abbiano saputo mostrare la loro gratitudine? Pagai, tuttavia, la mia multa: quando il capo ufficio imposte, un certo Rag. Case, che era amico di mio padre, venne a conoscenza dell'episodio, si rammaricò che avessi pagato: se lo avesse saputo, mi avrebbe abbonato la multa. Penso che quanto sopra possa risvegliare l'interesse dei giovani, per far comprendere come l'atteggiamento verso la evasione fiscale fosse identico, l'arbitrio delle amministrazioni anche: la enorme differenza rispetto ad ora consiste nella voracità dello stato, conseguente allo immane allargamento delle clientele e della corruzione, che ha superato la soglia di sopportazione dei cittadini dediti alla produzione del reddito. La situazione è oggi ancora più tragica (ed i suicidi di imprenditori ed operai ne sono un indice infallibile) nella nostra provincia, non a caso, fra le più infettate del paese nelle Istituzioni principali: magistratura, fisco, inps! Tuttavia, già verso metà degli anni 80 ho assistito a qualche inizio di corruzione di personale dell'ufficio imposte dell'epoca: rendendomi conto della stretta relazione funzionale fra grande evasione e grande corruzione, ho cercato di cambiare mestiere e ci sono riuscito anche grazie allo interesse che aveva la azienda presso cui lavoravo che i dati di produzione, attraverso i quali poteva essere facile, nella ipotesi di un temuto accertamento fiscale (temuto in quanto mancavano le potenti protezioni acquisite solo molto tempo dopo attraverso la cricca che mi perseguita) ricostruire il volume della evasione attraverso il confronto fra gli articoli prodotti e quelli venduti; da qui la decisione di affidare allo esterno, quindi nello ufficio della società (essedi studio sas) costituita ad hoc, in un locale adibito ad uso esclusivo ufficio in C.so mazzini, 10 di Montebelluna la gestione dei dati riservati! In tal modo si raccordava l'interesse dell'azienda con il mio, dato che un conto è maneggiare numeri, un altro essere a conoscenza di corruzioni. Solo qualche anno dopo la gestione del magazzino fiscale è passata interamente in mani interne alla azienda, essendomi dedicato interamente alla informatica correlata alla gestione della produzione, che nel frattempo aveva raggiunto una grande importanza, a causa dello sviluppo notevole della azienda stessa! La consapevolezza che dei pubblici funzionari si permettano invece di favorire la evasione per decine di milioni allo scopo di ottenere contropartite di natura illecita, nello attuale contesto di diffusa disperazione economica, è invece qualcosa di intollerabile e mi sforzerò di ottenere che vengano identificati i pubblici funzionali infedeli allo scopo di interrompere la loro azione criminale, prevedibilmente sistematica! Per il vero, ho già cercato di raggiungere tale scopo (All.17), supplendo, come privato cittadino, alla ininterrotta, da un ventennio, inerzia ed indifferenza della Procura di Treviso, come ampiamente documentato sul sito. A tale proposito, limitandomi a sottolineare i punti principali, debbo ribadire quanto già posto alla attenzione del C.S.M. (All.18) e cioè: - la precisa denuncia alla G.D.F. di Montebelluna contro gli Andreon sembra non avere sortito alcun seguito, nonostante la ampiezza di dettagli contenuti (All.19). Ci sarà pure qualcuno, responsabile, che dovrà rispondere di ciò! - la sparizione del fascicolo dichiaratamente consegnato alla Procura di Trento (a quanto mi è dato sapere,ovviamente); guarda caso, riguardava la mia denuncia di una proposta di riciclaggio ricevuta, trabocchetto che suppongo mi sarebbe stato teso per "incastrarmi", alla cui base sembra esserci un gravissimo comportamento, a livello governativo, da parte di quel regime che, avendo disdettato il trattato di cooperazione fra le polizie di Italia ed Olanda, non ha di fatto consentito alla nostra polizia postale (da me interpellata direttamente a causa del solito muro di gomma della procura) di individuare i responsabili dopo avere individuato il server di Amsterdam da cui era partita la mail/tranello (All.20); potrebbe persino trattarsi di qualcosa di assai grave e nascondere una grande quantità di misfatti: nessuno avverte il dovere di andare a fondo? - la pec (posta elettronica certificata) da me inviata ai tre livelli (provinciale, regionale, nazionale) della agenzia delle entrate allo scopo di identificare i responsabili della concussione alla base della mia perdita del lavoro, ma anche di un danno erariale nell'ordine delle decine di milioni di

14 euro, non ha ricevuto alcuna risposta! (All. 17) Non si tratta, per caso, della ennesima dimostrazione di assoluta sicumera di impunità, che è la caratteristica di tutta questa vicenda (ma anche di tutte le criminalità organizzate ovunque nel mondo)? La Procura aveva ed ha il dovere di andare a fondo di tali questioni. Anche la Procura di Trento, che è competente sul Tribunale di Treviso, si è defilata trincerandosi dietro la mancanza di convalida formale della mia firma!!!!!!!! Nel rallegrarmi comunque che i principali artefici di tale impunità siano o stiano per essere trasferiti, osservo che se queste sono "le punizioni", non c'è alcuna speranza per i normali cittadini. Come si conviene ad ogni criminalità, si arrivano a colpire anche i famigliari di coloro che si considerano dei nemici. Non vi può essere altra spiegazione per il comportamento della agenzia delle entrate, anche al livello di commissione tributaria: gli abusi da parte di pubblici funzionari sono talmente numerosi e coordinati da rendere ulteriormente palese questa cricca intollerabile! (All.21) Così come avviene alle numerose aziende che oggi chiudono, e sarà impossibile farle rinascere, la perdita del mio lavoro, imputabile alle inziative degli Andreon e sodali (in attuazione delle pesanti minacce estortive che mi avevano rivolto), in quanto avvenuta nel pieno della crisi epocale, continua ancora oggi a produrre i suoi effetti, nonostante l'alto livello della mia professionalità. Il danno, aggiuntivo a quello per la svendita della casa, a numerosi altri ed infine alla dimensione morale ed ai suoi effetti sulla salute, sia pure per fortuna non ancora manifestati in maniera grave, è nell'ordine delle parecchie centinaia di migliaia di euro, ma anche di milioni se si considerano le conseguenze, materiali e morali, che la intera famiglia ha dovuto sopportare. Per fortuna, dato l'elevato numero di persone coinvolte a vario titolo, la platea dei responsabili in solido, in quanto organici o complici della cricca, è elevata e ciò spero possa consentire un recupero adeguato. Tornando all'atto dell'avv. Bonotto, illegittimo in quanto separato ed ulteriore rispetto all'altro atto, già presentato, la illegalità è tanto maggiore in quanto trattava di argomenti esterni al processo (le calunnie sulla mia presunta ricusazione del Giudice): è con qualche compiacimento che ho letto dello sconcerto di tale avvocato nello aver appreso (già da qualche anno, per il vero) dello inserimento da parte mia, su un sito internet, della intera vicenda, il che permette a chi lo desidera, anche in capo al mondo, di conoscere le numerose contraddizioni, trucchi, falsi documentati, frode processuale ecc. di cui si è reso protagonista Andreon/Bonotto/Bottega; la loro strategia era concepita nel presupposto che l'enorme volume di atti rimanesse confinato in un faldone cartaceo, di dimensioni tali da rendere praticamente impossibile il controllo delle innumerevoli malefatte! Così come si deve ad internet il risveglio, dopo millenni, delle popolazioni arabe che hanno deposto criminali crudeli ed invincibili come Gheddafi, la strategia fraudolenta dispiegata dagli Andreon attraverso i loro legali si è trovata impreparata ed inadeguata rispetto a tale moderno strumento. E' altresì significativa, in tale atto abusivo, la prima manifestazione di preoccupazione per i danni che il generoso mandante di tale strategia (Andreon Francesco) dovrà risarcire. L'avvocato, comincia a praticare un nuovo approccio e ricorre ad una nuova calunnia: che sarei rimasto senza alcun bene alla luce del sole (perdita del lavoro e svendita della casa compresa) per "fare la vittima" ed avere così occasione di "disturbare" il Sig. Andreon Francesco. Solo un soggetto capace di trincerarsi dietro un defunto può arrivare a tanto. Ma, non bastasse il buon senso, le sue calunnie sono smentite dalle numerose raccomandate, telefonate, telegrammi che ho speso per cercare di raggiungere il Sig. Francesco, compito difficilissimo data la stretta maglia che intercetta ogni comunicazione, al fine di scongiurarlo dallo evitare i danni, PRIMA che venissero prodotti dalla instancabile azione a suo nome intrapresa da chi lo circondava.(all.22,23 ) Il C.S.M. sembra stia operando, sia pure in maniera soffice e silente, in maniera tale da eliminare quelli che sono i maggiori ostacoli al ripristino della legalità (l'allontanamento dei p.m. in vario modo in relazione con i fatti da me descritti), e quindi, spero, al venir meno della diffusa sicumera di impunità che è di fatto il terreno di coltura della intera, ormai immane vicenda.

15 Ciò accende la speranza che il consiglio del CSM al sottoscritto (All. 24), di agire per via ordinaria anche verso i giudicanti, possa realizzare finalmente quella svolta tanto essenziale per la nostra provincia e ripristinare la legalità nella fondamentale Istituzione che vi è preposta. Aggiungo però, non temendo la accusa di "giustizialismo", dietro la quale si è occultata la più colossale espropriazione che un popolo abbia mai subito, a favore delle orde di sodali che vengono mantenuti a sbafo allo interno della pubblica amministrazione e nelle così dette "municipalizzate" ed in genere aziende finte private che di privato hanno solo il profitto ed il costo a totale carico dei soliti "pantaloni". La recente sentenza del 27/03/2013 (All. 25, verrà pubblicata appena possibile) ha evidenziato degli ulteriori elementi, talmente significativi da rendere alquanto semplice sanzionare la incredibile serie di abusi, falsi, reati di vario genere! I maggiori responsabili a mio avviso sono, in ordine decrescente di importanza: - 1) lo Studio Legale Bonotto & Bottega - 2) Braido Vanna, moglie di Andreon Francesco - 3) Michele Andreon, figlio di Andreon Francesco - 4) il magistrato Sabrina Cicero - 5) il magistrato Deli Luca - 6) il magistrato Libero Mazza - 7) il Sig. Andreon Francesco - 8) la Andreon Arredamenti s.r.l. Non prendo invece in considerazione nel presente contesto, nonostante sia anche maggiore, la responsabilità degli organi inquirenti che di fatto hanno assicurato, a mio avviso,la totale consapevolezza di impunità! Sul piano delle responsabilità giuridiche invece il primo è proprio Andreon Francesco (in prima persona, in quanto così ha sancito la Suprema Corte, ed anche in quanto "dominus" della s.r.l.). Personalmente, auspico di riuscire a recuperare i danni tenendo per ultimo il Sig. Francesco, nella speranza che siano i maggiori responsabili reali a contribuire per primi, anche se tale obiettivo deve essere ovviamente subordinato alla strategia di recupero che sarà dettata dal mio legale, il quale potrebbe anche ritenere opportuno persino non agire contro i magistrati. Riporto di seguito una descrizione sintetica del ruolo ricoperto da ciascuno dei protagonisti nella ventennale vicenda. I dettagli e la documentazione di pertinenza ed il raccordo con il sito, per gli eventuali approfondimenti, sono inseriti nel documento di supporto in calce alla presente. 1) quelle sopra descritte sono solo alcune delle gravi violazioni della deontologia professionale e di legge dei due avvocati Bonotto e Bottega; a parità di responsabilità, va sottolineato tuttavia che il vero collettore dei privilegi ottenuti grazie a certe forze politiche è, in base alla lunga esperienza, a mio avviso l'avv. Giovanni Bonotto, ex pupillo dello Studio Nordio; egli ha una particolare attitudine a rendersi detestabile dal sottoscritto, specialmente quando inficia i suoi atti di accuse tanto estranee al contenzioso quanto assurde, come quella, più volte ribadita di agire in odio al Sig. Andreon Francesco; si tratta di "ferri del mestiere" strumentali, smentiti anche essi da una vasta documentazione (raccomandate e telegrammi) da cui emerge tutto il contrario (All.22,23) da ora in poi, ogni volta che lo Sudio Bonotto/Bottega farà delle insinuazioni gratuite, mi riservo di esercitare il mio diritto di ricordare l'episodio in cui tale soggetto (il solo Bonotto, per il vero) si è trincerata dietro ad una giovane impiegata, stroncata prematuramente da un incidente stradale e pertanto impossibilitata a difendere il suo onore dalle false insinuazioni dell'avv. Giovanni Bonotto: il suo onore lo difenderò io, visto che sono ancora vivo, nonostante tutto;(n.b. i riferimenti sono contenuti nella relazione stenografica, vedi vicenda penale nel sito; 2) si è più volte intromessa abusivamente al posto del marito, sia in giudizio (All.16 ) che rispondendo alle raccomandate indirizzate al marito (il destinatario specifico delle missive) (All. 9 e 29) senza che questi venisse a conoscenza del contenuto; si tratta della vera interlocutrice dello studio Bonotto & Bottega, avendo in numerose occasioni dimostrato di essere la

16 detentrice del potere decisionale, riguardo alla vicenda, relegando il marito ad un ruolo secondario; è, insieme al marito ed al figlio, firmataria della raccomandata estorsiva al sottoscritto; (All.28 ) 3) l'unico suo contributo, tuttavia non da poco, trattandosi a mio avviso di estorsione, è la sottoscrizione della raccomandata di cui sopra (All. 28); per la verità, nel 1990, quando mi trovavo presso la sua azienda, in un momento in cui non c'erano testimoni mi ha minacciato; non ho ritenuto di sporgere alcuna querela in quanto mancava qualsiasi prova e mi trovavo presso la sua azienda, sia pure per svolgere un compito ufficiale, di perito di parte essedi sas; 4) condivide tutte le responsabilità dei due magistrati precedenti ed altre ulteriori: dopo che il processo di opposizione al precetto chiesto dal sottoscritto era assegnato ad un altro magistrato, è apparsa a sorpresa in luogo del collega (All. 30) ed ha nello specifico deliberato, a mio avviso sorvolando sugli ulteriori "trucchi" (All. 31,32), offrendo di fatto alla controparte la facoltà di agire contro il sottoscritto come persona, in qualità di responsabile della società supposta debitrice (essedi studio sas), ma senza escuterla preventivamente; anche tale decisione della giudice è in realtà, a mio avviso, "ultra petitum" in quanto la ricorrente, nel suo primo atto verso il Tribunale di Conegliano, ha esplicitamente ammesso la necessità di preventiva escussione; è in base al provvedimento di questo giudice che la controparte ha potuto provocare un danno molto importante, inserendo ipoteca sulla mia casa; uno dei miei avvocati mi aveva a suo tempo riferito che tale iniziativa avrebbe coinvolto anche la responsabilità dello Studio Bonotto/Bottega, nel caso in futuro fosse sancita la infondatezza del titolo esecutivo; 5) ha convalidato il provvedimento di Libero Mazza ed ha concesso la provvisoria esecuzione; le spiegazioni da lui fornite, tutte smentite documentalmente (All. 33,34), arrivano a proporre una avvenuta prescrizione decennale anteriore alla sentenza, quando sono numerose le occasioni di interruzione ben documentate ma addirittura, fra la data di inizio di processo e quella di emissione della sentenza sono trascorsi MENO dei dieci anni; tale abnorme proposizione (ma ve ne sono altre, tutte smentite),è anche essa "ultra petitum"; non ha risposto alla p.e.c. contenente agli inquietanti interrogativi che il sottoscritto gli ha posto (All.34); In data 27/03/2013 ha letto in aula la sentenza che avvalora e giustifica la provvisoria esecuzione in precedenza da lui stesso concessa, in tal modo assolvendosi da ogni responsabilità.(all. 35) Ciascuno può vedere, da quanto segue, se sia riuscito nel suo intento: a) poco dopo della udienza del 7/11/2011 gli ho mandato la p.e.c.(posta elettronica certificata) (All. 34) nella quale gli ponevo i quesiti rispetto a tutte le spiegazioni che lui aveva dato (All 33) per giustificare la sua decisione di accordare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo privo dei requisiti che la legge richiedeva (All. 36). Non ha risposto nè, nella successiva udienza, che ha arbitrariamente fissato a quasi un anno e mezzo di distanza (fatto in se assai indicativo!!!!!!), il 20/3/2013, si è in alcun modo lamentato della mia missiva; b) significativo, comunque, che non una di quelle giustificazioni sia stata riproposta nella sua sentenza (ma allora, come mai ha concesso la provvisoria esecuzione, dato che lui stesso ha implicitamente preso atto delle false giustificazioni in precedenza addotte (anche, ed è gravissimo, "ultra petitum")? qualcuno potrebbe rimproverarmi una eccessiva generosità nello averlo, attraverso la mia pec, messo in guardia, consentendogli di evitare di cadere in errori vistosi, da contestare in sede di appello; in parte condivido tale osservazione, di cui ero consapevole sino dallo inizio; in realtà i danni maggiori che ho ricevuto sono conseguenza della provvisoria esecuzione e la circostanza che egli stesso abbia abbandonato le scuse che aveva addotto per prendere quel provvedimento, in realtà rappresentano un ulteriore elemento di aggravio della sua responsabilità personale; c) anzi, a mio avviso proprio la disperazione di non avere argomenti, lo ha stretto nell'angolo e lo ha indotto a comportamenti e decisioni che lo inchiodano ulteriormente, rispetto alla già sovrabbondante situazione precedente; sempre ispirato dalla necessità di difendermi rispetto a questa persona (faccio fatica a riferirmi a lui come magistrato, data la massima considerazione che ho

17 del ruolo) ho continuato con la strategia delle p.e.c. (incoraggiato, sia dalla sua assoluta assenza di obiezioni rispetto a quella che gli avevo spedito nel novembre 2011, sia dalla necessità di far valere il fondamentale diritto di rispondere alle illazioni, calunnie e falsi riferiti dall'avv. Bonotto nella udienza del 20/3/2013, che ha riempito per intero, senza offrire alcuna possibilità (nessuno spazio di tempo) alla controparte per obiettare); è evidente che, rispetto ad un tale abuso, le mie pec, pur non perfettamente rituali, sono assolutamente giustificate! (All. 37,38,39 ) d) queste ultime p.e.c. hanno a mio avviso colpito nel segno, in quanto hanno fornito un riscontro preciso alla manipolazione della realtà operata dallo studio Bonotto/Bottega e ripresa in particolare dallo stesso Bonotto nelle sue gratuite affermazioni verbali del 20/03/2013; non solo, le affermazioni della sentenza, emessa il 27/03/2013, erano già smentite in precedenza dalle precisazioni contenute nelle mie p.e.c., il che conferisce una ineludibile responsabilità a carico dello artefice della sentenza stessa, ma lo ha costretto ad entrare nei dettagli in maniera assai disinvolta, frutto evidentemente della speranza che i suoi riferimenti a fatti così indietro nel tempo fossero difficilmente smentibili; e) non è così, per fortuna, idonea documentazione (All.40) ed anche, "sovrabbondando", numerosissime testimonianze (All. 41 ) sono in grado di dimostrare i falsi, le manipolazioni, non solo dalla controparte Andreon/Bonotto/Bottega ma anche in particolare, confermate da Deli Luca, in totale coordinamento con i provvedimenti di Libero Mazza e Sabrina Cicero; f) francamente non riesco a capacitarmi che degli individui arrivino al punto di isolare alcune parole da una frase e dal contesto per MANIPOLARE il significato di una frase (All. 35): è pacifico che il mio legale non ha confessato alcun che ma ha invece soltanto spiegato che di un piccolo refuso questa controparte aveva costruito artificialmente un "problema"; ma qualcosa di simile era già successo: il P.M. Antonio De Lorenzi ha tagliato la frase scritta per costruire il capo di imputazione, come già sopra riferito; nell'uno e nell'altro caso, "trucchi" del genere si traducono in "pesi" immani a carico della società: 20 anni di processi di ogni grado; se oltre ai numerosi processi si considerano anche, a mio avviso, le carriere (sia di individui infedeli che di altri il cui ingresso nella pubblica amministrazione è presumibilmente dovuto ad un legame di parentela) ha comportato un danno valutabile nell'ordine delle centinaia di milioni di euro, aggiuntivo a quello, pure milionario, arrecato al sottoscritto, aggiuntivo, infine, a quello,delle decine di milioni condonati in relazione alla concussione esercitata contro la ditta mia ex datrice di lavoro! g) ho notizia di altre vittime della cricca in questione (ed altre spero che emergano dalla diffusione a mezzo stampa della vicenda), il che implica una moltiplicazione dei danni sopra citati; h) vi sono poi i danni indiretti, causati dalla espansione nella economia sana, attraverso il sistema già sperimentato della concussione fiscale; un parlamento virtuoso dovrebbe istituire una commissione parlamentare per individuare le responsabilità personali, anche allo interno dei vertici politici e della magistratura, dove si sono consumate certe promozioni anomale o certe archiviazioni; non vi è altro modo per recuperare il nostro paese, il più famoso al mondo per la genialità delle sue genti, che sta precipitando nell'abisso a causa della selezione a rovescia delle classi dirigenti! E' certa politica padrona dei media ad aver deformato la percezione della realtà e dei reali pericoli nella parte di popolazione meno attenta ed indebolito persino le difese dei maggiormente provveduti (essendo vero che la medesima bugia ripetuta allo infinito dai media riesce comunque a penetrare le menti, lo si può verificare assistendo ai talk show; ogni medaglia ha il suo rovescio ed è grazie alla rete internet che spero di riuscire a non farmi schiacciare del tutto dalla cricca ed a recuperare alla fine il maltolto; i) grazie alle p.e.c. da me inviate a Deli Luca, allo scopo di difendermi dalle calunnie che l'avv. Bonotto aveva esternato, dato che non mi era concessa alcuna altra possibilità di contraddittorio, nella udienza del 20/03/2013, tale giudicante, subito prima di leggere la sentenza, il 27/03/2013, ha prodotto una sfuriata imputando direttamente al mio legale la mia iniziativa di inviare le p.e.c. e chiedendogli insistentemente se intendeva rimettere il mandato (ed egli infatti ha dichiarato di aderire a tale richiesta salvo poi, alla fine, addurre che non ne valeva la pena trattandosi degli ultimi minuti di causa); queste

18 indebite e reiterate pressioni sul mio legale da parte del giudicante sono in perfetta linea con quelle, ripetutamente documentate, esercitate direttamente dalla controparte: il verdetto emanato, a sua volta coerente con tutto ciò, non potrà certamente essere attribuito a semplice errore! l) nelle p.e.c. (quella di novembre 2012 e le due di marzo 2013,, All. 38,39,40) avevo lasciato fuori un unico argomento, non prevedendo che venisse usato nuovamente, dato che era stato smentito da documentazione assolutamente esauriente e dato anche che il suo inventore stesso, l'avv. Furlan, aveva rinunciato a suo tempo a continuarlo, riconoscendone in tal modo la inconsistenza; ebbene, il giudicante ci si è infilato con una determinazione fatale, del tutto incurante di sancire punti la cui falsità è dimostrabile in maniera più che esaustiva! m) singolare che quel giudicante, che pure si è permesso di attribuire alle dichiarazioni scritte dall' avv. Santarcangelo, in sede di Appello, amputate ad arte, un significato opposto a quello reale, assai chiaro si dà invece in tal modo la zappa sui piedi proprio in quanto dimostra di aver letto la documentazione di appello, in cui spicca la dimostrazione della realtà dei fatti, così come riferita dal mio legale, alle pagine 2,3,4 (All. 43); n) l'atto costitutivo della essedi sas, prodotto dall'avv. Santarcangelo, precisa che Sandro Dallavalle risiedeva in via del Solstizio n. 2 e la costituenda società aveva invece sede in C.so Mazzini, 10, come indicato correttamente sulla carta intestata su cui è stato stipulato il contratto ed è stata anche stampata la fattura n. 4 del 30/10/1989, contenente in bella evidenza la esatta partita IVA della essedi sas, come pure le tracce autografe della Braido Vanna, a dimostrazione che era stata registrata ed utilizzata per detrarre l'iva dagli Andreon; grazie a tali tracce autografe, tale fattura dimostra in maniera irrefutabile il trucco inventato dall.avv. Furlan (e da questo ben presto, intelligentemente, abbandonato) ma portato avanti da questa controparte e questo giudicante, forti unicamente della loro certezza di impunità (All 44); o) la questione dello indirizzo è ritenuta evidentemente strategica anche da Andreon/Bonotto/Bottega, se continua a ribadire l'opposto (All.38), incurante di cozzare contro la evidenza; la circostanza che il giudicante abbia ratificato la tesi di controparte lo espone ad un FALSO clamoroso; è evidente la sua noncuranza rispetto ai documenti notarili prodotti dall'avv. Santarcangelo (All. 61,47): ciò che conta, per questo giudicante, è la affermazione contraria della controparte! Di conseguenza, egli considera falsi tali atti notarili; non solo, continua ad ignorare la fattura n. 4 del 1989 (All. 44) nonostante: - sia siglata da Braido Vanna; - sia certificata da atto notarile (estratto del libro giornale di essedi sas prodotto in appello dall'avv. Santarcangelo); - sia confermata in una lettera di controparte (All.45 ); N.B. tale fattura, scritta sulla medesima carta intestata usata per il contratto, oltre allo esatto indirizzo della sas, contiene anche IN BELLA EVIDENZA la esatta p.iva di questa ultima; come si vede, tale carta intestata, oltre allo esatto indirizzo della sas (C.so Mazzini, 10, lo stesso al quale la Andreon, prima dello inizio della causa, inviava la corrispondenza - all 45) contiene anche l'esatto n. di telefono della sas (ancora oggi vigente ( ), come pure, ancora oggi vigente è il n. di telefono di Dallavalle Sandro, n ) p) ebbene,il FALSO ABNORME prodotto da questo giudicante (All. 38), che conferma quello prodotto da Andreon/Bonotto/Bottega, cioè che:sandro Dallavalle risiederebbe in C.so Mazzini, 10 e la essedi sas invece risiederebbe in via del Solstizione, 2 (FALSO FONDAMENTALE IN RELAZIONE ALLA LORO TESI, IN QUANTO L'INDIRIZZO DELLA CONTROPARTE DI ANDREON NEL CONTRATTO E' CORSO MAZZINI,10)(All. 44) è dimostrato anche da ulteriore documentazione che non era mai stata prodotta in quanto quella esibita era da considerarsi già sovrabbondante, ma che la protervia di controparte, avallata in maniera così incredibilmente disinvolta dal giudicante, costringe a non trascurare nessun particolare: - a pagare l'affitto era la essedi studio sas, come da documentazione della banca (All. 46) - la sede della essedi sas era un monolocale adibito esclusivamente ad ufficio, del tutto inidoneo ad ospitare la abitazione di Sandro Dallavalle e famiglia (si citano a tale proposito:

19 1) il proprietario del locale avv. Michele Pizzo presso C.so Mazzini,10, Montebelluna... 2) il dirimpettaio dell'ufficio, titolare della agenzia assicurativa, Sig. Carlo Mottes, C.so Mazzini, Montebelluna 3) l'amministratore di condominio dell'epoca: Antonio Scaccianoce/C.so Mazzini 10...) 4) l'ulteriore atto notarile, del 2001, che certifica lo spostamento di sede da C.so Mazzini, 10 a via del Solstizio, 2 (il notaio è diverso da quello che ha steso l'atto del 2000, (All. 47) ma che importa a questo giudicante, l'unico titolare della verità, per lui, è l'avv. Giovanni Bonotto, qualsiasi falsità asserisca! 5) la corrispondenza della Braido Vanna veniva inviata correttamente allo indirizzo di C.so Mazzini, 10, la sede della essedi sas (All. 45) 6) lo stesso avv. Bonotto si rivolgeva alla essedi studio qualificandola soc. (All. 10); ma ha la disinvoltura, in un suo atto al Tribunale di Palmanova, di sostenere che questo non significa nulla...(ma poi vi sono le bollette enel, i moduli di pagamento imposte ecc.) q) l'unico argomento a disposizione di questo giudicante per costruire la inesistente ditta individuale essedi studio è il numero di partita iva della precedente attività di Sandro Dallavalle, inserito per errore dalla stamperia; il sottoscritto aveva ritenuto di non cestinare tali stampati in quanto giudicava, al contrario di questo giudicante, che un numero qualsiasi nelle parole piccole in calce non significasse nulla e non potesse ingannare alcuno sulla identità della ditta, anche in quanto per ricollegarlo a tale precedente attività occorreva una apposita indagine alla agenzia delle entrate;n.b. l'esatto indirizzo e n. di telefono erano più che idonei ad evitare ogni possibile equivoco (che non si è mai verificato, come dimostrano le innumerevoli prove, compreso l'indirizzo usato dalla Braido Vanna, moglie di Andreon, per rivolgersi alla sua controparte: la assenza di legittimazione attiva è una invenzione dell'avv. Furlan, successiva di 13 anni rispetto agli eventi e da lui stesso abbandonata, resosi conto che non poteva reggere!!!!!! ) r) il certificato emesso dalla agenzia delle entrate (All. 47 ) collega si tale numero di partita iva a Sandro Dallavalle, ma riguardo ad una attività che nulla poteva avere in comune con quella della essedi sas (che infatti è stata appositamente costituita) in quanto si trattava di lavoro autonomo e non certo di ditta individuale; s) in una frazione di secondo nella quale sono riuscito ad inserirmi nella udienza del 20/03/2013 ho fatto notare al giudicante la differenza fra lavoro autonomo e ditta individuale: mi ha risposto che è la stessa cosa; vediamo dove sta il vero: 1) le ditte individuali sono attività imprenditoriali, che implicano, secondo il codice civile, il coordinamento di fattori produttivi; il lavoro autonomo che svolgeva Sandro Dallavalle si svolgeva presso la ditta dove lavorava! 2) le ditte individuali sono obbligate alla iscrizione alla Camera di Commercio, i lavoratori autonomi no! (e quindi Sandro Dallavalle non lo era) 3) le ditte individuali possono assumere denominazioni liberamente scelte dall'imprenditore, il lavoratore autonomo non può farlo, invece; 4) il lavoro autonomo ha un regime fiscale e contributivo (all'epoca come anche oggi) ben distinto: non potrebbe vendere programmi ma soltanto prestare la propria opera personale; di conseguenza quanto sancito da tale giudicante implicherebbe un comportamento fiscale scorretto e quindi avrebbe un carattere ulteriormente calunnioso, se non dimostrato); 5) il tratto di più immediata evidenza delle difformità fiscali fra le due situazioni è che la fatturazione dei corrispettivi nel lavoro autonomo deve essere contestuale al versamento da parte del cliente, che ha anche l'obbligo di trattenere dal corrispettivo versato la ritenuta fiscale d'acconto e versarla direttamente all'erario; in definitiva, dato che non aveva ricevuto il corrispettivo, un lavoratore autonomo non avrebbe potuto emettere la sopra citata fattura n. 4 e la ditta Andreon, anzi che registrarla, avrebbe dovuto contestarne la forma e la assenza di qualsiasi cenno alla ritenuta d'acconto da effettuare (che non ha invece effettuato, ben sapendo che la essedi studio era la sas ubicata nello indirizzo di C.so Mazzini, 10); t) ma l'aspetto maggiormente rilevante, che dimostra il FALSO ulteriore e colossale della "spendita del nome" da parte del giudicante è la seguente: la partita iva in questione, il refuso inserito nelle parole piccole dello stampato, in realtà non riguardava nemmeno un vero lavoro autonomo ma invece un lavoro dipendente mascherato e ciò esclude in maniera lapalissiana che il nome

20 essedi studio potesse ingenerare errore od equivico (nemmeno nel mondo di questo giudicante si può pensare che un lavoro dipendente possa essere svolto sotto un nome di fantasia, anzi che il proprio); infatti la attività precedente di Sandro Dallavalle (quella cui si riferiva la partita iva contenuta per errore nello stampato), prima di mettersi in proprio con la Essedi Studio sas, era quella di direttore amministrativo di una singola ditta, quella stessa che nel 2009 è stata costretta a licenziarlo dal nuovo ruolo di responsabile e sviluppatore del sistema informativo aziendale); a tale riguardo vengono indicati come testimoni (All.48) i titolari della ditta, i numerosi colleghi di quel lavoro, i commercialisti che conoscevano bene il ruolo svolto dal sottoscritto, che per le sue stesse caratteristiche si doveva svolgere (e di fatto si svolgeva) a tempo pieno e presso la sede della ditta datrice di lavoro! Per una fortunatissima coincidenza, il sottoscritto è ancora in possesso, a distanza di oltre 25 anni, delle ricevute delle ritenute d'acconto che la ditta gli tratteneva sullo stipendio camuffato da lavoro autonomo e quindi fatturato mensilmente con la sopra citata partita iva; da esse si può evincere la costanza e la cadenza tipiche di un lavoro dipendente a tempo pieno.(all.49 ) u) la richiesta di accertamento tecnico preventivo ha preceduto l'inizio della causa civile (anzi, è stato proprio a causa del buon esito di questo accertamento preventivo che ho deciso di reclamare il dovuto); ebbene, tutti erano al corrente che la parte in causa era la essedi studio sas (anche il CTU, come dimostrato dallo allegato All.50), evidentemente anche la controparte se la richiesta di accertamente tecnico preventivo è stata fatta nei confronti dello studio e recapitata al suo indirizzo, in C.so mazzini 10 di Montebelluna; ma vi è un particolare che taglia la testa al toro, in quanto Sandro Dallavalle come persona fisica (anche se il CTU ha storto un po' il naso, dato che la essedi studio sas non aveva dipendenti e gli altri soci lo erano solo di capitale e quindi si identificava totalmente con la persona fisica di Sandro Dallavalle, pur tuttavia in quanto formalmente entità separata, il sottoscritto ha partecipato ad entrambi gli accertamenti disposti dal Tribunale come perito di parte! A tale proposito, la sopra citata perfetta identificazione di Sandro Dallavalle con la società, è alquanto significativo come la questione di supposta assenza di legittimazione attiva della società possa sovravvivere ed essere usata come perno nella sentenza del 27/03/2013: la assoluta assenza di merito ha costretto questa controparte e questo giudicante a ripiegare su un soggetto giuridico mai esistito (la ditta individuale Essedi Studio), senza mai aver prodotto alcun elemento a suffragio (a ben vedere, lo stesso numero di partita iva, contenuta nelle parole piccole dello stampato riconduce a Sandro Dallavalle persona fisica e non certo ad una fantomatica essedi studio, come dimostrato dal certificato della agenzia delle entrate - All. 47); in conclusione, il presunto debitore, secondo costoro, era un altro a prescindere, dato che non hanno prodotto nemmeno uno sparuto indizio della sua esistenza, mentre invece esistono prove inconfutabili della impossibilità persino teorica delle affermazioni di controparte, dato che casualmente il sottoscritto con quella partita iva svolgeva tutto altro lavoro: il direttore amministrativo di una azienda importante; per costoro non fa' differenza! Il disprezzo della realtà, da parte di costoro, è superiore ad ogni immaginazione. v) non sarebbe necessario, tanto sono assorbenti tutti i motivi sopra indicati, ma la grave espropriazione sancita con la provvisoria esecuzione accordata a suo tempo, rispetto alla quale la sentenza del 27/03/2013 rappresenta una specie di auto assoluzione, c'è un ulteriore argomento: - la tesi di controparte è che la essedi studio sas avrebbe ricevuto dei versamenti non dovuti, in base alla sentenza di primo grado che presumono (falsamente) essere decaduta, ma è pur vero che l'accordo fra avvocati (oggetto successivamente, fra l'altro di una ennesima manipolazione ordita da controparte, che tuttavia è la stessa sentenza di Palmanova a svelare (in pratica la manipolazione è consistita nel produrre solamente la proposta della controparte e non invece la accettazione da parte dell'avv.di essedi sas, che era condizionata a determinati adempimenti, violati da Andreon/Bonotto/bottega; tale manipolazione che inchida l'ulteriore FALSO operato da Andreon/Bonotto/Bottega cioè la FALSA dichiarazione di aver pagato un anticipo rispetto alle rate concordate (grazie a tale falso ha ottenuto la sospensione del pignoramento a proprio carico, da parte della got di Palmanova Federica Zambon). Ebbene, nel momento in cui l'unico provvedimento esecutivo a loro carico era sospeso, la continuazione dei versamenti programmati è stata un atto del tutto volontario;

VERBALE DI ACCESSO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

VERBALE DI ACCESSO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO VERBALE DI ACCESSO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO L 'anno, il giorno del mese di.., alle ore, io sottoscritto, nominato custode giudiziario nella procedura esecutiva n. R. G. Es. del Tribunale di, promossa da

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE PRIVACY AI FINI DELLA RACCOLTA DELLE DONAZIONI Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Dettagli

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE www.ddfavvocati.eu Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.

Dettagli

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 2 Premessa Con il la Belli S.r.l. vuole creare una sorta di carta dei diritti e doveri morali che definiscono la responsabilità etico-sociale di

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI COMUNE DI LATERINA Provincia di Arezzo REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26/11/2014 INDICE ART. 1 Premesse ART.

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

La truffa si sta diffondendo dal Canada con velocità impressionante.

La truffa si sta diffondendo dal Canada con velocità impressionante. Cari colleghi, vi volevo avvisare di questo nuovo metodo che usano i malviventi per cercare di raggirare le persone. Forse è il caso di avvisare pure le chiese di stare attenti e non fidarsi di nessuno

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Vademecum per il Testimone nel processo civile

Vademecum per il Testimone nel processo civile Vademecum per il Testimone nel processo civile 10 regole da conoscere per non sbagliare 1 1) A ciascuno di noi può capitare di essere citato davanti al Giudice per rendere testimonianza di un fatto conosciuto.

Dettagli

STUDIO LEGALE ASSOCIATO KANAYAMA Norme base della retribuzione degli avvocati (versione abbreviata)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO KANAYAMA Norme base della retribuzione degli avvocati (versione abbreviata) STUDIO LEGALE ASSOCIATO KANAYAMA Norme base della retribuzione degli avvocati (versione abbreviata) ART. 1 TIPOLOGIE DI RETRIBUZIONE DEGLI AVVOCATI, ECC. 1) Le tipologie di retribuzione degli avvocati

Dettagli

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a.

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. Contratti Appalto Requisiti. Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. In caso di appalto, il disposto di cui all art. 29 D.l.vo

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

C h i e d e. di essere trasferito presso una delle sedi indicate secondo l ordine di preferenza: Ricongiungimento

C h i e d e. di essere trasferito presso una delle sedi indicate secondo l ordine di preferenza: Ricongiungimento Schema di domanda Al Ministero della Giustizia Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio IV Gestione del Personale

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo

Dettagli

Notiziario settimanale 28 luglio - 3 agosto 2003. No all uso del fax per inviare pubblicità non richiesta. Sms promozionali e gestori telefonici

Notiziario settimanale 28 luglio - 3 agosto 2003. No all uso del fax per inviare pubblicità non richiesta. Sms promozionali e gestori telefonici Newsletter Notiziario settimanale Versione ottimizzata per la stampa No all uso del fax per inviare pubblicità non richiesta Sms promozionali e gestori telefonici A Sidney la Conferenza mondiale dei Garanti

Dettagli

GUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE

GUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE GUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE WWW.IOCONCILIO.COM RES AEQUAE ADR srl omnibus aequa CHE COSA E UN SISTEMA ADR? La nostra ragione sociale è RES AEQUAE ADR, dove ADR sta per ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION,

Dettagli

WHISTLEBLOWING > domande e risposte

WHISTLEBLOWING > domande e risposte WHISTLEBLOWING > domande e risposte Promozione e tutela delle segnalazioni di rischi e irregolarità nell interesse pubblico Prima Edizione Aprile 2013 con il contributo di e www.transparency.it La definizione

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTE I - Disposizioni generali... 2 ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università...

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. LE POLICY SULLA PRIVACY DI QUESTO SITO PERCHE QUESTO AVVISO In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE N. CL 13/2008 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente

Dettagli

CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE: UNA NUOVA NORMA INVESTE IL PROCESSO CIVILE E IL MONDO ASSICURATIVO Com è noto la Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ha introdotto

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. NOTA OPERATIVA N. 4/2014 OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. - Introduzione L art. 1 comma 618 della legge 147, del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), dà la possibilità

Dettagli

REQUISITI FORMALI DELLA RICETTA NON RIPETIBILE Alla luce del D.LGS. 219 DEL 2006 Codice di recepimento normativa europea farmaci ad uso umano

REQUISITI FORMALI DELLA RICETTA NON RIPETIBILE Alla luce del D.LGS. 219 DEL 2006 Codice di recepimento normativa europea farmaci ad uso umano REQUISITI FORMALI DELLA RICETTA NON RIPETIBILE [STUDIO avv. Paola Ferrari ] info@studiolegaleferrari.it per Pronto Soccorso fimmg lombardia QUESITO: Mi è arrivata una notifica di violazione amministrativa

Dettagli

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE . DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Moderna definizione della DEONTOLOGIA Strumento di informazione e guida permanente nell esercizio professionale, diretto sin dalla preparazione universitaria a realizzare una

Dettagli

CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA

CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA 1. Premessa ISI Italia srl ( di seguito ISI e/o Società ) adotta il seguente Codice di comportamento al fine di promuovere l insieme dei principi etici a cui la società

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

Da dove nasce l idea dei video

Da dove nasce l idea dei video Da dove nasce l idea dei video Per anni abbiamo incontrato i potenziali clienti presso le loro sedi, come la tradizione commerciale vuole. L incontro nasce con una telefonata che il consulente fa a chi

Dettagli

Casa di cura e di riposo per anziani di Gundeldingen, Basilea (BS)

Casa di cura e di riposo per anziani di Gundeldingen, Basilea (BS) Casa di cura e di riposo per anziani di Gundeldingen, Basilea (BS) Werner Wassermann, datore di lavoro La signora L. lavora da noi da tanto tempo. È stata capo reparto e noi, ma anche gli altri collaboratori

Dettagli

Diritto del richiedente a contestare la decisione riguardante la richiesta di sussidi

Diritto del richiedente a contestare la decisione riguardante la richiesta di sussidi Diritto del richiedente a contestare la decisione riguardante la richiesta di sussidi Diritto del richiedente a contestare la decisione riguardante la richiesta di sussidi La Social Security vuole garantire

Dettagli

MODULO DI CANDIDATURA

MODULO DI CANDIDATURA MODULO DI CANDIDATURA Gentile Signora, Gentile Signore troverà in allegato la candidatura di [nome del prestatore di servizi] in risposta all invito a manifestare interesse MARKT/2006/02/H nel settore

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97

1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97 ADEMPIMENTI PRATICI A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA, RAGIONIERE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE PER LA TENUTA DI LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 1.1 Legge 12/79 e

Dettagli

Em. 00 10.01.2010 Nuova Emissione Documento Redatto RQ Verificato Approvato PD DISTRIBUZIONE: INTERNA; PR1 - Em. 00 del 10.01.2010 Pagina 1 di 6 Sommario 1 Scopo e Campo di Applicazione... 3 2 Definizioni...

Dettagli

Newsletter. Notiziario settimanale 3-9 marzo 2003. Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati

Newsletter. Notiziario settimanale 3-9 marzo 2003. Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati Newsletter Notiziario settimanale Versione ottimizzata per la stampa Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati Sindacati. Finalitˆ pubblica o niente nomi allõassessore comunale

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA SELEZIONE DEL PERSONALE

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA SELEZIONE DEL PERSONALE 6/02/20 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2/0/200, Mondo Acqua S.p.A. adotta il presente regolamento per il reclutamento e la selezione del personale da

Dettagli

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c. TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine

Dettagli

L amministratore di sistema. di Michele Iaselli

L amministratore di sistema. di Michele Iaselli L amministratore di sistema di Michele Iaselli Definizione L Amministratore di sistema viene definito dal provvedimento dell Autorità Garante del 27 novembre 2008 come una figura professionale destinata

Dettagli

Unità 18. Le certificazioni di italiano L2. Lavoriamo sulla comprensione. Università per Stranieri di Siena Livello A2 CHIAVI

Unità 18. Le certificazioni di italiano L2. Lavoriamo sulla comprensione. Università per Stranieri di Siena Livello A2 CHIAVI Unità 18 Le certificazioni di italiano L2 CHIAVI In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni sul test di lingua per stranieri parole relative alle certificazioni di italiano,

Dettagli

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI... Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia

Dettagli

Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&MedieImprese. Versione Novembre 2011 B-MOD06-NOV11

Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&MedieImprese. Versione Novembre 2011 B-MOD06-NOV11 Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&MedieImprese B-MOD06-NOV11 Nome Cognome di rilascio di scadenza Dati del cliente presso l operatore di provenienza (Donating)

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI Articolo 1 Registro delle dichiarazioni (Testamenti Biologici) 1. Il Comune

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR Per quanto riguarda i costi mediazione, ferme le spese di avvio (pari a 40 euro + IVA, alle quali possono essere aggiunte ulteriori

Dettagli

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi PREMESSA L articolo 6 del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale di Catania,

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.

Dettagli

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire (Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia

Dettagli

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PROT. 2543 DEL 2/2/2015 l conferimento Il Comune di Bastia Umbra intende procedere per il conferimento degli

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.

Dettagli

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze

Dettagli

Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame

Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame Redatto da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Verificato da: Approvato da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Distribuito a: AAl Alessandro

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MISURACA, AMATO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MISURACA, AMATO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 6230 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MISURACA, AMATO Nuove norme in materia di responsabilità e di risarcimento per i danni derivanti

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE C O M U N E P R O V I N C I A DI D I S E N N O R I S A S S A R I REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 69 DEL 20.12.2011 I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

Rapporto di indagine con interviste ai volontari delle associazioni partecipanti a Riguardiamoci il Cuore 2011

Rapporto di indagine con interviste ai volontari delle associazioni partecipanti a Riguardiamoci il Cuore 2011 Rapporto di indagine con interviste ai volontari delle associazioni partecipanti a Riguardiamoci il Cuore 2011 Presentazione Si presenta l indagine qualitativa, effettuata con interviste, nel mese di luglio

Dettagli

2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE

2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE B1 Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 dati comuni Gentile Signore/a, Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) prevede la

Dettagli

FORM CLIENTI / FORNITORI

FORM CLIENTI / FORNITORI FORM CLIENTI / FORNITORI Da restituire, compilato in ognuna delle sue parti, a: Ditta Enrico Romita Via Spagna, 38 Tel. 0984.446868 Fax 0984.448041 87036 Mail to: amministrazione@calawin.it 1 Informativa

Dettagli

CARTA INTESTATA PREMESSA

CARTA INTESTATA PREMESSA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA AI FINI DI SICUREZZA, TUTELA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI, AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

L Intermediario Depositario

L Intermediario Depositario Scheda di Richiesta n. OBBLIGO DI ACQUISTO Ai sensi dell articolo 108, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato avente per oggetto massime n. 6.126.378 azioni ordinarie di Ergo Previdenza

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere).

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere). Breve percorso sulla Magistratura La Magistratura La funzione giurisdizionale è la funzione dello stato diretta all applicazione delle norme giuridiche per la risoluzione delle controverse tra cittadini

Dettagli

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità

Dettagli

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal

Dettagli

Manifesto TIDE per un Educazione allo Sviluppo accessibile

Manifesto TIDE per un Educazione allo Sviluppo accessibile Manifesto TIDE per un Educazione allo Sviluppo accessibile Pagina 2 Contenuto Il progetto TIDE...4 Il manifesto TIDE...6 La nostra Dichiarazione...8 Conclusioni...12 Pagina 3 Il progetto TIDE Verso un

Dettagli

Helsana Assicurazioni SA, Lucerna

Helsana Assicurazioni SA, Lucerna Helsana Assicurazioni SA, Lucerna Il datore di lavoro Sandra Meier La signora F. è impiegata nella nostra azienda al servizio clienti. Lavora alla Helsana da oltre 20 anni. L ho conosciuta nel 2006 al

Dettagli

3. Passando all illustrazione di dettaglio dell articolato si precisa quanto segue.

3. Passando all illustrazione di dettaglio dell articolato si precisa quanto segue. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELL'ELENCO DEI FUNZIONARI INTERNAZIONALI DI CITTADINANZA ITALIANA, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT. In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro

UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT. In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro Bancario Finanziario (ABF), al quale rivolgersi per risolvere stragiudizialmente le controversie

Dettagli

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Dettagli

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente

Dettagli

PRIVACY POLICY DI digitaldictionary.it. Digital Dictionary Servizi s.r.l. Milano via Paleocapa 1, 20121 (MI) P.IVA/CF: 08492830966 REA: MI-2029601

PRIVACY POLICY DI digitaldictionary.it. Digital Dictionary Servizi s.r.l. Milano via Paleocapa 1, 20121 (MI) P.IVA/CF: 08492830966 REA: MI-2029601 2015 Digital Dictionary Servizi s.r.l PRIVACY POLICY DI digitaldictionary.it 1 Informativa ai sensi dell art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La

Dettagli