Sistema di controllo e sanzionatorio nel settore agroalimentare. Maria Severina Liberati
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1 Corso di Legislazione alimentare Modulo di Qualità, igiene e controlli nel settore alimentare Sistema di controllo e sanzionatorio nel settore agroalimentare Maria Severina Liberati Cesena, 11 maggio
2 Reg. 882/2004/CE Le Autorità competenti dovrebbero assicurare che, ove diverse autorità di controllo siano coinvolte nell esecuzione dei controlli ufficiali, vi siano appropriate procedure di coordinamento e vengano efficacemente applicate; La designazione di laboratori di riferimento (artt ) comunitari e nazionali da parte degli Stati membri contribuisce ad assicurare un elevata qualità e uniformità dei risultati analitici attraverso l adozione di metodi convalidati, l impiego di materiale di riferimento e la formazione del personale di laboratorio). 2
3 Reg. 882/2004/CE art. 3: obblighi generali Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente e tenendo conto dei rischi associati (ad animali, mangimi, alimenti, aziende del settore..), dei dati precedenti relativi agli operatori e di qualsiasi informazione che possa indicare un eventuale non conformità; I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso (tranne che nel caso degli audit), in qualsiasi fase della filiera, con la stessa accuratezza sulle esportazioni fuori dalla Comunità e sulle importazioni nel mercato comunitario. 3
4 Reg. 882/2004/CE artt. 4-5: Autorità competenti e deleghe Le Autorità competenti assicurano l imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli; L Autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo imparziali, qualificati e accreditati in base alla norma europea EN 45004; Vengono assicurati il coordinamento e la comunicazione dei risultati tra l organismo di controllo delegato e l Autorità competente. 4
5 Reg. 882/2004/CE controlli ufficiali Competente per l effettuazione dei controlli ufficiali ai fini della verifica della corretta applicazione del pacchetto igiene è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali attraverso gli enti e gli organismi ad esso collegati. 5
6 Servizio Sanitario Nazionale (SSN Legge 833/1978): tutela salute, igiene pubblica, servizi veterinari Ministero della Salute: attività normativa; Istituto Superiore di Sanità (ISS): ricerca, controllo, formazione, coordinamento; Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.): sanità animale, qualità e salubrità prodotti origine animale, igiene allevamenti; Regioni e PP.AA.: programmazione e coordinamento ASL e aziende ospedaliere; Aziende Sanitarie Locali (ASL): assistenza sanitaria sul territorio 6
7 Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Alle dirette dipendenze del Ministro della Salute, è articolato a livello territoriale in Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) in tutti i capoluoghi regionali e in alcuni provinciali ; I NAS hanno i poteri degli ispettori sanitari, che li legittimano all intervento in tutti i luoghi dove si producono, si somministrano, si depositano o si vendono i prodotti destinati all alimentazione. 7
8 Sistema dei controlli Mipaaf a tutela del consumatore Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari ICQ; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA; Corpo Forestale dello Stato CFS; Comando Carabinieri Politiche Agricole CCPA; Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto 8
9 Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari Controlli sulle filiere dell intero settore agroalimentare, compresi i mezzi tecnici di produzione, in base agli obiettivi strategici individuati dalla Direttiva annuale del Ministro; Tutela dei prodotti di qualità (origine geografica, tecnologia di produzione) contrastando fenomeni di concorrenza sleale; Salvaguardia circa la qualità merceologica e la presentazione al consumatore attraverso la garanzia sulla conformità ai requisiti di legge; Vigilanza sull attività degli Organismi di Certificazione dei prodotti a qualità regolamentata. 9
10 Corpo Forestale dello Stato Legge 36/2004 Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato : il CFS ha competenza in materia di concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere (art. 2 c. 1 lettera e) ; Attività operativa di polizia giudiziaria: sequestro di confezioni di latte per l infanzia con presenza di ITX (anno 2005). 10
11 Comando Carabinieri Politiche Agricole Posto alle dipendenze del Ministro (DPR 79/05), svolge controlli su erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura e sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l ICQ, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. 11
12 Sinergie: Ministero dell Economia Agenzia delle Dogane: controllo sulle merci in transito anche in difesa dell industria e del consumatore nazionale laboratori chimici per la collaborazione analitica nel controllo dei prodotti alimentari all importazione; Guardia di Finanza: attività di polizia economica finalizzata, tra l altro, alla prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari. 12
13 Reg. 882/2004/CE art. 2: piano di controllo Definizione: descrizione elaborata dall Autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale dello Stato membro. 13
14 Reg. 882/2004/CE art. 41: Piano di controllo nazionale pluriennale Multi Annual National Control Plan Ciascuno Stato membro elabora un unico Piano integrato di controllo nazionale pluriennale contenente la descrizione delle attività di tutti gli organismi che effettuano controlli sui prodotti alimentari, con l indicazione delle risorse umane e finanziarie utilizzate. 14
15 Reg. 882/2004/CE art. 42: Piano di controllo nazionale pluriennale Multi Annual National Control Plan Contiene informazioni generali sulla struttura/organizzazione dei sistemi di controllo dello Stato membro interessato, in particolare: - obiettivi strategici, priorità, stanziamento risorse; - categorizzazione del rischio delle attività interessate; - designazione, compiti e risorse delle Autorità competenti a livello centrale, regionale e locale; 15
16 Reg. 882/2004/CE art. 42: Piano di controllo nazionale pluriennale - MANCP - sistemi di controllo applicati ai diversi settori e coordinamento fra i diversi servizi svolti dalle Autorità competenti; - organizzazione della cooperazione e dell assistenza reciproca. Il MANCP può essere modificato/adattato durante l applicazione 16
17 Reg. 882/2004/CE art. 43: orientamenti MANCP Promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali in tutte le fasi della catena alimentare umana e animale; Individuare le priorità in funzione dei rischi; Individuare le fasi della filiera che possono fornire le informazioni più affidabili e indicative sulla conformità alla normativa; Incoraggiare lo sviluppo di controlli efficaci sui sistemi di rintracciabilità; Stabilire la struttura delle relazioni annuali che gli Stati membri presentano alla Commissione. 17
18 Reg. 882/2004/CE art. 44: relazioni annuali MANCP Eventuali modifiche; Risultati di controlli e audit; Tipo e numero di casi accertati di non conformità; Azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace del MANCP; Relazione della Commissione sul funzionamento dei controlli ufficiali in UE e raccomandazioni su eventuali miglioramenti e su azioni specifiche di controllo concernenti settori e attività. 18
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20 D.lgs. 190/2006 Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. n. 178/2002/CE art. 1 Campo d applicazione Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Reg. n. 178/2002/CE che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 20
21 D.lgs. 190/2006 art. 2 Violazione degli obblighi di cui all art. 18 del Reg. 178/02 in materia di rintracciabilità Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro 21
22 D.lgs. 190/2006 art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 relativi all avvio di procedure di ritiro dal mercato Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro (c. 1) 22
23 D.lgs. 190/2006 art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 relativi all avvio di procedure di ritiro dal mercato li operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, vendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne nformano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti l pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da inquecento euro a tremila euro (c. 2) 23
24 D.lgs. 190/2006 art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 relativi all avvio di procedure di ritiro dal mercato alvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore limentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità ompetenti le notizie o la collaborazione dalle stesse egittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati d un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, ono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa ecuniaria da duemila euro a dodicimila euro (c. 3) 24
25 D.lgs. 190/2006 art. 4 Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori/utilizzatori di cui agli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 alvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore limentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, rasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di icurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non nformano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della rocedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di na sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a odicimila euro. 25
26 D.lgs. 190/2006 art. 7 Disposizioni finali el caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente ecreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa ecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo volgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un eriodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo i venti (c. 1) e regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle roprie competenze all'accertamento delle violazioni mministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni (c. 4) 26
27 .lgs. 193/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41 (art. 1 Finalità e ambito di applicazione) 27
28 D.lgs. 193/2007 art. 2 Autorità competenti Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze 28
29 D.lgs. 193/2007 art. 2 c. 1 Abrogazioni Sono abrogati i seguenti provvedimenti: o) Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l igiene dei prodotti alimentari ; 29
30 D.lgs. 193/2007 art. 6 Sanzioni Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro , in relazione alla gravità dell'attività posta in essere (c. 1) 30
31 D.lgs. 193/2007 art. 6 Sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, e' punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro (c. 2) 31
32 D.lgs. 193/2007 art. 6 Sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'autorità competente per l'aggiornamento della registrazione (c. 3) 32
33 D.lgs. 193/2007 art. 6 Sanzioni c Mancato rispetto requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell Allegato I e all Allegato II al Reg. 852/04/CE nonché requisiti specifici di cui al Reg. 853/04/CE (sanzione da 250 a 1500 euro); c. 6. Mancata predisposizione procedure di autocontrollo secondo il metodo HACCP (sanzione da 1000 a 6000 euro); c. 7 Mancata correzione inadeguatezze riscontrate nei requisiti/procedure di cui ai commi precedenti (sanzione da 1000 a 6000 euro). 33
34 D.lgs. 193/2007 art. 6 Sanzioni c. 10. Immissione in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004 (sanzione da 3000 a euro per ogni lotto di carne non bollato); c. 16 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «operatore del settore alimentare» si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo 34
35 Maria Severina Liberati Cell
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.
D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (Suppl. ord.
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