Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Manuela Corrieri dall albo unico dei consulenti finanziari
|
|
- Costanza Costanzo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Delibera n Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Manuela Corrieri dall albo unico dei consulenti finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 25 settembre 1996 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi e di seguito: Albo unico dei consulenti finanziari ) della sig.ra Manuela Corrieri, nata a Prato (PO) il 2 novembre 1958 [ omissis ]; VISTA la nota del 14 aprile 2015[ omissis ]; PRESO ATTO che, nel merito, sarebbe emerso che alcuni consulenti finanziari, iscritti all Albo unico dei consulenti finanziari ed abilitati ad operare per conto di istituti di credito o società di intermediazione finanziaria ai sensi dell art. 31, comma 2, del TUF, avrebbero esercitato attività di promozione o collocamento di strumenti finanziari o servizi o attività di investimento nell interesse di un altro soggetto [ omissis ] avente sede a Zurigo (CH) e non abilitato ad operare nel territorio italiano; RILEVATO che con specifico riferimento alla posizione della sig.ra Corrieri, [ omissis ]: inoltre, è emerso che la sig.ra Corrieri avrebbe procurato [ omissis ] i clienti, sig.ri [ omissis ], i quali risultano aver aperto due posizioni presso la [ omissis ] Bank e, al riguardo, la sig.ra Corrieri non si sarebbe limitata a reperire i clienti citati, ma li avrebbe accompagnati [ omissis ] per portare delle somme di danaro da depositare su conti correnti aperti presso la [ omissis ] Bank. Risulta, infatti, che il 26 aprile 2013 la [ omissis ] ha fermato [ omissis ] in cui era nascosta una loro somma di denaro in contanti e con a bordo anche la sig.ra Corrieri. In proposito, si rileva che già [ omissis ] 22 marzo 2013 [ omissis ] aveva detto [ omissis ] dovevano aspettare a versare del denaro perché si può fare solo una volta al mese ma che le somme eventualmente portate verranno messe in una cassetta di sicurezza. [ omissis ]; [ omissis ] risultano come direttamente riconducibili all attività della sig.ra Corrieri i seguenti clienti: 1
2 Soggetto [ omissis ] 1 [ omissis ] 2 [ omissis ] 3 [ omissis ] [ omissis ] Conto [ omissis ]Manuela Corrieri ha aperto [ omissis ] un conto corrente [ omissis ] per l accredito delle commissioni maturate; VISTA la nota del 22 aprile 2015 con cui Banca Fideuram S.p.A. ha comunicato alla Conosb di avere adottato nei confronti della sig.ra Manuela Corrieri un provvedimento di sospensione dall attività di consulente finanziario della durata di due mesi; RILEVATO che la sopra descritta attività riferibile alla sig.ra Corrieri risulta compiuta in costanza di mandato di agenzia stipulato con la citata Banca Fideuram S.p.A.; VISTA la lettera del 14 luglio 2015, notificata al consulente finanziario in data 21 luglio 2015, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Reti, Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato alla sig.ra Manuela Corrieri la violazione delle seguenti disposizioni: - articolo 31, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, per non avere svolto l attività esclusivamente per conto di Banca Fideuram S.p.A; - art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007, per aver svolto attività di offerta fuori sede, promozione o collocamento per conto di soggetti non abilitati; VISTA la nota del 24 luglio 2015 con cui la sig.ra Corrieri ha formulato un istanza di accesso agli atti alla quale è stato fornito un positivo riscontro in data 31 luglio 2015 trasmettendo la relativa documentazione richiesta; VISTA altresì la nota del 22 settembre 2015 con la quale la sig.ra Corrieri ha presentato le proprie deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto di contestazione. La parte ha chiesto l archiviazione del procedimento e, in subordine, l applicazione del minimo edittale sulla base delle seguenti considerazioni: in via preliminare la parte ha rappresentato l attività svolta per conto di Banca Fideuram: - Banca Fideuram aveva dato istruzioni ai consulenti di segnalare ai clienti italiani, interessati ad investire all estero, le banche del gruppo [ omissis ]. Tale attività di segnalazione di pregio veniva remunerata con provvigioni determinate alla voce Attività pubblicitaria. Nel giugno 2011 la citata Fideuram [ omissis ] era stata ceduta dal gruppo e alcuni funzionari decisero di andarsene con una parte del portafoglio ecco spiegato perché molti clienti [ omissis ] saltano fuori erano semplicemente ex clienti di Fideuram [ omissis ] ; 1 Società off-shore con sede in Belize, il cui capitale ammonterebbe a circa euro. 2 Società off-shore con sede in Belize, il cui capitale ammonterebbe a circa euro. 3 Società off-shore con sede in Belize, il cui capitale ammonterebbe a circa euro. 2
3 - la sig.ra Corrieri operava come consulente finanziario di Fideuram dal 1995, non aveva ricevuto reclami dei clienti né procedimenti sanzionatori, a fronte di un portafoglio di n. 198 clienti e un patrimonio gestito di circa 27 milioni di euro; riguardo ai presunti rapporti intrattenuti con [ omissis ] e con i relativi clienti la parte ha evidenziato che: - [ omissis ] erano noti come esperti di fisco e affari internazionali grazie ai loro convegni e grazie ad un vero e proprio passaparola tra i consulenti. [ omissis ]; - la parte ha eccepito che [ omissis ] non corrisponde al vero che la sig.ra Corrieri abbia stipulato un contratto [ omissis ] quale segnalatore di pregi né che abbia percepito una provvigione variabile tra il 20 ed il 50 % o di qualsiasi altra percentuale del management fee con lei pattuita ; - riguardo ai clienti coinvolti, la parte ha evidenziato che i nominativi dei clienti riconducibili ad un asserita attività di segnalatore sono stati desunti [ omissis ]. Non si può non chiedersi se siamo in presenza di un fatto accertato o di semplici affermazioni per sentito dire. [ omissis ]. Nello specifico viene rilevato che: i. la sig.ra [ omissis ] è una cliente ed amica della sig.ra Corrieri. Ella era interessata ad effettuare un Trust per proteggere il patrimonio del figlio e aveva richiesto alla promotrice di trovarle un esperto di fiscalità e finanza internazionale. La promotrice avrebbe presentato [ omissis ] ha quindi partecipato solo al primo incontro nel quale sono state fatte le presentazioni [ omissis ]. Successivamente la cliente ha autonomamente portato avanti i rapporti [ omissis ]. Riguardo alla gita a Montecarlo la parte ha rappresentato che [ omissis ] per una gita di piacere [ omissis ] La Sig.ra Corrieri nulla sapeva della presenza del denaro contante nell autovettura e, se l avesse saputo, certamente non sarebbe nemmeno salita a bordo. Al riguardo, la parte ha allegato le dichiarazioni della cliente. ii. iii. iv. i sig.ri [ omissis ] avevano chiesto di essere messi in contatto con un esperto in materia di fisco internazionali [ omissis ]. La sig.ra Corrieri ha presentato [ omissis ] ha partecipato solo al primo incontro di presentazione presso l azienda il rapporto [ omissis ] portato avanti autonomamente [ omissis ]. Al riguardo, la parte ha allegato le dichiarazioni del sig. [ omissis ]; la sig.ra [ omissis ] è una cliente seguita dalla sig.ra Corrieri presso Fideuram. La cliente era interessata a costituire un Trust all estero e aveva chiesto se conosceva degli esperti. La sig.ra Corrieri ha presentato alla cliente il Sig. [ omissis ]. La promotrice ha partecipato solo al primo incontro tra i due avvenuto presso lo studio di quest ultima e non è più stata informata sugli sviluppi del rapporto con il Sig. [ omissis ] che è stato portato avanti autonomamente dalla stessa. Al riguardo, la parte ha allegato le dichiarazioni della cliente; in conclusione l attività concretamente svolta dalla Signora Corrieri è minima in relazione al contenuto concreto, ai tempi ed alle dimensioni rispetto al portafoglio: 3 soli clienti segnalati a fronte di quasi 200 clienti attivi e si è trattato di un occasionale attività di segnalazione ; 3
4 la parte ha eccepito l insussistenza delle violazioni contestate in quanto: i fatti oggetto di contestazione non possono in alcun modo costituire violazione in quanto si tratterebbe di una attività di segnalatore di pregi totalmente libera Ciò che la distingue ontologicamente dall offerta fuori sede (che invece è attività riservata) è l oggetto del suo contenuto: nella segnalazione viene raccomandato al potenziale cliente un operatore mentre nell offerta fuori sede è promosso o collocato uno specifico strumento o uno specifico servizio d investimento. Nel caso di specie, per confermare l attività di offerta fuori sede ci vuole almeno un prodotto specifico promosso o collocato e nel nostro caso nemmeno se ne adombra l esistenza A dir la verità non si sa nemmeno che servizi prestasse la fantomatica [ omissis ] ; in conclusione, la parte ha chiesto l archiviazione del procedimento e che, in subordine, in caso di irrogazione di sanzioni, si tenga conto delle seguenti circostanze: - i clienti non hanno patito danni e la sig.ra Corrieri non ha tratto un profitto o un vantaggio dalla propria condotta: non vi è, infatti, prova che siano stati accreditati degli importi sul conto corrente aperto dal consulente finanziario presso la [ omissis ]; - le irregolarità contestate riguardano un numero esiguo di clienti; - per la prima volta la sig.ra Corrieri si trova ad affrontare un procedimento sanzionatorio; - la Banca ha già irrogato retroattivamente al consulente finanziario la sanzione civilistica della sospensione dall esercizio dell attività per il medesimo periodo disposto dall ordinanza; - tenere conto delle sanzioni irrogate nel caso analogo [ omissis ]; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 28 gennaio 2016 con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha ritenuto accertate le violazioni contestate ed espresso proprie considerazioni conclusive in merito alla qualificazione dei fatti e quantificazione della sanzione; VISTA la nota del 28 gennaio 2016 con la quale è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate e alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATA la nota del 26 febbraio 2016, pervenuta in pari data, con la quale la sig.ra Corrieri ha presentato controdeduzioni scritte nelle quali ha ribadito argomentazioni già dispiegate in precedenza. Nello specifico, la sig.ra Corrieri ha ribadito di essersi limitata a segnalare ai clienti interessati il sig. [ omissis ], ma che sono poi stati gli stessi clienti a portare avanti autonomamente il rapporto con il sig. [ omissis ]; ha sostenuto che la sig.ra [ omissis ] avrebbe invitato l amica Corrieri ad una gita di piacere a Montecarlo e, in proposito, ha depositato copia di una dichiarazione scritta resa da tale sig.ra [ omissis ]; CONSIDERATO che con le controdeduzioni sono state riproposte, in altra forma e dando particolare enfasi a taluni aspetti, argomentazioni già formulate nella difese e, in particolare, che le stesse non presentano elementi tali da mutare la qualificazione giuridica e la gravità dei comportamenti posti in essere dal consulente finanziario; 4
5 RITENUTO dall esame delle risultanze istruttorie, che sussistano elementi tali da far ritenere accertate tutte le violazioni ascritte, potendosi rilevare che: [ omissis ]; - nel merito della fattispecie in esame, le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione hanno evidenziato che la sig.ra Corrieri era il naturale interlocutore nei rapporti di [ omissis ] con la clientela da lui introdotta ed ha effettivamente svolto l attività in contestazione anche durante il periodo in cui il consulente finanziario risultava operare per conto di Banca Fideuram S.p.A.; - in proposito si rileva che a fronte della circostanza eccepita dalla parte di avere solo presentato tre clienti [ omissis ] emerge che la sig.ra Corrieri si è adoperata per assicurare che i sig.ri [ omissis ] portassero all estero delle somme da depositare presso la [ omissis ] Bank e investire con la [ omissis ]. Risulta, infatti, che il 26 aprile 2013 [ omissis ] ha fermato l autovettura dei sig.ri [ omissis ] in cui era nascosta una loro somma di denaro in contanti e con a bordo anche la sig.ra Corrieri. L eccezione in merito alla circostanza che si trattava di un viaggio avvenuto per motivi personali appare smentita [ omissis ]. Si rileva, infine, che [ omissis ] la sig.ra Corrieri faceva da tramite con i clienti per raccogliere la documentazione necessaria per aprire i conti con cui operare [ omissis ]; - i citati rapporti con [ omissis ] risalgono al periodo in cui la sig.ra Corrieri operava come consulente finanziario per conto di Banca Fideuram S.p.A. e, come evidenziato dalla stessa sig.ra Corrieri, si trattava di clienti seguiti presso Banca Fideuram; - tali evidenze delineano l esecuzione di un operatività che non è rimasta circoscritta alla «mera segnalazione di pregi» (che, come definita con le Comunicazioni Consob n. DI/ e n. DI/ del 27 agosto 1998, consiste nella «mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell interesse dell intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati»), ma si è estesa allo svolgimento di attività tipicamente rientrante tra quelle svolte dai consulenti finanziari nell offerta fuori sede; - in un contesto fattuale caratterizzato come nel caso di specie da un rapporto diretto e personale del consulente finanziario con i clienti coinvolti nelle vicende in esame, ogni attività che si sostanzi non soltanto nella vera e propria vendita del servizio, ma nell illustrazione all investitore delle caratteristiche del medesimo o nello svolgimento di attività di promozione ed agevolazione all investimento, può essere attratta nella definizione di offerta fuori sede prevista dall art. 30, comma 1, del TUF, anche se non è seguita immediatamente dalla stipulazione del contratto; - concorre a delineare il quadro probatorio a carico della sig.ra Corrieri - quale ulteriore, benché non decisivo, elemento di prova la presenza di indizi a supporto della percezione di provvigioni da parte di quest ultimo. In particolare, dall ordinanza risulta che l esame della documentazione rinvenuta nel computer del sig. [ omissis ] ha permesso di rilevare che la sig.ra Manuela Corrieri aveva aperto [ omissis ] un conto corrente [ omissis ] dove potevano essere accreditate le provvigioni spettanti [ omissis ]; - a tale riguardo, si osserva infatti che l introduzione di un meccanismo di remunerazione a 5
6 favore dei segnalatori, connesso a componenti riferite ai risultati dell attività prestata, può rappresentare uno strumento potenzialmente idoneo ad indurre detti segnalatori a non limitare la propria attività ad una mera enunciazione dei pregi dell intermediario, ma ad estenderla ad una effettiva promozione dei servizi da questo forniti (Comunicazione Consob n. DIN/ del 15 luglio 2002); CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del Regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D. Lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 1 e n. 2 del Regolamento n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei consulenti finanziari in caso di violazione della disposizione di cui all articolo 31, comma 2, secondo periodo, del citato D. Lgs. n. 58/1998 e di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati; - ai sensi dell art. 110, comma 3, del citato Regolamento n /2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; - si ritiene applicabile, al caso di specie, il summenzionato art. 110, comma 3, considerato il numero limitato di clienti coinvolti nell illecita operatività accertata; - dette circostanze, valutate nel loro complesso, si ritengono tali da consentire l applicazione, nei confronti della sig.ra Emanuela Corrieri, della sanzione della sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell art. 196, comma 1, lett. c), del TUF; D E L I B E R A: La Sig.ra Manuela Corrieri, nata a Prato (PO) il 2 novembre 1958 [ omissis ], è sospesa dall Albo Unico dei Consulenti Finanziari per un periodo di quattro mesi. La presente delibera è notificata all interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 9 marzo 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Valter De Santis dall albo unico dei consulenti finanziari
Delibera n. 19541 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Valter De Santis dall albo unico dei consulenti finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA
DettagliSospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Gherardo Gherardini dall albo unico dei consulenti finanziari
Delibera n. 19539 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Gherardo Gherardini dall albo unico dei consulenti finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA
DettagliRadiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19264 Radiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo
DettagliRadiazione della sig.ra Emily Battistello dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19328 Radiazione della sig.ra Emily Battistello dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto
DettagliRadiazione del sig. Roberto Di Pietro dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19176 Radiazione del sig. Roberto dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE
DettagliRadiazione del sig. Giuseppe Merlino dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19183 Radiazione del sig. Giuseppe Merlino dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto
DettagliSospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Adriano Scipioni dall albo unico dei promotori finanziari
Delibera n. 19493 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Adriano Scipioni dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA
DettagliRadiazione del sig. Maurizio Rossi dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19289 Radiazione del sig. Maurizio Rossi dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo
DettagliSospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, dall albo unico dei promotori finanziari, del sig. Demetrio Baruchello
Delibera n. 19256 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, dall albo unico dei promotori finanziari, del sig. Demetrio Baruchello LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA
DettagliSospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, della sig.ra Serena Emilia Serra dall esercizio dell attività di promotore finanziario
Delibera n. 19506 Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, della sig.ra Serena Emilia Serra dall esercizio dell attività di promotore finanziario LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ
DettagliSospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Michela Muscio dall albo unico dei promotori finanziari
Delibera n. 19260 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Michela Muscio dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA
DettagliRadiazione del sig. Antonio Bardelli dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19188 Radiazione del sig. Antonio Bardelli dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19715 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d esercizio
DettagliVISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
Delibera n. 19376 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti aziendali di Giampaolo Abbondio Associati Sim s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, per violazioni degli artt.
DettagliSospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Cosima Maggi dall albo unico dei consulenti finanziari
Delibera n. 19536 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, della sig.ra Cosima Maggi dall albo unico dei consulenti finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA
DettagliRadiazione dall albo unico dei promotori finanziari del sig. Michele Riccardi LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19257 Radiazione dall albo unico dei promotori finanziari del sig. Michele Riccardi LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto
DettagliRadiazione del sig. Valentino Viviani dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19202 Radiazione del sig. Valentino Viviani dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto
DettagliBollettino. n /30 settembre Anno XXXIII. 3 ottobre Delibere e provvedimenti urgenti. 16/30 settembre 2016
Bollettino Anno XXXIII n. 9.1 3 ottobre 2016 1 Delibere e provvedimenti urgenti Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19439 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sig.ri Enrico Filippo Francesco Cervellera, Vincenzo Ciruzzi e Andrea Vasapolli, componenti pro tempore del collegio
DettagliVISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
Delibera n. 19317 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Arca SGR S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società LA COMMISSIONE NAZIONALE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI POSTALI ITALIANI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO
DettagliBollettino. n /30 giugno Anno XXXIII. 6 luglio Delibere e provvedimenti urgenti. 16/30 giugno 2016
Bollettino Anno XXXIII n. 6.2 6 luglio 2016 1 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Comunicazioni
DettagliBollettino. n /15 ottobre Anno XXXIII. 17 ottobre Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 ottobre 2016
Bollettino Anno XXXIII n. 10.1 17 ottobre 2016 1 Delibere e provvedimenti urgenti Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19481 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19315 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Telecom Italia S.p.A. per violazioni degli artt. 114 e 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19555 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Retelit S.p.A. per violazioni dell art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché delle relative norme attuative LA COMMISSIONE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE POSTA PRIVATA NAZIONALE PETROSINO DI [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19512 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. (già RSM Italy Audit & Assurance S.r.l.) LA COMMISSIONE NAZIONALE
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19521 Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19274 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Dietmar Peter Atz, presidente della società Prestige Network Life s.r.l.e, a titolo di responsabilità solidale,
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19711 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Baker Tilly Revisa s.p.a. per violazioni delle disposizioni contenute nelle delibere Consob n. 17836/2011 e n. 18802/2014,
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera Consob 19 dicembre 2013 n. 18750 Adozione del «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob», ai sensi dell articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE AI SIG.RI [OMISSIS], GIÀ SOCI AMMINISTRATORI DELLA DISCIOLTA SOCIETÀ CN POSTE SNC, PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22
DettagliL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 649/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ORANET S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE GOLD TV ITALIA
DettagliREGOLAMENTO N. 2 DEL 23 OTTOBRE 2015 C O N S A P
REGOLAMENTO N. 2 DEL 23 OTTOBRE 2015 Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di cui al Decreto legislativo
DettagliSpett.le Consob Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n ROMA. Milano, 4 dicembre 2015
Spett.le Consob Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n. 3 00198 ROMA Milano, 4 dicembre 2015 Oggetto: Documento di consultazione Proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio
DettagliRadiazione del sig. Luigi Ardissone dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19391 Radiazione del sig. Luigi Ardissone dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA
Delibera n. 18750 Adozione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, ai sensi dell articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni LA COMMISSIONE NAZIONALE
DettagliBollettino. n /15 gennaio Anno XXXIV. 17 gennaio Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 gennaio 2017
Bollettino Anno XXXIV n. 1.1 17 gennaio 2017 1 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Altre
DettagliL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 212/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
DettagliIRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER
DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017 136/2017/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI - CALL CENTER L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19456 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Banca Tercas s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima banca, per violazioni dell art.
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 213/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
DettagliRegolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob
Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA HERMES PT SRL PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ. N. 12/14/DISP)
DettagliVISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
Delibera n. 19451 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Giorgio Cerutti e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti di Banca Euromobiliare S.p.A., per violazione
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ STUDIO TV1 NEWS S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA
DettagliL AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2019 53/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE
DettagliL ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)
REGOLAMENTO N. 6 DEL 20 OTTOBRE 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI PERITI ASSICURATIVI E LE NORME
DettagliIRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS
DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 215/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19713 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Capstone Equities Manager LLC per violazioni dell art. 103, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 58/1998, nonché
DettagliAutorità Nazionale Anticorruzione
1 Autorità Nazionale Anticorruzione Regolamento sull esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell ambito
DettagliCollegio di Roma, 09 agosto 2010, n.877
Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.877 Categoria Massima: ATM (Sportelli Bancomat) Parole chiave: Apparecchiature ATM, Contestazione, Erogazione delle banconote, Registrazioni, Risultanze informatiche,
DettagliBollettino. n /15 marzo Anno XXXIV. 17 marzo Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 marzo 2017
Bollettino Anno XXXIV n. 3.1 17 marzo 2017 1 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Comunicazioni
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 177/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE A SMMART POST S.r.l. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2, E 8, COMMA 3, LETT. F), DELLA DIRETTIVA GENERALE
DettagliIRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS
DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017 233/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
DettagliDentro la Notizia. 15 Maggio 2012
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 29/2012 MAGGIO/4/2012 (*) 15 Maggio 2012 LA CIRCOLARE N. 2/2012 DEL
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19444 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sig.ri Francesco Luigi Nino Vercesi e Carlo Alessandro Parisi ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SCOMMETTIAMO CHE. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROCEDIMENTO N.
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2013 441/2013/S/EEL IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA DI.ESSE.CI. TRASPORTI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19292 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Antonello Moroncini per violazione dell art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 APRILE 2013 157/2013/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 288/18/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 98, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 (CONTESTAZIONE N. 14/17/DTC) L AUTORITÀ
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALL OPERATORE POSTALE SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 (PROC.
DettagliIRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS
DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017 638/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IMPERIA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
DettagliSignore e signori, - i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori; - i consulenti finanziari autonomi; - le società di consulenza finanziaria.
Signore e signori, desidero, in apertura, ringraziare i presenti ed il dottor Massimo Scolari presidente AscoFind che ha voluto invitare la Consob a questo importante incontro nazionale sulla consulenza.
DettagliDETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO:
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ T.V.F. S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE T.V.F.-LCN 72) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2017 353/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 15 settembre 2011 - VIS 84/11 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95, nei confronti di Multiservizi Azzanese
DettagliCollegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844
Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844 Categoria Massima: Centrale Rischi Parole chiave: Centrale dei rischi, Errore materiale, Segnalazioni illegittime, Storno unilaterale La banca non può, sull assunto
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 17/19/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ AREA SHOPPING PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL ART. 8 DEL REGOLAMENTO
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017 195/2017/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA
DettagliBollettino. n /15 novembre Anno XXXIV. 17 novembre Delibere e provvedimenti urgenti. 1/15 novembre 2017
Bollettino Anno XXXIV n. 11.1 17 novembre 2017 1 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Altre
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 105/2015 Luglio/15/2015 (*) Napoli 24 Luglio 2015 Con provvedimento n. 94624 del 13 luglio 2015, l'agenzia delle Entrate ha reso note
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA FREEDOM LOGISTIC [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.
DettagliBollettino. n /30 aprile Anno XXXII. 4 maggio Bollettino. 16/30 aprile 2015
Bollettino Anno XXXII n. 4.2 4 maggio 2015 1 Bollettino Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3
DettagliCo.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /5133/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1. 2015/5133/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 20 del 4 maggio 2017 Sono presenti i componenti
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014 545/2014/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 458/17/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EXPRESS GROUP PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AL RILASCIO DELLA LICENZA INDIVIDUALE L AUTORITÀ
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19603 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri Fernando Franchi, Federigo Franchi, Roberta Franchi e Stefano Batini per violazioni dell art. 187-ter del d.lgs. n. 58/1998
DettagliSospensione sanzionatoria, per un periodo di un mese, del sig. Salvatore Nigro dall albo unico dei promotori finanziari
Delibera n. 19422 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un mese, del sig. Salvatore Nigro dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge
DettagliBollettino. n /31 ottobre Anno XXXIV. 3 novembre Delibere e provvedimenti urgenti. 16/31 ottobre 2017
Bollettino Anno XXXIV n. 10.2 3 novembre 2017 1 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 3 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 2 Altre
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 631/14/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIANA POSTE & SERVIZI DI D AGATA FABRIZIO & C. S.A.S. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 5 DEL D. LGS.
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE AIR TV (LCN
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRIESTE (C.F. 00210240321) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO
DettagliL AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019 11/2019/S/COM IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE
DettagliPI Provvedimento n
40 PI5597 - WWW.CNSF.IT-C.A.R.TUR Provvedimento n. 16805 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2007; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTO
DettagliREGOLAMENTO DI RICEZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO SEGNALAZIONI ART C.C.
REGOLAMENTO DI RICEZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO SEGNALAZIONI ART. 2408 C.C. Decorrenza 5 aprile 2013 1.1 20/06/2014 variazione indirizzo sede della Fondazione collegio sindacale 1.0 05/04/2013 regolamento
DettagliDELIBERA N. 135/12/CONS
DELIBERA N. 135/12/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 E 3, COMMI 1 E
Dettagli