ANC Firenze ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI FIRENZE STATUTO. E' costituita una associazione sindacale provinciale denominata: ASSOCIAZIONE
|
|
- Guglielmo Martino
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ANC Firenze ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI FIRENZE STATUTO Articolo 1 - Denominazione E' costituita una associazione sindacale provinciale denominata: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI - FIRENZE, acronimo ANC Firenze, aderente ad ANC Nazionale, rappresentativa delle categorie professionali dei Ragionieri Commercialisti, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, di seguito più semplicemente Categoria, l'associazione utilizzerà in tutti i propri documenti il logo dell'associazione Nazionale Commercialisti pur mantenendo simboli e marchi con i quali si è riconosciuta nel tempo e precisamente dalla sua costituzione in particolare con la sigla ASS.CO.FI. ed il simbolo del libro aperto a metà fino ad oggi utilizzate e con i quali i colleghi ci riconoscono. L'associazione sindacale, di seguito più semplicemente Associazione, è apartitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali e regionali, anche di altre professioni o interprofessionali, che perseguano scopi analoghi o complementari al proprio. L'Associazione non ha scopo di lucro. Articolo 2 - Sede L'Associazione ha sede in Firenze (FI), Viale Spartaco Lavagnini 42, presso l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. Il Consiglio Direttivo potrà costituire o sopprimere sedi operative anche altrove purché nell'ambito del territorio nazionale. Articolo 3 - durata
2 L'associazione ha durata illimitata. Articolo 4 - Finalità e Compiti L'Associazione persegue le seguenti finalità: a) rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi dei Ragionieri Commercialisti, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e di ogni singolo Ragioniere Commercialista, Dottore Commercialista ed Esperto contabile confrontandosi con le forze sociali, economiche e politiche; b) favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio inerenti la Categoria; c) perseguire la costante crescita culturale della Categoria; d) promuovere e rafforzare la coscienza associativa e lo spirito sindacale degli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. Sono inoltre compiti dell'associazione: 1) assumere, promuovere e valorizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessino la Categoria, ivi comprese quelle finalizzate alla formazione e aggiornamento professionale, alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni, anche a mezzo di propri organi di stampa; 2) designare o nominare propri rappresentanti all'interno delle istituzioni pubbliche o private per le quali l'associazione abbia titolo per effettuarne la designazione o la nomina; 3) promuovere forme di assistenza e di solidarietà a favore degli iscritti;
3 4) effettuare ogni altra attività ed azione che, pur non espressamente sopra prevista, sia ritenuta utile, opportuna o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti da questo statuto. Articolo 5 - Organi dell'associazione. Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori dei conti; d) il Collegio dei probiviri. Articolo 6 - Assemblea 1. L' Assemblea è l'organo di base dell'associazione 2. L'Assemblea: a) stabilisce gli indirizzi di politica generale da perseguire per il raggiungimento degli scopi dell' Associazione; b) elegge il Consiglio direttivo e il suo Presidente, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri e di questi i rispettivi presidenti e i due supplenti dei revisori e dei Probiviri; c) delibera sulle modifiche dello Statuto e sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo; d) approva i regolamenti per l'esecuzione dello statuto, ove esistenti o necessari; e) approva il bilancio preventivo del futuro esercizio e quello consuntivo dell'esercizio trascorso, predisposti dal Consiglio direttivo. L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio provinciale. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno. L'Assemblea viene altresì convocata ogniqualvolta lo reputi opportuno il Presidente del Consiglio direttivo o, in alternativa, la metà più uno dei membri facenti parte del Consiglio direttivo. L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentino almeno il quinto degli iscritti e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se non provvede a tale convocazione il Presidente del Consiglio direttivo, la convocazione dell'assemblea viene fatta dal presidente del Collegio dei revisori dei conti. 4. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo, mediante avviso inviato a tutti gli iscritti al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata a.r., telefax, posta elettronica). Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dall'associato e che risultino iscritti nel libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.
5 Nello stesso avviso di convocazione possono essere fissati anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro dieci giorni dalla data fissata per la prima convocazione. 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e ne regola lo svolgimento. Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. Ai fini della verifica delle operazioni di votazione l'assemblea può nominare tra i presenti un comitato elettorale composto da tre persone di cui una con funzioni di presidente. Su proposta del Presidente, l'assemblea approva le modalità di voto a maggioranza dei presenti. 6. A ciascun iscritto spetta un voto, salvo il caso di morosità (sono considerati morosi gli iscritti non in regola con il pagamento della quota relativa all'anno precedente la data dell'assemblea cioè al 31/12 dell'anno precedente l'assemblea). Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di comunicazione remota, come ad esempio teleconferenza o videoconferenza. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare mediante delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Associazione. La delega deve riportare il nome del rappresentante. La regolarità della delega è accertata dal Presidente
6 dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti il Consiglio direttivo. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli iscritti e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto o dei regolamenti per l'esecuzione del medesimo, nonché lo scioglimento dell'associazione, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza di tanti iscritti che rappresentino più del 10% (dieci per cento) degli iscritti. 7. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, nel libro dei verbali dell'assemblea. Articolo 7 - Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio direttivo è l'organo operativo dell'associazione. 2. Il Consiglio direttivo dura in carica per un quadriennio con decorrenza dalla data di elezione ed i suoi membri sono rieleggibili solo per non più di due mandati consecutivi 3. I suoi compiti sono: a) eleggere fra i suoi componenti il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario Generale;
7 b) nominare, anche al di fuori dei propri componenti, eventuali responsabili di segreterie operative nel numero che sarà ritenuto opportuno, attribuendo loro i rispettivi incarichi nonché Commissioni temporanee e/o permanenti; c) predisporre il bilancio di ogni esercizio composto dallo stato patrimoniale, il conto economico, il conto preventivo annuale con la proposta di determinazione dell'ammontare della quota di contribuzione per l'anno successivo, da presentare all'assemblea; d) dare pratica attuazione a tutte quelle iniziative ritenute più opportune per il raggiungimento degli indirizzi politici generali dando esecuzione alle delibere dell'assemblea; e) accettare adesioni degli iscritti in base a quanto previsto dall'articolo 9 e provvedere alla cancellazione degli iscritti in base al medesimo articolo, previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R, telefax, posta elettronica. 4. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di sette ad un massimo di quindici componenti incluso il Presidente, eletti dall'assemblea. Qualora uno o più componenti il Consiglio direttivo, vengano a mancare, gli altri componenti possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e devono essere confermati dalla prima assemblea utile Qualora venga a mancare la metà dei componenti il Consiglio direttivo o il Presidente, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata l'assemblea da tenersi entro centoventi giorni dal verificarsi di tale condizione. In questo periodo i consiglieri in carica potranno gestire la sola ordinaria
8 amministrazione e, nell'ipotesi in cui manchi il Presidente, dovranno nominare al proprio interno un legale rappresentante temporaneo dell'associazione. 5. Il Consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno cinque volte l'anno, in via straordinaria, quando è fatta richiesta da almeno la metà meno uno dei suoi componenti. I componenti del Consiglio direttivo che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte, anche non consecutive, in un anno alle sue adunanze, decadono dalla carica. La convocazione del Consiglio direttivo è fatta almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza mediante comunicazione contenente il luogo, la data, l'ora, e l'ordine del giorno dei lavori, inviata a mezzo telefax, posta elettronica, sms. Il Consiglio direttivo è valido con la presenza di almeno la metà meno uno dei suoi componenti. Quando particolari urgenze, lo richiedano e non sia possibile convocare il Consiglio direttivo nei termini dello Statuto, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario Generale devono coordinarsi e provvedere determinandosi in funzione della decisione urgente da assumere. Alla successiva seduta del Consiglio direttivo, deve essere fornita ampia relazione del loro operato al fine di ottenerne la necessaria ratifica. 6. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 7. Il voto del Presidente prevale nelle votazioni, in caso di parità di voto. In caso d'impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono demandate al Vicepresidente, in caso d'impedimento anche di questi, al Segretario Generale. Articolo 8 - Collegio dei Revisori dei Conti
9 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo economico e finanziario dell'associazione e dura in carica per un quadriennio con decorrenza dalla data di elezione e sono rieleggibili solo per non più di due mandati consecutivi Suoi compiti sono: - vigilare sulla gestione amministrativa dell'associazione; - attestare la corrispondenza del rendiconto ai risultati della gestione; - esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità nella gestione; - redigere una relazione sull'attività svolta in accompagnamento del rendiconto; - esprimere il proprio parere sul preventivo finanziario annuale; - sopperire alle eventuali inadempienze del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive, decade dall'ufficio. I revisori supplenti subentrano, in ordine di lista, qualora i membri effettivi venissero a mancare per qualsiasi motivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta del presidente o di due membri. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale. I Revisori possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Articolo 9 - Collegio dei Probiviri
10 Il Collegio dei Probiviri è l'organo arbitrale dell'associazione e dura in carica per un quadriennio con decorrenza dalla data di elezione. e sono rieleggibili solo per non più di due mandati consecutivi. Suoi compiti sono: - dirimere ogni controversia su qualsiasi materia che possa insorgere nell'ambito dell'associazione sia tra gli iscritti, sia tra gli iscritti ed altri organismi aderenti come identificati nel vigente statuto nazionale; - decidere, quale organo di appello, sulle opposizioni alle delibere di iscrizione o di cancellazione adottate dal Consiglio Direttivo; - redigere autonomo rapporto triennale sulla sua attività da sottoporre all'assemblea. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità o di procedura - salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona. Esso ha l'obbligo di notificare alle parti, a mezzo di lettera raccomandata, le proprie decisioni che devono risultare da apposito verbale. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Questi ultimi subentrano, in ordine di lista, qualora i membri effettivi venissero a mancare per qualsiasi motivo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce, in via ordinaria, ogni volta che viene chiamato in causa e, in via straordinaria, su richiesta del presidente o di uno dei suoi membri. Articolo 10 - Iscrizioni e Recesso
11 1. All'Associazione possono aderire tutti gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, siano essi Ragionieri Commercialisti o Dottori Commercialisti annotati nella sezione A dell'albo, sia Esperti Contabili annotati nella sezione B dell'albo; altresì possono aderire gli iscritti alla sezione speciale e gli iscritti nell'elenco dei praticanti sempre di detto Albo. 2. La domanda di adesione viene inoltrata al Consiglio direttivo (mediante raccomandata a.r., telefax, posta elettronica e web) che, verificati i presupposti del richiedente, ne delibera l'iscrizione nel corso della prima riunione utile. 3. L'appartenenza può cessare per recesso, per morosità, per esclusione o per il venire meno dei requisiti per l'iscrizione. 4. Costituirà motivo di esclusione l'iscrizione di un associato ad altre singole aggregazioni di Ragionieri Commercialisti, Dottori Commercialisti e Esperti contabili iscritti agli Albi degli esercenti la libera professione, quali strutture circoscrizionali, provinciali, regionali o interregionali denominate, nel vigente Statuto dell'associazione Nazionale dei Commercialisti, "organismi aderenti". 5. Il recesso deve essere comunicato, mediante raccomandata a.r., al Consiglio direttivo che ne delibera la cancellazione nel corso della prima riunione utile. Articolo 11 - Contribuzione All'atto della domanda di iscrizione il richiedente è tenuto al pagamento di una quota annuale il cui importo è determinato ogni anno dal Consiglio direttivo.
12 Gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota annuale, come sopra determinata, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno per l'anno in corso. L'iscritto che non abbia provveduto al pagamento della quota annuale entro l'anno di riferimento sarà considerato moroso e non avrà diritto di voto alcuno (vedi art. 5 n.6). Articolo 12 - Patrimonio Il patrimonio dell' Associazione è culturale ed economico. Il patrimonio culturale è affidato e conservato a cura della segreteria e, in caso di scioglimento all'ultimo Presidente dell'associazione. Il patrimonio economico è formato dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengano all'associazione. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea delibererà sulla destinazione del patrimonio netto esistente che sarà comunque devoluto e destinato ad altre associazioni ed enti aventi scopi identici o analoghi ovvero, a fini di pubblica utilità. Articolo 13 - Norme Transitorie Il presente Statuto, contenente le modifiche approvate nell'assemblea del 30 marzo 2015 entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea. Gli attuali organi sociali esistenti rimarranno in carica fino alla scadenza del quarto anno dalla loro elezione (settembre 2016) e saranno rieleggibili solamente per un altro mandato consecutivo a quello in corso
13 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
ANC Firenze ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI FIRENZE STATUTO
ANC Firenze ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI FIRENZE STATUTO Articolo 1 - Denominazione E costituita una associazione sindacale provinciale denominata: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI FIRENZE,
DettagliFederazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO
Titolo I Disposizioni generali Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Art. 1. - È costituita un'associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito F.I.O.G.)
DettagliAssociazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina
Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina Atto Costitutivo di Associazione Si dichiara di voler costituire un associazione tra gli Ex Allievi dell Istituto Villa Favorita Ercolano (Na), diretta
DettagliTITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE
TITOLO III SOCI Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata «Istituto di Studi e Ricerche
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1
STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE Art.1 E costituita una associazione non riconosciuta denominata 'Gruppo Medioevale In Illo Tempore con durata illimitata nel tempo e senza scopo di
DettagliSTATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA
STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA ART. 1 - DENOMINAZIONE E costituita l'associazione Scientifica "Società Italiana di Patologia Ittica" contraddistinta dalla sigla ufficiale S.I.P.I..
DettagliUNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
DettagliFEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
DettagliStatuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera
DettagliHR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione
HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione 1) Costituzione, denominazione e sede E' costituita in Cuneo una libera Associazione privata apolitica denominata
DettagliSTATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA Articolo 1 Denominazione e sede. E costituito il Comitato dei Genitori della
STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA Articolo 1 Denominazione e sede. E costituito il Comitato dei Genitori della Scuola Elementare di Rivera con sede in ALMESE (TO) Frazione
DettagliSTATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA
STATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA Art.1 L associazione ha la denominazione di Associazione gardesana per lo studio e la prevenzione dei tumori" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS.
DettagliClub Milanese Automotoveicoli d Epoca
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Proposta di modifiche da sottoporre all Assemblea Ordinaria dei Soci 27 marzo 2013 STATUTO Costituzione Art. 1 L Associazione si denomina: C.M.A.E. (Club Milanese
DettagliClub Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015 Art. 1 - Costituzione Il Club Milanese Automotoveicoli d Epoca (C.M.A.E.) è un Associazione libera, senza fini
DettagliASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI PROVINCIA DI VENEZIA " Cristina Brasi "
ASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI PROVINCIA DI VENEZIA " Cristina Brasi " STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE 1.1.0 E costituita la Associazione Farmacisti Non Titolari Provincia di Venezia" (acronimo AFNT
DettagliART. 1 - DENOMINAZIONE
STATUTO ART. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita l'associazione di diritto privato DIAMO IL LA ART. 2 - SEDE L'Associazione ha sede in Milano. Il trasferimento della sede nell ambito del Comune di Milano è
DettagliUNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO
UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016 INDICE TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede TITOLO SECONDO Art. 2 - Organi Art. 3 - Assemblea
DettagliStatuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Art.1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell Abruzzo 24 agosto 2018, n. 27 l Associazione denominata L Abruzzo in Europa,
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA
STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA ARTICOLO 1 - Denominazione È costituita l Associazione Rally Matematico Transalpino Siena (in seguito ARMT Siena). L'Associazione ha durata illimitata.
DettagliSTATUTO U.G.I.S. UNIONE GIORNALISTI ITALIANI SCIENTIFICI
STATUTO U.G.I.S. UNIONE GIORNALISTI ITALIANI SCIENTIFICI ART. 1 E costituita un'associazione con personalità giuridica senza scopo di lucro denominata Unione Giornalisti Italiani Scientifici (U.G.I.S.).
DettagliA. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO
A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO associazione di volontariato nell ambito del disagio psichiatrico PER LA PROVINCIA DI RAVENNA STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART.1 Nello spirito della Costituzione
DettagliAINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali
AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali STATUTO Art. l - Denominazione Art. 2 - Soci ordinari Art. 3 - Scopi Art. 4 - Assemblea dei soci Art. 5 - Il Consiglio Direttivo Art. 6
DettagliUNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO
UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016 TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede In seno all "Unione degli Industriali e delle Imprese
DettagliAssociazione Direttori Casse Rurali Trentine
STATUTO 2010 TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA Articolo 1. E costituita la ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE CASSE RURALI TRENTINE E DEGLI ORGANISMI DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA
Dettaglia. sostenere le Scuole aderenti e rappresentare nei rapporti con le istituzioni, in particolare il MIUR, e con i portatori di interessi;
Statuto della Consulta delle Scuole Italiane di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Art. 1 - Costituzione 1. E' costituita l'associazione denominata Consulta delle Scuole Italiane di Psicoterapia
DettagliPREVIASS II Cassa Interaziendale di Assistenza per le Aziende clienti del Gruppo Willis Italia S.p.A. Statuto
Statuto 1 Denominazione E' costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione, senza fini di lucro, denominata " Previass II Cassa Interaziendale di Assistenza per le Aziende
DettagliASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS Art.1 Costituzione 1. È costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denominata Amici dell Hospice di Siena Onlus, di seguito AHS, con
DettagliArt. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art.
STATUTO ASIGC Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI... 4 Art. 7 - CONTROVERSIE
DettagliStatuto. Italian Mass Spectrometry Society (IMaSS)
Statuto Italian Mass Spectrometry Society (IMaSS) DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "Italian Mass Spectrometry
DettagliStatuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Art. 1 Costituzione La Fondazione Forum Permanente ANIA - Consumatori, di seguito Forum, è costituita su iniziativa dell ANIA Associazione Nazionale
DettagliAssociazione Comuni della Marca Trevigiana STATUTO. Art. 1 - COSTITUZIONE
Associazione Comuni della Marca Trevigiana STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE 1. È costituita in provincia di Treviso l'associazione Comuni della Marca Trevigiana ente di tipo associativo, con sede legale ed
DettagliCOMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliSTATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS
TERRA DEI PICCOLI ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale Sede Legale: Viale Lina Cavalieri, 212 00139 Roma, RM Codice fiscale: 97520150588 Indirizzo di posta elettronica: info@terradeipiccoli.org
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1 E costituita con sede in Nocera Umbra (PG), Vocabolo Colle n. 11, una Associazione scientifico culturale
DettagliSTATUTO. Costituzione sede - durata - finalità
STATUTO Art. 1 Costituzione sede - durata - finalità È costituita in Cecina (LI) la associazione Sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia. 1. Costituzione e denominazione E costituita un associazione tra
DettagliCASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983
A'SSOCIAZION E PENSIONATI CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983 ASSOCIAZIONE PENSIONATI CASSA DI RISPARMIO
DettagliStatuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri
Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri ART. l - COSTITUZIONE È costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt.
DettagliIRIS NETWORK STATUTO
IRIS NETWORK Network italiano degli Istituti di Ricerca sull Impresa Sociale Via S. Giovanni 36, 38122 Trento (Italia) tel +39.0461.283375 fax +39.0461.282294 STATUTO Art. 1. Denominazione e Sede E' costituita,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 È costituita un Associazione culturale apolitica e senza fini di lucro denominata MusicaFacendo con durata illimitata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE L associazione è denominata Associazione dei Dottori Commercialisti e degli
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE Art. 1. Si costituisce l'associazione Culturale "WONDER", è una libera Associazione di fatto, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo
DettagliREGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI
REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI Art. 1 - Costituzione denominazione E' costituito, all'interno e nell'ambito di Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese cosmetiche) ai sensi e ai fini
DettagliLa denominazione dell associazione comprende il nome dei soci fondatori.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. - È costituita una Associazione denominata SCUOLA PORTIERI CORTIULA GRENDENE - Associazione Sportiva Dilettantistica. La denominazione
DettagliAssociazione Nazionale Fabbricanti di serrature, ferramenta e maniglie (ASSOFERMA)
Associazione Nazionale Fabbricanti di serrature, ferramenta e maniglie (ASSOFERMA) Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE È costituita l'associazione Associazione Nazionale Fabbricanti di serrature ferramenta e maniglie
DettagliSTATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF
ASSOCIAZIONE CULTURALE - OFF MUSICAL - STATUTO Art. 1 - Denominazione e sede È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF MUSICAL di seguito denominata
DettagliSTATUTO. Art. 2 L'associazione ha sede in Roma, via Atenione n. 34, ma può costituire sedi secondarie in Italia e all estero.
STATUTO Art. 1 È costituita una associazione apartitica denominata: "animalieanimali.it -Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve animalieanimali.it-onlus. Art. 2 L'associazione ha sede
DettagliConsulta universitaria per la. Storia del Cristianesimo e delle Chiese STATUTO. È costituita, sotto forma di associazione, ai sensi
Consulta universitaria per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese STATUTO Art.l. È costituita, sotto forma di associazione, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, la "Consulta Universitaria
DettagliSTATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4
Articolo 1 E' costituita una Associazione sotto la denominazione di "ICEPS - Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i Problemi dello Sviluppo" con sede in Roma. Articolo 2 L'Associazione
DettagliSTATUTO. Art. 1 (denominazione, sede, durata)
STATUTO Art. 1 (denominazione, sede, durata) E costituita in Cetara (SA) l Associazione denominata AMICI DELLE ALICI. L associazione ha sede in Cetara (SA) Piazza S. Francesco n. 15. Il cambiamento della
DettagliASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI LODI STATUTO ASSOCIATIVO. Costituzione, Denominazione e Sede
ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI LODI STATUTO ASSOCIATIVO Costituzione, Denominazione e Sede Art.1 E costituita l Associazione denominata Associazione Professionisti della Provincia di Lodi,
DettagliCOMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ENTE RICREATIVO STATUTO STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ente ricreativo ARTICOLO 1 E' costituito con il presente atto, tra i sopraindicati signori, un
DettagliDENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA
STATUTO Associazione COMUNITA IL CAMPO O.N.L.U.S. Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale approvato il 13 dicembre 2008 davanti al Notaio Sola dott.ssa Secondina DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA Art.
DettagliASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO
ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO approvato dall Assemblea degli Associati il 4 luglio 2013 TITOLO I (Denominazione, scopi, sede) Art. 1 Art. 2 È costituita
DettagliFEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto
FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA Statuto Articolo 1 (Natura, soci e sede) E costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale
DettagliSTATUTO. Associazione Costruttori di Caldareria UCC. federata ad ANIMA
STATUTO Associazione Costruttori di Caldareria UCC federata ad ANIMA ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita, nell interno e nell ambito organizzativo della Federazione delle Associazioni
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento 1.1 Addì...29 marzo 2005...tra i sottoscritti fondatori
DettagliASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)
ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.) ART. I DENOMINAZIONE STATUTO E costituita l Associazione Dipendenti Enti Locali Eventi (A.D.E.L.E.) con sede legale in Varese, via Como 40, salvo diversa
DettagliSTATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012
STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO
DettagliASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA
ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA 1. DENOMINAZIONE - SEDE 1.1 L' Associazione prende il nome di "ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI" ed è composta
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
DettagliREGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI
Regolamento 2019 REGOLAMENTO GRUPPO PRODUZIONE CONTO TERZI Art. 1 Costituzione - denominazione E costituito, all interno e nell ambito di Cosmetica Italia associazione nazionale imprese cosmetiche ai sensi
DettagliSTATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione
STATUTO E ATTO COSTITUTIVO ART. 1 Denominazione L'Associazione ManagerNoProfit, costituita a norma dell articolo 18 della Costituzione Italiana è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro diretto
DettagliSTATUTO TITOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO
Allegato A del N.31164/9663 Rep. STATUTO TITOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO Articolo 1 E' costituita una associazione di volontariato, apartitica e non confessionale, denominata "VIVI DOWN Associazione
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA LANGOBARDORUM" deliberato in data 2 FEBBRAIO Articolo 1 Costituzione e sede.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIA LANGOBARDORUM" deliberato in data 2 FEBBRAIO 2016 Articolo 1 Costituzione e sede. É costituita l'associazione "Italia Langobardorum", con sede a Spoleto. Essa è regolata
DettagliREGOLAMENTO SULLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE.
REGOLAMENTO SULLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE. TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 Costituzione, sede e durata E' costituita la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE di Narni. La durata della Consulta Giovanile
DettagliALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO
ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/2000 e della normativa
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018) Art. 1 È costituita l associazione senza scopo di lucro con durata illimitata, denominata ASSOCIAZIONE
DettagliAllegato -A- STATUTO PROGRAMMA
Allegato -A- STATUTO PROGRAMMA 1) DENOMINAZIONE Il comitato si chiama: " ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL GIORNALISMO 2) SCOPO Il comitato non ha fini di lucro ed ha per scopo la raccolta di fondi per
DettagliStatuto dell associazione del GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO
Sede Sociale presso la residenza del Presidente ( Castelfranco Veneto ) Statuto dell associazione del GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE É costituita, ai sensi degli art. 36 e
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DELL ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA"
STATUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DELL ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA" Art. 1 E costituita l'associazione "AMICI DELL ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA" retta dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto,
DettagliStatuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
DettagliStatuto E.B.M. Sono soci costituenti dell E.B.M. la Fiom-Cgil e Unionmeccanica-Confapi sottoscrittrici del CCNL 29 luglio 2013.
Art. 1 - Costituzione, sede e durata Statuto E.B.M. In attuazione di quanto previsto dal CCNL 29 luglio 2013, stipulato tra Unionmeccanica-Confapi e Fiom Cgil e dal successivo verbale di incontro del 4
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO Gruppo Provinciale STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Organizzazione e scopi Sul territorio dello Stato Italiano, l'associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza
DettagliSTATUTO ANAPRI aggiornato a Giugno Associazione Nazionale Allevatori razza Pezzata Rossa Italiana LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE STATUTO
STATUTO ANAPRI aggiornato a Giugno 2007 Associazione Nazionale Allevatori razza Pezzata Rossa Italiana LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE STATUTO A.N.A.P.R.I. pag. 1 / 10 INDICE ORGANICO TITOLO I^ Costituzione
DettagliCENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
DettagliFondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in Agricoltura STATUTO. Art. 1 Costituzione
Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in Agricoltura STATUTO Art. 1 Costituzione A seguito dell accordo interconfederale sottoscritto in data odierna, tra la Confederazione
DettagliALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".
ALLEGATO "A" AL N.210.096 DI REPERTORIO N.14.170 DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA". DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 E costituita una Associazione
DettagliStatuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione IL ROLANDO ART. 1 (Denominazione e sede) - E costituita, nel rispetto del Codice Civile e ai sensi della Legge 383/2000, l associazione di promozione sociale denominata: con sede
DettagliStatuto ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI A.N.I.S.N.
Statuto ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI A.N.I.S.N. Articolo 1 - Denominazione E costituita dal 1981 l Associazione denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI A.N.I.S.N.
DettagliRegolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
DettagliASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei
DettagliAssociazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
DettagliSTATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione
STATUTO Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione Finalità Idem percorsi di relazione è un associazione culturale che intende promuovere riflessioni sulle nostre identità in divenire,
DettagliSTATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA
STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA (con modifiche deliberate nell assemblea straordinaria del 4 ottobre 2010) Art. 1 Costituzione e scopo 1.1 È costituito il Comitato del Quartiere Milano
DettagliE' costituita l'associazione culturale "Delegazione autonoma FISAR di Pisa"
F.I.S.A.R. FEDERAZIONE ITALIANA ALBERGATORI RISTORATORI Art. 1 E' costituita l'associazione culturale "Delegazione autonoma FISAR di Pisa" L'associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto
DettagliCONSULTA EVANGELICA. Unione federale di chiese evangeliche STATUTO
CONSULTA EVANGELICA Unione federale di chiese evangeliche STATUTO Art. 1 (Denominazione e Sede) 1. È costituita un'associazione di Chiese Evangeliche denominata "Consulta Evangelica Unione federale di
DettagliSTATUTO. Art. 1) E costituita a sensi dell art. 14 e segg. Del C.C. una associazione denominata
STATUTO COSTITUZIONE SEDE DURATA- OGGETTO Art. 1) E costituita a sensi dell art. 14 e segg. Del C.C. una associazione denominata SOCIETA OFTALMOLOGICA TRIVENETA. Art. 2) La sede dell Associazione è in
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE. "S. PIETRO APOSTOLO" Azzano Decimo
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "S. PIETRO APOSTOLO" Azzano Decimo DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO SOCIALE Art. 1 - Denominazione, sede e durata a) Viene costituita una Associazione di volontariato denominata S.
DettagliStatuto DENOMINAZIONE
Statuto DENOMINAZIONE Art. 1 - E' costituita una Libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "COMPOL Associazione Italiana di Comunicazione Politica". L'Associazione
DettagliL'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.
STATUTO DID (Associazione donne italiane diplomatiche) Art.1 È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri l'associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane
DettagliREGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 91 del 13/02/2003 D.R. n. 91 IL RETTORE VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168; VISTO VISTA
DettagliRegolamento Gruppo Prime Lavorazioni Legno
Regolamento Gruppo Prime Lavorazioni Legno Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la stessa, il Gruppo Prime Lavorazioni
DettagliLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA
LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LA NATURA DELL ASSOCIAZIONE Art.1 E costituita l Associazione Pugliesi a Pisa con sede in Pisa, in Via Archimede Bellatalla, traversa A. n. 62. Art. 2 Possono
DettagliASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE Art.1 Denominazione E costituita a Roma, con sede legale
DettagliSTATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione
STATUTO Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione Finalità Idem percorsi di relazione è un associazione culturale che intende promuovere riflessioni sulle dinamiche in atto nella nostra
Dettagli